Versione in vigore, stato 01.09.2023

01.09.2023 - * / In vigore
  DEFRITRM • (html)
  DEFRITRM • (pdf)

01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.09.2016
01.05.2013 - 31.12.2015
01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.02.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.01.2009
01.05.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
01.10.2000 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

313.0

Legge federale
sul diritto penale amministrativo

(DPA)

del 22 marzo 1974 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 19713,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

3 FF 1971 I 727

Titolo primo: Campo d'applicazione della legge

Art. 1

La presente legge si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione.

Titolo secondo: Diritto penale amministrativo

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 2

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale)4 si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.

Art. 3

Costituisce inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore della presente legge la contravvenzione designata come tale dalle singole leggi amministrative ovvero passibile di una multa disciplinare.

Art. 45

L'azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un atto punibile prima di aver compiuto i quindici anni.

5 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

Art. 5

In materia di contravvenzioni, l'istigatore e il complice sono punibili, salvo per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.

Art. 6

1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3 Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 7

1 Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

Art. 8

Le multe fino a 5000 franchi vanno commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa; non occorre tener conto di altri elementi di commisurazione della pena.

Art. 9

L'articolo 68 del Codice penale6 sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione.

6 RS 311.0. Ora: art. 49.

Art. 10

1 La multa che non può essere riscossa è, dal giudice, commutata in arresto ovvero, se si tratta di adolescenti, in carcerazione. La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è soggetta a commutazione.

2 Il giudice può escludere la commutazione in quanto il condannato gli abbia fornito la prova che si trova, senza sua colpa, nell'impossibilità di pagare la multa. Tuttavia, l'esclusione della commutazione non è ammissibile se il condannato ha commesso intenzionalmente l'infrazione e se, nei cinque anni precedenti l'azione punibile, è stato condannato per un'infrazione contro la stessa legge amministrativa, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine.7

3 Nel caso di commutazione, un giorno d'arresto o di carcerazione è ragguagliato a 30 franchi; la durata della pena da commutazione non può però superare i tre mesi. Se alcune rate sono state pagate, la pena è ridotta dal giudice nella proporzione esistente fra le rate suddette e l'importo totale della multa.

4 La multa pagata dopo la commutazione estingue la pena da commutazione in quanto questa non sia stata ancora eseguita.

7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 11

1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8

2 Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9

3 Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:

a.
durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b.
finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10

4 La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.

8 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

9 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

10 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 12

1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:

a.
una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b.
un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,

la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona.

2 Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.

3 La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.

4 L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

Art. 13

Chiunque ha denunziato spontaneamente una propria infrazione generante un obbligo di pagamento o restituzione,
ha dato inoltre, per quanto si poteva pretendere da lui, indicazioni complete ed esatte circa i fondamenti dell'obbligo di pagamento o restituzione, ha contribuito a acclarare i fatti e ha adempito l'obbligo che gli incombeva
e prima d'ora non si è mai denunziato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura,
è esente da pena.

Capo secondo: Disposizioni speciali

Art. 1411

1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

3 Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.

4 Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.

11 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 15

1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,

chiunque, usando inganno, induce l'amministrazione o un'altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l'attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare l'amministrazione o un'altra autorità,

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.12

2. Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.

12 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 16

1 Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti che doveva conservare in virtù della le-gislazione suddetta, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.13

2 Si può prescindere da ogni pena qualora l'autore, prima della chiusura dell'inchiesta amministrativa, produca spontaneamente il documento distratto.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimente ai documenti esteri.

13 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 1714

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa,

chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa del-la Confederazione,

è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il reato preliminare è una contravvenzione, l'autore è punito con la multa.

3. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

4. Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esi-stono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.

14 Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Art. 18

Gli organismi con compiti di diritto pubblico e i loro organi o mandatari, in quanto debbano applicare la legislazione amministrativa della Confederazione, sono equiparati, negli articoli 14 a 17, all'ente pubblico e alla sua amministrazione.

Capo terzo:15 Protezione di dati personali

15 Introdotto dall'all. 1 n. II 27 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 18a

1 I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempreché il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

2 Se sono raccolti dati personali a sua insaputa, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla se lo esigono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 18b

Quando tratta dati personali, l'autorità amministrativa della Confederazione provvede a distinguere nella misura del possibile:

a.
le diverse categorie di persone interessate;
b.
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
Art. 18c

Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità amministrativa della Confederazione può comunicare i dati personali relativi a un procedimento penale amministrativo pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente.

Art. 18d

Fintanto che il procedimento è pendente, le parti e gli altri partecipanti al procedimento hanno diritto di essere informati sui dati personali trattati che li concernono, conformemente al diritto loro spettante di esaminare gli atti.

Art. 18e

1 L'autorità amministrativa della Confederazione rettifica senza indugio i dati personali inesatti.

2 Avvisa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.

Titolo terzo: Procedura penale amministrativa

Capo primo: Autorità; disposizioni generali di procedura

Art. 19

1 Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunziate a un funzionario dell'amministrazione federale in causa o a un ufficio di polizia.

2 L'amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunziare all'amministrazione in causa ogni infrazione che i propri organi hanno accertato o appreso nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Gli organi dell'amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un'infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di procedere al fermo dell'autore, di sequestrare provvisoriamente gli oggetti connessi all'infrazione e di inseguire a tal fine l'autore, o il detentore dell'oggetto, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.

4 La persona fermata dev'essere immediatamente tradotta dinanzi al funzionario inquirente dell'amministrazione in causa; gli oggetti sequestrati devono essere consegnati senza indugio.

Art. 20

1 Dell'inchiesta è competente l'amministrazione in causa. Gli interrogatori a verbale, le ispezioni oculari e i provvedimenti coattivi sono affidati a funzionari specialmente istruiti a tal fine.

2 La polizia cantonale e comunale assiste l'amministrazione nell'inchiesta; segnatamente, il funzionario inquirente può richiedere l'aiuto della polizia se incontra resistenza in un'operazione d'inchiesta che ricade nelle sue attribuzioni ufficiali.

3 Nelle cause penali di competenza sia dell'amministrazione interessata, sia della giurisdizione federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all'amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell'autorità che sta già occupandosene, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.16

16 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051]. Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095).

Art. 21

1 Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale17, il giudizio spetta al tribunale.18

2 La persona colpita dalla decisione penale amministrativa può chiedere di essere giudicata da un tribunale.

3 Il Consiglio federale può, in tutti i casi, deferire la causa penale alla Corte penale19.

4 L'autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese.

17 RS 311.0

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

19 Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 22

1 Il tribunale competente è quello designato negli articoli 31-37 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200720 (CPP) o quello di residenza dell'imputato.21 La scelta tra queste giurisdizioni spetta all'amministrazione.

2 L'articolo 40 capoverso 2 CPP è applicabile per analogia.22 Nella sua decisione, il Tribunale penale federale23 non è vincolato dalla scelta fatta dall'amministrazione.

20 RS 312.0

21 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero el 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

22 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

23 Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

Art. 23

1 Se un minore commette un atto punibile dopo aver compiuto i quindici anni, ma non ancora i diciotto, l'inchiesta e il giudizio sono disciplinati dai disposti della presente legge. Tuttavia, se per emanare il giudizio o per ordinare una misura prevista dal diritto minorile appare necessario procedere a indagini speciali, ovvero se l'autorità cantonale competente della giustizia minorile lo richiede o se il minore colpito dalla decisione penale amministrativa ha chiesto il giudizio di un tribunale, l'amministrazione deve demandare la continuazione del procedimento all'autorità cantonale competente della giustizia minorile, scindendolo all'occorrenza da quello promosso contro altri imputati; gli articoli 73-83 della presente legge si applicano per analogia.24

2 In deroga all'articolo 22, il foro si determina conformemente all'articolo 10 della procedura penale minorile del 20 marzo 200925.26

3 Oltre a chi esercita l'autorità parentale, al tutore o al curatore, il minorenne capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.27

24 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 2 della LF LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

25 RS 312.1

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

27 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 2428

Il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario.

28 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

29 Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 25

1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale30 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.

2 In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.

3 Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.

4 L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201031 sull'organizzazione delle autorità penali.32

30 Nuova espr. giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

31 RS 173.71

32 Nuovo testo giusta l'all. n. II 9 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 26

1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2 Il reclamo deve essere presentato:

a.
alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa;
b.
al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.

3 Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.

Art. 27

1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.

2 La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.

3 La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento.

4 I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l'autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.

Art. 28

1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.

2 Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.

3 Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.

4 Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.

5 In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.

Art. 29

1 I funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:

a.
hanno un interesse personale nella causa;
b.33
sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivono di fatto con lui;
bbis.34 sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato;
c.
potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa.

2 Se la ricusazione è contestata, decide, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 27 cpv. 3), il superiore del funzionario in causa o di quello che ha chiesto la collaborazione del perito, traduttore o interprete.

3 Nei procedimenti giudiziari e per i funzionari e gli impiegati cantonali, la ricusazione è disciplinata dal diritto federale o cantonale applicabile.

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

34 Introdotta dall'all. n. 21 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 30

1 Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestar assistenza, nell'espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicar loro tutte le informazioni occorrenti e conceder loro di prender visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale.

2 L'assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l'autorità richiesta nell'esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171-173 CPP35 devono essere serbati.36

3 Del rimanente, in materia d'assistenza sono applicabili gli articoli 43-48 CPP.37

4 Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell'ambito di questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità.

5 Le contestazioni fra autorità federali sono decise dal Consiglio federale, quelle fra Confederazione e Cantoni o fra singoli Cantoni dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Le misure di sicurezza ordinate sono mantenute sino alla decisione.

35 RS 312.0

36 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

37 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 31

1 Al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine si applicano per analogia gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa.

2 Nella procedura giudiziaria, i termini sono disciplinati dal CPP39.40

38 RS 172.021

39 RS 312.0

40 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 31a41

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la forma scritta.

2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

3 La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l'ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

4 La notificazione è pure considerata avvenuta:

a.
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b.
in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

41 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Capo secondo:
Inchiesta e decisione penale dell'amministrazione

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 32

1 L'imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi di un difensore.

2 Sono ammessi come difensori di professione nei procedimenti dinanzi all'amministrazione:

a.
gli avvocati diplomati che esercitano la professione in un Cantone;
b.
le persone che esercitano una professione ammessa a certe condizioni dal Consiglio federale per assumere la difesa nelle cause penali amministrative.

3 In via eccezionale e riservata la reciprocità, l'amministrazione in causa può ammettere anche un difensore straniero.

4 L'autorità può esigere che il difensore giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.

Art. 33

1 Se l'imputato non è altrimenti assistito, l'amministrazione in causa gli designa d'ufficio, tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, un difensore scelto fra le persone menzionate nell'articolo 32 capoverso 2 lettera a:

a.
se l'imputato non è manifestamente in grado di difendersi da sé;
b.
durante il carcere preventivo, se questo si protrae per più di tre giorni.

2 Se l'imputato, per indigenza, non è in grado di provvedersi di un difensore a sua richiesta ne sarà pure designato uno d'ufficio. Sono esclusi i casi in cui la multa applicabile è inferiore a 2000 franchi.

3 L'indennità al difensore d'ufficio, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1), è stabilita dall'amministrazione in causa sulla base di una tariffa emanata dal Consiglio federale e è compresa nelle spese procedurali; nei casi del capoverso 1, l'imputato cui sono addossate le spese deve restituire l'indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile di provvedersi di un difensore.

Art. 3442

1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

2 Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo.

4 Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

42 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 34a43

1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

a.
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b.
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
c.
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4 I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

43 Introdotto dall'all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 35

1 Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.

2 Il funzionario inquirente può escludere codesta partecipazione se la presenza dell'imputato e del difensore intralcia l'inchiesta.

Art. 36

Gli articoli 26 a 28 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa si applicano per analogia.

Sezione seconda: Inchiesta

Art. 37

1 Il funzionario inquirente dell'amministrazione in causa accerta i fatti e assicura le prove.

2 L'imputato può chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d'inchiesta.

3 Se non è necessario procedere a particolari operazioni di inchiesta, è steso immediatamente il processo verbale finale secondo l'articolo 61.

4 Sono riservati i disposti dell'articolo 65 sul decreto penale in procedura abbreviata.

Art. 38

1 L'apertura, il decorso e gli accertamenti essenziali dell'inchiesta devono risultare chiaramente dall'inserto ufficiale.

2 Il processo verbale di interrogatorio è steso seduta stante e, a conferma della sua veridicità, dev'essere sottoscritto, subito dopo la chiusura, dalla persona interrogata, cui ne deve essere data conoscenza, e dal funzionario inquirente; se manca la firma della persona interrogata, dev'esserne indicato il motivo.

3 Il processo verbale di un'altra operazione d'inchiesta deve essere steso il più presto possibile, al più tardi però il giorno feriale successivo; la sua veridicità deve essere confermata dalla firma del funzionario inquirente.

4 Ogni processo verbale indica il luogo e il giorno dell'operazione d'inchiesta e i nomi delle persone che vi hanno partecipato. Esso distingue tra gli accertamenti fatti dal funzionario inquirente e comunicazioni dei terzi.

Art. 39

1 L'imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l'età, la professione, l'attinenza e il domicilio.

2 Il funzionario inquirente indica all'imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa.

3 Se non si tratta del primo interrogatorio, l'imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.

4 Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.

5 Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.

Art. 40

Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre.

Art. 41

1 Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, si può ricorrere all'interrogatorio di testimoni.

2 All'interrogatorio e all'indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 163-166 e 168-176 CPP45 e l'articolo 48 della legge federale del 4 dicembre 194746 di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all'articolo 292 del Codice penale47 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.48

3 L'imputato e il suo difensore hanno il diritto di assistere all'interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.

45 RS 312.0

46 RS 273

47 RS 311.0

48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 42

1 Di regola, imputato e testimoni sono citati per scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2 La persona regolarmente citata, se non compare alla udienza senza sufficiente giustificazione, può esservi condotta con la forza pubblica. L'ordine di accompagnamento è emesso per scritto dal funzionario inquirente.

3 Alla persona non comparsa senza giustificazione possono essere addossate le spese cagionate dalla sua assenza.

Art. 43

1 Si possono assumere periti qualora l'accertamento o l'apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.

2 All'imputato dev'essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.49 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183-185, 187, 189 e 191 CPP50, nonché l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 194751 di procedura civile federale.52

49 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

50 RS 312.0

51 RS 273

52 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 44

1 Il funzionario inquirente ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire i fatti. L'imputato e il difensore hanno il diritto di assistere all'ispezione.

2 In caso d'ispezione di installazioni commerciali o industriali, è tenuto conto degli interessi legittimi della persona che occupa i locali.

Art. 45

1 In caso di sequestro, perquisizione, fermo o arresto si deve procedere con il riguardo dovuto all'interessato e alla sua proprietà.

2 In caso d'inosservanza di prescrizioni d'ordine non sono ammessi provvedimenti coattivi.

Art. 46

1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente:

a.
gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
b.
gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
c.
i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.

2 Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.

3 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.54

53 RS 935.61

54 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

Art. 47

1 Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente, ricevendo quietanza o copia del processo verbale di sequestro.

2 Gli oggetti e i beni sequestrati sono menzionati nel processo verbale di sequestro e sono posti in luogo sicuro.

3 Se gli oggetti sono esposti a rapido deprezzamento o richiedono una manutenzione costosa, l'amministrazione può farli mettere all'asta pubblica e, in caso d'urgenza, venderli a trattative private.

Art. 48

1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.

2 Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.

3 La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa.55

4 Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4587).

Art. 49

1 Prima dell'inizio della perquisizione, il funzionario inquirente deve legittimarsi.

2 La persona che occupa i locali, se è presente, dev'essere informata circa il motivo della perquisizione e essere invitata a assistervi; se è assente, alla perquisizione deve assistere un suo congiunto o un abitante della casa. Vi deve inoltre essere chiamato un agente ufficiale designato dall'autorità cantonale competente o, nel caso in cui il funzionario inquirente proceda in proprio, un membro dell'autorità comunale o un funzionario cantonale, distrettuale o comunale, il quale dovrà vigilare a che l'operazione non esorbiti dal suo scopo. Se vi è pericolo nel ritardo o se la persona che occupa i locali vi consente, si può rinunziare all'assistenza di agenti ufficiali, di abitanti della casa o congiunti.

3 Di domenica, nei giorni festivi generali e di notte, la perquisizione può di regola essere compiuta soltanto in casi importanti e se vi è pericolo imminente.

4 Il processo verbale della perquisizione è steso immediatamente, in presenza delle persone che hanno partecipato all'operazione; su richiesta, a quest'ultime consegnata copia dell'ordine di perquisizione e del processo verbale.

Art. 50

1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta.

2 La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari.

3 Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).

Art. 51

1 Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell'individuo gravemente indiziato di un'infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d'arresto a tenore dell'articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo.

2 La persona fermata o, secondo l'articolo 19 capoverso 4, tradotta dinanzi all'amministrazione dev'essere immediatamente interrogata; le sarà data l'occasione d'infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo.

3 Se sussiste apparentemente un motivo d'arresto, la persona fermata dev'essere tradotta senza indugio dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d'arresto. Se il fermo è avvenuto in luogo appartato o impervio oppure se la competente autorità giudiziaria cantonale non può essere immediatamente raggiunta, la traduzione deve avvenire entro 48 ore.

4 L'autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d'arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi.

5 Susseguentemente, l'autorità giudiziaria ordina l'arresto o la liberazione, all'occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo (art. 26).

6 Se il funzionario inquirente presenta immediatamente reclamo contro la liberazione, il fermo è provvisoriamente mantenuto. Il direttore o capo dell'amministrazione in causa deve, entro 24 ore, comunicare all'autorità giudiziaria se intende mantenere il reclamo. Se questo è mantenuto, il fermo si protrae fino alla decisione della Corte dei reclami penali; è riservato l'ordine contrario della Corte dei reclami penali o del suo presidente.

Art. 52

1 Contro l'imputato gravemente indiziato di un'infrazione si può emettere un ordine d'arresto, se determinate circostanze fanno presumere che intenda:

a.
sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena o
b.
cancellare tracce dell'infrazione, distruggere elementi probatori, indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o compromettere in analogo modo il risultato dell'inchiesta.

2 L'ordine d'arresto non può essere emesso se sproporzionato all'importanza della causa.

Art. 53

1 Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d'arresto.

2 Sono competenti a emettere l'ordine d'arresto:

a.
in caso di fermo: l'autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo;
b.
in tutti gli altri casi: l'autorità giudiziaria cantonale competente secondo l'articolo 22.

3 L'ordine d'arresto dev'essere scritto e deve indicare: i dati personali dell'imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell'arresto; le carceri giudiziarie alle quali l'arrestato dev'essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.

Art. 54

1 Una copia dell'ordine d'arresto dev'essere rimessa all'imputato al momento dell'arresto.

2 L'arrestato dev'essere consegnato all'autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell'ordine d'arresto.

3 Se non è possibile eseguire l'ordine d'arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato. L'ordine d'arresto può essere pubblicato.

Art. 55

1 L'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto deve interrogare l'imputato, se non è già stato udito (art. 51 cpv. 4), al più tardi il primo giorno feriale successivo all'arresto per accertare se sussiste un motivo d'arresto; il funzionario inquirente dev'essere udito.

2 Se l'arresto è mantenuto, l'imputato dev'essere informato dei motivi del provvedimento; se l'imputato è liberato, si applica per analogia l'articolo 51 capoverso 6.

Art. 56

Se le finalità dell'inchiesta lo consentono, l'arrestato ha il diritto di esigere che i suoi stretti congiunti siano immediatamente informati dell'arresto per il tramite del funzionario inquirente.

Art. 57

1 Se l'arresto è mantenuto, l'inchiesta dev'essere accelerata nella misura del possibile. L'arresto non può in ogni caso superare la durata presumibile di una pena privativa della libertà o di una pena da commutazione.

2 Salvo autorizzazione speciale dell'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b non può essere mantenuto oltre 14 giorni.

Art. 58

1 L'autorità cantonale provvede affinché l'arresto sia regolarmente eseguito. L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della libertà che si riconoscono necessarie a assicurare lo scopo dell'arresto e la disciplina nelle carceri giudiziarie.

2 L'arrestato può conferire a voce o per scritto col proprio difensore soltanto con l'autorizzazione del funzionario inquirente il quale può limitare o far cessare comunicazioni siffatte soltanto se l'interesse dell'inchiesta lo esiga. La limitazione o la cessazione di queste comunicazioni per più di tre giorni dev'essere approvata dall'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto; tale approvazione può, di volta in volta, essere data al massimo per dieci giorni.

3 L'esecuzione dell'arresto è retta per altro dagli articoli 234-236 CPP56.57

56 RS 312.0

57 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 59

1 Il funzionario inquirente deve mettere in libertà l'arrestato appena siano cessati i motivi dell'arresto.

2 L'arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà.

3 Sempreché gli atti non siano già stati trasmessi al tribunale per il giudizio, su tale richiesta decide l'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto. Questa deve interpellare in merito il funzionario inquirente o l'ufficio presso cui la causa è pendente; le prescrizioni dell'articolo 51 capoversi 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 60

1 L'imputato arrestato o in procinto d'esserlo in virtù dell'articolo 52 capoverso 1 lettera a può, se lo chiede, essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione.

2 Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 238-240 CPP58.59 Tuttavia, la cauzione dev'essere prestata al Dipartimento federale delle finanze; essa diviene parimente esigibile allorché l'imputato si sottrae al pagamento della multa irrogata; l'eccedenza della cauzione riscossa è devoluta alla Confederazione.

58 RS 312.0

59 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 61

1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.

2 Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.

3 Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.

4 Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.

5 ...60

60 Abrogato dall'all. n. 2 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Sezione terza: Decisione dell'amministrazione

Art. 62

1 L'amministrazione emana un decreto penale oppure desiste dal procedimento; rimane riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3).

2 La desistenza dal procedimento dev'essere comunicata a tutte le persone che hanno partecipato allo stesso come imputati. A richiesta, la desistenza comunicata oralmente deve essere confermata per scritto.

Art. 63

1 Tasse, indennità, contributi, crediti e interessi da pagare o da restituire sono fatti valere in conformità delle norme di competenza e di procedura della singola legge amministrativa.

2 L'amministrazione, se autorizzata a decidere sull'obbligo di pagamento o restituzione, lo può fare con il decreto penale; tuttavia, la decisione è soggetta in ogni caso a riesame soltanto nel procedimento d'impugnazione previsto dalla singola legge amministrativa e deve menzionare i rimedi giuridici.

3 Se il decreto penale si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e soltanto questa, impugnata a tenore del capoverso 2, è modificata o annullata, l'amministrazione decide di nuovo conformemente all'articolo 62.

Art. 64

1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare:

-
l'imputato;
-
la fattispecie;
-
le disposizioni legali applicate;
-
la pena, la responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 e le misure speciali;
-
le spese;
-
la decisione circa gli oggetti sequestrati;
-
i rimedi giuridici.

2 Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.

3 ... 61

61 Abrogato dall'all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

Art. 65

1 Se l'infrazione è manifesta, la multa non supera i 2000 franchi e l'imputato, ricevuta notifica dell'ammontare della multa e dell'obbligo di pagamento o restituzione, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale.62

2 Il decreto penale firmato dall'imputato e dal funzionario inquirente equivale, nella procedura abbreviata, a una sentenza cresciuta in giudicato; se l'imputato denega di firmare, cade il decreto penale emanato in conformità del capoverso 1.

62 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Art. 66

1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarà emanato un ordine di confisca indipendente.

2 Ordine siffatto sarà parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate.

3 L'articolo 64 è applicabile per analogia. L'ordine di confisca dev'essere notificato alle persone direttamente interessate.

Art. 67

1 Contro il decreto penale o l'ordine di confisca l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

2 Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o l'ordine di confisca è equiparato a una sentenza esecutiva.

Art. 68

1 L'opposizione dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato il decreto o l'ordine impugnato.

2 L'opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati.

3 Se l'opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell'opponente non sono sufficientemente chiari, e l'opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all'opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediarvi.

4 L'amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.

Art. 69

1 Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.

2 Se il decreto o l'ordine impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.

Art. 70

1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.

2 La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

Art. 71

A domanda o con il consenso dell'opponente, l'amministrazione può trattare l'opposizione come richiesta del giudizio di un tribunale.

Art. 72

1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.

2 La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.

3 Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.

Capo terzo: Procedura giudiziaria

Art. 73

1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale63, l'amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all'attenzione del giudice penale competente.64 Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.

2 Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.

3 Non si procederà a istruzione a tenore del CPP65; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.66

63 RS 311.0

64 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

65 RS 312.0

66 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 74

1 Sono parti nella procedura giudiziaria l'imputato, il pubblico ministero del Cantone interessato o della Confederazione e l'amministrazione in causa.67

2 La persona colpita dalla confisca fruisce degli stessi diritti di parte e degli stessi rimedi giuridici dell'imputato.

67 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 75

1 Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.

2 Il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento.

3 La data del dibattimento è notificata in tempo utile alle parti.

4 Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell'amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.68

5 L'imputato può, a richiesta, essere dispensato dal comparire.

68 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 76

1 Il dibattimento può avvenire anche in assenza dell'imputato se questi è stato regolarmente citato e se l'assenza non è stata sufficientemente giustificata. Un difensore dev'essere nondimeno ammesso.

2 Il condannato in contumacia può, entro dieci giorni da che fu informato della sentenza, chiedere la restituzione in pristino qualora senza sua colpa sia stato impossibilitato di comparire al dibattimento. Se la richiesta è ammessa, si procede a un nuovo dibattimento.

3 La richiesta di restituzione in pristino sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il tribunale o il suo presidente decide in tal senso.

4 I presenti disposti si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

Art. 77

1 Gli atti dell'amministrazione sulle prove da lei assunte servono come elementi di prova anche per il tribunale; questo può, d'ufficio o a richiesta di una parte, assumere altre prove necessarie al chiarimento dei fatti o ripetere l'assunzione di prove già raccolte dall'amministrazione.

2 Se la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo esiga, segnatamente la tutela del segreto d'ufficio, di quello professionale o commerciale di una parte o di un terzo, il tribunale deve ordinare che i dibattiti e le deliberazioni avvengano, totalmente o parzialmente, a porte chiuse.

3 Il tribunale valuta liberamente le prove.

4 La decisione esecutiva sull'obbligo di pagamento o restituzione vincola il tribunale; se si tratta di una decisione dell'amministrazione, il tribunale, ove reputi ch'essa si fondi su una manifesta violazione di legge o su un abuso del potere d'apprezzamento, aggiorna il dibattimento e rinvia gli atti all'amministrazione in causa per nuova decisione. L'articolo 63 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 78

1 L'amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può ritirare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.69

2 Fino a questo momento, anche l'imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un tribunale.

3 In tali casi, il procedimento giudiziario è tolto.

4 Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca.

69 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 79

1 La sentenza indica:

-
l'imputato;
-
la fattispecie;
-
le disposizioni legali applicate;
-
la pena, la responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 e le misure speciali;
-
le spese del procedimento giudiziario e di quello amministrativo;
-
il diritto all'indennità (art. 99 e 101);
-
la decisione circa gli oggetti sequestrati.

2 La sentenza con i considerandi essenziali va notificata per scritto alle parti, con indicazione dei termini e delle autorità di ricorso.

Art. 8070

1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP71.

2 Anche il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.

70 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

71 RS 312.0

Art. 81

Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale.

Art. 8272

In quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP73.

72 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

73 RS 312.0

Art. 8374

74 Abrogato dall'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Capo quarto: Revisione

Art. 84

1 Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d'ufficio, essere sottoposto a revisione:

a.
in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l'amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento;
b.
se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;
c.
se un reato ha influito sulla decisione dell'amministrazione.

2 La revisione in favore dell'imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell'azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.

3 La revisione a pregiudizio dell'imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere a e c e fintanto che l'azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell'infrazione; la decisione precedente non è motivo d'interruzione.

4 I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all'ordine e alla decisione di confisca.

Art. 85

1 La revisione può essere domandata dall'imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.75

2 La domanda di revisione, con i motivi e le prove che la giustificano, dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione contestata.

3 La domanda di revisione sospende l'esecuzione della decisione contestata soltanto se l'amministrazione lo ordini; quest'ultima può sospendere l'esecuzione esigendo garanzie o ordinare altri provvedimenti cautelari.

4 L'amministrazione può completare l'inchiesta e ordinare una discussione orale.

75 Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 86

L'amministrazione, se intraprende la revisione d'ufficio, può riaprire l'inchiesta; agli interessati sarà data la possibilità di esprimersi sul motivo della revisione e sulla prevista modificazione della decisione.

Art. 87

1 Se vi è un motivo di revisione, l'amministrazione annulla la decisione anteriore e emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3).

2 La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applica per analogia l'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

3 Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all'articolo 72.

4 Il giudice esamina parimente se vi è un motivo di revisione a tenore dell'articolo 84.

Art. 88

1 Se non vi è un motivo di revisione, l'amministrazione lo attesta in una decisione.

2 Se la domanda di revisione é respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente.

3 La decisione dev'essere motivata e notificata con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

4 Contro la decisione di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia.

Art. 8976

Alla revisione delle sentenze passate in giudicato dei tribunali cantonali o del Tribunale penale federale si applicano gli articoli 379-392
e 410-415 CPP77.

76 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

77 RS 312.0

Capo quinto: Esecuzione

Art. 90

1 Gli ordini, i decreti e le decisioni dell'amministrazione, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall'amministrazione in causa.

2 I Cantoni provvedono all'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione.

Art. 91

1 La multa che non può essere riscossa è, a richiesta dell'amministrazione, commutata in arresto o in carcerazione conformemente all'articolo 10.

2 Della commutazione è competente il giudice che ha giudicato sull'infrazione o che ne avrebbe avuto la competenza (art. 22 e 23 cpv. 2).

Art. 92

1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono né confiscati né devoluti allo Stato né gravati da un diritto di pegno legale devono essere restituiti all'avente diritto. Se questi è ignoto e il valore degli oggetti lo giustifica, si ricorrerà alla pubblicazione.

2 Se entro 30 giorni non si annuncia nessun avente diritto, l'amministrazione può far vendere gli oggetti all'asta pubblica. Se l'avente diritto si annuncia a realizzazione avvenuta, il ricavo gli è consegnato, dedotte le spese di realizzazione.

3 Il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo si estingue cinque anni dopo la pubblicazione.

4 Se è controverso a chi spetti il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo, l'amministrazione può liberarsi mediante deposito giudiziale.

Art. 93

1 In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l'articolo 92 sono devoluti alla Confederazione.

2 Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull'articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale78, l'amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196879 sulla procedura amministrativa.80

78 RS 311.0. Ora: art. 70 cpv. 1.

79 RS 172.021

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

Capo sesto: Spese, indennità e regresso

Art. 94

1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d'ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura.

2 L'ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale.

Art. 95

1 Nella decisione dell'amministrazione, le spese sono di regola addossate al condannato; per motivi d'equità, questi può esserne liberato in tutto o in parte.

2 Se il procedimento è tolto, le spese possono essere, in tutto o in parte, addossate all'imputato, s'egli abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato notevolmente il procedimento.

3 I coimputati rispondono solidalmente delle spese, salvo che il decreto o la decisione penale disponga altrimenti.

Art. 96

1 L'imputato cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato tolto o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); le prescrizioni procedurali dell'articolo 28 capoverso 2 a 5 si applicano per analogia.

2 Se, entro il termine legale, non è stato interposto reclamo o il reclamo è stato respinto, la condanna nelle spese è equiparata a una sentenza giudiziaria.

Art. 97

1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 417-428 CPP81.82

2 Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario.

81 RS 312.0

82 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 98

1 Il Cantone può chiedere alla Confederazione il rimborso delle spese processuali e d'esecuzione alle quali l'imputato non è stato condannato o che l'imputato non è in grado di pagare. Sono eccettuati gli onorari e le diarie dei funzionari, come anche gli emolumenti e le tasse di bollo.

1bis A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l'articolo 20 capoverso 3.83

2 Le contestazioni fra Confederazione e Cantone quanto al rimborso delle spese sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).

83 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095).

Art. 99

1 All'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un'indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l'indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l'imputato abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.

2 Il detentore di un oggetto sequestrato o l'occupante di un'abitazione perquisita, se non è stato imputato, ha diritto a un'indennità in quanto, senza sua colpa, abbia subìto un pregiudizio.

3 L'indennità è a carico della Confederazione.

Art. 100

1 Il diritto all'indennità dell'imputato si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla notificazione dell'abbandono del procedimento o dacché la decisione è divenuta esecutiva.

2 Il diritto all'indennità a tenore dell'articolo 99 capoverso 2 si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla perquisizione ovvero, in caso di sequestro, dalla restituzione dell'oggetto sequestrato o dalla consegna del ricavo della realizzazione.

3 La richiesta d'indennità dev'essere presentata per scritto all'amministrazione in causa e deve contenere conclusioni precise come anche i motivi che la giustificano.

4 L'amministrazione decide sulla richiesta al più tardi entro tre mesi. Entro 30 giorni dalla notificazione, tale decisione può essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia.

Art. 101

1 Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo.

2 Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte.

Art. 102

1 La persona che ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligata a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 99 o 101.

2 L'amministrazione in causa decide circa il diritto di regresso.

3 La decisione può, entro 30 giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza esecutiva.

4 Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all'indennità è divenuta esecutiva.

Capo settimo: Procedimento contumaciale

Art. 103

1 Se l'imputato non ha eletto un domicilio in Svizzera e è d'ignota dimora, l'amministrazione e i tribunali possono continuare il procedimento in sua assenza. È applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

2 L'imputato, se si presenta o è catturato, può chiedere la restituzione in pristino all'ultima autorità giudicante entro 30 giorni dacché fu informato del decreto penale, della decisione penale o della sentenza.

3 Se la richiesta è presentata in tempo utile, è applicata la procedura ordinaria.

4 In caso di confisca e di commutazione della multa in una pena privativa della libertà si applicano per analogia i capoversi 1 a 3.

Titolo quarto: Disposizioni finali

Art. 104

1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

2 Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193484 concernente un'imposta sulle bevande.

84 [CS 6 289; RU 1974 1955, 2007 1469 all. 4 n. 27. RU 2007 2909 art. 23 Ziff. 1]. Vedi ora: l'O sull'imposizione della birra del 15 giu. 2007 (RS 641.411.1).

Art. 105

Nei casi in cui il diritto previgente affida al Consiglio federale la competenza a emanare decisioni penali, competenza siffatta è deferita ai Dipartimenti; il Consiglio federale può delegarla ai servizi direttamente loro subordinati.

Art. 106

1 I procedimenti penali in cui la decisione penale dell'amministrazione, a tenore degli articoli 293 o 324 della legge federale del 15 giugno 193485 sulla procedura penale, è stata presa prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono continuati secondo il diritto previgente.

2 La punibilità e la corresponsabilità del rappresentato, del mandante o del padrone d'azienda per infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono determinate esclusivamente secondo il diritto previgente.

Art. 107

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

2 Esso determina l'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197586

86 DCF del 25 nov. 1974.

Allegato

Modifica di atti legislativi

87

87 Le mod. possono essere consultate alla RU 1974 1857.