01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
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01.06.2002 - 31.12.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI
1]) del 25 giugno 1982 (Stato 24 giugno 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c nonché 34novies della Costituzione
federale 2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804, decreta:

Titolo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la
presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è
applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA8 non si applica alla concessione di
sussidi per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro.9 RU 1982 2184

1

Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

2

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110
cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

4

FF 1980 III 469 5

Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

8

RS 830.1

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

837.0

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.0

Titolo 1a:10 Scopo
a11 1 Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di: a.

disoccupazione

b.

lavoro ridotto;

c.

intemperie;

d.

insolvenza del datore di lavoro.

2 La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere
quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.12 Titolo secondo: Contributi

Art. 2

Obbligo di pagare i contributi 1 È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione): a.

il salariato (art. 10 LPGA13) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a
pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b.

il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta
l'articolo 12 LAVS.15

2 Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: a.

i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (AVS) per mezzo di marche; b.16 i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195217 sugli assegni
familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.

10

Originario Tit. 1.

11

Originario art. 1.

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

13

RS 830.1

14

RS 831.10

15

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

16

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

17

RS 836.1

LADI

3

837.0

c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per
il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS; d.

i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a-c; e.

i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse
di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

Art 2a18 Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere19, non sono assicurati in
virtù della LAVS20 possono pagare contributi.


Art. 3


21

Calcolo dei contributi e aliquote di contribuzione 1 I contributi sono calcolati per ogni rapporto di lavoro sul salario determinante
giusta la legislazione AVS.

2 L'aliquota di contribuzione ammonta al 2 per cento sino al guadagno massimo
mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

3 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I
lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi
(art. 6 LAVS22) pagano il contributo intero.

4 Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo
massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale determina il tasso di conversione.


Art. 4


23


a24

Art. 5

Pagamento dei contributi 1 Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento
del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

18

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

19

RU 1997 609

20

RS 831.10

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

22

RS 831.10

23

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

24

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal
n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.0

2 I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione
pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione
AVS, alla quale sono affiliati.


Art. 6


25

Prescrizioni applicabili della legislazione AVS Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla
LPGA26.

Titolo terzo: Prestazioni Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 7


27

1 Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi
finanziari in favore di: a.

una consulenza e un collocamento efficienti; b.

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per gli assicurati; c.

altri provvedimenti nel quadro della presente legge.28 2 Essa versa le seguenti prestazioni: a.

indennità di disoccupazione; b.29 ...

c.

indennità per lavoro ridotto; d.

indennità per intemperie; e.

indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

25

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

26

RS 830.1

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

29

Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

LADI

5

837.0

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 8

Presupposti del diritto 1 L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: a.

è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10); b.

ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11); c.

risiede in Svizzera (art. 12); d.30 ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS; e.

ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14);

f.

è idoneo al collocamento (art. 15) e g.

soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone
che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può
derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.


Art. 9

Termini quadro

1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini
quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.31 2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili
alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga
altrimenti.32

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.0

a33 Termini quadro dopo l'avvio di un'attività indipendente senza
l'aiuto dell'assicurazione contro la disoccupazione 1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che
ha intrapreso un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto le prestazioni
previste negli articoli 71a-71d è prolungato di due anni se: a.

l'assicurato intraprende l'attività lucrativa indipendente durante un termine
quadro; e

b.

al momento in cui cessa l'attività lucrativa indipendente e a causa di questa
attività, l'assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione sufficiente.

2 Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che ha intrapreso
un'attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto prestazioni è prolungato della
durata dell'attività indipendente, ma al massimo di due anni.

3 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero
massimo fissato nell'articolo 27.

b34 Termini quadro in caso di periodo educativo 1 Il termine quadro per la riscossione della prestazione da parte di un assicurato che
si è dedicato all'educazione dei figli è prolungato di due anni se: a.

un termine quadro correva all'inizio del periodo in cui l'assicurato si è
dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni; e b.

al momento del riannuncio, l'assicurato non ha adempiuto i presupposti di
un periodo di contribuzione sufficiente.

2 Se all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione di un figlio di età
inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della
prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si
è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni.

3 La nascita di un nuovo figlio comporta un prolungamento di due anni al massimo
del termine quadro di cui al capoverso 2.

4 I capoversi 1-3 sono applicabili, per lo stesso periodo educativo, a uno solo dei
due genitori e per un solo figlio.

5 Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero
massimo fissato nell'articolo 27.

6 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il prolungamento dei
termini quadro di cui ai capoversi 1 e 2 è applicabile anche in caso di collocamento
di fanciulli in vista dell'adozione.

33

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

34

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

7

837.0


Art. 10

Disoccupazione

1 È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro
e cerca un'occupazione a tempo pieno.

2 È considerato parzialmente disoccupato chi: a.

non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure; b.

un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno
oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

2bis Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di
lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).35 3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata
soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere
collocata.

4 La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia
pendente un ricorso con effetto sospensivo.


Art. 11

Perdita di lavoro computabile 1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura
almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

2 ...36

3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al
salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro.

4 L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di
lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita
di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.37 5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

a38 Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso
di scioglimento del rapporto di lavoro 1 La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di
lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di
lavoro.

35

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

36

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

37

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

38

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.0

2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano
l'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.

3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.


Art. 12


39

Stranieri residenti in Svizzera In deroga all'articolo 13 LPGA40, gli stranieri senza permesso di domicilio sono
considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di
dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.


Art. 13

Periodo di contribuzione 1 Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9
cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.41 2 Sono parimente computati: a.

i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS; b.42 i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera; c.43 i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA44) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non
paga quindi contributi; d.45 le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

2bis e 2ter...46

3 Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia
della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per
le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età di cui 39

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

40

RS 830.1

41

Nuovo testo del cpv. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

42

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

43

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

44

RS 830.1

45

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

46

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

LADI

9

837.0

all'articolo 21 capoverso 1 LAVS47, ma che intendono continuare a esercitare
un'attività lucrativa dipendente.48 4 Il Consiglio federale può disciplinare il computo e la durata dei periodi di
contribuzione tenendo conto delle condizioni particolari degli assicurati divenuti
disoccupati alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti
cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata.49 5 I particolari sono disciplinati mediante ordinanza.50

Art. 14

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione 1 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non
sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non
hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: a.

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che
durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b.

malattia (art. 3 LPGA51), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5
LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in
Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o
d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo52 2 Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.53
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un
anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in
Svizzera.54

3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che
non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contri47

RS 831.10

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

49

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

50

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

51

RS 830.1

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

54

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999
5092).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.0

buzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero.
Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di
domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli
stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno
Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio
non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se
rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.55 4 ...56

5 e 5bis...57


Art. 15

Idoneità al collocamento 1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.58 2 Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe
essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il
coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

3 Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un
disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4 L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente
un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.59

Art. 16


60

Occupazione adeguata

1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza
indugio qualsiasi occupazione.

2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:

55

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni
concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv.
istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

56

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

57

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

59

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

11

837.0

a.

non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni
dei contratti collettivi o normali di lavoro; b.

non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;

d.

compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un
conflitto collettivo di lavoro; f.

necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia
per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel
luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; g.

implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che
supera l'ambito dell'occupazione garantita; h.

è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente
più sfavorevoli;

i.

procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita,
l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

3 Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è
applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in
base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.


Art. 17


61

Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del
lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere
da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito
cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve
poter comprovare tale suo impegno.

2 L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di
domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma
al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e 61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.0

osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.62 3 L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato,
su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a: a.63 partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento; b.64 partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c.

fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o
l'adeguatezza di un'occupazione.

4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di
lunga durata e di una certa età.

5 L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni
pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

Sezione 2: Indennità

Art. 18

Periodi di attesa65

1 Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.66 1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa
determinati gruppi di assicurati.67 2 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14)
possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine
quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consi62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

67

Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098;
FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal
1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

13

837.0

glio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa
generale fissato nel capoverso 1.68 3 Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di
un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata
durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.69 4 ...70

5 ...71

a72 Periodo di controllo

Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.

b73 Lavoratori a domicilio Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto
all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come
lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente
capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

c74 Prestazioni di vecchiaia 1

Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di
vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di
pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per
la vecchiaia.

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

70

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogato dal
n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

71

Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092). Abrogato
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

72

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

73

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

74

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.0


Art. 19


75



Art. 20

Esercizio del diritto all'indennità 1 Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta.
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è
ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se
l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l'attestato, su domanda, entro una settimana.

3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni
dopo la fine del periodo di controllo.

4 ... 76


Art. 21

Forma dell'indennità di disoccupazione L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una
settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.


Art. 22

Importo dell'indennità giornaliera 1 L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato.
L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i
figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe
diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.77 2 Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli
assicurati che:

a.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; b.78 beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c.79 non sono invalidi (art. 8 LPGA80).81 75

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

76

Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

78

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

79

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

80

RS 830.1

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

15

837.0

3 Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.82 4 a 5 ...83

a84 Contributi alle assicurazioni sociali 1 L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della
LAVS85.86

2 La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla
competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del
datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle
disposizioni della LAVS.

3 La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza
professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o
invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende
a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale
stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la
procedura.87

4 Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a
suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.88
Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio
federale disciplina i particolari e la procedura.


Art. 23

Guadagno assicurato

1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di
uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non
siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA89) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria 82

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755;
FF 2001 1967).

83

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

84

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

85

RS 831.10

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

87

Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

89

RS 830.1

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.0

contro gli infortuni.90 Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.91

2 Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno
assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché
delle circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di
contribuzione (art. 14).92 2bis Se persone che sono state esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un'attività soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi
durante il termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario percepito e all'importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.93 3 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un
assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro
o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

4 Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che
l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(art. 9 cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il
calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione, per
quanto il guadagno intermedio raggiunga il limite minimo conformemente al
capoverso 1.94

5 L'importo dei pagamenti compensativi da prendere in considerazione non deve
superare l'importo del guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di
controllo.95


Art. 24


96

Computo del guadagno intermedio 1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.
L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso 90

Nuovo testo del per. giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

93

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

94

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755;
FF 2001 1967).

95

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

17

837.0

d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in
che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente.97 2 ...98

3 È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto
nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3)
non è preso in considerazione.

3bis Per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo
una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale
decide sulla computabilità del guadagno intermedio.99 4 Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante
i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste durante
due anni al massimo nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento
nei confronti dei figli o che hanno più di 45 anni.100 5 Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità
di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di
cui al capoverso 4.101

Art. 25


102



Art. 26


103
Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione
civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i
servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni,
oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di
guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza
la prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo
l'articolo 27.

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

98

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

99

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

101

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

102

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

103

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.0


Art. 27


104

Numero massimo di indennità giornaliere 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato e al periodo di
contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L'assicurato ha diritto a: a.

400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di
contribuzione di 12 mesi in totale; b.

520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi; c.

520 indennità giornaliere al massimo se:
1.

riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto
di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e 2.

può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.

3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione
per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il
raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta
generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

4 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto
a 260 indennità giornaliere al massimo.

5 In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su
richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di
indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle
spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a
sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione
rilevante del Cantone.


Art. 28

Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa
temporaneamente inesistente o ridotta 1 Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA105), infortunio (art. 4
LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di
controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri
presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio
dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere
entro il termine quadro.106 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

105

RS 830.1

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

19

837.0

1bis Le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.107 2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se
compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.108 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per
l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

4 I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta
dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto
tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri
presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il
75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per
cento.

5 Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità
lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso
ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione
contro la disoccupazione.


Art. 29

Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro 1 Se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di
lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro
riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3, oppure
circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di
disoccupazione.109

2 Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.110 La
cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 legge
federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento LEF111). L'ufficio di
compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti
se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione
forzata occasiona spese sproporzionate.112 107 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

108

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

109

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

111

RS 281.1

112

Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131: FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.0

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere
il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.

Sezione 3: Sanzioni113

Art. 30

Sospensione del diritto all'indennità114 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: a.

è disoccupato per propria colpa; b.

ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro; c.

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata; d.115 non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha
interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo; e.

ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti
l'obbligo di informare o di annunciare, oppure f.

ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.

g.116 durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere
un'attività lucrativa indipendente.

2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c117, d e
g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di
informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi
decidono le casse.118

3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel
numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della 113

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

114

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

116

Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728
1755; FF 2001 1967).

117

Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996
(RS 837.02 in fine).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

21

837.0

sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni al massimo.119 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo
l'inizio del termine di sospensione.120 3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.121 4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone
un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

a122 Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31

Presupposti del diritto 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se: a.123 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS; b.

la perdita di lavoro è computabile (art. 32); c.

il rapporto di lavoro non è stato disdetto; d.

la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

1bis Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi
eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.124 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto: a.

per i lavoratori a domicilio; 119

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

120 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

121

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

122

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).
Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

124 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 22

837.0

b.

per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per
contratto.125

3 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a.

i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile; b.

il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.


Art. 32

Perdita di lavoro computabile 1 Una perdita di lavoro è computabile se: a.

e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b.

per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un
periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.126 3 Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di
lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro.
Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al
capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di
completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.127 4 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.

5 È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane
consecutive.


Art. 33

Perdita di lavoro non computabile 1 Una perdita di lavoro non è computabile: a.

se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di lavoro; 125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

23

837.0

b.

se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione; c.

in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi
o vacanze aziendali;

d.

se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato
secondo il contratto di lavoro; e.

in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione
per lavoro temporaneo oppure; f.

se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di
lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado
d'occupazione.128


Art. 34

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno
computabile.

2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è
il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio
del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali
periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro
ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.129 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e
subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti
del salario.


Art. 35

Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto 1 L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al
massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per
lavoro ridotto.130

128

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

129

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

130

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 24

837.0

1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale
di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.131 2 Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può
prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o
rami economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi
di conteggio.


Art. 36

Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti 1 Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi
lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima
dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro
ridotto dura più di sei mesi.

2 Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio: a.

il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro
ridotto;

b.

l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto; c.

la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

3 Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e,
in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono
adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e
32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari
all'esame.

4 Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si
oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il
datore di lavoro e la cassa da questo designata.


Art. 37

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto: a.

ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno
usuale di paga;

b.132 ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2); c.133 a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a

131

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

132

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

133

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

25

837.0

dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.


Art. 38

Esercizio del diritto all'indennità 1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa
valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa
da lui designata.

2 Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il
termine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'indennità; b.

un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori; c.

una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).

La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.


Art. 39

Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto 1 La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso
3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale,
la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro
ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.134 3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38
cpv. 1) non gli sono rifuse.


Art. 40


135

Prescrizioni di controllo 1 In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante
timbratura.

2 Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.

134

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 26

837.0


Art. 41

Occupazione provvisoria 1 Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I
lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre
adoperarsi per trovarla.136 2 Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il
consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a
causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del
lavoratore interessato.

3 Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il
periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

4 Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito
ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

5 Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si
adopera insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità
della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42

Diritto all'indennità 1 I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:137 a.138 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS e b.

subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

2 Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

3 Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.

136

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

137

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

138

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

27

837.0


Art. 43

Perdita di lavoro computabile 1 La perdita di lavoro è computabile se: a.

è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; b.139 la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c.

è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.140 2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

3 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un
termine di attesa di tre giorni al massimo fissato dal Consiglio federale.141 4 È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane
consecutive.

5 ...142

a143 Perdita di lavoro non computabile La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se: a.

è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche
(perdita di clienti, ritardo nei termini); b.

si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c.

il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto
rimunerato secondo il contratto di lavoro; d.

concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.


Art. 44


144

Calcolo dell'indennità Il calcolo dell'indennità si conforma all'articolo 34.

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

141

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

142

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

143

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

144

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 28

837.0

a145 Durata del versamento 1 L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio
sull'arco di due anni.

2 Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35
vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e
dell'indennità per intemperie.


Art. 45

Annuncio e verifica della perdita di lavoro 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.146 2 e 3 ...147

4 Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro,
procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro
o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità
per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo
designata.


Art. 46

Obblighi del datore di lavoro L'articolo 37 si applica per analogia.


Art. 47

Esercizio del diritto all'indennità 1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa
valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

2 Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1,
il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo
della medesima;

b.

un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.


Art. 48

Rifusione dell'indennità per intemperie 1 La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie
(art. 42 e 43).

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale,
la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intem145

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

146

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

147

Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

LADI

29

837.0

perie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.148 3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47
cpv. 1) non gli sono rifuse.


Art. 49

Prescrizioni di controllo 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da
perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

2 Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in
casi singoli.149


Art. 50

Occupazione provvisoria L'articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5: Indennità per insolvenza

Art. 51

Presupposti del diritto 1 I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che
sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in
Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se: a.

il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure b.150 il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare
le spese o

c.151 hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

2 Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di
membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della
società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.152 148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

149

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

150

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

151

Originaria lett. b.

152

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.0


Art. 52

Estensione dell'indennità 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro
mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali
crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento,
tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3
capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.153 2 I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità
per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi
competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.


Art. 53

Esercizio del diritto all'indennità 1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il
diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il
diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.


Art. 54

Trasferimento del credito alla cassa 1 Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite
alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni
sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non
può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il
fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF154).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far
valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

3 L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla
cassa.


Art. 55

Obblighi dell'assicurato 1 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro,
fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

153

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

154

RS 281.1

LADI

31

837.0

2 Il lavoratore deve restituire, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA155,
l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave
negligenza oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.156

Art. 56

Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla
cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l'indennità per insolvenza.


Art. 57

Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la
disoccupazione.


Art. 58


157

Moratoria concordataria In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le
disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia ai lavoratori che
hanno lasciato l'impresa.

Capitolo 6:
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
158 Sezione 1:
Disposizioni generali
159

Art. 59


160

Principi

1 L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al
mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: 155

RS 830.1

156 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

157

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

158

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.0

a.

migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere
loro una rapida e durevole reintegrazione; b.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del
lavoro;

c.

diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d.

offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60-71d gli assicurati che adempiono: a.

i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b.

le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi.

a161 Valutazione dei bisogni e delle esperienze162 L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi cantonali,
affinché:

a.163 la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a
un sesso;

b.

l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella
preparazione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti; c.164 le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti;
è data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo.

b165 Prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro

1 L'assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i
quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedi161

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

165

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755;
FF 2001 1967).

LADI

33

837.0

mento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un'attività lucrativa
indipendente secondo l'articolo 71a.

2 Il Consiglio federale fissa un'indennità giornaliera minima per gli assicurati che
partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell'articolo 64a capoverso 1
lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di
formazione è inferiore al 100 per cento, l'indennità giornaliera minima è ridotta in
proporzione.

3 L'assicurazione accorda inoltre: a.

assegni per il periodo di introduzione (art. 65); b.

assegni di formazione (art. 66a); c.

sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali
(art. 68).

c166 Competenza e procedura 1 Le domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro devono
essere previamente presentate con motivazione al servizio competente.

2 Il servizio competente decide in merito alle domande di sussidio relative a provvedimenti speciali di cui agli articoli 65-71d e alle domande relative a provvedimenti
individuali di formazione.

3 Trasmette all'ufficio di compensazione le domande relative a provvedimenti
collettivi di formazione e di occupazione, con il suo parere. L'Ufficio di compensazione decide in merito alla concessione di sussidi. Presenta periodicamente un
rapporto alla commissione di sorveglianza.

4 Se un provvedimento inerente al mercato del lavoro è organizzato a livello nazionale, la domanda di sussidio deve essere presentata direttamente all'ufficio di
compensazione.

5 Il Consiglio federale può autorizzare l'ufficio di compensazione a delegare ai
servizi competenti la decisione in merito alle domande di sussidio per provvedimenti
collettivi di formazione e di occupazione fino a un importo massimo da esso fissato.
A tal fine, può emanare direttive per il controllo di qualità dei provvedimenti di
formazione.

d167 Prestazioni per persone che non adempiono il periodo
di contribuzione e non ne sono state esonerate 1 Le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state
esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far
valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di
cui all'articolo 62 capoverso 2 se in base a una decisione del servizio competente 166 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

167 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.0

partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di
esercitare un'attività lucrativa dipendente.

2 I costi dei provvedimenti di formazione e di occupazione di cui al capoverso 1
sono assunti per l'80 per cento dall'assicurazione e per il 20 per cento dai Cantoni.

Sezione 2: Provvedimenti di formazione168

Art. 60


169

Partecipazione a provvedimenti di formazione 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende
di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a.

gli assicurati secondo l'articolo 59b capoverso 1; b.

le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l'articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del
13 dicembre 2002170 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo
scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente.


Art. 61


171

Sussidi agli organizzatori di provvedimenti di formazione 1 L'assicurazione può accordare alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori, alle istituzioni comuni delle parti sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché
ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese di organizzazione di provvedimenti di formazione secondo l'articolo 60.

2 I sussidi sono accordati solo se i provvedimenti di formazione: a.

sono organizzati in modo conforme allo scopo e tenuti da specialisti; e b.

sono aperti a tutte le persone che hanno l'età e la preparazione richieste.

168 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

170

RS 412.10

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

35

837.0


Art. 62


172

Estensione delle prestazioni 1 L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per
l'organizzazione di corsi collettivi, di aziende di esercitazione e di pratiche di
formazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti.

2 Rimborsa ai partecipanti le spese comprovate di partecipazione.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 63

e 64173 Sezione 3:174 Provvedimenti di occupazione

Art. 64

a Programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali
e semestri di motivazione 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni
temporanee nell'ambito di: a.

programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali
programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata; b.

pratiche professionali in imprese o nell'amministrazione; c.

semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione.

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia
alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.

b Estensione delle prestazioni 1 L'assicurazione rimborsa agli organizzatori le spese comprovate necessarie per
l'esecuzione dei provvedimenti di occupazione. Può modulare il rimborso in funzione dei risultati di questi provvedimenti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito di
periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria
del datore di lavoro.

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

173

Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

174 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.0

Sezione 4: Provvedimenti speciali175

Art. 65

Assegni per il periodo d'introduzione176 Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in
un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il
periodo d'introduzione se:177 a.178 ...

b.

il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e c.

l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità
lavorativa durevolmente ridotta.

a179

Art. 66

Ammontare e durata degli assegni d'introduzione180 1 Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario
normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione,
tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario
normale.

2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi
eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.181 3 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo
iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni
due mesi.182

175 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

178 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

179

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).
Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

181

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

182

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

37

837.0

4 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di
lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.183
a184 Assegni di formazione185 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima
di tre anni ai disoccupati che: a.186 ...

b.

hanno almeno 30 anni e c.

non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

2 L'ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla
durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.187 3 Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola
professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una
formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono
assegni di formazione.

4 Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di
formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato
al termine della formazione.188
b189
c190 Ammontare e durata degli assegni di formazione 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente
salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell'assicurazione sociale sul salario e deduce al
lavoratore la quota a suo carico.191 183

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

184

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

186 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

188 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

189

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

190

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

191 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.0

2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed
un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3 La cassa paga gli assegni di formazione direttamente al lavoratore, versa gli usuali
contributi dell'assicurazione sociale e deduce al lavoratore la quota a suo carico.192 4 Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione
autorizzata.193


Art. 67


194

...195


Art. 68


196

Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali;
presupposti del diritto 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a.

non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro
regione di domicilio; e b.

hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano
perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.


Art. 69


197

Sussidio per gli assicurati pendolari Il sussidio per gli assicurati pendolari copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo
di domicilio.


Art. 70


198

Sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali Il sussidio per gli assicurati soggiornanti settimanali copre le spese che gli assicurati
devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

194 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

195 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

39

837.0

si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.


Art. 71


199

...200

a201 Sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente202

1 L'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività
lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere
al massimo nella fase di progettazione di tale attività.203 2 Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di
perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949204
inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di
perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato
dal fondo di compensazione.

b205 Presupposti del diritto 1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1
se:

a.206 senza colpa propria, sono disoccupati; b.207 ...

c.

hanno almeno 20 anni e d.

presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c ed
entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata presentano alla coope199 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

200

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

201 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

204

RS 951.24

205 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

207 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.0

rativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto
dall'articolo 71a capoverso 2.208 3 Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere
idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17.209
c210
d211 Conclusione della fase di progettazione 1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell'ultima
indennità giornaliera, l'assicurato deve informare il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla
cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.

2 Se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale
versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro
anni. Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il numero
massimo fissato nell'articolo 27.

...212


Art. 72


213


a a 72c214 208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

210 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU
2003 1728; FF 2001 1967).

211 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002,
in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

212 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

213

Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

214

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Abrogati dal
n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

LADI

41

837.0

Capitolo 7: Altri provvedimenti215

Art. 73

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro 1 L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del
mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul
mercato del lavoro.

2 La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20
al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.216 3 L'ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno
che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.217
a218 Valutazione

Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione
provvede affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti dell'assicurazione. I
risultati principali di queste valutazioni sono comunicati al Consiglio federale e
pubblicati.


Art. 74

e 75219

Art. 75

a220 Progetti pilota

1 Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione
può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti
possono essere autorizzati sempre che servano a: a.

sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; b.

mantenere posti di lavoro esistenti; o c.

reintegrare disoccupati.

215 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

217 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

218 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

219

Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

220 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.0

2 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli
articoli 1a-6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a, 18b, 18c, 22-27, 30, 51-58 e
90-121.

3 I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli
articoli 1a-6, 16, 51-58 e 90-121.

4 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

b221 Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Il Consiglio federale può introdurre, per un periodo di quattro anni al massimo, i
nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti
pilota conformemente all'articolo 75a e dimostratisi efficaci.

Titolo quarto: Organizzazione Capitolo 1: Organi di esecuzione222

Art. 76

1 Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione: a.

le casse di disoccupazione pubbliche e quelle private riconosciute
(art. 77-82);

b.

l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con
il fondo di compensazione (art. 83 e 84); c.

gli organi di esecuzione designati dai Cantoni: il servizio cantonale (art. 85),
gli uffici regionali di collocamento (URC, art. 85b) e il servizio logistico per
l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizio
LPML, art. 85c); d.

le commissioni tripartite (art. 85d); e.

le casse di compensazione AVS (art. 86); f.

l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 87); g.

i datori di lavoro (art. 88); h.

la commissione di sorveglianza (art. 89).223 2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione
esercita la sorveglianza.

221 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

43

837.0

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77

Casse pubbliche

1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a
disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per
lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro
domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53
cpv. 1).

2 Il Cantone è il titolare della cassa.

3 ...224

4 Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti
e mestieri e del lavoro (UFIAML)225, gestire una cassa pubblica in comune per i loro
territori.


Art. 78


226

Casse private

1 Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale,
regionale o cantonale, possono istituire casse private separatamente o in comune.
Devono chiederne il riconoscimento all'ufficio di compensazione. Le casse sono
riconosciute se i titolari offrono la garanzia di una gestione corretta e razionale.

2 Le casse private possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata
oppure a una cerchia determinata di persone o di professioni.


Art. 79

Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse 1 I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le
limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i
rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'ufficio di
compensazione, per approvazione.227 2 Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in
nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

3 Le operazioni di pagamento delle casse private devono svolgersi, eccettuati i
pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali esclusivamente destinati a
tale scopo.228 In caso di fallimento del titolare, gli averi depositati su questi conti 224 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

225

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

227 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.0

non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242 della legge federale
sull'esecuzione e il fallimento229 s'applica per analogia.


Art. 80

Soppressione del riconoscimento 1 Le casse private possono rinunciare al riconoscimento mediante comunicazione
scritta all'ufficio di compensazione.230 La rinuncia diventa effettiva, con riserva di
circostanze particolari, alla fine dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

2 L'ufficio di compensazione può revocare il riconoscimento alle casse private se:231 a.

la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento
dell'ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo
utile;

b.

la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensazione, oppure c.

il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

3 La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della
cassa.


Art. 81

Compiti delle casse

1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti: a.

appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è
espressamente riservato ad un altro ente; b.

sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo
30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al
servizio cantonale;

c.

versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge; d.

amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza; e.232 rendono periodicamente conto secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

2 La cassa può sottoporre un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia
dubbio:233

a.

se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni; 229

RS 281.1

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

233 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

45

837.0

b.

se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso
dal diritto alle prestazioni.


Art. 82

Responsabilità dei titolari verso la Confederazione234 1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca
intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.235 2 Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.236 4 I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di
responsabilità. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per
il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio
di responsabilità.237

6 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emette alcuna
decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in
ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.238
a239 Responsabilità verso gli assicurati e i terzi 1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78
LPGA240 vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante
decisione.

2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro
un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso
dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

235

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

236

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

237

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

238 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

239 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

240

RS 830.1

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.0

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83

Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1 L'ufficio di compensazione: a.

contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione; b.

tiene i conti del fondo di compensazione; c.241 controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; cbis.242 verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;

d.

verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai
Cantoni o a un altro ente; e.243 impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; f.244 decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82,
85d, 88 e 89a); g.

assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione,
secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; h.245 prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; i.246 gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici; k.247 prende le decisioni giusta l'articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b; l.

sorveglia le decisioni del servizio cantonale; 241

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

242

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

243

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

244 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

245

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

47

837.0

m.248 decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici
per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; n.

provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

o.249 dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione; p.250 coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; q.251 prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; r.252 decide in deroga all'articolo 35 LPGA253 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali; s.254 statuisce sui casi di cui all'articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.

2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: a.

il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto
annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; b.

altri conteggi periodici; c.255 rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel
settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; d.256 le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);

e.257 i rendiconti previsti nell'articolo 59c capoverso 3.

f.258 il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

249

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

250

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

251

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

252 Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

253

RS 830.1

254 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

256

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

258

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.0

3 L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro259 dirige l'ufficio
di compensazione.

a260 Revisione e controllo dei datori di lavoro 1 L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state
applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio
cantonale competente le istruzioni necessarie.

2 Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2.

3 In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La
cassa si occupa dell'incasso.


Art. 84

Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1 Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

2 I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

3 Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

4 Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev'essere collocato
per conto dell'assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire
sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.261 5 Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.


Art. 85

Servizi cantonali

1 I servizi cantonali: a.262 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle
gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di
collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione
controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione
dell'assicurato;

b.

appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro
demandato dalla presente legge; 259 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

260 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

262

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

49

837.0

c.

decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati
un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17
capoverso 3;

d.

verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati; e.263 decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;

f.

eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale; g.

sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti
nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto
all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50); h.264 esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché
l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni; i.265 esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2; j.266 fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; k.267 rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione, delle spese amministrative del
servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2 ...268

263 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

266 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

268

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.0

a269
b270 Uffici di collocamento regionali 1 I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del
servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell'articolo 17 capoverso 2.271 2 Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono
avvalersi di privati.

3 I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze
attribuite agli uffici di collocamento regionali.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del
servizio pubblico di collocamento.272
c273 Servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro

Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l'approntamento di
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio
cantonale.

d274 Commissioni tripartite 1 Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento
nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16
capoverso 2 lettera i.

2 I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale
di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei
datori di lavoro, dei lavoratori e dell'autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte,
con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un
rappresentante dell'autorità cantonale incaricata della formazione professionale.

3 Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte
dagli uffici regionali di collocamento.

269

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito (RS 823.11, 823.110). Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

270

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

272 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

273

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Nuovo
testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728
1755; FF 2001 1967).

274 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003
1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

51

837.0

4 D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i
compiti di cui all'articolo 85.

5 I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.


e
275 Promovimento della collaborazione intercantonale 1 Diversi Cantoni possono, con l'approvazione dell'ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro.

2 Il Consiglio federale e l'ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni
condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la
collaborazione intercantonale.

f276 Promovimento della collaborazione interistituzionale 1 I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per
l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con: a.

gli uffici di orientamento professionale; b.

i servizi sociali;

c.

gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati; d.

gli organi di esecuzione dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione
contro le malattie;

e.

gli organi di esecuzione della legislazione sull'asilo; f.

le autorità cantonali incaricate della formazione professionale; g.

l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); h.

altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli
assicurati.

2 In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA277, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a-h
possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel
sistema d'informazione di cui all'articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre
1989278 sul collocamento se: 275 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in
vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

276 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

277

RS 830.1

278

RS 823.11

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.0

a.

la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo
consenso; e

b.

gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione
dell'assicurazione contro la disoccupazione.

3 Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici
dell'assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall'obbligo del segreto
(art. 33 LPGA) nella misura in cui: a.

non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e b.

le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora
stabilito in modo chiaro qual è l'organo che assicura il finanziamento:
1.

per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per
l'interessato, e

2.

per stabilire le pretese dell'interessato nei confronti dell'assicurazione
contro la disoccupazione e dell'assicurazione invalidità.

4 Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso
dell'interessato e, in deroga all'articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici.
Occorre in seguito informare l'interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.

g279 Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione 1 Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi
cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l'approntamento di
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del
lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o
colposa delle prescrizioni.

2 L'ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al
risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve.

3 I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione.

4 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di
dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

5 Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di
responsabilità. Può concludere un'assicurazione contro i rischi di responsabilità per
il titolare. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio
di responsabilità.

279 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

53

837.0

h280 Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati
e di terzi

1 Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo
l'articolo 78 LPGA281 all'autorità cantonale competente; quest'ultima statuisce sulle
domande mediante formale decisione.

2 La responsabilità si estingue se l'assicurato o il terzo leso non presenta la sua
domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel
termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.


Art. 86

Casse di compensazione AVS Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all'ufficio
centrale di compensazione dell'AVS.


Art. 87

Ufficio centrale di compensazione dell'AVS 1 L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS: a.

controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS; b.

versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione; c.

presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione.

2 Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 88

Datori di lavoro

1 I datori di lavoro: a.

regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la
competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6); b.

compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere
i diritti alle prestazioni; c.

osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro
ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza; d.282 soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio.

280 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

281

RS 830.1

282 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.0

2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi
o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l'articolo 82 capoversi 3 e 4.283 2bis Se la riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito
del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.284 2ter Se il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o
per intemperie, l'ufficio di compensazione può decidere, in deroga all'articolo 25
capoverso 1 LPGA285, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni
riscosse. La cassa è incaricata dell'incasso.286 3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l'ufficio di
compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il
verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può
rinunciare all'eccezione della prescrizione.287 4 Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica
tale termine.288

5 La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA è esclusa.289

Art. 89

Commissione di sorveglianza 1 La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del
Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana
direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

2 Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione
contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di
contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le
spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici
regionali di collocamento e dei servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.290 283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

284 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

285

RS 830.1

286 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

287 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

288 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

289 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

55

837.0

3 Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.291 4 Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).292
Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive
generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.293 5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione
(art. 92).294

6 È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della
Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

7 Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

a295 Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse
di compensazione

1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all'articolo 78
LPGA296

contro l'ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell'AVS, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS o la
commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest'ultimo
statuisce mediante decisione.

2 Per la responsabilità delle casse di compensazione dell'AVS verso la Confederazione si applica per analogia l'articolo 70 LAVS297. L'ufficio di compensazione
stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento.

291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

292 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

293

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

294

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

295

Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

296

RS 830.1

297

RS 831.10

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.0

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90


298

Fonti di finanziamento L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con: a.

i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 3); b.

una partecipazione della Confederazione ai costi del collocamento e dei
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro; c.

i redditi del patrimonio del fondo di compensazione.

a299 Partecipazione della Confederazione La partecipazione prevista nell'articolo 90 lettera b ammonta allo 0,15 per cento
della somma dei salari soggetti a contribuzione.

b300 Equilibrio annuale dei conti Se i mezzi previsti ai sensi dell'articolo 90 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione concede mutui di tesoreria a condizioni di mercato
conformemente all'articolo 36 della legge federale del 6 ottobre 1989301 sulle finanze della Confederazione.

c302 Rischio congiunturale 1 Se, alla fine dell'anno, il livello d'indebitamento del fondo di compensazione
raggiunge il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale presenta, entro un anno, una revisione della legge che introduca una
nuova regolamentazione del finanziamento. Aumenta dapprima l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoverso 2 dello 0,5 per cento al massimo e il salario
soggetto a contribuzione sino a due volte e mezzo il guadagno assicurato. Il contributo riscosso sulla parte di salario situata tra il guadagno massimo assicurato e due
volte e mezzo questo importo non può superare l'1 per cento.

2 Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, dedotto il
capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione, raggiunge il
2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, il Consiglio federale
riduce, entro un anno, l'aliquota di contribuzione fissata nell'articolo 3 capoversi 2
e 3. Riduce inoltre contemporaneamente e nella stessa proporzione la partecipazione
della Confederazione fissata nell'articolo 90 lettera b e la partecipazione dei Cantoni 298 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

299 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

300 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

301

RS 611.0

302 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

LADI

57

837.0

fissata nell'articolo 92 capoverso 7bis. Può rinunciare a ridurre l'aliquota di contribuzione se le previsioni congiunturali lasciano presagire un aumento forte e incombente della disoccupazione. Se il livello del capitale proprio peggiora nuovamente, il
Consiglio federale può aumentare l'aliquota di contribuzione sino agli importi
massimi fissati nell'articolo 3 capoversi 2 e 3.


Art. 91

Capitale d'esercizio delle casse 1 L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale
d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa
amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compensazione.


Art. 92

Spese amministrative

1 Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono
rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2 Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS
dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest'ultima.

3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.303 4 Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per
competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali
della Confederazione.304 5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.305 6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene
debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di
fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi
computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il Dipartimento
federale dell'economia (DFE) può concludere convenzioni sulle prestazioni con i
titolari.306

303

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

304

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

305

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

306

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito (RS 823.11). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.0

7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla
gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g-k, dall'esercizio degli uffici
regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici
per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente
all'articolo 85c. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di
sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli
accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro,
dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute
alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese
computabili sono rimborsate in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE
può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.307 7bis I Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,05 per cento
della somma dei salari soggetti a contribuzione. Il Consiglio federale fissa le quote a
carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto della capacità
finanziaria e del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata. La quota a
carico dei Cantoni è dedotta dall'importo che è loro rimborsato conformemente al
capoverso 7.308

8 Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di
compensazione.309

9 Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi
per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2
lettera e della legge federale del 25 giugno 1982310 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.311

Art. 93

Spese processuali e ripetibili Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in
connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di
compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o
leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a
un Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

307

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003
(RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

308 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

309

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

310

RS 831.40

311

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

LADI

59

837.0

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94


312

Compensazione

1 Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere
compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS, dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale,
dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio
militare, al servizio civile o alla protezione civile, dell'assicurazione militare,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le
malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI e di assegni familiari
previsti dalla legge.

2 Se una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a
un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso.


Art. 95


313

Restituzione di prestazioni 1 La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di
cui all'articolo 55.

1bis L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente
riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, dell'ordinamento delle indennità di perdita di
guadagno per gli obbligati al servizio militare, al servizio civile e alla protezione
civile, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro
la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da
restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle
istituzioni summenzionate.314 1ter La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate
da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a
quest'ultima.315

2 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente
riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del
pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

3 La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

312 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

313 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

314 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

315 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.0


Art. 96


316


a317
b318 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni
assicurative;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle
con quelle di altre assicurazioni sociali; c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne
l'impiego;

d.

riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali; e.

riscuotere l'imposta alla fonte; f.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro; g.

far valere le pretese dell'assicurazione; h.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; i.

allestire statistiche.

c319 Procedura di richiamo 1 Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono
accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito
dall'Ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a.

l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; b.

le casse di disoccupazione; c.

gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente
legge;

d.

gli uffici di collocamento regionali; e.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

316 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

317

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

318

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772;
FF 2000 205).

319

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2772; FF 2000 205).

LADI

61

837.0

2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti
conferiti loro dalla presente legge: a.

sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge; b.

assegnazione dei mezzi necessari alle casse; c.

determinazione e rimborso dei costi amministrativi; d.

consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego; e.

valutazione del diritto alle prestazioni; f.

esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo; g.

calcolo e versamento delle prestazioni; h.

emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni
della procedura amministrativa; i.

approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato
del lavoro.

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da
rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione
di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso
1 e la sicurezza dei dati.

d320

Art. 97


321


a322 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA323: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i
compiti conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32
capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge
federale;

320

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

321

Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

322

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2772; FF 2000 205).

323

RS 830.1

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.0

c.

alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990324
sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992325 sulla statistica federale; e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare
o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio, 3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889326 sulla esecuzione e sul fallimento, 5.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi
in materia fiscale.327 2 ...328

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati
dev'essere garantito.329 4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a
terzi alle condizioni seguenti:330 a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

324

RS 642.11

325

RS 431.01

326

RS 281.1

327 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

328 Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

329 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

LADI

63

837.0

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

8 Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato
o pubblico.


Art. 98


331


a332 Rapporto con l'assicurazione militare Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992333 sull'assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.


Art. 99


334

Titolo settimo: 335
Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

Art. 100

Principi

1 Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione.336 Per il
resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA337, la procedura
semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda
dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.

2 In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la
decisione.338

331 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

332

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore
dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

333

RS 833.1

334 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

335 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

337

RS 830.1

338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

Assicurazione contro la disoccupazione 64

837.0

3 Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale
cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.339 4 Le opposizioni, i ricorsi o i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni
prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.340

Art. 101

Autorità speciale di ricorso 1 Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'UFIAML341, nonché le decisioni
dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all'articolo 58
capoverso 1 LPGA342, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è
retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968343 sulla procedura amministrativa.

2 Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate
mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943344 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 102


345

Legittimazione speciale di ricorso 1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e
delle casse, anche l'UFIAML346 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali
delle assicurazioni.

2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i
servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale
delle assicurazioni.


Art. 103

e 104 Abrogati

339 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

340 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

341

Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento dell'economia - RS 172.216.1;
RU 2000 187).

342

RS 830.1

343

RS 172.021

344

RS 173.110

345 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

346

Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1;
RU 2000 187; art. 8).

LADI

65

837.0

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 105

Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene
indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal
fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non
spettano a quest'ultimo,
chiunque viola l'obbligo del segreto,
chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di
terze persone,
è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale347
commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a
30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.348

Art. 106

Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce
altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale349
commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a
30 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate,350
chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati
per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con
la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.


Art. 107

Delitti e contravvenzioni nell'azienda Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di
una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della
legge federale sul diritto penale amministrativo351.

347

RS 311.0

348 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

349

RS 311.0

350 Nuovo testo del cma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728 1755; FF 2001 1967).

351

RS 313.0

Assicurazione contro la disoccupazione 66

837.0


Art. 108


352

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 109

Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e
le organizzazioni interessate.


Art. 110


353

Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA354) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

a e 110b355

Art. 111

e 112356 Sezione 2: Cantoni

Art. 113

1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal
Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono
all'approvazione della Confederazione357.

2 I Cantoni:

a.

gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge; b.

designano i servizi competenti e le autorità di ricorso; c.358 istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b; 352 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

353 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

354

RS 830.1

355

Introdotti dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312). Abrogati
dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

356

Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

357

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

358

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

67

837.0

d.359 istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c; e.360 emanano le prescrizioni procedurali; f.361 provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento; g.362 designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.

3 ...363

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga Sezione 1: Modificazioni

Art. 114


Legge federale sull'assicurazione contro le malattie La legge federale sull'assicurazione contro le malattie364 è modificata come segue: Art. 12bis
cpv. 1bis e 2bis
...


Art. 115

...

359

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

360

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

361

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

362

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

363

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

364

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin.
e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1,
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 365

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Assicurazione contro la disoccupazione 68

837.0


Art. 116


Art. 117


Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni367 è modificato come segue: Art. 329b
cpv. 1
...

a368 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità La legge federale del 25 giugno 1982369 sulla previdenza professionale per la

...

366

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069,
1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1] 367

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

368

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312).

369

RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

LADI

69

837.0

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118

1 Sono abrogati:

a.

Il decreto federale dell'8 ottobre 1976370 sull'istituzione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio); b.

La legge federale del 22 giugno 1951371 sull'assicurazione contro la disoccupazione; c.

I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975372 che istituisce
nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del
lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei
redditi.

d.373 il decreto federale del 19 marzo 1993374 su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge.

Sezione 3: Proroga

Art. 119

Il decreto federale del 20 giugno 1975375 che istituisce nel campo dell'assicurazione
contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le
diminuzioni d'impiego e dei redditi è modificato come segue: Numero VII cpv. 5376 ...

370

[RU 1977 208, 1982 166 1894] 371

[RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535,
1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209] 372

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 373

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

374

[RU 1993 1066] 375

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 376

Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv. 6.

Assicurazione contro la disoccupazione 70

837.0

Capitolo 3: Disposizione transitoria

Art. 120

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono
considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento; a.

le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si
estende a tutto il Cantone; b.

le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

Capitolo 4:377 Relazione con il diritto europeo

Art. 121


378

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71379 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999380 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/72381 nella loro versione aggiornata382; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001383 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appen377

Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

378

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni
concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv.
istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

379

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

380

RS 0.142.112.681 381

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

382

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

383

RS 0.632.31; FF 2001 4499

LADI

71

837.0

dice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata384.

Capitolo 5:385 Referendum ed entrata in vigore

Art. 122


386

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983387
Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984388 Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002389 1 Fino al 31 dicembre 2003 l'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 2 ammonta al 3 per cento.

2 Fino al 31 dicembre 2003, l'aliquota di contribuzione sulla parte di salario situata
tra il guadagno massimo assicurato secondo l'articolo 3 capoverso 2 e due volte e
mezzo questo importo ammonta al 2 per cento.

3 Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio
2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di
contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.390 384

RS 0.831.106.1/.11 385

Originario capitolo 4.

386

Originario art. 121.

387

DCF del 6 dic. 1982 (RU 1982 2223).

388

O del 31 ago. 1983 (RS 837.01).

389 RU

2003 1728 1755; FF 2001 212 390 In vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4288 2003 1755).

Assicurazione contro la disoccupazione 72

837.0