01.09.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2019
01.10.2016 - 31.12.2018
01.01.2016 - 30.09.2016
01.05.2013 - 31.12.2015
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01.01.2013 - 30.04.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.02.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.01.2009
01.05.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
01.10.2000 - 31.12.2001
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1

Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) del 22 marzo 1974 (Stato 1° maggio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis, 106 e 114 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 19713, decreta: Titolo primo: Campo d'applicazione della legge

Art. 1

La presente legge si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione.

Titolo secondo: Diritto penale amministrativo Capo primo: Disposizioni generali

Art. 2

Le disposizioni generali del Codice penale svizzero4 si applicano ai
fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative.


Art. 3
Costituisce inosservanza di prescrizioni d'ordine a tenore della presente legge la contravvenzione designata come tale dalle singole leggi amministrative ovvero passibile di una multa disciplinare.

RU 1974 1857 1 [CS

1 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo DF dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria; FF 1999 7454; art. 123, 188 e 189) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095).

3

FF 1971 I 727 4

RS 311.0

313.0

Campo

d'applicazione

A. Applicazione

del Codice

penale svizzero

B. Inosservanza

di prescrizioni

d'ordine

Diritto penale amministrativo 2

313.0


Art. 4

5 L'azione penale è improponibile contro il minore che ha commesso un
atto punibile prima di aver compiuto i quindici anni.


Art. 5

In materia di contravvenzioni, l'istigatore e il complice sono punibili,
salvo per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine.


Art. 6

1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2

Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.


Art. 7

1 Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

5

Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

C. Deroghe

al Codice penale

I. Minori

II.

Partecipazione

III. Infrazioni

commesse

nell'azienda,

da mandatari

e simili 1. Regola

2. Ordinamento

speciale per

multe fino a

5000 franchi

Disposizioni generali 3

313.0


Art. 8
Le multe fino a 5000 franchi vanno commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa; non occorre tener conto di altri elementi di commisurazione della pena.


Art. 9

L'articolo 68 del Codice penale svizzero6 sul concorso di reati o di
disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione.


Art. 10

1 La multa che non può essere riscossa è, dal giudice, commutata in arresto ovvero, se si tratta di adolescenti, in carcerazione. La multa per inosservanza di prescrizioni d'ordine non è soggetta a commutazione.

2

Il giudice può, ferme le condizioni dell'articolo 41 del Codice penale svizzero7, concedere la sospensione condizionale della pena da commutazione ovvero, in quanto il condannato gli abbia fornito la prova ch'egli si trova, senza sua colpa, nell'impossibilità di pagare la multa, escludere la commutazione. Tuttavia, l'esclusione della commutazione e la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ammissibili se il condannato ha commesso intenzionalmente l'infrazione e se, nei cinque anni precedenti l'azione punibile, è stato condannato per un'infrazione, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine, contro la stessa legge amministrativa.

3

Nel caso di commutazione, un giorno d'arresto o di carcerazione è ragguagliato a 30 franchi; la durata della pena da commutazione non può però superare i tre mesi. Se alcune rate sono state pagate, la pena è ridotta dal giudice nella proporzione esistente fra le rate suddette e l'importo totale della multa.

4

La multa pagata dopo la commutazione estingue la pena da commutazione in quanto questa non sia stata ancora eseguita.


Art. 11

1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

2

Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque anni; in caso d'interruzione della prescrizione, il termine non può essere prolungato di più della metà.

6

RS 311.0. Ora: art. 49.

7

RS 311.0. Ora: art. 42.

IV. Commisurazione della pena 1. Multe

2. Concorso di

reati o di

disposizioni

penali

V.

Commutazione

della multa

VI. Prescrizione

Diritto penale amministrativo 4

313.0

3

Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.

4

La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.


Art. 12

1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto: a. una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero

b. un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, la tassa, l'indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona.

2

Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.

3

La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.

4

L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.


Art. 13
Chiunque ha denunziato spontaneamente una propria infrazione generante un obbligo di pagamento o restituzione, ha dato inoltre, per quanto si poteva pretendere da lui, indicazioni complete ed esatte circa i fondamenti dell'obbligo di pagamento o restituzione, ha contribuito a acclarare i fatti e ha adempito l'obbligo che gli incombeva e prima d'ora non si è mai denunziato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura, è esente da pena.

D. Sottrazione;

conseguimento

fraudolento

di contributi

e casi simili I. Obbligo di pagamento o

restituzione

II. Autodenunzia

Disposizioni generali 5

313.0

Capo secondo: Disposizioni speciali

Art. 14

1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.9 2 Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

3

Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

4

Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.10

Art. 15

1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a
tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura, 8

A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

9

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

10 Introdotto dal n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

A. Reati8 I. Truffa in materia di

prestazioni e di

tasse

II. Falsità in

documenti;

conseguimento

fraudolento di

una falsa

attestazione

Diritto penale amministrativo 6

313.0

chiunque, usando inganno, induce l'amministrazione o un'altra autorità o un pubblico ufficiale a attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto importante per l'attuazione della legislazione amministrativa della Confederazione e chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare l'amministrazione o un'altra autorità, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30000 franchi.

2. Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.


Art. 16

1 Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, deteriora, distrugge o distrae documenti che doveva conservare in virtù della legislazione suddetta, è punito con la detenzione o con la multa fino a 30000 franchi.

2

Si può prescindere da ogni pena qualora l'autore, prima della chiusura dell'inchiesta amministrativa, produca spontaneamente il documento distratto.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano parimente ai documenti esteri.


Art. 17

1.11 Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo,
sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena massima applicabile all'autore non può essere superata.

2. Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di un provvedimento di diritto penale amministrativo è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 30000 franchi.

3. Si può prescindere da ogni pena qualora fra il favoreggiatore e la persona favoreggiata esistano relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta.

11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

III. Soppressione

di documenti

IV.

Favoreggiamento

Disposizioni generali 7

313.0


Art. 18
Gli organismi con compiti di diritto pubblico e i loro organi o mandatari, in quanto debbano applicare la legislazione amministrativa della Confederazione, sono equiparati, negli articoli 14 a 17, all'ente pubblico e alla sua amministrazione.

Titolo terzo: Procedura penale amministrativa Capo primo: Autorità; disposizioni generali di procedura

Art. 19

1 Le infrazioni a una legge amministrativa della Confederazione vanno denunziate a un funzionario dell'amministrazione federale in causa o a un ufficio di polizia.

2

L'amministrazione federale e la polizia cantonale e comunale sono tenute a denunziare all'amministrazione in causa ogni infrazione che i propri organi hanno accertato o appreso nell'esercizio delle loro funzioni.

3

Gli organi dell'amministrazione federale e della polizia, se sono testimoni di un'infrazione o sopraggiungono immediatamente dopo la stessa, hanno il diritto, se vi è pericolo nel ritardo, di procedere al fermo dell'autore, di sequestrare provvisoriamente gli oggetti connessi all'infrazione e di inseguire a tal fine l'autore, o il detentore dell'oggetto, in abitazioni e in altri locali, come anche in fondi cintati e attigui a una casa.

4

La persona fermata dev'essere immediatamente tradotta dinanzi al funzionario inquirente dell'amministrazione in causa; gli oggetti sequestrati devono essere consegnati senza indugio.


Art. 20

1 Dell'inchiesta è competente l'amministrazione in causa. Gli interrogatori a verbale, le ispezioni oculari e i provvedimenti coattivi sono affidati a funzionari specialmente istruiti a tal fine.

2

La polizia cantonale e comunale assiste l'amministrazione nell'inchiesta; segnatamente, il funzionario inquirente può richiedere l'aiuto della polizia se incontra resistenza in un'operazione d'inchiesta che ricade nelle sue attribuzioni ufficiali.

3

Nelle cause penali di competenza sia dell'amministrazione interessata, sia della giurisdizione federale o di quella cantonale, il Dipartimento preposto all'amministrazione interessata può ordinare la riunione del perseguimento penale nelle mani dell'autorità che sta già

B. Organismi

con compiti

di diritto

pubblico

A. Autorità I. Denunzia e provvedimenti

urgenti

II. Inchiesta

Diritto penale amministrativo 8

313.0

occupandosene, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.12

Art. 21

1 Del giudizio è competente l'amministrazione in causa; tuttavia, se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privative della libertà, il giudizio spetta al tribunale.

2

La persona colpita dalla decisione penale amministrativa può chiedere di essere giudicata da un tribunale.

3

Il Consiglio federale può, in tutti i casi, deferire la causa penale alla Corte penale13.

4

L'autorità competente a infliggere la pena principale pronuncia anche sulle pene accessorie, le misure e le spese.


Art. 22

1 Il tribunale competente è quello designato negli articoli 31-37 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200714 (CPP) o quello di residenza dell'imputato.15 La scelta tra queste giurisdizioni spetta all'amministrazione.

2

L'articolo 40 capoverso 2 CPP è applicabile per analogia.16 Nella sua decisione, il Tribunale penale federale17 non è vincolato dalla scelta fatta dall'amministrazione.


Art. 23

1 Se un minore commette un atto punibile dopo aver compiuto i quindici anni, ma non ancora i diciotto, l'inchiesta e il giudizio sono disciplinati dai disposti della presente legge. Tuttavia, se per emanare il giudizio o per ordinare una misura prevista dal diritto minorile appare necessario procedere a indagini speciali, ovvero se l'autorità cantonale competente della giustizia minorile lo richiede o se il minore colpito dalla decisione penale amministrativa ha chiesto il giudizio di un

12 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095).

13 Nuova espr. giusta il n.10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

14 RS

312.0

15 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

16 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

17 Nuova espr. giusta il n.10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

III. Giudizio 1. Competenza per materia

2. Competenza

per ragione

di territorio

IV. Procedura

concernente gli

adolescenti

Disposizioni generali 9

313.0

tribunale, l'amministrazione deve demandare la continuazione del procedimento all'autorità cantonale competente della giustizia minorile, scindendolo all'occorrenza da quello promosso contro altri imputati; gli articoli 73-83 della presente legge si applicano per analogia.18 2 In deroga all'articolo 22, il foro si determina conformemente all'articolo 10 della procedura penale minorile del 20 marzo 200919.20 3 Oltre a chi esercita l'autorità parentale, al tutore o al curatore, il minorenne capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.21

Art. 24

22
Il pubblico ministero della Confederazione può intervenire in qualunque procedimento giudiziario.


Art. 25

1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale24 decide i reclami e le contestazioni che le sono deferiti in virtù della presente legge.

2

In quanto sia necessario per la decisione da prendere, la Corte dei reclami penali ordina l'assunzione delle prove; a tal fine essa può ricorrere ai servigi dell'amministrazione in causa come anche a quelli del giudice istruttore federale della regione linguistica corrispondente.

3

Qualora la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il richiedente.

18 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 2 della LF LF del 20 giu. 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

19 RS

312.1

20 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).

21 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

22 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

23 Nuova espr. giusta il n.10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Nuova espr. giusta il n.10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

V. Pubblico

ministero della

Confederazione

VI. Corte dei

reclami penali23

Diritto penale amministrativo 10

313.0

4

L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 73 della legge del 19 marzo 201025 sull'organizzazione delle autorità penali.26

Art. 26

1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

Il reclamo deve essere presentato: a. alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa; b. al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi.

3

Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento.


Art. 27

1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'articolo 26, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa.

2

La decisione sul reclamo va notificata per scritto al reclamante e deve indicare i rimedi giuridici.

3

La decisione sul reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento.

4

I capoversi 1 a 3 si applicano per analogia ai reclami per operazioni d'inchiesta e omissioni di chi agisce per organismi con compiti federali di diritto pubblico; tuttavia, l'autorità di prima istanza è il Dipartimento preposto.


Art. 28

1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo 25 RS

173.71

26 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

B. Reclamo

contro

operazioni

d'inchiesta I. In materia di provvedimenti

coattivi

II. In materia

di altre

operazioni

d'inchiesta

III.

Disposizioni

comuni

Disposizioni generali 11

313.0

(art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa.

2

Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3.

3

Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente.

4

Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato.

5

In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente.


Art. 29

1 I funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se:

a. hanno un interesse personale nella causa; b.27 sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivono di fatto con lui;

bbis.28 sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato; c. potrebbero, per altri motivi, avere una prevenzione nella causa.

2

Se la ricusazione è contestata, decide, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 27 cpv. 3), il superiore del funzionario in causa o di quello che ha chiesto la collaborazione del perito, traduttore o interprete.

27 Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

28 Introdotta dal n. 21 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

C. Disposizioni

generali di

procedura I. Ricusazione

Diritto penale amministrativo 12

313.0

3

Nei procedimenti giudiziari e per i funzionari e gli impiegati cantonali, la ricusazione è disciplinata dal diritto federale o cantonale applicabile.


Art. 30

1 Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono prestar assistenza, nell'espletamento dei loro compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di cause penali amministrative; esse devono segnatamente comunicar loro tutte le informazioni occorrenti e conceder loro di prender visione degli atti ufficiali che possono avere importanza per il procedimento penale.

2

L'assistenza può essere negata soltanto quando vi si oppongano importanti interessi pubblici, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, ovvero quando essa pregiudichi notevolmente l'autorità richiesta nell'esecuzione dei suoi compiti. I segreti confidati giusta gli articoli 171-173 CPP29 devono essere serbati.30 3 Del rimanente, in materia d'assistenza sono applicabili gli articoli 43-48 CPP.31 4

Gli organismi con compiti di diritto pubblico sono tenuti, nell'ambito di questi compiti, a prestare la stessa assistenza delle autorità.

5

Le contestazioni fra autorità federali sono decise dal Consiglio federale, quelle fra Confederazione e Cantoni o fra singoli Cantoni dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Le misure di sicurezza ordinate sono mantenute sino alla decisione.


Art. 31

1 Al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine si applicano per analogia gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa.

2

Nella procedura giudiziaria, i termini sono disciplinati dal CPP33.34 29 RS

312.0

30 Nuovo testo del per. giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

31 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

32

RS 172.021

33 RS

312.0

34 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

II. Assistenza

fra le autorità

III. Termini

Disposizioni generali 13

313.0

Capo secondo: Inchiesta e decisione penale dell'amministrazione Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 32

1 L'imputato ha, in qualunque stadio della causa, il diritto di provvedersi di un difensore.

2

Sono ammessi come difensori di professione nei procedimenti dinanzi all'amministrazione: a. gli avvocati diplomati che esercitano la professione in un Cantone;

b. le persone che esercitano una professione ammessa a certe condizioni dal Consiglio federale per assumere la difesa nelle cause penali amministrative.

3

In via eccezionale e riservata la reciprocità, l'amministrazione in causa può ammettere anche un difensore straniero.

4

L'autorità può esigere che il difensore giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.


Art. 33

1 Se l'imputato non è altrimenti assistito, l'amministrazione in causa gli designa d'ufficio, tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, un difensore scelto fra le persone menzionate nell'articolo 32 capoverso 2 lettera a: a. se l'imputato non è manifestamente in grado di difendersi da sé;

b. durante il carcere preventivo, se questo si protrae per più di tre giorni.

2

Se l'imputato, per indigenza, non è in grado di provvedersi di un difensore a sua richiesta ne sarà pure designato uno d'ufficio. Sono esclusi i casi in cui la multa applicabile è inferiore a 2000 franchi.

3

L'indennità al difensore d'ufficio, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1), è stabilita dall'amministrazione in causa sulla base di una tariffa emanata dal Consiglio federale e è compresa nelle spese procedurali; nei casi del capoverso 1, l'imputato cui sono addossate le spese deve restituire l'indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile di provvedersi di un difensore.

A. Difensore I. Designazione II. Difensore

d'ufficio

Diritto penale amministrativo 14

313.0


Art. 34

1 L'imputato non domiciliato in Svizzera può eleggere quivi un domicilio dove possano essergli fatte le notificazioni.

2

Se l'imputato assente dal Paese ha un domicilio noto in uno Stato cui non può essere chiesta assistenza, l'apertura del procedimento penale, salvo che speciali motivi vi si oppongano, gli è notificata con lettera raccomandata, avvertendolo nel contempo che s'egli intende esercitare i suoi diritti di parte nel procedimento deve eleggere un domicilio in Svizzera. Disatteso questo invito nei 30 giorni, il procedimento si svolge come contro un imputato di ignota dimora.

3

Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.


Art. 35

1 Il funzionario inquirente consente all'imputato e al difensore di partecipare all'assunzione delle prove, se la legge non ne esclude la partecipazione e se nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si oppone.

2

Il funzionario inquirente può escludere codesta partecipazione se la presenza dell'imputato e del difensore intralcia l'inchiesta.


Art. 36

Gli articoli 26 a 28 della legge federale del 20 dicembre 196835 sulla
procedura amministrativa si applicano per analogia.

Sezione seconda: Inchiesta

Art. 37

1 Il funzionario inquirente dell'amministrazione in causa accerta i fatti e assicura le prove.

2

L'imputato può chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d'inchiesta.

3

Se non è necessario procedere a particolari operazioni di inchiesta, è steso immediatamente il processo verbale finale secondo l'articolo 61.

4

Sono riservati i disposti dell'articolo 65 sul decreto penale in procedura abbreviata.

35

RS 172.021

B. Elezioni di

domicilio

C.

Partecipazione

all'assunzione

delle prove

D. Esame

degli atti

A. Estensione

Disposizioni generali 15

313.0


Art. 38

1 L'apertura, il decorso e gli accertamenti essenziali dell'inchiesta devono risultare chiaramente dall'inserto ufficiale.

2

Il processo verbale di interrogatorio è steso seduta stante e, a conferma della sua veridicità, dev'essere sottoscritto, subito dopo la chiusura, dalla persona interrogata, cui ne deve essere data conoscenza, e dal funzionario inquirente; se manca la firma della persona interrogata, dev'esserne indicato il motivo.

3

Il processo verbale di un'altra operazione d'inchiesta deve essere steso il più presto possibile, al più tardi però il giorno feriale successivo; la sua veridicità deve essere confermata dalla firma del funzionario inquirente.

4

Ogni processo verbale indica il luogo e il giorno dell'operazione d'inchiesta e i nomi delle persone che vi hanno partecipato. Esso distingue tra gli accertamenti fatti dal funzionario inquirente e comunicazioni dei terzi.


Art. 39

1 L'imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l'età, la professione, l'attinenza e il domicilio.

2

Il funzionario inquirente indica all'imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa.

3

Se non si tratta del primo interrogatorio, l'imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.

4

Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti.

5

Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.


Art. 40

Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o
interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre.


Art. 41

1 Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, si può ricorrere all'interrogatorio di testimoni.

B.

Verbalizzazione

C. Interrogatori,

informazioni I. Imputato II. Informazioni

III. Testimoni

Diritto penale amministrativo 16

313.0

2

All'interrogatorio e all'indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 163-166 e 168-176 CPP36 e l'articolo 48 della legge federale del 4 dicembre 194737 di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all'articolo 292 del Codice penale38 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.39 3

L'imputato e il suo difensore hanno il diritto di assistere all'interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.


Art. 42

1 Di regola, imputato e testimoni sono citati per scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione.

2

La persona regolarmente citata, se non compare alla udienza senza sufficiente giustificazione, può esservi condotta con la forza pubblica.

L'ordine di accompagnamento è emesso per scritto dal funzionario inquirente.

3

Alla persona non comparsa senza giustificazione possono essere addossate le spese cagionate dalla sua assenza.


Art. 43

1 Si possono assumere periti qualora l'accertamento o l'apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali.

2

All'imputato dev'essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.40 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183-185, 187, 189 e 191 CPP41, nonché l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 194742 di procedura civile federale.43 36 RS

312.0

37 RS

273

38 RS

311.0

39 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

40 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

41 RS

312.0

42 RS

273

43 Nuovo testo del per. giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

IV. Citazione

e ordine di

accompagnamento

D. Periti

Disposizioni generali 17

313.0


Art. 44

1 Il funzionario inquirente ordina un'ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire i fatti. L'imputato e il difensore hanno il diritto di assistere all'ispezione.

2

In caso d'ispezione di installazioni commerciali o industriali, è tenuto conto degli interessi legittimi della persona che occupa i locali.


Art. 45

1 In caso di sequestro, perquisizione, fermo o arresto si deve procedere con il riguardo dovuto all'interessato e alla sua proprietà.

2

In caso d'inosservanza di prescrizioni d'ordine non sono ammessi provvedimenti coattivi.


Art. 46

1 Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente: a. gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;

b. gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;

c. i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.

2

Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l'infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale.

3

Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200044 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.45

Art. 47

1 Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente, ricevendo quietanza o copia del processo verbale di sequestro.

2

Gli oggetti e i beni sequestrati sono menzionati nel processo verbale di sequestro e sono posti in luogo sicuro.

44 RS

935.61

45 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

E. Ispezione

oculare

F. Provvedimenti

coattivi I. Disposizioni generali

II. Sequestro 1. Oggetto 2. Procedura

Diritto penale amministrativo 18

313.0

3

Se gli oggetti sono esposti a rapido deprezzamento o richiedono una manutenzione costosa, l'amministrazione può farli mettere all'asta pubblica e, in caso d'urgenza, venderli a trattative private.


Art. 48

1 Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un'abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l'imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell'infrazione.

2

Occorrendo, l'imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico.

3

La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell'amministrazione in causa oppure, in quanto l'inchiesta ricada nel suo campo d'attività, del direttore del circondario doganale.46 4 Se vi è pericolo nel ritardo e se l'ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev'essere motivato negli atti.


Art. 49

1 Prima dell'inizio della perquisizione, il funzionario inquirente deve legittimarsi.

2

La persona che occupa i locali, se è presente, dev'essere informata circa il motivo della perquisizione e essere invitata a assistervi; se è assente, alla perquisizione deve assistere un suo congiunto o un abitante della casa. Vi deve inoltre essere chiamato un agente ufficiale designato dall'autorità cantonale competente o, nel caso in cui il funzionario inquirente proceda in proprio, un membro dell'autorità comunale o un funzionario cantonale, distrettuale o comunale, il quale dovrà vigilare a che l'operazione non esorbiti dal suo scopo. Se vi è pericolo nel ritardo o se la persona che occupa i locali vi consente, si può rinunziare all'assistenza di agenti ufficiali, di abitanti della casa o congiunti.

3

Di domenica, nei giorni festivi generali e di notte, la perquisizione può di regola essere compiuta soltanto in casi importanti e se vi è pericolo imminente.

4

Il processo verbale della perquisizione è steso immediatamente, in presenza delle persone che hanno partecipato all'operazione; su richie46 Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,

in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2465; FF 1996 III 1201).

III.

Perquisizione

domiciliare e

personale 1. Motivi, competenza

2. Esecuzione

Disposizioni generali 19

313.0

sta, a quest'ultime consegnata copia dell'ordine di perquisizione e del processo verbale.


Art. 50

1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta.

2

La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari.

3

Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).


Art. 51

1 Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell'individuo gravemente indiziato di un'infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d'arresto a tenore dell'articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo.

2

La persona fermata o, secondo l'articolo 19 capoverso 4, tradotta dinanzi all'amministrazione dev'essere immediatamente interrogata; le sarà data l'occasione d'infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo.

3

Se sussiste apparentemente un motivo d'arresto, la persona fermata dev'essere tradotta senza indugio dinanzi all'autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d'arresto. Se il fermo è avvenuto in luogo appartato o impervio oppure se la competente autorità giudiziaria cantonale non può essere immediatamente raggiunta, la traduzione deve avvenire entro 48 ore.

4

L'autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d'arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi.

5

Susseguentemente, l'autorità giudiziaria ordina l'arresto o la liberazione, all'occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo (art. 26).

6

Se il funzionario inquirente presenta immediatamente reclamo contro la liberazione, il fermo è provvisoriamente mantenuto. Il direttore o capo dell'amministrazione in causa deve, entro 24 ore, comunicare all'autorità giudiziaria se intende mantenere il reclamo. Se questo è mantenuto, il fermo si protrae fino alla decisione della Corte dei IV.

Perquisizione di

carte

V. Fermo e

traduzione

dinanzi al

giudice

Diritto penale amministrativo 20

313.0

reclami penali; è riservato l'ordine contrario della Corte dei reclami penali o del suo presidente.


Art. 52

1 Contro l'imputato gravemente indiziato di un'infrazione si può emettere un ordine d'arresto, se determinate circostanze fanno presumere che intenda: a. sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena o b. cancellare tracce dell'infrazione, distruggere elementi probatori, indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o compromettere in analogo modo il risultato dell'inchiesta.

2

L'ordine d'arresto non può essere emesso se sproporzionato all'importanza della causa.


Art. 53

1 Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d'arresto.

2

Sono competenti a emettere l'ordine d'arresto: a. in caso di fermo: l'autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo;

b. in tutti gli altri casi: l'autorità giudiziaria cantonale competente secondo l'articolo 22.

3

L'ordine d'arresto dev'essere scritto e deve indicare: i dati personali dell'imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell'arresto; le carceri giudiziarie alle quali l'arrestato dev'essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.


Art. 54

1 Una copia dell'ordine d'arresto dev'essere rimessa all'imputato al momento dell'arresto.

2

L'arrestato dev'essere consegnato all'autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell'ordine d'arresto.

3

Se non è possibile eseguire l'ordine d'arresto, si ordinerà la ricerca dell'imputato. L'ordine d'arresto può essere pubblicato.


Art. 55

1 L'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto deve interrogare l'imputato, se non è già stato udito (art. 51 cpv. 4), al più tardi il primo

VI. Arresto 1. Ammissibilità 2. Ordine

d'arresto a. Competenza; forma

b. Esecuzione;

ricerca

dell'imputato

c.

Interrogatorio

dell'arrestato

Disposizioni generali 21

313.0

giorno feriale successivo all'arresto per accertare se sussiste un motivo d'arresto; il funzionario inquirente dev'essere udito.

2

Se l'arresto è mantenuto, l'imputato dev'essere informato dei motivi del provvedimento; se l'imputato è liberato, si applica per analogia l'articolo 51 capoverso 6.


Art. 56

Se le finalità dell'inchiesta lo consentono, l'arrestato ha il diritto di
esigere che i suoi stretti congiunti siano immediatamente informati dell'arresto per il tramite del funzionario inquirente.


Art. 57

1 Se l'arresto è mantenuto, l'inchiesta dev'essere accelerata nella misura del possibile. L'arresto non può in ogni caso superare la durata presumibile di una pena privativa della libertà o di una pena da commutazione.

2

Salvo autorizzazione speciale dell'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b non può essere mantenuto oltre 14 giorni.


Art. 58

1 L'autorità cantonale provvede affinché l'arresto sia regolarmente eseguito. L'arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della libertà che si riconoscono necessarie a assicurare lo scopo dell'arresto e la disciplina nelle carceri giudiziarie.

2

L'arrestato può conferire a voce o per scritto col proprio difensore soltanto con l'autorizzazione del funzionario inquirente il quale può limitare o far cessare comunicazioni siffatte soltanto se l'interesse dell'inchiesta lo esiga. La limitazione o la cessazione di queste comunicazioni per più di tre giorni dev'essere approvata dall'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto; tale approvazione può, di volta in volta, essere data al massimo per dieci giorni.

3

L'esecuzione dell'arresto è retta per altro dagli articoli 234-236 CPP47.48


Art. 59

1 Il funzionario inquirente deve mettere in libertà l'arrestato appena siano cessati i motivi dell'arresto.

2

L'arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà.

47 RS

312.0

48 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

3. Avviso ai

congiunti

4. Durata

dell'arresto

5. Esecuzione

dell'arresto

6. Rilascio in

libertà

Diritto penale amministrativo 22

313.0

3

Sempreché gli atti non siano già stati trasmessi al tribunale per il giudizio, su tale richiesta decide l'autorità che ha emesso l'ordine d'arresto. Questa deve interpellare in merito il funzionario inquirente o l'ufficio presso cui la causa è pendente; le prescrizioni dell'articolo 51 capoversi 5 e 6 si applicano per analogia.


Art. 60

1 L'imputato arrestato o in procinto d'esserlo in virtù dell'articolo 52 capoverso 1 lettera a può, se lo chiede, essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione.

2

Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 238-240 CPP49.50 Tuttavia, la cauzione dev'essere prestata al Dipartimento federale delle finanze; essa diviene parimente esigibile allorché l'imputato si sottrae al pagamento della multa irrogata; l'eccedenza della cauzione riscossa è devoluta alla Confederazione.


Art. 61

1 Il funzionario inquirente, se reputa completa l'inchiesta e ritiene che un'infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest'ultimo enuncia i dati personali dell'imputato e descrive la fattispecie dell'infrazione.

2

Il funzionario inquirente notifica all'imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d'inchiesta.

3

Se l'imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l'imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine.

4

Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v'è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale.

5

All'imputato che non ha né rappresentante né domicilio eletto in Svizzera e è d'ignota dimora ovvero è domiciliato o dimorante all'estero non occorre notificare il processo verbale finale né le comunicazioni richieste in virtù del capoverso 2.

49 RS

312.0

50 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

7. Liberazione

sotto cauzione

G. Processo

verbale finale

Disposizioni generali 23

313.0

Sezione terza: Decisione dell'amministrazione

Art. 62

1 L'amministrazione emana un decreto penale oppure desiste dal procedimento; rimane riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3).

2

La desistenza dal procedimento dev'essere comunicata a tutte le persone che hanno partecipato allo stesso come imputati. A richiesta, la desistenza comunicata oralmente deve essere confermata per scritto:


Art. 63

1 Tasse, indennità, contributi, crediti e interessi da pagare o da restituire sono fatti valere in conformità delle norme di competenza e di procedura della singola legge amministrativa.

2

L'amministrazione, se autorizzata a decidere sull'obbligo di pagamento o restituzione, lo può fare con il decreto penale; tuttavia, la decisione è soggetta in ogni caso a riesame soltanto nel procedimento d'impugnazione previsto dalla singola legge amministrativa e deve menzionare i rimedi giuridici.

3

Se il decreto penale si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e soltanto questa, impugnata a tenore del capoverso 2, è modificata o annullata, l'amministrazione decide di nuovo conformemente all'articolo 62.


Art. 64

1 Il decreto penale dev'essere scritto e deve indicare: - l'imputato; - la

fattispecie;

le disposizioni legali applicate;

la pena, la responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 e le misure speciali;

- le

spese;

la decisione circa gli oggetti sequestrati;

- i

rimedi

giuridici.

2

Se il decreto penale diverge sostanzialmente, a pregiudizio dell'imputato, dal processo verbale finale, le divergenze vanno indicate e motivate succintamente.

3

Il decreto penale è notificato all'imputato con lettera raccomandata ovvero gli è consegnato direttamente con attestazione di ricevuta; può essere notificato mediante pubblicazione nel Foglio federale se l'imA. Natura della

decisione I. Nel

procedimento

penale

II. Sull'obbligo

di pagamento

o restituzione

B. Decreto

penale I. Nella

procedura

ordinaria

Diritto penale amministrativo 24

313.0

putato non ha né rappresentante né domicilio eletto in Svizzera e è d'ignota dimora. L'articolo 34 capoverso 2 è applicabile.


Art. 65

1 Se l'infrazione è manifesta, la multa non supera i 2000 franchi e l'imputato, ricevuta notifica dell'ammontare della multa e dell'obbligo di pagamento o restituzione, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale.51 2 Il decreto penale firmato dall'imputato e dal funzionario inquirente equivale, nella procedura abbreviata, a una sentenza cresciuta in giudicato; se l'imputato denega di firmare, cade il decreto penale emanato in conformità del capoverso 1.


Art. 66

1 Quando il procedimento penale non sfocia in un decreto penale o nel rinvio a giudizio, ma, secondo la legge, si devono nondimeno confiscare oggetti o beni o devolvere allo Stato doni o altri profitti oppure, in luogo di siffatti provvedimenti, si deve ordinare un risarcimento, sarà emanato un ordine di confisca indipendente.

2

Ordine siffatto sarà parimente emanato se il provvedimento colpisce persone non imputate.

3

L'articolo 64 è applicabile per analogia. L'ordine di confisca dev'essere notificato alle persone direttamente interessate.


Art. 67

1 Contro il decreto penale o l'ordine di confisca l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

2

Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o l'ordine di confisca è equiparato a una sentenza esecutiva.


Art. 68

1 L'opposizione dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato il decreto o l'ordine impugnato.

2

L'opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati.

3

Se l'opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell'opponente non sono sufficientemente 51 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

II. Nella

procedura

abbreviata

III. Confisca

indipendente

C. Opposizione I. Presentazione II. Autorità

competente

e forma

Disposizioni generali 25

313.0

chiari, e l'opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all'opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediarvi.

4

L'amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione.


Art. 69

1 Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l'inchiesta.

2

Se il decreto o l'ordine impugnato si fonda su una decisione sull'obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d'opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest'ultima impugnazione.


Art. 70

1 In base ai risultati del riesame, l'amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell'articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell'opposizione.

2

La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.


Art. 71

A domanda o con il consenso dell'opponente, l'amministrazione può
trattare l'opposizione come richiesta del giudizio di un tribunale.


Art. 72

1 Chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale.

2

La richiesta dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione penale o di confisca.

3

Se il giudizio del tribunale non è chiesto entro il termine legale, la decisione penale o di confisca è equiparata a una sentenza esecutiva.

III. Procedura

IV. Decisione

penale

V. Trattazione

anomala

dell'opposizione

D. Richiesta

del giudizio di

un tribunale

Diritto penale amministrativo 26

313.0

Capo terzo: Procedura giudiziaria

Art. 73

1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o ordinare una misura privative della libertà, il rinvio a giudizio avviene con la trasmissione degli atti, da parte dell'amministrazione in causa, al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale. Il rinvio a giudizio è sospeso finché l'obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.

2

Il rinvio a giudizio tien luogo d'accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.

3

Non si procederà a istruzione a tenore del CPP52; è riservato il completamento degli atti in conformità dell'articolo 75 capoverso 2.53


Art. 74

1 Sono parti nella procedura giudiziaria l'imputato, il pubblico ministero del Cantone interessato o della Confederazione e l'amministrazione in causa.54 2

La persona colpita dalla confisca fruisce degli stessi diritti di parte e degli stessi rimedi giuridici dell'imputato.


Art. 75

1 Il tribunale informa le parti del ricevimento degli atti. Esamina se il giudizio del tribunale è stato chiesto in tempo utile.

2

Il tribunale può, d'ufficio o a richiesta di una parte, completare o far completare gli atti prima del dibattimento.

3

La data del dibattimento è notificata in tempo utile alle parti.

4

Il rappresentante del pubblico ministero della Confederazione e quello dell'amministrazione non sono tenuti a presentarsi personalmente.55 5 L'imputato può, a richiesta, essere dispensato dal comparire.

52 RS

312.0

53 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

54 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

55 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

A. Procedura

davanti ai

tribunali

cantonali I. Apertura II. Parti

III.

Preparazione del

dibattimento

Disposizioni generali 27

313.0


Art. 76

1 Il dibattimento può avvenire anche in assenza dell'imputato se questi è stato regolarmente citato e se l'assenza non è stata sufficientemente giustificata. Un difensore dev'essere nondimeno ammesso.

2

Il condannato in contumacia può, entro dieci giorni da che fu informato della sentenza, chiedere la restituzione in pristino qualora senza sua colpa sia stato impossibilitato di comparire al dibattimento. Se la richiesta è ammessa, si procede a un nuovo dibattimento.

3

La richiesta di restituzione in pristino sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se il tribunale o il suo presidente decide in tal senso.

4

I presenti disposti si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.


Art. 77

1 Gli atti dell'amministrazione sulle prove da lei assunte servono come elementi di prova anche per il tribunale; questo può, d'ufficio o a richiesta di una parte, assumere altre prove necessarie al chiarimento dei fatti o ripetere l'assunzione di prove già raccolte dall'amministrazione.

2

Se la tutela d'importanti interessi pubblici o privati lo esiga, segnatamente la tutela del segreto d'ufficio, di quello professionale o commerciale di una parte o di un terzo, il tribunale deve ordinare che i dibattiti e le deliberazioni avvengano, totalmente o parzialmente, a porte chiuse.

3

Il tribunale valuta liberamente le prove.

4

La decisione esecutiva sull'obbligo di pagamento o restituzione vincola il tribunale; se si tratta di una decisione dell'amministrazione, il tribunale, ove reputi ch'essa si fondi su una manifesta violazione di legge o su un abuso del potere d'apprezzamento, aggiorna il dibattimento e rinvia gli atti all'amministrazione in causa per nuova decisione. L'articolo 63 capoverso 3 si applica per analogia.


Art. 78

1 L'amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può ritirare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.56 2

Fino a questo momento, anche l'imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un tribunale.

3

In tali casi, il procedimento giudiziario è tolto.

56 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

IV. Sentenza

contumaciale

V. Dibattimento

VI. Revoca

della decisione

penale o della

richiesta del

giudizio di un

tribunale

Diritto penale amministrativo 28

313.0

4

Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca.


Art. 79

1 La sentenza indica:

- l'imputato; - la

fattispecie;

le disposizioni legali applicate;

la pena, la responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 e le misure speciali;

le spese del procedimento giudiziario e di quello amministrativo;

il diritto all'indennità (art. 99 e 101);

la decisione circa gli oggetti sequestrati.

2

La sentenza con i considerandi essenziali va notificata per scritto alle parti, con indicazione dei termini e delle autorità di ricorso.


Art. 80

57 1 Contro le decisioni dei tribunali cantonali sono ammissibili i rimedi giuridici previsti dal CPP58.

2

Anche il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici.


Art. 81

Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per
analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale.


Art. 82

59
In quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP60.

57 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

58 RS

312.0

59 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

60 RS

312.0

VII. Contenuto

della sentenza

VIII. Rimedi

giuridici

B. Procedura

davanti alla

Corte penale

C. Disposizioni

completive

Disposizioni generali 29

313.0


Art. 83


61

Capo quarto: Revisione

Art. 84

1 Un procedimento penale conchiuso con decreto penale, decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a richiesta o d'ufficio, essere sottoposto a revisione: a. in base a fatti o elementi di prova rilevanti che l'amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento;

b. se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sentenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale;

c. se un reato ha influito sulla decisione dell'amministrazione.

2

La revisione in favore dell'imputato è in ogni tempo ammissibile. La prescrizione dell'azione penale sopravvenuta dopo che la decisione contestata sia cresciuta in giudicato non si oppone a una nuova condanna.

3

La revisione a pregiudizio dell'imputato è unicamente ammissibile in base al capoverso 1 lettere a e c e fintanto che l'azione penale non sia prescritta. La prescrizione decorre dal momento dell'infrazione; la decisione precedente non è motivo d'interruzione.

4

I disposti degli articoli 84 a 88 si applicano per analogia all'ordine e alla decisione di confisca.


Art. 85

1 La revisione può essere domandata dall'imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.62 2 La domanda di revisione, con i motivi e le prove che la giustificano, dev'essere presentata per scritto all'amministrazione che ha emanato la decisione contestata.

3

La domanda di revisione sospende l'esecuzione della decisione contestata soltanto se l'amministrazione lo ordini; quest'ultima può sospendere l'esecuzione esigendo garanzie o ordinare altri provvedimenti cautelari.

61 Abrogato dal n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

62 Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

A. Decisioni

dell'

amministrazione I. Motivi di revisione

II. Apertura del

procedimento 1. A domanda

Diritto penale amministrativo 30

313.0

4

L'amministrazione può completare l'inchiesta e ordinare una discussione orale.


Art. 86

L'amministrazione, se intraprende la revisione d'ufficio, può riaprire
l'inchiesta; agli interessati sarà data la possibilità di esprimersi sul motivo della revisione e sulla prevista modificazione della decisione.


Art. 87

1 Se vi è un motivo di revisione, l'amministrazione annulla la decisione anteriore e emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca; essa decide nel contempo sulla restituzione di multe, spese e beni confiscati. È riservato il rinvio a giudizio (art. 21 cpv. 1 e 3).

2

La decisione dev'essere motivata; del rimanente si applica per analogia l'articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

3

Contro la decisione penale o di confisca può essere chiesto il giudizio di un tribunale conformemente all'articolo 72.

4

Il giudice esamina parimente se vi è un motivo di revisione a tenore dell'articolo 84.


Art. 88

1 Se non vi è un motivo di revisione, l'amministrazione lo attesta in una decisione.

2

Se la domanda di revisione é respinta, le spese procedurali possono essere messe a carico del richiedente.

3

La decisione dev'essere motivata e notificata con lettera raccomandata agli interessati alla procedura di revisione.

4

Contro la decisione di rigetto, il richiedente può, entro 30 giorni dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia.


Art. 89

63
Alla revisione delle sentenze passate in giudicato dei tribunali cantonali o del Tribunale penale federale si applicano gli articoli 379-392 e 410-415 CPP64.

63 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

64 RS

312.0

2. D'ufficio

III. Decisione 1. Annullamento della decisione

anteriore

2. Rigetto del

motivo

di revisione

B. Sentenze delle

giurisdizioni

penali

Disposizioni generali 31

313.0

Capo quinto: Esecuzione

Art. 90

1 Gli ordini, i decreti e le decisioni dell'amministrazione, come anche le sentenze dei tribunali penali, sempreché non si tratti di una condanna a una pena o a una misura privative della libertà, sono eseguiti dall'amministrazione in causa.

2

I Cantoni provvedono all'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione.


Art. 91

1 La multa che non può essere riscossa è, a richiesta dell'amministrazione, commutata in arresto o in carcerazione conformemente all'articolo 10.

2

Della commutazione è competente il giudice che ha giudicato sull'infrazione o che ne avrebbe avuto la competenza (art. 22 e 23 cpv. 2).


Art. 92

1 Gli oggetti e i beni sequestrati che non sono né confiscati né devoluti allo Stato né gravati da un diritto di pegno legale devono essere restituiti all'avente diritto. Se questi è ignoto e il valore degli oggetti lo giustifica, si ricorrerà alla pubblicazione.

2

Se entro 30 giorni non si annuncia nessun avente diritto, l'amministrazione può far vendere gli oggetti all'asta pubblica. Se l'avente diritto si annuncia a realizzazione avvenuta, il ricavo gli è consegnato, dedotte le spese di realizzazione.

3

Il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo si estingue cinque anni dopo la pubblicazione.

4

Se è controverso a chi spetti il diritto alla restituzione della cosa o alla consegna del ricavo, l'amministrazione può liberarsi mediante deposito giudiziale.


Art. 93

1 In quanto la legge non disponga altrimenti, le multe, gli oggetti, i beni, i doni e gli altri profitti confiscati, i pagamenti in contanti imposti come misura speciale e il ricavo degli oggetti confiscati o realizzati secondo l'articolo 92 sono devoluti alla Confederazione.

2

Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull'articolo 59 numeA. Competenza

B. Commutazione delle multe

C. Restituzione

degli oggetti

sequestrati;

realizzazione

D. Devoluzione

delle multe, di

beni confiscati,

ecc.

Diritto penale amministrativo 32

313.0

ro 1 secondo comma del Codice penale65, l'amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 196866 sulla procedura amministrativa.67 Capo sesto: Spese, indennità e regresso

Art. 94

1 Le spese del procedimento amministrativo comprendono i disborsi, incluse le spese del carcere preventivo e quelle della difesa d'ufficio, la tassa di decisione e le tasse di stesura.

2

L'ammontare delle tasse di decisione e di stesura è determinato da una tariffa emanata dal Consiglio federale.


Art. 95

1 Nella decisione dell'amministrazione, le spese sono di regola addossate al condannato; per motivi d'equità, questi può esserne liberato in tutto o in parte.

2

Se il procedimento è tolto, le spese possono essere, in tutto o in parte, addossate all'imputato, s'egli abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato notevolmente il procedimento.

3

I coimputati rispondono solidalmente delle spese, salvo che il decreto o la decisione penale disponga altrimenti.


Art. 96

1 L'imputato cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato tolto o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); le prescrizioni procedurali dell'articolo 28 capoverso 2 a 5 si applicano per analogia.

2

Se, entro il termine legale, non è stato interposto reclamo o il reclamo è stato respinto, la condanna nelle spese è equiparata a una sentenza giudiziaria.

65 RS

311.0. Ora: art. 70 cpv. 1.

66 RS

172.021

67 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).

A. Spese I. Nel

procedimento

amministrativo 1. Tipi 2.

Assoggettamento

3. Reclamo

contro la

condanna nelle

spese

Disposizioni generali 33

313.0


Art. 97

1 Le spese del procedimento giudiziario e la loro ripartizione si determinano, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 4, secondo gli articoli 417428 CPP68.69 2

Nella sentenza, le spese del procedimento amministrativo possono essere ripartite come quelle del procedimento giudiziario.


Art. 98

1 Il Cantone può chiedere alla Confederazione il rimborso delle spese processuali e d'esecuzione alle quali l'imputato non è stato condannato o che l'imputato non è in grado di pagare. Sono eccettuati gli onorari e le diarie dei funzionari, come anche gli emolumenti e le tasse di bollo.

1bis

A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni interamente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l'articolo 20 capoverso 3.70 2

Le contestazioni fra Confederazione e Cantone quanto al rimborso delle spese sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).


Art. 99

1 All'imputato che ha beneficiato dell'abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d'ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un'indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l'indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l'imputato abbia determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento.

2

Il detentore di un oggetto sequestrato o l'occupante di un'abitazione perquisita, se non è stato imputato, ha diritto a un'indennità in quanto, senza sua colpa, abbia subìto un pregiudizio.

3

L'indennità è a carico della Confederazione.


Art. 100

1 Il diritto all'indennità dell'imputato si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla notificazione dell'abbandono del procedimento o dacché la decisione è divenuta esecutiva.

68 RS

312.0

69 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

70 Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2141; FF 1998 1095).

II. Nel procedimento

giudiziario

III. Rimborso

delle spese al

Cantone

B. Indennità I. Nel procedimento

amministrativo 1. Diritto 2. Esercizio

del diritto

Diritto penale amministrativo 34

313.0

2

Il diritto all'indennità a tenore dell'articolo 99 capoverso 2 si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla perquisizione ovvero, in caso di sequestro, dalla restituzione dell'oggetto sequestrato o dalla consegna del ricavo della realizzazione.

3

La richiesta d'indennità dev'essere presentata per scritto all'amministrazione in causa e deve contenere conclusioni precise come anche i motivi che la giustificano.

4

L'amministrazione decide sulla richiesta al più tardi entro tre mesi.

Entro 30 giorni dalla notificazione, tale decisione può essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia.


Art. 101

1 Nel procedimento giudiziario, l'articolo 99 è applicabile per analogia. Il tribunale decide anche circa l'indennità dovuta per pregiudizi sofferti nel procedimento amministrativo.

2

Prima di stabilire l'indennità, il tribunale deve dare all'amministrazione in causa la possibilità di esprimersi su il diritto all'indennità e l'ammontare della medesima, e di presentare proposte.


Art. 102

1 La persona che ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligata a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 99 o 101.

2

L'amministrazione in causa decide circa il diritto di regresso.

3

La decisione può, entro 30 giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell'articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza esecutiva.

4

Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all'indennità è divenuta esecutiva.

Capo settimo: Procedimento contumaciale

Art. 103

1 Se l'imputato non ha eletto un domicilio in Svizzera e è d'ignota dimora, l'amministrazione e i tribunali possono continuare il procedimento in sua assenza. È applicabile l'articolo 34 capoverso 2.

II. Nel

procedimento

giudiziario

III. Diritto di

regresso

Disposizioni generali 35

313.0

2

L'imputato, se si presenta o è catturato, può chiedere la restituzione in pristino all'ultima autorità giudicante entro 30 giorni dacché fu informato del decreto penale, della decisione penale o della sentenza.

3

Se la richiesta è presentata in tempo utile, è applicata la procedura ordinaria.

4

In caso di confisca e di commutazione della multa in una pena privativa della libertà si applicano per analogia i capoversi 1 a 3.

Titolo quarto: Disposizioni finali

Art. 104

1 Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

2

Il Consiglio federale è autorizzato ad adattare alla presente legge il regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 27 novembre 193471 concernente un'imposta sulle bevande.


Art. 105
Nei casi in cui il diritto previgente affida al Consiglio federale la competenza a emanare decisioni penali, competenza siffatta è deferita ai Dipartimenti; il Consiglio federale può delegarla ai servizi direttamente loro subordinati.


Art. 106

1 I procedimenti penali in cui la decisione penale dell'amministrazione, a tenore degli articoli 293 o 324 della legge federale del 15 giugno 193472 sulla procedura penale, è stata presa prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono continuati secondo il diritto previgente.

2

La punibilità e la corresponsabilità del rappresentato, del mandante o del padrone d'azienda per infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono determinate esclusivamente secondo il diritto previgente.

71

[CS 6 289; RU 1974 1955, 2007 1469 all. 4 n. 27. RU 2007 2909 art. 23 Ziff. 1].

Vedi ora: l'O sull'imposizione della birra del 15 giu. 2007 (RS 641.411.1).

72

RS 312.0

A.

Modificazione di

atti legislativi

B. Nuove

competenze

C. Disposizioni

transitorie

Diritto penale amministrativo 36

313.0


Art. 107

1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

2

Esso determina l'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197573 73

DCF del 25 nov. 1974.

D. Esecuzione.

Entrata in vigore

Disposizioni generali 37

313.0

Allegato

Modifica di atti legislativi …74 74 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1974 1857.

Diritto penale amministrativo 38

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