01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
  DEFRITRM • (html)
  DEFRITRM • (pdf)

01.08.2020 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.07.2020
01.01.2013 - 31.12.2017
01.09.2011 - 31.12.2012
15.10.2010 - 31.08.2011
01.06.2009 - 14.10.2010
01.01.2009 - 31.05.2009
01.03.2007 - 31.12.2008
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

836.2

Legge federale
sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari

(Legge sugli assegni familiari, LAFam)1

del 24 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021) (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale2;3
visti il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale del 20 novembre 19984, nonché il rapporto complementare dell'8 settembre 20045;
visti i pareri del Consiglio federale del 28 giugno 20006 e del 10 novembre 20047,

decreta:

2 RS 101

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

4 FF 1999 2759

5 FF 2004 6103

6 FF 2000 4167

7 FF 2004 6159

Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.

2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.9

8 RS 830.1

9 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

1 Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

a.
l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA10), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;
b.
l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.11

2 Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

3 L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile12 non conferisce alcun diritto.13

10 RS 830.1

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

12 RS 210

13 Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell'all. della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Art. 4 Persone che danno diritto agli assegni familiari

1 Danno diritto agli assegni familiari:

a.
i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile14;
b.
i figliastri;
c.
gli affiliati;
d.
i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

1 L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

2 L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

3 Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.

Art. 7 Concorso di diritti

1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a.
la persona che esercita un'attività lucrativa;
b.
la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c.
la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d.
la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e.15
la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS;
f.16
la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell'altro Cantone.17

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

16 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 9 Versamento a terzi

1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA18, anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

2 Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA.

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari

Sezione 1: Persone esercitanti un'attività lucrativa non agricola19

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 11 Assoggettamento

1 Sottostanno alla presente legge:

a.
i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 194620 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); e
b.
i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'articolo 6 LAVS;
c.21
le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

2 È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.

20 RS 831.10

21 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 12 Ordinamento applicabile

1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro.22

2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.23

3 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 13 Diritto agli assegni familiari

1 Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2 Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2bis Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l'estinzione del diritto.24

3 Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

4 Il Consiglio federale disciplina:

a.
il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
b.25
la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente.

24 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:

a.
fissare e versare gli assegni familiari;
b.
fissare e riscuotere i contributi;
c.
emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione.

2 Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.

3 Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

Art. 16 Finanziamento

1 I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.

2 I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.

3 I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.26

4 I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.27

26 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

27 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

Art. 17 Competenze dei Cantoni

1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.

2 Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:

a.
l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
b.
l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1;
c.
le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse;
d.
la revoca del riconoscimento;
e.
la fusione e lo scioglimento delle casse;
f.
i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro;
g.
le condizioni per il cambiamento di cassa;
h.
lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
i.
la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro;
j.
il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati;
k.
l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse;
l.
l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.

Sezione 2: Persone che esercitano un'attività agricola

Art. 18

I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 195228 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

Sezione 3: Persone prive di attività lucrativa

Art. 19 Diritto agli assegni familiari

1 Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.29

1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.31

2 Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

29 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973 4949; FF 2009 5193 5211).

30 RS 834.1

31 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

Art. 20 Finanziamento

1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS32.

Art. 21 Competenze dei Cantoni

Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento.

Capitolo 3a:33 Registro degli assegni familiari

33 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

Art. 21a Scopo

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

a.
prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l'articolo 6;
b.
creare trasparenza sugli assegni familiari versati;
c.
assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge;
d.
informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche.
Art. 21b Accesso ai dati

1 Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.

2 Sono accessibili al pubblico le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio. Per la consultazione vanno indicati il numero d'assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

Art. 21c Obbligo di notifica

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:

a.
le casse di compensazione, per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;
b.
le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge del 25 giugno 198234 sull'assicurazione contro la disoccupazione;
c.
le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 195235 sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 195936 su l'assicurazione per l'invalidità;
d.
i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.
Art. 21e Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 21c. Le disposizioni d'esecuzione regolano in particolare:

a.
i dati da registrare e il loro trattamento;
b.
l'accesso ai dati;
c.
le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
d.
la durata di conservazione dei dati.

Capitolo 3b:37 Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

37 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

Art. 21f Scopo e ambiti di promozione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività in favore delle famiglie nei seguenti ambiti:

a.
accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;
b.
conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione.
Art. 21g Condizioni istituzionali

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari:

a.
attive sull'intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;
b.
i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che:
1.
la loro sede si trova in Svizzera,
2.
perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di promozione,
3.
sono di utilità pubblica,
4.
sono aconfessionali,
5.
sono apartitiche, e
6.
in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a un'altra organizzazione familiare di utilità pubblica.
Art. 21h Ampia offerta

1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che propongono un'ampia offerta nell'ambito di promozione interessato. L'offerta è considerata ampia se:

a.
è rivolta a più gruppi di destinatari ed è utilizzata da questi ultimi;
b.
è tematicamente vasta e si fonda su solide conoscenze specialistiche; e
c.
copre l'intero territorio nazionale.

2 Per valutare l'ampiezza dell'offerta dell'organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all'articolo 21g.

3 Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se:

a.
nell'ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale; o
b.
la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica la sua offerta è più ampia di quella dell'organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale.

4 Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

Art. 21i Procedura e aliquota massima

1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2 Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

3 Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima).

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22 Particolarità del contenzioso

In deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA38, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.

Capitolo 5: Rapporto con il diritto europeo

Art. 2440

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/200442;
b.
regolamento (CE) n. 987/200943;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/7144;
d.
regolamento (CEE) n. 574/7245.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196046 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea
di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).

41 RS 0.142.112.681

42 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1.

43 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.11.

44 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

45 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

46 RS 0.632.31

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA47, si applicano per analogia:

a.
al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS48);
b.
alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);
c.
alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
d.
alla compensazione (art. 20 LAVS);
e.
al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi;
ebis.49
alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);
eter.50
alla riscossione dei contributi (art. 14-16 LAVS);
f.51
al numero d'assicurato AVS (art. 50c LAVS);
g.52
all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50d LAVS).

47 RS 830.1

48 RS 831.10. Attualmente art. 49b.

49 Introdotta dal n. II 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).

50 Introdotta dal n. II 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125).

51 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

52 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

Art. 26 Prescrizioni dei Cantoni

1 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 17.

2 Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.

3 Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.

Art. 27 Disposizioni d'esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per un'applicazione uniforme.

2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPGA53, il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.54

53 RS 830.1

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).

Art. 28a55 Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

1 Per la notifica all'Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all'articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

2 Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all'Ufficio centrale di compensazione.

55 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

3 Gli articoli 17 e 26 entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese dopo l'accettazione della legge in votazione popolare.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200957
Art. 17 e 26 cpv. 3: 1° marzo 2007

57 DCF del 31 ott. 2007.

Allegato

(art. 28)

Modifica del diritto vigente

...58

58 Le mod. possono essere consultate alla RU 2008 131.