01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
18.12.2021 - 31.12.2021
01.07.2021 - 17.12.2021
20.03.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 19.03.2021
26.09.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 25.09.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.09.2017 - 31.12.2017
01.01.2017 - 31.08.2017
01.01.2014 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.12.2013
16.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 15.07.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 30.09.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.06.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 31.05.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.12.2007 - 31.12.2007
15.07.2007 - 30.11.2007
01.01.2007 - 14.07.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 31.03.2006
01.07.2005 - 31.12.2005
01.07.2003 - 30.06.2005
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1

Legge federale
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI
1]) del 25 giugno 1982 (Stato 24 dicembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34ter capoverso 1 lettere a e c nonché 34novies della Costituzione
federale 2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 19804, decreta:

Titolo primo:5 Applicabilità della LPGA

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 L'articolo 21 LPGA non è applicabile. L'articolo 24 capoverso 1 LPGA non è
applicabile al diritto a prestazioni arretrate.7 3 Ad eccezione degli articoli 32 e 33, la LPGA non si applica né alle disposizioni
sulla concessione di sussidi per corsi (art. 62-64) né ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (art. 72b-75).

RU 1982 2184 1

Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

2

[CS 1 3; RU 1976 2001]. Alle disposizioni menzionate corrispondono ora gli art. 110
cpv. 1 lett. a e c nonché 114 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

4

FF 1980 III 469 5

Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

6

RS 830.1

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

837.0

Assicurazione contro la disoccupazione 2

837.0

Titolo 1a:8 Scopo
a9 1 Scopo della presente legge è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di: a.

disoccupazione

b.

lavoro ridotto;

c.

intemperie;

d.

insolvenza del datore di lavoro.

2 La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione imminente e di combattere
quella esistente con provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.10 Titolo secondo: Contributi

Art. 2

Obbligo di pagare i contributi 1 È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione): a.

il salariato (art. 10 LPGA11) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a
pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194612 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b.

il datore di lavoro (art. 11 LPGA) che deve pagare contributi giusta l'articolo 12 LAVS.13 2 Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: a.

i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (AVS) per mezzo di marche; b.14 i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 195215 sugli assegni
familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.

8

Originario Tit. 1.

9

Originario art. 1.

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

11

RS 830.1

12

RS 831.10

13

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

14

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

15

RS 836.1

LADI

3

837.0

c.

i lavoratori, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età determinante per
il diritto ad una rendita semplice di vecchiaia secondo la legislazione AVS; d.

i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere a-c; e.

i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse
di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro.

Art 2a16 Contributi volontari

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere17, non sono assicurati in
virtù della LAVS18 possono pagare contributi.


Art. 3

Calcolo dei contributi 1 I contributi all'assicurazione contro la disoccupazione sono calcolati sul salario
determinante giusta la legislazione AVS, ma al massimo, per ogni rapporto di lavoro, sino al guadagno massimo mensile assicurato, determinante per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.

2 Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a un anno, l'importo annuo massimo è calcolato proporzionalmente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.19

Art. 4

Aliquota di contribuzione 1 L'aliquota di contribuzione è pari al 2 per cento del salario determinante (art. 3). È
a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore. I lavoratori il cui
datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6 LAVS20), pagano
il contributo intero.21 2 Il Consiglio federale può, secondo i bisogni, ridurre l'aliquota di contribuzione, ma
non fintanto che il fondo di compensazione è indebitato.22 3 Se il livello patrimoniale del fondo di compensazione, alla fine di due anni consecutivi, raggiunge o supera in media il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a
contribuzione, il Consiglio federale riduce l'aliquota di contribuzione per l'inizio
del secondo anno civile successivo.

16

Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

17

RU 1997 609

18

RS 831.10

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

20

RS 831.10

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 4

837.0

a23 Provvedimenti straordinari 1 L'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 4 capoverso 1 ammonta al 3 per
cento fino al 31 dicembre 2003.

2 Il salario determinante ai fini dell'obbligo di contribuzione di cui all'articolo 3
capoverso 1 ammonta fino al 31 dicembre 2003 a due volte e mezzo l'importo massimo determinante del guadagno assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Alla quota che supera l'importo massimo del guadagno assicurato si
applica l'aliquota del 2 per cento.

3 I contributi sono a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. I
lavoratori il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione (art. 6
LAVS24) pagano il contributo intero.


Art. 5

Pagamento dei contributi 1 Il datore di lavoro deduce la quota del contributo del lavoratore ad ogni pagamento
del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS.

2 I lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di contribuzione
pagano i loro contributi unitamente a quelli dell'AVS alla cassa di compensazione
AVS, alla quale sono affiliati.


Art. 6


25

Prescrizioni applicabili della legislazione AVS Salvo disposizione contraria della presente legge, in materia di contributi è applicabile per analogia la legislazione AVS tenuto conto delle rispettive deroghe alla
LPGA26.

Titolo terzo: Prestazioni Capitolo 1: Generi di prestazioni

Art. 7


27

1 Per prevenire e combattere la disoccupazione, l'assicurazione versa contributi in
favore:

a.

di una consulenza e di un collocamento efficienti; b.

della riqualificazione, del perfezionamento e della reintegrazione professionali delle persone assicurate; 23

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

24

RS 831.10

25

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

26

RS 830.1

27

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

5

837.0

c.

di assicurati che accettano un'occupazione fuori del luogo di domicilio; d.

di altri provvedimenti nell'ambito della presente legge.

2 Essa versa le seguenti prestazioni: a.

indennità di disoccupazione; b.

indennità per la partecipazione a provvedimenti giusta il capoverso 1 lettera
b;

c.

indennità per lavoro ridotto; d.

indennità per intemperie; e.

indennità nel caso d'insolvenza del datore di lavoro (indennità per insolvenza).

Capitolo 2: Indennità di disoccupazione Sezione 1: Diritto

Art. 8

Presupposti del diritto 1 L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se: a.

è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10); b.

ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11); c.

risiede in Svizzera (art. 12); d.28 ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS; e.

ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(art. 13 e 14);

f.

è idoneo al collocamento (art. 15) e g.

soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

2 Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone
che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può
derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.


Art. 9

Termini quadro

1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini
quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.29 28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

29

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 6

837.0

2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo le
prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, alla riscossione e al periodo
di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadro biennali, sempre che la
legge non disponga altrimenti.30

Art. 10

Disoccupazione

1 È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro
e cerca un'occupazione a tempo pieno.

2 È considerato parzialmente disoccupato chi: a.

non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure; b.

un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno
oppure un'altra occupazione a tempo parziale.

2bis Non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di
lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).31 3 La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata
soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere
collocata.

4 La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.


Art. 11

Perdita di lavoro computabile 1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura
almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

2 Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di
un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di
lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata
durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al
salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro.

30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

31

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

7

837.0

4 L'indennità di vacanze che l'assicurato ha ricevuto alla cessazione del rapporto di
lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita
di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.32 5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).


Art. 12


33

Stranieri residenti in Svizzera In deroga all'articolo 13 LPGA34, gli stranieri senza permesso di domicilio sono
considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di
dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.


Art. 13

Periodo di contribuzione 1 Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine
quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a
contribuzione.35 L'assicurato che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro
per la riscossione delle prestazioni, ridiviene disoccupato deve aver compiuto un
periodo di contribuzione di almeno dodici mesi.36 2 Sono parimente computati: a.

i periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS; b.37 i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di economia domestica di almeno 3 settimane consecutive a giornata intera; c.38 i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA39) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non
paga quindi contributi; d.40 le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

33

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

34

RS 830.1

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

36

Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 3081 n. II 4; FF 1994 I 312).

37

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

38

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

39

RS 830.1

40

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

Assicurazione contro la disoccupazione 8

837.0

2bis I periodi durante i quali l'assicurato si è dedicato all'educazione di figli d'età
inferiore ai 16 anni e quindi non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione
sono computati come periodo di contribuzione se gli assicurati: a.

al termine del periodo educativo sono costretti, per ristrettezze economiche,
a intraprendere un'attività lucrativa dipendente; b.

hanno trascorso il periodo educativo in Svizzera e tale periodo è durato più
di 18 mesi entro il termine quadro di contribuzione.41 2ter Vi sono ristrettezze economiche se il reddito computabile dell'assicurato e quello
del suo coniuge non raggiungono il limite stabilito dal Consiglio federale. Il Consiglio federale stabilisce la parte computabile della sostanza.42 3 Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia
della previdenza professionale e di prestazioni ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2
lettere a o b, il Consiglio federale può disciplinare diversamente il computo dei
periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età della pensione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LAVS43, ma
che intendono continuare a esercitare un'attività dipendente.44

Art. 14

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione 1 Sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non
sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: a.

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che
durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b.

malattia (art. 3 LPGA45), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5
LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in
Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o
d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo46 41

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

42

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

43

RS 831.10

44

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

45

RS 830.1

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

LADI

9

837.0

2 Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.47 Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un
anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.48 3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che
non è membro né della Comunità europea né dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS) sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero.
Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione
i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'AELS il cui permesso di
domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli
stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno
Stato membro della Comunità europea o dell'AELS e il cui permesso di domicilio
non è scaduto, sono esentati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.49 4 Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione possono
riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo, stabilito dal Consiglio
federale.50

5 Gli assicurati che beneficiano di un provvedimento inerente al mercato del lavoro
non sono soggetti a un periodo d'attesa, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 1. Questa
disposizione non si applica agli studenti, agli scolari e ai maturandi privi di una formazione professionale.51 5bis Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un programma di occupazione temporanea durante il termine d'attesa secondo i capoversi
4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all'articolo 75 i costi computabili per questi programmi.52 47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003
(RU 2002 3472 3474; FF 2002 715).

48

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la
Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722;
FF 1999 5092).

49

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni
concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv.
istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

50

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

51

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

52

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

Assicurazione contro la disoccupazione 10

837.0


Art. 15

Idoneità al collocamento 1 Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata.

2 Gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe
essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il
coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.

3 Il servizio cantonale, se esistono dubbi considerevoli sulla capacità lavorativa di un
disoccupato, può ordinare un esame da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4 L'assicurato che, autorizzato dal servizio cantonale, esercita volontariamente
un'attività nell'ambito di progetti per disoccupati è considerato idoneo al collocamento.53

Art. 16


54

Occupazione adeguata

1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza
indugio qualsiasi occupazione.

2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:

a.

non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni
dei contratti collettivi o normali di lavoro; b.

non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;

c.

non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; d.

compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;

e.

è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; f.

necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia
per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel
luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; g.

implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che
supera l'ambito dell'occupazione garantita; 53

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

11

837.0

h.

è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente
più sfavorevoli;

i.

procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita,
l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

3 Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è
applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in
base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa dall'obbligo di accettazione.


Art. 17


55

Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del
lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere
da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter
comprovare tale suo impegno.

2 L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento all'ufficio del
lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al più tardi il primo
giorno per il quale pretende prestazioni giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b e
osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il
servizio cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.

3 L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato,
su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a: a.

frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che
migliorano la sua idoneità al collocamento; b.

partecipare a discussioni o sedute d'orientamento; nonché c.

fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di
lunga durata e di una certa età.

5 L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale
o psicologico, se accertato che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono
un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 12

837.0

Sezione 2: Indennità

Art. 18

Estensione del diritto 1 Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.56 1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa
determinati gruppi di assicurati.57 2 Il Consiglio federale stabilisce il periodo di controllo.58 3 Il Consiglio federale disciplina la determinazione del diritto all'indennità per le
persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto
nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

4 Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.59 5 Il capoverso 4 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di
vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la
vecchiaia.60


Art. 19

Giorni festivi

Il diritto all'indennità è valido anche per le ricorrenze di Capodanno, dell'Ascensione e di Natale, come anche per cinque altre feste stabilite dal Cantone, se cadono
in un giorno lavorativo.


Art. 20

Esercizio del diritto all'indennità 1 Il disoccupato fa valere il diritto all'indennità presso una cassa di sua scelta.
Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è
ammissibile un mutamento di cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

57

Introdotto dal n. I del DF del 16 dic. 1994 concernente provvedimenti di risanamento
nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (RU 1994 3098;
FF 1994 V 530). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal
1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

59

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

60

Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

LADI

13

837.0

2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l'assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli
l'attestato, su domanda, entro una settimana.

3 Il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di
controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni
dopo la fine del periodo di controllo.

4 ... 61


Art. 21

Forma dell'indennità di disoccupazione L'indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.


Art. 22

Importo dell'indennità giornaliera 1 L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato.
L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i
figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe
diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.62 2 Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli
assicurati che:

a.

non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; b.

beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i
130 franchi, e

c.63 non sono invalidi (art. 8 LPGA64).65 3 a 5 ..66

61

Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

63

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

64

RS 830.1

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

66

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 14

837.0

a67 Contributi alle assicurazioni sociali 1 L'indennità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b è considerata salario determinante a tenore della LAVS68.

2 La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore e la versa alla
competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del
datore di lavoro. Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle
disposizioni della LAVS.

3 La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a
carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale
stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.69 4 Inoltre la cassa deduce dall'indennità i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di
sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.


Art. 23

Guadagno assicurato

1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di
uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno
assicurato (art. 18 LPGA70) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni.71 Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.72

2 Per gli assicurati che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare dell'età, del livello di formazione nonché delle
circostanze che hanno indotto l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).73 3 Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un
assicurato trae da un'attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di lavoro 67

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

68

RS 831.10

69

Entra in vigore il 1° lug. 1997 (RU 1997 60 II 1).

70

RS 830.1

71

Nuovo testo del per. giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

15

837.0

o da un'attività esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

4 Se il calcolo del guadagno assicurato si basa su un guadagno intermedio che l'assicurato ha ottenuto durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9
cpv. 3), i pagamenti compensativi (art. 24) sono presi in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato come se fossero soggetti a contribuzione.74

Art. 24


75

Computo del guadagno intermedio 1 È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.

2 Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni l'assicurato ha diritto
alla compensazione della perdita di guadagno per i giorni durante i quali ottiene un
guadagno intermedio. Il tasso di indennità è determinato secondo l'articolo 22. Egli
non ha alcun diritto se il rapporto di lavoro fra le due parti è mantenuto con o senza
interruzione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni minime relative alla
presa in considerazione del guadagno intermedio.76 3 È considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto
nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3)
non è preso in considerazione.

4 Il diritto di cui al capoverso 2 è dato al massimo durante i primi dodici mesi di una
tale occupazione; esso è dato durante due anni al massimo nel caso di assicurati che
hanno un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli o che hanno più di
45 ani.77

5 Se, per evitare la disoccupazione, l'assicurato accetta, per almeno un intero periodo di controllo, un lavoro a tempo pieno la cui retribuzione è inferiore all'indennità
di disoccupazione, l'articolo 11 capoverso 1 non è applicabile durante il periodo di
cui al capoverso 4.78


Art. 25


79

74

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294;
FF 1994 I 312).

75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

77

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

78

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

79

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 16

837.0


Art. 26


80

Indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione
civile

Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i
servizi d'avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni,
oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la
prestazione del servizio, l'assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo
l'articolo 27.


Art. 27

Numero massimo di indennità giornaliere 1 Entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2), il
numero massimo delle indennità giornaliere è determinato in base all'età dell'assicurato.81 2 L'assicurato ha diritto a: a.

150 indennità giornaliere al massimo fino a 50 anni, 250 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 50° anno, 400 indennità giornaliere al massimo dal compimento del 60° anno, 520 indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non
sembra priva di possibilità di successo; b.

indennità giornaliere speciali secondo l'articolo 59b entro il termine quadro
biennale per la riscossione delle prestazioni, sempre che la legge non preveda altrimenti.82 3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle
indennità giornaliere e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione
delle prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati
durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà
diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o
molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.83 4 Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che
riscuotono indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo
l'articolo 13 capoverso 2bis hanno diritto, nell'ambito del termine quadro per la
riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle indennità giornaliere di cui 80

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 16 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

83

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LADI

17

837.0

al capoverso 2 lettera a. Il numero totale di indennità giornaliere ai sensi del capoverso 2 lettere a e b e dell'articolo 72a capoverso 3 non può superare 260.84

Art. 28

Indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa
temporaneamente inesistente o ridotta 1 Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA85), infortunio (art. 4
LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli
altri presupposti.86 Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo
l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 34 indennità giornaliere entro il termine quadro.87 2 Le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se
compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dalle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b.88 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per
l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

4 I disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta
dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto
tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri
presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il
75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per
cento.

5 Il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità
lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso
ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 29

Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di lavoro 1 La cassa versa le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a o b se ha
dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di
tali pretese.89

84

Introdotto dal n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

85

RS 830.1

86

Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 18

837.0

2 Con il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata.90 La
cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF91).
L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i
suoi diritti se la pretesa si rivela in seguito manifestamente ingiustificata o se la sua
esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate.92 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere
il credito, nel caso in cui il datore di lavoro debba essere escusso all'estero.

Sezione 3: Sanzioni93

Art. 30

Sospensione del diritto all'indennità94 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se: a.

è disoccupato per propria colpa; b.

ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro; c.

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata; d.95 non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non
ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato
detto di partecipare;

e.

ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti
l'obbligo di informare o di annunciare, oppure f.

ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.

g.96 durante la fase di progettazione ha ricevuto speciali indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di
intraprendere un'attività lucrativa indipendente.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

91

RS 281.1

92

Nuovo testo dei per. 2 e 3 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131: FF 1989 III 325).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

94

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

96

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

19

837.0

2 Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c97, d e
g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di
informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi
decidono le casse.98

3 La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel
numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della
sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni al massimo.99 La sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine
di sospensione.

3bis Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.100 4 Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone
un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.

a101 Privazione del diritto alle prestazioni 1 Il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni se, a conclusione
della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera d, questi
insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

2 Il disoccupato riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione se in un
secondo tempo accetta di partecipare al provvedimento di reintegrazione, sempre
che gli altri presupposti siano soddisfatti.

Capitolo 3: Indennità per lavoro ridotto

Art. 31

Presupposti del diritto 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente
sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se: a.102 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

97

Vedi anche il n. III cpv. 2 delle disp. fin della modificazione del 6 nov. 1996
(RS 837.02 in fine).

98

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

99

Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

100

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

101

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

102

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 20

837.0

b.

la perdita di lavoro è computabile (art. 32); c.

il rapporto di lavoro non è stato disdetto; d.

la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto: a.

per i lavoratori a domicilio; b.

per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.103 3 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a.

i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile; b.

il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.


Art. 32

Perdita di lavoro computabile 1 Una perdita di lavoro è computabile se: a.

e dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b.

per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda.

2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un
periodo d'attesa di tre giorni al massimo, stabilito dal Consiglio federale.104 3 Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di
lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle
condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro.
Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al
capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di
completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio.105 4 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d'esercizio è parificato a un'azienda.

5 È considerato periodo di conteggio ogni periodo di un mese o di quattro settimane
consecutive.

103

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

104

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

105

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

21

837.0


Art. 33

Perdita di lavoro non computabile 1 Una perdita di lavoro non è computabile: a.

se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di
riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio,
usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di lavoro; b.

se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione; c.

in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta
valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi
o vacanze aziendali;

d.

se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato
secondo il contratto di lavoro; e.

in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata
determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione
per lavoro temporaneo oppure; f.

se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di
lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.106

Art. 34

Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto 1 L'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno
computabile.

2 Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è
il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio
del lavoro ridotto. Sono compresi le indennità per vacanze e gli assegni contrattuali
periodici, purché non continuino ad essere versati durante il periodo di lavoro
ridotto o non costituiscano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.107 È tenuto conto degli aumenti salariali, convenuti mediante contratto collettivo di lavoro e
subentranti durante il periodo di lavoro ridotto.

3 Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti
del salario.

106

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

107

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 22

837.0


Art. 35

Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto 1 L'indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Tale termine biennale vale per l'azienda e decorre
dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l'indennità per lavoro ridotto.108 1bis La perdita di lavoro può ammontare ad oltre l'85 per cento dell'orario normale
di lavoro dell'azienda per quattro periodi di conteggio al massimo.109 2 Nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima delle prestazioni, in generale o per singole regioni o rami
economici colpiti in modo particolarmente rigoroso, di al massimo sei periodi di
conteggio.


Art. 36

Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti 1 Un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi
lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima
dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi. L'annuncio dev'essere rinnovato se il lavoro
ridotto dura più di sei mesi.

2 Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio: a.

il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro
ridotto;

b.

l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto; c.

la cassa presso la quale intende far valere il diritto.

3 Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e,
in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono
adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e
32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari
all'esame.

4 Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si
oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il
datore di lavoro e la cassa da questo designata.


Art. 37

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto: a.

ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla ai lavoratori il giorno
usuale di paga;

108

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

109

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

23

837.0

b.110 ad assumere a suo carico l'indennità per lavoro ridotto per il termine di attesa (art. 32 cpv. 2); c.111 a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro; il datore di lavoro è autorizzato a
dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.


Art. 38

Esercizio del diritto all'indennità 1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa
valere, per tutta l'azienda, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa
da lui designata.

2 Tutti i diritti all'indennità per un'azienda devono essere fatti valere, durante il termine biennale previsto nell'articolo 35 capoverso 1, presso la medesima cassa. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'ulteriore esame del diritto e per il calcolo dell'indennità; b.

un conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori; c.

una conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali (art. 37 lett. c).

La cassa può esigere, se necessario, altri documenti.


Art. 39

Rifusione dell'indennità per lavoro ridotto 1 La cassa verifica l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso
3 e 32 capoverso 1 lettera b.

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale,
la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per lavoro
ridotto legalmente pagata, previa deduzione del termine di attesa (art. 37 lett. b). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.112 3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 38
cpv. 1) non gli sono rifuse.

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 24

837.0


Art. 40


113

Prescrizioni di controllo 1 In caso di lavoro ridotto non si procede di regola ad alcun controllo mediante timbratura.

2 Il servizio cantonale può prescrivere un controllo mediante timbratura.


Art. 41

Occupazione provvisoria 1 Il servizio cantonale può assegnare ai lavoratori colpiti da perdita di lavoro di intere o mezze giornate una confacente occupazione provvisoria adeguata (art. 16). I
lavoratori il cui lavoro è sospeso completamente per più di un mese devono inoltre
adoperarsi per trovarla.114 2 Il lavoratore che accetta un'occupazione provvisoria deve chiedere al riguardo il
consenso del suo datore di lavoro. Questi può negarlo soltanto se il lavoratore, a
causa dell'occupazione provvisoria, non potrebbe adempiere i suoi obblighi contrattuali. Se il datore di lavoro nega ingiustificatamente il consenso, il servizio cantonale decide di privarlo del diritto alla rifusione dell'indennità per lavoro ridotto del
lavoratore interessato.

3 Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il
periodo di lavoro ridotto, grazie all'occupazione provvisoria o a un'attività indipendente. Il datore di lavoro ne informa la cassa.

4 Il Consiglio federale stabilisce il modo e la misura in cui è tenuto conto del reddito
ottenuto con l'occupazione provvisoria per la determinazione della perdita di guadagno computabile.

5 Se il lavoratore rifiuta un'occupazione provvisoria adeguata assegnatagli, si adopera insufficientemente per ottenerla o l'abbandona ingiustificatamente, il servizio
cantonale decide di diminuirgli l'indennità per lavoro ridotto, secondo la gravità
della colpa, di 100 franchi al minimo e di 1000 franchi al massimo.

Capitolo 4: Indennità per intemperie

Art. 42

Diritto all'indennità 1 I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:115 113

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

114

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

LADI

25

837.0

a.116 sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e

b.

subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43).

2 Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità.

3 Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3.


Art. 43

Perdita di lavoro computabile 1 La perdita di lavoro è computabile se: a.

è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; b.117 la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c.

è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.118 2 È tenuto conto soltanto di giorni interi o di mezze giornate.

3 Dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti, per ogni periodo di conteggio, tre
giorni come termine di attesa.119 4 È considerato periodo di conteggio un periodo di un mese o di quattro settimane
consecutive.

5 ...120

a121 Perdita di lavoro non computabile La perdita di lavoro non è computabile segnatamente se: a.

è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini); b.

si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura; c.

il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto
rimunerato secondo il contratto di lavoro; d.

concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

116

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

117

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

118

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

119

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

120

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

121

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

Assicurazione contro la disoccupazione 26

837.0


Art. 44


122

Calcolo dell'indennità Il calcolo dell'indennità si conforma all'articolo 34.

a123 Durata del versamento 1 L'indennità per intemperie è versata al massimo durante sei periodi di conteggio
sull'arco di due anni.

2 Per la determinazione della durata massima dell'indennità di cui all'articolo 35
vengono sommati i periodi di conteggio dell'indennità per lavoro ridotto e dell'indennità per intemperie.


Art. 45

Annuncio e verifica della perdita di lavoro 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.124 2 e 3 ...125

4 Il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o
se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità
per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo
designata.


Art. 46

Obblighi del datore di lavoro L'articolo 37 si applica per analogia.


Art. 47

Esercizio del diritto all'indennità 1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa
valere, complessivamente per l'azienda o per il posto di lavoro, il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

2 Se per l'azienda decorre un termine di due anni secondo l'articolo 35 capoverso 1,
il diritto all'indennità deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l'indennità per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

3 Il datore di lavoro presenta alla cassa: a.

i documenti necessari per l'esame del diritto all'indennità e per il calcolo
della medesima;

b.

un conteggio sul pagamento delle indennità per intemperie ai suoi lavoratori.

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

123

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

124

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

125

Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325).

LADI

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837.0


Art. 48

Rifusione dell'indennità per intemperie 1 La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie
(art. 42 e 43).

2 Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale,
la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l'indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d'attesa (art. 43 cpv. 3). Gli
rifonde inoltre i contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili
di perdita di lavoro.126 3 Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47
cpv. 1) non gli sono rifuse.


Art. 49

Prescrizioni di controllo 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni di controllo per i lavoratori colpiti da perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

2 Il servizio cantonale può ordinare controlli più approfonditi per evitare abusi in
casi singoli.127


Art. 50

Occupazione provvisoria L'articolo 41 è applicabile per analogia.

Capitolo 5: Indennità per insolvenza

Art. 51

Presupposti del diritto 1 I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che
sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in
Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se: a.

il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure b.128 il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare
le spese o

c.129 hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

127

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

128

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

129

Originaria lett. b.

Assicurazione contro la disoccupazione 28

837.0

2 Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di
membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della
società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.130

Art. 52

Estensione dell'indennità 1 L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro
mesi del rapporto di lavoro; tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo
massimo di cui all'articolo 3 capoverso 1. Sono considerati salario anche gli assegni
dovuti.131

2 I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità
per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.


Art. 53

Esercizio del diritto all'indennità 1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il
diritto all'indennità, entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il
diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all'indennità per insolvenza si estingue.


Art. 54

Trasferimento del credito alla cassa 1 Con il pagamento dell'indennità, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite
alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni
sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non
può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il
fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF132).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far
valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all'estero.

3 L'assicurato, se ha già ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla
cassa.


Art. 55

Obblighi dell'assicurato 1 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fin130

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

131

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

132

RS 281.1

LADI

29

837.0

tanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2 Il lavoratore deve restituire, in deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA133, l'indennità per insolvenza, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento
o di pignoramento, non è coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza
oppure è successivamente soddisfatto dal datore di lavoro.134

Art. 56

Obbligo di informare

Il datore di lavoro e l'ufficio d'esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire
l'indennità per insolvenza.


Art. 57

Finanziamento

L'indennità per insolvenza è finanziata con i mezzi dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 58


135

Moratoria concordataria In caso di moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo sono applicabili per analogia.

Capitolo 6:
Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la
disoccupazione (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro)
136 Sezione 1:
Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali


Art. 59

Principio

1 L'assicurazione contro la disoccupazione promuove mediante prestazioni finanziarie la riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione di assicurati, il cui
collocamento è impossibile o considerevolmente intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro. Versa prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di persone minacciate dalla disoccupazione.137 133

RS 830.1

134 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

136

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

137 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 30

837.0

2 I servizi cantonali collaborano con gli organi dell'assicurazione contro l'invalidità
nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

3 La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione devono migliorare l'idoneità al collocamento.

a138 Condizioni quadro

L'ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi cantonali,
affinché:

a.

la necessità di provvedimenti di riconversione, di perfezionamento e di
reintegrazione sia analizzata sistematicamente; b.

l'esito dei provvedimenti sia controllato e preso in considerazione nella preparazione e nell'esecuzione di ulteriori provvedimenti; c.

le esperienze fatte in Svizzera e all'estero siano oggetto di valutazioni, in
base alle quali sono raccomandati provvedimenti concreti agli uffici responsabili. È data la priorità ai provvedimenti in favore dei giovani e delle donne
disoccupati nonché agli assicurati disoccupati da lungo tempo.

b139 Indennità giornaliere speciali 1 Gli assicurati riscuotono indennità giornaliere speciali per i giorni durante i quali
partecipano a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l'accordo
del servizio ufficiale competente.

2 Le indennità giornaliere speciali sono calcolate conformemente all'articolo 22;
sono indipendenti dal numero massimo d'indennità di cui all'articolo 27 capoverso
2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza del termine quadro per la riscossione
delle prestazioni per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

3 Se partecipa a un programma di occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 e
con una quota di formazione inferiore al 40 per cento, l'assicurato ha diritto a
un'indennità giornaliera minima di 102 franchi. Se il tasso di occupazione in un
programma di occupazione temporanea è inferiore al 100 per cento, l'indennità
giornaliera minima è ridotta in modo corrispondente.


Art. 60

Prestazioni in favore dei partecipanti ai corsi. Presupposti del diritto 1 I lavoratori che frequentano un corso di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione possono pretendere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione se: a.

sono disoccupati o sono direttamente minacciati da disoccupazione e non
può essere loro assegnata un'occupazione adeguata; 138

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

139

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998,
in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

LADI

31

837.0

b.140 hanno adempito, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3), il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13
capoverso 1 o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14) e

c.

frequentano il corso su istruzione o con il consenso del servizio cantonale.

2 Chi intende frequentare un corso di propria iniziativa deve chiederne il consenso al
servizio cantonale, tempestivamente prima dell'inizio, con una domanda motivata e
corredata degli atti necessari.

3 Nella misura in cui lo esige il corso, durante il medesimo il partecipante non è
tenuto ad essere idoneo al collocamento.

4 Le persone che non adempiono le condizioni relative al periodo di contribuzione e
non ne sono esentate e che con il consenso del servizio ufficiale cantonale frequentano un corso allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente hanno diritto
entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo alle prestazioni di cui
all'articolo 61 capoverso 3. Il consenso può essere dato soltanto se ad esse, senza la
frequentazione del corso, non può essere assegnata alcuna occupazione. Questa
disposizione non si applica alle persone che hanno esaurito il loro diritto alle prestazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a o b.141 5 L'assicurazione assume l'80 per cento delle spese per corsi secondo il capoverso 4;
il restante 20 per cento è a carico dei Cantoni.142

Art. 61

Genere e portata

1 e 2 ...143

3 La cassa rimborsa ai partecipanti le necessarie spese comprovate per le quote di
iscrizione e il materiale didattico, come anche per il viaggio tra il luogo di domicilio
e il luogo del corso. Essa concede loro inoltre un contributo adeguato per le spese di
vitto e d'alloggio nel luogo del corso. Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 62

Sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento.
Presupposti del diritto 1 L'assicurazione contro la disoccupazione può versare alle organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni comuni degli interlocutori sociali, ai Cantoni e ai Comuni, nonché ad altre istituzioni pubbliche o private sussidi alle spese
d'organizzazione di corsi giusta l'articolo 60.

140

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

141

Nuovo testo giusta il n. I 12 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione
1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

142

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

143

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 32

837.0

2 Devono essere adempiuti i seguenti presupposti: a.

il corso deve essere organizzato in modo conforme allo scopo e essere tenuto
da specialisti;

b.

non deve perseguire uno scopo lucrativo e deve essere aperto a tutte le persone che hanno compiuto l'età richiesta e dispongono della formazione
necessaria;

c.144 dai partecipanti disoccupati non possono essere riscossi contributi per le tasse dei corsi e per il materiale didattico.


Art. 63


145

Estensione delle prestazioni L'assicurazione rimborsa i costi necessari comprovati per l'esecuzione del corso. Il
Consiglio federale disciplina i particolari.


Art. 64

Competenza e procedura 1 Le domande di sussidio devono essere presentate, con la motivazione e tempestivamente prima dell'inizio del corso, al servizio cantonale, che le trasmette, con il
suo parere, all'ufficio di compensazione (art. 83).

2 Se il corso è organizzato da un'istituzione d'importanza nazionale, la domanda di
sussidio motivata deve essere presentata direttamente all'ufficio di compensazione.

3 L'Ufficio di compensazione risolve circa la concessione dei sussidi e li paga direttamente. Rende periodicamente conto di questi versamenti alla commissione di sorveglianza. A quest'ultima sottopone per decisione i progetti di riqualificazione e di
perfezionamento di una certa importanza.


Art. 65

Assegni per il periodo di introduzione. Presupposti del diritto Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in
un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il
periodo d'introduzione se:146 a.

essi adempiono il presupposto giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettera b; b.

il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e c.

l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni
usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità
lavorativa durevolmente ridotta.

144

Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

145

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

146

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

33

837.0

a147 Promovimento del prepensionamento Il Consiglio federale può adottare un disciplinamento limitato nel tempo concernente il prepensionamento qualora una disoccupazione rilevante, persistente, regionale o settoriale o una disoccupazione generalizzata lo richieda.


Art. 66

Ammontare e durata

1 Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario
normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione,
tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 per cento del salario
normale.

2 Durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi
eccezionali, soprattutto per disoccupati di una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.148 3 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono ridotti di un terzo dell'importo iniziale dopo ogni terzo del periodo di introduzione previsto, al più presto però ogni
due mesi.149

4 Gli assegni per il periodo d'introduzione sono pagati per il tramite del datore di
lavoro insieme con la retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore.150
a151 Assegni di formazione. Condizioni 1 L'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima
di tre anni ai disoccupati che: a.

adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b; b.

hanno almeno 30 anni e c.

non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli
difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

2 Il servizio cantonale può, in casi giustificati, derogare alla durata della formazione
e al limite di età di cui al capoverso 1.

3 Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni
di formazione.

147

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

148

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

149

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

150

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2125 2131; FF 1989 III 325).

151

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 34

837.0

b152 Condizioni materiali

1 Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che
prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della
formazione.

2 La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento.

c153 Ammontare e durata degli assegni di formazione 1 Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.

2 Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed
un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3 Gli assegni di formazione sono pagati dal datore di lavoro unitamente al salario
convenuto. Il datore di lavoro deve pagare gli usuali contributi dell'assicurazione
sociale e dedurre al lavoratore la quota a suo carico.

4 Il termine quadro è di 4 anni per gli assicurati che concludono una formazione
mediante assegni di formazione.


Art. 67

Domande154

1 Le domande per l'ottenimento di assegni d'introduzione, di formazione o di prepensionamento devono essere presentate tempestivamente al servizio cantonale prima dell'inizio dell'introduzione, della formazione o del pensionamento anticipato.155 2 La cassa scelta dall'assicurato può pagare gli assegni soltanto con il consenso del
servizio cantonale.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 68

Generi di prestazioni e presupposti del diritto 1 Ai lavoratori, ai quali non è stato possibile procurare un'occupazione adeguata
nella loro regione di domicilio e che hanno accettato, per evitare la disoccupazione,
lavoro fuori di questa regione, possono essere assegnate le seguenti prestazioni: 152

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

153

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

154

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

35

837.0

a.

sussidio per le spese di pendolare; b.

sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

2 Essi devono soddisfare il presupposto secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b.


Art. 69

Sussidio per le spese di pendolare Il sussidio per le spese di pendolare copre le spese di viaggio necessarie e comprovate degli assicurati che giornalmente rientrano dal nuovo luogo di lavoro al luogo
di domicilio.


Art. 70

Sussidio per le spese di soggiornante settimanale Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre le spese che gli assicurati
devono sopportare in quanto non possono rientrare giornalmente al domicilio. Esso
si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, come anche del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa.


Art. 71

Disposizioni comuni

1 I pendolari e i soggiornanti settimanali possono ricevere sussidi, entro il termine
quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.

2 I sussidi possono essere versati soltanto nella misura in cui all'assicurato, a cagione del lavoro esterno, risultino perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività.

3 L'assicurato deve presentare la domanda di prestazioni giusta l'articolo 68 al servizio cantonale prima di aver accettato il lavoro esterno o di aver traslocato. La cassa
scelta dall'assicurato può versare le prestazioni soltanto con il consenso del servizio
cantonale.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2a:156 Promovimento dell'attività lucrativa indipendente
a Principio

1 L'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati minacciati dalla
disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e
durevole, mediante il versamento di 60 indennità giornaliere speciali al massimo
nella fase di progettazione di tale attività.

2 Per questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di
perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949157
inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In caso di 156

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

157

RS 951.24

Assicurazione contro la disoccupazione 36

837.0

perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato
dal fondo di compensazione.

b Presupposti del diritto 1 Gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1
se:

a.

senza colpa propria, sono disoccupati o minacciati direttamente dalla disoccupazione; b.

entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3) hanno
adempiuto il periodo minimo di contribuzione di cui all'articolo 13 capoverso 1; c.

hanno almeno 20 anni e d.

presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

2 Gli assicurati che entro un termine di sei mesi di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato di attività lucrativa
indipendente, economicamente sostenibile e duratura e che adempiono le condizioni
di cui al capoverso 1 lettere a-c possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo
71a capoverso 2.

c Procedura

1 L'assicurato sottopone la domanda al servizio cantonale. Il Consiglio federale
disciplina i particolari.

2 Durante il periodo in cui gli sono versate le indennità giornaliere speciali, l'assicurato non dev'essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta
l'articolo 17.

d Conclusione della fase di progettazione 1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi alla riscossione dell'ultima
indennità giornaliera speciale, il servizio cantonale dev'essere informato se l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente. L'obbligo di comunicazione
incombe all'assicurato, oppure alla cooperativa di fideiussione se l'assicurato le ha
sottoposto un progetto per valutazione.

2 Se, riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha
già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di altre
indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le prestazioni
dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata di due anni.

LADI

37

837.0

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 72


158

Programmi per l'occupazione temporanea di assicurati 1 L'assicurazione promuove l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di
programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, destinati a procurare lavoro o a permettere una reintegrazione nell'attività lucrativa. I programmi
non devono però trovarsi in concorrenza diretta con l'economia privata.

2 L'assicurazione può promuovere l'occupazione temporanea di assicurati nell'ambito di periodi di pratica professionale in imprese o nell'amministrazione.

a159 Diritto dell'assicurato ad un'occupazione temporanea 1 L'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b
ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli un'occupazione adeguata e non si
rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2 Per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata conformemente
all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di occupazione temporanea ai sensi
dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h.

3 Se il Cantone non è in grado di assegnargli un'occupazione temporanea, l'assicurato ha diritto a titolo di compensazione a 80 indennità giornaliere speciali, sempre
che non si rivelino opportuni altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Questo diritto può essere fatto valere a più riprese rispettando il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni.

4 e 5 ... 160

b161 Offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro I Cantoni mettono a disposizione i posti necessari per i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro. Questi ultimi devono: a.

diminuire il pericolo di una disoccupazione di lunga durata; b.

consentire una rapida e durevole reintegrazione degli assicurati; c.

promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del
lavoro;

158

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

159

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

160

Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).

161

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 38

837.0

d.

offrire ai giovani assicurati e a coloro che intendono intraprendere per la
prima volta un'attività lucrativa la possibilità di acquisire esperienza professionale.

c162 Partecipazione dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro

1 I Cantoni partecipano ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il
contributo dei Cantoni non deve superare il 10 per cento dei costi complessivi.

2 I costi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione delle indennità giornaliere versate
durante l'anno corrispondente. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce l'importo in franchi della singola indennità giornaliera.

3 L'ufficio di compensazione rende conto annualmente ai Cantoni dei costi dell'anno precedente.


Art. 73

Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro 1 L'assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all'equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato
del lavoro.

2 L'Ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca.


Art. 74


163

Sussidi per il promovimento del collocamento 1 L'assicurazione può concedere sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento.

2 L'assicurazione contro la disoccupazione può sussidiare provvedimenti intesi a: a.

rendere più efficace il collocamento mediante mezzi tecnici o mezzi organizzativi straordinari; b.

promuovere una stretta collaborazione fra i servizi di collocamento, i servizi
d'orientamento professionale e altre organizzazioni importanti per la reintegrazione dei disoccupati.

3 I provvedimenti devono essere idonei a prevenire o a combattere la disoccupazione. Devono rispondere ad un interesse regionale o intercantonale rilevante. I sussidi non sono concessi a privati, eccettuate le istituzioni senza scopo lucrativo.

162

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

163

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

39

837.0


Art. 75

Ammontare dei sussidi, competenza e procedura 1 L'assicurazione rimborsa i costi computabili comprovati per l'occupazione temporanea degli assicurati. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente i
costi computabili. La competenza e la procedura per i programmi di occupazione
temporanea sono rette dall'articolo 64.164 1bis Il Consiglio federale può emanare, per un'occupazione temporanea nell'ambito
dei periodi di pratica professionale, prescrizioni minime per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del datore di lavoro.165 2 La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi per promuovere la
ricerca in materia di mercato del lavoro, il collocamento dei disoccupati nonché la
formazione e l'istruzione del personale di collocamento. I sussidi ammontano dal
20 al 50 per cento delle spese computabili. Il Consiglio federale determina le spese
computabili.166

3 ...167

4 L'ufficio di compensazione, se conferisce direttamente un mandato di ricerca,
copre le spese integrali, sempre che non abbia convenuto una ripartizione delle spese
con altri servizi.

Titolo quarto: Organizzazione Capitolo 1: Esecuzione

Art. 76

1 Sono incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione: a.

le casse di disoccupazione cantonali pubbliche, le altre casse pubbliche di
disoccupazione e le casse riconosciute delle organizzazioni; b.

l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con
il fondo di compensazione; c.

i servizi designati dai Cantoni; d.168 gli uffici di collocamento regionali; e.169 le commissioni tripartite; 164

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

165

Introdotto dal n. I del DF del 19 mar. 1993 (RU 1993 1066; FF 1993 I 521). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294;
FF 1994 I 312).

166

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

167

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

168

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

169

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 40

837.0

f.170 le casse di compensazione AVS; g.171 l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS; h.172 i datori di lavoro; i.173 la commissione di sorveglianza.

2 I Cantoni e gli interlocutori sociali collaborano all'esecuzione; la Confederazione
esercita la sorveglianza.

Capitolo 2: Casse di disoccupazione

Art. 77

Casse pubbliche

1 Ogni Cantone deve disporre di una cassa pubblica, aperta a tutti gli abitanti assicurati del Cantone e ai frontalieri assicurati occupati nel Cantone. Essa è inoltre a
disposizione delle aziende situate nel Cantone per il pagamento delle indennità per
lavoro ridotto e per intemperie a tutti i lavoratori colpiti, indipendentemente dal loro
domicilio. Essa è competente per il pagamento dell'indennità per insolvenza (art. 53
cpv. 1).

2 Il Cantone è il titolare della cassa.

3 L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro174 può, per gravi
motivi, riconoscere eccezionalmente casse pubbliche il cui campo d'attività non si
estende all'insieme del Cantone.

4 Più Cantoni possono, con il consenso dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti
e mestieri e del lavoro175, gestire una cassa pubblica in comune per i loro territori.


Art. 78

Casse delle organizzazioni 1 Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, d'importanza nazionale,
regionale o cantonale, possono istituire casse separatamente o in comune. Devono
chiederne il riconoscimento all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e 170

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

171

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

172

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

173

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

174

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

175

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

LADI

41

837.0

del lavoro176. La cassa è riconosciuta se il titolare offre la garanzia di una gestione
corretta e razionale.

2 Le casse possono limitare il loro campo d'attività a una regione determinata oppure
a una cerchia determinata di persone o di professioni.


Art. 79

Istituzione, organizzazione e natura giuridica delle casse 1 I titolari stabiliscono in un regolamento l'organizzazione della loro cassa, le limitazioni eventuali del campo d'attività, come anche, se la cassa ha più titolari, i rapporti interni di responsabilità. Essi devono sottoporre il regolamento all'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro177, per approvazione.

2 Le casse non hanno personalità giuridica propria, ma trattano con l'esterno in
nome proprio e hanno capacità di stare in giudizio.

3 Tutte le operazioni di pagamento delle casse delle organizzazioni devono svolgersi, eccettuati i pagamenti in contanti, attraverso conti bancari o postali, i quali possono essere utilizzati soltanto per questo scopo. In caso di fallimento del titolare, gli
averi depositati su questi conti non cadono nella massa fallimentare. L'articolo 242
della legge federale sull'esecuzione e il fallimento178 s'applica per analogia.


Art. 80

Soppressione del riconoscimento 1 Le casse delle organizzazioni possono rinunciare al riconoscimento mediante
comunicazione scritta all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del
lavoro179. La rinuncia diventa effettiva, con riserva di circostanze particolari, alla
fine dell'anno civile, il più presto però dopo sei mesi.

2 L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro180 può revocare il
riconoscimento alle casse delle organizzazioni e alle casse pubbliche non cantonali
se:

a.

la gestione non è corretta o è irrazionale e se, nonostante avvertimento dell'ufficio di compensazione, non è stato ovviato alle carenze in tempo utile; b.

la cassa viola ripetutamente le istruzioni formali dell'ufficio di compensazione, oppure c.

il titolare non si conforma ai suoi obblighi legali di responsabilità.

176

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

177

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

178

RS 281.1

179

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

180

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

Assicurazione contro la disoccupazione 42

837.0

3 La soppressione del riconoscimento provoca lo scioglimento e la liquidazione della
cassa.


Art. 81

Compiti delle casse

1 Le casse adempiono in particolare i compiti seguenti: a.

appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è
espressamente riservato ad un altro ente; b.

sospendono l'assicurato dal diritto all'indennità nei casi previsti dall'articolo
30 capoverso 1, sempreché tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al
servizio cantonale;

c.

versano le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge; d.

amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni dell'ordinanza; e.

rendono periodicamente conto e presentano il rapporto di gestione all'ufficio
di compensazione.

2 La cassa sottopone un caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio: a.

se l'assicurato abbia diritto alle prestazioni; b.

se, per quanti giorni o da qual momento l'assicurato debba essere sospeso
dal diritto alle prestazioni.


Art. 82

Responsabilità dei titolari verso la Confederazione181 1 Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca
intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti.182 2 Se la cassa ha più titolari, tale responsabilità è solidale.

3 L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.183 4 I pagamenti eseguiti dal titolare sono accreditati al fondo di compensazione.

5 La Confederazione rimborsa adeguatamente al titolare il rischio di responsabilità.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.184 181 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

184

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

LADI

43

837.0

6 La responsabilità si estingue se l'ufficio di compensazione non emette alcuna decisione entro un anno a partire dalla data in cui ha avuto conoscenza del danno, in
ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.185
a186 Responsabilità verso gli assicurati e i terzi 1 Le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78
LPGA187 vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante
decisione.

2 La responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro
un anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso
dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

Capitolo 3: Altri organi esecutivi

Art. 83

Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1 L'ufficio di compensazione: a.

contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione; b.

tiene i conti del fondo di compensazione; c.188 controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi; cbis.189 verifica l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;

d.

verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai
Cantoni o a un altro ente; e.190 impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali; 185 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

186 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

187

RS 830.1

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

189

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

190

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 44

837.0

f.191 decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell'AVS (art. 82,
85d, 88 e 89a); g.

assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione,
secondo le prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza; h.192 prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari; i.193 gestisce un sistema d'informazione che serve all'adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici; k.

prende le decisioni giusta gli articoli 64 capoverso 3 e 75 capoverso 1 e paga
i sussidi previsti negli articoli 62 e 72 a 74; l.

sorveglia le decisioni del servizio cantonale; m.

decide della computabilità delle spese amministrative delle casse; n.

provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali.

o.194 dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione; p.195 coordina l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare; q.196 prende disposizioni per l'applicazione dell'articolo 59a; r.197 decide in deroga all'articolo 35 LPGA198 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali.

2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: a.

il conto d'esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto
annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale; b.

altri conteggi periodici; 191 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205).

194

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

195

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

196

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

197 Introdotta dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

198

RS 830.1

LADI

45

837.0

c.

rapporti periodici sui controlli della gestione e sulla revisione dei pagamenti
eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni degli uffici del lavoro nel
campo dei provvedimenti preventivi; d.199 le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73) e per provvedimenti nel settore del collocamento (art. 74); e.

i rendiconti previsti nell'articolo 64 capoverso 3.

f.200 il bilancio preventivo e il conto del centro d'informatica.

3 L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro201 dirige l'ufficio
di compensazione.


Art. 84

Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione

1 Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

2 I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.

3 Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.

4 Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, dev'essere collocato per
conto dell'assicurazione contro la disoccupazione presso la Confederazione o il fondo di compensazione dell'AVS, in modo da garantire sufficienti liquidità e una adeguata rimunerazione.

5 Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.


Art. 85

Servizi cantonali

1 I servizi cantonali: a.202 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle
gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di
collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione
controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione
dell'assicurato;

b.

appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro
demandato dalla presente legge; 199

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

200

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

201 Oggi:

«Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

202

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

Assicurazione contro la disoccupazione 46

837.0

c.

decidono sull'adeguatezza di un'occupazione, assegnano agli assicurati
un'occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l'articolo 17
capoverso 3;

d.

verificano l'idoneità al collocamento dei disoccupati; e.203 decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;

f.

eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale; g.

sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti
nell'articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto
all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50); h.204 esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 64 cpv. 1 e 75 cpv. 1) e si adoperano
affinché l'offerta di tali provvedimenti sia sufficiente; i.

esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle
secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 60 capoverso 2, 67 e 71
capoverso 3;

k.

fanno periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione, a destinazione
della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel campo dei provvedimenti preventivi.

2 ...205

a206
b207 Uffici di collocamento regionali 1 I Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi
cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

2 Per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono
avvalersi di privati.

3 I Cantoni comunicano all'ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali.

203 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

204

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273, 1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

205

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

206

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito (RS 823.11, 823.110). Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

207

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

47

837.0

c208 Commissioni tripartite 1 Le commissioni tripartite consigliano gli uffici di collocamento regionali nelle loro
attività e danno la loro approvazione conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera i.

2 I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale
di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei
datori di lavoro, dei lavoratori e delle autorità del mercato del lavoro. Ne fa parte,
con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica.

3 Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte
presso gli uffici di collocamento regionali.

4 D'intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i
compiti di cui all'articolo 85.

5 I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un'offerta sufficiente di occupazioni temporanee.

d209 Responsabilità dei Cantoni 1 Il Cantone risponde verso la Confederazione per i danni cagionati dal servizio
cantonale, dagli uffici di collocamento regionali, dalle commissioni tripartite o dagli
uffici del lavoro dei suoi Comuni in seguito a un reato o alla violazione di prescrizioni intenzionale o colposa.

2 L'ufficio di compensazione fa valere le sue pretese di risarcimento mediante decisione formale. In caso di colpa lieve, può rinunciare a far valere i propri diritti.

3 I pagamenti eseguiti dal Cantone sono bonificati al fondo di compensazione.

4 La responsabilità si estingue qualora l'ufficio di compensazione non pronunci una
decisione entro un anno a partire dalla data alla quale ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole.

5 La Confederazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità assunto. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

e210 Responsabilità dei Cantoni verso gli assicurati e i terzi 1 Gli assicurati e i terzi presentano la domanda di risarcimento dei danni di cui
all'articolo 78 LPGA211 all'autorità cantonale competente; essa statuisce mediante
decisione.

208

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

209 Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

210 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

211

RS 830.1

Assicurazione contro la disoccupazione 48

837.0

2 La responsabilità si estingue se il danneggiato non chiede il risarcimento entro un
anno dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso dieci anni
dopo l'atto pregiudizievole.


Art. 86

Casse di compensazione AVS Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS.


Art. 87

Ufficio centrale di compensazione dell'AVS 1 L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS: a.

controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS; b.

versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; c.

presenta annualmente i conti all'ufficio di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione.

2 Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l'ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 88

Datori di lavoro

1 I datori di lavoro: a.

regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la
competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6); b.

compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere
i diritti alle prestazioni; c.

osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all'indennità per lavoro
ridotto, all'indennità per intemperie e a quella per insolvenza; d.212 soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d'informazione e annuncio.

2 I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che cagionano intenzionalmente o per grave negligenza. È applicabile per analogia l'articolo
82 capoversi 3 e 4.

3 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive due anni dopo che l'ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso cinque anni dopo il verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può
rinunciare all'eccezione della prescrizione.213 212 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

213 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

LADI

49

837.0

4 Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia riconducibile a un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica
tale termine.214

5 La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGA215 è esclusa.216

Art. 89

Commissione di sorveglianza 1 La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione
contro la disoccupazione controlla lo stato e l'evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell'assicurazione, a destinazione del
Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione.

2 Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove trattisi di modificare i tassi di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese
amministrative computabili delle casse.

3 Assiste il Consiglio federale nell'elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.

4 Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro e di collocamento
(art. 75 cpv. 2). Può dare all'ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni
legali, direttive generali per l'esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.217

5 È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell'ufficio di compensazione
(art. 92).218

6 È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della
Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche.

7 Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.

a219 Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse
di compensazione

1 Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all'articolo 78
LPGA220

contro l'ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di 214 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

215

RS 830.1

216 Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

217

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

218

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

219

Introdotto dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

220

RS 830.1

Assicurazione contro la disoccupazione 50

837.0

compensazione dell'AVS, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest'ultimo statuisce mediante decisione.

2 Per la responsabilità delle casse di compensazione dell'AVS verso la Confederazione si applica per analogia l'articolo 70 LAVS221. L'ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento.

Titolo quinto: Finanziamento

Art. 90

Fonti di finanziamento 1 L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata mediante i contributi degli
assicurati e dei datori di lavoro, nonché con gli interessi del fondo di compensazione.

2 In circostanze eccezionali, la Confederazione concede sussidi a fondo perso per un
importo massimo pari al 5 per cento delle spese globali dell'assicurazione.222 3 Le circostanze eccezionali sono date se l'aliquota di contribuzione ammonta al 2
per cento ed i contributi unitamente alle riserve del fondo di compensazione non
bastano all'adempimento degli impegni correnti o il fondo di compensazione è indebitato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.223 4 Se i sussidi ai sensi del capoverso 2 non bastano a coprire le spese dell'assicurazione, la Confederazione e i Cantoni concedono mutui ad un interesse adeguato.224 5 La Confederazione e i Cantoni accordano i mutui in parti uguali. Il Consiglio federale fissa le quote dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione; al riguardo, tiene
conto della capacità finanziaria e del numero di abitanti dei Cantoni.225

Art. 91

Capitale d'esercizio delle casse 1 L'ufficio di compensazione provvede affinché ogni cassa disponga di un capitale
d'esercizio adeguato ai suoi oneri, attinto al fondo di compensazione. La cassa
amministra il suo capitale d'esercizio a titolo fiduciario.

2 In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'ufficio di compensazione.

221

RS 831.10

222

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

223

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

224 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

225

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

LADI

51

837.0


Art. 92

Spese amministrative

1 Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono
rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la
disoccupazione.

2 Le spese amministrative, cagionate all'ufficio centrale di compensazione dell'AVS
dall'assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest'ultima.

3 Le spese amministrative dell'ufficio di compensazione per l'esecuzione dell'assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.226 4 Le ulteriori spese amministrative dell'ufficio di compensazione, quali le spese per
competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali
della Confederazione.227 5 Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.228 6 Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall'adempimento dei compiti di cui all'articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene
debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di
fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi
computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DFE può
concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.229 7 Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni i costi computabili risultanti dalla
gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall'adempimento dei compiti
secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettere d, e e g-k, dall'esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b e dall'esercizio dei servizi logistici per
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML). Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 85d).230 I costi
computabili sono rimborsati in funzione dell'effetto delle prestazioni fornite. Il DFE
può concludere con i titolari convenzioni sulle prestazioni.231 226

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

227

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

228

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

229

Introdotto dall'art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a
prestito (RS 823.11). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal
1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

230 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

231

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093 3096;
FF 2000 1588).

Assicurazione contro la disoccupazione 52

837.0

8 Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.232 9 Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all'istituto collettore i costi
per l'esecuzione della previdenza professionale secondo l'articolo 60 capoverso 2
lettera e della legge federale del 25 giugno 1982233 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.234

Art. 93

Spese processuali e ripetibili Le spese processuali e ripetibili, addossate a una cassa o a un servizio cantonale in
connessione con l'esecuzione della presente legge, sono rimborsate dal fondo di
compensazione, nella misura in cui non siano state provocate per temerarietà o leggerezza. Non sono però rimborsate le spese addossate al titolare di una cassa o a un
Cantone in una procedura contro l'ufficio di compensazione o la Confederazione.

Titolo sesto: Disposizioni diverse

Art. 94


235

Compensazione

I crediti fondati sulla presente legge e le ripetizioni di rendite e di indennità giornaliere dell'AVS, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'ordinamento delle indennità
di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile,
dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie, nonché di prestazioni complementari dell'AVS/AI
e di assegni familiari legali possono essere compensati con prestazioni esigibili
dell'assicurazione contro la disoccupazione.


Art. 95


236

Restituzione di prestazioni 1 La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA237 ad eccezione dei casi
di cui all'articolo 55.

2 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente
riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del
pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

3 La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

232

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

233

RS 831.40

234

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1; FF 1994 I 312).

235 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

236 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

237

RS 830.1

LADI

53

837.0


Art. 96


238


a239
b240 Trattamento di dati personali Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni
di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere
i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: a.

registrare, consigliare e collocare gli assicurati che chiedono prestazioni
assicurative;

b.

stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle
con quelle di altre assicurazioni sociali; c.

stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego; d.

riscuotere contributi assicurativi di altre assicurazioni sociali; e.

riscuotere l'imposta alla fonte; f.

applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro; g.

far valere le pretese dell'assicurazione; h.

sorvegliare l'esecuzione della presente legge; i.

allestire statistiche.

c241 Procedura di richiamo 1 Per adempiere i compiti elencati nel capoverso 2, i seguenti uffici possono accedere, mediante procedura di richiamo, al sistema d'informazione gestito dall'Ufficio
di compensazione (art. 83 cpv. 1 lett. i): a.

l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione; b.

le casse di disoccupazione; c.

gli uffici designati dai Cantoni, incaricati dell'applicazione della presente
legge;

d.

gli uffici di collocamento regionali; e.

i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro.

238 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

239

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

240

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772;
FF 2000 205).

241

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772;
FF 2000 205).

Assicurazione contro la disoccupazione 54

837.0

2 Essi possono accedere a dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i seguenti compiti
conferiti loro dalla presente legge: a.

sorveglianza e controllo dell'esecuzione della presente legge; b.

assegnazione dei mezzi necessari alle casse; c.

determinazione e rimborso dei costi amministrativi; d.

consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego; e.

valutazione del diritto alle prestazioni; f.

esecuzione delle prescrizioni in materia di controllo; g.

calcolo e versamento delle prestazioni; h.

emanazione delle decisioni previste dalla presente legge o da disposizioni
della procedura amministrativa; i.

approntamento di una sufficiente offerta di provvedimenti relativi al mercato
del lavoro.

3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da
rilevare e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, l'organizzazione e la gestione
di sistemi di informazione, la collaborazione fra le autorità designate nel capoverso
1 e la sicurezza dei dati.

d242

Art. 97


243


a244 Comunicazione di dati 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati
di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione
possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA245: a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge; b.

agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32
capoverso 2 LPGA, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge
federale;

242

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2772; FF 2000 205). Abrogato dal
n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

243

Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (RS 830.1).

244

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772;
FF 2000 205).

245

RS 830.1

LADI

55

837.0

c.

alle autorità competenti per la riscossione dell'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990246
sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali; d.

agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del
9 ottobre 1992247 sulla statistica federale; e.

alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine; f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare
o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia
relativa al diritto di famiglia o successorio, 3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della
legge federale dell'11 aprile 1889248 sulla esecuzione e sul fallimento, 5.

alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi
in materia fiscale.249 2 ...250

3 In deroga all'articolo 33 LPGA, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati
dev'essere garantito.251 4 Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a
terzi alle condizioni seguenti:252 a.

per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse
preponderante;

b.

per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il
suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze
permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse
dell'assicurato.

5 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

246

RS 642.11

247

RS 431.01

248

RS 281.1

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

250 Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

251 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

Assicurazione contro la disoccupazione 56

837.0

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione
della persona interessata.

7 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale
può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare
dispendio di lavoro.

8 Il Consiglio federale può consentire eccezioni se non vi osta alcun interesse privato
o pubblico.


Art. 98


253


a254 Rapporto con l'assicurazione militare Di regola, le prestazioni giusta la legge federale del 19 giugno 1992255 sull'assicurazione militare, che concorrono con quelle secondo la presente legge, sono poziori.


Art. 99


256

Titolo settimo: 257
Particolarità della procedura e dei rimedi giuridici

Art. 100

Principi

1 Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il
resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA258, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda
dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.

2 In deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un servizio diverso da quello che ha notificato la
decisione.259

3 Il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale
cantonale delle assicurazioni in deroga all'articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA.260 253 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

254

Introdotto dal n. 8 dell'all. alla LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare, in vigore
dal 1° gen. 1994 (RS 833.1).

255

RS 833.1

256 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

257 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

258

RS 830.1

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

260 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

LADI

57

837.0


Art. 101

Autorità speciale di ricorso 1 Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'UFIAML261, nonché le decisioni
dell'ufficio di compensazione possono essere impugnate, in deroga all'articolo 58
capoverso 1 LPGA262, davanti alla commissione di ricorso del DFE. La procedura è
retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968263 sulla procedura amministrativa.

2 Le decisioni della commissione di ricorso del DFE possono essere impugnate
mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente alla legge federale del 16 dicembre 1943264 sull'organizzazione giudiziaria.


Art. 102


265

Legittimazione speciale di ricorso 1 Contro le decisioni dei servizi cantonali, degli uffici di collocamento regionali e
delle casse, anche l'UFIAML266 ha diritto di ricorrere davanti ai tribunali cantonali
delle assicurazioni.

2 Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni, anche l'UFIAML, i
servizi cantonali e le casse hanno diritto di ricorrere davanti al Tribunale federale
delle assicurazioni.


Art. 103 e 104 Abrogati

Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 105

Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene
indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,
chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal
fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non
spettano a quest'ultimo,
chiunque viola l'obbligo del segreto,
chiunque, nell'esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come funzionario di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di
terze persone,

261

Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento dell'economia - RS 172.216.1;
RU 2000 187).

262

RS 830.1

263

RS 172.021

264

RS 173.110

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3475 3478; FF 2002 715).

266

Ora: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1;
RU 2000 187; art. 8).

Assicurazione contro la disoccupazione 58

837.0

è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale svizzero267 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la
multa fino a 20 000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.


Art. 106

Contravvenzioni

Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d'annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce
altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di funzionario di una cassa, espone intenzionalmente, nei
conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto
oppure
chiunque, come titolare della cassa di un'organizzazione, non tiene conti separati
per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo, è punito con
la multa fino a 5000 franchi, purché non si tratti di una fattispecie di cui all'articolo 105.


Art. 107

Delitti e contravvenzioni nell'azienda Ai delitti e alle contravvenzioni, commessi nell'azienda di una persona giuridica, di
una società di persone o di una ditta individuale oppure nell'azienda di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della
legge federale sul diritto penale amministrativo268.


Art. 108


269

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 109

Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Consulta dapprima i Cantoni e
le organizzazioni interessate.

267

RS 311.0

268

RS 313.0

269 Abrogato dal n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

LADI

59

837.0


Art. 110


270

Vigilanza

Le autorità di vigilanza (art. 76 LPGA271) provvedono segnatamente all'applicazione uniforme del diritto. Possono dare istruzioni agli organi di esecuzione.

a272 Progetti pilota

1 Consultata la commissione di sorveglianza, l'ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono
essere autorizzati sempreché servano a sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro oppure promuovano la flessibilizzazione dell'orario di lavoro per
mantenere posti di lavoro o crearne di nuovi.

2 Sono escluse deroghe agli articoli 1-6, 8, 15, 16, 18, 22-27, 30, 51-58 e 90-121.

3 I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.

b273 Introduzione di nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Il Consiglio federale può introdurre per un periodo di 4 anni al massimo i nuovi
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro realizzati nell'ambito di progetti pilota
conformemente all'articolo 110a e dimostratisi efficaci.


Art. 111


274

Revisione

1 Qualora l'ufficio di compensazione accerti che le prescrizioni legali non sono state
applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alle casse e ai servizi
cantonali le istruzioni necessarie. Se del caso, ordina alle casse di esigere il rimborso
delle prestazioni indebitamente pagate.

2 È fatta salva l'emanazione di decisioni secondo gli articoli 82 capoverso 3 o 85d
capoverso 2.275

Art. 112

Commissione consultiva Il DFE276 istituisce una commissione consultiva, che consiglia l'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro277 nelle questioni di principio con270 Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

271

RS 830.1

272

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

273

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

274

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 3093 3096; FF 2000 1588).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).

276

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

277

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999
sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia - RS 172.216.1,
RU 2000 187 art. 8).

Assicurazione contro la disoccupazione 60

837.0

cernenti l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella commissione sono segnatamente rappresentati i Cantoni, come anche le organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori.

Sezione 2: Cantoni

Art. 113

1 I Cantoni eseguono i provvedimenti loro affidati dalla presente legge e dal Consiglio federale. Emanano le disposizioni esecutive e le sottopongono all'approvazione della Confederazione278.

2 I Cantoni:

a.

gestiscono le casse cantonali previste nella presente legge; b.

designano i servizi competenti e le autorità di ricorso; c.279 istituiscono uffici regionali di collocamento secondo l'articolo 85b; d.280 istituiscono commissioni tripartite secondo l'articolo 85c; e.281 emanano le prescrizioni procedurali; f.282 provvedono per una collaborazione efficace tra i servizi competenti per l'assicurazione contro la disoccupazione e per il collocamento;

g.283 designano cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 19.

3 ...284

278

Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991
(RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

280

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

281

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

282

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

283

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

284

Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).

LADI

61

837.0

Capitolo 2: Modificazioni, abrogazioni e proroga Sezione 1: Modificazioni

Art. 114


Legge federale sull'assicurazione contro le malattie La legge federale sull'assicurazione contro le malattie285 è modificata come segue: Art. 12bis
cpv. 1bis e 2bis
...


Art. 115

...


Art. 116


Art. 117


Codice delle obbligazioni Il Codice delle obbligazioni288 è modificato come segue: Art. 329b
cpv. 1
...

285

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1465 in fine n. II art. 6 n. 2 disp. fin.
e trans. tit. X, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1,
1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1] 286

RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

287

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1972 1069,
1982 1676 2184, 1990 1882, 1991 362. RU 1993 3043 all. n. 1] 288

RS 220. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Assicurazione contro la disoccupazione 62

837.0

a289 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

...

Sezione 2: Abrogazioni

Art. 118

1 Sono abrogati:

a.

Il decreto federale dell'8 ottobre 1976291 sull'istituzione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione (ordinamento transitorio); b.

La legge federale del 22 giugno 1951292 sull'assicurazione contro la disoccupazione; c.

I numeri I a III e VI del decreto federale del 20 giugno 1975293 che istituisce
nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del
lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni d'impiego e dei redditi.

289

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273,
1997 60 II 1 806; FF 1994 I 312).

290

RS 831.40. Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata.

291

[RU 1977 208, 1982 166 1894] 292

[RU 1951 1197, 1959 535, 1965 321 art. 61, 1967 26, 1968 93, 1973 1535,
1975 1078 n. I II VI, 1977 208 art. 38 cpv. 1 lett. a, 1981 224, 1982 1209] 293

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37]

LADI

63

837.0

d.294 il decreto federale del 19 marzo 1993295 su provvedimenti nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2 Le disposizioni abrogate s'applicano ancora ai fatti avvenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge.

Sezione 3: Proroga

Art. 119

Il decreto federale del 20 giugno 1975296 che istituisce nel campo dell'assicurazione
contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le
diminuzioni d'impiego e dei redditi è modificato come segue: Numero VII cpv. 5297 ...

Capitolo 3: Disposizione transitoria

Art. 120

Le seguenti casse, fra quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono
considerate riconosciute senza una nuova procedura di riconoscimento; a.

le casse pubbliche il cui titolare è un Cantone e il cui campo d'attività si
estende a tutto il Cantone; b.

le casse delle organizzazioni eccettuate le casse aziendali.

294

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1996 273 294; FF 1994 I 312).

295

[RU 1993 1066] 296

[RU 1975 1078, 1977 208 art. 37] 297

Pubblicato nella RU, erroneamente, come cpv. 6.

Assicurazione contro la disoccupazione 64

837.0

Capitolo 4:298 Relazione con il diritto europeo

Art. 121


299

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71300 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a.

l'Accordo del 21 giugno 1999301 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/72302 nella loro versione aggiornata303; b.

l'Accordo del 21 giugno 2001304 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata305.

298

Introdotto dal n. I 12 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione
Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

299

Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni
concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv.
istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 685 700; FF 2001 4435).

300

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE)
n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima
volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

301

RS 0.142.112.681 302

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972)
(consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del
30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio,
dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

303

RS 0.831.109.268.1/.11
La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72,
con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile
presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede
unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

304

RS 0.632.31; FF 2001 4499 305

RS 0.831.106.1/.11

LADI

65

837.0

Capitolo 5:306 Referendum ed entrata in vigore

Art. 122


307

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:
art. 51 a 58 e 109: 1° gennaio 1983308
Disposizioni rimanenti: 1° gennaio 1984309 Testo del cpv. 3 delle disposizioni finali della modifica del 22 marzo
2002
310, già in vigore 3 Se si prevede di estinguere i debiti nel corso del 2003, a partire dal 1° gennaio
2003 il Consiglio federale può ridurre proporzionalmente le aliquote di
contribuzione di cui ai capoversi 1 e 2.

306

Originario capitolo 4.

307

Originario art. 121.

308

DCF del 6 dic. 1982 (RU 1982 2223).

309

O del 31 ago. 1983 (RS 837.01).

310 FF

2002 2502; RU 2002 4288

Assicurazione contro la disoccupazione 66

837.0