01.07.2024 - *
01.01.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.08.2023 - 31.12.2023
01.07.2023 - 31.07.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
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01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
25.11.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 24.11.2014
21.01.2014 - 30.06.2014
01.05.2013 - 20.01.2014
01.04.2013 - 30.04.2013
12.03.2013 - 30.03.2013
01.02.2013 - 11.03.2013
01.10.2012 - 31.01.2013
01.07.2012 - 30.09.2012
01.07.2011 - 30.06.2012
01.01.2011 - 30.06.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
01.02.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
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312.0

Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052,

decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione e principi

Capitolo 1: Campo d'applicazione e amministrazione della giustizia penale


Art. 1 Campo d'applicazione

1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.

2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle per­sone coinvolte.

2 Le autorità penali si attengono segnatamente:

a.
al principio della buona fede;
b.
al divieto dell'abuso di diritto;
c.
all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d.
al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Art. 4 Indipendenza

1 Nell'applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno sol­tanto al diritto.

2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l'articolo 14.

Art. 5 Imperativo di celerità

1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a ter­mine senza ritardi ingiustificati.

2 Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Art. 6 Principio della verità materiale

1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.

2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

Art. 7 Obbligo di procedere

1 Nell'ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

2 I Cantoni possono:

a.
escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità le­gislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
b.
subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedi­mento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8 Rinuncia al procedimento penale

1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli arti­coli 52-54 del Codice penale (CP)3.

2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell'accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:

a.
considerati gli altri fatti contestati all'imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o del­la misura;
b.
la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;
c.
la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all'estero.

3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell'accusatore privato, il pub­blico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il reato in questione è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità.

4 Nei casi di cui ai capoversi precedenti, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento.

Art. 9 Principio accusatorio

1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata per­sona dinanzi al giudice competente.

2 Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni.

Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove

1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.

2 Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.

3 Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.

Art. 11 Divieto di un secondo procedimento

1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

Titolo secondo: Autorità penali

Capitolo 1: Attribuzioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Autorità giudicanti

Fungono da giudice nel procedimento penale:

a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b.
il tribunale di primo grado;
c.
la giurisdizione di reclamo;
d.
il tribunale d'appello.
Art. 14 Designazione e organizzazione delle autorità penali

1 La Confederazione e i Cantoni determinano le proprie autorità penali e le rispettive denominazioni.

2 Disciplinano la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle au­torità penali in quanto il presente Codice o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo.

3 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere pubblici ministeri superiori o generali.

4 Eccezion fatta per la giurisdizione di reclamo e il tribunale d'appello, possono isti­tuire più autorità penali dello stesso tipo; in tal caso definiscono la competenza per territorio e per materia di ciascuna di esse.

5 La Confederazione e i Cantoni disciplinano la vigilanza sulle rispettive autorità penali.

Sezione 2: Autorità di perseguimento penale

Art. 15 Polizia

1 L'attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell'ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.

2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.

3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.

Art. 16 Pubblico ministero

1 Il pubblico ministero è responsabile dell'esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato.

2 Dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell'ambito dell'istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l'accusa.

Art. 17 Autorità penali delle contravvenzioni

1 La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative.

2 Le contravvenzioni commesse in relazione con un crimine o delitto sono perseguite e giudicate insieme con tale reato dal pubblico ministero e dal giudice.

Sezione 3: Autorità giudicanti

Art. 18 Giudice dei provvedimenti coercitivi

1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e, in quanto previsto dal presente Codice, per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi.

2 Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa.

Art. 19 Tribunale di primo grado

1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di com­petenza di altre autorità.

2 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:

a.
le contravvenzioni;
b.
i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'arti­colo 64 CP4, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
Art. 20 Giurisdizione di reclamo

1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:

a.
dei tribunali di primo grado;
b.
della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
c.
del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.

2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d'appello.

Art. 21 Tribunale d'appello

1 Il tribunale d'appello giudica:

a.
gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b.
le domande di revisione.

2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fun­gere da membro del tribunale d'appello nella medesima causa.

3 I membri del tribunale d'appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.

Capitolo 2: Competenza per materia

Sezione 1: Delimitazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni


Art. 22 Giurisdizione cantonale

Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto fede­rale; sono fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 23 Giurisdizione federale in generale

1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP5:

a.6
i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b.
i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c.
la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d.
i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e.7
i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confedera­zione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f.8
i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g.9
i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h.
i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i.
i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j.
i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k.
le contravvenzioni di cui agli articoli 329-331;
l.
i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.

2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.

5 RS 311.0

6 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

7 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559; FF 2015 869).

8 Correzione del 20 dic. 2013 (RU 2014 243).

9 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),

Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica

1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP10, nonché i crimini commessi da un'or­­ga­­niz­zazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:

a.
siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b.
siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.

2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:

a.
siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b.
nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.

3 L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Art. 25 Delega ai Cantoni

1 Il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell'articolo 23. Sono eccettuate le cau­se penali di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera g.

2 Nei casi semplici può delegare alle autorità cantonali anche l'istruzione e il giu­dizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale in virtù dell'arti­colo 24.

Art. 26 Competenza plurima

1 Se il reato è stato commesso in più Cantoni o all'estero o se l'autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, il pubblico ministero della Confederazione decide quale Cantone istruisce e giudica la causa penale.

2 Se una causa penale sottostà sia alla giurisdizione federale sia a quella cantonale, il pubblico ministero della Confederazione può disporre la riunione dei procedimenti presso le autorità federali o le autorità cantonali.

3 La giurisdizione stabilita sul fondamento del capoverso 2 permane anche se la parte del procedimento che aveva fondato la competenza viene abbandonata.

4 Se entra in linea di conto una delega ai sensi del presente capitolo, i pubblici ministeri della Confederazione e dei Cantoni si trasmettono reciprocamente gli atti per esame. Dopo la decisione di delega, trasmettono gli atti all'autorità incaricata di istruire e giudicare la causa.

Art. 27 Competenza per le prime indagini

1 Se un caso che sottostà alla giurisdizione federale è urgente e le autorità penali della Confederazione non sono ancora intervenute, le indagini di polizia e l'istru­zione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali che sarebbero competenti per territorio in virtù delle norme sul foro. Il pubblico ministero della Confedera­zione ne è informato senza indugio; il caso gli è affidato, o gli è sottoposto affinché decida secondo gli articoli 25 o 26, al più presto possibile.

2 In caso di reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone, le prime indagini possono essere svolte dalle autorità penali della Con­federazione.

Art. 28 Conflitti

I conflitti tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale.

Sezione 2: Competenza in caso di concorso di reati

Art. 29 Principio dell'unità della procedura

1 Più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:

a.
sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure
b.
vi è correità o partecipazione.

2 Se si tratta di reati che in parte ricadono nella competenza della Confederazione o sono stati commessi in diversi Cantoni e da più persone, prevalgono gli articoli 25 e 33-38.

Art. 30 Eccezioni

Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riu­nire i procedimenti.

Capitolo 3: Foro

Sezione 1: Principi

Art. 31 Foro del luogo del reato

1 Per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

2 Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

3 Se l'imputato ha commesso più crimini, delitti o contravvenzioni nel medesimo luogo, i procedimenti sono riuniti.

Art. 32 Foro in caso di reati commessi all'estero o di incertezza circa il luogo del reato

1 Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l'imputato ha il domicilio o la dimora abituale.

2 Se l'imputato non ha né domicilio né dimora abituale in Svizzera, sono competenti le autorità del suo luogo d'origine; in subordine, le autorità del luogo in cui l'impu­tato è stato reperito.

3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l'estradizione.

Sezione 2: Fori speciali

Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone

1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il persegui­mento e il giudizio dell'autore.

2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi

1 Se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39-42 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.

3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media

1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l'articolo 28 CP11 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa massmediatica.

2 Se l'autore dell'opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

Art. 36 Foro in caso di reati nell'esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese

1 In caso di reati secondo gli articoli 163-171bis CP12, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.

2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l'articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell'impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l'impresa.

3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31-35.

Art. 37 Foro in caso di confisca indipendente

1 Le confische indipendenti (art. 376-378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l'autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.

Art. 38 Determinazione di un foro derogatorio

1 I pubblici ministeri possono convenire un foro diverso da quelli di cui agli arti­coli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale del­l'im­putato o altri motivi pertinenti lo esigono.

2 Al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte, dopo la promozione dell'accusa la giurisdizione cantonale di reclamo può, ad istanza di parte o d'ufficio, derogare alle norme sul foro di cui al presente capitolo deferendo il giudizio a un altro tribunale cantonale di primo grado competente per materia.

Sezione 3: Procedura

Art. 39 Esame della competenza e intesa

1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente.

2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile.

Art. 40 Conflitti in materia di foro

1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.

2 Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'ac­cusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.

3 L'autorità competente a decidere sul foro può sta­bilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.

Art. 41 Contestazione del foro ad opera delle parti

1 La parte che intende contestare la competenza dell'autorità investita del procedimento penale deve chiedere senza indugio a quest'ultima di rimettere il caso all'au­torità penale competente.

2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi all'autorità competente a decidere sul foro, conformemente all'articolo 40, la decisione sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2). Se i pubblici ministeri hanno convenuto un foro derogatorio (art. 38 cpv. 1), la decisione può essere impugnata soltanto dalla parte la cui richiesta secondo il capoverso 1 è stata respinta.

Art. 42 Disposizioni comuni

1 Finché il foro non è determinato in modo definitivo, l'autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. Se necessario, l'autorità competente a decidere sul foro designa l'autorità che deve occuparsi provvisoriamente della causa.

2 Le persone in stato di carcerazione sono consegnate alle autorità di altri Cantoni soltanto se la competenza è stata determinata in modo definitivo.

3 Un foro determinato conformemente agli articoli 38-41 può essere modificato sol­tanto per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione dell'accusa.

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria nazionale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 43 Campo d'applicazione e definizione

1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, au­to­rità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali.

2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla polizia in quanto essa operi su istruzione di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni o autorità giudicanti.

3 L'assistenza giudiziaria diretta tra le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni e tra quelle dei Cantoni è ammissibile se non concerne provvedimenti coer­citivi di esclusiva competenza del pubblico ministero o del giudice.

4 Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento richiesto da un'au­to­rità, nell'ambito delle sue competenze, in un procedimento penale pendente.

Art. 4413 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria

Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del pre­sente Codice.

13 La correzione della CdR del 10 nov. 2014, pubblicata il 25 nov. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4071).

Art. 45 Appoggio logistico e sicurezza

1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l'esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.

2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell'attività ufficiale delle stesse.

Art. 46 Rapporti diretti tra autorità

1 Le autorità comunicano direttamente tra loro14.

2 Le domande d'assistenza giudiziaria possono essere formulate nella lingua dell'au­torità richiedente o in quella dell'autorità richiesta.

3 Se non è chiaro quale sia l'autorità competente, l'autorità richiedente indirizza la domanda d'assistenza giudiziaria rispettivamente al pubblico ministero supremo del Cantone richiesto o a quello della Confederazione. Il pubblico ministero la inoltra poi all'autorità competente.

14 L'autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch

Art. 47 Spese

1 L'assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.

2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l'appoggio ai sensi dell'articolo 45.

3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.

4 Gli obblighi d'indennizzo derivanti da provvedimenti d'assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.

Art. 48 Conflitti

1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo.

2 I conflitti tra autorità federali e cantonali o tra autorità di diversi Cantoni sono decisi dal Tribunale penale federale.

Sezione 2: Atti procedurali eseguiti su domanda della Confederazione o di un altro Cantone


Art. 49 Principi

1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti della Confederazione e dei Cantoni pos­sono domandare alle autorità penali di altri Cantoni o della Confederazione l'esecu­zione di atti procedurali. L'autorità richiesta non esamina né l'ammissibilità né l'adeguatezza degli atti procedurali stessi.

2 La trattazione dei reclami contro i provvedimenti d'assistenza giudiziaria compete rispettivamente alle autorità del Cantone richiedente o della Confederazione. Dinanzi alle autorità del Cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti d'assi­stenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione.

Art. 50 Domanda di provvedimenti coercitivi

1 L'autorità richiedente domanda l'arresto di una persona inviando all'autorità richie­­­­sta un mandato scritto di accompagnamento coattivo (art. 208).

2 L'autorità richiesta traduce l'arrestato dinanzi all'autorità competente se possibile entro 24 ore.

3 Le domande concernenti altri provvedimenti coercitivi sono motivate succinta­mente. Nei casi urgenti la motivazione può essere inviata in un secondo tempo.

Art. 51 Diritto di partecipare agli atti procedurali

1 Le parti, i loro patrocinatori e l'autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.

2 Se la partecipazione è possibile, l'autorità richiesta comunica all'autorità richieden­te, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l'atto procedu­rale.

Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone

Art. 52 Principi

1 I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire diretta­mente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.

2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev'essere eseguito l'atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di in­formazioni e documenti non è necessario alcun avviso.

3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Can­tone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.

Art. 53 Impiego della polizia

Se necessita dell'aiuto della polizia per l'esecuzione di un atto procedurale, l'auto­rità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richie­sto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.

Capitolo 5: Assistenza giudiziaria internazionale

Art. 54 Applicabilità del presente Codice

La concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale e la procedura d'assistenza giudiziaria sono rette dal presente Codice soltanto in quanto altre leggi federali e trat­tati internazionali non prevedano disposizioni specifiche.

Art. 55 Competenza

1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è com­petente il pubblico ministero.

2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare auto­nomamente domande d'assistenza giudiziaria.

3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d'esecuzione penale.

4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un'autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.

5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l'assi­stenza giudiziaria nazionale.

6 I Cantoni disciplinano l'ulteriore procedura.

Capitolo 6: Ricusazione

Art. 56 Motivi di ricusazione

Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:

a.
ha un interesse personale nella causa;
b.
ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c.
è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d.
è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado inclu­so;
e.
è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado inclu­so, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f.
per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Art. 57 Obbligo di comunicazione

Chi opera in seno a un'autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comu­nica tempestivamente a chi dirige il procedimento.

Art. 58 Domanda di ricusazione

1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

2 Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

Art. 59 Decisione

1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente:

a.
il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b.
la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c.
il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d.15
il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.

2 La decisione è resa per scritto e motivata.

3 Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.

4 Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.

15 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d'appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).

Art. 60 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione

1 Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.

2 Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione dall'autorità penale.

3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Capitolo 7: Direzione del procedimento

Art. 61 Competenza

Il procedimento è diretto:

a.
sino all'abbandono dello stesso o sino alla promozione dell'accusa, dal pubblico ministero;
b.
nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall'autorità penale delle contravvenzioni;
c.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, dal pre­sidente del collegio;
d.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.
Art. 62 Compiti generali

1 Chi dirige il procedimento prende le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge.

2 Nella procedura dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento esercita tutte le attribuzioni che non sono riservate al collegio.

Art. 63 Polizia delle udienze

1 Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l'ordine durante le udienze.

2 Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l'andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espel­lerle dalla sala d'udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine del­l'udienza. Può altresì far sgomberare la sala d'udienza.

3 Chi dirige il procedimento può chiedere l'aiuto della polizia competente nel luogo dell'atto procedurale.

4 Se una parte è allontanata, l'atto procedurale prosegue comunque.

Art. 64 Sanzioni disciplinari

1 Chi dirige il procedimento può punire con la multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l'andamento, offendono le convenienze o non ottempe­rano a disposizioni ordinatorie.

2 Le multe disciplinari inflitte dal pubblico ministero e dai tribunali di primo grado possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi alla giurisdizione di reclamo. Que­sta decide definitivamente.

Art. 65 Impugnabilità delle disposizioni ordinatorie del giudice

1 Le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale.

2 Le disposizioni ordinatorie prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio.

Capitolo 8: Norme procedurali generali

Sezione 1: Oralità, lingua

Art. 66 Oralità

I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il pre­sente Codice non prescriva la forma scritta.

Art. 67 Lingue del procedimento

1 La Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità pe­nali.

2 Le autorità penali cantonali eseguono tutti gli atti procedurali nelle lingue che il Can­tone ha designato conformemente al capoverso 1; chi dirige il procedimento può consentire deroghe.

Art. 68 Traduzioni

1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.

2 Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.

3 Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.

4 Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità ses­suale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.

5 Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).

Sezione 2: Pubblicità

Art. 69 Principi

1 Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d'appello, nonché la co­municazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.

2 In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d'accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d'accusa.

3 Non sono pubbliche:

a.
la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico;
b.
la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi;
c.
la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d'appello;
d.
la procedura del decreto d'accusa.

4 Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell'autorizzazione di chi dirige il procedimento.

Art. 70 Restrizioni e porte chiuse

1 Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse:

a.
se la sicurezza o l'ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono;
b.
in caso di forte affluenza.

2 Qualora si proceda a porte chiuse, l'imputato, la vittima e l'accusatore privato pos­sono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.

3 Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un inte­resse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.

4 Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull'esito del procedimento.

Art. 71 Riprese audiovisive

1 Non sono permesse riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del tribunale, nonché riprese di at­ti procedurali eseguiti in altro luogo.

2 I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all'articolo 64 ca­poverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate.

Art. 72 Cronaca giudiziaria

La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l'ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.

Sezione 3: Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorità


Art. 73 Obbligo del segreto

1 I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall'autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale.

2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedi­mento può, richiamato l'articolo 292 CP16, obbligare l'accusatore privato, altri par­tecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimen­to medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Art. 74 Informazione del pubblico

1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informa­re il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:

a.
affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
b.
per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
c.
per rettificare notizie o voci inesatte;
d.
data la particolare importanza del caso.

2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.

3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne con­sen­tano l'identificazione soltanto se:

a.
la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure
b.
la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.
Art. 75 Comunicazioni ad altre autorità

1 Se l'imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d'esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate.

2 Se necessario per proteggere l'imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le auto­rità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.17

3 Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti mino­renni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.18

3bis Chi dirige il procedimento informa l'Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all'obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un'arma da fuoco.19

4 La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità.

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).

18 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).

19 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi (RU 2016 1831; FF 2014 277). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

Sezione 4: Verbali

Art. 76 Disposizioni generali

1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.

2 L'estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.

3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.

4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedu­rali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.

Art. 77 Verbali del procedimento

I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:

a.
la natura, il luogo, la data e l'ora;
b.
il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;
c.
le istanze e conclusioni delle parti;
d.
il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;
e.
le deposizioni degli interrogati;
f.
lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall'autorità penale e l'osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;
g.
gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso;
h.
le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.
Art. 78 Verbali d'interrogatorio

1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

2 Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.

3 Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

4 Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

5 Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interro­gato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono an­notati nel verbale medesimo.

5bis Se nella procedura dibattimentale l'interrogatorio è registrato mediante disposi­tivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'inter­rogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.20

6 Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale del­l'in­terrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

7 I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.21

20 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).

21 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).

Art. 79 Rettifica

1 Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.

2 Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento.

3 Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall'e­sten­sore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono ese­guite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.

Sezione 5: Decisioni

Art. 80 Forma

1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza. Le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d'accusa.

2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il pro­ce­dimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti.

3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.

Art. 81 Contenuto delle decisioni finali

1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono:

a.
un'introduzione;
b.
una motivazione;
c.
un dispositivo;
d.
se impugnabili, l'indicazione dei rimedi giuridici.

2 L'introduzione contiene:

a.
la designazione dell'autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione;
b.
la data della decisione;
c.
una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori;
d.
nelle sentenze, le conclusioni delle parti.

3 La motivazione contiene:

a.
nelle sentenze, l'apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento conte­stato all'imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie non­­ché di quelle relative alle spese e indennità;
b.
nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata.

4 Il dispositivo contiene:

a.
l'indicazione delle disposizioni di legge applicate;
b.
nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili;
c.
nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di con­clusione dello stesso;
d.
le decisioni giudiziarie successive;
e.
la decisione concernente le conseguenze accessorie;
f.
la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.
Art. 82 Limitazioni dell'obbligo di motivazione

1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:

a.
motiva oralmente la sentenza; e
b.
non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP22, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.

2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza moti­vata se:

a.
una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b.
una parte interpone ricorso.

3 Se solo l'accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all'accusatore privato e le pre­tese civili dello stesso.

4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giu­risdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato.

Art. 83 Interpretazione e rettifica delle decisioni

1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l'autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d'ufficio.

2 L'istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche au­spicate.

3 L'autorità penale dà alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi sull'istanza.

4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.

Sezione 6: Comunicazione delle decisioni e notificazione

Art. 84 Comunicazione delle decisioni

1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.

2 Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.

3 Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.

4 Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezional­mente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.

5 L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.

6 Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.

Art. 85 Forma delle comunicazioni e della notificazione

1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta.

2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo con­tro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia.

3 La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa eco­nomia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata personalmente al destinatario.

4 La notificazione è pure considerata avvenuta:

a.
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b.
in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.
Art. 8623 Notificazione per via elettronica

1 Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201624 sulla firma elettronica.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a.
la firma da utilizzare;
b.
il formato delle comunicazioni e dei relativi allegati;
c.
le modalità di trasmissione;
d.
il momento in cui la comunicazione è considerata notificata.

23 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

24 RS 943.03

Art. 87 Recapito

1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

2 Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono no­tificate validamente a quest'ultimo.

4 Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.

Art. 88 Pubblicazione

1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a.
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b.
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
c.
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4 I decreti d'abbandono e i decreti d'accusa sono reputati notificati anche se non pub­blicati.

Sezione 7: Termini e date d'udienza

Art. 90 Decorrenza e computo dei termini

1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

2 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.25

25 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 91 Osservanza dei termini

1 Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.

2 Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta sviz­zera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.

3 In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.26

4 Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inol­tra senza indugio all'autorità penale competente.

5 Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è ver­sato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.

26 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

Art. 93 Inosservanza

Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un'udienza.

Art. 94 Restituzione

1 La parte che, non avendo osservato un termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa dell'inosservanza.

2 L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l'at­to omesso.

3 L'istanza di restituzione ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità competente lo accorda.

4 Sull'istanza di restituzione decide l'autorità penale in procedura scritta.

5 I capoversi 1-4 si applicano per analogia alla mancata comparizione alle udienze. Se la restituzione è concessa, chi dirige il procedimento fissa una nuova udienza. Sono fatte salve le disposizioni sulla procedura contumaciale.

Sezione 8: Trattamento di dati

Art. 95 Raccolta di dati personali

1 I dati personali sono raccolti presso l'interessato oppure in modo per questi ravvisabile, sempre che il procedimento non ne risulti compromesso o sia reso sproporzionatamente oneroso.

2 Se non poteva ravvisare di essere oggetto di una raccolta di dati, l'interessato deve esserne immediatamente informato. Si può rinunciare all'informazione o differirla per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 95a27 Trattamento di dati personali

Quando trattano dati personali, le autorità penali competenti provvedono a distinguere nella misura del possibile:

a.
le diverse categorie di interessati;
b.
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

27 Introdotto dal n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti

1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano uti­lizzati in un altro procedimento pendente.

2 Sono fatti salvi:

a.
gli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199728 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
b.
le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200829 sui sistemi d'infor­mazione di polizia della Confederazione;
c.
le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199430 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.31

28 RS 120

29 RS 361

30 RS 360

31 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. I 1 lett. a della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Art. 98 Rettifica di dati

1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.

2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell'avvenuta rettifica l'auto­rità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.32

32 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento

1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.

2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 103.

3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199433 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200834 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.35

33 RS 360

34 RS 361

35 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. I 1 lett. a della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti

Art. 100 Gestione degli atti

1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:

a.
i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b.
gli atti raccolti dall'autorità penale;
c.
gli atti prodotti dalle parti.

2 Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.

Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente

1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.

2 Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 102 Procedura in caso di domanda d'esame degli atti

1 In merito all'esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le mi­­sure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al man­tenimento del segreto.

2 Gli atti si esaminano presso la sede dell'autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un'altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patro­cinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.

3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie con­tro il versamento di un emolumento.

Art. 103 Conservazione degli atti

1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione del­l'azione penale e della pena.

2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.

Titolo terzo: Parti e altri partecipanti al procedimento

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Definizione e statuto

Art. 104 Parti

1 Sono parti:

a.
l'imputato;
b.
l'accusatore privato;
c.
il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.

2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

Art. 105 Altri partecipanti al procedimento

1 Sono altri partecipanti al procedimento:

a.
il danneggiato;
b.
il denunciante;
c.
il testimone;
d.
la persona informata sui fatti;
e.
il perito;
f.
il terzo aggravato da atti procedurali.

2 Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.

Art. 106 Capacità processuale

1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l'eser­cizio dei diritti civili.

2 Chi non ha l'esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.

3 Chi non ha l'esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente per­sonale.

Art. 107 Diritto di essere sentiti

1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

a.
esaminare gli atti;
b.
partecipare agli atti procedurali;
c.
far capo a un patrocinatore;
d.
esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e.
presentare istanze probatorie.

2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuri­diche.

Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti

1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:

a.
vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti;
b.
la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto.

2 Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocina­tore stesso ne dà motivo.

3 Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedu­rali.

4 Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi.

5 Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata.

Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti

Art. 109 Memorie e istanze

1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.

2 Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi.

Art. 110 Forma

1 Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.

2 Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 201636 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:

a.
il formato degli atti e dei relativi allegati;
b.
le modalità di trasmissione;
c.
le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.37

3 Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.

4 Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incompren­­sibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

36 RS 943.03

37 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913

Capitolo 2: L'imputato

Art. 111 Definizione

1 È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale.

2 I diritti e gli obblighi dell'imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell'articolo 323 o degli articoli 410-415.

Art. 112 Procedimento penale contro imprese

1 Nel procedimento penale contro un'impresa, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.

2 Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale.

3 L'impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante desi­gnato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un'altra per­sona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo.

4 Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un'impresa, i due procedimenti possono essere riuniti.

Art. 113 Posizione giuridica

1 L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

2 Se l'imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque.

Art. 114 Capacità dibattimentale

1 L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

2 In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

3 Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei con­fronti di imputati penalmente incapaci.

Capitolo 3: Il danneggiato, la vittima e l'accusatore privato

Sezione 1: Il danneggiato

Art. 115

1 Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

2 È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela.

Sezione 2: La vittima

Art. 116 Definizioni

1 La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

2 I congiunti della vittima sono il suo coniuge, i suoi figli e genitori, nonché le altre persone a lei unite da legami analoghi.

Art. 117 Posizione giuridica

1 Alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente:

a.
il diritto alla protezione della personalità (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1);
b.
il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2);
c.
il diritto a misure di protezione (art. 152-154);
d.
la facoltà di non rispondere (art. 169 cpv. 4);
e.
il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3);
f.
il diritto a una composizione speciale dell'autorità giudicante (art. 335 cpv. 4).

2 Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori, segnatamente quelle concernenti:

a.
le restrizioni al confronto tra la vittima e l'imputato (art. 154 cpv. 4);
b.
le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2-4);
c.
l'abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2).

3 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.

Sezione 3: L'accusatore privato

Art. 118 Definizione e presupposti

1 È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile.

2 La querela è equiparata a tale dichiarazione.

3 La dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare.

4 Se il danneggiato non ha fatto di propria iniziativa una tale dichiarazione, il pubblico ministero lo rende attento a questa possibilità dopo l'apertura della procedura preliminare.

Art. 119 Forma e contenuto della dichiarazione

1 Il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a ver­bale.

2 Nella dichiarazione il danneggiato può, cumulativamente o alternativamente:

a.
chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale);
b.
far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile).
Art. 120 Rinuncia e ritiro

1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a ver­bale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile.

Art. 121 Aventi causa

1 Se il danneggiato muore senza aver rinunciato ai suoi diritti processuali quale accusatore privato, i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 CP38 subentrano nei suoi diritti nell'ordine della successibilità.

2 Chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l'attuazione dell'azione civile.

Sezione 4: Azione civile

Art. 122 Disposizioni generali

1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel pro­cedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

2 Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell'imputato.

3 L'azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all'articolo 119 capoverso 2 lettera b.

4 Se ritira l'azione civile prima del dibattimento di primo grado, l'accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.

Art. 123 Quantificazione e motivazione

1 La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati.

2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa.

Art. 124 Competenza e procedura

1 Il giudice investito della causa penale statuisce sulla pretesa civile senza riguardo al valore litigioso.

2 Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all'imputato è data l'occasione di esprimersi sull'azione civile.

3 Il riconoscimento dell'azione civile da parte dell'imputato è messo a verbale e men­zionato nella decisione che conclude il procedimento.

Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato

1 Ad istanza dell'imputato, l'accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi del­l'articolo 116, deve prestare garan­zie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:

a.
non ha domicilio o sede in Svizzera;
b.
risulta insolvibile, segnatamente se è stato dichiarato il fallimento nei suoi confronti, se è in corso una procedura concordataria o se vi sono attestati di carenza di beni;
c.
per altri motivi vi è da temere che le pretese dell'imputato siano seriamente compromesse o vanificate.

2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull'istanza. Stabilisce l'entità della garanzia fissando un termine per prestarla.

3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.

4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.

Art. 126 Decisione

1 Il giudice pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se:

a.
dichiara colpevole l'imputato;
b.
assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.

2 L'azione civile è rinviata al foro civile se:

a.
il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa;
b.
l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione;
c.
l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato;
d.
l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.

3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rin­viando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.

4 Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull'azione civile quale giudice unico e dopo un'ulteriore udienza dibattimentale.

Capitolo 4: Patrocinio

Sezione 1: Principi

Art. 127

1 A tutela dei loro interessi, l'imputato, l'accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.

2 Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni.

3 Entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stes­so procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.

4 Le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restri­zioni stabilite dal diritto sull'avvocatura.

5 La difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 200039 sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.

Sezione 2: Il difensore

Art. 128 Posizione giuridica

Entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell'imputato.

Art. 129 Difensore di fiducia

1 In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l'imputato ha il di­ritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell'articolo 127 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l'articolo 130, di difendersi da sé.

2 L'esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell'imputato.

Art. 130 Difesa obbligatoria

L'imputato deve essere difeso se:

a.
la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
b.40
rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura priva­tiva della libertà o l'espulsione;
c.
a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
d.
il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello;
e.
si procede con rito abbreviato (art. 358-362).

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 131 Garanzia della difesa obbligatoria

1 Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.

2 Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell'apertura della procedura preliminare, la difesa dev'essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l'istru­zione.

3 Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l'imputato rinuncia alla loro riassunzione.

Art. 132 Difensore d'ufficio

1 Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se:

a.
in caso di difesa obbligatoria:
1.
nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia,
2.
il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;
b.
l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi.

2 Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo.

3 Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.41

41 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

Art. 133 Designazione del difensore d'ufficio

1 Il difensore d'ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il pro­cedimento.

2 Chi dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato.

Art. 134 Revoca e sostituzione del difensore d'ufficio

1 Se il motivo della difesa d'ufficio viene meno, chi dirige il procedimento revoca il mandato.

2 Se il rapporto di fiducia tra l'imputato e il difensore d'ufficio si deteriora notevolmente oppure se per altri motivi non è più garantita una difesa efficace, chi dirige il procedimento designa un altro difensore d'ufficio.

Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio

1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

2 Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento.

3 In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre reclamo:

a.
alla giurisdizione di reclamo, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado;
b.
al Tribunale penale federale, contro la decisione della giurisdizione di reclamo o del tribunale d'appello cantonale.

4 Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condan­nato a pagare le spese procedurali è tenuto a:

a.
rimborsare la re­tribuzione alla Confederazione o al Cantone;
b.
versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale.

5 La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.

Sezione 3: Gratuito patrocinio per l'accusatore privato

Art. 136 Presupposti

1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all'accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se:

a.
l'accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e
b.
l'azione civile non appare priva di probabilità di successo.

2 Il gratuito patrocinio comprende:

a.
l'esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
b.
l'esonero dalle spese procedurali;
c.
la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti del­l'accusatore privato.
Art. 138 Retribuzione e onere delle spese

1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall'articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l'onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti pro­­cedurali per i quali si è disposto l'esonero dall'anticipo delle spese.

2 Se l'imputato è condannato a versare un'indennità processuale all'accusatore pri­vato, l'indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.

Titolo quarto: Mezzi di prova

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Raccolta e utilizzabilità delle prove

Art. 139 Principi

1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.

2 I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

Art. 140 Metodi probatori vietati

1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, pro­messe, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.

2 L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.

Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente

1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.

2 Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.

3 Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.

4 Le prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 2 non possono essere utilizzate.

5 I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fasci­colo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.

Sezione 2: Interrogatori

Art. 142 Autorità penali competenti

1 Gli interrogatori sono effettuati dal pubblico ministero, dalle autorità penali delle contravvenzioni e dal giudice. La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in che misura i collaboratori di queste autorità possono procedere essi stessi ad interro­gatori.

2 La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti. La Confedera­zione e i Cantoni possono designare agenti di polizia abilitati ad interrogare testi­moni su mandato del pubblico ministero.

Art. 143 Svolgimento dell'interrogatorio

1 In una lingua a lui comprensibile, l'interrogato è dapprima:

a.
invitato a declinare le sue generalità;
b.
informato sull'oggetto del procedimento penale e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;
c.
informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.

2 L'osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.

3 L'autorità penale può effettuare ulteriori accertamenti circa l'identità dell'interro­gato.

4 L'autorità penale invita l'interrogato ad esprimersi sull'oggetto dell'interrogatorio.

5 Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l'autorità penale mira ad otte­nere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.

6 L'interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l'accordo di chi dirige il procedimento, può servirsi di documenti scritti; al termine dell'interrogatorio questi docu­menti sono acquisiti agli atti.

7 Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l'aiuto di adeguati assistenti.

Art. 144 Interrogatorio per videoconferenza

1 Il pubblico ministero e l'autorità giudicante possono procedere a un interrogatorio per videoconferenza se la comparizione personale dell'interrogando non è possibile o lo è soltanto con grande dispendio.

2 L'interrogatorio è registrato su supporto audiovisivo.

Art. 145 Rapporti scritti

L'autorità penale può invitare chi deve essere o è stato interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento dell'interrogatorio.

Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti

1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.

2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.

3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell'atto procedurale le per­­sone che al termine dell'interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.

4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall'udienza una persona se:

a.
vi è un conflitto di interessi; oppure
b.
nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.

Sezione 3: Diritto di partecipare all'assunzione delle prove

Art. 147 In generale

1 Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pub­blico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.

2 Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.

3 La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri spro­porzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.

4 Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.

Art. 148 Nella procedura di assistenza giudiziaria

1 Se si raccolgono prove all'estero nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all'assunzione delle prove è soddisfatto se le parti:

a.
possono formulare domande da rivolgere all'autorità estera richiesta;
b.
a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale; e
c.
possono porre domande completive per scritto.

2 È applicabile l'articolo 147 capoverso 4.

Sezione 4: Misure protettive

Art. 149 In generale

1 Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre se stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, chi dirige il procedimento adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive.

2 A tal fine, chi dirige il procedimento può limitare adeguatamente i diritti procedurali delle parti, segnatamente:

a.
garantendo l'anonimato;
b.
svolgendo interrogatori senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
c.
accertando le generalità senza la presenza delle parti o a porte chiuse;
d.
modificando l'aspetto o la voce di persone da proteggere oppure schermandole;
e.
ponendo restrizioni al diritto di esaminare gli atti.

3 Chi dirige il procedimento può consentire alla persona da proteggere di farsi accompagnare da un patrocinatore o da una persona di fiducia.

4 Se si procede all'interrogatorio di un minore di 18 anni in veste di testimone o di persona informata sui fatti, chi dirige il procedimento può inoltre disporre misure protettive secondo l'articolo 154 capoversi 2 e 4.

5 Per tutte le misure protettive che adotta, chi dirige il procedimento provvede affinché alle parti sia garantito il diritto di essere sentite e in particolare affinché siano garantiti i diritti di difesa dell'imputato.

6 Qualora sia stato garantito l'anonimato a persone da proteggere, chi dirige il procedimento adotta misure appropriate per evitare scambi o confusioni di persona.

Art. 150 Garanzia dell'anonimato

1 Chi dirige il procedimento può garantire l'anonimato alla persona da proteggere.

2 Se concede la garanzia dell'anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d'ap­provazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide defi­nitivamente.

3 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell'anonimato non possono essere utilizzate.

4 Una volta approvata o concessa, la garanzia dell'anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa.

5 La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell'a­no­ni­mato.

6 Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l'esi­genza di protezione viene manifestamente meno.

Art. 151 Misure per la protezione di agenti infiltrati

1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell'anonimato hanno il diritto:

a.
di mantenere segreta la loro vera identità durante l'intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
b.
a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.

2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.

Art. 152 Misure generali per la protezione delle vittime

1 In ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.

2 In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.

3 Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l'imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all'imputato il diritto di essere sentito. In partico­­­lare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui al­l'ar­ticolo 149 capoverso 2 lettere b e d.

4 Un confronto può essere ordinato se:

a.
il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure
b.
un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.
Art. 154 Misure speciali per la protezione delle vittime minorenni

1 Ai sensi del presente articolo il termine minorenne designa la vittima che al momento dell'interrogatorio o del confronto non ha ancora compiuto i 18 anni.

2 Il primo interrogatorio del minorenne deve svolgersi al più presto possibile.

3 L'autorità può escludere dal procedimento la persona di fiducia che potrebbe eser­citare un influsso determinante sul minorenne.

4 Qualora appaia che l'interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, sono applicabili le seguenti regole:

a.
un confronto con l'imputato può essere ordinato soltanto se il minorenne lo domanda espressamente oppure se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo;
b.
nel corso dell'intero procedimento il minorenne non può di norma essere interrogato più di due volte;
c.
si procede a un secondo interrogatorio soltanto se nel corso del primo le parti non hanno potuto esercitare i loro diritti oppure se ciò è indispensabile nel­l'interesse delle indagini o del minorenne. Per quanto possibile, il secondo interrogatorio è effettuato dalla stessa persona che ha svolto il primo;
d.
gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo;
e.
le parti esercitano i loro diritti per il tramite di chi interroga;
f.
chi interroga e lo specialista riportano le loro osservazioni particolari in un rapporto.
Art. 155 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica

1 Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.

2 Chi dirige il procedimento può incaricare dell'interrogatorio autorità penali o ser­vizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti.

Capitolo 2: Interrogatorio dell'imputato

Art. 157 Principio

1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l'imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.

2 Le autorità penali offrono all'imputato l'opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.

Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio

1 All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:

a.
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b.
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c.
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
d.
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa

1 In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.

2 Se è in stato di arresto provvisorio, l'interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.

3 Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.

Capitolo 3: Testimoni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 162 Definizione

È testimone chi pur non avendo partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui fatti è in grado di fare dichiarazioni utili per far luce sui fatti.

Art. 163 Capacità e obbligo di testimoniare

1 È capace di testimoniare chi ha più di 15 anni ed è capace di discernimento riguardo all'oggetto dell'interrogatorio.

2 Chi è capace di testimoniare è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre.

Art. 164 Accertamenti riguardo ai testimoni

1 La vita anteriore e la situazione personale del testimone vengono accertate soltanto se necessario per esaminarne l'attendibilità.

2 Qualora vi siano dubbi sulla capacità di discernimento del testimone o indizi di una sua turba psichica, chi dirige il procedimento può ordinare che il testimone sia sotto­posto a una perizia ambulatoriale, per quanto l'importanza del procedimento penale e della testimonianza lo giustifichi.

Art. 165 Obbligo del testimone di serbare il segreto

1 L'autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell'arti­colo 292 CP42, a serbare il segreto sull'interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto.

2 L'obbligo va limitato nel tempo.

3 L'obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone.

Art. 166 Interrogatorio del danneggiato

1 Il danneggiato è interrogato in qualità di testimone.

2 È fatto salvo l'interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti secondo l'ar­ticolo 178.

Art. 167 Indennità

Il testimone ha diritto a una congrua indennità per la perdita di guadagno e per le spese.

Sezione 2: Facoltà di non deporre

Art. 168 Per legami personali

1 Hanno facoltà di non deporre:

a.
il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;
b.
chi ha figli in comune con l'imputato;
c.
i parenti o affini in linea retta dell'imputato;
d.
i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;
e.
i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;
f.
i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato;
g.43
il tutore o il curatore dell'imputato.

2 La facoltà di non deporre secondo il capoverso 1 lettere a ed f sussiste anche se il ma­­trimonio è sciolto oppure qualora in una famiglia affiliante44 il rapporto di affiliazione non sussista più.

3 L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

4 La facoltà di non deporre non sussiste se:

a.45
il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP46; e
b.
il reato è stato commesso a danno di una persona con cui il testimone ha un legame personale a tenore dei capoversi 1-3.

43 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).

44 Art. 4-11 dell'O del 19 ott. 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (RS 211.222.338).

45 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).

46 RS 311.0

Art. 169 Per protezione di se stesso o di persone vicine

1 Chiunque può rifiutare la testimonianza se la sua deposizione originasse elementi a suo carico in modo tale da:

a.
poterlo rendere penalmente responsabile;
b.
poterlo rendere civilmente responsabile, sempreché l'interesse di garantire la sua protezione prevalga su quello del perseguimento penale.

2 La facoltà di non deporre sussiste anche se con la sua deposizione l'interessato origi­nasse elementi a carico di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3; è fatto salvo l'articolo 168 capoverso 4.

3 Chiunque può rifiutare la testimonianza se con la sua deposizione esponesse a un grave pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o la vita o l'integrità fisica di una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1-3 oppure esponesse se stesso o una tale persona a un altro grave svantaggio non evitabile con misure protettive.

4 La vittima di un reato contro l'integrità sessuale ha in ogni caso facoltà di non rispondere alle domande concernenti la sua sfera intima.

Art. 170 Per segreto d'ufficio

1 I funzionari ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP47 come pure i membri di autorità hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2 Essi sono tenuti a deporre se ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.

3 L'autorità superiore rilascia l'autorizzazione a deporre quando l'interesse all'accer­tamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.

Art. 171 Per segreto professionale

1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.48

2 Essi sono tenuti a deporre se:

a.
sottostanno a un obbligo di denuncia; o
b.
ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP49, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall'autorità competente.

3 Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l'autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l'interesse del titolare del segreto al man­tenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

4 Rimane salva la legge del 23 giugno 200050 sugli avvocati.

48 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

49 RS 311.0

50 RS 935.61

Art. 172 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale

1 Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all'identità dell'autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.

2 Esse sono tenute a deporre se:

a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona;
b.
senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
1.
omicidi ai sensi degli articoli 111-113 CP51,
2.
crimini per i quali è comminata una pena detentiva di almeno tre anni,
3.52
reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP,
4.53
reati ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195154 sugli stupefacenti.

51 RS 311.0

52 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).

53 Correzione della CdR dell'AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).

54 RS 812.121

Art. 173 Per altri obblighi di segreto

1 Chi è vincolato dal segreto professionale in virtù delle disposizioni qui appresso è tenuto a deporre soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto:

a.
articolo 321bis CP55;
b.
articolo 139 capoverso 3 del Codice civile56;
c.
articolo 2 della legge federale del 9 ottobre 198157 sui consultori di gravidanza;
d.58
articolo 11 della legge federale del 23 marzo 200759 concernente l'aiuto alle vittime di reati;
e.60
articolo 3c capoverso 4 della legge del 3 ottobre 195161 sugli stupefacenti;
f.62
articolo 16 lettera f della legge federale del 30 settembre 201663 sulle professioni sanitarie.

2 I depositari di altri segreti protetti dalla legge sono tenuti a deporre. Chi dirige il pro­cedimento può liberarli dall'obbligo di deporre se essi possono rendere verosi­mile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

55 RS 311.0

56 RS 210. Questo art. è ora abrogato.

57 RS 857.5

58 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

59 RS 312.5

60 Correzione della CdR dell'AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).

61 RS 812.121

62 Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).

63 RS 811.21

Art. 174 Decisione sull'opponibilità della facoltà di non deporre

1 In merito all'opponibilità della facoltà di non deporre decide:

a.
nella procedura preliminare, l'autorità interrogante;
b.
dopo la promozione dell'accusa, il giudice.

2 Immediatamente dopo l'intimazione della decisione il testimone può domandare che la giurisdizione di reclamo si pronunci.

3 Fino alla decisione della giurisdizione di reclamo il testimone ha facoltà di non deporre.

Art. 175 Esercizio della facoltà di non deporre

1 Il testimone può in ogni tempo opporre la sua facoltà di non deporre o revocare la rinuncia alla stessa.

2 Le deposizioni rilasciate da un testimone dopo essere stato informato della facoltà di non deporre possono essere utilizzate come prove anche se in seguito il testimone oppone tale facoltà o revoca la rinuncia alla stessa.

Art. 176 Rifiuto non lecito di deporre

1 Chi rifiuta di deporre senza averne il diritto è passibile di multa disciplinare e può essere obbligato ad assumere i costi e gli indennizzi causati dal rifiuto.

2 Se persiste nel rifiuto, egli è esortato ancora una volta a deporre sotto la comminatoria di cui all'articolo 292 CP64. In caso di nuovo rifiuto, si procede penalmente nei suoi confronti.

Sezione 3: Interrogatorio dei testimoni

Art. 177

1 All'inizio di ogni interrogatorio, l'autorità interrogante avvisa il testimone circa l'obbligo di testimoniare e l'obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della falsa testimonianza secondo l'articolo 307 CP65. Se l'avviso è omesso, l'interroga­torio non è valido.

2 All'inizio del primo interrogatorio, l'autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità.

3 Non appena, in base all'interrogatorio e agli atti, rileva l'esistenza di un diritto di non deporre, l'autorità interrogante ne avvisa il testimone. Se l'avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà di non deporre, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

Capitolo 4: Persone informate sui fatti

Art. 178 Definizione

È interrogato in qualità di persona informata sui fatti:

a.
chi si è costituito accusatore privato;
b.
chi al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni;
c.
chi, per limitata capacità di discernimento, non è in grado di comprendere l'oggetto dell'interrogatorio;
d.
chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso;
e.
chi, in qualità di coimputato, deve essere interrogato in merito a un reato che non gli è contestato;
f.
chi, in un altro procedimento, è imputato per un fatto in rapporto con il reato da elucidare;
g.
chi, nell'ambito di un procedimento penale contro un'impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori.
Art. 180 Posizione giuridica

1 Le persone di cui all'articolo 178 lettere b-g non sono tenute a deporre; si appli­cano loro per analogia le disposizioni sull'interrogatorio dell'imputato.

2 L'accusatore privato (art. 178 lett. a) è tenuto a deporre dinanzi al pubblico ministero e dinanzi al giudice, nonché dinanzi alla polizia se l'interrogatorio è effettuato su mandato del pubblico ministero. Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni concernenti i testimoni, ad eccezione dell'articolo 176.

Art. 181 Interrogatorio

1 All'inizio dell'interrogatorio le autorità penali avvisano le persone informate sui fatti dell'obbligo di deporre o della loro facoltà di non deporre o di non rispondere.

2 Se è tenuta a deporre o se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.

Capitolo 5: Periti

Art. 183 Requisiti del perito

1 Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

2 In determinati campi la Confederazione e i Cantoni possono prevedere periti permanenti o ufficiali.

3 Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all'articolo 56.

Art. 184 Nomina e mandato

1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.

2 Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato con­tiene:

a.
la designazione del perito;
b.
eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia;
c.
quesiti formulati in modo preciso;
d.
il termine per presentare la perizia;
e.
l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'ob­bligo del segreto;
f.
l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'ar­ticolo 307 CP66.

3 Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l'alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.

4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.

5 Se opportuno nell'interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.

6 Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.

7 Se l'accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l'assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.

Art. 185 Elaborazione della perizia

1 Il perito è personalmente responsabile della perizia.

2 Chi dirige il procedimento può convocare il perito ad atti procedurali e autorizzarlo a porre domande alle persone da interrogare.

3 Se ritiene di aver bisogno di complementi agli atti, il perito ne fa domanda a chi dirige il procedimento.

4 Il perito può effettuare da sé semplici accertamenti strettamente connessi con il mandato e convocare persone a tal fine. Queste sono tenute a dar seguito alla convocazione. Se vi si oppongono, possono essere sottoposte ad accompagnamento coat­tivo.

5 In caso di accertamenti da parte del perito, l'imputato e le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre possono, nei limiti di questa facoltà, rifiutarsi di collaborare o di fare dichiarazioni. Il perito li avverte previamente di questo loro diritto.

Art. 186 Ricovero per perizia

1 Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice pos­sono far ricoverare l'imputato in un ospedale.

2 Se l'imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide definitivamente in procedura scritta.

3 Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide definitivamente in procedura scritta.

4 La degenza in ospedale è computata nella pena.

5 Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.

Art. 187 Forma della perizia

1 Il perito presenta una perizia scritta. Se alla perizia hanno partecipato altre persone, occorre menzionarne il nome e la funzione ricoperta nell'elaborazione della perizia.

2 Chi dirige il procedimento può disporre che la perizia sia presentata oralmente oppure che una perizia scritta sia commentata o completata oralmente; in tal caso, sono applicabili le disposizioni concernenti l'interrogatorio dei testimoni.

Art. 188 Parere delle parti

Chi dirige il procedimento porta a conoscenza delle parti la perizia scritta e fissa loro un termine per pronunciarsi in merito.

Art. 189 Perizie da completare e migliorare

D'ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti se:

a.
la perizia è incompleta o poco chiara;
b.
diversi periti divergono sensibilmente nelle loro conclusioni; oppure
c.
sussistono dubbi circa l'esattezza della perizia.
Art. 191 Inadempienza

Qualora il perito venga meno ai suoi obblighi o non li adempia per tempo, chi dirige il procedimento può:

a.
infliggergli una multa disciplinare;
b.
revocargli il mandato senza indennizzarlo per i lavori già effettuati.

Capitolo 6: Mezzi di prova materiali

Art. 192 Reperti probatori

1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l'originale completo dei reperti probatori.

2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.

3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni con­cernenti l'esame degli atti.

Art. 193 Ispezione oculare

1 Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un'ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.

2 Ognuno deve tollerare un'ispezione oculare e garantire l'accesso necessario a chi vi partecipa.

3 Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.

4 Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.

5 Chi dirige il procedimento può disporre che:

a.
sul luogo dell'ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali;
b.
l'ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un con­fronto; in tal caso, l'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono ob­bligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.
Art. 194 Acquisizione di altri atti

1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico mini­stero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti.

2 Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame.

3 I conflitti tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, dal Tribunale penale federale.

Art. 195 Richiesta di rapporti e informazioni

1 Le autorità penali richiedono i rapporti ufficiali e i certificati medici relativi a even­ti che possono rivestire importanza nel procedimento penale.

2 Per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili.

Titolo quinto: Provvedimenti coercitivi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 196 Definizione

I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:

a.
assicurare le prove;
b.
garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c.
garantire l'esecuzione della decisione finale.
Art. 197 Principi

1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:

a.
sono previsti dalla legge;
b.
vi sono sufficienti indizi di reato;
c.
gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d.
l'importanza del reato li giustifica.

2 I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.

Art. 198 Competenza

1 Possono ordinare provvedimenti coercitivi:

a.
il pubblico ministero;
b.
l'autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio;
c.
la polizia, nei casi previsti dalla legge.

2 La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.

Art. 199 Intimazione

Se occorre ordinare per scritto un provvedimento coercitivo che non dev'essere man­­­­tenuto segreto, si consegna alla persona direttamente interessata, contro rice­vuta, una copia dell'ordine e dell'eventuale verbale d'esecuzione.

Art. 200 Uso della forza

L'uso della forza per attuare provvedimenti coercitivi è lecito soltanto quale mezzo estremo; deve inoltre essere proporzionato.

Capitolo 2: Citazione, accompagnamento coattivo e ricerca di persone

Sezione 1: Citazione

Art. 201 Forma e contenuto

1 Le citazioni del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.

2 Le citazioni contengono:

a.
la designazione dell'autorità penale citante e delle persone che compiranno l'atto procedurale;
b.
la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all'atto procedurale;
c.
il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell'istruzione non imponga di sottacerlo;
d.
il luogo, la data e l'ora della comparizione;
e.
l'ingiunzione di comparire personalmente;
f.
l'indicazione delle conseguenze giuridiche di un'assenza ingiustificata;
g.
la data della citazione;
h.
la firma del citante.
Art. 202 Termini

1 Le citazioni sono notificate:

a.
nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell'atto procedurale;
b.
nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell'atto procedurale.

2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell'atto procedu­rale.

3 Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

Art. 203 Deroghe

1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati:

a.
in casi urgenti; oppure
b.
con il consenso della persona da citare.

2 Chi si trova sul luogo dell'atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione.

Art. 204 Salvacondotto

1 Se occorre citare persone che si trovano all'estero, il pubblico ministero o chi dirige il procedimento in giudizio può concedere loro un salvacondotto.

2 Chi ha ottenuto un salvacondotto non può essere arrestato né essere sottoposto ad altre misure restrittive della libertà in Svizzera per reati o condanne risalenti a un'epoca antecedente la sua par­tenza.

3 Il salvacondotto può essere vincolato a condizioni. In tal caso gli interessati vanno avvisati che il salvacondotto decade qualora non si attengano alle condizioni poste.

Art. 205 Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione

1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.

2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.

3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.

4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica.

5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

Art. 206 Citazioni da parte della polizia

1 Nell'ambito delle sue indagini la polizia può, senza osservare forme o termini par­ticolari, citare persone a scopo di interrogatorio, di accertamento dell'identità o di rilevamento dei dati segnaletici.

2 Chi non dà seguito a una citazione da parte della polizia può essere sottoposto ad accompagnamento coattivo su ordine del pubblico ministero, se tale misura gli è stata comminata per scritto.

Sezione 2: Accompagnamento coattivo

Art. 207 Presupposti e competenze

1 Una persona può essere sottoposta ad accompagnamento coattivo se:

a.
non ha dato seguito a una citazione;
b.
in base a indizi concreti si può ritenere che non darà seguito a una citazione;
c.
in procedimenti per crimini o delitti, la sua immediata comparizione è indispensabile nell'interesse del procedimento;
d.
è gravemente indiziata di un crimine o di un delitto e si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.

2 L'accompagnamento coattivo è disposto da chi dirige il procedimento.

Art. 208 Forma del mandato di accompagnamento

1 L'accompagnamento coattivo è disposto mediante un mandato scritto. In casi urgenti può essere disposto oralmente; in seguito va però confermato per scritto.

2 Il mandato di accompagnamento contiene le stesse indicazioni di una citazione e inoltre l'esplicita indicazione del potere della polizia di usare se necessario la forza come pure di accedere a case, ad appartamenti e ad altri spazi non accessibili al pubblico.

Art. 209 Procedura

1 La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte.

2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all'interessato e traduce costui dinanzi all'autorità, senza indugio o all'ora indicata nel mandato.

3 L'autorità informa senza indugio l'interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell'accompagnamento, compie l'atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza.

Sezione 3: Ricerche

Art. 210 Principi

1 Il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni e il giudice possono far diramare un mandato di ricerca per reperire le persone di ignota dimora e la cui presenza è necessaria nel procedimento. In casi urgenti la polizia può emettere il mandato di propria iniziativa.

2 Nei confronti di un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto può essere diramato un mandato di cattura o di accompagnamento se si deve presumere che sussistano motivi di carcerazione.

3 Se il pubblico ministero, l'autorità penale delle contravvenzioni o il giudice non dispongono altrimenti, la diramazione del mandato è di competenza della polizia.

4 I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia alla ricerca di oggetti e valori patrimoniali.

Art. 211 Collaborazione della popolazione

1 La popolazione può essere invitata a collaborare alle ricerche.

2 La Confederazione e i Cantoni possono emanare disposizioni che prevedono la pos­­sibilità di versare una ricompensa ai privati che hanno collaborato in modo pro­ficuo alle ricerche.

Capitolo 3: Privazione della libertà, carcerazione preventiva e di sicurezza


Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 212 Principi

1 L'imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.

2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:

a.
i loro presupposti non sono più adempiuti;
b.
la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure
c.
misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.

3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico

1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare.

2 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione.

Art. 214 Avviso

1 Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l'autorità penale competente ne avvisa immediatamente:

a.
i congiunti;
b.
se l'interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera com­­petente.

2 Si rinuncia all'avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell'istruzione lo imponga oppure se l'interessato vi si oppone espressamente.

3 Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una per­sona che dipende dall'arrestato, l'autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.

4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carce­razione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarti­colo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.67 Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l'imputato a un serio pe­ricolo.

67 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

Sezione 2: Fermo di polizia e inseguimento

Art. 215 Fermo di polizia

1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario con­durla al posto di polizia al fine di:

a.
accertarne l'identità;
b.
interrogarla brevemente;
c.
chiarire se ha commesso un reato;
d.
chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.

2 La polizia può obbligare la persona fermata a:

a.
declinare le proprie generalità;
b.
esibire i documenti d'identità;
c.
esibire oggetti che reca con sé;
d.
aprire contenitori o veicoli.

3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.

4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.

Art. 216 Inseguimento

1 In casi urgenti, la polizia è autorizzata a inseguire e fermare un imputato sul territorio di un altro Comune, di un altro Cantone o, nei limiti stabiliti dai trattati internazionali, all'estero.

2 Se in seguito deve essere arrestato, il fermato è consegnato senza indugio alle autorità competenti del luogo in cui si è proceduto al fermo.

Sezione 3: Arresto provvisorio

Art. 217 Ad opera della polizia

1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:

a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
b.
è colpito da mandato di cattura.

2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.

3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:

a.
non declina le sue generalità;
b.
non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
c.
l'arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.
Art. 218 Ad opera di privati

1 Qualora non sia possibile far capo per tempo all'intervento della polizia, i privati sono autorizzati ad arrestare provvisoriamente chi:

a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto oppure sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato; o
b.
è colpito da un avviso di ricerca indirizzato anche al pubblico.

2 Nel procedere all'arresto i privati possono far uso della forza soltanto entro i limiti di quanto disposto nell'articolo 200.

3 Gli arrestati vanno consegnati quanto prima alla polizia.

Art. 219 Procedura della polizia

1 Dopo l'arresto la polizia accerta senza indugio l'identità dell'arrestato, lo informa in una lingua a lui comprensibile sui motivi dell'arresto e, ai sensi dell'articolo 158, lo rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero del­l'avvenuto arresto.

2 In seguito la polizia interroga l'arrestato in applicazione dell'articolo 159 in merito ai sospetti gravanti sulla sua persona e procede senza indugio agli accertamenti necessari per corroborare o infirmare gli indizi di reato e gli altri motivi di carcera­zione.

3 Se dagli accertamenti risulta che non sussistono o sono venuti meno motivi di car­cerazione, l'arrestato è liberato immediatamente. Se gli accertamenti confermano gli indizi di reato e i motivi di carcerazione, la polizia traduce senza indugio l'arre­stato dinanzi al pubblico ministero.

4 In ogni caso l'arrestato è liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l'arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine.

5 Se una persona arrestata provvisoriamente secondo l'articolo 217 capoverso 3 deve restare in stato di arresto più di tre ore, il provvedimento deve essere ordinato da un agente di polizia a cui la Confederazione o il Cantone abbiano conferito tale facoltà.

Sezione 4: Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza: disposizioni generali


Art. 220 Definizioni

1 La carcerazione preventiva comincia quando è disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso dell'istruzione.

2 La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l'inizio di una sanzione privativa della libertà, l'esecuzione dell'espulsione o la liberazione.68

68 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 221 Presupposti

1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:

a.
si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
b.
influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità; o
c.
minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

2 La carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha profe­rito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.

Art. 22269 Rimedi giuridici

Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233.

69 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 223 Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione

1 Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori del­l'imputato e ad altre assunzioni di prove.

2 Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice, l'imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza.

Sezione 5: Carcerazione preventiva

Art. 224 Procedura dinanzi al pubblico ministero

1 Il pubblico ministero sottopone senza indugio l'imputato a interrogatorio e gli offre l'opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcera­zione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione.

2 Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano, il pubblico mini­stero, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l'arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva. Presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali.

3 Se rinuncia a proporre la carcerazione, il pubblico ministero dispone l'immediata liberazione. Se propone una misura sostitutiva, adotta i provvedimenti di sicurezza necessari.

Art. 225 Procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi

1 Ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il pubblico ministero, l'impu­tato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi.

2 Su domanda, il giudice dei provvedimenti coercitivi consente all'imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso.

3 Chi non compare presenta all'udienza per un motivo legittimo può presentare con­clusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze.

4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi assume le prove immediatamente disponi­bili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione.

5 Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il giudice dei provvedimenti coer­­citivi decide in procedura scritta in base alla proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell'imputato.

Art. 226 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi

1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.

2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.

3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l'imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcera­zione.

4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:

a.
stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;
b.
incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori;
c.
ordinare misure sostitutive della carcerazione preventiva.

5 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l'imputato è rilasciato senza indugio.

Art. 227 Domanda di proroga della carcerazione

1 Scaduta la durata fissata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, il pubblico mi­ni­stero può domandare la proroga della carcerazione preventiva. Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha limitato la durata della carcerazione, la domanda di proroga va presentata prima che siano trascorsi tre mesi di carcerazione.

2 La domanda di proroga è presentata al giudice dei provvedimenti coercitivi per scritto e corredata delle motivazioni al più tardi quattro giorni prima della scadenza della durata della carcerazione, allegandovi gli atti essenziali.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all'imputato e al suo difensore l'op­portunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga.

4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la carcerazione preventiva sia provvisoriamente prorogata fino a quando avrà deciso.

5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide al più tardi entro cinque giorni dopo la ricezione del parere dell'imputato o del suo difensore o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Può incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori oppure disporre una misura sostitutiva.

6 Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un'udienza; questa si svolge a porte chiuse.

7 La proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi.

Art. 228 Domanda di scarcerazione

1 L'imputato può presentare in ogni tempo al pubblico ministero, per scritto od oral­mente a verbale, una domanda di scarcerazione; rimane salvo il capoverso 5. La domanda va motivata succintamente.

2 Se accoglie la domanda, il pubblico ministero scarcera senza indugio l'imputato. Se non intende accogliere la domanda, entro tre giorni dalla ricezione inoltra la stessa, unitamente agli atti, al giudice dei provvedimenti coercitivi accludendovi un parere motivato.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi trasmette il parere all'imputato e al suo difensore per eventuale replica entro tre giorni.

4 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide in un'udienza a porte chiuse al più tardi cinque giorni dopo la ricezione della replica o la scadenza del termine di cui al capoverso 3. Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, la decisione può essere resa in procedura scritta. Per altro è applicabile per analogia l'articolo 226 capo­versi 2-5.

5 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può fissare un termine di un mese al massimo durante il quale l'imputato non può presentare alcuna domanda di scarcerazione.

Sezione 6: Carcerazione di sicurezza

Art. 229 Decisione

1 Se l'imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.

2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell'accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l'articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.

3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:

a.
dagli articoli 225 e 226 se l'imputato non si trova in carcerazione preventiva;
b.
dall'articolo 227 se l'imputato si trova in carcerazione preventiva.
Art. 230 Scarcerazione nel procedimento di primo grado

1 Nel procedimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono pre­sentare domanda di scarcerazione.

2 La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.

3 Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l'impu­tato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

4 Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

5 Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 228.

Art. 231 Carcerazione di sicurezza dopo la sentenza di primo grado

1 Nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza:

a.
per garantire l'esecuzione della pena o delle misure;
b.
in vista della procedura di appello.

2 Se l'imputato incarcerato è assolto e se il tribunale di primo grado ne dispone la liberazione, il pubblico ministero può proporre al tribunale medesimo, all'attenzione di chi dirige il procedimento in sede di appello, di prorogare la carcerazione di sicurezza. In tal caso l'imputato assolto resta in carcere fino alla decisione di chi dirige il procedimento in sede di appello. Questi decide entro cinque giorni dal­la pre­sentazione della proposta.

3 Se l'appello è ritirato, il tribunale di primo grado decide sul computo della durata della carcerazione dopo la sentenza.

Art. 232 Carcerazione di sicurezza durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello

1 Se motivi di carcerazione emergono soltanto durante la procedura dinanzi al tribunale d'appello, chi dirige il procedimento in sede di appello ordina senza indugio l'ac­­compagna­mento coattivo della persona da incarcerare e la sente.

2 Chi dirige il procedimento in sede di appello decide entro 48 ore dall'accom­pa­gna­mento coattivo; la sua decisione non è impugnabile.

Sezione 7: Esecuzione della carcerazione preventiva e di sicurezza

Art. 234 Stabilimento carcerario

1 La carcerazione preventiva e quella di sicurezza sono di norma eseguite in stabilimenti carcerari destinati a tale scopo e adibiti per il resto soltanto all'esecuzione di pene detentive di breve durata.

2 Se ragioni mediche lo rendono opportuno, l'autorità cantonale competente può ricoverare l'incarcerato in un ospedale o in una clinica psichiatrica.

Art. 235 Esecuzione della carcerazione

1 La libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di sicurezza nello stabilimento carcerario.

2 I contatti tra l'incarcerato e altre persone devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento. Se necessario, le visite si svolgono sotto sorveglianza.

3 Chi dirige il procedimento controlla la posta in entrata e in uscita, ad eccezione del­la corrispondenza con le autorità di vigilanza e con le autorità penali. Durante la carcerazione di sicurezza può delegare tale compito al pubblico ministero.

4 I contatti tra l'incarcerato e il difensore sono liberi e non sono soggetti a controlli quanto al contenuto. Se sussistono fondati sospetti di abuso, chi dirige il procedimento può, con l'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, limitarli tem­­poraneamente; comunica previamente le restrizioni all'incarcerato e al difensore.

5 I Cantoni disciplinano i diritti e gli obblighi degli incarcerati, le loro possibilità di reclamo, i provvedimenti disciplinari e la vigilanza sugli stabilimenti carcerari.

Art. 236 Esecuzione anticipata di pene e misure

1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l'imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta.

2 Se è già stata promossa l'accusa, chi dirige il procedimento dà al pubblico mini­stero l'opportunità di pronunciarsi.

3 La Confederazione e i Cantoni possono subordinare l'esecuzione anticipata di misure al consenso delle autorità d'esecuzione.

4 Con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione l'imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d'esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga.

Sezione 8: Misure sostitutive

Art. 237 Disposizioni generali

1 Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.

2 Sono misure sostitutive segnatamente:

a.
il versamento di una cauzione;
b.
il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione;
c.
l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato;
d.
l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;
e.
l'obbligo di svolgere un lavoro regolare;
f.
l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo;
g.
il divieto di avere contatti con determinate persone.

3 Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l'im­piego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare.

4 L'adozione e l'impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle nor­­me sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza.

5 Se nuove circostanze lo esigono oppure se l'imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.

Art. 238 Cauzione

1 Se vi è pericolo di fuga, il giudice competente può disporre il deposito di una somma di denaro da parte dell'imputato per garantire che questi non si sottrarrà agli atti procedurali o a una sanzione privativa della libertà.

2 L'importo della cauzione è determinato in funzione della gravità dei reati contestati all'imputato e tenuto conto della sua situazione personale.

3 La cauzione può essere versata in contanti o mediante la garanzia di una banca o di un'assicurazione in Svizzera.

Art. 239 Svincolo della cauzione

1 La cauzione è svincolata quando:

a.
il motivo di carcerazione è venuto meno;
b.
il procedimento penale si è concluso con abbandono o assoluzione passati in giudicato;
c.
l'imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà.

2 La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell'imputato.

3 In merito allo svincolo della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

Art. 240 Devoluzione della cauzione

1 Se l'imputato si sottrae al procedimento o all'esecuzione di una sanzione privativa della libertà, la cauzione è devoluta alla Confederazione o al Cantone il cui giudice l'ha ordinata.

2 Qualora la cauzione sia stata versata da un terzo, si può rinunciare alla devoluzione se il terzo ha fornito tempestivamente alle autorità informazioni che avrebbero permesso la cattura dell'imputato.

3 In merito alla devoluzione della cauzione decide l'autorità dinanzi alla quale la cau­sa è pendente o che se ne è occupata per ultima.

4 La cauzione devoluta è utilizzata in applicazione analogica dell'articolo 73 CP70 a copertura delle pretese dei danneggiati e, se vi è un'eccedenza, a copertura delle pene pecuniarie, delle multe e delle spese procedurali. Un'eventuale ulteriore eccedenza è devoluta alla Confederazione o al Cantone.

Capitolo 4: Perquisizioni e ispezioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 241 Mandato

1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere con­fer­mate per scritto.

2 Il mandato indica:

a.
le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
b.
lo scopo del provvedimento;
c.
le autorità o le persone incaricate dell'esecuzione.

3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l'ispezione di orifizi e cavità cor­porei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.

4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.

Art. 242 Esecuzione

1 Le autorità o persone incaricate dell'esecuzione adottano le misure di sicurezza atte a conseguire lo scopo del provvedimento.

2 Esse possono vietare a talune persone di allontanarsi durante la perquisizione o l'ispezione.

Art. 243 Reperti casuali

1 Le tracce o gli oggetti rinvenuti casualmente che non hanno rapporto alcuno con il reato in questione, ma che forniscono indizi su un altro reato, devono essere preservati.

2 Tali oggetti sono trasmessi a chi dirige il procedimento unitamente a un rapporto; chi dirige il procedimento decide in merito alla procedura ulteriore.

Sezione 2: Perquisizione domiciliare

Art. 244 Principio

1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell'avente diritto.

2 Il consenso dell'avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:

a.
si trovino persone ricercate;
b.
vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;
c.
si commettano reati.
Art. 245 Esecuzione

1 All'inizio della perquisizione le persone incaricate della stessa esibiscono il mandato.

2 Se presente in loco, il detentore degli spazi da perquisire è tenuto ad assistere alla perquisizione. Se il detentore è assente, alla perquisizione presenzia se possibile un familiare maggiorenne o un'altra persona idonea.

Sezione 3: Perquisizione di carte e registrazioni

Art. 246 Principio

Carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni pos­sono essere perquisiti qualora si debba presumere che contengano informazioni sog­gette a sequestro.

Art. 247 Esecuzione

1 Prima della perquisizione, al detentore delle carte o registrazioni è data l'oppor­tu­nità di esprimersi in merito al contenuto delle stesse.

2 Per l'esame del contenuto di carte e registrazioni, in particolare per la cernita di quelle dal contenuto protetto, è possibile far capo ad esperti.

3 Il detentore può mettere a disposizione delle autorità penali copie delle carte e re­gi­strazioni, nonché versioni stampate delle informazioni archiviate, sempre che questo sia sufficiente ai fini del procedimento.

Art. 248 Apposizione di sigilli

1 Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.

2 Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto.

3 Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:

a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell'ambito della procedura preli­minare;
b.
il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

4 Per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.

Sezione 4: Perquisizione di persone e oggetti

Art. 249 Principio

Persone e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell'interessato soltanto se si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato oppure oggetti o va­lori patrimoniali da sequestrare.

Art. 250 Esecuzione

1 La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.

2 Le perquisizioni delle parti intime dell'interessato sono compiute da per­sone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.

Sezione 5: Ispezioni corporali

Art. 251 Principio

1 L'ispezione corporale comprende l'esame dello stato fisico o mentale di una persona.

2 L'imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:

a.
accertare i fatti;
b.
chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.

3 Interventi nell'integrità fisica dell'imputato possono essere ordinati sol­tanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.

4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111-113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP71.72

71 RS 311.0

72 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 30 set. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).

Art. 252 Esecuzione

Le ispezioni corporali e gli interventi nell'integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.

Sezione 6: Ispezione di cadaveri

Art. 253 Decessi dovuti a cause sospette o ignote

1 Se vi sono indizi che un decesso non sia avvenuto per cause naturali, ma è dovuto in particolare a un reato, o se l'identità del cadavere è ignota, il pubblico ministero ne dispone l'ispezione da parte di un medico specializzato al fine di chiarire le cause del decesso o di identificare il cadavere.

2 Se dopo l'ispezione del cadavere non vi sono indizi di reato e l'identità è stata accertata, il pubblico ministero dà il nulla osta alle esequie.

3 In caso contrario, il pubblico ministero dispone la messa al sicuro del cadavere e ulteriori ispezioni da parte di un istituto di medicina legale e, se necessario, l'au­to­psia. Può altresì ordinare che il cadavere o parti del cadavere siano trattenute finché lo scopo dell'istruzione lo richieda.

4 I Cantoni determinano quali membri del personale medico hanno l'obbligo di annunciare alle autorità penali decessi dovuti a cause sospette o ignote.

Art. 254 Esumazione

Se risulta necessario per chiarire la fattispecie, può essere ordinata l'esumazione o l'apertura dell'urna cineraria.

Capitolo 5: Analisi del DNA

Art. 255 Condizioni in generale

1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:

a.
l'imputato;
b.
altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell'imputato;
c.
persone decedute;
d.
materiale biologico pertinente al reato.

2 La polizia può disporre:

a.
il prelievo di campioni su persone, se non invasivo;
b.
l'allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato.
Art. 256 Indagini a tappeto

Per far luce su un crimine, ad istanza del pubblico ministero il giudice dei provvedi­menti coercitivi può disporre il prelievo di campioni e l'allestimento di profili del DNA su persone che presentano determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato.

Art. 257 Prelievi effettuati su condannati

Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo del DNA su persone:

a.
che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;
b.
che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l'integrità della persona oppure contro l'integrità sessuale;
c.
nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l'internamento.

Capitolo 6: Rilevamenti segnaletici, campioni grafologici e vocali

Art. 260 Rilevamenti segnaletici

1 Il rilevamento segnaletico consiste nell'accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo.

2 Possono disporre il rilevamento segnaletico la polizia, il pubblico ministero, il giu­dice e, nei casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio.

3 Il rilevamento segnaletico è disposto con ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere con­­fermato e motivato per scritto.

4 Se l'interessato rifiuta di sottomettersi all'ordine della polizia, decide il pubblico ministero.

Art. 261 Conservazione e impiego di documenti segnaletici

1 I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:

a.
sino alla scadenza del termine di cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, in caso di condanna o di proscioglimento per incapacità penale;
b.
sino al giudicato della decisione, in caso di assoluzione per altri motivi, di abbandono del procedimento o di non luogo a procedere.

2 Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera b determinati fatti inducono a supporre che i documenti segnaletici concernenti l'imputato potrebbero servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tali documenti pos­sono essere conservati e impiegati al massimo per dieci anni dal giudicato della decisione.

3 I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

4 I documenti segnaletici devono essere distrutti se l'interesse alla loro conserva­zione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1-3.

Art. 262 Campioni grafologici e vocali

1 L'imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a for­nire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.

2 Le persone che rifiutano di fornire siffatti campioni possono essere punite con la multa disciplinare. Sono eccettuati l'imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre.

Capitolo 7: Sequestro

Art. 263 Principio

1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:

a.
utilizzati come mezzi di prova;
b.
utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c.
restituiti ai danneggiati;
d.
confiscati.

2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.

3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.

Art. 264 Limitazioni

1 Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:

a.
documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore;
b.
carte e registrazioni personali e corrispondenza dell'imputato, se l'interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale;
c.74
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170-173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;
d.75
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200076 sugli avvocati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

2 Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca.

3 Se un avente diritto fa valere che un sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri moti­vi, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull'apposizione di sigilli.

74 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

75 Introdotta dal n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

76 RS 935.61

Art. 265 Obbligo di consegna

1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.

2 Non sottostanno all'obbligo di consegna:

a.
l'imputato;
b.
le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
c.
le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
1.
poterle rendere penalmente responsabili, oppure
2.
poterle rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.

3 L'autorità penale può ingiungere all'obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all'articolo 292 CP77 o con la multa disciplinare.

4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l'obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna ne vanifiche­rebbe lo scopo.

Art. 266 Esecuzione

1 L'autorità penale attesta nell'ordine di sequestro o in una quietanza separata l'av­ve­­nuta ricezione degli oggetti e valori patrimoniali sequestrati o consegnati.

2 L'autorità penale compila un elenco degli oggetti e dei valori patrimoniali e provvede in modo appropriato alla loro conservazione.

3 In caso di sequestro di immobili è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo.

4 Il sequestro di crediti è comunicato al debitore unitamente all'avviso che il pagamento al creditore non estingue il debito.

5 Gli oggetti esposti a rapido deprezzamento o che necessitano di una costosa manutenzione, come pure le cartevalori o altri valori quotati in borsa o con un valore di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 188978 sulla esecuzione e sul fallimento. I pro­venti di tale realizzazione sono quindi sequestrati.

6 Il Consiglio federale disciplina le modalità di collocamento dei valori patrimoniali sequestrati.

Art. 267 Decisione in merito agli oggetti e ai valori patrimoniali sequestrati

1 Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

2 Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento.

3 Per gli oggetti o valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale.

4 Se più persone avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice.

5 L'autorità penale può attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali a una persona e impartire alle altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al foro civile.

6 Se al momento del dissequestro gli aventi diritto non sono noti, il pubblico mini­stero o il giudice fa pubblicare l'elenco degli oggetti o dei valori patrimoniali per con­sentire agli interessati di annunciare le loro pretese. Se entro cinque anni dalla pubblicazione nessuno avanza pretese, gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati sono devoluti al Cantone o alla Confederazione.

Art. 268 Sequestro a copertura delle spese

1 Il patrimonio dell'imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire:

a.
le spese procedurali e le indennità;
b.
le pene pecuniarie e le multe.

2 Nell'operare il sequestro l'autorità penale tiene conto del reddito e della situazione patrimoniale dell'imputato e della sua famiglia.

3 Sono esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 della legge federale dell'11 aprile 188979 sulla esecuzione e sul fallimento.

Capitolo 8: Misure di sorveglianza segrete

Sezione 1: Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni


Art. 269 Condizioni

1 Il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

a.
sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b.
la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
c.
le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a.80
CP81: articoli 111-113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138-140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146-148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180-185bis, 187, 188 numero 1, 189-191, 192 capoverso 1, 195-197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capo­verso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis-260quinquies, 261bis, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
b.82
legge federale del 16 dicembre 200583 sugli stranieri e la loro integrazione84: articoli 116 capo­verso 3 e 118 capoverso 3;
c.
legge federale del 22 giugno 200185 relativa alla Convenzione dell'Aia sul­l'a­dozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d.86
legge federale del 13 dicembre 199687 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e.
legge federale del 21 marzo 200388 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f.89
legge del 3 ottobre 195190 sugli stupefacenti: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g.
legge del 7 ottobre 198391 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1 lettere g-i, nonché m ed o;
h.
legge del 13 dicembre 199692 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
i.93
legge del 17 giugno 201194 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
j.95
legge del 19 giugno 201596 sull'infrastruttura finanziaria: articoli 154 e 155;
k.97
legge del 20 giugno 199798 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
l.99
legge del 15 dicembre 2000100 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
m.101
legge federale del 29 settembre 2017102 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giu­risdizione ordinaria, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979103.

80 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

81 RS 311.0

82 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

83 RS 142.20

84 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

85 RS 211.221.31

86 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

87 RS 514.51

88 RS 732.1

89 Correzione della CdR dell'AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).

90 RS 812.121

91 RS 814.01

92 RS 946.202

93 Introdotto dall'art. 34 n. 2 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RU 2012 3953; FF 2009 7113). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

94 RS 415.0

95 Introdotta dal n. II 4 della LF del 28 set. 2012 (RU 2013 1103; FF 2011 6109). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

96 RS 958.1

97 Introdotta dall'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

98 RS 514.54

99 Introdotta dall'all. n. 1 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749).

100 RS 812.21

101 Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

102 RS 935.51

103 RS 322.1

Art. 269bis 104 Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Il pubblico ministero può disporre l'impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di ascoltare o registrare conversazioni oppure di identificare o localizzare una persona o una cosa se:

a.
le condizioni di cui all'articolo 269 sono soddisfatte;
b.
le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del­l'articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile;
c.
al momento dell'impiego si dispone delle autorizzazioni necessarie per l'impiego di siffatti apparecchi conformemente al diritto delle telecomuni­cazioni.

2 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

104 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 269ter 105 Impiego di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 Il pubblico ministero può disporre l'introduzione di programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in un sistema di trattamento dei dati allo scopo di intercettare e trasferire il contenuto delle comunicazioni e i metadati delle telecomunicazioni non criptati se:

a.
le condizioni di cui all'articolo 269 capoversi 1 e 3 sono soddisfatte;
b.
si tratta di perseguire un reato di cui all'articolo 286 capoverso 2;
c.
le misure di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi del­l'articolo 269 già attuate non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti la sorveglianza risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

2 L'ordine di sorveglianza del pubblico ministero indica:

a.
il tipo di dati ricercati; e
b.
gli spazi non accessibili al pubblico cui può essere necessario accedere per introdurre i programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati.

3 I dati non menzionati nel capoverso 1 che sono raccolti mediante i programmi informatici citati devono essere immediatamente distrutti. Le informazioni ottenute grazie a tali dati non possono essere utilizzate.

4 Il pubblico ministero tiene una statistica di tali sorveglianze. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

105 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 269 quater 106 Requisiti dei programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 I programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni possono essere impiegati soltanto se verbalizzano sistematicamente e in modo non modificabile la sorveglianza. Il verbale è parte integrante degli atti procedurali.

2 Il trasferimento dei dati dal sistema di trattamento dei dati sorvegliato fino al­l'autorità di perseguimento penale competente deve essere protetto.

3 L'autorità di perseguimento penale si assicura che il codice sorgente del programma informatico speciale possa essere controllato per verificare che quest'ultimo dispone soltanto delle funzioni ammesse dalla legge.

106 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 270 Oggetto della sorveglianza

Possono essere sorvegliati la corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni:107

a.
dell'imputato;
b.
di terzi, se sulla base di determinati fatti si debba presumere che:
1.108
l'imputato ne utilizzi l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione, oppure
2.
il terzo riceva determinate comunicazioni per l'imputato o trasmetta ad altri comunicazioni di quest'ultimo.

107 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

108 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 271109 Salvaguardia del segreto professionale

1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173, la cernita delle informazioni estranee all'oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.

2 La cernita delle informazioni secondo il capoverso 1 non è necessaria se:

a.
sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale; e
b.
ragioni particolari lo esigono.

3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate negli articoli 170-173, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli arti­coli 170-173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.

109 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 272 Obbligo d'approvazione e autorizzazione di massima

1 La sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2 Se dalle indagini risulta che la persona da sorvegliare cambia in rapida successione il servizio di telecomunicazione, il giudice dei provvedimenti coercitivi può auto­rizzare, a titolo eccezionale, la sorveglianza di tutti i servizi identificati utilizzati da tale persona, senza nuova approvazione per ogni singolo caso (autorizzazione di massima).110 Ogni mese e a sorveglianza conclusa il pubblico ministero pre­senta un rapporto, per approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.

3 Se la sorveglianza di un servizio nell'ambito di un'autorizzazione di massima necessita di provvedimenti per la salvaguardia del segreto professionale non previsti dall'autorizzazione medesima, tale sorveglianza deve essere sottoposta per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi.111

110 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

111 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 273112 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza

1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell'articolo 179septies CP113 e se le condizioni di cui all'ar­ticolo 269 capoverso 1 lettere b e c del presente Codice sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016114 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sor­vegliata.

2 L'ordine di fornire tali informazioni sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

3 L'ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.

112 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

113 RS 311.0

114 RS 780.1

Art. 274 Procedura di approvazione

1 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto la sorveglianza od ordinato di raccogliere informazioni, il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

a.
l'ordine di sorveglianza;
b.
la motivazione e gli atti procedurali rilevanti per l'approvazione.

2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cin­que giorni dal momento in cui è stata disposta la sorveglianza od ordinata la raccolta d'informazioni. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a one­ri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la decisione al pubblico ministero nonché al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3 LSCPT115.116

4 L'approvazione menziona espressamente:

a.
i provvedimenti da prendere per la salvaguardia di segreti professionali;
b.
se è lecito accedere a spazi non accessibili al pubblico per introdurre programmi informatici speciali nel corrispondente sistema di trattamento dei dati ai fini della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.117

5 Il giudice dei provvedimenti coercitivi accorda l'approvazione per tre mesi al mas­simo. L'approvazione può essere prorogata di volta in volta per un periodo di tre mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

115 RS 780.1

116 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

117 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Art. 275 Fine della sorveglianza

1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:

a.
le condizioni non sono più soddisfatte; o
b.
l'approvazione o la proroga è rifiutata.

2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Art. 276 Risultati non utilizzati

1 Le registrazioni ottenute nell'ambito di una sorveglianza approvata ma non necessarie per il procedimento penale devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte immediatamente dopo la chiusura del procedimento.

2 Gli invii postali possono essere messi al sicuro fintanto che sia necessario per il procedimento penale; non appena lo stato della procedura lo consente, devono essere rimessi ai destinatari.

Art. 278 Reperti casuali

1 Se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nel­l'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.

1bis Se nell'ambito di una sorveglianza di cui agli articoli 35 e 36 LSCPT118 sono scoperti reati, le informazioni ottenute possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.119

2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell'ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.120

4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.

5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.

118 RS 780.1

119 Introdotto dall'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, (RU 2010 3267; FF 2008 7093). Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

120 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 279 Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato sorvegliato e ai terzi sorvegliati conformemente all'articolo 270 lettera b.

2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi, la comunicazione può essere differita o tralasciata se:

a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
il differimento o la non comunicazione sono necessari per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

3 Le persone la cui corrispondenza postale o il cui traffico delle telecomunicazioni sono stati sorvegliati oppure che hanno utilizzato l'indirizzo postale o il servizio di telecomunicazione sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli arti­coli 393-397.121 Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

121 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

Sezione 2: Sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza

Art. 280 Scopo dell'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza

Il pubblico ministero può avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza per:

a.
intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private;
b.
osservare o registrare eventi in luoghi privati o non accessibili al pubblico;
c.
accertare dove si trovano persone o cose.
Art. 281 Condizioni ed esecuzione

1 L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell'imputato.

2 Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l'imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.

3 L'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:

a.
rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l'imputato partecipa durante la privazione della libertà;
b.
sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173.

4 Per altro, l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli arti­coli 269-279.

Sezione 3: Osservazione di persone e cose

Art. 282 Condizioni

1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se:122

a.
in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto;
b.
altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 Un'osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

122 Correzione del 20 feb. 2013 (RU 2013 807).

Art. 283 Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

2 La comunicazione è differita o tralasciata se:

a.
le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie

Art. 284 Principio

Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l'imputato e una banca o un istituto analogo.

Art. 285 Esecuzione

1 Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all'istituto analogo istruzioni concernenti:

a.
le informazioni e i documenti da fornire;
b.
i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.

2 La banca e l'istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:

a.
poterli rendere penalmente responsabili; oppure
b.
poterli rendere civilmente responsabili allorquando l'int­eresse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.

3 Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all'articolo 279 capoversi 1 e 2.

4 Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 5:123 Inchiesta mascherata

123 Originario avanti art. 286.

Art. 285a124 Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una rela­zione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

124 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).

Art. 286 Condizioni

1 Il pubblico ministero può disporre un'inchiesta mascherata se:

a.
sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
b.
la gravità del reato giustifica l'inchiesta mascherata; e
c.
le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

2 L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a.125
CP126: articoli 111-113, 122, 124, 129, 135, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182-185bis, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3-5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis-260quinquies, 264-267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;
b.127
legge federale del 16 dicembre 2005128 sugli stranieri e la loro integrazione: articoli 116 capo­verso 3 e 118 capoverso 3;
c.
legge federale del 22 giugno 2001129 relativa alla Convenzione dell'Aia sul­l'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali: articolo 24;
d.130
legge federale del 13 dicembre 1996131 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2 e 34-35b;
e.
legge federale del 21 marzo 2003132 sull'energia nucleare: articoli 88 capoversi 1 e 2, 89 capoversi 1 e 2 e 90 capoverso 1;
f.133
legge del 3 ottobre 1951134 sugli stupefacenti: articoli 19 capoverso 2 e 20 capoverso 2;
g.
legge del 13 dicembre 1996135 sul controllo dei beni a duplice impiego: articolo 14 capoverso 2;
h.136
legge del 17 giugno 2011137 sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2 e 25a capoverso 3;
i.138
legge del 20 giugno 1997139 sulle armi: articolo 33 capoverso 3;
j.140
legge del 15 dicembre 2000141 sugli agenti terapeutici: articolo 86 capoversi 2 e 3;
k.142
legge federale del 29 settembre 2017143 sui giochi in denaro: articolo 130 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 130 capoverso 1 lettera a.

3 Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione militare è deferito alla giurisdizione ordinaria, l'inchiesta mascherata può inoltre essere disposta per persegui­re i reati di cui all'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979144.

125 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).

126 RS 311.0

127 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

128 RS 142.20

129 RS 211.221.31

130 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).

131 RS 514.51

132 RS 732.1

133 Correzione della CdR dell'AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).

134 RS 812.121

135 RS 946.202

136 Introdotto dall'art. 34 n. 2 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RU 2012 3953; FF 2009 7113). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

137 RS 415.0

138 Introdotta dall'all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

139 RS 514.54

140 Introdotta dall'all. n. 1 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749).

141 RS 812.21

142 Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).

143 RS 935.51

144 RS 322.1

Art. 287 Requisiti degli agenti infiltrati

1 Possono essere impiegati quali agenti infiltrati:

a.
i membri di un corpo di polizia svizzero o straniero;
b.
le persone assunte a titolo provvisorio al fine di svolgere compiti di polizia, anche se prive di formazione professionale in materia di polizia.

2 Quali persone di contatto possono essere impiegati soltanto membri di un corpo di polizia.

3 Se quale agente infiltrato è impiegato un membro di un corpo di polizia straniero, egli è di regola istruito dalla sua usuale persona di contatto.

Art. 288 Identità fittizia e garanzia dell'anonimato

1 La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.145

2 Il pubblico ministero può garantire all'agente infiltrato che non rivelerà la sua vera identità nemmeno nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.

3 Se l'agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell'intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).

Art. 289 Procedura di approvazione

1 L'intervento di agenti infiltrati sottostà all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.

2 Entro 24 ore dal momento in cui ha disposto l'inchiesta mascherata il pubblico ministero presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi i seguenti documenti:

a.
l'ordine con il quale ha disposto l'inchiesta mascherata;
b.
la motivazione e gli atti procedurali essenziali per l'approvazione.

3 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide con succinta motivazione entro cin­que giorni dal momento in cui è stata disposta l'inchiesta mascherata. Può accordare l'approvazione a titolo provvisorio o vincolarla a oneri come pure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti.

4 L'approvazione menziona espressamente se è consentito:

a.
allestire o alterare documenti per costituire o conservare un'identità fittizia;
b.
garantire l'anonimato;
c.
impiegare persone prive di formazione professionale in materia di polizia.

5 L'approvazione è accordata per 12 mesi al massimo. Può essere prorogata di vol­­ta in volta per un periodo di sei mesi al massimo. Se è necessaria una proroga, il pubblico ministero presenta una domanda motivata prima della scadenza della durata autorizzata.

6 Se l'approvazione viene negata o non è stata chiesta, il pubblico ministero pone fine senza indugio all'intervento. Tutte le registrazioni devono essere immediata­men­te distrutte. Le informazioni ottenute mediante l'inchiesta mascherata non pos­sono es­sere utilizzate.

Art. 291 Persona di contatto

1 Per tutta la durata dell'intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all'agente infiltrato. Durante l'intervento il collegamento tra il pubblico ministero e l'agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.

2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:

a.
istruire in dettaglio e in modo continuato l'agente infiltrato sul suo inter­vento, sulle sue attribuzioni e sull'utilizzazione dell'identità fittizia;
b.
dirigere e assistere l'agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
c.
registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall'agente infiltrato e gestire un fascicolo completo sull'intervento;
d.
informare regolarmente e compiutamente il pubblico ministero in merito all'intervento.
Art. 292 Obblighi dell'agente infiltrato

1 L'agente infiltrato svolge l'intervento attenendosi alle istruzioni ricevute.

2 Presenta regolarmente alla persona di contatto un rendiconto completo concernente la sua attività e i suoi accertamenti.

Art. 293 Limiti dell'intervento

1 L'agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a com­mettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

2 L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla deter­minazione a commettere un reato concreto.

3 Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità eco­nomica.

4 Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti dell'influsso che gli è consentito di eserci­tare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Art. 295 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia

1 Su richiesta del pubblico ministero, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacità economica dell'agente infiltrato, nella quantità e secondo le modalità desiderate.

2 La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all'Ufficio federale di polizia.

3 Il pubblico ministero prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione o il Cantone da cui dipende il pubblico ministero.

Art. 296 Reperti casuali

1 Le informazioni ottenute nell'ambito di un'inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell'ordine d'inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un'inchiesta mascherata.

2 Il pubblico ministero dispone senza indugio l'inchiesta mascherata e avvia la pro­cedura di approvazione.

Art. 297 Fine dell'intervento

1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio all'intervento se:

a.
le condizioni non sono più soddisfatte;
b.
l'approvazione o la proroga è rifiutata; o
c.
l'agente infiltrato o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell'intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi.

3 La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l'agente infiltrato, né terzi coinvolti nell'inchiesta.

Art. 298 Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all'imputato che nei suoi confronti è stata svolta un'inchiesta mascherata.

2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:

a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un'inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 5a:147 Indagine in incognito

147 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012 sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).

Art. 298a Definizione

1 Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.

2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'arti­colo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

Art. 298b Condizioni

1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:

a.
sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b.
le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito posi­tivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessiva­mente difficili.

2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

Art. 298c Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'im­pie­go di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291-294.

Art. 298d Fine e comunicazione

1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

a.
le condizioni non sono più soddisfatte;
b.
il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
c.
l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segna­tamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

3 La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'arti­colo 298 capoversi 1 e 3.

Titolo sesto: Procedura preliminare

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 299 Definizione e scopo

1 La procedura preliminare consta della procedura investigativa della polizia e del­l'istruzione da parte del pubblico ministero.

2 Qualora sussistano indizi di reato, nella procedura preliminare sono compiuti accertamenti e raccolte prove per determinare se nei confronti dell'imputato:

a.
deve essere emesso un decreto d'accusa;
b.
deve essere promossa l'accusa;
c.
deve essere abbandonato il procedimento.
Art. 300 Avvio della procedura preliminare

1 La procedura preliminare è avviata mediante:

a.
l'attività investigativa della polizia;
b.
l'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero.

2 L'avvio della procedura preliminare non è impugnabile, eccetto che l'imputato invochi una violazione del divieto di un secondo procedimento.

Art. 301 Diritto di denuncia

1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale.

2 Su richiesta, l'autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avvia­to un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.

3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.

Art. 302 Obbligo di denuncia

1 Se non sono esse stesse competenti per il perseguimento, le autorità penali sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato o che sono stati loro segnalati nell'ambito della loro attività ufficiale.

2 La Confederazione e i Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia dei membri delle altre autorità.

3 L'obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre conformemente agli articoli 113 capoverso 1, 168, 169 e 180 capoverso 1.

Art. 304 Forma della querela

1 La querela deve essere presentata alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità pe­nale delle contravvenzioni, per scritto oppure oralmente a verbale.

2 Anche la rinuncia alla querela e il suo ritiro richiedono la forma scritta o la forma orale a verbale.

Art. 305148 Informazione della vittima e annuncio dei casi149

1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.

2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vit­tima in merito a:150

a.
l'indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
b.
la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell'aiuto alle vittime;
c.
il termine per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale;
d.151
il diritto di cui all'articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.

3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l'indirizzo della vittima se quest'ultima vi acconsente.

4 I capoversi 1-3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.

5 L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.

148 Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

149 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).

150 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).

151 Introdotta dal n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).

Capitolo 2: Procedura investigativa della polizia

Art. 306 Compiti della polizia

1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.

2 La polizia deve segnatamente:

a.
assicurare e valutare tracce e prove;
b.
individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;
c.
se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.

3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.

Art. 307 Collaborazione con il pubblico ministero

1 La polizia informa senza indugio il pubblico ministero in merito a reati gravi non­ché ad altri eventi rilevanti. I pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni pos­sono emanare istruzioni dettagliate concernenti tale obbligo d'informazione.

2 Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento. Nei casi di cui al capoverso 1, il pubblico ministero procede personalmente, se possibile, ai primi interrogatori sostanziali.

3 La polizia annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li tra­smette immediatamente al pubblico ministero unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro.

4 La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto se:

a.
non vi è manifestamente alcun motivo che il pubblico ministero intraprenda altri passi procedurali; e
b.
non sono stati presi provvedimenti coercitivi o non sono stati compiuti altri atti d'indagine formalizzati.

Capitolo 3: Istruzione da parte del pubblico ministero

Sezione 1: Compiti del pubblico ministero

Art. 308 Definizione e scopo dell'istruzione

1 Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.

2 Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.

3 In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.

Art. 309 Apertura dell'istruzione

1 Il pubblico ministero apre l'istruzione se:

a.
da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
b.
dispone provvedimenti coercitivi;
c.
è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1.

2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.

3 Il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'im­­putato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né no­ti­ficato. Esso non è impugnabile.

4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.

Art. 310 Decreto di non luogo a procedere

1 Il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che:

a.
gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti;
b.
vi sono impedimenti a procedere;
c.
si giustifica di rinunciare all'azione penale per uno dei motivi di cui all'ar­ticolo 8.

2 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Sezione 2: Svolgimento dell'istruzione

Art. 311 Raccolta delle prove ed estensione dell'istruzione

1 Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Can­­­toni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori.

2 Il pubblico ministero può estendere l'istruzione ad altre persone o ad altri reati. L'articolo 309 capoverso 3 è applicabile.

Art. 312 Conferimento di mandati alla polizia

1 Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la poli­zia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.

2 Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.

Art. 313 Raccolta delle prove in relazione ad azioni civili

1 Il pubblico ministero raccoglie anche le prove necessarie al giudizio dell'azione civile, sempre che il procedimento non ne risulti ampliato o ritardato in maniera sostanziale.

2 Il pubblico ministero può subordinare al versamento di un anticipo delle spese da parte dell'accusatore privato la raccolta delle prove a sostegno in primo luogo dell'azione civile.

Art. 314 Sospensione

1 Il pubblico ministero può sospendere l'istruzione in particolare se:

a.
l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporanea­mente dati altri impedimenti a procedere;
b.
l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l'esito;
c.
è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l'esito;
d.
una decisione di merito dipende dall'evolversi delle conseguenze del reato.

2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.

3 Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l'autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.

4 Il pubblico ministero notifica la sospensione all'imputato, all'accusatore privato e alla vittima.

5 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento.

Art. 315 Riattivazione

1 Il pubblico ministero riattiva d'ufficio l'istruzione se è venuto meno il motivo che ne ha provocato la sospensione.

2 La riattivazione non è impugnabile.

Sezione 3: Conciliazione

Art. 316

1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.

2 Se entra in considerazione un'impunità a seguito di riparazione secondo l'arti­colo 53 CP152, il pubblico ministero convoca il danneggiato e l'imputato a un'udienza allo scopo di ottenere la riparazione.

3 L'avvenuta conciliazione è messa a verbale e l'accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.

4 Se l'imputato non compare all'udienza di conciliazione di cui al capoverso 1 o 2 oppure l'udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l'istru­zione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.

152 RS 311.0

Sezione 4: Chiusura dell'istruzione

Art. 317 Interrogatorio finale

Se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura del­l'istruzione il pubblico ministero sottopone l'imputato a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze.

Art. 318 Chiusura dell'istruzione

1 Se ritiene che l'istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intende promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

2 Il pubblico ministero può respingere un'istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamen­te motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.

3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.

Capitolo 4: Abbandono del procedimento e promozione dell'accusa

Sezione 1: Abbandono del procedimento

Art. 319 Motivi

1 Il pubblico ministero dispone l'abbandono totale o parziale del procedimento se:

a.
non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione del­l'accusa;
b.
non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
c.
cause esimenti impediscono di promuovere l'accusa;
d.
non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
e.
una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all'azione penale o alla punizione.

2 A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:

a.
l'interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull'inte­resse dello Stato al perseguimento penale; e
b.
la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresen­tante legale vi acconsente.
Art. 320 Decreto di abbandono

1 La forma e il contenuto generale del decreto d'abbandono sono retti dagli arti­coli 80 e 81.

2 Con il decreto d'abbandono, il pubblico ministero revoca i provvedimenti coerci­tivi adottati. Può disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.

3 Il decreto d'abbandono non si pronuncia in merito alle azioni civili. L'accusatore privato può proporle al foro civile non appena il decreto è passato in giudicato.

4 Un decreto di abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale asso­lutoria.

Art. 321 Notificazione

1 Il pubblico ministero notifica il decreto d'abbandono:

a.
alle parti;
b.
alla vittima;
c.
agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto;
d.
alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo.

2 È fatta salva la rinuncia esplicita da parte di un partecipante al procedimento.

3 Per altro sono applicabili per analogia gli articoli 84-88.

Art. 322 Approvazione e impugnazione

1 La Confederazione e i Cantoni possono prevedere che il decreto di abbandono debba essere approvato dal pubblico ministero superiore o generale.

2 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo.

Art. 323 Riapertura

1 Il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:

a.
chiamano in causa la responsabilità penale dell'imputato; e
b.
non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.

2 Il pubblico ministero notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l'abbandono.

Sezione 2: Promozione dell'accusa

Art. 324 Principi

1 Il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente se, alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa.

2 La promozione dell'accusa non è impugnabile.

Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa

1 L'atto d'accusa indica:

a.
il luogo e la data;
b.
il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c.
il giudice cui è indirizzato;
d.
l'imputato e il suo difensore;
e.
il danneggiato;
f.
in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g.
le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.

2 Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.

Art. 326 Altre indicazioni e richieste

1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:

a.
la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b.
i provvedimenti coercitivi ordinati;
c.
gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d.
le spese d'istruzione sostenute;
e.
l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f.
le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g.
le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h.
la richiesta di essere convocato al dibattimento.

2 Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.

Art. 327 Notificazione dell'atto d'accusa

1 Il pubblico ministero notifica senza indugio l'atto d'accusa e l'eventuale rapporto fi­nale:

a.
all'imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto;
b.
all'accusatore privato;
c.
alla vittima;
d.
al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimo­niali sequestrati.

2 Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero noti­fica una copia dell'atto d'accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Titolo settimo: Procedura dibattimentale di primo grado

Capitolo 1: Pendenza della causa, preparazione del dibattimento e disposizioni generali sul dibattimento


Art. 328 Pendenza della causa

1 La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.

2 Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giu­dice.

Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento

1 Chi dirige il procedimento esamina se:

a.
l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.
i presupposti processuali sono adempiuti;
c.
vi sono impedimenti a procedere.

2 Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.

3 Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.

4 Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dal­l'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.

5 L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.

Art. 330 Preparazione del dibattimento

1 Se si deve entrare nel merito dell'accusa, chi dirige il procedimento prende senza indugio le disposizioni necessarie per il dibattimento.

2 In caso di autorità giudicante collegiale, chi dirige il procedimento fa circolare gli atti.

3 Chi dirige il procedimento informa la vittima sui suoi diritti, sempre che non lo abbiano già fatto le autorità di perseguimento penale; l'articolo 305 è applicabile per analogia.

Art. 331 Indizione del dibattimento

1 Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.

2 Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive.

3 Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.

4 Chi dirige il procedimento fissa la data, l'ora e il luogo del dibattimento e cita a com­­parire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.

5 Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibat­timento.

Art. 332 Udienze preliminari

1 Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.

2 Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all'articolo 316.

3 Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.

Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati

1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fatti­specie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.

2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati del­l'im­putato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.

3 L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si trat­ta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.

4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.

Art. 334 Rimessione della causa

1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.

2 La decisione di rimessione della causa non è impugnabile.

Capitolo 2: Svolgimento del dibattimento

Sezione 1: Autorità giudicante e partecipanti al procedimento

Art. 335 Composizione dell'autorità giudicante

1 Durante l'intero dibattimento l'autorità giudicante si riunisce nella composizione prevista dalla legge e in presenza di un cancelliere.

2 Il dibattimento sospeso perché un membro dell'autorità giudicante non è più in gra­do di parteciparvi è ripreso dall'inizio, salvo che le parti vi rinuncino.

3 Chi dirige il procedimento può disporre che un membro supplente assista sin dal­l'inizio alle udienze per sostituire se del caso un membro dell'autorità giudicante.

4 Se il giudizio concerne reati contro l'integrità sessuale, la vittima può esigere che l'autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso. Dinan­zi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi.

Art. 336 Imputato, difesa d'ufficio e difesa obbligatoria

1 L'imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:

a.
il procedimento concerne crimini o delitti; o
b.
chi dirige il procedimento lo dispone.

2 In caso di difesa d'ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.

3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l'imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia neces­saria.

4 Se l'imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni con­­­cernenti la procedura contumaciale.

5 Se, in caso di difesa d'ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.

Art. 337 Pubblico ministero

1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente.

2 Il pubblico ministero non è vincolato né dalla qualificazione giuridica formulata nell'atto d'accusa né dalle richieste ivi contenute.

3 Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l'accusa al dibattimento.

4 Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l'accusa anche in altri casi.

5 Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibat­timento è rinviato.

Art. 338 Accusatore privato e terzi

1 Chi dirige il procedimento può autorizzare l'accusatore privato, a sua richiesta, a non comparire per­sonalmente se la sua presenza non è necessaria.

2 Il terzo toccato da una proposta di confisca è libero dal comparire personalmente.

3 Se non compare personalmente, l'accusatore privato o il terzo toccato da una pro­posta di confisca può farsi rappresentare o presentare proprie richieste scritte.

Sezione 2: Inizio del dibattimento

Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali

1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione del­l'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.

2 In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:

a.
la validità dell'accusa;
b.
i presupposti processuali;
c.
gli impedimenti a procedere;
d.
gli atti di causa e le prove raccolte;
e.
la pubblicità del dibattimento;
f.
la suddivisione del dibattimento in due parti.

3 Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.

4 Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.

5 Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pub­­blico ministero gli atti di causa o le prove.

Art. 340 Seguito del dibattimento

1 L'avvenuta trattazione delle questioni pregiudiziali ha come conseguenza che:

a.
il dibattimento deve essere portato a termine senza interruzioni inutili;
b.
l'accusa non può più essere ritirata né, fatto salvo l'articolo 333, modificata;
c.
le parti la cui presenza è obbligatoria possono abbandonare il luogo del dibattimento soltanto con il consenso del giudice; se una parte abbandona tale luogo senza il consenso del giudice, il dibattimento prosegue comunque.

2 Trattate le eventuali questioni pregiudiziali, chi dirige il procedimento comunica le conclusioni del pubblico ministero, salvo che le parti vi rinuncino.

Sezione 3: Procedura probatoria

Art. 341 Interrogatori

1 Chi dirige il procedimento o un membro dell'autorità giudicante da lui designato effettua gli interrogatori.

2 Gli altri membri dell'autorità giudicante e le parti possono far porre domande com­pletive da chi dirige il procedimento o porle di persona previa sua autorizzazione.

3 All'inizio della procedura probatoria, chi dirige il procedimento interroga in modo dettagliato l'imputato riguardo alla sua persona, all'accusa e alle risultanze della pro­cedura preliminare.

Art. 342 Suddivisione del dibattimento

1 Il giudice può, d'ufficio o ad istanza dell'imputato o del pubblico ministero, suddividere il dibattimento in due parti; in tal caso stabilisce se:

a.
nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e la colpevolezza e nella seconda le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un'assoluzione; o
b.
nella prima parte saranno trattate soltanto le questioni concernenti i fatti e nel­la seconda quella della colpevolezza e le conseguenze di un responso di colpevolezza o di un'assoluzione.

2 La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile.

3 In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell'imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell'esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato.

4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l'intera sentenza.

Art. 343 Assunzione delle prove

1 Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.

2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.

3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella pro­­cedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.

Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente

Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico mi­nistero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi.

Sezione 4: Discussione e chiusura del contraddittorio

Art. 346 Discussione

1 Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell'ordine seguente:

a.
pubblico ministero;
b.
accusatore privato;
c.
terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69-73 CP153);
d.
imputato o suo difensore.

2 Le parti hanno diritto a una seconda arringa.

153 RS 311.0

Sezione 5: Sentenza

Art. 349 Complementi di prova

Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.

Art. 351 Pronuncia e comunicazione della sentenza

1 Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.

2 La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del col­legio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto.

3 Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'ar­ti­colo 84.

Titolo ottavo: Procedure speciali

Capitolo 1: Procedura del decreto d'accusa, procedura penale in materia di contravvenzioni

Sezione 1: Procedura del decreto d'accusa

Art. 352 Presupposti

1 Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa qualora, tenuto conto di un'eventuale revoca della sospensione condizio­nale di una pena o di un'eventuale revoca della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene:

a.
una multa;
b.
una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere;
c.154
...
d.
una pena detentiva non superiore a sei mesi.

2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e-73 CP155.156

3 Le pene di cui al capoverso 1 lettere b-d possono essere cumulate sempre che non risulti una pena detentiva complessiva superiore a sei mesi. Il cumulo con la multa è sempre possibile.

154 Abrogata dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

155 RS 311.0

156 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).

Art. 353 Contenuto e notificazione del decreto d'accusa

1 Nel decreto d'accusa sono indicati:

a.
l'autorità che lo ha emesso;
b.
l'imputato;
c.
i fatti contestati all'imputato;
d.
le fattispecie penali realizzate;
e.
la sanzione;
f.
la revoca, motivata succintamente, dell'eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
i.
la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
j.
il luogo e la data della stesura;
k.
il nome e la firma dell'estensore.

2 Se l'imputato le riconosce, le pretese civili dell'accusatore privato sono annotate nel decreto d'accusa. Le pretese non riconosciute sono rinviate al foro civile.

3 Il decreto d'accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità le­gittimate a fare opposizione.

Art. 354 Opposizione

1 Il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:

a.
l'imputato;
b.
altri diretti interessati;
c.
il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Can­tone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.

2 Ad eccezione di quella dell'imputato, l'opposizione va motivata.

3 Se non vi è valida opposizione, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giu­dicato.

Art. 355 Procedura in caso di opposizione

1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima.

2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l'opponente ingiustificatamente non compare, l'opposizione è considerata ritirata.

3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:

a.
confermare il decreto d'accusa;
b.
abbandonare il procedimento;
c.
emettere un nuovo decreto d'accusa;
d.
promuovere l'accusa presso il tribunale di primo grado.
Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado

1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.

2 Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'op­posizione.

3 L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.

4 Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.

5 Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pub­blico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.

6 Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.

7 Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.

Sezione 2: Procedura penale in materia di contravvenzioni

Art. 357

1 Le autorità amministrative istituite per il per­seguimento e il giudizio delle contravvenzioni dispongono dei poteri del pubblico ministero.

2 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa.

3 Se la fattispecie contravvenzionale non è realizzata, l'autorità penale delle contravvenzioni abbandona il procedimento con un decreto succintamente motivato.

4 Qualora ritenga che i fatti da giudicare siano punibili come crimini o delitti, l'auto­rità penale delle contravvenzioni rimette il caso al pubblico ministero.

Capitolo 2: Procedura abbreviata

Art. 358 Principi

1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.

2 Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva supe­riore a cinque anni.

Art. 359 Apertura della procedura

1 Il pubblico ministero decide definitivamente sull'attuazione della procedura abbreviata. Non occorre che il relativo decreto sia motivato.

2 Nel comunicare alle parti che si procederà con rito abbreviato, il pubblico mini­stero impartisce all'accusatore privato un termine di dieci giorni per specificare le pretese civili e la pretesa d'indennizzo per le spese necessarie sostenute nel procedi­mento.

Art. 360 Atto d'accusa

1 Nell'atto d'accusa figurano:

a.
le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b.
l'entità della pena;
c.
le misure;
d.
le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e.
la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f.
la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.

2 Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.

3 Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.

4 Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.

5 Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pub­blico ministero svolge una proce­dura preliminare ordinaria.

Art. 361 Dibattimento

1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.

2 Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se:

a.
l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e
b.
l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.

3 Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.

4 Non è svolta alcuna procedura probatoria.

Art. 362 Sentenza o decisione di diniego

1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:

a.
nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b.
l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c.
le sanzioni proposte sono adeguate.

2 Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rece­pisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nel­l'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.

3 Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.

4 Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.

5 In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

Capitolo 3: Procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive


Art. 363 Competenza

1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un'autorità giudiziaria.

2 Il pubblico ministero o l'autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d'accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.

3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.

Art. 364 Procedura

1 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l'autorità competente avvia d'ufficio la procedura per l'emanazione di una decisione giudiziaria successiva. Tra­smette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta.

2 Negli altri casi, l'apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto.

3 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono sod­disfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini.

4 Il giudice offre alle persone e autorità interessate l'opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni.

Art. 365 Decisione

1 Il giudice decide in base agli atti. Può anche disporre che si svolga un dibattimento.

2 Il giudice pronuncia la decisione per scritto e la motiva succintamente. Se si è svolto un dibattimento, la decisione è comunicata oralmente seduta stante.

Capitolo 4: Procedura contumaciale

Sezione 1: Presupposti e svolgimento

Art. 366 Presupposti

1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagna­mento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.

2 Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.

3 Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.

4 La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:

a.
nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b.
la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
Art. 367 Svolgimento e decisione

1 Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.

2 Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.

3 Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.

4 Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

Sezione 2: Nuovo giudizio

Art. 368 Istanza di nuovo giudizio

1 Se la sentenza contumaciale può essere notificata personalmente, il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.

2 Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.

3 Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.

Art. 369 Procedura

1 Se sono presumibilmente adempiute le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.

2 Le giurisdizioni di ricorso sospendono le procedure di ricorso avviate dalle altre parti.

3 In ogni caso prima del nuovo dibattimento, chi dirige il procedimento decide se con­cedere l'effetto sospensivo e in merito alla carcerazione di sicurezza.

4 Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibatti­mento, la condanna in con­­tumacia permane.

5 L'istanza di nuovo giudizio può essere ritirata sino alla chiusura delle udienze dibattimentali, con spese e indennità a carico dell'instante.

Art. 370 Nuova sentenza

1 Il giudice pronuncia una nuova sentenza. Questa può essere impugnata mediante i rimedi giuridici usuali.

2 Quando la nuova sentenza passa in giudicato, la sentenza contumaciale, i rimedi giuridici interposti e le decisioni già emesse nella procedura di ricorso decadono.

Art. 371 Rapporto con l'appello

1 Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi del­l'ar­ticolo 368 capoverso 1.

2 Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta.

Capitolo 5: Procedura indipendente in materia di misure

Sezione 1: Cauzione preventiva

Art. 372 Presupposti e competenza

1 Se la prestazione di una cauzione preventiva secondo l'articolo 66 CP157 non può essere ordinata nell'ambito del procedimento penale contro l'imputato, è avviata una procedura indipendente.

2 La prestazione di una cauzione preventiva non è ordinata qualora l'imputato sia incarcerato per pericolo di recidiva o di messa in atto della minaccia proferita.

3 L'istanza di apertura di una procedura indipendente va presentata al pubblico mini­stero del luogo in cui la minaccia è stata proferita o in cui è stata espressa l'inten­zione di recidiva.

157 RS 311.0

Art. 373 Procedura

1 Il pubblico ministero interroga le persone coinvolte e trasmette in seguito gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi ordina le misure di cui all'articolo 66 CP158. Se è disposta la carcerazione l'interessato può interporre reclamo presso la giu­risdizione di reclamo.

2 Il minacciato dispone degli stessi diritti dell'accusatore privato. In casi motivati, può essere obbligato a prestare una cauzione per le spese procedurali e le inden­nità.

3 Chi ha proferito la minaccia dispone dei diritti spettanti all'imputato.

4 Se la cauzione è devoluta allo Stato secondo l'articolo 66 ca­poverso 3 CP, se ne dispone conformemente all'articolo 240.

5 Se una persona costituisce una minaccia di pericolo immediato, il pubblico ministero può disporne la carcerazione provvisoria o adottare altre misure protettive. Il pubblico ministero la deferisce senza indugio al competente giudice dei provvedimenti coercitivi; questi decide sulla carcerazione.

158 RS 311.0

Sezione 2: Procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci

Art. 374 Presupposti e procedura

1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP159 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59-61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.160

2 In considerazione dello stato di salute dell'imputato o ai fini della protezione della sua per­sonalità, il tribunale di primo grado può:

a.
tenere udienza in assenza dell'imputato;
b.
disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.

3 Il tribunale di primo grado offre all'accusatore privato l'opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.

4 Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

159 RS 311.0

160 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

Art. 375 Decisione

1 Il giudice dispone la misura proposta o altre misure se ritiene che la reità e l'inca­pa­cità penale siano provate e che la misura sia necessaria. Nel contempo, decide sulle pretese civili.

2 La decisione sulla misura e quella sulle pretese civili sono emesse mediante sentenza.

3 Se ritiene che l'imputato sia imputabile, oppure responsabile dei reati commessi in stato di incapacità penale, il giudice respinge la proposta del pubblico ministero. Quan­do questa decisione passa in giudicato, la procedura preliminare contro l'impu­tato riprende.

Sezione 3: Procedura indipendente di confisca

Art. 376 Presupposti

Si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla con­fisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale.

Art. 377 Procedura

1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nel­l'ambito di una procedura indipendente sono sequestrati.

2 Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l'opportunità di pronunciarsi.

3 Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l'abban­dono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

4 La procedura d'opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d'accusa. Un'even­tuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza.

Art. 378 Assegnamenti al danneggiato

Il pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato d'asse­gnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L'articolo 267 capover­si 3-6 è applicabile per analogia.

Titolo nono: Mezzi di ricorso

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 379 Norme applicabili

Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice.

Art. 381 Legittimazione del pubblico ministero

1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell'imputato o condan­nato.

2 Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.

3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell'am­bito della procedura penale in materia di contravvenzioni.

4 Il pubblico ministero della Confederazione può interporre ricorso contro le decisioni cantonali se:

a.
il diritto federale prevede che la decisione debba essergli comunicata o essere comunicata a un'altra autorità federale;
b.
ha delegato alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio della causa penale.
Art. 382 Legittimazione delle altre parti

1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giu­ridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

2 L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.

3 Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giu­sta l'articolo 110 capoverso 1 CP161 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, pur­ché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.

161 RS 311.0

Art. 383 Cauzione

1 Chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'ac­cu­satore privato di prestare cauzione entro un dato termine. È fatto salvo l'articolo 136.

2 Se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.

Art. 384 Decorrenza del termine

Il termine di ricorso decorre da:

a.
la consegna o la notificazione del dispositivo scritto, per le sentenze;
b.
la notificazione della decisione, per le altre decisioni;
c.
il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'atto procedurale contestato, se non è stato comunicato per scritto.
Art. 385 Motivazione e forma

1 Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l'autorità che lo interpone indica con precisione:

a.
i punti della decisione che intende impugnare;
b.
i motivi a sostegno di una diversa decisione;
c.
i mezzi di prova che invoca.

2 Se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giu­risdizione di ricorso non entra nel merito.

3 L'errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.

Art. 386 Rinuncia e ritiro

1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all'autorità che ha emanato la decisione.

2 Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:

a.
entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
b.
entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di pro­va o degli atti, se la procedura è scritta.

3 La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità.

Art. 387 Effetto sospensivo

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso.

Art. 388 Provvedimenti cautelari e ordinatori

Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e in­differibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente:

a.
incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile;
b.
ordinare la carcerazione;
c.
designare un difensore d'ufficio.
Art. 389 Complementi di prova

1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.

2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute sol­tanto se:

a.
sono state violate norme in materia di prova;
b.
sono state incomplete;
c.
i relativi atti appaiono inattendibili.

3 D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie pro­ve supplementari.

Art. 390 Procedura scritta

1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.

2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l'atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.

3 Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.

4 La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.

5 Ad istanza di parte o d'ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un'udienza.

Art. 391 Decisione

1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:

a.
dalle motivazioni delle parti;
b.
dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.

2 La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'im­putato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.

3 Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall'accusatore privato, la giurisdi­zione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.

Art. 392 Estensione degli effetti dell'accoglimento di un ricorso

1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:

a.
la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e
b.
i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.

2 Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l'accusatore privato.

Capitolo 2: Reclamo

Art. 393 Ammissibilità e motivi

1 Il reclamo può essere interposto contro:

a.
le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.
i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c.
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.

2 Mediante il reclamo si possono censurare:

a.
le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.
l'inadeguatezza.
Art. 394 Inammissibilità

Il reclamo è inammissibile:

a.
se è proponibile l'appello;
b.
contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali del­le contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.
Art. 395 Giurisdizione di reclamo collegiale

Se la giurisdizione di reclamo è un collegio, chi dirige il procedimento decide quale giudice unico sui reclami concernenti:

a.
esclusivamente contravvenzioni;
b.
le conseguenze economiche accessorie di una decisione, purché il valore litigioso non ecceda 5000 franchi.
Art. 396 Forma e termine

1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

2 I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.

Art. 397 Procedura e decisione

1 Il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta.

2 Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o an­­nulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché sta­tuisca nuovamente.

3 Se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istru­zioni circa il seguito della procedura.

4 Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all'autorità interessata, fissandole termini per sanare la situa­zione.

Capitolo 3: Appello

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 398 Ammissibilità e motivi

1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

2 Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.

3 Mediante l'appello si possono censurare:

a.
le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c.
l'inadeguatezza.

4 Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

5 Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.

Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello

1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comuni­cazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.

2 Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale an­nuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.

3 La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:

a.
se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b.
in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c.
le sue istanze probatorie.

4 Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'ap­pello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:

a.
la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b.
la commisurazione della pena;
c.
le misure ordinate;
d.
la pretesa civile o singole pretese civili;
e.
le conseguenze accessorie della sentenza;
f.
le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g.
le decisioni giudiziarie successive.
Art. 400 Esame preliminare

1 Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un ter­mine determinato.

2 Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d'appello.

3 Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

a.
chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
b.
interporre appello incidentale.
Art. 401 Appello incidentale

1 L'appello incidentale è retto per analogia dall'articolo 399 capoversi 3 e 4.

2 L'appello incidentale non è limitato dalla portata dell'appello principale, eccetto che questo si riferisca esclusivamente agli aspetti civili della sentenza.

3 L'appello incidentale decade se l'appello principale è ritirato o si decide di non entra­re nel merito.

Sezione 2: Procedura

Art. 403 Entrata nel merito

1 Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:

a.
l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;
b.
l'appello è inammissibile giusta l'articolo 398;
c.
non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.

2 Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.

3 Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.

4 In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.

Art. 404 Estensione dell'esame

1 Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati.

2 Può esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique.

Art. 405 Procedura orale

1 La procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.

2 Se l'imputato o l'accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.

3 Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:

a.
nei casi di cui all'articolo 337 capoversi 3 e 4;
b.
se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale.

4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.

Art. 406 Procedura scritta

1 Il tribunale d'appello può trattare l'appello in procedura scritta se:

a.
occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche;
b.
sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili;
c.
la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell'ap­pello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto;
d.
sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità e di riparazione del torto morale;
e.
sono impugnate soltanto misure ai sensi degli articoli 66-73 CP162.

2 Con il consenso delle parti, chi dirige il procedimento può inoltre ordinare una pro­cedura scritta se:

a.
la presenza dell'imputato non è necessaria;
b.
l'appello è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico.

3 Chi dirige il procedimento impartisce all'appellante un termine per la presenta­zione di una motivazione scritta.

4 Il seguito della procedura è retto dall'articolo 390 capoversi 2-4.

162 RS 311.0

Art. 407 Contumacia e mancata presentazione della memoria

1 L'appello o l'appello incidentale è considerato ritirato se l'appellante:

a.
ingiustificatamente non compare all'udienza, né vi si fa rappresentare;
b.
non presenta una memoria scritta; o
c.
non può essere citato.

2 Se il pubblico ministero o l'accusatore privato ha interposto appello contro i punti della sentenza relativi alla colpevolezza o alla pena e l'imputato ingiustificatamente non compare all'udienza, si procede in contumacia.

3 Se l'accusatore privato ha limitato l'appello agli aspetti civili e l'imputato ingiustificatamente non compare all'udienza, il tribunale d'appello statuisce sulla base delle risultanze del dibattimento di primo grado e degli altri atti.

Sezione 3: Decisione sull'appello

Art. 408 Nuova sentenza

Se entra nel merito dell'appello, il tribunale d'appello pronuncia una nuova sentenza che si sostituisce a quella di primo grado.

Art. 409 Annullamento e rinvio

1 Se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d'appello annulla la sentenza impugnata e rin­via la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pro­nunci una nuova sentenza.

2 Il tribunale d'appello stabilisce quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare.

3 Il tribunale di primo grado è vincolato dalle opinioni giuridiche sostenute dal tribu­nale d'appello nella decisione di rinvio e dalle istruzioni di cui al capoverso 2.

Capitolo 4: Revisione

Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione

1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:

a.
sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b.
la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c.
nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.

2 La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950163 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:

a.
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati;
b.
un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c.
la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.

3 La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.

4 La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.

163 RS 0.101

Art. 411 Forma e termine

1 Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d'ap­pello. L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.

2 Le istanze di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun ter­mine.

Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito

1 Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.

2 Il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.

3 Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.

4 Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l'articolo 388.

Art. 413 Decisione

1 Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d'appello respinge l'istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.

2 Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e:

a.
rinvia la causa all'autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o
b.
emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.

3 Se dispone il rinvio, il tribunale d'appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l'esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.

4 Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d'appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l'imputato.

Art. 414 Nuovo procedimento

1 Se il tribunale d'appello rinvia la causa al pubblico ministero, questi decide se pro­muovere una nuova accusa, emanare un decreto d'accusa o abbandonare il procedimento.

2 Se la causa è rinviata a un'autorità giudicante, questa procede ai necessari complementi di prova e pronuncia una nuova sentenza a seguito di un dibattimento.

Art. 415 Effetti della nuova decisione

1 Se la nuova decisione è di condanna a una pena più severa, le pene già espiate dall'imputato vengono computate.

2 Se è pronunciata l'assoluzione, inflitta una pena più mite o abbandonato il procedimento, all'imputato è rimborsata la parte non dovuta delle multe o pene pecuniarie già pagate. Le pretese dell'imputato di indennizzo o di riparazione del torto morale sono rette dall'articolo 436 capoverso 4.

3 Se l'assoluzione si sostituisce a una condanna, l'imputato o, se questi è deceduto, i suoi congiunti possono chiedere la pubblicazione della nuova decisione.

Titolo decimo: Spese procedurali, indennità e riparazione del torto morale


Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 418 Partecipazione di più persone e responsabilità di terzi

1 Se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le spese sono ripar­tite proporzionalmente tra di loro.

2 L'autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento delle spese rispondano in solido delle spese da esse causate congiuntamente.

3 L'autorità penale può obbligare terzi ad assumere le spese solidalmente con l'im­pu­­tato conformemente ai principi civilistici in materia di responsabilità.

Art. 419 Onere delle spese per persone non imputabili

Se il procedimento è stato abbandonato a causa dell'incapacità penale dell'imputato o questi è stato prosciolto per tale motivo, le spese possono essergli addossate se, tenuto conto di tutte le circostanze, ciò risulta conforme all'equità.

Art. 420 Regresso

Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave:

a.
hanno provocato l'apertura del procedimento;
b.
hanno ostacolato notevolmente il procedimento;
c.
hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione.
Art. 421 Decisione sulle spese

1 Nella decisione finale, l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.

2 Essa può determinarle previamente nell'ambito di:

a.
decisioni incidentali;
b.
decisioni di abbandono parziale del procedimento;
c.
decisioni su ricorsi interposti contro decisioni incidentali e di abbandono.

Capitolo 2: Spese procedurali

Art. 422 Definizione

1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.

2 Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:

a.
la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;
b.
le traduzioni;
c.
le perizie;
d.
la cooperazione di altre autorità;
e.
la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
Art. 423 Principi

1 Le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha con­­dotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del presente Codice.

2 e 3164

164 Abrogati dall'all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Art. 424 Calcolo ed emolumenti

1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.

2 Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i di­sborsi.

Art. 425 Sospensione e condono

L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.

Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure

1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.

2 In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali pos­sono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

3 L'imputato non sostiene le spese procedurali:

a.
causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b.
derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.

4 L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accu­satore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un pro­cedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.

Art. 427 Spese a carico dell'accusatore privato e del querelante

1 All'accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:

a.
il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto;
b.
l'accusatore privato ritira l'azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
c.
l'azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.

2 In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'aper­tura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all'accu­satore privato se:

a.
il procedimento è stato abbandonato o l'imputato assolto; e
b.
l'imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l'articolo 426 capo­ver­so 2.

3 Se il querelante ritira la querela nell'ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.

4 L'accordo tra il querelante e l'imputato in merito all'assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell'approvazione dell'autorità che dispone l'abban­dono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.

Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso

1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha riti­rato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.

2 Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:

a.
i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'am­bito della procedura di ricorso; o
b.
la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.

3 Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

4 Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.

5 Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo pro­cedimento.

Capitolo 3: Indennizzo e riparazione del torto morale

Sezione 1: Imputato

Art. 429 Pretese

1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:

a.
un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b.
un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c.
una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

2 L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'impu­­tato a quantificarle e comprovarle.

Art. 430 Riduzione e rifiuto dell'indennizzo e della riparazione del torto morale

1 L'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se:

a.
l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
b.
l'accusatore privato è tenuto a indennizzare l'imputato; o
c.
le spese dell'imputato sono di esigua entità.

2 Nella procedura di ricorso, l'indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 428 capo­verso 2.

Art. 431 Provvedimenti coercitivi ingiustificati

1 Se nei confronti dell'imputato sono stati illegalmente adottati provvedimenti coercitivi, l'autorità penale gli riconosce un'indennità e una riparazione del torto morale adeguate.

2 In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, l'imputato ha diritto a un'in­den­nità e a una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

3 Il diritto di cui al capoverso 2 decade se l'imputato:

a.
è condannato a una pena pecuniaria, a un lavoro di pubblica utilità o a una multa che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta;
b.
è condannato con la condizionale a una pena detentiva la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta.
Art. 432 Pretese nei confronti dell'accusatore privato e del querelante

1 Se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi ade­guatamente delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili.

2 Se l'imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l'a­pertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, o l'accu­sa­tore privato possono essere tenuti a rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Sezione 2: Accusatore privato e terzi

Art. 433 Accusatore privato

1 L'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se:

a.
l'accusatore privato vince la causa; o
b.
l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'articolo 426 capoverso 2.

2 L'accusatore privato inoltra l'istanza d'indennizzo all'autorità penale, quantifi­cando e comprovando le proprie pretese. Se l'accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito dell'istanza.

Art. 434 Terzi

1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per ana­logia.

2 La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pub­blico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.

Sezione 3: Disposizioni particolari

Art. 435 Prescrizione

Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nei confronti della Confederazione o del Cantone si prescrivono in dieci anni a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.

Art. 436 Indennizzo e riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso

1 Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429-434.

2 Se non beneficia di un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

3 Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l'articolo 409, le parti hanno diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del procedimento di primo grado.

4 L'imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute nella procedura di revisione. Ha inol­tre diritto a una riparazione del torto morale e a un'indennità per la privazione della libertà ingiustamente subita, eccetto che la stessa possa essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.

Titolo undicesimo: Giudicato ed esecuzione delle decisioni penali

Capitolo 1: Giudicato

Art. 437 Passaggio in giudicato

1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se:

a.
il termine di ricorso è trascorso inutilizzato;
b.
l'avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira;
c.
la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge.

2 Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata.

3 Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice pas­sano in giudicato allorché sono prese.

Art. 438 Accertamento del giudicato

1 L'autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.

2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.

3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l'autorità che ha emanato la decisione.

4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.

Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali

Art. 439 Esecuzione delle pene e delle misure

1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP165.

2 L'autorità d'esecuzione emette un ordine d'esecuzione.

3 Le pene detentive e misure privative della libertà pronunciate con decisione passata in giudicato sono eseguite immediatamente:

a.
in caso di pericolo di fuga;
b.
se il pubblico è seriamente esposto a pericolo; o
c.
se lo scopo della misura non può essere conseguito altrimenti.

4 Per attuare l'ordine d'esecuzione, l'autorità d'esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l'estra­di­zione.

165 RS 311.0

Art. 440 Carcerazione di sicurezza

1 Nei casi urgenti l'autorità d'esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l'esecuzione della pena o della misura.

2 Entro cinque giorni dall'incarcerazione, l'autorità d'esecuzione sottopone il caso:

a.
al giudice che ha pronunciato la pena o misura da eseguire;
b.
al giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo del pubblico ministero che ha emesso il decreto d'accusa.

3 Il giudice decide definitivamente se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all'inizio della pena o della misura.

Art. 441 Prescrizione della pena

1 Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.

2 L'autorità d'esecuzione esamina d'ufficio se la pena è caduta in prescrizione.

3 Contro l'incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il con­dannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d'ese­cu­zione. Questa decide anche riguardo all'effetto sospensivo del reclamo.

4 Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un'indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell'articolo 431.

Art. 442 Esecuzione delle decisioni concernenti le spese procedurali e le altre prestazioni finanziarie

1 Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889166 sull'esecuzione e sul falli­mento.

2 Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L'interesse moratorio è del 5 per cento.

3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie.

4 Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

166 RS 281.1

Titolo dodicesimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione

Art. 445

Il Consiglio federale e, per quanto ne abbiano la competenza, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Codice.

Capitolo 2: Adeguamento della legislazione

Art. 446 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 1.

2 L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 448 Diritto applicabile

1 I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non pre­ve­dano altrimenti.

2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.

Art. 449 Competenza

1 I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2 I conflitti di competenza tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giu­risdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali sono decisi dal Tribunale penale federale.

Sezione 2: Procedura dibattimentale di primo grado e procedure speciali


Art. 451 Decisioni giudiziarie indipendenti successive

Dopo l'entrata in vigore del presente Codice, le decisioni giudiziarie indipendenti successive sono pronunciate dall'autorità penale che sarebbe stata competente per la sentenza di primo grado in virtù del presente Codice.

Art. 452 Procedura contumaciale

1 Se pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giudizio a seguito di una sentenza contumaciale sono giudicate secondo il diritto anteriore.

2 Se presentate dopo l'entrata in vigore del presente Codice, le istanze di nuovo giu­dizio a seguito di una sentenza contumaciale pronunciata secondo il diritto anteriore sono giudicate secondo il diritto più favorevole all'instante.

3 Il nuovo giudizio è retto dal nuovo diritto. Esso compete al giudice che sarebbe stato competente per la sentenza contumaciale in virtù del presente Codice.

Sezione 3: Procedura di ricorso

Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice

1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giu­risdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.

Art. 454 Decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice

1 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto.

2 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado di autorità giudiziarie superiori emanate secondo il diritto anteriore dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto anteriore.

Sezione 4: Opposizione contro i decreti d'accusa; procedimenti su azione penale privata


Art. 456 Procedimenti su azione penale privata

Sino alla chiusura del procedimento di primo grado, i procedimenti su azione penale privata secondo il diritto cantonale anteriore pendenti dinanzi a un giudice di primo grado al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il diritto anteriore dal medesimo giudice.

Sezione 5:168 Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

168 Introdotta dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 851; FF 2012 5043 5055).


Art. 456a

Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli interrogatori svolti dall'entrata in vigore del­la stessa sono retti dal nuovo diritto.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 457

1 Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:169 1° gennaio 2011

169 DCF del 31 mar. 2010.

Allegato 1

(art. 446 cpv. 1)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogate:

1.
la legge federale del 15 giugno 1934170 sulla procedura penale;
2.
la legge federale del 20 giugno 2003171 sull'inchiesta mascherata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

172

170 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 1974 1857 all. n. 2, 1978 688 art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288 all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465 all. n. 7, 2000 505 n. I 3 2719 n. II 3 2725n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133 all. n. 9, 2004 1633 n. I 4, 2005 5685 all. n. 19, 2006 1205 all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607 all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605 all. n. II 3]

171 [RU 2004 1409, 2006 2197 all. n. 29 5437 art. 2 n. 2, 2007 5437 all. n. II 6]

172 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1881.

Allegato 2

(art. 447)

Disposizioni di coordinamento con altri nuovi atti normativi

1. Coordinamento dell'art. 305 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura penale con la nuova legge concernente l'aiuto alle vittime di reati173

173 La nuova LAV è entrata in vigore il 1° gen. 2009.

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 23 marzo 2007174 concernente l'aiuto alle vittime di reati (nuova LAV) o il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'ar­ticolo 305 capoverso 2 lettera b del presente Codice avrà il seguente tenore:

174 RS 312.5

2. Coordinamento del n. 9 dell'allegato 1 CPP con la nuova LAV

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 9 dell'allegato 1 CPP diverrà privo d'oggetto e la nuova LAV risulterà modificata conformemente al numero 10 dell'allegato 1 CPP.

3. Coordinamento della procedura penale militare (allegato 1 n. 12 CPP) con la nuova LAV

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LAV o il CPP, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli ar­ticoli 84a, 104 capoverso 3 e 118 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979175 nel tenore del numero 12 dell'allegato 1 CPP risulteranno modificate come segue:

175 RS 322.0

Coordinamento della presente modifica del Codice di procedura penale con il decreto federale del 18 dicembre 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, allegato 2 numero 2 (Codice di procedura penale)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del Codice di procedura penale o la modifica del 18 dicembre 2015176, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modi­fiche l'articolo 269 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale avrà il tenore seguente:

...