01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
01.01.2003 - 30.06.2003
01.06.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 31.05.2002
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1

Legge federale
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI
1]) del 25 giugno 1982 (Stato 28 dicembre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c nonché 34novies della Costituzione
federale 2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804, decreta:

Titolo primo: Scopo

Art. 1

1

Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di:

a.

disoccupazione

b.

lavoro ridotto;

c.

intemperie;

d.

insolvenza del datore di lavoro.

2

La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.5 RU 1982 2184

1

Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

2

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110
cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

4

FF 1980 III 469 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

837.0

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.0

Titolo secondo: Contributi

Art. 2

Obbligo di pagare i contributi 1

È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione colui che: a.

è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito
di un'attività dipendente giusta la legge federale su l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS)6; b.

è tenuto a pagare contributi come datore di lavoro giusta l'articolo 12
LAVS.

2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: a.

i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (AVS) per mezzo di marche; b.

i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1 capoverso 2
lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19527 sugli assegni familiari
nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti; c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per
il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS; d.

i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a-c; e.

i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse
di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

Art 2a8 Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere9, non sono assicurati in
virtù della LAVS10 possono pagare contributi.


Art. 3

Calcolo dei contributi 1

I contributi all'assicurazione contro la disoccupazione sono calcolati sul salario determinante giusta la legislazione AVS, ma al massimo, per ogni rapporto di lavoro, sino al guadagno massimo mensile assicurato, determinante per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.

2

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.11

6

RS 831.10

7

RS 836.1

8

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

9

RU 1997 609

10

RS 831.10

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

3

837.0


Art. 4

Aliquota di contribuzione 1

L'aliquota di contribuzione è pari al 2 per cento del salario determinante (art. 3). È a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. I lavoratori il cui
datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS12), pagano
il contributo intero.13 2

Il Consiglio federale può, secondo i bisogni, ridurre l'aliquota di contribuzione, ma non fintanto che il fondo di compensazione è indebitato.14 3

Se il livello patrimoniale del fondo di compensazione, alla fine di due anni consecutivi, raggiunge o supera in media il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a
contribuzione, il Consiglio federale riduce l'aliquota di contribuzione per l'inizio
del secondo anno civile successivo.

a15 Provvedimenti straordinari 1 L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 4 capoverso 1 ammonta al 3 per
cento fino al 31 dicembre 2003.

2 Il salario determinante ai fini dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l'importo massimo determinante del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Alla quota che supera l'importo massimo del guadagno assicurato si applica l'aliquota del 2 per cento.

3 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I
lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6
LAVS16) pagano il contributo intero.


Art. 5

Pagamento dei contributi 1

Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

2

I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione
AVS, alla quale sono affiliati.


Art. 6

Prescrizioni applicabili della legislazione AVS Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS.

12

RS 831.10

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

15

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

16

RS 831.10

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.0

Titolo terzo: Prestazioni Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 7


17

1

Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi in favore:

a.

di una consulenza e di un collocamento efficienti; b.

della riqualificazione, del perfezionamento e della reintegrazione professionali delle persone assicurate; c.

di assicurati che accettano un'occupazione fuori del luogo di domicilio; d.

di altri provvedimenti nell'ambito della presente legge.

2

Essa versa le seguenti prestazioni: a.

indennità di disoccupazione; b.

indennità per la partecipazione a provvedimenti giusta il capoverso 1 lettera
b;

c.

indennità per lavoro ridotto; d.

indennità per intemperie; e.

indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 8

Presupposti del diritto 1

L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: a.

è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10); b.

ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11); c.

risiede in Svizzera (art. 12); d.18 ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS; e.

ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14);

f.

è idoneo al collocamento (art. 15) e 17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

5

837.0

g.

soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

2

Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può
derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.


Art. 9

Termini quadro

1

Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.19 2

Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4

Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, alla riscossione e al periodo
di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadro biennali, sempre che la
legge non disponga altrimenti.20

Art. 10

Disoccupazione

1

È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.

2

È considerato parzialmente disoccupato chi: a.

non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure; b.

un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

2bis

Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).21 3

La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere
collocata.

4

La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

21

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.0


Art. 11

Perdita di lavoro computabile 1

La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

2

Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata
durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

3

Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

4

L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita
di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.22 5

Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).


Art. 12

Stranieri residenti in Svizzera Gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.


Art. 13

Periodo di contribuzione 1

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione.23 L'assicurato che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro
per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato deve aver compiuto un
periodo di contribuzione di almeno dodici mesi.24 2

Sono parimente computati: a.

i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS; b.25 i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera; c.

i periodi in cui l'assicurato è bensì vincolato da un rapporto di lavoro, ma,
per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi; 22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

24

Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 3081 n. II 4; FF 1994 I 312).

25

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

LADI

7

837.0

d.

le interruzioni di lavoro dovute a gravidanza o maternità, purché prescritte
nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

2bis

Il periodo durante il quale l'assicurato non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni è
computato come periodo di contribuzione, nella misura in cui, dopo il periodo educativo, l'assicurato è costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere
un'attività lucrativa dipendente.26 2ter

Vi sono ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello del suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza.27 3

Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e di prestazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2
lettere a o b, il Consiglio federale può disciplinare diversamente il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età della pensione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LAVS28, ma che
intendono continuare a esercitare un'attività dipendente.29

Art. 14

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione 1

Dall'adempimento del periodo di contribuzione è esonerato colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato vincolato, per più di 12 mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: a.

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento; b.

malattia, infortunio o maternità; c.

soggiorno in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene d'arresto in una
casa d'educazione al lavoro oppure in uno stabilimento analogo.

2

Sono parimente esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, a cagione di separazione o di divorzio, di invalidità o di morte del coniuge
oppure per motivi analoghi o a causa di soppressione di una rendita di invalidità,
sono costrette ad assumere o ad estendere un'attività dipendente. Questa norma è
inapplicabile se l'evento corrispondente risale a più di un anno.

3

Gli svizzeri che rimpatriano dopo più di un anno di soggiorno all'estero sono esonerati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione in quanto possano
certificare di aver svolto all'estero una corrispondente attività dipendente. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni cui gli stranieri domiciliati in Svizzera sono 26

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

27

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

28

RS 831.10

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.0

esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione allorché ritornano in Svizzera dopo più di un anno di soggiorno all'estero.

4

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto
dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo, stabilito dal Consiglio federale.30 5

Gli assicurati che beneficiano di un provvedimento inerente al mercato del lavoro non sono soggetti a un periodo d'attesa, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 1. Questa
disposizione non si applica agli studenti, agli scolari e ai maturandi privi di una formazione professionale.31 5bis

Le persone che al termine dell'obbligo scolastico si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un programma d'occupazione temporanea durante il termine di attesa loro imposto secondo i capoversi 4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all'articolo 75 i costi computabili di questi
programmi.32


Art. 15

Idoneità al collocamento 1

Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

2

Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe
essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il
coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

3

Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4

L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.33


Art. 16


34

Occupazione adeguata

1

Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

2

Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

31

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

32

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

33

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

9

837.0

a.

non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni
dei contratti collettivi o normali di lavoro; b.

non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; d.

compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; e.

è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; f.

necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia
per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel
luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; g.

implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che
supera l'ambito dell'occupazione garantita; h.

è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente
più sfavorevoli;

i.

procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita,
l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

3

Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in
base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.


Art. 17


35

Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo 1

L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere
da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter
comprovare tale suo impegno.

2

L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo
giorno per il quale pretende prestazioni giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b e 35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.0

osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il
servizio cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.

3

L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a: a.

frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che
migliorano la sua idoneità al collocamento; b.

partecipare a discussioni o sedute d'orientamento; nonché c.

fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

4

Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.

5

L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale
o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono
un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

Sezione 2: Indennità

Art. 18

Estensione del diritto 1

Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.36

1bis

Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.37

2

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.38 3

Il Consiglio federale disciplina la determinazione del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto
nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

4 Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.39 36

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

37

Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098;
FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen.
1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

39

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LADI

11

837.0


Art. 19

Giorni festivi

Il diritto all'indennità è valido anche per le ricorrenze di Capodanno, dell'Ascensione e di Natale, come anche per cinque altre feste stabilite dal Cantone, se cadono
in un giorno lavorativo.


Art. 20

Esercizio del diritto all'indennità 1

Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2

Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli
l'attestato, su domanda, entro una settimana.

3

Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni
dopo la fine del periodo di controllo.

4

Il Consiglio federale determina i presupposti per la concessione di anticipazioni.


Art. 21

Forma dell'indennità di disoccupazione L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.


Art. 22

Importo dell'indennità giornaliera 1

L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato.

L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i
figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe
diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.40 2

Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; b.

beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 130
franchi, e

c.

non sono invalidi.41 3

a 5 ..42

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

42

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.0

a43 Contributi alle assicurazioni sociali 1

L'indennità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b è considerata salario determinante a tenore della LAVS44.

2

La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del
datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle
disposizioni della LAVS.

3

La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.45

4

Inoltre la cassa deduce dall'indennità i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di
sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.


Art. 23

Guadagno assicurato

1

È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di
uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non
siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.46 2

Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle
circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).47 3

Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro
o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

43

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

44

RS 831.10

45

Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

13

837.0

4

Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9
cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione. 48

Art. 24


49

Computo del guadagno intermedio 1

È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

2

Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno per i giorni durante i quali ottiene un
guadagno intermedio. Il tasso di indennità è determinato secondo l'articolo 22. Egli
non ha alcun diritto se il rapporto di lavoro fra le due parti è mantenuto con o senza
interruzione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime relative alla
presa in considerazione del guadagno intermedio.50 3

È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3)
non è preso in considerazione.

4 Il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una
tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che
hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di 45
anni.51

5

Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità di
disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di cui
al capoverso 4.52


Art. 25


53

48

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294;
FF 1994 I 312).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

51

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

52

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

53

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.0


Art. 26


54

Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione
civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i
servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la
prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo
l'articolo 27.


Art. 27

Numero massimo di indennità giornaliere 1

Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2), il numero massimo delle indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato.55

2

L'assicurato ha diritto a: a.

150 indennità giornaliere al massimo fino a 50 anni, 250 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 50° anno, 400 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 60° anno, 520 indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non
sembra priva di possibilità di successo; b.

indennità giornaliere speciali secondo l'articolo 59b entro il termine quadro
biennale per la riscossione delle prestazioni, sempre che la legge non preveda altrimenti.56 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità giornaliere e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati durante
gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla
rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile
per motivi inerenti al mercato del lavoro.57 4 Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che
riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo
l'articolo 13 capoverso 2bis hanno diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliere di cui al 54

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

57

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LADI

15

837.0

capoverso 2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliere ai sensi del capoverso
2 lettere a e b e dell'articolo 72a capoverso 3 non può superare 260.58

Art. 28

Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa
temporaneamente inesistente o ridotta 1

Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o maternità e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità
giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo
sino al trentesimo giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è
limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.59 2

Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.60 3

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

4

I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto
tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri
presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il
75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per
cento.

5

Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso
ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 29

Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro 1

La cassa versa le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di
tali pretese.61

58

Introdotto dal n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

59

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.0

2

Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.62 La
cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF63).
L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i
suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua
esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.64 3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.

Sezione 3: Sanzioni65

Art. 30

Sospensione del diritto all'indennità66 1

L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: a.

è disoccupato per propria colpa; b.

ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro; c.

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata; d.67 non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non
ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato
detto di partecipare;

e.

ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti
l'obbligo di informare o di annunciare, oppure f.

ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.

g.68 durante la fase di progettazione ha ricevuto speciali indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

63

RS 281.1

64

Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131: FF 1989 III 325).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

66

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

68

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

17

837.0

2

Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c69, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.70 3

La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel
numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo
di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a
25 giorni al massimo.71 La sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di
sospensione.

3bis

Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.72 4

Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

a73 Privazione del diritto alle prestazioni 1

Il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi
insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

2

Il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre che
gli altri presupposti siano soddisfatti.

Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31

Presupposti del diritto 1

I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se: a.74 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

69

Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996
(RS 837.02 in fine).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

71

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

72

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

73

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.0

b.

la perdita di lavoro è computabile (art. 32); c.

il rapporto di lavoro non è stato disdetto; d.

la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:

a.

per i lavoratori a domicilio; b.

per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.75 3

Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a.

i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b.

il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.


Art. 32

Perdita di lavoro computabile 1

Una perdita di lavoro è computabile se: a.

e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b.

per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

2

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.76 3

Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro.
Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al
capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di
completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.77 4

Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.

5

È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

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Art. 33

Perdita di lavoro non computabile 1

Una perdita di lavoro non è computabile: a.

se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro; b.

se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione; c.

in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi
o vacanze aziendali;

d.

se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato
secondo il contratto di lavoro; e.

in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure; f.

se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato.

2

Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3

Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.78


Art. 34

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto 1

L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile.

2

Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio
del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali
periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.79 È tenuto
conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3

Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario.

78

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

79

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.0


Art. 35

Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto 1

L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre
dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.80 1bis

La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.81 2

Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami
economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di
conteggio.


Art. 36

Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti 1

Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima
dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi.

2

Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio: a.

il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto; b.

l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto; c.

la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

3

Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono
adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e
32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari
all'esame.

4

Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata.


Art. 37

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto: a.

ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno
usuale di paga;

80

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

81

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

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b.82 ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2);

c.83 a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto
altrimenti.


Art. 38

Esercizio del diritto all'indennità 1

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa
da lui designata.

2

Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3

Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'indennità; b.

un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori; c.

una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).

La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.


Art. 39

Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto 1

La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2

Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro
ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.84 3

Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38 cpv. 1) non gli sono rifuse.

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

83

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 22

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Art. 40


85

Prescrizioni di controllo 1

In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.

2

Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.


Art. 41

Occupazione provvisoria 1

Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre
adoperarsi per trovarla.86 2

Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a
causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del
lavoratore interessato.

3

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

4

Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

5

Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adopera insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio
cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità
della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42

Diritto all'indennità 1

I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:87

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

86

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

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a.88 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e

b.

subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

2

Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

3

Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.


Art. 43

Perdita di lavoro computabile 1

La perdita di lavoro è computabile se: a.

è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; b.89 la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c.

è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.90 2

È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

3

Dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti, per ogni periodo di conteggio, tre giorni come termine di attesa.91 4

È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane consecutive.

5

...92

a93 Perdita di lavoro non computabile La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se: a.

è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b.

si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c.

il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro; d.

concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

92

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

93

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 24

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Art. 44

94 Calcolo dell'indennità

Il calcolo dell'indennità si conforma all'articolo 34.

a95 Durata del versamento 1

L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio sull'arco di due anni.

2

Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35 vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.


Art. 45

Annuncio e verifica della perdita di lavoro 1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.96 2

e 3 ...97

4

Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o
se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità
per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo
designata.


Art. 46

Obblighi del datore di lavoro L'articolo 37 si applica per analogia.


Art. 47

Esercizio del diritto all'indennità 1

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

2

Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1, il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

3

Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo
della medesima;

b.

un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

95

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

97

Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

LADI

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Art. 48

Rifusione dell'indennità per intemperie 1

La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43).

2

Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.98 3

Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.


Art. 49

Prescrizioni di controllo 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

2

Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in casi singoli.99


Art. 50

Occupazione provvisoria L'articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5: Indennità per insolvenza

Art. 51

Presupposti del diritto 1

I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in
Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se: a.

il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure b.100 il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o

c.101 hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

99

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

100

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

101

Originaria lett. b.

Assicurazione contro la disoccupazione 26

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2

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.102

Art. 52

Estensione dell'indennità 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro
mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo
massimo di cui all'articolo 3 capoverso 1. Sono considerati salario anche gli assegni
dovuti.103

2

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.


Art. 53

Esercizio del diritto all'indennità 1

Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

2

Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

3

Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.


Art. 54

Trasferimento del credito alla cassa 1

Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non
può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il
fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF104).

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

3

L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.


Art. 55

Obblighi dell'assicurato 1

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fin102

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

103 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

104

RS 281.1

LADI

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tanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2

Il lavoratore deve restituire l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa
intenzionale o sua grave negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore
di lavoro.


Art. 56

Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla
cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l'indennità per insolvenza.


Art. 57

Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 58


105

Moratoria concordataria In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Capitolo 6:
Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la
disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)
106 Sezione 1:
Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali


Art. 59

Principio

1

L'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui
collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.107 2

I servizi cantonali collaborano con gli organi dell'assicurazione contro l'invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

3

La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l'idoneità al collocamento.

105

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

107 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 28

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a108 Condizioni quadro

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi cantonali, affinché: a.

la necessità di provvedimenti di riconversione, di perfezionamento e di reintegrazione sia analizzata sistematicamente; b.

l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti; c.

le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, in
base alle quali sono raccomandati provvedimenti concreti agli uffici responsabili. È data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne
disoccupati nonché agli assicurati disoccupati da lungo tempo.

b109 Indennità giornaliere speciali 1 Gli assicurati riscuotono indennità giornaliere speciali per i giorni durante i quali
partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo
del servizio ufficiale competente.

2 Le indennità giornaliere speciali sono calcolate conformemente all'articolo 22;
sono indipendenti dal numero massimo d'indennità di cui all'articolo 27 capoverso
2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione
delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

3 Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 e
con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l'assicurato ha diritto a
un'indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un
programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l'indennità
giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.


Art. 60

Prestazioni in favore dei partecipanti ai corsi. Presupposti del diritto 1

I lavoratori che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione possono pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione se: a.

sono disoccupati o sono direttamente minacciati da disoccupazione e non
può essere loro assegnata un'occupazione adeguata; b.110 hanno adempito, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art.

9 cpv. 3), il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso
1 o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) e c.

frequentano il corso su istruzione o con il consenso del servizio cantonale.

108

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

109

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in
vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

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837.0

2

Chi intende frequentare un corso di propria iniziativa deve chiederne il consenso al servizio cantonale, tempestivamente prima dell'inizio, con una domanda motivata e
corredata degli atti necessari.

3

Nella misura in cui lo esige il corso, durante il medesimo il partecipante non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.

4 Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e
non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente hanno diritto
entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui
all'articolo 61 capoverso 3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la
frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.111 5

L'assicurazione assume l'80 per cento delle spese per corsi secondo il capoverso 4; il restante 20 per cento è a carico dei Cantoni.112

Art. 61

Genere e portata

1

e 2 ...113

3

La cassa rimborsa ai partecipanti le necessarie spese comprovate per le quote di iscrizione e il materiale didattico, come anche per il viaggio tra il luogo di domicilio e il luogo del corso. Essa concede loro inoltre un contributo adeguato per le
spese di vitto e d'alloggio nel luogo del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 62

Sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento.
Presupposti del diritto 1

L'assicurazione contro la disoccupazione può versare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni degli interlocutori sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese
d'organizzazione di corsi giusta l'articolo 60.

2

Devono essere adempiuti i seguenti presupposti: a.

il corso deve essere organizzato in modo conforme allo scopo e essere tenuto
da specialisti;

b.

non deve perseguire uno scopo lucrativo e deve essere aperto a tutte le persone che hanno compiuto l'età richiesta e dispongono della formazione necessaria; 111 Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

112

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

113

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.0

c.114 dai partecipanti disoccupati non possono essere riscossi contributi per le tasse dei corsi e per il materiale didattico.


Art. 63


115

Estensione delle prestazioni L'assicurazione rimborsa i costi necessari comprovati per l'esecuzione del corso. Il
Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 64

Competenza e procedura 1

Le domande di sussidio devono essere presentate, con la motivazione e tempestivamente prima dell'inizio del corso, al servizio cantonale, che le trasmette, con il
suo parere, all'ufficio di compensazione (art. 83).

2

Se il corso è organizzato da un'istituzione d'importanza nazionale, la domanda di sussidio motivata deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

3

L'Ufficio di compensazione risolve circa la concessione dei sussidi e li paga direttamente. Rende periodicamente conto di questi versamenti alla commissione di sorveglianza. A quest'ultima sottopone per decisione i progetti di riqualificazione e di
perfezionamento di una certa importanza.


Art. 65

Assegni per il periodo di introduzione. Presupposti del diritto Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in
un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se:116 a.

essi adempiono il presupposto giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettera b; b.

il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e c.

l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.

a117 Promovimento del prepensionamento Il Consiglio federale può adottare un disciplinamento limitato nel tempo concernente il prepensionamento qualora una disoccupazione rilevante, persistente, regionale o settoriale o una disoccupazione generalizzata lo richieda.

114

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

117

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

LADI

31

837.0


Art. 66

Ammontare e durata

1

Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario
normale.

2

Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.118 3

Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni
due mesi.119

4

Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi
usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.120
a121 Assegni di formazione. Condizioni 1

L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a.

adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b; b.

hanno almeno 30 anni e c.

non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

2

Il servizio cantonale può, in casi giustificati, derogare alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3

Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni
di formazione.

b122 Condizioni materiali

1

Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della
formazione.

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

119

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

120

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

121

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

122

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.0

2

La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento.

c123 Ammontare e durata degli assegni di formazione 1

Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.

2

Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3

Gli assegni di formazione sono pagati dal datore di lavoro unitamente al salario convenuto. Il datore di lavoro deve pagare gli usuali contributi dell'assicurazione
sociale e dedurre al lavoratore la quota a suo carico.

4

Il termine quadro è di 4 anni per gli assicurati che concludono una formazione mediante assegni di formazione.


Art. 67

Domande124

1

Le domande per l'ottenimento di assegni d'introduzione, di formazione o di prepensionamento devono essere presentate tempestivamente al servizio cantonale
prima dell'inizio dell'introduzione, della formazione o del pensionamento anticipato.125 2

La cassa scelta dall'assicurato può pagare gli assegni soltanto con il consenso del servizio cantonale.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 68

Generi di prestazioni e presupposti del diritto 1

Ai lavoratori, ai quali non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che hanno accettato, per evitare la disoccupazione,
lavoro fuori di questa regione, possono essere assegnate le seguenti prestazioni: a.

sussidio per le spese di pendolare; b.

sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

2

Essi devono soddisfare il presupposto secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b.

123

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

33

837.0


Art. 69

Sussidio per le spese di pendolare Il sussidio per le spese di pendolare copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo
di domicilio.


Art. 70

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre le spese che gli assicurati
devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso
si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.


Art. 71

Disposizioni comuni

1

I pendolari e i soggiornanti settimanali possono ricevere sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

2

I sussidi possono essere versati soltanto nella misura in cui all'assicurato, a cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività.

3

L'assicurato deve presentare la domanda di prestazioni giusta l'articolo 68 al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno o di aver traslocato. La cassa
scelta dall'assicurato può versare le prestazioni soltanto con il consenso del servizio
cantonale.

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2a:126 Promovimento dell'attività lucrativa indipendente
a Principio

1

L'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 60 indennità giornaliere speciali al massimo nella
fase di progettazione di tale attività.

2

Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949127
inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di
perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato
dal fondo di compensazione.

126

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

127

RS 951.24

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.0

b Presupposti del diritto 1

Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

a.

senza colpa propria, sono disoccupati o minacciati direttamente dalla disoccupazione; b.

entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3) hanno
adempiuto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1; c.

hanno almeno 20 anni e d.

presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

2

Gli assicurati che entro un termine di sei mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa
indipendente, economicamente sostenibile e duratura e che adempiono le condizioni
di cui al capoverso 1 lettere a-c possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo
71a capoverso 2.

c Procedura

1

L'assicurato sottopone la domanda al servizio cantonale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2

Durante il periodo in cui gli sono versate le indennità giornaliere speciali, l'assicurato non dev'essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta
l'articolo 17.

d Conclusione della fase di progettazione 1

Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi alla riscossione dell'ultima indennità giornaliera speciale, il servizio cantonale dev'essere informato se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe all'assicurato, oppure alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha
sottoposto un progetto per valutazione.

2

Se, riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre
indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le prestazioni
dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata di due anni.

LADI

35

837.0

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 72


128

Programmi per l'occupazione temporanea di assicurati 1

L'assicurazione promuove l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, destinati a procurare lavoro o a permettere una reintegrazione nell'attività lucrativa. I programmi
non devono però trovarsi in concorrenza diretta con l'economia privata.

2

L'assicurazione può promuovere l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione.

a129 Diritto dell'assicurato ad un'occupazione temporanea 1

L'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si
rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2

Per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi
dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h.

3

Se il Cantone non è in grado di assegnargli un'occupazione temporanea, l'assicurato ha diritto a titolo di compensazione a 80 indennità giornaliere speciali, sempre
che non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Questo diritto può essere fatto valere a più riprese rispettando il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni.

4

e 5 ... 130

b131 Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro. Questi ultimi devono: a.

diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata; b.

consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati; c.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; 128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

129

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

130 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

131

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.0

d.

offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la
prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

c132 Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro

1 I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il
contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

2 I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate
durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

3 L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.


Art. 73

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro 1

L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del
lavoro.

2

L'Ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca.


Art. 74


133

Sussidi per il promovimento del collocamento 1

L'assicurazione può concedere sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento.

2

L'assicurazione contro la disoccupazione può sussidiare provvedimenti intesi a: a.

rendere più efficace il collocamento mediante mezzi tecnici o mezzi organizzativi straordinari; b.

promuovere una stretta collaborazione fra i servizi di collocamento, i servizi
d'orientamento professionale e altre organizzazioni importanti per la reintegrazione dei disoccupati.

3

I provvedimenti devono essere idonei a prevenire o a combattere la disoccupazione. Devono rispondere ad un interesse regionale o intercantonale rilevante. I sussidi non sono concessi a privati, eccettuate le istituzioni senza scopo lucrativo.

132

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

133

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

37

837.0


Art. 75

Ammontare dei sussidi, competenza e procedura 1

L'assicurazione rimborsa i costi computabili comprovati per l'occupazione temporanea degli assicurati. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i
costi computabili. La competenza e la procedura per i programmi di occupazione
temporanea sono rette dall'articolo 64.134 1bis

Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito dei periodi di pratica professionale, prescrizioni minime per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del datore di lavoro.135 2

La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi per promuovere la ricerca in materia di mercato del lavoro, il collocamento dei disoccupati nonché la
formazione e l'istruzione del personale di collocamento. I sussidi ammontano dal 20
al 50 per cento delle spese computabili. Il Consiglio federale determina le spese
computabili.136

3

...137

4

L'ufficio di compensazione, se conferisce direttamente un mandato di ricerca, copre le spese integrali, sempre che non abbia convenuto una ripartizione delle spese
con altri servizi.

Titolo quarto: Organizzazione Capitolo 1: Esecuzione

Art. 76

1

Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione: a.

le casse di disoccupazione cantonali pubbliche, le altre casse pubbliche di
disoccupazione e le casse riconosciute delle organizzazioni; b.

l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con
il fondo di compensazione; c.

i servizi designati dai Cantoni; d.138 gli uffici di collocamento regionali; e.139 le commissioni tripartite; 134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

135

Introdotto dal n. I del DF del 19 mar. 1993 (RU 1993 1066; FF 1993 I 521). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294;
FF 1994 I 312).

136

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

137

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.0

f.140 le casse di compensazione AVS; g.141 l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS; h.142 i datori di lavoro; i.143 la commissione di sorveglianza.

2

I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione esercita la sorveglianza.

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77

Casse pubbliche

1

Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro
domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53
cpv. 1).

2

Il Cantone è il titolare della cassa.

3

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro144 può, per gravi motivi, riconoscere eccezionalmente casse pubbliche il cui campo d'attività non si
estende all'insieme del Cantone.

4

Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro145, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.


Art. 78

Casse delle organizzazioni 1

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale, regionale o cantonale, possono istituire casse separatamente o in comune. Devono
chiederne il riconoscimento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e 140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

142

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

143

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

144 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

145 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

LADI

39

837.0

del lavoro146. La cassa è riconosciuta se il titolare offre la garanzia di una gestione
corretta e razionale.

2

Le casse possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.


Art. 79

Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse 1

I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro147, per approvazione.

2

Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

3

Tutte le operazioni di pagamento delle casse delle organizzazioni devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali, i quali possono
essere utilizzati soltanto per questo scopo. In caso di fallimento del titolare, gli averi
depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242 della
legge federale sull'esecuzione e il fallimento148 s'applica per analogia.


Art. 80

Soppressione del riconoscimento 1

Le casse delle organizzazioni possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione scritta all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro149. La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla fine
dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

2

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro150 può revocare il riconoscimento alle casse delle organizzazioni e alle casse pubbliche non cantonali
se:

a.

la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell'ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile; b.

la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensazione, oppure c.

il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

146 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

147 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

148

RS 281.1

149 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

150 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.0

3

La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della cassa.


Art. 81

Compiti delle casse

1

Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti: a.

appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è
espressamente riservato ad un altro ente; b.

sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo
30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al
servizio cantonale;

c.

versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge; d.

amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza; e.

rendono periodicamente conto e presentano il rapporto di gestione all'ufficio
di compensazione.

2

La cassa sottopone un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio: a.

se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni; b.

se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso
dal diritto alle prestazioni.


Art. 82

Responsabilità dei titolari 1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca
intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.151 2

Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.152 4

I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.153 151

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

152

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

153

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093
3096; FF 2000 1588).

LADI

41

837.0

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83

Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1

L'ufficio di compensazione: a.

contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione; b.

tiene i conti del fondo di compensazione; c.154 controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; cbis. 155 verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;

d.

verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai
Cantoni o a un altro ente; e.156 impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; f.

decide le pretese di risarcimento verso il titolare o il datore di lavoro per
danni provocati dalla cassa, rispettivamente dal datore di lavoro (art. 82 cpv.
3, 88 cpv. 2);

g.

assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; h.157 prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; i.158 gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici; k.

prende le decisioni giusta gli articoli 64 capoverso 3 e 75 capoverso 1 e paga
i sussidi previsti negli articoli 62 e 72 a 74; l.

sorveglia le decisioni del servizio cantonale; m.

decide della computabilità delle spese amministrative delle casse; n.

provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

154

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

155

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093
3096; FF 2000 1588).

156

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

157

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.0

o.159 dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione; p.160 coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; q.161 prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a.

2

Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: a.

il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto
annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; b.

altri conteggi periodici; c.

rapporti periodici sui controlli della gestione e sulla revisione dei pagamenti
eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni degli uffici del lavoro nel
campo dei provvedimenti preventivi; d.162 le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73) e per provvedimenti nel settore del collocamento (art. 74);

e.

i rendiconti previsti nell'articolo 64 capoverso 3.

f.163 il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.

3

L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro164 dirige l'ufficio di compensazione.


Art. 84

Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1

Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

2

I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

3

Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

4

Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, dev'essere collocato per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione presso la Confederazione o il fondo di compensazione dell'AVS, in modo da garantire sufficienti liquidità e una adeguata rimunerazione.

159

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

160

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

161

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

162

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

163

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

164 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

LADI

43

837.0

5

Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.


Art. 85

Servizi cantonali

1

I servizi cantonali: a.165 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato; b.

appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge; c.

decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati
un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17
capoverso 3;

d.

verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati; e.

decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2
e 95 capoverso 2;

f.

eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale; g.

sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti
nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto
all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50); h.166 esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 64 cpv. 1 e 75 cpv. 1) e si adoperano affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente; i.

esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle
secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 60 capoverso 2, 67 e 71
capoverso 3;

k.

fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione
della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel campo dei provvedimenti preventivi.

2

...167

165

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

166

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

167

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.0

a168 Responsabilità dei Cantoni 1 Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni che i suoi organi esecutivi
provocano intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.169 2 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.170 3

I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

4 La Confederazione rimborsa adeguatamente al Cantone il rischio di responsabilità.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.171
b172 Uffici di collocamento regionali 1

I Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

2

Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

3

I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

c173 Commissioni tripartite

1

Le commissioni tripartite consigliano gli uffici di collocamento regionali nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

2

I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei
datori di lavoro, dei lavoratori e delle autorità del mercato del lavoro. Ne fa parte,
con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica.

3

Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli uffici di collocamento regionali.

4

D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all'articolo 85.

168

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito, in vigore dal 1° gen. 1992 (RS 823.11, 823.110).

169

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

171

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093
3096; FF 2000 1588).

172

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

173

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

45

837.0

5

I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di occupazioni temporanee.


Art. 86

Casse di compensazione AVS Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS.


Art. 87

Ufficio centrale di compensazione dell'AVS 1

L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS: a.

controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS; b.

versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; c.

presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione.

2

Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 88

Datori di lavoro

1

I datori di lavoro: a.

regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la
competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6); b.

compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere
i diritti alle prestazioni; c.

osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza; d.

soddisfano gli obblighi loro imposti dalla presente legge in materia di informazione ed annuncio (art. 96).

2

I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che cagionano intenzionalmente o per grave negligenza. È applicabile per analogia l'articolo
82 capoversi 3 e 4.


Art. 89

Commissione di sorveglianza 1

La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del
Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.0

2

Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove trattisi di modificare i tassi di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse.

3

Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.

4

Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro e di collocamento (art. 75 cpv. 2). Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni
legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.174

5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione (art.
92).175

6

È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

7

Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90

Fonti di finanziamento 1

L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, nonché con gli interessi del fondo di compensazione.

2

In circostanze eccezionali, la Confederazione concede sussidi a fondo perso per un importo massimo pari al 5 per cento delle spese globali dell'assicurazione.176 3

Le circostanze eccezionali sono date se l'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento ed i contributi unitamente alle riserve del fondo di compensazione non
bastano all'adempimento degli impegni correnti o il fondo di compensazione è indebitato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.177 4

Se i sussidi ai sensi del capoverso 2 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione e i Cantoni concedono mutui ad un interesse adeguato.178

174

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

175

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

178 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

47

837.0

5

La Confederazione e i Cantoni accordano i mutui in parti uguali. Il Consiglio federale fissa le quote dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione; al riguardo, tiene
conto della capacità finanziaria e del numero di abitanti dei Cantoni.179

Art. 91

Capitale d'esercizio delle casse 1

L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

2

In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compensazione.


Art. 92

Spese amministrative

1

Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2

Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest'ultima.

3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.180 4 Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per
competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali
della Confederazione.181 5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.182 6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di
fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi
computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può
concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.183 179

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

180

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

181

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

183

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito (RS 823.11). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1°
gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.0

7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla
gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali
di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su
proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente
conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni
del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85a). I costi computabili
sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.184 8

Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.185

9

Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2
lettera e della legge federale del 25 giugno 1982186 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.187

Art. 93

Spese processuali e ripetibili Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in
connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di
compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un
Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94

Costituzione in pegno, cessione, compensazione, impiego
delle prestazioni

1

I diritti a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione possono essere validamente costituiti in pegno o ceduti soltanto nella misura in cui siano pignorabili
secondo la legge federale sull'esecuzione e il fallimento188.

2

I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giornaliere dell'AVS, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

184

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

185

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

186

RS 831.40

187

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

188

RS 281.1

LADI

49

837.0

dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni
esigibili dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione siano impiegate in conformità dello scopo.


Art. 95

Ripetizione di prestazioni 1

La cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. Essa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito,
non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

2

Il rimborso, se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un grave rigore, è condonato, a domanda, in tutto o in parte. La cassa sottopone il caso,
per decisione, al servizio cantonale.

3

L'ufficio di compensazione deve esigere, allo stesso modo, il rimborso di prestazioni che ha pagato indebitamente. Decide sulle domande di condono.

4

Il diritto di ripetizione si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza, il più tardi però in cinque anni dopo il pagamento
della prestazione. Se il diritto di ripetizione risulta da un reato per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.


Art. 96

Obbligo di informare e di annunciare 1

I beneficiari delle prestazioni, i loro rappresentanti legali e i datori di lavoro devono fornire alle casse e alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni
ogni utile informazione e presentare i documenti necessari.

2

L'assicurato, fintanto che riscuote prestazioni, deve annunciare spontaneamente alla cassa tutto quanto è importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni o per il
calcolo delle medesime, segnatamente i dati concernenti il diritto agli assegni per i
figli o per la formazione, come anche le modificazioni del guadagno o del guadagno
intermedio conseguito.

3

Le persone responsabili della gestione di una cassa devono fornire alle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni ogni utile informazione e presentare i
documenti necessari.

4

Il Consiglio federale determina quali informazioni e documenti gli uffici partecipanti all'esecuzione, al controllo e alla sorveglianza dell'Assicurazione contro la disoccupazione forniscono agli uffici del lavoro. La comunicazione è limitata alle indicazioni e ai documenti di cui gli uffici del lavoro hanno bisogno nella loro qualità
d'organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione.189 189

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito, in vigore dal 1° gen. 1992 (RS 823.11, 823.110).

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.0

a190 Assistenza amministrativa Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali
forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della
presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per: a.

determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione; b.

prevenire versamenti indebiti; c.

fissare e riscuotere i contributi.

b191 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni assicurative; b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle
con quelle di altre assicurazioni sociali; c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego; d.

riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali; e.

riscuotere l'imposta alla fonte; f.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro; g.

far valere le pretese dell'assicurazione; h.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; i.

allestire statistiche.

c192 Procedura di richiamo 1 Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio
di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a.

l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; b.

le casse di disoccupazione; 190 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

191 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

192 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

LADI

51

837.0

c.

gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente
legge;

d.

gli uffici di collocamento regionali; e.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti
conferiti loro dalla presente legge: a.

sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge; b.

assegnazione dei mezzi necessari alle casse; c.

determinazione e rimborso dei costi amministrativi; d.

consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego; e.

valutazione del diritto alle prestazioni; f.

esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo; g.

calcolo e versamento delle prestazioni; h.

emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni
della procedura amministrativa; i.

approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato
del lavoro.

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da
rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione
di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso
1 e la sicurezza dei dati.

d193 Consultazione degli atti 1 Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli
atti:

a.

la persona assicurata, per i dati che la concernono; b.

le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente
legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di
tale obbligo;

c.

le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù
della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto; d.

le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della
presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito.

2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi
negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può
essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

193 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.0


Art. 97


194

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

a195 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su
richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati: a.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o
modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti; b.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio; c.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per
accertare un crimine o un delitto; d.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889196 sulla esecuzione e sul fallimento; e.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in
materia fiscale.

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere
comunicati:

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli
obblighi conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione
sia sancito da una legge federale; c.

alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli
88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990197 sull'imposta federale
diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992198 sulla statistica federale; e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

3 I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

195 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

196

RS 281.1

197

RS 642.11

198

RS 431.01

LADI

53

837.0

4 Negli altri casi, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti: a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

2

Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato o pubblico.


Art. 98

Esenzione

1

I titolari sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali su il reddito e la sostanza delle casse.

2

I documenti allestiti per gli scopi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono esenti dalle tasse e dagli emolumenti pubblici.

a199 Rapporto con l'assicurazione militare Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992200 sull'assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.


Art. 99

Rapporti con le altre assicurazioni sociali 1

Il Consiglio federale disciplina i rapporti con gli altri rami dell'assicurazione sociale ed emana prescrizioni complementari per impedire un sovrarisarcimento nel
caso di concorso di prestazioni.

2

Il Consiglio federale disciplina il diritto di ricorso dei responsabili dell'assicurazione contro la disoccupazione contro decisioni prese in un altro ramo dell'assicurazione sociale.

199

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore
dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

200

RS 833.1

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.0

Titolo settimo: Rimedi giuridici

Art. 100

Principio

Le decisioni sono impugnabili mediante ricorso.


Art. 101

Autorità di ricorso

Sono autorità di ricorso: a.

il servizio cantonale, per le decisioni degli uffici comunali del lavoro; b.201 un tribunale o una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione come ultima istanza cantonale, per le decisioni dei servizi cantonali,
degli uffici regionali di collocamento e delle casse; c.202 la commissione di ricorso DFE203, per le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro204
e le decisioni dell'Ufficio di compensazione; d.205 il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni su ricorso dell'autorità cantonale di ultima istanza o della commissione di ricorso DFE.


Art. 102

Diritto di ricorso

1

Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

2

Hanno inoltre diritto di ricorrere: a.206 l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro207, contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e
delle casse;

201

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

202

Nuovo testo giusta il n. 39 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

203 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

204 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

205

Nuovo testo giusta il n. 39 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

206

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

207 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

LADI

55

837.0

b.208 il servizio cantonale, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro209e le casse, per le decisioni su ricorso delle autorità cantonali di
ricorso.


Art. 103

Altre disposizioni procedurali 1

Per altro, la procedura è retta, per il Tribunale federale delle assicurazioni, dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria210 e, per le altre autorità federali, dalla
legge federale sulla procedura amministrativa211.

2

Le decisioni degli uffici comunali del lavoro, quelle dei servizi cantonali e quelle delle casse devono essere notificate per scritto a chi ha diritto di ricorrere, con la
motivazione e l'indicazione dei rimedi giuridici; quest'ultima deve menzionare l'autorità e il termine di ricorso.

3

Il termine di ricorso all'autorità cantonale è di 30 giorni. Se il ricorso è presentato contro una decisione dell'ufficio comunale del lavoro, tale termine è di 10 giorni.

4

La procedura cantonale di ricorso deve essere semplice, spedita e, salvo in caso di ricorso temerario, gratuita. L'autorità di ricorso accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove; essa non è vincolata dalle conclusioni delle parti.

5

Le decisioni in ultima istanza cantonale devono essere notificate alle parti, all'autorità inferiore, al servizio cantonale e all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e
mestieri e del lavoro212.

6

Per altro, la procedura cantonale è retta dal diritto cantonale; per la procedura in ultima istanza cantonale è inoltre riservato l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa.


Art. 104

Titolo per il rigetto dell'opposizione Le decisioni passate in giudicato, comprese quelle su ricorso, sono parificate alle
sentenze esecutive giusta l'articolo 80 della legge federale su l'esecuzione e il fallimento213.

208

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

209 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

210

RS 173.110

211

RS 172.021

212 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

213

RS 281.1

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.0

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 105

Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal
fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non
spettano a quest'ultimo,
chiunque viola l'obbligo del segreto,
chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di
terze persone,
è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale svizzero214 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la
multa fino a 20 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.


Art. 106

Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce
altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di funzionario di una cassa, espone intenzionalmente, nei
conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto
oppure
chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati
per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con
la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.


Art. 107

Delitti e contravvenzioni nell'azienda Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di
una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della
legge federale sul diritto penale amministrativo215.


Art. 108

Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

214

RS 311.0

215

RS 313.0

LADI

57

837.0

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 109

Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e
le organizzazioni interessate.


Art. 110

Sorveglianza

1

Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione della presente legge.

2

La sorveglianza è esercitata dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro216; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sorveglia la riscossione
dei contributi.

3

Le autorità di sorveglianza provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

a217 Progetti pilota 1

Consultata la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono
essere autorizzati sempreché servano a sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro oppure promuovano la flessibilizzazione dell'orario di lavoro per
mantenere posti di lavoro o crearne di nuovi.

2

Sono escluse deroghe agli articoli 1-6, 8, 15, 16, 18, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

3

I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

b218 Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Il Consiglio federale può introdurre per un periodo di 4 anni al massimo i nuovi
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota
conformemente all'articolo 110a e dimostratisi efficaci.


Art. 111


219

Revisione

1 Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state
applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi 216 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

217

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

218

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

219

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.0

cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso
delle prestazioni indebitamente pagate.

2 È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 o l'articolo 85a capoverso 2.


Art. 112

Commissione consultiva Il DFE220 istituisce una commissione consultiva, che consiglia l'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro221 nelle questioni di principio concernenti l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella commissione sono segnatamente rappresentati i Cantoni, come anche le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori.

Sezione 2: Cantoni

Art. 113

1

I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione222.

2

I Cantoni:

a.

gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge; b.

designano i servizi competenti e le autorità di ricorso; c.223 istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b; d.224 istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c; e.225 emanano le prescrizioni procedurali; f.226 provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;

220 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

221 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

222

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

223

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

224

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

225

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

226

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

59

837.0

g.227designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.

3

...228

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga Sezione 1: Modificazioni

Art. 114


Legge federale sull'assicurazione contro le malattie La legge federale sull'assicurazione contro le malattie229 è modificata come segue: Art. 12bis
cpv. 1bis e 2bis
...


Art. 115

...


Art. 116

227

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

228

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

229

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin.
e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1, 1990
1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 230

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

231

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069,
1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1]

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.0


Art. 117


Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni232 è modificato come segue: Art. 329b
cpv. 1
...

a233 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

...

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118

1

Sono abrogati:

a.

Il decreto federale dell'8 ottobre 1976235 sull'istituzione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio); 232

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

233

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312).

234

RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

235

[RU 1977 208, 1982 166 1894]

LADI

61

837.0

b.

La legge federale del 22 giugno 1951236 sull'assicurazione contro la disoccupazione; c.

I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975237 che istituisce
nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi.

d.238 il decreto federale del 19 marzo 1993239 su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sezione 3: Proroga

Art. 119

Il decreto federale del 20 giugno 1975240 che istituisce nel campo dell'assicurazione
contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le
diminuzioni d'impiego e dei redditi è modificato come segue: Numero VII cpv. 5241 ...

Capitolo 3: Disposizione transitoria

Art. 120

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono
considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento; a.

le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si
estende a tutto il Cantone; b.

le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

236

[RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535,
1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209] 237

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 238

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

239

[RU 1993 1066] 240

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 241

Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv. 6.

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.0

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 121

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983242
Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984243 242

DCF del 6 dic. 1982 (RU 1982 2223).

243

O del 31 ago. 1983 (RS 837.01).