01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
25.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.07.2023 - 24.09.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 30.06.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
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01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
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1

Codice penale militare del 13 giugno 1927 (Stato 23 gennaio 2007) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta: Libro primo: Diritto penale militare Parte prima:4 Disposizioni generali Capo primo: Del campo d'applicazione

Art. 1

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.


Art. 2

1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2

Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.


Art. 3

5 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: 1. le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137 e 145-179 non connessi col servizio della truppa;

CS 3 371

1 [CS

1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

3 FF

1918 II 241

4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

5

Nuovo testo giusta il n. IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6989).

321.0

1. Nessuna

sanzione senza

legge

2. Condizioni

di tempo

3. Condizioni

personali

Codice penale militare 2

321.0

2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; 3. le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144;

4. le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio, nonché le persone che quando erano obbligate al servizio militare non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;

5. le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;

6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19956, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; 7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);

8. le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179a da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; 9. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108-114).

2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.

6 RS

510.10

Codice penale militare 3

321.0


Art. 4
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98-105 e 107); corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); liberazione di detenuti (art. 177); 2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129-131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165 e 167-169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; 3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;

4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; 5. i funzionari, impiegati od operai: dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.


Art. 5

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle
persone contemplate negli articoli 3 e 4: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:

Estensione

in caso di

servizio attivo

Estensione in

tempo di guerra

Codice penale militare 4

321.0

tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); saccheggio o rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto l'autore commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 n. 2 cpv. 3 e n. 4, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2); 2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; 3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;

4. i civili internati su territori in guerra o occupati.


Art. 6

1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.

2

Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.


Art. 7

Se ad un crimine o delitto puramente militare (art. 61-85) o ad un
crimine o delitto contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86-107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108-114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.


Art. 8

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte
alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente Codice.

Tempo di guerra

Partecipazione di

civili

Applicazione del

diritto penale

ordinario

Codice penale militare 5

321.0


Art. 9

7
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 20038 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sono competenti le autorità civili.

a 1 Se, al momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice.

2

È parimenti applicabile l'articolo 61 del Codice penale svizzero9.

L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.


Art. 10

1 Nei limiti delle condizioni d'applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all'estero.

1bis

Le persone di cui all'articolo 2 numero 9 che non hanno la cittadinanza svizzera e commettono all'estero un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108-114) sono giudicate secondo il presente codice se:

a. si trovano in Svizzera; b. hanno uno stretto legame con la Svizzera; e c. non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale.10 2

Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

3

Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: 7

Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).

8 RS

311.1

9 RS

311.0

10 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2691 2692; FF 2003 671).

11 RS

0.101

4.

a. Diritto

penale minorile

b. Giovani adulti

5. Condizioni di

luogo

Codice penale militare 6

321.0

a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4

Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.


Art. 11

1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.

2

Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.

Capo secondo: Della punibilità

Art. 12

1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.

2

Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

3

Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

a 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

2

Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della

legge;

b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.

Luogo del reato

1. Crimini e

delitti.

Definizioni

Commissione

per omissione

Codice penale militare 7

321.0

3

Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

4

Il giudice può attenuare la pena.


Art. 13

1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

2

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.

3

Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.


Art. 14

1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

2

Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.


Art. 15

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta
lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.


Art. 16

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

a 1 Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 16, il giudice attenua la pena.

2

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

2. Intenzione e

negligenza.

Definizioni

Errore sui fatti

3. Atti leciti e

colpa.

Atto permesso

dalla legge

Legittima difesa

esimente

Legittima difesa

discolpante

Codice penale militare 8

321.0


Art. 17

1 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

2

Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s'impone nell'interesse della difesa nazionale.

a 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.

2

Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.


Art. 18

1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

2

Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

3

Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59-61, 63 e 64 del Codice penale svizzero12.

4

I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.

a Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.


Art. 19

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

12 RS

311.0

Stato di necessità

esimente

Stato di necessità

discolpante

Incapacità e

scemata

imputabilità

Dubbio

sull'imputabilità

Errore

sull'illiceità

Codice penale militare 9

321.0


Art. 20

1 Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

2

Anche il subalterno è punibile quando si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice attenua la pena o prescinde da ogni pena.


Art. 21

1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

2

L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.


Art. 22

1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

2

Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

3

Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

4

Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.


Art. 23

1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Ordine di un

superiore

4. Tentativo.

Punibilità

Desistenza

e pentimento

attivo

5. Partecipazione.

Istigazione

Codice penale militare 10

321.0


Art. 24

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.


Art. 25

Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo
dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.


Art. 26

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.


Art. 27

1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2

Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis del Codice penale svizzero13. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

3

Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4

Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure 13 RS

311.0

Complicità

Partecipazione a

un reato speciale

Circostanze

personali

6. Punibilità dei

mass media

Tutela delle fonti

Codice penale militare 11

321.0

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141-143a e 153-156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero14, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195115 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della pena detentiva e della degradazione

Art. 28

1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.

2

Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

3

Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.


Art. 29

1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

2

Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

3

Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

14 RS

311.0

15 RS

812.121

1. Pena

pecuniaria.

Commisurazione

Esazione

Codice penale militare 12

321.0


Art. 30

1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. 2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

3

Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: a. la proroga del termine di pagamento per 24 mesi al massimo; b. la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure c. l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

4

Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 31, 32 e 33 capoverso 2.

5

La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.


Art. 31

1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

2

Il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere d'interesse pubblico o persone bisognose d'aiuto. È prestato gratuitamente.


Art. 32

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.


Art. 33

1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

Pena detentiva

sostitutiva

2. Lavoro di

pubblica utilità.

Contenuto

Esecuzione

Commutazione

Codice penale militare 13

321.0

2

Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

3

La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.


Art. 34

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata
massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

a 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 36) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2

Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.

3

Sono salvi gli articoli 30, 33 e 81 capoverso 1bis.16
b 1 Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero17.

2

In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.


Art. 35

1 Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

2

L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato può essere escluso dal servizio personale.

3

In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione rimane definitiva.

4

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

16 Rettificato

dalla

Commissione

di redazione dell'Assemblea (art. 58 cpv. 2 LParl - RS 171.10). Vedi anche RU 2007 3629.

17 RS

311.0

3. Pena

detentiva.

In generale

Pena detentiva

di breve durata

senza condizionale

Esecuzione

4. Pena accessoria: degradazione

Codice penale militare 14

321.0

II. Della condizionale

Art. 36

1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

2

Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

3

La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

4

Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 60c.18

Art. 37

1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

2

La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.

3

In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero19) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.


Art. 38

1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

2

Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

3

Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

18 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197, 2006 3301).

19 RS

311.0

1. Pene con la

condizionale

2. Pene con

condizionale

parziale

3. Disposizioni

comuni.

a. Periodo di

prova

Codice penale militare 15

321.0


Art. 39

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena
sospesa non è più eseguita.


Art. 40

1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 43. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 34a.

2

Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

3

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

4

La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

III. Della commisurazione della pena

Art. 41

1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

2

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.


Art. 42

Il giudice attenua la pena se: a. l'autore

ha

agito:

1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, b. Successo del

periodo di prova

c. Insuccesso del

periodo di prova

1. Principio

2. Attenuazione

della pena.

Circostanze

attenuanti

Codice penale militare 16

321.0

3. sotto l'impressione d'una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;

b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;

c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;

d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;

e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

2

Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.


Art. 43

1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

2

Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

3

Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Effetti

3. Concorso

di reati

Codice penale militare 17

321.0


Art. 44
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento20

Art. 45

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 36); e b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.


Art. 46

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del
suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

a Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde
dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.

20 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

21 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

4. Computo

del carcere

preventivo

1. Motivi

dell'impunità.

Riparazione.21

Autore duramente colpito

2. Disposizione

comune

Codice penale militare 18

321.0

b22 1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.24 la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.

2

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.

3

Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.

4

Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197925. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

5

Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

22 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

23 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

24 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

25 RS

322.1

3. Sospensione

del procedimento. Coniuge o

partner registrato

quale vittima23

Codice penale militare 19

321.0

V. Delle misure

Art. 47

1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero26 sulle misure terapeutiche e sull'internamento (art. 56-65).

2

L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.

3

Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.


Art. 48

1 Se l'imputato è assolto per incapacità o è condannato coll'ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.

VI. Delle altre misure

Art. 49

1 Il giudice esclude dall'esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero27.

2

Il giudice può escludere dall'esercito il condannato a un'altra pena.


Art. 50

1 Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

2

L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

26 RS

311.0

27 RS

311.0

Misure

terapeutiche e

internamento

Esclusione

dall'esercito

come misura di

sicurezza

1. Esclusione

dall'esercito

2. Interdizione

dell'esercizio di

una professione

Codice penale militare 20

321.0

a 1 L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale svizzero28) non è computata nella durata dell'interdizione.

2

Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

3

Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.

4

Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla.

5

Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.

abis
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 del Codice penale svizzero29 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

b 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

2

Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

28 RS

311.0

29 RS

311.0

Esecuzione

3. Divieto di

condurre

4. Pubblicazione

della sentenza

Codice penale militare 21

321.0

3

La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

4

Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.


Art. 51

1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

a 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

2

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

3

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

4

La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

5

Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

b 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 51a capoverso 2.

2

Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

5. Confisca.

a. Confisca di

oggetti pericolosi

b. Confisca

di valori

patrimoniali.

Principi

Risarcimenti

Codice penale militare 22

321.0

3

In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.


Art. 52

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero30) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.


Art. 53

1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

c. le pretese di risarcimento.

2

Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

3

I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Capo quarto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria

Art. 54

Sono applicabili gli articoli 93-96 del Codice penale svizzero31.

30 RS

311.0

31 RS

311.0

Confisca di

valori patrimoniali di un'orga-

nizzazione

criminale

6. Assegnamenti

al danneggiato

Applicabilità del

Codice penale

svizzero

Codice penale militare 23

321.0

Capo quinto: Della prescrizione

Art. 55

1 L'azione penale si prescrive: a. in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie 25 anni.

3

Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4

La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 200132 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.


Art. 56

La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.


Art. 57

1 La pena si prescrive: a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;

c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;

32 RU

2002 2993 3146 1. Prescrizione

dell'azione

penale.

Termini

Decorrenza

2. Prescrizione

della pena.

Termini

Codice penale militare 24

321.0

d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2

Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

3

La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.


Art. 58

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.


Art. 59

1 Sono imprescrittibili i crimini: a. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza etnica, sociale o politica; b. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194933 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso; o c. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

2

Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.

3

I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

33 RS

0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 Decorrenza

3. Imprescrittibilità

Codice penale militare 25

321.0

Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa
a 1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

2

Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

3

Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

4

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;

c. le

società;

d. le ditte individuali.

b 1 In caso di procedimento penale l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.

Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

2

La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

3

L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Punibilità

Procedura penale

Codice penale militare 26

321.0

Capo settimo: Delle contravvenzioni

Art. 60

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

a Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano
anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

b 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.

2

Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale svizzero34), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 50) e la pubblicazione della sentenza (art. 50b) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

c 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

2

In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

3

Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

4

Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

5

Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoversi 2-5.

d 1 Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.

34 RS

311.0

Definizione

Applicabilità

delle

disposizioni

della parte prima

Inapplicabilità o

applicabilità

condizionale

Multa

Lavoro di

pubblica utilità

Codice penale militare 27

321.0

2

L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.

3

Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.

e L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione

Art. 61

35 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa. 3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


Art. 62

1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria36.37 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva38 fino a cinque anni.39

35 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

36 Nuova esp. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

37

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

38 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

39

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Prescrizione

Disobbedienza

Vie di fatto,

minacce

Codice penale militare 28

321.0


Art. 63

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria40.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2.41 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


Art. 64

1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una
sedizione, ciascuna di esse è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.


Art. 65

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto
per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità

Art. 66

1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

40 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Sedizione

Concerto

per la sedizione

Reati contro

una guardia

Abuso

di comando

Codice penale militare 29

321.0


Art. 67

1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 68
1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 69

1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 70

1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 71

1 Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Abuso della

facoltà di punire

Soppressione

di un reclamo

Usurpazione

di comando

Messa in

pericolo di un

subalterno

Vie di fatto,

minacce

Codice penale militare 30

321.0

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio

Art. 72

42 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecuniaria.


Art. 73

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime,
abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.


Art. 74

43 Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva44.


Art. 75

45 È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva: il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; 42 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

44 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Inosservanza di

prescrizioni di

servizio

Abuso e

sperpero di

materiali

Vigliaccheria

Capitolazione

Codice penale militare 31

321.0

il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.


Art. 76

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di
non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3.46 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


Art. 77

47 1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.


Art. 78

48 1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, 46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Reati nel

servizio di

guardia

Violazione

del segreto

di servizio

Falsità in

documenti di

servizio

Codice penale militare 32

321.0

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 79

1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 8349) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.


Art. 80

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo
è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere50.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere51.

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della pena detentiva.52 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Art. 81

53 1 È punito con una pena detentiva fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: 49 Ora: art. 81

50 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

51 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

52

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

53

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Omessa

denuncia di reato

Ebbrezza

Rifiuto del

servizio e

diserzione

Codice penale militare 33

321.0

a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.54 1bis

In caso di contemporanea esclusione dall'esercito ai sensi dell'articolo 49 sono escluse pene pecuniarie o lavori di utilità pubblica per reati ai sensi del capoverso 1.55 2

In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.

3

Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 199556 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.

4

Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.

5

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.

6

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se: a. è ammesso al servizio civile; b. viene assegnato al servizio non armato; c. viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.

54 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

55 Introdotto dal n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

56

RS 824.0

Codice penale militare 34

321.0


Art. 82

57 1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.58 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

4

Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).59 5

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.


Art. 83

60 1 È punito con la multa61 chiunque, per negligenza: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.62 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

4

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.

57

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

59 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

60

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

61 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

Omissione del

servizio e

assenza

ingiustificata

Omissione del

servizio per

negligenza

Codice penale militare 35

321.0


Art. 84

63 1 Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con la multa.64 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 85

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di
truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese

Art. 86

1.66 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che
devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, è punito con una pena detentiva.

63

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

65

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

66

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

Inosservanza di

una chiamata in

servizio militare

Omissione

illecita di

raggiungere il

corpo

1. Tradimento.

Spionaggio e

violazione

proditoria di

segreti militari65

Codice penale militare 36

321.0

2.67 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

a68 Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno69.


Art. 87
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per 67

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

68

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

69 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sabotaggio

Tradimento

militare

Codice penale militare 37

321.0

l'amministrazione dell'esercito, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere70.

3.71 Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


Art. 88

72 Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni.


Art. 89

1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere73.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.


Art. 90

74 1 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva.

2

Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


Art. 91

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa
nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, 70 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 18 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

72

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

73 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 19 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

74

Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Franchi tiratori

Diffusione di

notizie false

Uso d'armi

contro la

Confederazione

Favoreggiamento del

nemico

Codice penale militare 38

321.0

chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

2.75 Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.


Art. 92
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.


Art. 93

1.76 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni
militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.


Art. 94

77 1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.

3

Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre 75

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

77

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

2. Violazione

della neutralità.

Atti di ostilità

Spionaggio a

danno di Stati

esteri

3. Indebolimento

della forza

difensiva del

Paese.

Servizio

straniero

Codice penale militare 39

321.0

anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Con la pena detentiva dev'essere cumulata la pena pecuniaria78.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.


Art. 95

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera
propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.


Art. 96

1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 97

79 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria80.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.

78 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 20 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

80 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Mutilazione

Frode per liberarsi del servizio

Violazione di

obblighi

contrattuali

Codice penale militare 40

321.0


Art. 98

1.81 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini
militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.


Art. 99

82 Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 100

83 1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

81

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

82

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

83

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

4. Attentati

contro la

sicurezza

militare.

Provocazione ed

incitamento alla

violazione degli

obblighi militari

Mene contro

la disciplina

militare

Turbamento del

servizio militare

Codice penale militare 41

321.0


Art. 101

1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.


Art. 102

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde
notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.


Art. 103

84 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

Art. 104

1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

5 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Ingiurie

ad un militare

Diffusione di

false notizie

Falsificazione

d'ordini o di

istruzioni

Incitamento di

internati o di

prigionieri all'insubordinazione

Liberazione

d'internati o

di prigionieri

Codice penale militare 42

321.0

2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere85.


Art. 106

86 1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.87 2 In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

4

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.88

Art. 107

89 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.

85 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 21 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

86

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

87

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).

88

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Violazione di

segreti militari

Disobbedienza a

misure prese

dalle autorità

militari e civili

Codice penale militare 43

321.0

Capo sesto:

Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato90

Art. 108

91 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

2

La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.


Art. 109

92 1 Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei beni, chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra, è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 110

93 Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

90

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

92

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

93

Nuovo testo giusta il l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell'8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

Campo di

applicazione

Violazione

delle leggi

della guerra

Abuso

di emblemi

internazionali

Codice penale militare 44

321.0


Art. 111

94 1 Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.95 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 112

Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in
altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.


Art. 113

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia
della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

95 Nuovo testo giusta il l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell'8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

Atti di ostilità

contro persone e

cose protette da

un'organizzazione inter-

nazionale

Violazione dei

doveri verso

nemici

Rottura

di un armistizio

o della pace

Codice penale militare 45

321.0


Art. 114

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario
nemico od una persona che l'accompagna è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Art. 115

96 Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.


Art. 116

1 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.97 2

...98


Art. 117

99 Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni100.


Art. 118

101 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

97

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

98

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

99

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

100 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 22 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

101 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Reati contro un

parlamentario

1. Omicidio.

Omicidio

intenzionale

Assassinio

Omicidio

passionale

Omicidio

su richiesta

della vittima

Codice penale militare 46

321.0


Art. 119

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta
aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 120

102 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


Art. 121

103 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere104.


Art. 122

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o
alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. e 3. ...105

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

103 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

104 Nuova espr. giusta il n. II 1cpv. 23 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

105 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Incitamento e

aiuto al suicidio

Omicidio

colposo

2. Lesioni

personali.

Lesioni gravi

Lesioni semplici.

Vie di fatto

Codice penale militare 47

321.0


Art. 123


106



Art. 124

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d'una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. ...107


Art. 125

a 127108

Art. 128

109 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a110 1 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria111.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

106 Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

107 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

108 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

109 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

110 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

111 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Lesioni colpose

3. Messa in pericolo della vita

o dell'integrità

personale

Rissa

Aggressione

Codice penale militare 48

321.0

Capo ottavo:112 Dei reati contro la proprietà

Art. 129

113 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130-132.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 130

114 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria115, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 131

116 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

112 La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290).

113 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

114 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

115 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

116 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Appropriazione

semplice

Appropriazione

indebita

Furto

Codice penale militare 49

321.0

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere117, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere118 se fa mestiere del furto.

4. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere119 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.

5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 132

120 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno121 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se 117 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

118 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

119 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

120 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

121 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Rapina

Codice penale militare 50

321.0

ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.


Art. 133

122 1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a123 1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 134

124 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.


Art. 135

125 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose

122 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

123 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

124 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

125 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Sottrazione di

una cosa mobile

Impiego illecito

di valori

patrimoniali

Danneggiamento

Truffa

Codice penale militare 51

321.0

vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, se ha commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. ...126

Art. 136

127 1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 137

128 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a129 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito 126 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

127 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

128 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

129 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Frode

dello scotto

Danno

patrimoniale

procurato con

astuzia

Estorsione

Codice penale militare 52

321.0

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

...130 2.131 Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

b132 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. ...133

Art. 138

1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

130 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

131 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

132 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

133 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Ricettazione

Preda

Codice penale militare 53

321.0


Art. 139
1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Può essere pronunciata la pena detentiva a vita in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.134

Art. 140

1 Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2

Può essere pronunciata la pena detentiva a vita, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.135 Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele

Art. 141

136 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

134 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

136 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Saccheggio

Rapina di guerra

Corruzione

attiva

Codice penale militare 54

321.0

a137 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 142

138 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 143

139 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a140
1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.


Art. 144

1 Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre

137 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

138 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

139 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

140 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

Concessione

di vantaggi

Corruzione

passiva

Accettazione

di vantaggi

Disposizioni

comuni agli

articoli 141-143

Gestione

infedele

Codice penale militare 55

321.0

cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. ...141 3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a142 Laddove, nei capi ottavo e nono, si commina esclusivamente una pena
detentiva o l'alternativa fra pena detentiva e pena pecuniaria, le due pene possono in ogni caso essere cumulate.

b143 Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono
segnatamente qualora l'atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.

Capo decimo: Dei reati contro l'onore

Art. 145

144 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere145.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

141 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

142 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

143 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

145 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Cumulo di pena

detentiva e pena

pecuniaria

Caso poco grave

Diffamazione

Codice penale militare 56

321.0

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. ...146


Art. 146

147 1.148 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria149.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. ...150

146 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

149 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 24 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

150 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Calunnia

Codice penale militare 57

321.0


Art. 147

151 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.


Art. 148

152 1.153 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. ...154

a155 1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

2

Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.

3

Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.156 4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

5

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

154 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

155 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).

156 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Disposizione

comune

Ingiuria

Diritto di querela

Codice penale militare 58

321.0

b157 L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà

Art. 149

158 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 150

1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.159 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 151


160


a161 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la
priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

157 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

160 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).

161 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

Prescrizione

dell'azione

penale

Minaccia

Coazione

Sequestro

di persona

e rapimento

Codice penale militare 59

321.0

b162 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

c163 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a).164

Art. 152

1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.165 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

162 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

163 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

164 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Circostanze

aggravanti

Presa d'ostaggio

Violazione

di domicilio

Codice penale militare 60

321.0

Capo dodicesimo:166 Dei reati contro il buon costume

Art. 153

1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.


Art. 154

1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la pena detentiva da uno167 a dieci anni.

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.


Art. 155

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

a168

Art. 156

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici
anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, 166 Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

167 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

168 Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

Coazione

sessuale

Violenza carnale

Atti sessuali con

persone incapaci

di discernimento

o inette a

resistere

Atti sessuali

con fanciulli

Codice penale militare 61

321.0

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3.169 Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...170 6. ...171


Art. 157
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.


Art. 158

Abrogato

Art. 159

1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a 1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, 169 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

170 Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

171 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

Abuso

della posizione

militare

Esibizionismo

Molestie sessuali

Codice penale militare 62

321.0

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

b Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale

Art. 160

172 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2

La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.

3

Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

a173 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

173 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Reato collettivo

Incendio

intenzionale

Incendio colposo

Codice penale militare 63

321.0


Art. 161

174 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 162

175 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.


Art. 163

176 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.177 174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

177 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Esplosione

Uso delittuoso di

materie esplosive

o gas velenosi

Uso colposo di

materie esplosive

o gas

velenosi

Codice penale militare 64

321.0


Art. 164

178 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

2

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3

Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.


Art. 165

179 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 166

180 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta: impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Fabbricazione,

occultamento e

trasporto di

materie esplosive

o gas velenosi

Inondazione.

Franamento

Danneggiamento

d'impianti

elettrici, di opere idrauliche e di

opere di

premunizione

Codice penale militare 65

321.0

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 167

181 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è una pena detentiva da uno sino a cinque anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 168

182 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 169

1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU571337 1367; FF 1940 513).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU571337 1367; FF 1940 513).

Propagazione

di malattie

dell'uomo

Propagazione

di epizoozie

Inquinamento di

acque potabili

Codice penale militare 66

321.0

a183 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.

2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.


Art. 170

184 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2

La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 171

185 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

183 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Perturbamento

della

circolazione

pubblica

Perturbamento

del servizio

ferroviario

Perturbamento di

pubblici servizi

Codice penale militare 67

321.0

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a186 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


3

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 10 capoverso 2 è applicabile.189
c190 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; 186 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

187 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

188 All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132.

189 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

190 Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 II 217).

Pubblica

istigazione a un

crimine o alla

violenza

Atti preparatori

punibili

Discriminazione

razziale

Codice penale militare 68

321.0

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;191 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti

Art. 172

192 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria 2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria o una pena disciplinare.


Art. 173

193 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, 191 RU

2005 1165

192 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Falsità in

documenti

Conseguimento

fraudolento di

una falsa

attestazione

Codice penale militare 69

321.0

un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 174

194 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.


Art. 175

195 1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.

La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.196 2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

3

Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia

Art. 176

197 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

196 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Soppressione

di documenti

Disposizioni

comuni

Favoreggiamento

Codice penale militare 70

321.0

59-61, 63 e 64 del Codice penale svizzero198 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.199 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all'esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale svizzero una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 59 del presente Codice.200 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.


Art. 177

201 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.


Art. 178

202 1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

198 RS

311.0

199 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

200 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Liberazione

di detenuti

Denuncia

mendace

Codice penale militare 71

321.0

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 179

203 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

a204 1 Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.

2

Se l'autore di un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).

b205 Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

204 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

205 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2002 311).

Falsa testimonianza, falsa

perizia, falsa

traduzione od

interpretazione

Attenuazione di

pene

Procedura

davanti a

tribunali

internazionali

Codice penale militare 72

321.0

Libro secondo:206 Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali

Art. 180

1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:

a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;

b. suscita

pubblico

scandalo;

c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.

2

Sono equiparati alla mancanza di disciplina: a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;

b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3; c. le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951207 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.


Art. 181

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2

Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.

3

Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto.

L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4

Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

206 Nuovo testo giusta il n.I I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

207 RS

812.121

Mancanze

di disciplina

Punibilità

Codice penale militare 73

321.0


Art. 182

1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.

2

Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

3

La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

4

Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.

5

Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.

6

Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.


Art. 183

1 Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.

2

La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000208 sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 2001209 sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.


Art. 184

1 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.

2

La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.


Art. 185

1 L'esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

208 RS

172.220.1

209 RS

172.220.111.3 Misura della

pena

Condizioni

personali

Prescrizione

della facoltà

di perseguire

Prescrizione

dell'esecuzione

Codice penale militare 74

321.0

2

Durante la procedura d'impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell'esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d'impugnazione la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.

Capo secondo: Delle pene disciplinari

Art. 186

Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha
mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.


Art. 187

1 Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.

2

Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.

3

La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale.

L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.


Art. 188

La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di
disciplina. Essa ammonta: a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo; b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio: a 1000 franchi al massimo.


Art. 189

1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.

2

Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d'origine.

Riprensione

Divieto d'uscita

Multa

disciplinare

Esecuzione

delle multe

disciplinari

Codice penale militare 75

321.0

3

Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.

4

Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.

5

In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.

6

Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.


Art. 190

1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

2

Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.

3

I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.

4

Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.

5

Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.


Art. 191

1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

2

In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

3

Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.

Arresti

Esecuzione

degli arresti

durante il

servizio

Codice penale militare 76

321.0

4

Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

5

Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.


Art. 192

1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

2

Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.

3

L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.


Art. 193

Le disposizioni concernenti la confisca si applicano per analogia.


Art. 194

1 Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.

2

Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Art. 195

1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per: a. i membri della sua formazione; b. i comandanti di truppa direttamente subordinati; c. i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati; d. le altre persone sottoposte al suo comando.

2

Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.

Esecuzione degli

arresti fuori del

servizio

Confisca

Esclusione

di altre pene

Competenza in

generale

Codice penale militare 77

321.0

3

Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.

4

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.

5

Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.


Art. 196

Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è
possibile, il DDPS designa l'autorità competente.


Art. 197

Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti sino a cinque giorni.


Art. 198

1 Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti.

2

Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la

riprensione;

b. la multa disciplinare; c. gli arresti.


Art. 199

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali: a. dei capi delle unità amministrative del DDPS; Conflitti di

competenza

Attribuzioni

penali del

comandante

di unità

Attribuzioni

penali degli

organi di

comando

superiori e delle

autorità militari

Attribuzioni

penali particolari

Codice penale militare 78

321.0

b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198; c. nello stato maggiore dell'esercito; d. nella riserva;

e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;

f. nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

Capo quarto: Del procedimento disciplinare

Art. 200

1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2

All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all'incolpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

3

Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

4

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento. 5 Se l'incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell'istruzione.

6

Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

7

Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.

Accertamento

dei fatti, diritto

di difesa

dell'incolpato

Codice penale militare 79

321.0


Art. 201

1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.

2

Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'incolpato.

3

Il comandante dell'incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

4

Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all'autorità competente, con la proposta di pena. L'autorità competente sente personalmente l'incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.


Art. 202

1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

2

Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54-55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979210 (PPM).


Art. 203

1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

2

Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

3

Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

4

La decisione disciplinare contiene in forma concisa: a. i dati personali dell'incolpato; b. la descrizione dei fatti; c. la denominazione giuridica dell'infrazione; d. la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;

e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;

210 RS

322.1

Annuncio della

mancanza di

disciplina,

proposta di pena

Fermo e arresto

provvisorio

Notificazione

e contenuto

della decisione

disciplinare

Codice penale militare 80

321.0

f. la

pena

pronunciata;

g. la menzione della confisca; h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo); i.

la data e l'ora della notificazione.

5

Il procedimento disciplinare è gratuito.


Art. 204

1 L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.

2

Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.

3

Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.


Art. 205

1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

2

Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

3

Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

4

Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

5

Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente: a. ai superiori militari della persona punita; b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

6

Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

7

Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

Indipendenza

Comunicazione

della decisione

disciplinare e

registro delle

punizioni

Codice penale militare 81

321.0

Capo quinto: Dei rimedi giuridici211

Art. 206

1 La persona punita può interporre reclamo contro: a. l'inflizione di una pena disciplinare; b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;

c. l'arresto

provvisorio.

2

Il reclamo è diretto: a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;

b. nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore; c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell'esercito o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;

d. nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.

3

Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.


Art. 207

1 Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio il termine di reclamo è di ventiquattro ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di ventiquattro ore prima del suo licenziamento dal servizio.

3

Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.


Art. 208

1 L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei 211 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParlRS 171.10).

1. Reclamo

in materia

disciplinare. Autorità di reclamo

Forma, termine

ed effetto

sospensivo

Procedura,

decisione e

notificazione

della decisione

Codice penale militare 82

321.0

fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.

3

La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere: a. un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;

b. un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa; c. una riprensione invece di un divieto d'uscita.

4

La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

5

La procedura di reclamo è gratuita.


Art. 209

1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

2

Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

a 1 Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.

3

Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.


Art. 210

1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM212 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48-50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124-154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 212 RS

322.1

2. Ricorso

disciplinare

al tribunale.

Autorità di

ricorso

Forma, termine

ed effetto

sospensivo

Procedura e

decisione

Codice penale militare 83

321.0

149 capoverso 1 e 150 della PPM non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della PPM.

2

Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 della PPM.

3

La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

4

L'uditore non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

5

La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

6

La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

7

La decisione è definitiva.


Art. 211

1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

3

Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.

4

Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

5

La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

6

Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.


Art. 212

La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione
scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.

3. Disposizioni

comuni. Termini,

restituzione

Rinuncia all'impugnazione

Codice penale militare 84

321.0


Art. 213

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver
reclamato o ricorso.

Capo sesto: Disposizioni esecutive

Art. 214

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo:213 Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore

Art. 215

1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.

2

Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.

3

Le disposizioni del Codice penale svizzero214 concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.


Art. 216

1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.

2

Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

213 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

214 RS

311.0

Tutela del diritto

di reclamo e di

ricorso

Esecuzione

di sentenze

anteriori

Prescrizione

Codice penale militare 85

321.0


Art. 217

Abrogato Capo secondo: Giurisdizione215

Art. 218

216 1 Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.217 2 Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.

3

Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup218 o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.219

Art. 219

220 1 Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.221 2 Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.

215 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

217 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

218 RS 812.121 219 Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

221 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

Giurisdizione

militare

Giurisdizione

ordinaria

Codice penale militare 86

321.0


Art. 220
1.222 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2 Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.


Art. 221

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione
militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.


Art. 222

1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del DDPS.

2

Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.

3

Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.


Art. 223

1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.223 2

Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella 222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

223 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Giurisdizione in

caso di partecipazione di civili

Giurisdizione in

caso di concorso

di reati o di

disposizioni

penali

Processo penale

ordinario contro

un militare in

servizio

Conflitti di

competenza

Codice penale militare 87

321.0

ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.224 3 La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

Capo terzo: Procedura225

Art. 224


226

Capo quarto: Esecuzione della sentenza227

Art. 225


228
Capo quinto: Casellario giudiziale229

Art. 226

230 L'obbligo di prestare lavoro o l'assegnazione al servizio militare senz'arma secondo l'articolo 81 numeri 2 o 2bis nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale. Peraltro, si applicano gli articoli 365-371 del Codice penale svizzero231.


Art. 227


232

224 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

225 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

226 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

227 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

228 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

229 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

230 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

231 RS

311.0

232 Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Casellario

giudiziale

Codice penale militare 88

321.0

Capo sesto: 233 Procedura di riabilitazione

Art. 228

a 232234 Capo settimo:235 Grazia e amnistia236

Art. 232

a237 La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza passata in giudicato, salvo per le pene disciplinari.

b238 Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo; b.239 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;

c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

c 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.240 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

233 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

234 Abrogati dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

235 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

236 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

237 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

238 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

239 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

240 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

1. Grazia.

Ammissibilità

Competenza

Domanda

di grazia

Codice penale militare 89

321.0

3

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

4

...241

d 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

2

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

3

La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

e242 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l'Assemblea federale può concedere un'amnistia.

2

Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Capo ottavo: Disposizioni completive e finali243

Art. 233


244



Art. 234

245 I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice,
contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s'interpretano come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.


Art. 235

Sono riservate: 241 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

242 Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

243 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

244 Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

245 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

Effetti

2. Amnistia

Rimandi a

disposizioni

modificate o

abrogate

Riserva di

disposizioni di

legge in vigore

Codice penale militare 90

321.0

1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925246 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878247 sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare; 2.248 le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.


Art. 236

1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

2

Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.

a249

Art. 237

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979250 1

La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2251.

2

I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

246 [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).

247 [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).

248 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921 943; FF 2002 6968).

249 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352; FF 1987 II 1100). Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389 3424; FF 1999 1669).

250 RU 1979 1037; FF 1977 II 1 251 Questi art. hanno ora un nuovo testo.

Ordinamento del

personale sottoposto al diritto

penale militare

Entrata in vigore

del Codice

Codice penale militare 91

321.0

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003252 1. Esecuzione delle pene 1 L'articolo 36 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 2830) o ordinare un lavoro di pubblica utilità (art. 31-33).

2

Le pene accessorie dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 38253) e dell'espulsione (ex art. 40254) sono soppresse con l'entrata in vigore della presente legge.

3

Le disposizioni del Codice penale svizzero255 concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del Codice penale svizzero concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.

2

Le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.256 252 RU

2006 3389 3424; FF 1999 1669 253 RU

1975 55, 1979 1037 254 RU

1951 435 452 255 RS

311.0

256 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

Codice penale militare 92

321.0

Indice

Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Del campo d'applicazione 1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1

2. Condizioni di tempo Art. 2

3. Condizioni personali Art. 3

Estensione in caso di servizio attivo Art. 4

Estensione in tempo di guerra Art. 5

Tempo di guerra

Art. 6

Partecipazione di civili Art. 7

Applicazione del diritto penale ordinario Art. 8

4.

a. Diritto penale minorile Art. 9

b. Giovani adulti

Art. 9a

5. Condizioni di luogo Art. 10

Luogo del reato

Art. 11

Capo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti

Definizioni Art.

12

Commissione per omissione Art. 12a

2. Intenzione e negligenza Definizioni Art.

13

Errore sui fatti

Art. 14

3. Atti leciti e colpa Atto permesso dalla legge Art. 15

Legittima difesa esimente Art. 16

Legittima difesa discolpante Art. 16a

Stato di necessità esimente Art. 17

Stato di necessità discolpante Art. 17a

Incapacità e scemata imputabilità Art. 18

Dubbio sull'imputabilità Art. 18a

Errore sull'illiceità Art. 19

Ordine di un superiore Art. 20

Codice penale militare 93

321.0

4. Tentativo

Punibilità Art.

21

Desistenza e pentimento attivo Art. 22

5. Partecipazione

Istigazione Art.

23

Complicità Art.

24

Partecipazione a un reato speciale Art. 25

Circostanze personali Art. 26

6. Punibilità dei mass media Art. 27

Tutela delle fonti

Art. 27a

Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della pena detentiva e della degradazione 1. Pena pecuniaria

Commisurazione Art.

28

Esazione Art.

29

Pena detentiva sostitutiva Art. 30

2. Lavoro di pubblica utilità Contenuto Art.

31

Esecuzione Art.

32

Commutazione Art.

33

3. Pena detentiva

In generale

Art. 34

Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 34a

Esecuzione Art.

34b

4. Pena accessoria: degradazione Art. 35

II. Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 36

2. Pene con condizionale parziale Art. 37

3. Disposizioni comuni a. Periodo di prova

Art. 38

b. Successo del periodo di prova Art. 39

c. Insuccesso del periodo di prova Art. 40

Codice penale militare 94

321.0

III. Della commisurazione della pena 1. Principio

Art. 41

2. Attenuazione della pena Circostanze attenuanti Art. 42

Effetti Art.

42a

3. Concorso di reati Art. 43

4. Computo del carcere preventivo Art. 44

IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento 1. Motivi dell'impunità Riparazione Art.

45

Autore duramente colpito Art. 46

2. Disposizione comune Art. 46a

3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner registrato quale vittima Art. 46b

V. Delle misure Misure terapeutiche e internamento Art. 47

Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza Art. 48

VI. Delle altre misure 1. Esclusione dall'esercito Art. 49

2. Interdizione dell'esercizio di una professione Art. 50

Esecuzione Art.

50a

3. Divieto di condurre Art. 50abis

4. Pubblicazione della sentenza Art. 50b

5. Confisca

a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 51

b. Confisca di valori patrimoniali. Principi Art. 51a

Risarcimenti Art.

51b

Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale Art. 52

6. Assegnamenti al danneggiato Art. 53

Capo quarto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria Applicabilità del Codice penale svizzero Art. 54

Codice penale militare 95

321.0

Capo quinto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell'azione penale Termini Art.

55

Decorrenza Art.

56

2. Prescrizione della pena.

Termini Art.

57

Decorrenza Art.

58

3. Imprescrittibilità Art.

59

Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa Punibilità Art.

59a

Procedura penale

Art. 59b

Capo settimo: Delle contravvenzioni Definizione Art.

60

Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 60a

Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 60b

Multa Art.

60c

Lavoro di pubblica utilità Art. 60d

Prescrizione Art.

60e

Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione Disobbedienza Art.

61

Vie di fatto, minacce Art. 62

Sedizione Art.

63

Concerto per la sedizione Art. 64

Reati contro una guardia Art. 65

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità Abuso di comando

Art. 66

Abuso della facoltà di punire Art. 67

Soppressione di un reclamo Art. 68

Usurpazione di comando Art. 69

Messa in pericolo di un subalterno Art. 70

Vie di fatto, minacce Art. 71

Codice penale militare 96

321.0

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio Inosservanza di prescrizioni di servizio Art. 72

Abuso e sperpero di materiali Art. 73

Vigliaccheria Art.

74

Capitolazione Art.

75

Reati nel servizio di guardia Art. 76

Violazione del segreto di servizio Art. 77

Falsità in documenti di servizio Art. 78

Omessa denuncia di reato Art. 79

Ebbrezza Art.

80

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio Rifiuto del servizio e diserzione Art. 81

Omissione del servizio e assenza ingiustificata Art. 82

Omissione del servizio per negligenza Art. 83

Inosservanza di una chiamata in servizio militare Art. 84

Omissione illecita di raggiungere il corpo Art. 85

Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese 1. Tradimento

Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari Art. 86

Sabotaggio Art.

86a

Tradimento militare Art. 87

Franchi tiratori

Art. 88

Diffusione di notizie false Art. 89

Uso d'armi contro la Confederazione Art. 90

Favoreggiamento del nemico Art. 91

2. Violazione della neutralità Atti di ostilità

Art. 92

Spionaggio a danno di Stati esteri Art. 93

3. Indebolimento della forza difensiva del Paese Servizio straniero

Art. 94

Mutilazione Art.

95

Frode per liberarsi del servizio Art. 96

Violazione di obblighi contrattuali Art. 97

Codice penale militare 97

321.0

4. Attentati contro la sicurezza militare Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art.

98

Mene contro la disciplina militare Art. 99

Turbamento del servizio militare Art. 100

Ingiurie ad un militare Art. 101

Diffusione di false notizie Art. 102

Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 103

Incitamento di internati o di prigionieri all'insubordinazione Art. 104

Liberazione d'internati o di prigionieri Art. 105

Violazione di segreti militari Art. 106

Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili Art. 107

Capo sesto: Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato Campo di applicazione Art. 108

Violazione delle leggi della guerra Art. 109

Abuso di emblemi internazionali Art. 110

Atti di ostilità contro persone e cose protette da un'organizzazione internazionale Art. 111

Violazione dei doveri verso nemici Art. 112

Rottura di un armistizio o della pace Art. 113

Reati contro un parlamentario Art. 114

Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona 1. Omicidio

Omicidio intenzionale Art. 115

Assassinio Art.

116

Omicidio passionale Art. 117

Omicidio su richiesta della vittima Art. 118

Incitamento e aiuto al suicidio Art. 119

Omicidio colposo

Art. 120

2. Lesioni personali Lesioni gravi

Art. 121

Lesioni semplici. Vie di fatto Art. 122

Art.

123

Lesioni colpose

Art. 124

Codice penale militare 98

321.0

3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale Art. 125 a 127

Rissa Art.

128

Aggressione Art.

128a

Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà Appropriazione semplice Art. 129

Appropriazione indebita Art. 130

Furto Art.

131

Rapina Art.

132

Sottrazione di una cosa mobile Art. 133

Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 133a

Danneggiamento Art.

134

Truffa Art.

135

Frode dello scotto

Art. 136

Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 137

Estorsione Art.

137a

Ricettazione Art.

137b

Preda Art.

138

Saccheggio Art.

139

Rapina di guerra

Art. 140

Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele Corruzione attiva

Art. 141

Concessione di vantaggi Art. 141a

Corruzione passiva

Art. 142

Accettazione di vantaggi Art. 143

Disposizioni comuni agli articoli 141-143 Art. 143a

Gestione infedele

Art. 144

Cumulo di pena detentiva e pena pecuniaria Art. 144a

Caso poco grave

Art. 144b

Capo decimo: Dei reati contro l'onore Diffamazione Art.

145

Calunnia Art.

146

Disposizione comune Art. 147

Codice penale militare 99

321.0

Ingiuria Art.

148

Diritto di querela

Art. 148a

Prescrizione dell'azione penale Art. 148b

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà Minaccia Art.

149

Coazione Art.

150

Art.

151

Sequestro di persona e rapimento Art. 151a

Circostanze aggravanti Art. 151b

Presa d'ostaggio

Art. 151c

Violazione di domicilio Art. 152

Capo dodicesimo: Dei reati contro il buon costume Coazione sessuale

Art. 153

Violenza carnale

Art. 154

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 155

Art.

155a

Atti sessuali con fanciulli Art. 156

Abuso della posizione militare Art. 157

Art.

158

Esibizionismo Art.

159

Molestie sessuali

Art. 159a

Reato collettivo

Art. 159b

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale Incendio intenzionale Art. 160

Incendio colposo

Art. 160a

Esplosione Art.

161

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 162

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 163

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 164

Inondazione. Franamento Art. 165

Codice penale militare 100

321.0

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 166

Propagazione di malattie dell'uomo Art. 167

Propagazione di epizoozie Art. 168

Inquinamento di acque potabili Art. 169

Perturbamento della circolazione pubblica Art. 169a

Perturbamento del servizio ferroviario Art. 170

Perturbamento di pubblici servizi Art. 171

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 171a

Atti preparatori punibili Art. 171b

Discriminazione razziale Art. 171c

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti Falsità in documenti

Art. 172

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 173

Soppressione di documenti Art. 174

Disposizioni comuni Art. 175

Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia Favoreggiamento Art.

176

Liberazione di detenuti Art. 177

Denuncia mendace

Art. 178

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art.

179

Attenuazione di pene Art. 179a

Procedura davanti a tribunali internazionali Art. 179b

Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali Mancanze di disciplina Art. 180

Punibilità Art.

181

Misura della pena

Art. 182

Condizioni personali Art. 183

Prescrizione della facoltà di perseguire Art. 184

Prescrizione dell'esecuzione Art. 185

Codice penale militare 101

321.0

Capo secondo: Delle pene disciplinari Riprensione Art.

186

Divieto d'uscita

Art. 187

Multa disciplinare

Art. 188

Esecuzione delle multe disciplinari Art. 189

Arresti Art.

190

Esecuzione degli arresti durante il servizio Art. 191

Esecuzione degli arresti fuori del servizio Art. 192

Confisca Art.

193

Esclusione di altre pene Art. 194

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali Competenza in generale Art. 195

Conflitti di competenza Art. 196

Attribuzioni penali del comandante di unità Art. 197

Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari Art. 198

Attribuzioni penali particolari Art. 199

Capo quarto: Del procedimento disciplinare Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato Art. 200

Annuncio della mancanza di disciplina, proposta di pena Art. 201

Fermo e arresto provvisorio Art. 202

Notificazione e contenuto della decisione disciplinare Art. 203

Indipendenza Art.

204

Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni Art. 205

Capo quinto: Dei rimedi giuridici 1. Reclamo in materia disciplinare Autorità di reclamo

Art. 206

Forma, termine ed effetto sospensivo Art. 207

Procedura, decisione e notificazione della decisione Art. 208

2. Ricorso disciplinare al tribunale Autorità di ricorso

Art. 209

Forma, termine ed effetto sospensivo Art. 209a

Procedura e decisione Art. 210

Codice penale militare 102

321.0

3. Disposizioni comuni Termini, restituzione Art. 211

Rinuncia all'impugnazione Art. 212

Tutela del diritto di reclamo e di ricorso Art. 213

Capo sesto: Disposizioni esecutive Art.

214

Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore Esecuzione di sentenze anteriori Art. 215

Prescrizione Art.

216

Art.

217

Capo secondo: Giurisdizione Giurisdizione militare Art. 218

Giurisdizione ordinaria Art. 219

Giurisdizione in caso di partecipazione di civili Art. 220

Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali Art.

221

Processo penale ordinario contro un militare in servizio Art. 222

Conflitti di competenza Art. 223

Capo terzo: Procedura Art.

224

Capo quarto: Esecuzione della sentenza Art.

225

Capo quinto: Casellario giudiziale Casellario giudiziale Art. 226

Art.

227

Capo sesto: Procedura di riabilitazione Art. 228 a 232

Codice penale militare 103

321.0

Capo settimo: Grazia e amnistia 1. Grazia

Ammissibilità Art.

232a

Competenza Art.

232b

Domanda di grazia

Art. 232c

Effetti Art.

232d

2. Amnistia

Art. 232e

Capo ottavo: Disposizioni completive e finali Art.

233

Rimandi a disposizioni modificate o abrogate Art. 234

Riserva di disposizioni di legge in vigore Art. 235

Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare Art.

236

Art.

236a

Entrata in vigore del Codice Art. 237

Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979 Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003

Codice penale militare 104

321.0