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01.01.2018 - 22.09.2018
24.09.2017 - 31.12.2017
12.02.2017 - 23.09.2017
01.01.2016 - 11.02.2017
14.06.2015 - 31.12.2015
18.05.2014 - 13.06.2015
09.02.2014 - 17.05.2014
03.03.2013 - 08.02.2014
23.09.2012 - 02.03.2013
11.03.2012 - 22.09.2012
01.01.2011 - 10.03.2012
28.11.2010 - 31.12.2010
07.03.2010 - 27.11.2010
29.11.2009 - 06.03.2010
27.09.2009 - 28.11.2009
17.05.2009 - 26.09.2009
30.11.2008 - 16.05.2009
01.01.2008 - 29.11.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
21.05.2006 - 31.12.2006
27.11.2005 - 20.05.2006
02.03.2005 - 26.11.2005
08.02.2004 - 01.03.2005
01.08.2003 - 07.02.2004
01.04.2003 - 31.07.2003
03.03.2002 - 31.03.2003
02.12.2001 - 02.03.2002
10.06.2001 - 01.12.2001
01.01.2000 - 09.06.2001
07.02.1999 - 31.12.1999
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101

Costituzione federale
della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 3 marzo 2024)

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,

Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,

si sono dati la presente Costituzione1:

1 Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998, DCF dell'11 ago. 1999 - RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Art. 2 Scopo

1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 5 Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

2 L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 8 Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali davanti alla legge.

2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 10a3 Divieto di dissimulare il proprio viso4*

1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

3 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF del 31 mag. 2021 - RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185).

4* Con disposizione transitoria.

Art. 13 Protezione della sfera privata

1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

2 Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione

1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media

1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

2 La censura è vietata.

3 Il segreto redazionale è garantito.

Art. 22 Libertà di riunione

1 La libertà di riunione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Art. 23 Libertà d'associazione

1 La libertà d'associazione è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 24 Libertà di domicilio

1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato

1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

Art. 26 Garanzia della proprietà

1 La proprietà è garantita.

2 In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 27 Libertà economica

1 La libertà economica è garantita.

2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 Libertà sindacale

1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 Garanzie procedurali generali

1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

2 Le parti hanno diritto d'essere sentite.

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 30 Procedura giudiziaria

1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

3 L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 31 Privazione della libertà

1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 Procedura penale

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

2 L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 Diritto di petizione

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 Diritti politici

1 I diritti politici sono garantiti.

2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

1 I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 Diritti di cittadinanza

1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

2 Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza

1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

3 Essa agevola la naturalizzazione:

a.
degli stranieri della terza generazione;
b.
dei fanciulli apolidi.6

6 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 12 feb. 2017 (DF del 30 set. 2016, DCF del 13 apr. 2017- RU 2017 2643; FF 2015 717 1201, 2017 2821).

Art. 39 Esercizio dei diritti politici

1 La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.

2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.

Art. 40 Svizzeri all'estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

1 A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

a.
ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b.
ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
c.
la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
d.
le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
e.
ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
f.
i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
g.7
i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

7 Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 - RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 43a9 Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44 Principi

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

10 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

2 Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.11

3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.12

11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

12 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 47 Autonomia dei Cantoni

1 La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.13

13 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 48 Trattati intercantonali

1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

4 Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantonali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

a.
sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
b.
stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.14

5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.15

14 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

15 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 48a16 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

a.
esecuzione di pene e misure;
b.17
scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
c.18
scuole universitarie cantonali;
d.
istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;
e.
gestione dei rifiuti;
f.
depurazione delle acque;
g.
trasporti negli agglomerati;
h.
medicina di punta e cliniche speciali;
i.
istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

2 L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

16 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

17 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Sezione 3: Comuni

Art. 50

1 L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

2 Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51 Costituzioni cantonali

1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 Ordine costituzionale

1 La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

2 La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.

Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni

1 La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54 Affari esteri

1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.

2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57 Sicurezza

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

2 L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.19

19 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

2 Per le donne il servizio militare è volontario.

3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

1 La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

2 ...20

3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

20 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 61 Protezione civile

1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

4 La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

5 Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a21 Spazio formativo svizzero

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).* Con disposizione transitoria.

Art. 62 Scuola*

1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.

2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.22

3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.23

4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.24

5 La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.25

6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.26

22 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

23 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

24 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

25 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

26 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 63a28 Scuole universitarie

1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

28 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 64 Ricerca

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.29

2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.30

3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 65 Statistica

1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.32

2 Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.

32 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 66 Sussidi all'istruzione33

1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.34

2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

33 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

34 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 67 Promozione dell'infanzia e della gioventù35

1 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.36

35 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

36 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 - RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

Art. 67a37 Formazione musicale

1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

37 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015).

Art. 68 Sport

1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

2 Gestisce una scuola di sport.

3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura

1 Il settore culturale compete ai Cantoni.

2 La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Art. 70 Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 71 Cinematografia

1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.

Art. 72 Chiesa e Stato

1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

3 L'edificazione di minareti è vietata.38

38 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 - RU 2010 2161; FF 2008 6017 6659, 2009 3763, 2010 2991).

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73 Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Art. 74 Protezione dell'ambiente

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 75 Pianificazione del territorio

1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 75b40 Abitazioni secondarie41*

1 La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

2 La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

40 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).

41* Con disposizione transitoria.

Art. 76 Acque

1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

6 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Art. 77 Foreste

1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

2 Emana principi sulla protezione delle foreste.

3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

2 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

Art. 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 80 Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2 Disciplina in particolare:

a.
la detenzione e la cura di animali;
b.
gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c.
l'utilizzazione di animali;
d.
l'importazione di animali e di prodotti animali;
e.
il commercio e il trasporto di animali;
f.
l'uccisione di animali.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81 Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 81a42 Trasporti pubblici

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

2 I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

42 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

Art. 82 Circolazione stradale

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

2 Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

3 L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 8343 Infrastruttura stradale

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese.

2 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

43 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

Art. 84 Transito alpino44*

1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

44* Con disposizione transitoria.

Art. 85 Tassa sul traffico pesante45*

1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.46

3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

45* Con disposizione transitoria.

46 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

Art. 8648 Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale49*

1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

2 A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

a.
il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
b.
il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
c.
il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;
d.
il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
e.
una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
f.
di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
g.
il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
h.
altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

3 È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

a.
contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
b.
contributi ai costi delle strade principali;
c.
contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
d.
contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
e.
contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
f.
ricerca e amministrazione;
g.
i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.

4 Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

5 Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

48 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018, i cpv. 2 lett. g e 3 lett. g entrano in vigore il 1° gen. 2020 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

49* Con disposizione transitoria.

Art. 87a51 Infrastruttura ferroviaria 52*

1 La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

2 L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

a.
al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;
b.
il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3bis;
c.
il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
d.
2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

51 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

52* Con disposizione transitoria.

Art. 87b53 Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

a.
contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
b.
contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
c.
contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

53 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825, 2017 2961).

Art. 8854 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

3 Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

54 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2018, in vigore dal 23 set. 2018 (DF del 13 mar. 2018, DCF del 21 gen. 2019; RU 2019 525; FF 2016 1493, 2017 5033, 2018 1549, 2019 1181).

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89 Politica energetica

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

2 La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 91 Trasporto di energia

1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni

1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 Radiotelevisione

1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

2 La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3 L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

Sezione 7: Economia

Art. 94 Principi dell'ordinamento economico

1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

2 Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

3 Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.

4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 95 Attività economica privata56*

1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

3 Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:

a.
l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
b.
i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
c.
gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
d.
l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.57

56* Con disposizione transitoria.

57 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 - RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).

Art. 96 Politica di concorrenza

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

2 Prende provvedimenti:

a.
per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
b.
contro la concorrenza sleale.
Art. 97 Protezione dei consumatori

1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

Art. 98 Banche e assicurazioni

1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 Politica monetaria

1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4 L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Art. 100 Politica congiunturale

1 La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia.

3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.

4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 Politica economica esterna

1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 Approvvigionamento del Paese58*

1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

58* Con disposizione transitoria.

Art. 103 Politica strutturale59*

La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

59* Con disposizione transitoria.

Art. 104 Agricoltura

1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

a.
garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b.
salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c.
garantire un'occupazione decentrata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a.
completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b.
promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;
c.
emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
d.
protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e.
può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
f.
può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 104a60 Sicurezza alimentare

Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari la Confederazione crea presupposti per:

a.
preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive;
b.
una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse;
c.
un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato;
d.
relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare;
e.
un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse.

60 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 24 set. 2017 (DF del 14 mar. 2017, DCF del 30 nov. 2017 - RU 2017 6735; FF 2014 5289, 2015 4749, 2017 2177 6715).

Art. 105 Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 10661 Giochi in denaro

1 La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

2 Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3 I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza:

a.
dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
b.
delle scommesse sportive;
c.
dei giochi di destrezza.

4 I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

5 La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

6 I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

7 La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

61 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 29 set. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3629; FF 2009 6125, 2010 7023, 2012 5909).

Art. 107 Armi e materiale bellico

1 La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà

1 La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

2 Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

3 Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo

1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.

Art. 110 Lavoro62*

1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:

a.
la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
b.
i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
c.
il servizio di collocamento;
d.
il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.

62* Con disposizione transitoria.

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

2 La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a.
l'assicurazione è obbligatoria;
abis.63
versa prestazioni in denaro e in natura;
b.
le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
c.
la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
d.
le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3 L'assicurazione è finanziata:

a.
con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
b.64
con prestazioni finanziarie della Confederazione.

4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.65

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 ...66

63 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

64 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

65 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

66 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 112a67 Prestazioni complementari

1 La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

67 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 112b68 Promozione dell'integrazione degli invalidi69*

1 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

2 I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

68 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

69* Con disposizione transitoria.

Art. 112c70 Aiuto agli anziani e ai disabili71*

1 I Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

70 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

71* Con disposizione transitoria.

Art. 113 Previdenza professionale72*

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a.
la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b.
la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.
i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d.
chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e.
per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

72* Con disposizione transitoria.

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione

1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a.
l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
b.
l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c.
chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

3 L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

1 Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

3 La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 117a73 Cure mediche di base

1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.

2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:

a.
la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l'esercizio delle stesse;
b.
l'adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.

73 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 - RU 2014 2769; FF 2010 2581, 2011 6713, 2013 6299, 2014 5431).

Art. 117b74 Cure infermieristiche75*

1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristi-che siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

74 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 - RU 2022 240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894).

75* Con disposizione transitoria.

Art. 118 Protezione della salute

1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

2 Emana prescrizioni su:

a.
l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
b.76
la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; 77*
c.
la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

76 Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 - RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

77* Con disposizione transitoria.

Art. 118b79 Ricerca sull'essere umano

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

a.
ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
b.
i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
c.
un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
d.
un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

79 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 - RU 2010 1569; FF 2007 6099, 2009 5789, 2010 2317).

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

1 L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

a.
tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
b.
il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
c.80
le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
d.
la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
e.
non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
f.
il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
g.
ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

80 Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 - RU 2015 2887; FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163).

Art. 119a81 Medicina dei trapianti

1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

2 Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

81 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 - RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano82*

1 L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

82* Con disposizione transitoria.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull'asilo83* 84

1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

a.
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b.
hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86

5 L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.87

6 Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88

83* Con disposizione transitoria.

84 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

85 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

86 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

87 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

88 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

Art. 121a89 Regolazione dell'immigrazione90*

1 La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5 La legge disciplina i particolari.

89* Con disposizione transitoria. Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

90* Con disposizione transitoria.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 12392 Diritto penale

1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:

a.
per la costruzione di stabilimenti;
b.
per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
c.
per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.93

92 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 - RU 2002 3148; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

93 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 123a94

1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

2 È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

94 Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 2004, in vigore dall'8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 - RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).

Art. 123c96 Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento

Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

96 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 18 mag. 2014 (DCF del 20 feb. 2014 - RU 2014 2771; FF 2009 6127, 2011 3995, 2012 7765, 2014 1611 5431).

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 12697 Gestione finanziaria

1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

2 L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

5 La legge disciplina i particolari.

97 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale

1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Art. 128 Imposte dirette98*

1 La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

a.
sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
b.99
sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento;
c.100
...

2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

3 Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

4 I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.101

98* Con disposizione transitoria.

99 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

100 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

101 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 129 Armonizzazione fiscale

1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

2 L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 129a102 Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese

1 La Confederazione può emanare, per i grandi gruppi di imprese, disposizioni concernenti un'imposizione nello Stato di commercializzazione e un'imposizione minima.

2 A tal fine si basa su standard e modelli di prescrizioni internazionali.

3 Per tutelare gli interessi dell'economia nazionale, la Confederazione può derogare:

a.
ai principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione come pure al principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2;
b.
alle aliquote massime di cui all'articolo 128 capoverso 1;
c.
alle disposizioni concernenti l'esecuzione di cui all'articolo 128 capoverso 4 primo periodo;
d.
alle esclusioni dall'armonizzazione fiscale di cui all'articolo 129 capoverso 2, secondo periodo.

102 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 - RU 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

Art. 130103 Imposta sul valore aggiunto104*

1 La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2 Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.105

3 Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.106

3bis Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.107

3ter Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l'aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.108

3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.109

4 Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

103 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

104* Con disposizione transitoria.

105 Dal 1° gen. 2024 l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,8 % (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull'IVA; RS 641.20).

106 Dal 1° gen. 2024 l'aliquota normale ammonta al 8,1 % e l'aliquota ridotta al 2,6 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della L del 12 giu. 2009 sull'IVA; RS 641.20).

107 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF del 13 mag. 2014, DCF del 2 giu. 2014, DCF del 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

108 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91; FF 2019 5179; 2021 2991; 2023 486).

109 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 17 dic. 2021, DCF del 9 dic. 2022, DCF del 20 feb. 2023; RU 2023 91; FF 2019 5179; 2021 2991; 2023 486).

Art. 131 Imposte speciali di consumo110

1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

a.
il tabacco greggio e manufatto;
b.
le bevande distillate;
c.
la birra;
d.
le automobili e le loro parti costitutive;
e.
il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

2 La Confederazione può inoltre riscuotere:

a.
un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
b.
un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.111

2bis Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.112

3 Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

110* Con disposizione transitoria.

111 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825, 2017 2961).

112 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825, 2017 2961).

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva

1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

2 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni.113

113 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 133 Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 134 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 135114 Perequazione finanziaria e degli oneri

1 La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

2 La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

a.
ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
b.
garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
c.
compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
d.
promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
e.
mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

3 La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

114 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici

1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.115

2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

115 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

Art. 139116 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

2 L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

3 Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

4 Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

5 L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

116 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Art. 139b118 Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.119

2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

118 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

119 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Art. 140 Referendum obbligatorio

1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

a.
le modifiche della Costituzione;
b.
l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
c.
le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

2 Sottostanno al voto del Popolo:

a.
le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
abis.120
...
b.121
le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
c.
il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

120 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

121 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

Art. 141 Referendum facoltativo

1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:122

a.
le leggi federali;
b.
le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
c.
i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
d.
i trattati internazionali:
1.
di durata indeterminata e indenunciabili,
2.
prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,
3.123
comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

2 ...124

122 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

123 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

124 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

Art. 141a125 Attuazione dei trattati internazionali

1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

125 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

Art. 142 Maggioranze richieste

1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

3 L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità

1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

3 La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 147 Procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto

1 L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

2 L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati

1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

3 La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Art. 151 Sessioni

1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari

1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

2 La legge può prevedere commissioni congiunte.

3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.

4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla legge.

Art. 155 Servizi del Parlamento

L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi
dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156 Deliberazione separata

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

2 Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

a.
la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
b.126
la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
c.127
la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
d.
il preventivo o un'aggiunta al medesimo.128

126 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

127 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

128 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

Art. 157 Deliberazione in comune

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

a.
procedere alle elezioni;
b.
risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
c.
decidere sulle domande di grazia.

2 L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta

1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

2 Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

a.
la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
b.
le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;
c.129
l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

4 L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.130

129 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

130 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 - RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta

1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 162 Immunità

1 I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

2 La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

1 L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 Legislazione

1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a.
esercizio dei diritti politici;
b.
restrizioni dei diritti costituzionali;
c.
diritti e doveri delle persone;
d.
cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e.
compiti e prestazioni della Confederazione;
f.
obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g.
organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d'urgenza

1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

1 L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 168 Elezioni

1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

2 La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.

Art. 169 Alta vigilanza

1 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

2 L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 171 Mandati al Consiglio federale

L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

1 L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 173 Altri compiti e attribuzioni

1 L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a.
prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera;
b.
prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
c.
se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
d.
ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;
e.
prende misure per attuare il diritto federale;
f.
decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
g.
coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;
h.
decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;
i.
decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
k.
decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2 L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

3 La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 175 Composizione e elezione

1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.

2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.131

4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.132

131 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

132 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 - RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

Art. 176 Presidenza

1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 178 Amministrazione federale

1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

2 L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale.

Art. 179 Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180 Politica governativa

1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 182 Competenze normative ed esecuzione

1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

2 Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 183 Finanze

1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.

Art. 184 Relazioni con l'estero

1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

Art. 185 Sicurezza esterna e interna

1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna,
dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero.

4 Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.

Art. 187 Altri compiti e attribuzioni

1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a.
sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
b.
fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
c.
procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità;
d.
tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4:133 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

133 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

1 Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

2 La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

a.
del diritto federale;
b.
del diritto internazionale;
c.
del diritto intercantonale;
d.
dei diritti costituzionali cantonali;
e.
dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
f.
delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

1bis ... 134

2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

4 Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

134 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.

3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.

4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a135 Altre autorità giudiziarie della Confederazione

1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.

2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

135 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 - RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni

1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale

1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale

1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

3 L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.

Art. 195 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale
136

1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino)

Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 85 (Tassa sul traffico pesante)

1 Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2 La tassa ammonta a:

Fr.

a.
per gli autocarri e i veicoli articolati:

-
di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate

650

-
di oltre 12 fino a 18 tonnellate

2000

-
di oltre 18 fino a 26 tonnellate

3000

-
di oltre 26 tonnellate

4000

b.
per i rimorchi:

-
di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate

650

-
di oltre 8 fino a 10 tonnellate

1500

-
di oltre 10 tonnellate

2000

c.
per gli autobus:

650

3 L'ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958137 sulla circolazione stradale.

5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l'ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

6 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

8 Il presente articolo ha effetto sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997138 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizioni transitorie dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria 139

1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

2 Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.140

2bis Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.141

2ter L'aliquota di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l'entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.142

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.143

4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L'Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare)

Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 95 (Attività economica privata)

Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell'art. 102 (Approvvigionamento del Paese)

1 La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Politica strutturale)

Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. ...144

9. Disposizione transitoria dell'art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)

1 Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964145 sul lavoro.

10. ...146

11. Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza professionale)

Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10-20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

12. ...147

13.148 Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta)

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

14.149 Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)150

1 La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.151

2 Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:

...

3 Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.152

4 Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 della legge del 12 giugno 2009153 sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.154

5 Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.155

15. ...156

16. ...157

136 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

137 RS 741.01

138 RS 641.81

139 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

140 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

141 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

142 Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

143 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

144 L'art. 106 ha un nuovo testo dall'11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

145 RS 822.11

146 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

147 L'art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

148 Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 - RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).

149 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 - RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

150 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 - RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).

151 Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 - RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).

152 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 - RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).

153 RS 641.20

154 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

155 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 - RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

156 Abrogato dalla votazione popolare del 4 mar. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 - RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).

157 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

Art. 197158 Disposizioni transitorie successive all'accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all'ONU

1 La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite159.

2.160 Disposizione transitoria dell'art. 62 (Scuola)

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003161 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della LF del 19 giu. 1959162 sull'assicurazione per l'invalidità).

3.163 Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali)

I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960164 concernente la rete delle strade nazionali (stato all'entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003165 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest'ultime e alla loro capacità finanziaria.

4.166 Disposizione transitoria dell'art. 112b (Promozione dell'integrazione
degli invalidi)

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003167 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5.168 Disposizione transitoria dell'art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)

Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l'assistenza e le cure a domicilio conformemente all'articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946169 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

6.170

7.171 Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)

Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

a.
le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
b.
gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

8.172 Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

9.173 Disposizioni transitorie dell'art. 75b (Abitazioni secondarie)

1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

10.174 Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3

Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

11.175 Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)

1 I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

12.176 Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)

La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

13.177 Disposizione transitoria dell'art. 117b (Cure infermieristiche)

1 Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

a.
la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
1.
sotto la propria responsabilità,
2.
su prescrizione medica;
b.
l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
c.
condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
d.
le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

2 L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

14.178 Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)

L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.

15.179 Disposizione transitoria dell'art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese)

1 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.

2 A tal fine osserva i principi seguenti:

a.
le disposizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d'affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
b.
se in Svizzera o in un'altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all'imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l'aliquota d'imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un'imposta integrativa;
c.
sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;
d.
l'utile determinante di un'unità operativa corrisponde all'utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
e.
l'aliquota d'imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
f.
l'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l'utile eccedente per l'aliquota dell'imposta integrativa;
g.
l'utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
h.
l'aliquota dell'imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l'aliquota minima del 15 per cento e l'aliquota d'imposta effettiva;
i.
in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l'imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all'imposizione ridotta;
j.
in caso di imposizione ridotta in un'altra giurisdizione fiscale, l'imposta integrativa è imputata in primo luogo all'unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l'attuazione dell'imposizione minima, riguardanti in particolare:

a.
la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;
b.
la deducibilità dell'imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull'utile della Confederazione e dei Cantoni;
c.
la procedura e i rimedi giuridici;
d.
le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
e.
le regolamentazioni transitorie.

4 Se lo ritiene necessario per l'attuazione dell'imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.

5 Le disposizioni sull'imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l'onere amministrativo derivante dall'esecuzione di tali disposizioni.

6 Il gettito lordo dell'imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell'imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall'imposta sull'utile spetta al rispettivo ente pubblico.

7 Nell'ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell'imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.

8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall'entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.

9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell'imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l'attrattiva della piazza economica svizzera.

16.180 Disposizione transitoria dell'art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità)

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.

2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all'inizio del secondo anno civile che segue l'accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2000181

158 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 - RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

159 RS 0.120

160 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

161 RU 2007 5765

162 RS 831.20

163 L'art. 83 ha un nuovo testo. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

164 RS 725.113.11

165 RU 2007 5765

166 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

167 RU 2007 5765

168 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

169 RS 831.10

170 Questa cifra non è stata utilizzata.

171 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 - RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).

172 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 - RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

173 Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 - RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).

174 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 - RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).

175 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 - RU 2014 1391; FF 2011 5663, 2012 3451, 2013 275 6303, 2014 3511).

176 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF 31 mag. 2021 - RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185).

177 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 - RU 2022 240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894).

178 Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 - RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

179 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 - RU 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

180 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024 (DF del 17 mar. 2023, DCF del 7 mag. 2024 - RU 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996).

181 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).

Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998

II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874182 è abrogata.

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

a. Art. 32quater cpv. 6183

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all'ultimo periodo, e 4 secondo periodo184

1 La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...

2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo185

1 Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1.
se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
2.
se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3.
quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

3 Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L'Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

182 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]

183 Art. 105

184 Art. 86 cpv. 2

185 Ora art. 139b

Indice analitico

I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998.

Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.

A

Abitazioni 41, 108-109

Abitazioni secondarie 75b

Abrogazione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 cifra II

Abusi nel settore locativo 109

Accesso

-
a un'attività economica privata 27
-
ai propri dati genetici 119
-
alla proprietà 108

Accessori di armi 107

Accusa 32

Acque 76, 78

Acquisizione della cittadinanza 38

Acquisizioni (Preambolo)

Acquisto

-
di appartamenti e case 108
-
di materiale bellico 107
-
di terreni 108

Adeguamento del disegno di revisione,
cifra III

Adesione a organizzazioni o a comunità 140

Adolescenti

-
attività extrascolastica 67
-
misure educative 123
-
obiettivi sociali 41
-
protezione 11
-
tabacco 41, 118

Adozione 38

Adulti, obiettivi sociali 41

Affari esteri 54

Affidamento

-
di compiti amministrativi 178
-
di pratiche 177

Agevolazioni fiscali 100, 111, 129

Agglomerati 50, 86

Agricoltura 104, 104a, 197 n. 7

Aiuto

-
di altri Cantoni 52
-
alle vittime di reati 124
-
agli anziani e ai disabili 112c
-
in situazioni di bisogno 12

Alcol 105, 131, cifra II

Alimenti 118

Aliquita

-
armonizzazione fiscale 129
-
imposta sul valore aggiunto 130
-
imposte dirette 128

Alpi

-
protezione dal traffico di transito 84,
196 n. 1

Alta vigilanza

-
dell'Assemblea federale 169
-
sulle strade d'importanza nazionale 82

Ambiente

-
competenza della Confederazione 73-80
-
produzione rispettosa 104
-
protezione 74, 104
-
statistica 65
-
utilizzazione di organismi geneticamente modificati 120, 197 n. 7

Ambito

-
non umano dell'ingegneria genetica 120, 197 n. 7
-
sociale 106

Amministrazione della giustizia in materia penale 123

Amministrazione federale 178-179, 191a

Amnistia 173

Anno d'età 136

Anno scolastico 62

Anziani 108, 112c

Apparecchi, consumo energetico di 89

Appenzello

-
Esterno 1
-
Interno 1

Approvazione

-
del Popolo 51
-
di atti normativi dei Cantoni 186
-
di trattati dei Cantoni 172
-
di trattati internazionali 184

Approvvigionamento

-
del Paese 102, 196 n. 6
-
della popolazione con prodotti agricoli 104, 104a

Arbitrio, protezione dall'- 9

Argovia 1

Armi 107

Armonizzazione

-
delle imposte dirette 129
-
di registri ufficiali 65
-
fiscale 129
-
nel settore scolastico 62
-
intercantonale degli aiuti all'istruzione 66
-
delle informazioni fondiarie ufficiali 75a

Arte 69

Asilo 121, 121a

Assegni familiari 116

Assemblea federale

-
competenze 163-173
-
diritti di partecipazione 184
-
organizzazione 148-155
-
plenaria 157
-
procedura 156-162

Assicurazione

-
contro gli infortuni 117
-
contro la disoccupazione 114
-
contro le malattie 117, 130
-
per la maternità 116
-
vecchiaia, superstiti e invalidità 106, 112 - 112c, 130, 196 n. 14, 197 n. 16