01.01.2024 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 30.06.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.06.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2017
01.06.2009 - 31.12.2016
01.01.2009 - 31.05.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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1

Legge federale
sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)
1 del 20 giugno 1952 (Stato 5 novembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524, decreta:

I.5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari
nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga
alla LPGA.

Ia. Assegni familiari7 1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli
a8 Persone aventi diritto 1 Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate,
che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

RU 1952 839

1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali
diventano titoli centrali.

2

[CS 1 3; RU 1996 2502]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 104 e 123 della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

4

FF 1952 129

5

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

7

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

8

Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

836.1

Assegni familiari

2

836.1

2 I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti
diritto agli assegni familiari; sono eccettuati: a.

gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda; b.

i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno
l'azienda in proprio.

3 I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9). Il Consiglio federale
può, tuttavia, ordinare il pagamento degli assegni anche per i figli residenti all'estero
e stabilire, in tale caso, la riserva della reciprocità.

4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.


Art. 2

Specie di assegni; importi 1 Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli consistono in un assegno per l'economia
domestica e in assegni per i figli.

2 L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese.10 3 L'assegno per i figli è pagato in ragione di ogni figlio, secondo l'articolo 9. Esso è,
per i primi due figli, di 80 franchi il mese nelle regioni di pianura e di 100 franchi
nelle regioni di montagna e, per il terzo figlio e ogni figlio seguente, di 90 franchi
nelle regioni di pianura e di 110 franchi nelle regioni di montagna11. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il lavoratore
agricolo ha diritto agli assegni.12 4 Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli,
tenendo conto dell'evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle
leggi cantonali sugli assegni familiari.13

Art. 3

Assegno per l'economia domestica 1 Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica: a.14 i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;

9

RS 830.1

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974
(RU 1974 689; FF 1973 I 1151).

11

Ora: l'assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 165 franchi nelle
regioni di pianura e a 185 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni
figlio seguente, l'assegno è portato a 170 franchi nelle regioni di pianura e a 190 franchi
nelle regioni di montagna (art. 2 dell'O del 30 nov. 2001 - RS 836.13).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

13

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

Assegni familiari nell'agricoltura - LF 3

836.1

b.

i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro
se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica,
le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore; c.

i lavoratori agricoli che vivono nell'economia domestica del datore di lavoro
con il loro coniuge o con i loro figli.

2 Se ambedue i coniugi hanno diritto all'assegno per l'economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge.
Di regola, i due importi sono versati insieme. L'assenza temporanea del coniuge o
dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.15 3 I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all'assegno per l'economia
domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia
domestica, ma al massimo per la durata di un anno.

4 Il diritto all'assegno per l'economia domestica nasce il primo giorno del mese in
cui è costituita l'economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui
l'economia domestica è sciolta.


Art. 4

Pagamento del salario in uso nella località Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i
lavoratori agricoli.

2. Assegni familiari per i piccoli contadini16

Art. 5


17

Persone aventi diritto 1 Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini i contadini di condizione
indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani.

2 I contadini occupati nell'agricoltura a titolo principale o accessorio hanno diritto
agli assegni familiari soltanto se il loro reddito netto non supera i 22 00018 franchi
annui. Il limite aumenta di 300019 franchi per ciascun figlio giusta l'articolo 9. Il
Consiglio federale adegua tale limite di reddito all'evoluzione dei redditi nell'agricoltura e nelle altre branche economiche, per norma ogni due anni.

3 Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano, come anche il modo di valutazione e di
determinazione del reddito; esso può incaricare le autorità cantonali di accertare il 15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

16

Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 16 mar. 1962 (RU 1962 815).
Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

18

Ora: 30 000 fr. (art. 1 dell'O del 30 nov. 2001 - RS 836.13).

19

Ora: 5 000 fr. (art. 1 dell'O del 30 nov. 2001 - RS 836.13).

Assegni familiari

4

836.1

reddito dei piccoli contadini e obbligarle a notificare siffatto reddito alle casse cantonali di compensazione.

4 Per evitare casi di rigore, fissa un limite di reddito flessibile o gradua gli assegni.
All'uopo, tiene conto dell'evoluzione economica e delle ripercussioni finanziarie.20

Art. 6

Delimitazione delle regioni di montagna 1 I limiti normali previsti dal catasto federale della produzione agricola sono determinanti per la delimitazione delle regioni di montagna.

2 Le aziende separate, cioè quelle situate in parte in regioni di pianura e in parte in
regioni di montagna, devono essere considerate aziende di montagna se la parte economicamente più rilevante dell'azienda si trova in regione montana.

3 Le aziende separate sono classificate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura21 e dopo aver sentito i Cantoni
interessati.

4 Contro le decisioni concernenti la classificazione delle aziende separate, pronunciate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione federale di ricorso per
la determinazione delle regioni di montagna e della zona prealpina collinare, la
quale decide in via definitiva.22

Art. 7


23

Specie e ammontare degli assegni 1 L'assegno familiare per piccoli contadini è un assegno per i figli, pagato in ragione
di ogni figlio secondo l'articolo 9. Esso ammonta, per i primi due figli, a 80 franchi
il mese nelle regioni di pianura e a 100 franchi il mese nelle regioni di montagna e,
per il terzo figlio e ogni figlio seguente, a 90 franchi nelle regioni di pianura e a
110 franchi nelle regioni di montagna24. Per la graduazione delle prestazioni, è determinante il numero dei figli per i quali il piccolo contadino ha diritto agli assegni.

2 Il Consiglio federale adatta periodicamente gli ammontari degli assegni per i figli,
tenendo conto dell'evoluzione economica e di quella degli ammontari previsti nelle
leggi cantonali sugli assegni familiari.

20

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

21

Nuova denominazione giusta l'art. 71 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione
dell'amministrazione [RU 1979 114].

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

24

Ora: l'assegno mensile per i figli è portato, per i primi due figli a 165 franchi nelle
regioni di pianura e a 185 franchi nelle regioni di montagna; per il terzo figlio e ogni
figlio seguente, l'assegno è portato a 170 franchi nelle regioni di pianura e a 190 franchi
nelle regioni di montagna (art. 2 dell'O del 30 nov. 2001 - RS 836.13).

Assegni familiari nell'agricoltura - LF 5

836.1


Art. 8

Compensazione

Gli assegni familiari ai piccoli contadini possono essere compensati con le quote e i
contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale su l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti25 (detta qui di seguito «legge sull'AVS») e all'articolo 18 della presente legge.

3. Disposizioni comuni

Art. 9


26

Assegno per i figli

1 Gli assegni sono pagati per ogni figlio sino al compimento dei 16 anni d'età. Il diritto all'assegno dura fino al compimento dei 25 anni per i figli che sono agli studi o
a tirocinio e fino al compimento dei 20 anni per quelli che per malattia o infermità
sono incapaci di guadagnare e non ricevono una rendita intera dall'assicurazione per
l'invalidità.

2 Sono considerati figli anche: a.

gli affiliati;

b.

i fratelli e le sorelle dell'avente diritto agli assegni, che sono da questo
mantenuti in misura preponderante.

3 Per lo stesso figlio può essere concesso solo un assegno.

4 Se, giusta la presente legge o altre disposizioni, parecchie persone hanno diritto
all'assegno per uno stesso figlio, tale diritto spetta: a.

alla persona che custodisce il figlio; b.

al titolare dell'autorità parentale; c.

alla persona che provvede preponderantemente a mantenere il figlio.

5 Se dei coniugi viventi in comunione domestica hanno entrambi diritto all'assegno,
quest'ultimo spetta, per metà, a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme.27 6 ...28

7 Il diritto all'assegno per i figli nasce il primo giorno del mese nel corso del quale il
figlio è nato. Esso si estingue alla fine del mese in cui cessano di essere adempite le
condizioni per il godimento dell'assegno.

25

RS 831.10

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984
(RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).

28

Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350; FF 1983 IV 205).

Assegni familiari

6

836.1


Art. 10


29

Divieto di cumulare gli assegni; durata del diritto all'assegno 1 Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari per lavoratori agricoli
e quelli per piccoli contadini.

2 I piccoli contadini che esercitano la propria attività a titolo principale pur avendo
un'attività accessoria temporanea hanno diritto agli assegni anche per la durata di
quest'ultima attività, salvo che ricevano già altri assegni familiari. Se sono assunti
temporaneamente come lavoratori agricoli, possono scegliere per questo periodo tra
i due generi di assegni.

3 I piccoli contadini che esercitano l'attività accessoriamente e gli alpigiani hanno
diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull'alpe. Essi non possono pretendere gli assegni per un figlio che già dà diritto ad altri assegni familiari.


Art. 11 e 1230 II. Organizzazione

Art. 13

Compiti delle casse di compensazione La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell'articolo 61 della legge sull'AVS31 (dette
qui di seguito «casse di compensazione»).


Art. 14

Richiesta e versamento degli assegni familiari 1 Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione
competente.

2 In deroga all'articolo 19 capoverso 1 LPGA32, gli assegni familiari devono essere
versati trimestralmente ai piccoli contadini occupati principalmente nell'agricoltura
e alla fine dell'anno ai piccoli contadini occupati accessoriamente nell'agricoltura e
agli alpigiani.33

3 Se gli assegni familiari non sono usati a favore delle persone cui sono destinati, queste
o i loro rappresentanti legali possono, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA,
chiederne il versamento diretto anche se non dipendono dall'assistenza pubblica.34 29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

30

Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

31 RS

831.10

32

RS 830.1

33

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

34

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assegni familiari nell'agricoltura - LF 7

836.1


Art. 15

Regolamento dei conti e dei pagamenti 1 Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei
datori di lavoro nell'agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti
con l'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti.

2 Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS35.


Art. 16

Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità
dell'articolo 68 della legge sull'AVS36 devono estendersi anche all'esecuzione della
presente legge.


Art. 17


37

III. Finanziamento

Art. 18

Assegni familiari ai lavoratori agricoli 1 I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento
dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per
detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull'AVS38.39 2 I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della legge
sull'AVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro,
in conformità del capoverso 1.

3 Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della legge
sull'AVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA40.41 4 La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di
compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta
dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per
un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del
loro contributo.42

35 RS

831.10

36 RS

831.10

37

Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

38 RS

831.10

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
(RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

40

RS 830.1

41

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).

Assegni familiari

8

836.1


Art. 19


43

Assegni familiari ai piccoli contadini Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari ai piccoli contadini, incluse
le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento
di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai
Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.


Art. 20

Riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori
agricoli e ai piccoli contadini 1 Una riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto
dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194744 che
istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

2 La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell'ammontare della medesima all'inizio
dell'anno.45

3 Il versamento annuo deve essere usato per ridurre i contributi cantonali, in conformità dell'articolo 21.


Art. 21

Contributi dei Cantoni 1 I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone; essi saranno ridotti in ragione della capacità finanziaria
del Cantone e del numero delle aziende agricole situate nel Cantone stesso.

2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari, dopo aver sentito i Cantoni.

IV. Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22


46

Particolarità concernenti il contenzioso 1 In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA47, i ricorsi sono giudicati dal tribunale
delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

2 In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono
giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Il Consiglio 43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).

44

RS 834.2

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1969, in vigore dal 1° gen. 1970
(RU 1970 73 74; FF 1969 I 769).

46

Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

47

RS 830.1

Assegni familiari nell'agricoltura - LF 9

836.1

federale può prevedere una diversa competenza. Gli articoli 85bis capoverso 3 e 86
legge sull'AVS48 sono applicabili per analogia.


Art. 23

Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della legge sull'AVS49 sono applicabili alle persone che violano
le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

V.50 Relazione con il diritto europeo
a51 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/7152 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 199953 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 574/7254

nella loro versione aggiornata55; b.

l'Accordo del 21 giugno 200156 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata57.

48

RS 831.10

49 RS

831.10

50

Introdotto dal n. I 11 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

51

Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni
concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv.
istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

52

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

53

RS 0.142.112.681 54

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

55

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

56

RS 0.632.31

57

RS 0.831.106.1/.11

Assegni familiari

10

836.1

VI.58 Disposizioni esecutive e finali

Art. 24


59

Relazione con il diritto cantonale 1 I Cantoni possono, a complemento della presente legge: a.

stabilire assegni più elevati o d'altre specie, e imporre dei contributi per finanziarli; b.

udite le organizzazioni agricole, subordinare la concessione degli assegni
familiari per i piccoli contadini a condizioni intese a migliorarne l'esistenza.

2 Qualora gli assegni familiari che i lavoratori agricoli e i piccoli contadini ricevano
in virtù delle prescrizioni cantonali, siano almeno pari a quelli previsti nella presente
legge, il Consiglio federale può, a domanda del Governo cantonale, dichiararla
inapplicabile in quel Cantone.


Art. 25

60

Applicabilità della legge sull'AVS 1 Per quanto la presente legge e la LPGA61 non contengano tutte le disposizioni esecutive necessarie, sono applicabili per analogia le disposizioni della legge
sull'AVS62.

2 L'articolo 49a della legge sull'AVS si applica per analogia al trattamento di dati
personali; l'articolo 50a della legge sull'AVS è applicabile alla comunicazione di
dati, incluse le deroghe alla LPGA.

3 La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della legge
sull'AVS è retta dall'articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della legge sull'AVS.


Art. 26

Entrata in vigore ed esecuzione 1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.

58

Originaria sezione V.

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 1962, in vigore dal 1° lug. 1962
(RU 1962 815 818).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

61

RS 830.1

62 RS

831.10