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836.1

Legge federale
sugli assegni familiari nell'agricoltura

(LAF)1

del 20 giugno 1952 (Stato 1° gennaio 2024)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524,

decreta:

2 [CS 1 3; RU 1996 2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

4 FF 1952 129

I.5 Applicabilità della LPGA

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ia. Assegni familiari7

7 Introdotto dall'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1a8 Persone aventi diritto

1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

2 I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:

a.
gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
b.
i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

3 I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 200610 sugli assegni familiari (LAFam).11

4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.

8 Introdotto dall'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

9 RS 830.1

10 RS 836.2

11 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

Art. 2 Specie di assegni; importi

1 Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam12.13

2 L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese.14

3 Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam15; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.16

4 ...17

12 RS 836.2

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689; FF 1973 I 1151).

15 RS 836.2

16 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

17 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350; FF 1983 IV 205). Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

Art. 3 Assegno per l'economia domestica

1 Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica:

a.18
i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
b.
i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
c.
i lavoratori agricoli che vivono nell'economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.

2 Se ambedue i coniugi hanno diritto all'assegno per l'economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L'assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.19

3 I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all'assegno per l'economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.

4 Il diritto all'assegno per l'economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l'economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l'economia domestica è sciolta.

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

Art. 420 Diritto agli assegni familiari

Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti22

22 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 523 Persone aventi diritto

1 Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti.

2 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815).

Art. 725 Specie e ammontare degli assegni

Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam26. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

26 RS 836.2

Art. 8 Compensazione

Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194627 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «LAVS28») e all'articolo 18 della presente legge.

27 RS 831.10

28 Nuova espr. giusta l'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

3. Disposizioni comuni

Art. 929 Assegni per i figli e assegni di formazione

1 Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam30 le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.

2 Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA31, si applicano per analogia:

a.
articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
b.
articolo 7 (concorso di diritti);
c.
articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
d.
articolo 9 (versamento a terzi);
e.
articolo 10 (esclusione dell'esecuzione forzata).

29 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

30 RS 836.2

31 RS 830.1

Art. 1032 Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di agricoltore indipendente33

1 I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.34

2 Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.35

3 Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull'alpe.36

4 Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)37, il congedo per l'altro genitore secondo gli articoli 329g e 329gbis CO, il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l'articolo 329j CO.38

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815).

35 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

36 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

37 RS 220

38 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 11 e 1239

39 Abrogati dall'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

II. Organizzazione

Art. 13 Compiti delle casse di compensazione

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell'articolo 61 della LAVS40 (dette qui di seguito «casse di compensazione»).

Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari

1 Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.

2 In deroga all'articolo 19 capoverso 1 LPGA41, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura e alla fine dell'anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura e agli alpigiani.42

3 ...43

41 RS 830.1

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

43 Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti

1 Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2 Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS44.

Art. 1747

47 Abrogato dall'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

III. Finanziamento

Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli

1 I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS48.49

2 I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.

3 Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA50.51

4 La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.52

48 RS 831.10

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

50 RS 830.1

51 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045).

Art. 1953 Assegni familiari agli agricoltori indipendenti

Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045).

Art. 19a54 Assunzione di spese e tasse postali

Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti dall'applicazione della presente legge e le spese per le tasse postali comprovate secondo l'articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS55 sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19.

54 Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

55 RS 831.10

Art. 2157 Contributi dei Cantoni

1 I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.

2 ...58

57 Nuovo testo giusta il n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

58 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2022, con effetto 1° lug. 2023 (RU 2023 192; FF 2022 393).

IV. Contenzioso e disposizioni penali

Art. 2259 Particolarità concernenti il contenzioso

1 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA60, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

2 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS61 è applicabile per analogia.62

59 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

60 RS 830.1

61 RS 831.10

62 Nuovo testo giusta l'all. n. 114 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della LAVS63 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

V.64 Relazione con il diritto europeo

64 Introdotto dal n. I 11 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Art. 23a65

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 199966 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a.
regolamento (CE) n. 883/200467;
b.
regolamento (CE) n. 987/200968;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/7169;
d.
regolamento (CEE) n. 574/7270.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 196071 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

66 RS 0.142.112.681

67 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

68 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

69 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

70 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

71 RS 0.632.31

VI.72 Disposizioni esecutive e finali

72 Originaria Sez. V.

Art. 25 74 Applicabilità della LAFam75 e della LAVS76 77

1 Nella misura in cui la presente legge e la LPGA78 non prevedono un'esaustiva regolamentazione d'esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.79

2 L'articolo 49f LAVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a LAVS è applicabile per analogia alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.80

3 La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della LAVS è retta dall'articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della LAVS.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

75 RS 836.2

76 RS 831.10

77 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

78 RS 830.1

79 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

Art. 25a81 Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022

1 L'accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 182 è sciolto all'entrata in vigore della presente modifica.

2 Le risorse dell'accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3 La quota delle risorse dell'ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell'agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica.

81 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 192; FF 2022 393).

82 RU 1952 839