01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
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01.01.2020 - 25.09.2020
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01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
01.01.2003 - 30.06.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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837.0

Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI1)

del 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020)

1 Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Di questa mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a ed e nonché 34novies della Costituzione
federale 2 (Cost.);3
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804,

decreta:

2 [CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disp. menzionate corrispondono ora gli art. 110 cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677; FF 1999 4303).

4 FF 1980 III 469

Titolo primo:5 Applicabilità della LPGA

5 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7

3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica alla concessione di sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.8

6 RS 830.1

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002 715).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Titolo 1a:9 Scopo

9 Originario tit. 1.

Art. 1a10

1 Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensa­zione della perdita di guadagno a causa di:

a.
disoccupazione
b.
lavoro ridotto;
c.
intemperie;
d.
insolvenza del datore di lavoro.

2 La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.11

10 Originario art. 1.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Titolo secondo: Contributi

Art. 2 Obbligo di pagare i contributi

1 È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicu­razione):

a.12
il salariato (art. 10 LPGA13) che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
b.
il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l'arti­colo 12 LAVS.15

2 Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

a.16
...
b.17
i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1a capo­verso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195218 sugli assegni familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
c.19
i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS;
d.20
i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;
e.
i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro;
f.21
le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

12 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

13 RS 830.1

14 RS 831.10

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

16 Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

18 RS 836.1

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

20 Nuovo testo giusta l'all. n.7 2 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

21 Introdotta dall'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

Art. 2a22 Contributi volontari

I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 200723 sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.

22 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).

23 RS 192.12

Art. 324 Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione

1 I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante giusta la legislazione AVS.

2 2 L'aliquota di contribuzione ammonta al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.25

3 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (art. 6 LAVS26) pagano il contributo intero.

4 Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

26 RS 831.10

Art. 5 Pagamento dei contributi

1 Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensa­zione AVS.

2 I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione AVS, alla quale sono affiliati.

Titolo terzo: Prestazioni

Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 731

1 Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi finanziari in favore di:

a.
una consulenza e un collocamento efficienti;
b.
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati;
c.
altri provvedimenti nel quadro della presente legge.32

2 Essa versa le seguenti prestazioni:

a.
indennità di disoccupazione;
b.33
c.
indennità per lavoro ridotto;
d.
indennità per intemperie;
e.
indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insol­venza).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

33 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione

Sezione 1: Diritto

Art. 8 Presupposti del diritto

1 L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a.
è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
b.
ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
c.
risiede in Svizzera (art. 12);
d.34
ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non per­cepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e.
ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f.
è idoneo al collocamento (art. 15) e
g.
soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le per­sone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misu­ra richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 9 Termini quadro

1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.35

2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adem­piuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altri­menti.36

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 9a37 Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a-71d è prolungato di due anni se:

a.
l'assicurato intraprende l'attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e
b.
al momento in cui cessa l'attività lucrativa indipendente e a causa di questa attività, l'assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribu­zione sufficiente.

2 Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della durata dell'attività indipendente, ma al massimo di due anni.

3 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

37 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 9b38 Termini quadro in caso di periodo educativo

1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è prolungato di due anni se:

a.
un termine quadro correva all'inizio del periodo in cui l'assicurato si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e
b.
al momento del riannuncio, l'assicurato non ha adempiuto i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

2 Se all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni.

3 La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo del termine quadro di cui al capoverso 2.

4 I capoversi 1-3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei due genitori e per un solo figlio.

5 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

6 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei ter­mini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento di fanciulli in vista dell'adozione.

38 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 10 Disoccupazione

1 È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.

2 È considerato parzialmente disoccupato chi:

a.
non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupa­zione a tempo parziale oppure;
b.
ha un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

2bis Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).39

3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

4 La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equipa­rata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pen­dente un ricorso con effetto sospensivo.

39 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 11 Perdita di lavoro computabile

1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

240

3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

4 L'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.41

5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospen­sione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

40 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 11a42 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

1 La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.

3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.

42 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 1243 Stranieri residenti in Svizzera

In deroga all'articolo 13 LPGA44, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

43 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

44 RS 830.1

Art. 13 Periodo di contribuzione

1 Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribu­zione.45

2 Sono parimente computati:

a.
i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver rag­giunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS;
b.46
i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;
c.47
i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA48) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi;
d.49
le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collet­tivi di lavoro.

2bis e 2ter50

3 Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età di cui all'ar­ticolo 21 capoverso 1 LAVS51, ma che intendono continuare a esercitare un'attività lucrativa dipendente.52

4 Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.53

5 I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.54

45 Nuovo testo del cpv. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

46 Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

47 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

48 RS 830.1

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

50 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

51 RS 831.10

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

53 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

54 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 14 Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

1 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a.55
formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA56), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.57

2 Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'inva­lidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.58 Questa norma è applica­bile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona inte­ressata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.59

3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero ed abbiano svolto in Svizzera durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.60 Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rien­trano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.61

462

5 e 5bis63

55 Nuovo testo giusta l'all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

56 RS 830.1

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).

59 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).

61 Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685; FF 2001 4435).

62 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

63 Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 15 Idoneità al collocamento

1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegra­zione.64

2 Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condi­zione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potreb­be essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

3 Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'as­sicurazione contro la disoccupazione.

4 L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'at­tività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.65

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

65 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 1666 Occupazione adeguata

1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.
non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b.
non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente del­l'assicurato;
c.
non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute del­l'as­si­curato;
d.
compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua pro­fessione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragio­ne­voli;
e.
è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un con­flitto collettivo di lavoro;
f.
necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adem­pi­mento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'as­si­curato;
g.
implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che su­pera l'ambito dell'occupazione garantita;
h.
è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a rias­sunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i.
procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assi­cu­rato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'arti­colo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupa­zione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guada­gno assicurato.

3 Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.

3bis Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.67

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

67 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 1768 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo

1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cer­care lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

2 L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.69

3 L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a.70
partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b.71
partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c.
fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'ade­guatezza di un'occupazione.

4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

5 L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.72

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

72 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Sezione 2: Indennità

Art. 18 Periodi di attesa73

1 Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:

a.
10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
b.
15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
c.
20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.74

1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.75

2 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.76

3 Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.77

478

579

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

75 Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098; FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

78 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

79 Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 18b81 Lavoratori a domicilio

Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all'in­dennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

81 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 18c82 Prestazioni di vecchiaia

1 Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'in­dennità di disoccupazione.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

82 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 20 Esercizio del diritto all'indennità

1 Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è am­missibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo dato­re di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'as­sicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmette­rgli l'attestato, su domanda, entro una settimana.

3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

484

84 Abrogato dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 22 Importo dell'indennità giornaliera

1 L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

a.
gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupa­zione; e
b.
per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.85

2 Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:86

a.87
non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b.88
beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c.89
non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

3 Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.90

4 e 591

85 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

91 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 22a92 Contributi alle assicurazioni sociali

1 L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS93.94

2 La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicura­zione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordi­namento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro.95 Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

3 La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza pro­fessionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invali­dità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabi­lisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la pro­cedura.96

4 Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio dell'assi­curazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.97 Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.

92 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

93 RS 831.10

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

95 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).

96 Entrata in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 23 Guadagno assicurato

1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legisla­zione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA98) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.99 Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.100

2 Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il com­pi­mento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di con­tribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assi­cu­rato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contri­bu­zione (art. 14).101

2bis Se persone che sono state esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e all'importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.102

3 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di la­voro o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa in­dipen­dente.

3bis Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedi­menti di cui agli articoli 65 e 66a.103

4104

5105

98 RS 830.1

99 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

102 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

103 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

104 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

105 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 24106 Computo del guadagno intermedio

1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'in­dennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.107

2108

3 È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenu­to nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la pro­fes­sione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

3bis Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.109

4 Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni.110

5 Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui al capoverso 4.111

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

108 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

109 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

111 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 26113 Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di gua­dagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la diffe­renza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l'articolo 27.

113 Nuovo testo giusta l'all. n. 13 della LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

Art. 27114 Numero massimo di indennità giornaliere

1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L'assicurato ha diritto a:

a.
260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b.
400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c.
520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:115
1.
ha compiuto 55 anni, o
2.
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.116

3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

4 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.117

5 ...118

5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.119

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 495; FF 2011 6469 6477).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

118 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

119 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 28 Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporanea­mente inesistente o ridotta

1 Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA120), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'in­capacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.121

1bis122

2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.123

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

4 I disoccupati che hanno esaurito il loro diritto secondo il capoverso 1, la cui capacità lavorativa continua a essere temporaneamente ridotta e che percepiscono indennità giornaliere di un'assicurazione, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti:

a.
all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento;
b.
a un'indennità giornaliera ridotta del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.124

5 Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni ca­so ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione con­tro la disoccupazione.

120 RS 830.1

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

122 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 29 Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro

1 Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.125

2 Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel falli­mento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.126 La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha di­chia­rato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LF dell'11 apr. 1889127 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far vale­re i suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustifica­ta o se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.128

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'e­stero.

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

127 RS 281.1

128 Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125: FF 1989 III 325).

Sezione 3: Sanzioni129

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 30 Sospensione del diritto all'indennità130

1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:

a.
è disoccupato per propria colpa;
b.
ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pre­tese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro;
c.
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata;
d.131
non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo;
e.
ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure
f.
ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupa­zione.
g.132
durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi deci­dono le casse.133

3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presup­posti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospen­sione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.134 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.135

3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.136

4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esisten­done un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

130 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

132 Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

134 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

135 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

136 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31 Presupposti del diritto

1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

a.138
sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoc­cu­pazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di con­tribu­zione nell'AVS;
b.
la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c.
il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d.
la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

1bis Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.139

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavo­ro ridotto:

a.
per i lavoratori a domicilio;
b.
per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per con­tratto.140

3 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

a.
i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavo­ro non è sufficientemente controllabile;
b.
il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo de­cisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare riso­lu­tiva­mente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occu­pati nel­l'azienda.

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

139 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 32 Perdita di lavoro computabile

1 Una perdita di lavoro è computabile se:

a.
è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.
per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.141

3 Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.142

4 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parifi­cato a un'azienda.

5 È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 33 Perdita di lavoro non computabile

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a.
se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;
b.
se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c.
in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d.
se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e.
in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per la­voro temporaneo oppure;
f.
se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavo­ra l'assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'oc­cupazione.143

143 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 34 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto

1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.

2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'ini­zio del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrat­tuali periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.144 È tenu­to conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e suben­tranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

144 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 35 Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto

1 L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al mas­simo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.145

1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.146

2 Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può pro­lungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami eco­nomici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di conteggio.

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

146 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti

1 Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezio­nali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.147

2 Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio:

a.
il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto;
b.
l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto;
c.
la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

3 Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che so­no adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti ne­cessari all'esame.

4 Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 37 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

a.
ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno usuale di paga;
b.148
ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);
c.149
a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legal­mente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondente­men­te alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia conve­nuto altri­menti.

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 38 Esercizio del diritto all'indennità

1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

2 Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il ter­mine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:

a.
i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'in­dennità;
b.
un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori;
c.
una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contri­buti alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).
La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.
Art. 39 Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto

1 La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio canto­nale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.150

3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 40151 Prescrizioni di controllo

1 In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante tim­bratura.

2 Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 41 Occupazione provvisoria

1 Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di inte­re o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre adoperarsi per trovarla.152

2 Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrat­tuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del lavoratore interessato.

3 Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipen­dente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

4 Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddi­to ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guada­gno computabile.

5 Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si ado­pera insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

152 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42 Diritto all'indennità

1 I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intem­perie hanno diritto all'indennità per intemperie se:153

a.154
sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoc­cu­pazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di con­tribu­zione nell'AVS e
b.
subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

2 Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

3 Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 43 Perdita di lavoro computabile

1 La perdita di lavoro è computabile se:

a.
è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;
b.155
la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnica­mente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevol­mente esi­gerla dai lavoratori e
c.
è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.156

2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

3 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.157

4 È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

5158

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

158 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 43a159 Perdita di lavoro non computabile

La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se:

a.
è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (per­dita di clienti, ritardo nei termini);
b.
si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;
c.
il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimu­nerato secondo il contratto di lavoro;
d.
concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

159 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 44a161 Durata del versamento

1 L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull'arco di due anni.

2 Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'in­dennità per intemperie.

161 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 45 Annuncio e verifica della perdita di lavoro

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.162

2 e 3163

4 Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, pro­cede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

163 Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990, con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 47 Esercizio del diritto all'indennità

1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'inden­nità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

2 Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1, il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pa­ga­to l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa:

a.
i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo della medesima;
b.
un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.
Art. 48 Rifusione dell'indennità per intemperie

1 La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43).

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio canto­nale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intem­perie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi com­putabili di perdita di lavoro.164

3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 49 Prescrizioni di controllo

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da per­di­ta di lavoro dovuta ad intemperie.

2 Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.165

165 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Capitolo 5: Indennità per insolvenza

Art. 51 Presupposti del diritto

1 I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a.
il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b.166
il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto inde­bitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad antici­pare le spese o
c.167
hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignora­mento per crediti salariali.

2 Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.168

166 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

167 Originaria lett. b.

168 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 52 Estensione dell'indennità

1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.169

1bis L'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. L'indennità non può coprire un periodo superiore a quello fissato nel capoverso 1.170

2 I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi com­petenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

170 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 53 Esercizio del diritto all'indennità

1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'uffi­cio d'esecuzione e fallimenti.

2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.

Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa

1 Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF171).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

3 L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.

171 RS 281.1

Art. 55 Obblighi dell'assicurato

1 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fin­tanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Suc­cessiva­­mente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2 Il lavoratore deve restituire, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA172, l'in­dennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.173

172 RS 830.1

173 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 56 Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabi­lire l'indennità per insolvenza.

Art. 57 Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la dis­occupazione.

Art. 58174 Moratoria concordataria

In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Capitolo 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro175

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).


Sezione 1: Disposizioni generali176

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).


Art. 59177 Principi

1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupa­zione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).178

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all'articolo 60.179

1quater Su richiesta del Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.180

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a.
migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b.
promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c.
diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d.
offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71d gli assicurati che adempiono:

a.
i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b.
le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.181

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all'ese­cuzione della legislazione sull'asilo, sugli stranieri e sull'integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio.182

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

178 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

179 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

180 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

181 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

182 Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 59a183 Valutazione dei bisogni e delle esperienze184

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:185

a.186
la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente in particolare riguardo alle loro ripercussioni per ciascun sesso e per l'integrazione degli stranieri;
b.
l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella pre­pa­razione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti;
c.187
le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti; è data la priorità a provvedimenti in favore di:
1.
giovani e donne disoccupati,
2.
assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata,
3.
assicurati disoccupati di lungo periodo.

183 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

186 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

187 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 59b188 Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1 L'assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 71a.

2 Il Consiglio federale fissa un'indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.

3 L'assicurazione accorda inoltre:

a.
assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
b.
assegni di formazione (art. 66a);
c.
sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68).

188 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 59c189 Competenza e procedura

1 Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

2 Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65-71d e alle domande relative a provvedimenti individuali di formazione.

3 Trasmette all'ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L'Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un rapporto alla commissione di sorveglianza.

4 Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

5 Il Consiglio federale può autorizzare l'ufficio di compensazione a delegare ai servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato. A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di formazione.

189 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 59cbis190 Sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

1 L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private, sussidi per le spese di organizzazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2 L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate e necessarie per l'esecuzione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

3 L'assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

4 La cassa esige la restituzione dei sussidi indebitamente versati per l'organizzazione di provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.

5 L'assicurazione rimborsa ai Cantoni le spese per i provvedimenti inerenti al mer­cato del lavoro fino a un determinato importo massimo. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)191 fissa gli importi massimi.

190 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

191 Nuova espr. giusta il n. I 23 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 59d192 Prestazioni per persone che non adempiono il periodo di contribuzione e non ne sono state esonerate

1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59cbis capoverso 3 se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente.

2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1 sono assunti in parti uguali dall'assicurazione e dai Cantoni.

192 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Sezione 2: Provvedimenti di formazione193

193 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 60194 ...195

1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.196

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a.
gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1;
b.197
le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'arti­colo 59cbis capoverso 3.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002198 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

195 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

196 Nuovo testo giusta l'all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

198 RS 412.10

Sezione 3:201 Provvedimenti di occupazione

201 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 64a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali e semestri di motivazione

1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a.
programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b.202
pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l'articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
c.203
semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'ob­bligo sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.204

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

204 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 64b Estensione delle prestazioni

1205

2 Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.

205 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Sezione 4: Provvedimenti speciali206

206 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 65 Assegni per il periodo d'introduzione207

Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se:208

a.209
b.
il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c.
l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavo­rativa durevolmente ridotta.

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

209 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 66 Ammontare e durata degli assegni d'introduzione211

1 Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenu­to conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario normale.

2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo.212

2bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi.213

3 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo ini­ziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni due mesi. Per gli assicurati che hanno più di 50 anni, gli assegni per il periodo d'intro­duzione sono ridotti di un terzo a partire dal mese successivo alla prima metà della durata prevista.214 215

4 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contri­buti usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.216

211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

213 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

214 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

215 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

216 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Art. 66a217 Assegni di formazione218

1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a.219
b.
hanno almeno 30 anni e
c.220
non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.221

3 Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:

a.
hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professio­nale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un di­ploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione; o
b.
hanno superato un esame professionale federale o un esame professio­nale federale superiore.222

4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione.223

217 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

219 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

220 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

221 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

222 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

223 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 66c225 Ammontare e durata degli assegni di formazione

1 Il datore di lavoro paga al lavoratore gli assegni di formazione e un salario pari almeno al salario ottenuto durante una formazione professionale di base corrispondente e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sugli assegni di formazione e sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.226

2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3 La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l'intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.227

4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autoriz­zata.228

225 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 68230 Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto

1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

a.
non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b.
hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 70232 Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali

Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 71a234 Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente235

1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività.236

2 Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006237 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle pic­cole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assi­cu­rato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione.238

234 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

237 RS 951.25

238 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799).

Art. 71b239 Presupposti del diritto

1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

a.240
senza colpa propria, sono disoccupati;
b.241
c.
hanno almeno 20 anni e
d.
presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, eco­no­mi­camente sostenibile e duratura.

2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'orga­nizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006242 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fi­de­iussioni alle pic­cole e me­die imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa in­di­pendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dal­l'ar­ticolo 71a capoverso 2.243

3 Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.244

239 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

241 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

242 RS 951.25

243 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799).

244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 71d246 Conclusione della fase di progettazione

1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 otto­bre 2006247 su­gli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideius­sioni alle piccole e medie imprese, se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazio­ne.248

2 Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale ver­samento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.249 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27.

246 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

247 RS 951.25

248 Nuovo testo giusta l'art. 13 cpv. 2 n. 2 della LF del 6 ott. 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, in vigore dal 15 lug. 2007 (RU 2007 693; FF 2006 2771 2799).

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Capitolo 7: Altri provvedimenti252

252 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 73 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

1 L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.

2 La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computa­bili.253

3 L'ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorve­glianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.254

253 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

254 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 73a255 Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione provvede affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti dell'assicurazione. I risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e pubblicati.

255 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 75a257 Progetti pilota

1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:

a.
sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
b.
mantenere posti di lavoro esistenti; o
c.
reintegrare disoccupati.

2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli arti­coli 1a-6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a-6, 16, 51-58 e 90-121.

4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

257 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1: Organi di esecuzione259

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 76

1 Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione:

a.
le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77-82);
b.
l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo di compensazione (art. 83 e 84);
c.
gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85), gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio LPML, art. 85c);
d.
le commissioni tripartite (art. 85d);
e.
le casse di compensazione AVS (art. 86);
f.
l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 87);
g.
i datori di lavoro (art. 88);
h.
la commissione di sorveglianza (art. 89).260

2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77 Casse pubbliche

1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assi­cu­rati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per la­voro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal lo­ro domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53 cpv. 1).

2 Il Cantone è il titolare della cassa.

3261

4 Più Cantoni possono, con il consenso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) 262, gestire una cassa pubblica in co­mune per i loro territori.

261 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

262 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 78263 Casse private

1 Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune. Devono chiederne il riconoscimento all'ufficio di compensazione. Le casse sono riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.

2 Le casse private possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.

263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 79 Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse

1 I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limi­tazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rap­porti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'ufficio di compensazione, per approvazione.264

2 Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

3 Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a tale scopo.265 In caso di fallimento del titola­re, gli averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'arti­colo 242 LEF266 s'applica per analo­gia.

264 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

266 RS 281.1

Art. 80 Soppressione del riconoscimento

1 Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all'ufficio di compensazione.267 La rinuncia diventa effettiva, con riserva di cir­co­stanze particolari, alla fine dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

2 L'ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:268

a.
la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell'uf­ficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile;
b.
la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensa­zione, oppure
c.
il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

3 La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

268 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 81 Compiti delle casse

1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

a.
appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è espressamente riservato ad un altro ente;
b.
sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo 30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al ser­vi­zio cantonale;
c.
versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;
d.
amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza;
e.269
rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:270

a.
se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni;
b.
se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso dal diritto alle prestazioni.

269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 82 Responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione271

1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.272

2 Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarci­mento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.273

4 I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare della cassa per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il titolare della cassa risponde per ogni caso di danno.274

6 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.275

271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

274 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011(RU 2011 1167; FF 2008 6761).

275 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 82a276 Responsabilità verso gli assicurati e i terzi

1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA277 vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante decisione.

2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

276 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

277 RS 830.1

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83 Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 L'ufficio di compensazione:

a.
contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
tiene i conti del fondo di compensazione;
c.278
controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
cbis.279 verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi canto­nali;
d.
verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
e.280
impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
f.281
decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);
g.
assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza;
h.282
prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straor­dinari;
i.283
gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
k.284
prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
l.
sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
m.285 decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
n.
provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;
nbis.286 garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'allegato I articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999287 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
o.288
dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;
p.289
coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
q.290
prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a;
r.291
decide in deroga all'articolo 35 LPGA292 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
s.293
statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.

2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:

a.
il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto an­nuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio fe­de­rale;
b.
altri conteggi periodici;
c.294
rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
d.295
le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
e.296
i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3;
f.297
il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.

3 La Seco dirige l'ufficio di compensazione.

278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

279 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

281 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della a LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

282 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

286 Introdotto dall'art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

287 RS 0.142.112.681

288 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

289 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

290 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

291 Introdotta dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

292 RS 830.1

293 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

297 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 83a298 Revisione e controllo dei datori di lavoro

1 L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie.

2 Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.

3 In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso.

298 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 84 Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione

1 Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabi­lità propria.

2 I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separa­tamente.

3 Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

4 Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.299

5 Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.

299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 85 Servizi cantonali

1 I servizi cantonali:

a.300 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in colla­borazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collo­camento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione con­trollata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'as­sicurato;
b.
appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
c.
decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati un'oc­cu­pazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17 capo­verso 3;
d.
verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati;
e.301
decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
f.
eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
g.
sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell'arti­colo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
h.302
esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
i.303
esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;
j.304
fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
k.305
rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2306

300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

301 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

304 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

306 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Art. 85a307

307 Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RU 1991 392; FF 1985 III 503). Abrogato dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 85b308 Uffici di collocamento regionali

1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell'articolo 17 capoverso 2.309

2 Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

3 I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attri­buite agli uffici di collocamento regionali.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.310

308 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

309 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

310 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 85d312 Commissioni tripartite

1 Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

2 I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell'autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell'autorità cantonale incaricata della formazione professionale.

3 Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento.

4 D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

5 I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

312 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 85e313 Promovimento della collaborazione intercantonale

1 Diversi Cantoni possono, con l'approvazione dell'ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2 Il Consiglio federale e l'ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.

313 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 85f314 Promovimento della collaborazione interistituzionale

1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l'ap­prontamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

a.
gli uffici di orientamento professionale;
b.
i servizi sociali;
c.
gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
d.
gli organi di esecuzione dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro le malattie;
e.315
gli organi d'esecuzione pubblici e privati della legislazione sull'asilo, sugli stra­nieri e sull'integrazione;
f.
le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
g.
l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
h.
altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.

2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA316, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a-h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989317 sul collocamento (LC) se:

a.
la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
b.
gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:

a.
non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
b.
le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento:
1.
per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l'interessato, e
2.
per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell'interessato e, in deroga all'articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

314 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

315 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

316 RS 830.1

317 RS 823.11

Art. 85g318 Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione

1 Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

2 L'ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.

3 I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

4 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emana una deci­sione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.319

318 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

319 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 85h320 Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi

1 Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l'articolo 78 LPGA321 all'autorità cantonale competente; quest'ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione.

2 La responsabilità si estingue se l'assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

320 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

321 RS 830.1

Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

1 L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS:

a.
controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
b.
versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione con­tro la disoccupazione;
c.
presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensa­zione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupa­zione.

Art. 88 Datori di lavoro

1 I datori di lavoro:

a.
regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la com­petente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
b.
compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
c.
osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
d.322
soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio; in deroga all'articolo 28 capoverso 3 LPGA323, l'autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.

2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.324

2bis Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.325

2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l'ufficio di compensazione può decidere, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA326, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell'incasso.327

3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni328 sugli atti illeciti.329

4 ...330

5 La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.331

322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

323 RS 830.1

324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

325 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

326 RS 830.1

327 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

328 RS 220

329 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

330 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogato dall'all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

331 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 89 Commissione di sorveglianza

1 La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensa­zione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana diret­tive sui collocamenti del fondo di compensazione.

2 Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.332

3 Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presen­tar­gli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.333

4 Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).334 Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.335

5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese ammini­strative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art. 92).336

6 È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

7 Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

332 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

334 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

335 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

Art. 89a337 Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione

1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all'articolo 78 LPGA338 contro l'ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell'AVS, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

2 Per la responsabilità delle casse di compensazione dell'AVS verso la Confederazione si applica per analogia l'articolo 70 LAVS339. L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento.

337 Introdotto dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

338 RS 830.1

339 RS 831.10

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90340 Fonti di finanziamento

L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con:

a.
i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3);
b.
una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
c.
i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

340 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Art. 90a341 Partecipazione della Confederazione

1 La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,159 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

2 ...342

3 Nel 2020 la Confederazione eroga un contributo straordinario al fondo di compensazione. L'importo totale del contributo straordinario è calcolato in base alle spese generate dall'indennità per lavoro ridotto nei periodi di conteggio dell'anno 2020.343

4 Se è prevedibile che alla fine del 2021 il debito del fondo di compensazione superi il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione e se questo superamento è riconducibile all'epidemia di COVID-19, la Confederazione può erogare al fondo di compensazione un contributo straordinario.344

341 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

342 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 set. 2011 sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività, in vigore dal 1° ott. 2011 al 30 set. 2012 (RU 2011 4497; FF 2011 6005).

343 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell'assicurazione contro la disoccupazione), in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 3847; FF 2020 5879).

344 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Finanziamento supplementare dell'assicurazione contro la disoccupazione), in vigore dal 26 set. 2020 al 31 dic. 2022 (RU 2020 3847; FF 2020 5879).

Art. 90b345 Equilibrio annuale dei conti

Se i mezzi previsti ai sensi dell'articolo 90 non bastano a coprire le spese dell'assi­curazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato conformemente all'articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989346 sulle finanze della Confederazione.

345 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

346 [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]. Vedi ora: la LF del 7 ott. 2005 (RS 611.0).

Art. 90c347 Rischio congiunturale

1 Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 di 0,3 punti percentuali al massimo e sottopone all'obbligo di contribuzione la parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. Il contributo riscosso su tale parte di salario non può eccedere l'1 per cento.348

2 Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale riduce, entro un anno, l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoversi 2 e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione della Confederazione fissata nell'articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni fissata nell'articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l'aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il Consiglio federale può aumentare l'aliquota di contribuzione sino agli importi massimi fissati nell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

347 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 91 Capitale d'esercizio delle casse

1 L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compen­sazione.

Art. 92 Spese amministrative

1 Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensa­zione di quest'ultima.

3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assi­curazione sono a carico del fondo di compensazione.349

4 Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.350

5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensa­zione.351

6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risul­tanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabi­lisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.352

7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all'articolo 85c.353 Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.354

7bis I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.355 Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione con­trollata.356 La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall'importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.357

8 Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di com­pensazione.358

9 Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 1982359 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.360

349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

351 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

352 Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RU 1991 392; FF 1985 III 503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

353 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

354 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

355 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

356 Nuovo testo del per. giusta il n. II 28 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

357 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

358 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

359 RS 831.40

360 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

Art. 93 Spese processuali e ripetibili

Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leg­gerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94361 Compensazione, versamento a terzi, esecuzione forzata362

1 Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952363 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.364

2 Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.

3 Gli organismi d'assistenza pubblici o privati che hanno effettuato anticipi a scopo di sostentamento per un periodo in cui vengono versate retroattivamente indennità giornaliere possono esigere l'arretrato di queste indennità fino a concorrenza dei loro anticipi. Fino a tale importo, il diritto all'indennità giornaliera non è soggetto a esecuzione forzata.365

361 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

363 RS 834.1

364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

365 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 95366 Restituzione di prestazioni

1 La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA367 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.368

1bis L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952369 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione.370 In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.371

1ter La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.372

2 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

3 La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

366 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

367 RS 830.1

368 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

369 RS 834.1

370 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

371 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

372 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l'all. n. 40 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 96b376 Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:377

a.
registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative;
b.
stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
c.
stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'im­piego;
d.
riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali;
e.
riscuotere l'imposta alla fonte;
f.
applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
g.
far valere le pretese dell'assicurazione;
h.
sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
i.
allestire statistiche;
j.378
assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

376 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

377 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

378 Introdotta dall'all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

Art. 96c379 Procedura di richiamo

1 Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono acce­dere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i):

a.
l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b.
le casse di disoccupazione;
c.
gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente legge;
d.
gli uffici di collocamento regionali;
e.
i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare prote­zione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti conferiti loro dalla presente legge:

a.
sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge;
b.
assegnazione dei mezzi necessari alle casse;
c.
determinazione e rimborso dei costi amministrativi;
d.
consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego;
e.
valutazione del diritto alle prestazioni;
f.
esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo;
g.
calcolo e versamento delle prestazioni;
h.
emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni della procedura amministrativa;
i.
approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

2bis Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LC380, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).381

2ter Gli organi dell'assistenza sociale possono accedere mediante procedura di richiamo al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i). Il Consiglio federale limita l'accesso e l'utilizzazione alle informa­zioni che servono alla gestione del fascicolo e al reinserimento professionale dei disoccupati e di disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e dipendono dall'aiuto sociale. 382

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso 1 e la sicurezza dei dati.

379 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

380 RS 823.11

381 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

382 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 97384

384 Abrogato dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 97a385 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA386:387

a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.388 agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;
bter.389
alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'arti­colo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005390 sugli stranieri e la loro integrazione391;
c.
alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990392 sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992393 sulla statistica federale;
e.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
ebis.394
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015395 sulle attività informative;
f.
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.
alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
2.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
3.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
4.
agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF396,
5.
alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,
6.397
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile svizzero398;
7.399
alle autorità competenti in materia di stranieri, qualora ne necessitino per l'applicazione della legge federale del 16 dicembre 2005400 sugli stranieri e la loro integrazione e dell'accordo del 21 giugno 1999401 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, protocolli e atto finale, nonché la relativa legislazione svizzera d'esecuzione,
8.402
403

2 Le autorità federali, cantonali e comunali interessate possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005404 contro il lavoro nero.405

2bis Le casse di disoccupazione pubbliche e private possono comunicare agli organi di cui all'articolo 7 della legge federale dell'8 ottobre 1999406 sui lavoratori distaccati in Svizzera i dati necessari per controllare l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali minime.407

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'appli­cazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.408

4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:409

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

385 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

386 RS 830.1

387 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

388 Introdotta dall'all. n. 14 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

389 Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503).

390 RS 142.20

391 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

392 RS 642.11

393 RS 431.01

394 Introdotta dall'all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

395 RS 121

396 RS 281.1

397 Introdotto dall'all. n. 32 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

398 RS 210

399 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

400 RS 142.20

401 RS 0.142.112.681

402 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall'all. n. II 20 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

403 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

404 RS 822.41

405 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

406 RS 823.20

407 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

408 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

409 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

Art. 98410 Obbligo di comunicare i dati

L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione mette a disposizione dell'INSAI, contro indennità, i dati personali anonimizzati necessari per analizzare il rischio d'infortuni dei disoccupati.

410 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 99413

413 Abrogato dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo settimo: 414 Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

414 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).


Art. 100 Principi

1 Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.415 Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA416, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.

2 In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell'ambito dell'articolo 85b.417

3 Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.418

4 Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.419

415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

416 RS 830.1

417 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

418 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002 715).

419 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta il n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 101420 Autorità speciale di ricorso

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA421, le decisioni e le decisioni su ricorso della SECO, nonché le decisioni dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

420 Nuovo testo giusta l'all. n. 115 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

421 RS 830.1

Art. 102422 Legittimazione speciale di ricorso

1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e delle casse, anche la SECO ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali delle assicurazioni.

2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche la SECO, i servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale delle assicurazioni.

422 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475; FF 2002 715).

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 105 Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest'ultimo,

chiunque viola l'obbligo del segreto,

chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impie­gato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,423

è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale424 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.425

423 Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

424 RS 311.0

425 Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 106 Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveri­tiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,

chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,

chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al ve­ro,

chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure426

chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,

è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.427

426 Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

427 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Art. 107 Delitti e contravvenzioni nell'azienda

Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corpo­razione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974428 sul diritto penale amministrativo.

428 RS 313.0

Art. 108429

429 Abrogato dall'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Titolo nono: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Sezione 1: Confederazione

Art. 110430 Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA431) provvedono segnatamente all'applica­zione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

430 Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

431 RS 830.1

Sezione 2: Cantoni

Art. 113

1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Con­siglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approva­zione della Confederazione434.

2 I Cantoni:

a.
gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge;
b.
designano i servizi competenti e le autorità di ricorso;
c.435
istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b;
d.436
istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c437;
e.438
emanano le prescrizioni procedurali;
f.439
provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'as­sicu­razione contro la disoccupazione e per il collocamento;
g.440
designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoc­cu­pazione secondo l'articolo 19441.

3442

434 Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

435 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

436 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

437 Ora: secondo l'art. 85d.

438 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

439 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

440 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

441 Questo art. è ora abrogato.

442 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga

Sezione 1: Modificazioni

Art. 114443

443 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 116445

445 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118

1 Sono abrogati:

a.
Il decreto federale dell'8 ottobre 1976449 sull'istituzione dell'assicurazione ob­bli­gatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio);
b.
La legge federale del 22 giugno 1951450 sull'assicurazione contro la disoc­cupa­zione;
c.
I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975451 che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei red­diti.
d.452
il decreto federale del 19 marzo 1993453 su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

449 [RU 1977 208, 1982 166 1894]

450 [RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535, 1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209]

451 [RU 1975 1078, 1977 208 art. 37]

452 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

453 [RU 1993 1066]

Sezione 3: …

Art. 119454

454 Abrogato dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Capitolo 3: Disposizioni transitorie455

455 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 120 Casse riconosciute456

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento;

a.
le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si esten­de a tutto il Cantone;
b.
le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

456 Introdotta dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Art. 120a457 Partecipazione della Confederazione negli anni 2006-2008

1 In deroga all'articolo 90a, negli anni 2006-2008 la partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.

2 Se il livello dei debiti del fondo di compensazione alla fine del 2006 o del 2007 raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, la riduzione della partecipazione della Confederazione è soppressa.

457 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).

Capitolo 4:458 Relazione con il diritto europeo

458 Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).

Art. 121459

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999460 sulla libera circolazione delle persone:

a.
regolamento (CE) n. 883/2004461;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009462;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71463;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72464.

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del­l'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960465 istitutiva dell'As­sociazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a.
regolamento (CE) n. 883/2004;
b.
regolamento (CE) n. 987/2009;
c.
regolamento (CEE) n. 1408/71;
d.
regolamento (CEE) n. 574/72.

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II del­l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

459 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

460 RS 0.142.112.681

461 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apri­le 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

462 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settem­bre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

463 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazio­ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

464 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modali­tà di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

465 RS 0.632.31

Capitolo 5:466 Referendum ed entrata in vigore

466 Originario cap. 4.

Art. 122467

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983468
disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984469

467 Originario art. 121.

468 DCF del 6 dic. 1982

469 O del 31 ago. 1983 (RU 1983 1204).

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002470

470 RU 2003 1728. Abrogata dal n. II 46 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione471

471 RU 2011 1167. Abrogata dal n. II della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3519; FF 2013 1645).

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013472

Sino alla fine dell'anno nel quale il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il capitale di esercizio necessario per la gestione, raggiunge almeno 0,5 miliardi di franchi, è riscosso un contributo dell'1 per cento sulla parte di salario che supera il guadagno massimo assicurato. La competenza del Consiglio federale di riscuotere un contributo massimo dell'1 per cento su tale parte di salario secondo l'articolo 90c capoverso 1 è soppressa.