01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.11.2019 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.10.2019
01.08.2014 - 31.12.2016
14.01.2014 - 31.07.2014
01.02.2013 - 13.01.2014
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1

Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) del 28 settembre 2012 (Stato 1° febbraio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 20112, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa: a. secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; b. secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale.

2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.


Art. 2

Competenza L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) esegue l'assistenza amministrativa sulla base delle domande estere. Essa presenta le domande svizzere.


Art. 3

Definizioni Nella presente legge s'intende per: a. persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa; b. detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste.

RU 2013 231

1 RS

101

2 FF

2011 5587

672.5

Doppia imposizione

2

672.5


Art. 4

Principi 1 L'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda.

2

La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente.

3

Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono interessate dalla domanda.


Art. 5

Diritto procedurale

applicabile

1

Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA).

2

L'articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile.

Sezione 2: Domande di assistenza amministrativa estere

Art. 6

Domande 1 La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nella convenzione applicabile.

2

Se la convenzione applicabile non contiene disposizioni sul contenuto della domanda e se dalla convenzione non è possibile desumere altro, la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a. l'identità della persona interessata, fermo restando che l'identificazione può essere effettuata anche in altro modo che con l'indicazione del nome e dell'indirizzo; b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; g. la dichiarazione nella quale viene precisato che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

3 RS

172.021

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale 3

672.5

3

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.


Art. 7

Non entrata nel merito Non si entra nel merito della domanda se: a. è stata presentata allo scopo di ricercare prove; b. sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero.

Sezione 3: Ottenimento di informazioni

Art. 8

Principi 1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda.

2

Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.

3

Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9-12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni.

4

L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.

5

Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.

6

Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale.


Art. 9

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata 1

Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all'imposta in Svizzera, l'AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.

2

L'AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

4 RS

935.61

Doppia imposizione

4

672.5

3

La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

4

L'AFC esegue provvedimenti amministrativi, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto essi siano necessari per rispondere alla domanda. Essa informa dei provvedimenti l'amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata e le dà l'occasione di partecipare alla loro esecuzione.

5

Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC le ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, la persona interessata è punita con la multa sino a 10 000 franchi.


Art. 10

Ottenimento di informazioni dal detentore delle informazioni 1

L'AFC esige dal detentore delle informazioni la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L'AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.

2

L'AFC informa il detentore delle informazioni in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all'ottenimento di informazioni.

3

Il detentore delle informazioni deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.

4

Se non ottempera intenzionalmente a una decisione di consegna delle informazioni esecutiva che l'AFC gli ha notificato sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione, il detentore delle informazioni è punito con la multa sino a 10 000 franchi.


Art. 11

Ottenimento di informazioni detenute dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni 1

L'AFC esige dalle competenti amministrazioni cantonali delle contribuzioni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. Se necessario, essa può esigere la trasmissione dell'incarto fiscale completo.

2

L'AFC trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni il contenuto integrale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.


Art. 12

Ottenimento di informazioni detenute da altre autorità svizzere 1

L'AFC esige dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni la trasmissione delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda.

2

L'AFC informa le autorità circa il contenuto essenziale della domanda e stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni.

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale 5

672.5


Art. 13

Provvedimenti coercitivi

1

Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati: a. se il diritto svizzero prevede l'esecuzione di provvedimenti coercitivi; oppure

b. per esigere le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2.

2

Per ottenere informazioni l'AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:

a. la perquisizione di locali o di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati; b. il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati;

c. l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati.

3

I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell'AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo.

4

Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell'esecuzione dell'ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell'AFC o dal suo sostituto.

5

Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l'AFC nell'esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

6

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all'esecuzione dei provvedimenti coercitivi.

7

Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45-50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.


Art. 14

Informazione delle persone legittimate a ricorrere 1

L'AFC informa della domanda la persona interessata, se l'autorità estera non rende verosimili motivi per mantenere segreto il procedimento. 2 Alle stesse condizioni, l'AFC informa del procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'articolo 19 capoverso 2.

3

Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.

4

L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero, sempre che l'autorità richiedente acconsenta esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.

5 RS

313.0

Doppia imposizione

6

672.5

5

Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato.


Art. 15

Diritto di partecipazione ed esame degli atti 1

Le persone legittimate a ricorrere possono partecipare al procedimento e consultare gli atti.

2

Se l'autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti il procedimento o determinati atti, l'AFC può, su sua richiesta, negare alle persone legittimate a ricorrere l'esame degli atti di cui all'articolo 27 PA6 nonché l'audizione di cui all'articolo 30 capoverso 2 PA.

Sezione 4: Trasmissione delle informazioni

Art. 16

Procedura semplificata

1

Se acconsentono a trasmettere le informazioni all'autorità richiedente, le persone legittimate a ricorrere ne informano per scritto l'AFC. Il consenso è irrevocabile.

2

L'AFC chiude la procedura trasmettendo le informazioni all'autorità richiedente con l'indicazione del consenso delle persone legittimate a ricorrere.

3

Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, alle rimanenti informazioni si applica la procedura ordinaria.


Art. 17

Procedura ordinaria

1

L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni da trasmettere.

2

Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L'AFC le rimuove o le rende irriconoscibili.

3

L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato. Se non è stato designato un rappresentante autorizzato, essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.

4

L'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all'emanazione e al contenuto della decisione finale.

6 RS

172.021

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale 7

672.5


Art. 18

Spese 1 Per l'esecuzione delle domande di assistenza amministrativa non sono addossate spese.

2

L'AFC può addossare integralmente o parzialmente alla persona interessata o al detentore delle informazioni le spese sostenute in relazione allo scambio di informazioni se: a. le spese raggiungono un importo eccezionale; e b. con il suo comportamento inadeguato la persona interessata o il detentore delle informazioni ha contribuito in maniera determinante all'insorgere delle spese.

3

Il Consiglio federale precisa le condizioni di cui al capoverso 2 e disciplina i dettagli.


Art. 19

Procedura di ricorso

1

Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.

2

È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA7.

3

Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2‒4 PA.

4

In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti.

5

Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.


Art. 20

Chiusura del procedimento 1

Al passaggio in giudicato della decisione finale o della decisione su ricorso, l'AFC trasmette all'autorità richiedente le informazioni destinate allo scambio.

2

L'AFC segnala all'autorità richiedente le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

3

Se la convenzione prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere utilizzate anche a fini diversi da quelli fiscali, l'AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l'autorità competente dello Stato richiedente acconsenta a tale utilizzazione. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l'AFC dà il suo consenso d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

7 RS

172.021

Doppia imposizione

8

672.5


Art. 21

Impiego delle informazioni per fare osservare il diritto fiscale svizzero 1

Per fare osservare il diritto fiscale svizzero possono essere impiegate soltanto le informazioni trasmesse all'autorità richiedente.

2

Le informazioni bancarie possono essere impiegate soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

3

Se sono state ottenute in base all'obbligo di cooperazione di una persona, le informazioni possono essere impiegate in un procedimento penale contro tale persona soltanto dietro sua approvazione, oppure se avrebbero potuto essere ottenute anche senza la sua cooperazione.

Sezione 5: Domande di assistenza amministrativa svizzere

Art. 22

1 Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all'AFC.

2

L'AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

3

L'AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue il procedimento di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.

4

Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.

5

L'AFC inoltra le informazioni ricevute dall'estero alle autorità fiscali interessate e segnala loro nel contempo le restrizioni inerenti al loro impiego e l'obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.

6

Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Legge sull'assistenza amministrativa fiscale 9

672.5


Art. 24

Disposizione transitoria

Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 19518 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.


Art. 25

Entrata in

vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 20139 8 RS

672.2

9

DCF del 16 gen. 2013.

Doppia imposizione

10

672.5

Allegato

(art. 23)

Modifica del diritto vigente …10

10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2013 231.