01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.06.2021 - 31.12.2022
01.06.2019 - 31.05.2021
15.05.2018 - 31.05.2019
01.01.2018 - 14.05.2018
01.10.2017 - 31.12.2017
01.06.2015 - 30.09.2017
01.07.2012 - 31.05.2015
01.01.2009 - 30.06.2012
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
15.07.2007 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi 1 La presente legge intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività.

2

La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per: a. garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese; b. mantenere e potenziare la competitività internazionale dell'economia svizzera nel settore dell'energia elettrica.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.

2

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge.


Art. 3

Cooperazione e sussidiarietà 1

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

2

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

RU 2007 3425 1 RS

101

2 FF

2005 1447

734.7

Energia

2

734.7


Art. 4

Definizioni 1 Nella presente legge s'intendono per: a. rete elettrica: impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche; b. consumatore finale: cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, eccettuato quello da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio; c. energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica ed energia da biomassa e da scorie di biomassa;

d. accesso alla rete: diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete; e. energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete; f. zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misurazione; g. prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza; h. rete di trasporto: rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV; i. rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'approvvigionamento elettrico.

2

Il Consiglio federale può precisare le nozioni di cui al capoverso 1 e altre nozioni utilizzate nella presente legge e adeguarle alle mutate condizioni tecniche.

Approvvigionamento elettrico 3

734.7

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento Sezione 1: Garanzia del servizio universale

Art. 5

Comprensori e garanzia dell'allacciamento 1

I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio non deve essere discriminatoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.

2

Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

3

I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio.

4

I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, nonché le condizioni e i costi.

5

Il Consiglio federale fissa regole trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione di consumatori finali a un determinato livello di tensione. Può fissare regole analoghe per imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete. In caso di cambiamento di allacciamenti, può obbligare i consumatori finali e i gestori di rete a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale degli impianti non più utilizzati o utilizzati solo in parte e a compensare temporaneamente la riduzione dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.


Art. 6

Obbligo di fornitura e impostazione tariffale per i consumatori fissi finali 1

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

2

Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo.

3

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

4

Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

Energia

4

734.7

5

I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete.

6

I consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1.


Art. 7

Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato 1

I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori finali che, con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo, non fanno uso del loro accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1, la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

2

I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori finali secondo il capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

3

Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità contrattuali.

Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento

Art. 8

Compiti dei gestori di rete 1

I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a: a. garantire una rete sicura, performante ed efficiente; b. organizzare l'utilizzazione della rete e assicurarne la regolazione tenendo conto dello scambio con altre reti; c. approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve; d. elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete. A tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

2

I gestori di rete allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

3

I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

Approvvigionamento elettrico 5

734.7

4

Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui ai capoversi 2 e 3.

5

Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l'esecuzione forzata dell'obbligazione.


Art. 9

Provvedimenti in caso di minaccia per l'approvvigionamento 1

Qualora, nonostante le misure prese dalle imprese del settore dell'energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente accettabile nel territorio nazionale sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale, coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni dell'economia, può prendere provvedimenti per garantire: a. l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica; b. l'acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine e il potenziamento delle capacità di generazione;

c. il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche.

2

Il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica e per l'acquisizione di energia elettrica. Nel bando fissa i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'economicità.

3

Nell'acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione hanno priorità le energie rinnovabili.

4

Se le gare di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, essi sono indennizzati dalla società nazionale di rete con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Per l'indennizzo deve essere previsto un termine.

5

Se è realizzato un utile sotto il profilo economico, gli eventuali indennizzi per costi supplementari devono essere rimborsati in tutto od in parte alla società nazionale di rete. Dev'essere garantita un'adeguata rimunerazione del capitale impiegato. La società di rete impiega i rimborsi per: a. ridurre i costi di trasporto delle reti ad alta tensione; b. potenziare o sviluppare le reti ad alta tensione.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione

Art. 10

Disgiunzione 1 Le imprese d'approvvigionamento elettrico garantiscono l'indipendenza della gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.

Energia

6

734.7

2

Le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle imprese d'approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.

3

Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.


Art. 11

Conto annuale e calcolo dei costi 1

I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom.

2

Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi.


Art. 12

Informazione e

fatturazione

1

I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l'utilizzazione della rete, la somma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e i tariffari per l'energia elettrica, nonché i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali.

2

I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali. L'eventuale fornitura di energia elettrica anche a consumatori finali dev'essere esposta separatamente sulla fattura.

3

I gestori di rete non possono fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale.

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete

Art. 13

Accesso alla rete

1

I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete.

2

L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che: a. ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete; b. non vi è capacità libera disponibile; c. in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o

d. sussiste un'eccezione secondo l'articolo 17 capoverso 6.

Approvvigionamento elettrico 7

734.7

3

Nell'attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, rispetto ad altre forniture, nell'ordine:

a. le forniture a consumatori finali secondo l'articolo 6 capoverso 1; b. le forniture a consumatori finali secondo l'articolo 7 capoverso 1; c. le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili, in particolare la forza idrica.


Art. 14

Corrispettivo per l'utilizzazione della rete 1

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

2

Il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di prelievo.

3

I tariffari:

a. devono presentare strutture semplici che riflettano i costi causati dai consumatori finali;

b. non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione;

c. nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti;

d. non devono includere costi fatturati individualmente; e. devono tener conto degli obiettivi di un'utilizzazione efficiente dell'energia elettrica.

4

I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete deve permanere garantita. In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni.

5

Le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (contratti di concessione), in particolare le forniture di energia rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete.


Art. 15

Costi di rete computabili 1

Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

2

Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la manutenzione delle reti.

Energia

8

734.7

3

I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo: a. gli ammortamenti calcolatori; b. gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti.

4

Il Consiglio federale fissa le basi per: a. il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale computabili; b. la traslazione unitaria dei costi secondo il principio di causalità, nonché dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Al riguardo occorre tener conto dell'immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi.


Art. 16

Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere 1

Il corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto si basa sui costi provocati dall'utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati separatamente e non vanno addossati ai consumatori finali indigeni.

2

Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo (long run average incremental costs, LRAIC) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. Il patrimonio necessario alla gestione è rimunerato a un tasso d'interesse adeguato.

3

Il Consiglio federale può fissare la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato, nonché stabilire il patrimonio necessario alla gestione.


Art. 17

Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasporto transfrontaliera 1

Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponibile, la società nazionale di rete può attribuire la capacità disponibile secondo procedure orientate al mercato quali le vendite all'asta. La ElCom può disciplinare la procedura.

2

Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete di trasporto transfrontaliera sono prioritarie le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di fornitura conclusi prima del 31 ottobre 2002 e quelle secondo l'articolo 13 capoverso 3.

3

L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasporto è minacciata e la società nazionale di rete non può adottare altri provvedimenti ragionevolmente esigibili e economicamente accettabili per compensare il carico della rete.

4

Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.

Approvvigionamento elettrico 9

734.7

5

Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato vanno impiegate per coprire: a. i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;

b. le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasporto; c. i costi computabili della rete di trasporto secondo l'articolo 15.

6

Per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera messe in esercizio dopo il 1° gennaio 2005 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'accesso alla rete (art. 13) e nel calcolo dei costi di rete computabili (art. 15) Sezione 3: Rete di trasporto svizzera

Art. 18

Società nazionale di rete 1

La rete di trasporto per l'intero territorio svizzero è gestita dalla società nazionale di rete; tale società riveste la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera.

2

La società di rete deve essere proprietaria della rete da essa gestita.

3

La società di rete deve garantire che il capitale e i relativi diritti di voto appartengano in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai Cantoni e ai Comuni.

4

I Cantoni, i Comuni e le imprese d'approvvigionamento elettrico in mani svizzere hanno un diritto di prelazione sulle azioni della società di rete. Gli statuti della società di rete disciplinano i particolari.

5

Le azioni della società di rete non possono essere quotate in borsa.

6

La società di rete non è autorizzata a svolgere attività nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che sono commercialmente attive in tali settori. Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema. 7 La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione, nonché i membri della direzione, non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

8

Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione. I Cantoni si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata delle regioni.

9

Negli organi devono essere rappresentate le diverse regioni dei produttori e dei consumatori.

Energia

10

734.7


Art. 19

Statuti della società nazionale di rete 1

Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dal Consiglio federale.

2

A tal fine, il Consiglio federale verifica in particolare se gli statuti o la loro modifica garantiscono:

a. la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera o delle singole regioni del Paese;

b. l'indipendenza della società di rete; e c. la gestione non discriminatoria della rete.


Art. 20

Compiti della società nazionale di rete 1

La società di rete provvede costantemente all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

2

In particolare, la società di rete: a. gestisce e sorveglia la rete di trasporto a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto; b. è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazione. Le capacità necessarie a questo scopo relative alle centrali devono essere acquisite secondo una procedura trasparente e non discriminatoria; c. ordina i provvedimenti necessari in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete. Disciplina i dettagli con i gestori delle centrali, i gestori di rete e gli altri partecipanti; d. elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;

e. collabora con i gestori esteri delle reti di trasporto e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi.

3

Il Consiglio federale può obbligare il gestore della rete di trasporto a impiegare prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile, in particolare dalla forza idrica.

4 Per adempiere i propri compiti, nel singolo caso la società di rete può chiedere l'espropriazione alla ElCom. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione non sono applicabili.

3 RS

711

Approvvigionamento elettrico 11

734.7

Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica

Art. 21

Organizzazione 1 Il Consiglio federale nomina la Commissione dell'energia elettrica (ElCom), composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'industria dell'energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

2

La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto riguarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di una propria segreteria.

3

La ElCom può far capo all'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) nell'esecuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

4

La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

5

Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.


Art. 22

Compiti 1 La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

2

La ElCom è competente in particolare per: a. in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete; b. verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento; c. decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

3

La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale.

4

Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale provvedimenti secondo l'articolo 9.

Energia

12

734.7

5

La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.

6

La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.


Art. 23

Tutela giurisdizionale Le decisioni della ElCom sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 5: Convenzioni internazionali

Art. 24

Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Capitolo 6:

Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, tassa di vigilanza

Art. 25

Obbligo d'informare e assistenza amministrativa 1

Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

2

I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell'Ufficio federale e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.


Art. 26

Segreto d'ufficio e di affari 1

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

2

Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

4 RS

172.010

Approvvigionamento elettrico 13

734.7


Art. 27

Protezione dei dati

1

L'Ufficio federale e la ElCom trattano dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 29), nei limiti degli obiettivi della presente legge.

2

Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.


Art. 28

Tassa di vigilanza

A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell'Ufficio federale nell'ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest'ultima può computarla nel corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 29

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6); b. non separa sotto il profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d'attività (art. 10 e 33 cpv. 1); c. non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11); d. non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12); e. nega illecitamente l'accesso alla rete (art. 13); f.

nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 25 cpv. 1); g. viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

2

In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

3

L'Ufficio federale persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

5 RS

313.0

Energia

14

734.7

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 30

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1-4 e 14 capoverso 4, primo periodo.

2

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

3

Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

4

Il Consiglio federale può coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni private.


Art. 31

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 32

Disposizione transitoria concernente le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato Durante due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato secondo l'articolo 17 capoverso 5 possono essere impiegate anche per coprire l'indennizzo di altri costi nella rete di trasporto, segnatamente indennità, adeguate ai rischi, da versare ai proprietari della rete.


Art. 33

Disposizione transitoria concernente la società nazionale di rete 1

Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare sotto il profilo giuridico i settori della rete di trasporto dagli altri settori di attività.

2

I proprietari delle reti di trasporto assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Se non adempiono i loro compiti, la società nazionale di rete può chiedere alla ElCom che i provvedimenti necessari siano presi a loro spese.

3

Per l'adempimento dei suoi compiti, la società nazionale di rete stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasporto i diritti di disposizione necessari relativi agli impianti di rete. I contratti devono essere approvati dalla ElCom.

4

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'approvvigionamento elettrico trasferiscono alla società nazionale di rete la rete di trasporto a livello nazionale. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete.

5

Se le imprese d'approvvigionamento elettrico non adempiono il loro obbligo secondo il capoverso 4, la ElCom emana, su richiesta della società nazionale di rete o d'ufficio, le decisioni necessarie. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 19306 sull'espropriazione non sono applicabili.

6 RS

711

Approvvigionamento elettrico 15

734.7

6

Le ristrutturazioni necessarie secondo i capoversi 1 e 4 sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale.


Art. 34

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a.

Data dell'entrata in vigore:7 1° gennaio 2008 Art. 21 e 22: 15 luglio 2007 N. 2 dell'all. (art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e 3): 1° aprile 2008 N. 2 dell'all. (art. 7a cpv. 2 e 3): 1° maggio 2008 Art. 13 cpv. 1 e 2; n. 2 dell'all. (rimanenti disposizioni): 1° gennaio 2009 Art. 7 e 13 cpv. 3 lett. b: ulteriormente 7

O del 28 nov. 2007 (RU 2007 6827, 2008 45) e del 14 mar. 2008 (RU 2008 775).

Energia

16

734.7

Allegato

(art. 31)

641.20. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

9 RS

730.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Approvvigionamento elettrico 17

734.7


Art. 15c

Art. 19 cpv. 1 primo periodoArt. 20 cpv. 3Art. 25 cpv. 1bisCapitolo 8: … Art. 28a3. Legge del 24 giugno 190210 sugli impianti elettrici Art. 15 cpv. 2Art. 15a … 10 RS

734.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Energia

18

734.7


Art. 19
Abrogato
Art. 44
Art. 554. Legge del 24 marzo 199511 sulle borse Art. 2 lett. bArt. 2a … 11 RS

954.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.