Art. 1 Scopo
La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
211.412.41
del 16 dicembre 1983 (Stato 1° marzo 2013)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti la competenza della Confederazione in materia di affari esteri1 nonché gli
articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 19814,
decreta:
1 Questa attribuzione di competenze corrisponde all'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RU 1999 2556).
2 [CS 1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 122 e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
La presente legge limita l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno.
1 Per l'acquisto di fondi, le persone all'estero devono chiedere un'autorizzazione all'autorità cantonale competente.
2 L'acquisto non necessita di autorizzazione se:
3 Con l'acquisto di fondi di cui al capoverso 2 lettera a possono essere acquistate abitazioni, o superfici riservate all'uopo, in forza di norme sulla quota abitativa.6
5 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
6 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 L'autorizzazione è rilasciata soltanto per i motivi previsti nella presente legge.
2 I Cantoni, per tutelare i loro particolari interessi, possono prevedere motivi d'autorizzazione aggiuntivi e ulteriori limitazioni nella misura in cui ne sono autorizzati dalla presente legge.
1 È considerato acquisto di un fondo:
2 È considerato acquisto di un fondo anche il mantenimento di diritti su un fondo che non può essere acquistato senza autorizzazione giusta l'articolo 2 capoverso 2 lettera a da parte di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all'estero la sede statutaria o effettiva.13
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
8 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
9 Introdotta dal n. III 1 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
10 Abrogata dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 Sono considerate persone all'estero:
2 ...17
14 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
15 Introdotta dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
16 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
17 Abrogato dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 Una persona all'estero occupa una posizione preponderante se, in virtù della sua partecipazione finanziaria, del suo diritto di voto o per altri motivi, può, da sola o congiuntamente con altre persone all'estero, esercitare un influsso decisivo su l'amministrazione o la direzione.
2 La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse:
3 La posizione preponderante di persone all'estero in una società in nome collettivo o in accomandita è presunta se una o più di esse:
4 La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo d'investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se la direzione del fondo è una persona all'estero.19
5 La posizione preponderante di persone all'estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se persone all'estero:
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
19 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
20 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585; FF 2012 3229).
Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
22 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
24 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
25 Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
26 Introdotta dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).
L'acquisto di un fondo effettuato per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200728 sullo Stato ospite è disciplinato esclusivamente dal capitolo 3 della legge sullo Stato ospite.
27 Introdotto n. II 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
28 RS 192.12
1 L'acquisto è autorizzato, se il fondo deve servire:
2 A un erede, che sottostà all'obbligo dell'autorizzazione e non può far valere motivi per la medesima, l'acquisto è autorizzato con l'onere31 che il fondo venga nuovamente alienato entro due anni dall'acquisto. Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.32
3 A una persona fisica, che intende acquistare da un'altra un'abitazione principale, secondaria o di vacanza oppure un'unità d'abitazione in un apparthotel e non può far valere motivi per l'autorizzazione in mancanza di disposizioni cantonali o in seguito a un blocco locale delle autorizzazioni, l'acquisto è autorizzato nei casi di rigore. È considerato caso di rigore una imprevedibile situazione d'emergenza dell'alienante, sorta successivamente e alla quale egli può unicamente ovviare alienando il fondo a una persona all'estero. ...33.
29 Abrogata dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
31 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).
32 Per. introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
33 Per. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413).
1 I Cantoni possono stabilire per legge che l'acquisto è autorizzato se il fondo:
2 I Cantoni possono inoltre stabilire per legge che l'autorizzazione può essere accordata, nei limiti dei propri contingenti, a una persona fisica che acquista un fondo come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un apparthotel.
3 I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.36
4 Un'autorizzazione non è computata nel contingente:
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413).
35 Abrogata dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
36 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
37 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413).
Per apparthotel s'intende un albergo nuovo o da rinnovare, appartenente, in proprietà per piani, all'esercente, a persone all'estero e, se del caso, a terzi, qualora adempia le seguenti condizioni:
1 Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel nei limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.
2 Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di contingente.
3 Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio.
4 I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti.
38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 2413).
L'autorizzazione è negata in ogni caso se:
39 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
40 Abrogata dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 I Cantoni possono limitare ulteriormente per legge l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel, segnatamente:
2 I Comuni possono introdurre di moto proprio queste limitazioni. I Cantoni disciplinano la procedura.
1 L'autorizzazione è subordinata a condizioni e oneri per garantire un'utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente.
2 Il Consiglio federale determina le condizioni e gli oneri minimi, nella misura in cui non vi provvede la presente legge, e la scadenza delle autorizzazioni.
3 Gli oneri sono menzionati nel registro fondiario.
4 Possono essere revocati, su proposta dell'acquirente, per motivi imperiosi.
5 Ove si accerti che non vi è l'obbligo dell'autorizzazione per mancanza della posizione preponderante di persone all'estero, tale accertamento dev'essere vincolato all'onere secondo cui l'acquirente, prima di ogni modificazione delle condizioni che potrebbe giustificare tale obbligo, deve chiedere un nuovo accertamento.
1 Ogni Cantone designa:
2 La competenza spetta all'autorità nel luogo di situazione del fondo e, nel caso di acquisto di quote di persone giuridiche o di partecipazione a società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, all'autorità nel cui circondario è situata la maggior parte dei fondi, calcolata secondo il loro valore.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide i conflitti di competenza tra le autorità di diversi Cantoni.
1 Il Consiglio federale, sentito il governo cantonale interessato, accerta se:
2 ...41
3 ...42
4 Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all'Ufficio federale di giustizia.
41 Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
42 Abrogato dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 Il più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l'acquisto, l'acquirente il cui obbligo d'autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo.
2 L'autorità di prima istanza notifica la decisione, con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici, alle parti, al Comune nel quale il fondo è situato e, con l'inserto completo, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere.
3 L'autorità cantonale legittimata a ricorrere, se rinuncia al ricorso o lo ritira, notifica gratuitamente la decisione, con l'inserto completo, all'Ufficio federale di giustizia.
1 L'ufficiale del registro fondiario, se non può escludere a priori l'obbligo d'autorizzazione, sospende la procedura e assegna all'acquirente un termine di 30 giorni per chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo; respinge la notificazione se l'acquirente non agisce nel termine prescritto o se l'autorizzazione è negata.
2 L'ufficiale del registro di commercio procede nello stesso modo; rinvia però in tutti i casi all'autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede dalla Svizzera all'estero.
3 Contro la decisione negativa dell'ufficiale del registro fondiario e dell'ufficiale del registro di commercio è ammissibile il ricorso all'autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all'autorità di vigilanza per il registro fondiario o il registro di commercio.
4 ...43
43 Abrogato dal n. I della LF del 30 apr. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 Chiunque si fa aggiudicare un fondo per incanto pubblico in un'esecuzione forzata deve dichiarare per scritto all'autorità dell'incanto, dopo l'aggiudicazione, se sia una persona all'estero, in particolare se agisca per conto di una persona all'estero; nelle condizioni dell'incanto, dev'essere edotto al riguardo e circa l'obbligo dell'autorizzazione cui sottostanno le persone all'estero per l'acquisto di fondi.
2 Se vi è certezza quanto all'obbligo dell'autorizzazione e se quest'ultima non è stata ancora definitivamente concessa, oppure se l'obbligo dell'autorizzazione non può essere escluso senza un esame più approfondito, l'autorità dell'incanto assegna all'acquirente, con comunicazione all'ufficiale del registro fondiario, un termine di dieci giorni per:
3 Se l'acquirente non agisce nel termine prescritto oppure se l'autorizzazione è negata definitivamente, l'autorità dell'incanto annulla l'aggiudicazione, con comunicazione all'ufficiale del registro fondiario, e ordina un nuovo incanto.
4 Contro la decisione annullativa dell'autorità dell'incanto è ammissibile il ricorso all'autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all'autorità di vigilanza per l'esecuzione e il fallimento.
5 Se il ricavo del nuovo incanto è minore, il primo aggiudicatario risponde della perdita e di ogni altro danno.
1 Sono impugnabili innanzi all'autorità cantonale di ricorso le decisioni dell'autorità di prima istanza, dell'ufficiale del registro fondiario, dell'ufficiale del registro di commercio e dell'autorità dell'incanto.
2 Il diritto di ricorso spetta:
3 Il termine di ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione alle parti o all'autorità legittimata a ricorrere.
4 L'autorità cantonale di ricorso notifica la decisione, con la motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici, alle persone legittimate a ricorrere, all'autorità di prima istanza e, gratuitamente, alle autorità legittimate a ricorrere.
1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2 Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all'autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali.
44 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 L'autorità di prima istanza e l'autorità cantonale di ricorso accertano i fatti, d'ufficio. Esse si fondano soltanto su allegazioni da esse esaminate e di cui hanno, se del caso, assunto le prove.
2 L'autorità di prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, i Tribunali della Confederazione e, in mancanza di un procedimento dinanzi a tali autorità, l'autorità cantonale legittimata a ricorrere e l'Ufficio federale di giustizia possono chiedere informazioni su tutti i fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa.45
3 È tenuto a fornire informazioni chiunque, d'ufficio, professionalmente, contrattualmente o come organo di una persona giuridica, di una società senza personalità giuridica o di un fondo d'investimento, partecipa, mediante finanziamento o altrimenti, alla preparazione, alla conclusione o all'esecuzione di un negozio giuridico concernente l'acquisto; a domanda, deve consentire anche l'esame dei libri commerciali, della corrispondenza o dei documenti giustificativi e produrli.
4 L'autorità può decidere a svantaggio dell'acquirente, se un assoggettato all'obbligo d'informare nega la cooperazione indispensabile che si può ragionevolmente pretendere da lui.
45 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 Le autorità cantonali e, se un procedimento non è stato ancora avviato anche l'Ufficio federale di giustizia possono ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto.
2 Il ricorso contro un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo.
1 Le autorità amministrative e giudiziarie federali e cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa.
2 Le autorità e i funzionari che, nell'esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all'autorità cantonale competente per il procedimento penale, all'autorità cantonale legittimata a ricorrere o all'Ufficio federale di giustizia.
3 Le autorità competenti forniscono all'Ufficio federale di giustizia i dati necessari per la compilazione e la pubblicazione di una statistica sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero; l'Ufficio federale di giustizia fornisce alle autorità competenti informazioni su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa.
1 L'autorizzazione è revocata d'ufficio se l'acquirente l'ha ottenuta fraudolentemente fornendo indicazioni inesatte oppure se, nonostante diffida, non adempie un onere.
1bis L'obbligo dell'autorizzazione è accertato successivamente d'ufficio se l'acquirente ha fornito all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione.47
2 Sono fatte salve le sanzioni secondo il diritto in materia di stranieri.
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
47 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2086; FF 1997 II 1022).
1 I negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l'acquirente deve chiedere un'autorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca l'autorizzazione definitiva.
2 Diventano nulli se:
3 Inefficacia e nullità sono rilevate d'ufficio.
4 Hanno la conseguenza che:
1 L'autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa non agisce, l'Ufficio federale di giustizia promuove contro le parti:48
2 Se il ripristino dello stato anteriore è impossibile o inopportuno, il giudice ordina il pubblico incanto secondo le prescrizioni sulla realizzazione forzata dei fondi. L'acquirente può esigere soltanto il rimborso delle sue spese d'acquisizione; un'eccedenza eventuale spetta al Cantone.
3 L'azione di ripristino decade qualora le parti abbiano ripristinato lo stato anteriore o un terzo di buona fede abbia acquistato il fondo.
4 Le due azioni devono essere promosse:
5 L'articolo 975 capoverso 2 del Codice civile svizzero è applicabile alla protezione dei diritti reali acquisiti in buona fede e all'obbligo di risarcimento.
48 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
49 RS 210
1 Chiunque, intenzionalmente, esegue un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione oppure, come erede sottostante all'obbligo dell'autorizzazione, non la chiede entro il termine prescritto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.50
2 Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.51
3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.
4 Il giudice può attenuare la pena se l'autore ha ripristinato lo stato anteriore.
50 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
51 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
1 Chiunque, intenzionalmente, dà all'autorità competente, all'ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa, oppure profitta subdolamente dell'errore in cui l'autorità si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.52
2 Chiunque, per negligenza, dà indicazioni inesatte o incomplete è punito con li multa sino a 50 000 franchi.
52 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
1 Chiunque, intenzionalmente, disattende un onere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.53
2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 50 000 franchi.
3 Se l'onere è successivamente revocato o se l'autore lo adempie successivamente, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.
4 Il giudice penale non può pronunciare la sentenza fino alla conclusione definitiva di un procedimento per revoca dell'onere.
53 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
Chiunque si rifiuta di adempiere l'obbligo d'informazione o d'edizione impostogli dall'autorità competente con la comminatoria delle pene previste nel presente articolo, è punito con una multa sino a 50 000 franchi.54 È esente da pena se può invocare un segreto professionale di cui all'articolo 321 del Codice penale svizzero55.
54 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
55 RS 311.0. Vedi anche l'art. 321bis.
1 L'azione penale si prescrive:
2 La pena per una contravvenzione si prescrive in cinque anni.
1 Chiunque, per il fatto di un'infrazione, ottiene un profitto illecito che non può essere rimosso mediante azione dev'essere obbligato a pagare al Cantone, prima che l'azione penale si prescriva, una somma corrispondente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona.
2 I doni e altri profitti sono devoluti allo Stato giusta gli articoli 70 a 72 del Codice penale56.57
56 RS 311.0
57 Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
1 Il procedimento penale incombe ai Cantoni.
2 Ogni apertura di procedimento penale, come anche le dichiarazioni di non doversi procedere, i decreti penali e le sentenze penali vanno comunicati, senza indugio e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest'ultimo può ognora chiedere informazioni sullo stato di un procedimento penale pendente.
3 ...59
59 Abrogato dal n. II 6 dell'all. 1 al codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
1 Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive.
2 Oltre alle necessarie disposizioni esecutive, i Cantoni possono emanare provvisoriamente, mediante ordinanza non sottostante a referendum, anche disposizioni legislative complementari, in quanto vi siano autorizzati dalla presente legge; queste ordinanze rimangono in vigore sino all'emanazione di disposizioni legislative, ma in ogni caso non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3 Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.60
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1337; FF 2003 3753).
1 Il decreto federale del 23 marzo 196161 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è abrogato.
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61 [RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914]
62 La mod. può essere consultata alla RU 1984 1148.
La presente legge e le disposizioni esecutive emanate in virtù di essa sono applicabili alle autorizzazioni concesse in prima istanza dopo la sua entrata in vigore, in quanto non siano fondate su autorizzazioni di massima definitive secondo il diritto previgente63.
63 [RU 1972 1238. RU 1974 95 art. 26] [RU 1974 109, 1975 107 1303, 1976 607. RU 1976 2389 art. 5 cpv. 3], [RU 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614]
Per il primo biennio, il Consiglio federale stabilisce il numero massimo, previsto per l'insieme del Paese, delle autorizzazioni per l'acquisto di abitazioni di vacanza64 e di unità d'abitazione in apparthotel a due terzi al massimo del numero medio delle autorizzazioni concesse nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge per l'acquisto di residenze secondarie a tenore del diritto previgente.
64 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC - RU 1974 1051).
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1985 se, prima di questa data, l'iniziativa popolare «contro la svendita del territorio» è ritirata o respinta65. Nel caso contrario, l'entrata in vigore è fissata dal Consiglio federale.
65 L'iniziativa è stata respinta il 20 mag. 1984 (FF 1984 II 922).
1 La modifica della presente legge è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono stati ancora eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.
2 Gli oneri connessi a un'autorizzazione decadono per legge se il nuovo diritto non li prescrive o se non subordina più l'acquisto all'obbligo dell'autorizzazione; la loro cancellazione dal registro fondiario avviene su richiesta dell'acquirente.
3 Qualora non possa accertare senz'altro se un onere è decaduto per legge, l'ufficiale del registro fondiario indirizza i notificanti all'autorità di prima istanza; l'articolo 18 capoverso 1 è applicabile per analogia.
Le disposizioni finali della modifica del 30 aprile 199768 sono applicabili per analogia alla presente modifica.
68 RU 1997 2086
La presente modifica è applicabile ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198570
70 DCF del 27 mar. 1984.