01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
15.03.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 14.03.2023
01.10.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 30.09.2022
15.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 14.05.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.05.2014 - 31.12.2016
01.01.2014 - 30.04.2014
01.07.2012 - 31.12.2013
01.01.2011 - 30.06.2012
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1

Legge sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2009) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 24octies della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 19962, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

2

Essa ha lo scopo di: a. garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente; b. promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia; c. favorire un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.

3

La generazione annua media di elettricità a partire da energie rinnovabili deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 5400 GWh rispetto al livello del 2000. Come parte integrante di questo aumento il Consiglio federale può considerare, fino al 10 per cento, anche l'elettricità generata all'estero a partire da energie rinnovabili.3 4 La generazione annua media di elettricità proveniente da centrali idroelettriche deve essere aumentata entro il 2030 di almeno 2000 GWh rispetto al livello del 2000.4 5 Il consumo energetico finale delle economie domestiche private deve essere stabilizzato entro il 2030 almeno al suo livello al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.5

RU 1999 197

1 [CS

1 3]

2 FF

1996 IV 872

3

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

4

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

5

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

730.0

Energia

2

730.0


Art. 2

Collaborazione con i Cantoni, l'economia e altre organizzazioni 1

La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia. In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può fissare provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di politica energetica.

2

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

3

Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano i provvedimenti volontari dell'economia. Se è possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, convenzioni nel diritto d'esecuzione. Sono fatte salve la legge federale del 6 ottobre 19956 sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza, come pure la legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio.


Art. 3

Principi 1 Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori e i fabbricanti di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi: a. ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;

b. l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato.

2

Impiegare l'energia in modo parsimonioso e razionale significa innanzitutto: a. mantenere l'impiego di energia al livello più basso possibile; b. impiegare l'energia nel miglior modo possibile; c. impiegare la minor energia possibile per conseguire un determinato risultato energetico (alto rendimento energetico); d. recuperare il calore residuo utilizzabile.

3

I costi dell'approvvigionamento energetico devono essere addebitati, nella misura del possibile, ai consumatori che li causano.

4

Possono essere ordinati provvedimenti solo a condizione che siano fattibili dal profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente. Gli interessi pubblici preponderanti devono essere salvaguardati.

Capitolo 2: Approvvigionamento energetico

Art. 4

Nozione e competenze

1

L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, il deposito, la preparazione, il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di vettori 6 RS

251

7 RS

946.51

Legge

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energetici ed energia sino al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

2

L'approvvigionamento energetico è compito dell'economia energetica. La Confederazione e i Cantoni istituiscono condizioni quadro statali adeguate affinché l'economia energetica possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.


Art. 5

Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico 1

Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone una sufficiente disponibilità, un'offerta differenziata e sistemi di distribuzione tecnicamente sicuri ed efficaci.

2

Un approvvigionamento energetico economico si basa sulle forze di mercato, la trasparenza dei costi e la capacità concorrenziale internazionale, come pure su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

3

Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

a8 Caratterizzazione dell'elettricità e attestazione della sua provenienza A tutela dei consumatori finali il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla caratterizzazione dell'elettricità, segnatamente sul tipo di generazione e sulla provenienza dell'elettricità. Esso può introdurre un obbligo di caratterizzazione e di attestazione della provenienza.


Art. 6

Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili Prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l'autorità competente secondo il diritto cantonale esamina: a. se il fabbisogno energetico può essere ragionevolmente coperto mediante energia rinnovabile;

b. in che modo può essere ragionevolmente utilizzato il calore residuo prodotto.

a9 Sicurezza dell'approvvigionamento 1

Se si prospetta che l'approvvigionamento della Svizzera in elettricità non è sufficientemente assicurato a lungo termine, nel quadro delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione possibilmente in Svizzera. Essi assicurano che:

8

Originario art. 5bis. Introdotto dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

9

Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

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a. i processi e le procedure necessari siano eseguiti rapidamente; b. a proposito di costruzioni, impianti, pianificazioni, finanziamenti e altre loro attività, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità e alla neutralità dell'impatto climatico, nonché idonee all'ubicazione corrispondente; c. assicurano che lo Stato collabori con l'economia energetica.

2

La Confederazione si adopera per una collaborazione sufficiente con l'estero.


Art. 7


10

Condizioni di raccordo per le energie fossili e per quelle rinnovabili 1

I gestori di rete sono tenuti, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare l'energia fossile e quella rinnovabile, eccettuata l'elettricità proveniente da centrali idroelettriche, con una prestazione superiore a 10 MW. Per quanto concerne la produzione di elettricità generata a partire da energie fossili, tale obbligo vige soltanto se l'elettricità è prodotta periodicamente e se contemporaneamente il calore generato viene recuperato.

2

La rimunerazione si fonda su prezzi d'acquisto di energia equivalente orientati al mercato. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

3

I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

a11 Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico 1

I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a rimunerare tutta l'elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l'utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

2

La rimunerazione si basa sul prezzo di costo, nell'anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L'economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a. il prezzo di costo per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;

b. la riduzione annua dell'ammontare della rimunerazione; 10 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

11 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 2 e 3 in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.7).

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c. la durata della rimunerazione a copertura dei costi, tenuto conto dell'ammortamento;

d. la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica, tenendo conto dell'evoluzione dei costi; e. la definizione del plusvalore ecologico contenuto nella rimunerazione e le esigenze poste alla sua negoziabilità.

3

Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara concernenti misure efficienti sotto il profilo energetico, in particolare per l'uso razionale e parsimonioso dell'energia elettrica negli edifici e nelle imprese.

4

Della somma dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 si può rivendicare al massimo:

a. per la forza idrica, il 50 per cento; b. per la tecnologia fotovoltaica: 1. il 5 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per kWh, 2. il 10 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per kWh,

3. il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per kWh;

c. per tutte le altre tecnologie, nonché per la tecnologia fotovoltaica se le spese scoperte ammontano a meno di 30 centesimi per kWh, il 30 per cento ciascuna; d. per i bandi di gara secondo il capoverso 3, il 5 per cento.

5

I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

Art. 7b12

Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili 1

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3-5, le imprese d'approvvigionamento elettrico concludono tra di loro convenzioni sulla fornitura di quantità aggiuntive di elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità.

2

L'elettricità ritirata e rimunerata secondo l'articolo 7a è accreditata a tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico proporzionalmente alla loro quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo.

3

Le imprese d'approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

12 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

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4

Se si prospetta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 non possono essere conseguiti, il Consiglio federale può impartire alle imprese d'approvvigionamento elettrico, al più presto per il 2016, direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. Esso disciplina i dettagli, in particolare: a. le quantità aggiuntive necessarie di elettricità generata a partire da energie rinnovabili;

b. le esigenze poste all'emissione e alla negoziazione di certificati; c. la designazione degli uffici competenti per l'emissione e la negoziazione dei certificati;

d. i pagamenti sostitutivi, qualora le quantità aggiuntive non possano essere raggiunte o i certificati non possano essere esibiti.

Capitolo 3: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia

Art. 8

Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie 1

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:13 a. la formulazione uniforme e comparabile di indicazioni relative al consumo energetico specifico di determinati impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; b. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può convenire valori mirati di consumo con i produttori o gli importatori allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie il cui consumo di energia non è trascurabile.

3

Se non è stata adottata alcuna convenzione o i valori mirati di consumo convenuti non sono rispettati, il Consiglio federale può prescrivere le esigenze applicabili alla commercializzazione di tali impianti, veicoli e apparecchi. Esso emana simili esigenze per gli apparecchi dal consumo elettrico considerevole, ampiamente diffusi e tecnicamente aggiornati, nonché per il consumo standby.14 4 Al posto delle esigenze relative alla commercializzazione, il Consiglio federale può introdurre strumenti economici.

5

Il Consiglio federale tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati secondo lo stato della tecnica e gli sviluppi internazionali.

13 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L sull'approvvigionamento elettrico del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2008 (RS 734.7).

14 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L sull'approvvigionamento elettrico del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2008 (RS 734.7).

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6

Tutti i provvedimenti che il Consiglio federale prende in virtù dei capoversi 1-5 devono rispettare le prescrizioni della presente legge concernenti la collaborazione con l'economia.


Art. 9

Edifici

1

Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro favorevoli all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e all'impiego di energie rinnovabili.

2

I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti e sostengono l'attuazione dei pertinenti standard di consumo. A tal fine tengono conto del livello della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.15 3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti: a. la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura dell'approvvigionamento termico, per il riscaldamento e l'acqua calda;

b. l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;

c. le convenzioni sugli obiettivi concluse con i grandi consumatori; d. il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici esistenti.16 Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Provvedimenti

Art. 10

Informazione e

consulenza

1

L'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale) e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle condizioni per un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili. Coordinano le loro attività. All'Ufficio federale compete prevalentemente l'informazione, ai Cantoni principalmente la consulenza.

2

Nell'ambito dei propri compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico. La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

15 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

16 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

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Art. 11

Formazione e perfezionamento 1

La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

2

Essa può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell'energia.


Art. 12

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili.

Tiene conto al riguardo degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

2

Sentito il Cantone interessato, può sostenere: a. impianti e progetti pilota e di dimostrazione; b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, la valutazione di provvedimenti di politica energetica o la rilevazione dei dati necessari.


Art. 13

Impiego dell'energia e recupero del calore residuo La Confederazione può sostenere provvedimenti per: a. l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia; b. l'impiego di energie rinnovabili; c. il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 14

Aiuti finanziari e forma dei contributi 1

Se il promovimento dei provvedimenti menzionati nella precedente sezione si effettua mediante aiuti finanziari destinati a un oggetto specifico, questi sono di regola forniti sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati solo a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

2

Gli aiuti finanziari non devono di regola superare il 40 per cento dei costi computabili. Qualora sia conseguito un utile, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati secondo i profitti conseguiti.

3

Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto a quelli delle tecniche convenzionali. Per gli altri aiuti finanziari sono computabili le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento del compito.

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4

Eccezionalmente, gli aiuti finanziari di cui al capoverso 2 possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

5

L'Assemblea federale fissa di volta in volta nel preventivo l'importo massimo dei contributi conformemente agli articoli 10 capoverso 2 e 11-13 che possono essere versati nell'anno corrispondente.


Art. 15

Contributi globali

1

Per influire sull'impiego dell'energia e promuovere il recupero del calore residuo (art. 13), la Confederazione può versare contributi globali annui ai Cantoni. Sostiene singoli progetti in questo settore solo in casi eccezionali.

2

I contributi globali sono versati ai Cantoni che attuano propri programmi promozionali a sostegno di provvedimenti per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia come pure per l'impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore residuo. Almeno il 50 per cento dell'importo globale versato a un Cantone è riservato al promovimento di provvedimenti presi da privati.

3

I contributi globali non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma. Il loro importo è calcolato secondo l'ammontare di tale credito e l'efficacia del programma promozionale del Cantone.

4

I Cantoni riferiscono annualmente all'Ufficio federale, in particolare circa l'efficacia e le ripercussioni del programma realizzato come pure l'impiego dei mezzi finanziari messi loro a disposizione.

5

I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. Invece del rimborso, l'Ufficio federale può autorizzarne il riporto sul programma da realizzare nell'anno successivo.

a17 Garanzie contro i rischi 1

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4, i gestori di rete possono prestare, sotto forma di fideiussione, garanzie contro i rischi; l'importo della fideiussione non può superare il 50 per cento dei costi d'investimento di impianti per lo sfruttamento della geotermia.

2

Il Consiglio disciplina i dettagli. Può segnatamente imporre esigenze minime agli impianti per lo sfruttamento della geotermia secondo il capoverso 1.

Art.15b18 Supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione 1

La società di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare: 17 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

18 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

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a. i costi, non coperti dai prezzi di mercato, dei gestori di rete per il ritiro di elettricità secondo gli articoli 7a capoverso 1 e 28a capoverso 1; b. i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 7a capoverso 3; c. le perdite da fideiussione secondo l'articolo 15a capoverso 1.

2

La società di rete può traslare il supplemento sui gestori delle reti subalterne. Questi possono a loro volta traslarlo sui consumatori finali.

3

Per i consumatori finali i cui costi per l'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo, il supplemento 1 può ammontare al massimo al 3 per cento dei costi dell'elettricità. Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere una percentuale massima anche per altri consumatori finali che a causa del supplemento risultassero considerevolmente menomati nella loro competitività.

4

La somma dei supplementi non può superare 0,6 centesimi per kWh sul consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma è riservato alla rimunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a. La somma delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussione traslate sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione non può superare i 150 milioni di franchi.

5

Con i supplementi la società di rete può istituire un fondo alimentato in funzione dei bisogni.

Capitolo 4a:19 Convenzioni internazionali
c Fatto salvo l'articolo 7a capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199720
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Capitolo 5: Esecuzione e disposizioni d'applicazione

Art. 16

Esecuzione da parte della Confederazione 1

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni d'applicazione necessarie. Esso può delegare al Dipartimento il compito di emanare disposizioni tecniche o amministrative. È fatto salvo l'articolo 19.

2

Per l'esecuzione, il Consiglio federale può avvalersi di organizzazioni private.

3

L'Ufficio federale può delegare a terzi compiti di verifica, controllo e vigilanza.

19 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

20 RS

172.010

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Art. 17

Compiti affidati a organizzazioni dell'economia 1

Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia in particolare i seguenti compiti:

a. convenire indicazioni uniformi e comparabili del consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1 lett. a); b. convenire procedure di omologazione energetica (art. 8 cpv. 1 lett. b); c. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv. 1);

d. attuare strumenti economici (art. 8 cpv. 4); e. convenire e realizzare programmi per promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie indigene e rinnovabili; f. fungere da intermediario, segnatamente mediante l'informazione, la consulenza e la concessione di fideiussioni, per il finanziamento da parte di terzi di impianti destinati alla produzione poco inquinante e all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;

g. convenire obiettivi di sviluppo del consumo energetico dei grandi consumatori.

2

La Confederazione e, nel quadro delle loro competenze, i Cantoni possono favorire la conclusione di convenzioni indicando obiettivi e termini.

3

Le organizzazioni collaborano nell'adempimento dei loro compiti con le autorità federali e cantonali competenti come pure con le altre organizzazioni interessate.


Art. 18

Mandati di prestazione e vigilanza degli enti pubblici 1

Sentiti i Cantoni, il Dipartimento conviene con le organizzazioni interessate in particolare:

a. gli obiettivi e i principi per i singoli compiti; b. gli studi da effettuare sulle ripercussioni di provvedimenti e programmi; c. i rapporti da presentare.

2

Il Dipartimento verifica ogni due anni lo svolgimento dei compiti affidati e riferisce al Consiglio federale.

3

Rappresentanti della Confederazione non possono far parte degli organi dirigenti delle organizzazioni incaricate.

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Art. 19

Esecuzione da parte dei Cantoni 1

I Cantoni eseguono i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 9; a tal fine sono sostenuti dalla Confederazione. 21 Se una legge federale attribuisce a un'autorità federale l'esecuzione in un ambito specifico, questa autorità esegue anche le corrispondenti disposizioni della presente legge.

2

I Cantoni informano regolarmente il Dipartimento sui loro provvedimenti d'esecuzione.


Art. 20

Verifica dell'efficacia

1

L'Ufficio federale verifica periodicamente in che misura i provvedimenti della presente legge hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi menzionati nell'articolo 1.

2

I risultati delle verifiche sono pubblicati.

3

Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni l'effetto dei provvedimenti della presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 1. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.22


Art. 21

Obbligo di informare

1

Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni indispensabili per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

2

Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.


Art. 22

Trattamento di dati personali 1

Nei limiti degli obiettivi della presente legge, l'Ufficio federale tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione concernenti azioni e sanzioni penali (art. 28 cpv. 3).

2

Può conservare questi dati su un supporto elettronico.


Art. 23

Segreto d'ufficio e segreto d'affari 1

Tutte le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno al segreto d'ufficio.

2

Il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari sono garantiti in ogni caso.

21 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

22 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

Legge

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Art. 24

Tasse 1 Le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

2

Le attività d'informazione e di consulenza dell'Ufficio federale giusta l'articolo 10 capoverso 1 sono esenti da tasse.

Capitolo 6: Procedura e protezione giuridica

Art. 25

Protezione giuridica

1

La procedura di ricorso e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.23 1bis

Le controversie concernenti le condizioni di raccordo per gli impianti di generazione dell'energia e i supplementi sui costi di trasmissione (art. 7, 7a, 15b e 28a) sono giudicate dalla Commissione dell'energia elettrica.24 2

Le controversie in materia di conteggio delle spese di riscaldamento e di acqua calda (art. 9 cpv. 3) sottostanno alla giurisdizione civile. In caso di rapporti di locazione, si applica la relativa procedura di impugnazione.


Art. 26

Ricorso delle autorità L'Ufficio federale è legittimato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.


Art. 27

Espropriazione 1 In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia o degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

2

Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193025 sull'espropriazione. Essi prevedono che: a. il Governo cantonale decide in merito a opposizioni rimaste controverse; b. il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

3

Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni è applicabile la legislazione federale in materia di espropriazione.

23 Nuovo testo giusta il n. 69 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

24 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

25 RS

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Capitolo 7:26 Disposizione penale

Art. 28

1 Chiunque, intenzionalmente: a. viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8); abis. 27 viola le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dell'elettricità (art. 5bis);

b. rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte (art. 21); c. contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo, è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi.

2

L'infrazione colposa è punita con una multa sino a 10 000 franchi.

3

Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo. L'autorità competente è l'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali
a29 Disposizioni transitorie della modifica del 23 marzo 2007 1

Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili, le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 nella versione del 26 giugno 199830 si applicano alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035 e a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

2

Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 1 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la Commissione dell'energia elettrica può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

26 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

27 Introdotta dal n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 732.1).

28 RS

313.0

29 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.7).

30 RU

1999 197

Legge

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Art. 29

Diritto previgente:

abrogazione

Il decreto federale del 14 dicembre 199031 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia è abrogato.


Art. 30

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:32 1° gennaio 1999 L'articolo 15 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

31 [RU

1991 1018]

32 DCF del 7 dic. 1998 (RU 1999 206).

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