01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.06.2021 - 31.12.2022
01.06.2019 - 31.05.2021
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15.05.2018 - 31.05.2019
01.01.2018 - 14.05.2018
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01.06.2015 - 30.09.2017
01.07.2012 - 31.05.2015
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01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
15.07.2007 - 31.12.2007
Fedlex DEFRITRMEN
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734.7

Legge
sull'approvvigionamento elettrico

(LAEl)

del 23 marzo 2007 (Stato 1° giugno 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20042,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

1 La presente legge intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività.

2 La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per:

a.
garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese;
b.
mantenere e potenziare la competitività internazionale dell'economia sviz­zera nel settore dell'energia elettrica.
Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica alle reti elettriche con una corrente alternata di 50 Hz.

2 Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione della legge o di singole disposizioni ad altre reti elettriche se necessario per raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Art. 3 Cooperazione e sussidiarietà

1 La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni interessate, in particolare quelle economiche, per l'esecuzione della presente legge.

2 Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione Confederazione e Cantoni esaminano i provvedimenti volontari di tali organizzazioni. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

Art. 3a3 Concessioni cantonali e comunali

I Cantoni e i Comuni possono rilasciare senza pubblica gara concessioni in relazione alla rete di trasporto e di distribuzione, in particolare il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Garantiscono una procedura trasparente e non discriminatoria.

3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229; FF 2011 2641 3551).

Art. 4 Definizioni

1 Nella presente legge s'intende per:4

a.
rete elettrica: impianto comprendente più linee e gli impianti accessori necessari ai fini del trasporto e della distribuzione di energia elettrica. Le linee elettriche di piccola portata territoriale utilizzate per la distribuzione capillare, ad esempio in aree industriali o all'interno di edifici, non sono considerate reti elettriche;
b.
consumatore finale: cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, eccettuato quello da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;
c.
energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica ed energia da biomassa e da scorie di biomassa;
d.
accesso alla rete: diritto di utilizzare una rete per ricevere energia elettrica da un fornitore a scelta o di immettere energia elettrica in una rete;
e.
energia di regolazione: impiego di energia elettrica automatico o ordinato dalle centrali per mantenere lo scambio programmato di energia elettrica e garantire la sicurezza della gestione della rete;
ebis.5
gruppo di bilancio: raggruppamento giuridico di operatori del mercato del­l'energia elettrica per creare, rispetto alla società nazionale di rete, un'unità comune di misurazione e di conteggio all'interno della zona di regolazione Svizzera;
eter.6
energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;
f.
zona di regolazione: area in cui la regolazione della rete compete alla società nazionale di rete. Tale area è delimitata fisicamente da stazioni di misura­zione;
g.
prestazioni di servizio relative al sistema: i servizi ausiliari necessari per una gestione sicura delle reti. Essi comprendono in particolare il coordinamento del sistema, la gestione del bilancio, la regolazione primaria, la capacità di partenza senza alimentazione di rete e la capacità di servizio isolato dei generatori di energia elettrica, la tenuta della tensione (compresa la quota di energia reattiva), le misurazioni di regime e la compensazione delle perdite di potenza;
h.
rete di trasporto: rete elettrica per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere; di regola funziona al livello di tensione 220/380 kV;
i.
rete di distribuzione: rete elettrica ad alta, media o bassa tensione avente lo scopo di fornire energia elettrica ai consumatori finali o alle imprese d'ap­provvigionamento elettrico.

2 Il Consiglio federale può precisare le nozioni di cui al capoverso 1 e altre nozioni utilizzate nella presente legge e adeguarle alle mutate condizioni tecniche.

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

5 Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

6 Introdotta dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Garanzia del servizio universale

Art. 5 Comprensori e garanzia dell'allacciamento

1 I Cantoni definiscono i comprensori dei gestori di rete che operano sul loro territorio. L'attribuzione di un comprensorio deve essere trasparente e non discrimi­natoria; può essere vincolata a un mandato di prestazioni assegnato al gestore di rete.7

2 Nel loro comprensorio, i gestori di rete sono tenuti ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali all'interno della zona edificabile, gli immobili e insediamenti abitati tutto l'anno fuori della zona edificabile e tutte le imprese genera­trici di energia elettrica.

3 I Cantoni possono obbligare i gestori di rete che operano sul loro territorio ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio.

4 I Cantoni possono emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zo­na edificabile, nonché le condizioni e i costi.

5 Il Consiglio federale fissa regole trasparenti e non discriminatorie per l'attri­bu­zio­ne di consumatori finali a un determinato livello di tensione. Può fissare regole analoghe per imprese generatrici di energia elettrica e gestori di rete. In caso di cam­biamento di allacciamenti, può obbligare i consumatori finali e i gestori di rete a indennizzare proporzionalmente i costi del capitale degli impianti non più utilizzati o utilizzati solo in parte e a compensare temporaneamente la riduzione dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete.

7 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229; FF 2011 2641 3551).

Art. 6 Obbligo di fornitura e impostazione tariffale per i consumatori fissi finali

1 I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete la quantità desiderata di ener­gia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

2 Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo.

3 I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori fissi finali che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elet­trica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».

4 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione. L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.8

5 I gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete, se necessario per mezzo di adeguamenti tariffari negli anni successivi. Non sono tenuti a procedere a siffatti adeguamenti se i vantaggi tariffari concernono un esercizio risalente a oltre cinque anni prima.9

5bis Se forniscono ai consumatori fissi finali elettricità generata da energia rin­novabile, fino alla scadenza del premio di mercato di cui all'articolo 30 della legge federale del 30 settembre 201610 sull'energia i gestori delle reti di distribuzione possono computare nelle tariffe i costi di produzione di detta elettricità senza com­putare i vantaggi tariffari di cui al capoverso 5. Questo diritto si applica soltanto all'elettricità proveniente da capacità di generazione indigene, dedotte eventuali misure di sostegno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere ec­ce­zioni.11

6 I consumatori fissi finali non hanno diritto d'accesso alla rete secondo l'articolo 13 capoverso 1.

7 Al raggruppamento per il consumo proprio si applicano gli articoli 17 e 18 della legge federale del 30 settembre 201612 sull'energia.13

8 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

9 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

10 RS 730.0

11 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

12 RS 730.0

13 Introdotto dal n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

Sezione 2: Garanzia dell'approvvigionamento

Art. 8 Compiti dei gestori di rete

1 I gestori di rete coordinano le loro attività. Essi sono tenuti in particolare a:

a.
garantire una rete sicura, performante ed efficiente;
b.
organizzare l'utilizzazione della rete e assicurarne la regolazione tenendo con­to dello scambio con altre reti;
c.
approntare la necessaria capacità di incanalamento delle riserve;
d.
elaborare requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete. A tale proposito, essi tengono conto delle norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

2 I gestori di rete allestiscono piani pluriennali atti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente.

3 I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia elet­trica (ElCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

4 Il Consiglio federale può prevedere facilitazioni per i gestori di piccole reti di distribuzione riguardo agli obblighi di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Il Consiglio federale può prevedere sanzioni per violazioni degli obblighi, inclusa l'esecuzione forzata dell'obbligazione.

Art. 9 Provvedimenti in caso di minaccia per l'approvvigionamento

1 Qualora, nonostante le misure prese dalle imprese del settore dell'energia elettrica, un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e economicamente accettabile nel territorio nazionale sia notevolmente minacciato a medio o lungo termine, il Consiglio federale, coinvolgendo i Cantoni e le organizzazioni dell'economia, può pren­dere provvedimenti per garantire:

a.
l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica;
b.
l'acquisizione di energia elettrica, in particolare mediante contratti di acquisto a lungo termine e il potenziamento delle capacità di generazione;
c.
il rafforzamento e il potenziamento di reti elettriche.

2 Il Consiglio federale può indire pubbliche gare per l'aumento dell'efficienza dell'utilizzazione di energia elettrica e per l'acquisizione di energia elettrica. Nel bando fissa i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'economi­cità.

3 Nell'acquisizione di energia elettrica e nel potenziamento delle capacità di generazione hanno priorità le energie rinnovabili.

4 Se le gare di cui al capoverso 2 provocano costi supplementari, essi sono indennizzati dalla società nazionale di rete con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Per l'indennizzo deve essere previsto un termine.

5 Se è realizzato un utile sotto il profilo economico, gli eventuali indennizzi per costi supplementari devono essere rimborsati in tutto od in parte alla società nazionale di rete. Dev'essere garantita un'adeguata rimunerazione del capitale impiegato. La società di rete impiega i rimborsi per:

a.
ridurre i costi di trasporto delle reti ad alta tensione;
b.
potenziare o sviluppare le reti ad alta tensione.

Sezione 3:15 Sviluppo delle reti

15 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Art. 9a Scenario di riferimento

1 L'Ufficio federale dell'energia (UFE) elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta ten­sione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.

2 Per l'elaborazione dello scenario di riferimento, l'UFE coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri interessati. Questi gli mettono a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a tale scopo.

3 Lo scenario di riferimento deve configurare al massimo tre scenari che illustrano, su un periodo di almeno dieci anni, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, deve essere sviluppato almeno uno scenario per un periodo di ulteriori dieci anni.

4 Lo scenario di riferimento è sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

5 Lo scenario di riferimento è riesaminato e aggiornato periodicamente. Il Consiglio federale stabilisce la frequenza; in caso di sviluppi eccezionali, può disporre l'ag­giornamento anticipato dello scenario di riferimento.

6 Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità per quanto concerne le que­stioni relative alle reti elettriche.

Art. 9b Principi di pianificazione della rete

1 Ogni gestore di rete definisce i principi da applicare alla pianificazione della rete.

2 Nella definizione dei principi occorre in particolare considerare che, di regola, la rete può essere ampliata solamente se la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente non può essere raggiunta attraverso un'ottimizzazione o un potenzia­mento nel corso dell'intera durata della pianificazione.

3 La ElCom può stabilire requisiti minimi.

4 Il Consiglio federale può vincolare i gestori di rete a pubblicare i loro principi.

Art. 9c Coordinamento della pianificazione della rete

1 I gestori di rete coordinano la propria pianificazione della rete e si mettono reciprocamente a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni necessarie a tale scopo.

2 Essi coinvolgono adeguatamente nella pianificazione i Cantoni interessati e gli altri interessati.

Art. 9e Informazione dell'opinione pubblica

1 L'UFE informa l'opinione pubblica in merito agli aspetti importanti riguardanti lo sviluppo della rete e le possibilità di partecipazione alla procedura. Sostiene i Cantoni nei loro compiti d'informazione.

2 I Cantoni informano l'opinione pubblica sugli aspetti regionali importanti dello sviluppo della rete sul territorio del loro Cantone. L'UFE stipula accordi di prestazioni con i Cantoni che erogano prestazioni di notevole entità, d'intesa con i gestori di rete interessati.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Disgiunzione, calcolo dei costi e informazione

Art. 10 Disgiunzione

1 Le imprese d'approvvigionamento elettrico garantiscono l'indipendenza della gestio­ne della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività.

2 Le informazioni economicamente sensibili evinte dalla gestione delle reti elettriche sono trattate, fatta salva l'indicazione delle relazioni d'interesse prevista dalla legge, in modo confidenziale dalle imprese d'approvvigionamento elettrico e non possono essere utilizzate per altri settori di attività.

3 Le imprese d'approvvigionamento elettrico devono separare almeno dal profilo contabile i settori della rete di distribuzione dagli altri settori di attività.

Art. 11 Conto annuale e calcolo dei costi

1 I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono per ogni rete un conto annuale e un calcolo dei costi, entrambi disgiunti dai rimanenti settori di attività. Il calcolo dei costi deve essere presentato annualmente alla ElCom.

2 Il Consiglio federale può prescrivere requisiti minimi per uniformare la contabilità e il calcolo dei costi.

Art. 12 Informazione e fatturazione

1 I gestori di rete rendono facilmente accessibili le informazioni necessarie per l'utilizzazione della rete e pubblicano i tariffari per l'utilizzazione della rete, la som­ma annua dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e i tariffari per l'energia elettrica, nonché i requisiti minimi tecnici e aziendali e i conti annuali.

2 I gestori di rete fatturano l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile. I tributi e le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali. L'eventuale fornitura di ener­gia elettrica anche a consumatori finali dev'essere esposta separatamente sulla fattura.

3 I gestori di rete non possono fatturare alcun costo per il cambiamento di fornitore entro il termine di disdetta contrattuale.

Sezione 2: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete

Art. 13 Accesso alla rete

1 I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete.

2 L'accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che:

a.
ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;
b.
non vi è capacità libera disponibile;
c.
in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o
d.
sussiste un'eccezione secondo l'articolo 17 capoverso 6.

3 Nell'attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, rispetto ad altre for­niture, nell'ordine:

a.
le forniture a consumatori finali secondo l'articolo 6 capoverso 1;
b.17
...
c.
le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili, in particolare la forza idrica.

17 Non ancora in vigore.

Art. 14 Corrispettivo per l'utilizzazione della rete

1 Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

2 Il corrispettivo deve essere versato dai consumatori finali per ogni punto di pre­lievo.

3 I tariffari:

a.
devono presentare strutture semplici che riflettano i costi causati dai consumatori finali;
b.
non devono dipendere dalla distanza fra punto di prelievo e punto di immissione;
c.18
devono fondarsi sul profilo dell'acquisto e nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti;
d.19
...
e.20
devono tenere conto degli obiettivi di efficienza dell'infrastruttura di rete e dell'utilizzazione dell'energia elettrica.

3bis Nel determinare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non possono essere presi in considerazione i costi fatturati individualmente dai gestori di rete.21

4 I Cantoni adottano adeguati provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari sul loro territorio. Qualora tali provvedimenti non siano sufficienti, il Consiglio federale prende altri provvedimenti adeguati. Esso può in particolare ordinare l'istituzione di un fondo di compensazione con la partecipazione obbligatoria di tutti i gestori di rete. L'efficienza della gestione della rete deve permanere garantita. In caso di fusioni di gestori di rete vi è un termine di transizione di cinque anni.

5 Le prestazioni concordate nel contesto di concessioni idrauliche vigenti (contratti di concessione), in particolare le forniture di energia rimangono impregiudicate dalle disposizioni sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

18 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

19 Abrogata dal n. I della LF del 12 dic. 2014, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

20 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

21 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

Art. 15 Costi di rete computabili

1 Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente, nonché, eccezionalmente, i costi di misure in­no­vative per reti intelligenti, sempre che queste reti abbiano le funzionalità stabilite dal Consiglio federale. Essi comprendono un utile d'esercizio ade­guato.22

2 Per costi d'esercizio si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra questi si annoverano in particolare:

a.
i costi di prestazioni di servizio relative al sistema;
b.
i costi di manutenzione delle reti;
c.
le rimunerazioni per la concessione di diritti e servitù connessi all'esercizio della rete.23

2 Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti, rispettivamente con i sistemi di misurazione intelli­genti instal­lati presso il consumatore finale.24 Vi rientrano in particolare i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la manutenzione delle reti.

3 I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Sono computabili come costi del capitale al massimo:

a.
gli ammortamenti calcolatori;
b.
gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti.

3bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni e l'estensione della computabilità nonché l'attribuzione ai costi d'esercizio e del capitale per:

a.
i costi di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti, in­clusi determinati costi di sensibilizzazione nell'ambito della riduzione del consumo;
b.
i costi di misure di informazione necessarie e specifiche al progetto che il gestore di rete adotta per progetti soggetti ad approvazione ai sensi del­l'articolo 16 della legge del 24 gennaio 190225 sugli impianti elettrici;
c.
gli emolumenti versati dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3a capover­so 2 della legge sugli impianti elettrici;
d.
i costi di misure innovative di cui al capoverso 1.26

4 Il Consiglio federale fissa le basi per:

a.
il calcolo dei costi d'esercizio e del capitale computabili;
b.
la traslazione unitaria dei costi secondo il principio di causalità, nonché dei tributi e delle prestazioni agli enti pubblici. Al riguardo occorre tener conto dell'immissione di elettricità ai livelli di tensione più bassi.

22 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

23 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

24 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

25 RS 734.0

26 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Art. 15a27 Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione

1 La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione.

2 La società nazionale di rete fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell'energia di regolazione e della potenza di regolazione e in modo da evitare abusi. I prezzi del­l'energia di compensazione si basano sui costi per l'energia di regolazione28.

3 Se dalla vendita di energia di compensazione risulta un utile, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

27 Introdotto dal n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1309; FF 2014 3395 3405).

28 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 16 Costi derivanti dall'utilizzazione della rete per forniture transfrontaliere

1 Il corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto si basa sui costi provocati dall'utilizzazione effettiva. Questi costi devono essere calcolati sepa­ratamente e non vanno addossati ai consumatori finali indigeni.

2 Il calcolo dei costi del capitale si basa sui costi incrementali medi di lungo periodo (long run average incremental costs, LRAIC) delle capacità di rete utilizzate. Gli ammortamenti calcolatori sono effettuati linearmente su un arco di tempo stabilito specificamente in funzione delle singole componenti dell'impianto. Il patrimonio necessario alla gestione è rimunerato a un tasso d'interesse adeguato.

3 Il Consiglio federale può fissare la durata dell'ammortamento e il tasso d'interesse adeguato, nonché stabilire il patrimonio necessario alla gestione.

Art. 17 Accesso alla rete in caso di congestioni nella rete di trasporto transfrontaliera

1 Se la domanda di capacità di trasporto transfrontaliera supera la capacità disponi­bile, la società nazionale di rete può attribuire la capacità disponibile secondo pro­cedure orientate al mercato quali le vendite all'asta. La ElCom può disciplinare la procedura.

2 Nell'ambito dell'attribuzione di capacità nella rete di trasporto transfrontaliera sono prioritarie le forniture basate su contratti internazionali di acquisto e di forni­tura conclusi prima del 31 ottobre 2002. Le forniture provenienti da centrali idroelettriche di frontiera sono parimenti prioritarie, per quanto il trasporto transfrontaliero sia necessario al fine di assicurare le rispettive parti di sovranità.29

3 L'utilizzazione della capacità attribuita può essere limitata soltanto se la sicurezza della rete di trasporto è minacciata e la società nazionale di rete non può adottare altri provvedimenti ragionevolmente esigibili e economicamente accettabili per compensare il carico della rete.

4 Se non è stata utilizzata, la capacità attribuita deve essere riassegnata secondo procedure orientate al mercato.

5 Le entrate risultanti dalle procedure di attribuzione orientate al mercato vanno impiegate per coprire:

a.
i costi delle forniture transfrontaliere di energia elettrica che non sono addebitati direttamente a chi li ha causati, in particolare i costi legati alla garanzia della disponibilità della capacità attribuita;
b.
le spese per il mantenimento o il potenziamento della rete di trasporto;
c.
i costi computabili della rete di trasporto secondo l'articolo 15.

6 Al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera il Consiglio federale può prevedere eccezioni limitate nel tempo per quanto concerne l'accesso alla rete e il calcolo dei costi di rete computabili.30

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4999; FF 2016 7427 7449).

30 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Sezione 2a:31 Misurazioni e sistemi di controllo

31 Introdotta dal n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia (RU 2017 6839; FF 2013 6489). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Art. 17a Sistemi di misurazione intelligenti

1 Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o l'impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di siffatti sistemi di misurazione intelligenti. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e del­le rac­co­mandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di si­stemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.

3 Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:

a.
trasmettere i dati di misurazione;
b.
supportare i sistemi tariffari;
c.
supportare altri servizi e applicazioni.
Art. 17b Sistemi di controllo e di regolazione intelligenti

1 Un sistema di controllo e di regolazione intelligente è un dispositivo che permette di influenzare a distanza il consumo, la produzione o lo stoccaggio di energia elettrica, segnatamente per ottimizzare il consumo proprio o assicurare un esercizio stabile della rete.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori o gli impianti di stoccaggio. Può definire le condizioni alle quali tali sistemi possono essere impiegati e stabilire i loro requisiti tecnici minimi, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare. A tal riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle rac­co­mandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Il Consiglio federale può inoltre emanare prescrizioni in particolare:

a.
sulla trasmissione dei dati di controllo e di regolazione;
b.
sul supporto di altri servizi e applicazioni;
c.
sul controllo della potenza consumata e di quella fornita.

3 L'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti installati presso i consumatori finali, i produttori e gli impianti di stoccaggio è subordinato al consenso degli interessati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 17c Protezione dei dati

1 Al trattamento di dati in relazione con sistemi di misurazione, di controllo o di regolazione intelligenti si applica la legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive in materia di trattamento di dati. Può prevedere disposizioni particolari, segnatamente in relazione con le misurazioni del profilo di carico.

Sezione 3: Rete di trasporto svizzera

Art. 18 Società nazionale di rete

1 La rete di trasporto per l'intero territorio svizzero è gestita dalla società nazionale di rete; tale società riveste la forma giuridica di una società anonima di diritto privato con sede in Svizzera.

2 La società di rete deve essere proprietaria della rete da essa gestita. Sono escluse le linee create da terzi per la durata per la quale è stata accordata loro un'eccezione conformemente all'articolo 17 capoverso 6.33

3 La società di rete deve garantire che il capitale e i relativi diritti di voto appartengano in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai Cantoni e ai Comuni.

4 I Cantoni, i Comuni e le imprese d'approvvigionamento elettrico in mani svizzere hanno un diritto di prelazione sulle azioni della società di rete. Gli statuti della società di rete disciplinano i particolari.

5 Le azioni della società di rete non possono essere quotate in borsa.

6 La società di rete non è autorizzata a svolgere attività nei settori della generazione, della distribuzione o del commercio di energia elettrica né a detenere partecipazioni in imprese che sono commercialmente attive in tali settori. Sono ammessi l'acquisto e la fornitura di energia elettrica per necessità di gestione, in particolare per approntare le prestazioni di servizio relative al sistema.

7 La maggioranza dei membri e il presidente del consiglio di amministrazione, non­ché i membri della direzione, non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nei settori della generazione o del commercio di energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

8 Gli statuti conferiscono ai Cantoni il diritto di delegare due rappresentanti nel con­siglio di amministrazione. I Cantoni si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata delle regioni.

9 Negli organi devono essere rappresentate le diverse regioni dei produttori e dei consumatori.

33 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Art. 19 Statuti della società nazionale di rete

1 Gli statuti e la loro modifica devono essere approvati dal Consiglio federale.

2 A tal fine, il Consiglio federale verifica in particolare se gli statuti o la loro modi­fica garantiscono:

a.
la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera o delle singole regioni del Paese;
b.
l'indipendenza della società di rete; e
c.
la gestione non discriminatoria della rete.
Art. 20 Compiti della società nazionale di rete
1 La società di rete provvede costantemente all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigio­namento sicuro della Svizzera. Essa determina le capacità di trasporto transfrontaliere assicurando il coordinamento con i gestori di rete dei Paesi limitrofi.

2 In particolare, la società di rete:

a.
gestisce e sorveglia la rete di trasporto a livello nazionale, strutturata come zona di regolazione. È responsabile della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto;
b.
è responsabile della gestione del bilancio e garantisce le altre prestazioni di servizio relative al sistema, compreso l'approntamento di energia di regolazio­ne. Le capacità necessarie a questo scopo relative alle centrali devono essere acquisite secondo una procedura trasparente e non discriminatoria;
c.
ordina i provvedimenti necessari in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete. Disciplina i dettagli con i gestori delle centrali, i gestori di rete e gli altri partecipanti;
d.
elabora procedure trasparenti e non discriminatorie per far fronte alle congestioni;
e.
collabora con i gestori esteri delle reti di trasporto e rappresenta gli interessi della Svizzera nei relativi organismi;
f. e g.34
...
h.35
fornisce all'UFE e ai Cantoni le informazioni necessarie alle attività di relazioni pubbliche conformemente all'articolo 9e e mette loro a disposizione la relativa documentazione.

3 Il Consiglio federale può obbligare il gestore della rete di trasporto a impiegare prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile, in particolare dalla forza idrica.

4 Per adempiere i propri compiti, nel singolo caso la società di rete può chiedere l'espropriazione alla ElCom. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 193036 sull'espropriazione non sono applicabili.

34 In vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2019 1349).

35 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

36 RS 711

Art. 20a37 Controlli di sicurezza relativi alle persone

1 Le persone incaricate presso la società nazionale di rete di svolgere compiti nell'ambito dei quali possono influenzare la sicurezza della rete di trasporto e il suo esercizio affidabile e performante devono sottoporsi regolarmente a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

2 Il contenuto del controllo e la rilevazione dei dati sono retti dall'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199738 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. I dati possono essere trattati.

3 La società nazionale di rete dispone lo svolgimento del controllo. Il risultato, corredato da una breve motivazione, deve esserle comunicato.

4 Il Consiglio federale indica le persone soggette al controllo e disciplina la proce­dura di controllo.

37 Introdotto dal n. II 9 dell'all. alla LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).

38 RS 120

Capitolo 4: Commissione dell'energia elettrica

Art. 21 Organizzazione

1 Il Consiglio federale nomina la Commissione dell'energia elettrica (ElCom), com­posta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'industria dell'energia elettrica, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

2 La ElCom non soggiace a istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto ri­guarda le sue decisioni. È indipendente dalle autorità amministrative. Di­spo­ne di una propria segreteria.

3 La ElCom può far capo all'UFE39 nell'ese­cuzione della presente legge e impartirgli istruzioni.

4 La ElCom emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, il quale deve essere approvato dal Consiglio federale.

5 Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

39 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393).

Art. 22 Compiti

1 La ElCom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione.

2 La ElCom è competente in particolare per:

a.
in caso di controversia, decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Essa può autorizzare a titolo provvisionale l'accesso alla rete;
b.
verificare d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, nonché le tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le presta­zioni agli enti pubblici. Essa può decidere una diminuzione o vietare un aumento;
c.
decidere dell'impiego delle entrate secondo l'articolo 17 capoverso 5.

3 La ElCom osserva e sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tut­te le regioni del Paese. A tal fine, verifica segnatamente lo stato e la manutenzione della rete di trasporto e accerta se gli investimenti della società nazionale di rete sono equilibrati a livello regionale.

4 Qualora si prospetti una notevole minaccia a medio o lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento indigeno, la ElCom propone al Consiglio federale prov­vedimenti secondo l'articolo 9.

5 La ElCom coordina la sua attività con le autorità estere di regolazione e rappresenta la Svizzera nei relativi organismi internazionali.

6 La ElCom informa il pubblico sulla propria attività e presenta al Consiglio federale un rapporto d'attività annuale.

Capitolo 5: Convenzioni internazionali

Art. 24

Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199740 sull'organizza­zione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Capitolo 6: Obbligo d'informare, segreto d'ufficio e di affari, tassa di vigilanza


Art. 25 Obbligo d'informare e assistenza amministrativa

1 Le imprese del settore dell'energia elettrica sono tenute a fornire alle autorità com­petenti le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

2 I servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ElCom e dell'UFE41 e a mettere a loro disposizione i documenti necessari.

41 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1349; FF 2016 3393). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 26 Segreto d'ufficio e di affari

1 Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

2 Esse non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari.

Art. 27 Protezione dei dati

1 L'UFE e la ElCom trattano dati personali, compresi quelli degni di par­ticolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 29), nei limiti degli obiettivi della presente legge.

2 Essi possono conservare questi dati su supporto elettronico.

Art. 28 Tassa di vigilanza

A copertura dei costi necessari inerenti alla collaborazione della ElCom e dell'UFE nell'ambito della cooperazione con le autorità estere, il Consiglio federale può riscuotere una tassa di vigilanza adeguata presso la società di rete; quest'ultima può computarla nel corrispettivo per l'utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 29

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.
non trasla i vantaggi di prezzo o lo fa solo in maniera insufficiente (art. 6);
b.
non separa sotto il profilo contabile e giuridico i settori della rete o lo fa in maniera errata o utilizza informazioni inerenti alla gestione della rete per altri settori d'attività (art. 10 e 33 cpv. 1);
c.
non disgiunge i settori della rete per quanto concerne il calcolo dei costi o lo fa in maniera errata (art. 11);
d.
non espone nel conteggio i costi per l'utilizzazione della rete o lo fa in maniera errata o fattura illecitamente costi per il cambiamento di fornitore (art. 12);
e.
nega illecitamente l'accesso alla rete (art. 13);
f.
nega alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisce loro indicazioni contrarie alla verità (art. 25 cpv. 1);
g.
viola una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o viola una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal pre­sente articolo.

2 In caso di infrazione colposa, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

3 L'UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 197442 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono gli articoli 5 capoversi 1-4 e 14 capoverso 4, primo periodo.

2 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

3 Il Consiglio federale può delegare all'UFE l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

4 Il Consiglio federale può coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni private.

Art. 33 Disposizione transitoria concernente la società nazionale di rete

1 Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'ap­prov­vigionamento elettrico devono separare sotto il profilo giuridico i settori della rete di trasporto dagli altri settori di attività.

2 I proprietari delle reti di trasporto assicurano l'efficienza e l'interoperabilità delle loro reti. Se non adempiono i loro compiti, la società nazionale di rete può chiedere alla ElCom che i provvedimenti necessari siano presi a loro spese.

3 Per l'adempimento dei suoi compiti, la società nazionale di rete stabilisce contrattualmente con i proprietari delle reti di trasporto i diritti di disposizione necessari relativi agli impianti di rete. I contratti devono essere approvati dalla ElCom.

4 Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, le imprese d'approvvigionamento elettrico trasferiscono alla società nazionale di rete la rete di trasporto a livello nazionale. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono com­pensate dalla società nazionale di rete.

5 Se le imprese d'approvvigionamento elettrico non adempiono il loro obbligo secondo il capoverso 4, la ElCom emana, su richiesta della società nazionale di rete o d'ufficio, le decisioni necessarie. Le disposizioni procedurali della legge federale del 20 giugno 193043 sull'espropriazione non sono applicabili.

6 Le ristrutturazioni necessarie secondo i capoversi 1 e 4 sono esenti da qualsiasi imposta diretta e indiretta federale, cantonale e comunale.

43 RS 711

Art. 33b45 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

1 Le domande volte a ottenere una priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all'articolo 13 capoverso 3 presentate secondo il previgente articolo 17 capoverso 246 e pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 sono valutate secondo il diritto anteriore.

2 I ricorsi contro le decisioni relative alle domande di cui al capoverso 1 sono parimenti valutati secondo il diritto anteriore.

3 Le priorità nella rete di trasporto transfrontaliera per forniture di cui all'articolo 13 capoverso 3 che sono state concesse o saranno ancora concesse secondo il previgente articolo 17 capoverso 2 sono valide per dodici mesi al massimo dall'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

45 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4999; FF 2016 7427 7449).

46 RU 2007 3425

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a.

Data dell'entrata in vigore:47 1° gennaio 2008
Art. 21 e 22: 15 luglio 2007
N. 2 dell'all. (art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e 3): 1° aprile 2008
N. 2 dell'all. (art. 7a cpv. 2 e 3): 1° maggio 2008
Art. 13 cpv. 1 e 2; n. 2 dell'all. (rimanenti disposizioni): 1° gennaio 2009
Art. 7 e 13 cpv. 3 lett. b: ulteriormente

47 DCF del 27 giu 2007, O del 28 nov. 2007 (RU 2007 6827, 2008 45) e del 14 mar. 2008 (RU 2008 775).

Allegato

(art. 31)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

48

48 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 3425.