01.01.2025 - *
01.07.2024 - 31.12.2024
25.09.2023 - 30.06.2024 / In vigore
01.07.2023 - 24.09.2023
23.01.2023 - 30.06.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2021 - 31.12.2022
01.07.2020 - 30.06.2021
01.07.2019 - 30.06.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
01.07.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 30.06.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.03.2009 - 31.12.2010
01.02.2007 - 28.02.2009
01.01.2007 - 31.01.2007
01.06.2004 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.05.2004
01.03.2004 - 31.03.2004
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1

Codice penale militare del 13 giugno 1927 (Stato 24 settembre 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta:

Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Dell'applicazione della legge penale

Art. 1

Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge
espressamente comminata una pena.


Art. 2


4

Sono sottoposti al diritto penale militare: 1.5 le persone obbligate al servizio militare ...6, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di
cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, non connessi col servizio della truppa; 2.

i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare
della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti
concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; CS 3 371
1

[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

3

FF 1918 II 241 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

5

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

6

Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882;
FF 1989 II 942).

321.0

1. Nessuna pena
senza legge

2. Condizioni
personali
e materiali.
In genere

Codice penale militare 2

321.0

3.7 le persone obbligate al servizio militare ...8 che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61 a 114
e 138 a 144;

4.

le persone obbligate al servizio militare ...9, anche fuori del
servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio; 5.

gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di
presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a
che siano licenziati dall'autorità di reclutamento; 6.10 le persone che fanno parte del Corpo della guardia delle fortificazioni, della squadra di vigilanza, del Corpo federale delle
guardie di confine, nonché le persone che, negli stabilimenti
militari, sono tenute a portare l'uniforme, per le infrazioni
commesse durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro
doveri di servizio o la loro posizione militare, come pure per
le infrazioni commesse portando l'uniforme; 7.11 le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa; 8.12 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del
Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti militari (art. 106)
o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); 9.13 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato
(art. 108 a 114);

7

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

8

Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882;
FF 1989 II 942).

9

Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882;
FF 1989 II 942).

10

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

11

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

13

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
FF 1967 I 421).

Codice penale militare 3

321.0

10.14 le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare15 durante il servizio, al
di fuori del servizio in relazione ai loro obblighi di servizio e
al loro statuto di servizio, oppure quando portano l'uniforme.


Art. 3


16

In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati: 1.

le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno
dei reati seguenti:

reato contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di
notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere
(art. 92);

violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 105, 107)17; corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); offesa all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148) liberazione di detenuti (art. 177); 2.18 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115 a 118, 121 a 123, 128,
129 a 131, 134 a 136, 149 a 151c19, 160, 161 a 165, 167 a 169
del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro
militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; 3.

le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171 del
Codice penale militare; 14

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione
militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

15

RS 510.10

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

17

Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982
(RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).

19

RU 1982 2232 Estensione
in caso di
servizio attivo

Codice penale militare 4

321.0

4.20 gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di
volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; 5.

i funzionari, impiegati ed operai: dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, ...21

degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di
acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli
ospedali.


Art. 4

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le
persone contemplate negli articoli 2 e 3: 1.22 le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte;

2.

le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno
dei reati seguenti:

tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); ...23

saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o
scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti
reati distrugga cose che servono all'esercito24 (art. 160 n. 2
cpv. 325 e n. 426, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art.
165 n. 1 cpv. 3 e n. 2); 3.

i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice,
compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo 20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

21

Frase stralciata dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e
sull'amministrazione militare (RS 510.10).

22

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

23

Frase abrogata dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

24

Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037;
FF 1977 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

25

Ora: art. 160 cpv. 2.

26

Ora: art. 160a.

Estensione in
tempo di guerra

Codice penale militare 5

321.0

Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti adesso; 4.

i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; 5.27 i civili internati su territori in guerra o occupati.


Art. 5

1

Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.

2

Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se
debba essere mantenuto.


Art. 6

1

Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107)
o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a
114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il
presente codice.28

2

Se ad un reato comune (art. 115 a 17929) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste
rimangono soggette alla legge penale ordinaria.


Art. 7

Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte
alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.


Art. 8

1

È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.

2

Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se
gli è più favorevole.

27

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 438
452; FF 1949 685).

28

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

29

Ora: art. 115 a 179a.

Tempo di guerra

Partecipazione
di civili

Applicazione
del diritto penale
ordinario

3. Condizioni
di tempo

Codice penale militare 6

321.0


Art. 9

1

Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.

2

Una pena privativa della libertà personale subìta all'estero per lo stesso reato è computata.

Capo secondo: Della punibilità30
a31 1

Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.32

2

Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione.


Art. 10


33

Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace
di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Il giudice può ordinare le misure previste negli
articoli 43 e 44 del Codice penale svizzero34.


Art. 11


35

Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del
fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47). Egli può ordinare le misure previste negli articoli 42
e 44 e 100bis del Codice penale svizzero36 .

30

Nuovo testo del titolo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

31

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513). Nella designazione degli articoli i numerali bis, ter, quater, ecc., sono
stati sostituiti dalle lettere a, b, c, ecc., giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979
(RU 1979 1037).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

33

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

34

RS 311.0

35

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

36

RS 311.0

4. Condizioni
di luogo

1. Crimini
e delitti

2. Responsabilità.
Persone irresponsabili Responsabilità
scemata

Codice penale militare 7

321.0

a37 Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando
l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.

b38 1

Il giudice istruttore o il tribunale ordina l'esame dell'imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.

2

I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato, nonché sull'opportunità e sulle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza
a tenore degli articoli 42 a 44 e 100bis del Codice penale svizzero39 .


Art. 12

1

Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne
l'esclusione dall'esercito.41 2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)42 può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.43

3

e 4 ...44


Art. 13


45

1

I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.

37

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513).

38

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

39

RS 311.0

40

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

41

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

42

La denominazione dell'unità amministrativa è stata modificata dall'art. 4a dell'O del 15
giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato
teuto conto in tutto il presente testo.

43

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

44

Abrogati dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

45

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Eccezione

Dubbio sullo
stato mentale
dell'imputato

Esclusione
dall'esercito come misura
di sicurezza40

3. a. Fanciulli

Codice penale militare 8

321.0

2

Se un fanciullo che non ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli
articoli 83 a 88 del Codice penale svizzero46. Sono competenti le autorità civili.


Art. 14

1

Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano
gli articoli 90 a 99 del Codice penale svizzero47, nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397bis capoverso 1 lettera d
del Codice penale svizzero. Sono competenti le autorità civili.48 2

...49

a50 1

Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del
presente codice.

2

Sono parimente applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100bis e 100ter del Codice penale svizzero51 . L'autorità competente secondo
gli articoli 100bis e 100ter del Codice penale è quella del Cantone
d'esecuzione.


Art. 15

1

Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.53 2

Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.

3

Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne
abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha
usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali.

46

RS 311.0

47

RS 311.0

48

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

49

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

50

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

51

RS 311.0

52

Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

b. Adolescenti

c. Giovani adulti

4.52 Colpevolezza.
Intenzione e negligenza

Codice penale militare 9

321.0


Art. 16


54

1

Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è
favorevole.

2

Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto come reato di negligenza.


Art. 17


55

Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.


Art. 18

1

Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.

2

Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può
attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.


Art. 19


56

1

Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può
essere punito con pena attenuata (art. 46).

2

Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.

a57 1

Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 46).

2

Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

57

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513).

Errore sui fatti

Errore di diritto

Ordine di un superiore 5. Tentativo.
Reato tentato.
Desistenza

Reato mancato.
Pentimento
attivo

Codice penale militare 10

321.0


Art. 20


58

1

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un
delitto o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta fosse di natura
tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione
del reato.

2

Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.


Art. 21


59



Art. 22


60
1

Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

2

Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.


Art. 23


61

Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.


Art. 24


62

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali
che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore,
l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.


Art. 25


63

1

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.

58

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

59

Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Reato
impossibile

Desistenza e
pentimento
attivo

6. Partecipazione.
Istigazione

Complicità

Circostanze personali 7. Atti leciti.
Legittima difesa

Codice penale militare 11

321.0

2

Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.


Art. 26

1.64 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il
pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del
caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene
minacciato.

Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del
caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

2.65 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non
altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se
l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

3. L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore
per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo
militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non
è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.

a66 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo
l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2 Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa
essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis del Codice penale67. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile
della pubblicazione.

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

66

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo
giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856;
FF 1996 IV 449).

67

RS 311.0

Stato di
necessità

Punibilità dei
mass media

Codice penale militare 12

321.0

3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore
o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche
e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

b68 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali
coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente
della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle
informazioni.

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a.

la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo
imminente la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure b.69 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con
una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato
ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3,
260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del Codice penale70,
come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3
ottobre 195171 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

68

Introdotto dal n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852
856; FF 1996 IV 449).

69

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali
in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999
4721).

70

RS 311.0

71

RS 812.121

Tutela delle fonti

Codice penale militare 13

321.0

Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni I. Delle singole pene e sanzioni

Art. 27


72



Art. 28

1

La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti
anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.74 2

...75


Art. 29


76

1

La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.

2

...77

a78 1

L'arresto repressivo è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di
tre mesi.

2

Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto repressivo, invece della detenzione.


Art. 30


79

1

Le pene privative della libertà personale sono eseguite giusta il Codice penale svizzero80.

72

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

73

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

74

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

75

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

77

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

78

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
FF 1967 I 421).

79

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

80

RS 311.0

1. ...

2. Pene privative
della libertà personale e misure
di sicurezza.
Reclusione73

Detenzione

Arresto
repressivo

Esecuzione delle
pene privative
della libertà
personale

Codice penale militare 14

321.0

2

In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in merito.81

a82 1

L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.

2

Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute e di custodia, il soggiorno nella stessa gli
sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può
prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto
necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il
condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né
nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno
nella casa di salute o di custodia.

b83 1

Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero84 sulle misure di sicurezza (art. 42 a 45); nei rinvii degli articoli 42 numero 4
capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5, in luogo degli
articoli 69, 41 numero 2 e 40 del Codice penale valgono tuttavia le disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2 e 30a).

2

Competente è l'autorità del Cantone d'esecuzione.

3

Le misure di sicurezza sono eseguite giusta il Codice penale.


Art. 31


85

1.86 Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi,
l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi
si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà.

81

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991
(RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).

82

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

83

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

84

RS 311.0

85

Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
61; FF 1974 I 1385).

86

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Interruzione
dell'esecuzione

Misure
di sicurezza

Codice penale militare 15

321.0

Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici
anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può
liberarlo condizionalmente.

L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se
il condannato può essere liberato condizionalmente.

Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il
condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a
tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono
ancora di per sé soddisfatte.

2.87 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore
a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova
sarà di cinque anni.

3.88 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al
liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico,
l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.

4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il
quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del
Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento.
Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.89 Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità competente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di
condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in
qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di
lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.90 Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato
nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

87

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

88

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

89

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

90

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Codice penale militare 16

321.0

Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone
d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della durata stabilita inizialmente.91 Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di
ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli
articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero92, l'esecuzione dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.


Art. 32


93

1.94 Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena
accessoria, eccetto l'esclusione dall'esercito e la degradazione, se la
vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale
provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se
questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno
stabilito giudizialmente o mediante transazione.95 La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il
reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di
detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non contraddicono ai principi del diritto svizzero.

Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.

2.96 Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche
imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente
circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, 91

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

92

RS 311.0

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

94

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975
(RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

95

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975
(RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

Sospensione
condizionale
della pena

Codice penale militare 17

321.0

l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro
un termine stabilito.

Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice
devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.

...97

3.98 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice,
persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae
ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.

Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il
giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della
pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungare di metà al massimo
il periodo di prova stabilito nella sentenza.

In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice
competente decide pure se la pena sospesa condizionalmente debba
essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di
lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato
la sospensione condizionale della pena.

Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione
condizionale si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero99, l'esecuzione della
pena dev'essere sospesa.

L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo
cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.

4.100 Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione
condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Cantone
d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.

5. ...101

97

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

98

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

99

RS 311.0

100

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

101

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

Codice penale militare 18

321.0


Art. 33

1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della
multa è di quarantamila franchi.102 Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da
questo massimo.

2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.

Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente
considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di
famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.

3. La multa si estingue con la morte del condannato.


Art. 34


103

1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre
mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio
fisso nella Svizzera è obbligato a pagare immediatamente la multa od
a prestare garanzie.

L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa
a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del
condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone
o un Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il
termine concesso per il pagamento.

2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'esecuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.

3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo.

Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova
che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la
multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.

Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto
repressivo non potrà per altro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla 102

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

103

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

3. Multa.
Ammontare

Esazione

Codice penale militare 19

321.0

sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione
della multa in arresto repressivo.

4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1,
il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna
al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale,
qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a
due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato
commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del
Cantone incaricato dell'esecuzione.

5. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 192.


Art. 35

1

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.

2

Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.


Art. 36


104

1

Il giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del Codice penale svizzero105.

2

Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.

3

L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.


Art. 37


106

1

Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo
grado.

2

L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.

3

In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione
rimane definitiva.

104

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

105

RS 311.0

106

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Cumulo con la
pena privativa
della libertà
personale

4. Pene
accessorie.
Esclusione
dall'esercito

Degradazione

Codice penale militare 20

321.0

4

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.


Art. 38


107

1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà incapace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo
da due a dieci anni.

2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo
dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.

Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in
virtù dell'articolo 42 del Codice penale svizzero108 è ineleggibile per
dieci anni.109

3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.

La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto
buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.110

Art. 39


111



Art. 40


112
1

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla
detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a
vita.

2

Il DDPS decide se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.

3

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa

107

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975
(RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

108

RS 311.0

109

Per. 2 introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

110

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

111

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Incapacità ad
esercitare una
carica o un
ufficio

Espulsione

Codice penale militare 21

321.0

non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua durata
si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.

4

Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il
periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena
privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o
condonata.


Art. 41


113

1

Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a
commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali
oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

2

Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.


Art. 42


114

1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.

La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura
in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca
costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si
applica anche alla confisca.115 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o
di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della
confisca.

2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.

113

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

114

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

115 Nuovo testo giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

5. Altre misure
Confisca
a. Confisca
di oggetti
pericolosi

b. Confisca di
valori patrimoniali

Codice penale militare 22

321.0

Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può
sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro
non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.

3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter del CP116) sono presunti sottoposti, fino a
prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può
essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il
giudice può procedere a una stima.

a117 1

Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che
l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa,
dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:118 a.

la multa pagata dal condannato; b.119 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;

c.120 i risarcimenti.

2

Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito. È competente il
tribunale che giudica la fattispecie penale

Art. 43

1

Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

116

RS 311.0

117

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo
giusta il n. 3 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati,
in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).

118

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

119

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

120

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

Assegnamenti
alla parte lesa

Pubblicazione
della sentenza

Codice penale militare 23

321.0

2

Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese
della Confederazione.

3

La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.

4

Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.121 II. Della misura della pena

Art. 44


122

Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei
motivi a delinquere, della vita anteriore, delle condizioni personali e
della condotta militare di lui.


Art. 45


123

Il giudice può attenuare la pena: se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia,
salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di
tali circostanze;

se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima; se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa; se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui; se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante
questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta; se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti
e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.124 121

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

124

Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 4 ottobre 1974, in vigore dal 1° feb. 1975
(RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

1. Commisurazione della pena 2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti

Codice penale militare 24

321.0


Art. 46


125

Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia: invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci
anni;126

invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l'arresto repressivo o la multa.


Art. 47


127

1

Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo
della pena prevista per il crimine o il delitto.

2

Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.

a128 1

Si prescinderà dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che
una pena risulterebbe inappropriata.

2

Nelle stesse circostanze la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.


Art. 48


129

1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel
momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno
in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di
detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar
oltre al massimo della specie di pena.

L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore
degli articoli 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 125

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

126

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

128

Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449
2456; FF 1985 II 901).

129

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
61; FF 1974 I 1385).

Effetti dell'attenuazione Attenuazione libera Desistenza
e impunità

3. Aggravamento
della pena.
Recidiva

Codice penale militare 25

321.0

100bis del Codice penale svizzero130, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.

2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è
equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice
ai principi del diritto svizzero.


Art. 49


131

1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista
per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento
non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della
specie di pena.

Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa
che corrisponde alla colpevolezza.

Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche
se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.

2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa
della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere
stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro
fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia
punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero
stati compresi in un unico giudizio.

Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.


Art. 50

1

Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato
egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il
prolungamento di esso. Il tribunale di cassazione può ordinare che tale
computo avvenga anche quando esso respinge il ricorso.

2

Se la sentenza condanna soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.

3

È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per
motivo di sicurezza.

130

RS 311.0

131

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Concorso di reati
o di disposizioni
penali

4. Computo
del carcere preventivo

Codice penale militare 26

321.0

III. Della prescrizione

Art. 51


132

1 L'azione penale si prescrive: a.

in trent'anni, se per il reato è comminata la reclusione perpetua; b.

in quindici anni, se per il reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione; c.

in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.

2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli
articoli 115, 117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici
anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli
articoli 115-117, 121 e 153-155 diretti contro persone minori di sedici
anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1-3 se il
reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del
5 ottobre 2001133 e il relativo termine di prescrizione non è ancora
scaduto a tale data.


Art. 52


134

La prescrizione decorre: a.

dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b.

se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno
in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c.

se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è
cessata la continuazione.


Art. 53


135

132

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in
generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002
(RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

133

RU 2002 2993 134

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2001(Prescrizione dell'azione penale in
generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ott. 2002
(RU 2002 2993 2996; FF 2000 2609).

135

Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in
caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

Decorrenza

Codice penale militare 27

321.0


Art. 54


136

1. La pena si prescrive: in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;137 in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un
tempo maggiore;

in vent'anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno; in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dell'esercito e la
degradazione.


Art. 55


138

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di
esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.


Art. 56


139

1

La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale,
durante il periodo di prova.141 1a

La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è
incaricata.142

136

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

137

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

138

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

139

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

140

RU 1975 600

141

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61;
FF 1974 I 1385).

142

Nuova numerazione del capoverso giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal
1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).

2. Prescrizione
delle pene.
Termini

Decorrenza

Sospensione
e
interruzione140

Codice penale militare 28

321.0

2

In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione.

bis143 1

Sono imprescrittibili i crimini: 1.

volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a
cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2.

ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949144 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla
Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto
il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui
è stato commesso;

3.

che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di
persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione
di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione
con una presa d'ostaggio.

2 Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione
penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 e 52.145 IV. Della riabilitazione

Art. 57


146

Se il colpevole è stato escluso dall'esercito, ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero147, il giudice
può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale
provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e
questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno
stabilito giudizialmente o mediante transazione.

143

Introdotto dall'art. 109 cpv. 2 lett. b della LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza
internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è
applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.

144

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 145 Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

146

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo
giusta il n. I 2 della LE del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

147

RS 311.0

3. Imprescrittibilità Riammissione al
servizio personale

Codice penale militare 29

321.0


Art. 58


148

Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il
periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo
eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.


Art. 59


149

1

Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa
della libertà personale stabilita dal giudice: a.

vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero150; b.

quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre
misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis
del Codice penale;

c.

dieci anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1
del Codice penale.

2

Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.

3

Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa
sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita
per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la
degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza
di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare
dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti: a.

trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale, dieci anni; b.

trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice penale, cinque anni; 148

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

149

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

150

RS 311.0

Reintegrazione
nella capacità
ad esercitare
una carica o
un ufficio

Cancellazione
dell'iscrizione
nel casellario
giudiziale

Codice penale militare 30

321.0

c.

trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre
mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del Codice
penale, o della multa come pena principale, due anni.

4

La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato
forza di cosa giudicata.

5

La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meritoria del condannato.

6

Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.


Art. 60

1

All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.151

2

Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della
liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero152, la riabilitazione non può avvenire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.153 3

Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato, non superiore a due anni.154 Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione

Art. 61

1. Chiunque disobbedisce ad un ordine concernente il servizio, che sia
diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

151

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
61; FF 1974 I 1385).

152

RS 311.0

153

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

154

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

Disposizioni
comuni

Disobbedienza

Codice penale militare 31

321.0

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2.155 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 62

1

Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la detenzione.156 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione fino a cinque anni.157


Art. 63


158

1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di
fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la
reclusione o con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene
degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.

2.159 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 64

1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una
sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

156

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

157

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

158

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

159

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Vie di fatto,
minacce

Sedizione

Concerto
per la sedizione

Codice penale militare 32

321.0


Art. 65

La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto
per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come
se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.

Capo secondo: Dell'abuso d'autorità

Art. 66

1

Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di
servizio è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 67

1

Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 68

1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una
denuncia penale,

chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o
una denuncia penale,

è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 69

1

Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 70

1

Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con
la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Reati contro
una guardia

Abuso
di comando

Abuso della facoltà di punire Soppressione
di un reclamo

Usurpazione
di comando

Messa in pericolo di un subalterno

Codice penale militare 33

321.0


Art. 71

1

Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio

Art. 72

1. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o
d'altra prescrizione servizio, a lui noti o di cui dovrebbe essere a conoscenza, è punito con la detenzione sino a sei mesi.160 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.


Art. 73

1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia
deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.


Art. 74


161

Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.

160

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

161

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Vie di fatto,
minacce

Inosservanza
di prescrizioni
di servizio

Abuso e sperpero
di materiali

Vigliaccheria

Codice penale militare 34

321.0


Art. 75


162

È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione: il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto
il suo dovere militare esigeva da lui.


Art. 76

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di
non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3.163 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.

Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere
pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 77


164

1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di
militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della
qualità di militare o della funzione.


Art. 78


165

1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o
altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; 162

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

163

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

164

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

165

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Capitolazione

Reati nel servizio
di guardia

Violazione
del segreto
di servizio

Falsità in documenti di servizio

Codice penale militare 35

321.0

chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo,
chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha
importanza per il servizio,
è punito con la detenzione.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 79

1

Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette
di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato
commesso o tentato.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.


Art. 80

1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è
punito con la detenzione sino a tre mesi.

2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un
fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a
sei mesi.

La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della
reclusione.166

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio

Art. 81


167

1

Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o posto di servizio o
non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione
fino a 18 mesi.

2

In servizio attivo la pena è la reclusione o la detenzione.

166

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

167

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Omessa denuncia di reato Ebbrezza

Rifiuto del servizio e diserzione

Codice penale militare 36

321.0

3

Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda
d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita
conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995168 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le
prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione
dall'esercito.

4

Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma
è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene
obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura
di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si
svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.

5

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.

6

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se: a.

è ammesso al servizio civile; b.

viene assegnato al servizio non armato; c.

viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva
già al momento del rifiuto del servizio.


Art. 82


169

1

Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è
convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o il suo posto di
servizio oppure non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito
con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo la pena è la detenzione.

4

Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

5

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento
dell'omissione del servizio.

168

RS 824.0

169

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Omissione del
servizio e assenza ingiustificata

Codice penale militare 37

321.0


Art. 83


170

1

Chiunque, per negligenza, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso
la sua truppa o il suo posto di servizio oppure non vi ritorna affatto o
non puntualmente dopo un'assenza giustificata, è punito con l'arresto
o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

In servizio attivo il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.

4

Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento
dell'omissione del servizio.


Art. 84


171

1

Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o di omissione del servizio per negligenza, non ottempera ad
una chiamata in servizio per il reclutamento o per il servizio militare,
pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto o
con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 85

Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di
truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di
guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con la detenzione.

170

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

171

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

Omissione del
servizio per negligenza Inosservanza di
una chiamata in
servizio militare

Omissione illecita di raggiungere
il corpo

Codice penale militare 38

321.0

Capo quinto:
Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza
difensiva del Paese172


Art. 86

1.174 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che
devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di
parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché
la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti
essenziali dell'esercito, è punito con la reclusione.

2.175 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano
in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se
con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua .

3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

a176 Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le
eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità
o di un funzionario;

chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti
di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, 172

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

173

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

174

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

175

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

176

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452;
FF 1949 685).

1. Tradimento.
Spionaggio e
violazione proditoria di segreti
militari173

Sabotaggio

Codice penale militare 39

321.0

e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.


Art. 87

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge
mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti
aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre
anni.

2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od
impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

3.177 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.

4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.


Art. 88


178

Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta
dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione
non inferiore a tre anni.


Art. 89

1

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero
diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

177

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

178

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

Tradimento
militare

Franchi tiratori

Diffusione di
notizie false

Codice penale militare 40

321.0


Art. 90


179

Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro
la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito
con reclusione perpetua o con la reclusione.


Art. 91

1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra
con la Svizzera,

è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2.180 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.


Art. 92

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse
nella Svizzera,

è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 93

1.181 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni
militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero,
ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.

2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.

3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Uso d'armi contro la Confederazione Favoreggiamento
del nemico

2. Violazione
della neutralità.
Atti di ostilità

Spionaggio a
danno di Stati
esteri

Codice penale militare 41

321.0


Art. 94


182

1

Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.

2

Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato
non sono punibili.

3

Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con la detenzione non inferiore ad
un mese e con la multa.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.


Art. 95

1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera
propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso,
inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con la detenzione.

2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.


Art. 96

1

Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o
civili competenti, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 97


183

1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non
le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione.

2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati
che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.

182

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

183

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

3. Indebolimento
della forza difensiva del
Paese.
Servizio
straniero

Mutilazione

Frode per liberarsi del servizio Violazione di
obblighi
contrattuali

Codice penale militare 42

321.0


Art. 98

1.184 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini
militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od
alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con la detenzione.

2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al
concerto per la sedizione.

3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il
colpevole è punito con la reclusione.


Art. 99


185

Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel
sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od
alla diserzione,

chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le
istruzioni,

è punito con la detenzione.


Art. 100


186

1

Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2

In servizio attivo, la pena è della detenzione.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 101

1

Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

184

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

185

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

186

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

4. Attentati contro la sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari

Mene contro
la disciplina
militare

Turbamento del
servizio militare

Ingiurie
ad un militare

Codice penale militare 43

321.0

3

Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.


Art. 102

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde
notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.


Art. 103


187

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge
un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione
al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio
militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per
negligenza.


Art. 104

1

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è
punito con la detenzione.

2

Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con
la detenzione.


5

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato
od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito
con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa
è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone
o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

187

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Diffusione di
false notizie

Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni

Incitamento di
internati o di prigionieri all'insubordinazione Liberazione
d'internati o
di prigionieri

Codice penale militare 44

321.0


Art. 106


188

1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o
rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni,
procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse
della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro
rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li
copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione.189

2

In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.

3

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

4

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.190

Art. 107


191

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un
Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha
emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi
emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da
un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la
detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena
disciplinare.

188

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

189

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998
(RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

190

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

191

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Violazione di segreti militari Disobbedienza a
misure prese
dalle autorità
militari e civili

Codice penale militare 45

321.0

Capo sesto:
Dei reati contro il diritto delle genti in caso di
conflitto armato192


Art. 108


193

1

Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni
della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

2

La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.


Art. 109


194

1

Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei
beni,
chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra,
è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con
la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 110


195

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa,
della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei
beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con
la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.


Art. 111


196

1

Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del
Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio
delle loro funzioni,

192

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

193

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

194

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

195

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

196

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Campo di applicazione Violazione
delle leggi
della guerra

Abuso di emblemi internazionali Atti di ostilità
contro persone e
cose protette da
un'organizzazione internazionale

Codice penale militare 46

321.0

chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione
della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 112

Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in
altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.


Art. 113

Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia
della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.


Art. 114

Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario
nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.

Capo settimo:
Dei reati contro la vita e l'integrità della persona


Art. 115


197

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

197

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Violazione dei
doveri verso nemici Rottura
di un armistizio
o della pace

Reati contro un
parlamentario

1. Omicidio.
Omicidio intenzionale

Codice penale militare 47

321.0


Art. 116


198

1

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la
pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.199 2

...200


Art. 117


201

Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da
uno a cinque anni.


Art. 118


202

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la
morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la
detenzione.


Art. 119

Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta
aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 120


203

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la
detenzione o con la multa.


Art. 121


204

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, 198

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

199

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

200

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

201

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

202

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

203

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

204

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Assassinio

Omicidio
passionale

Omicidio
su richiesta
della vittima

Incitamento e
aiuto al suicido

Omicidio
colposo

2. Lesioni
personali.
Lesioni gravi

Codice penale militare 48

321.0

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo
o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o
malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od
alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei
mesi a cinque anni.


Art. 122

1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o
alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. e 3.205


Art. 123


206



Art. 124

1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. ...207


Art. 125

a 127208

Art. 128


209

1

Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

205

Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

206

Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

207

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

208

Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

209

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990
(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

Lesioni semplici.
Vie di fatto

Lesioni colpose

3. Messa in pericolo della vita
o dell'integrità
personale

Rissa

Codice penale militare 49

321.0

a210 1

Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di
un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà211

Art. 129


212

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la
multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130132.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo
indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro,
la pena è la stessa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 130


213

1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o
con la detenzione,
se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un
camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di
quell'economia domestica,
se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.

3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

210

Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449
2456; FF 1985 II 901).

211

La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del
17 giu. 1994 (RU 1994 2290).

212

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

213

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Aggressione

Appropriazione
semplice

Appropriazione
indebita

Codice penale militare 50

321.0


Art. 131


214

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione non inferiore ad un mese,
se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata,
se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso
per ragione di accantonamento o di alloggio.

3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la
detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.

4. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la
detenzione non inferiore a sei mesi se
ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere
furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra
arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente
pericoloso.

5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 132


215

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di
furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1
nell'intento di conservare la cosa rubata.

2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di
un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere
furti o rapine o,

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

214

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

215

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Furto

Rapina

Codice penale militare 51

321.0

4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.


Art. 133


216

1

Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è
punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a217 1

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua
volontà è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 134


218

1

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito
con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Il giudice pronuncia la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio
devastato la proprietà altrui.


Art. 135


219

1

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

216

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

217

Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290
2308; FF 1991 II 797).

218

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

219

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Sottrazione di
una cosa mobile

Impiego illecito
di valori patrimoniali Danneggiamento

Truffa

Codice penale militare 52

321.0

3

La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abbietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria
o capriccio devastato la proprietà altrui.

4

La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa. Con la pena
privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.


Art. 136


220

1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda
l'esercente della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la
multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 137


221

1

Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a222 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la
induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito
con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena
privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la
multa se

fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in
danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una
persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.

220

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo
giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308;
FF 1991 II 797).

221

Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290
2308; FF 1991 II 797).

222

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Frode
dello scotto

Danno patrimoniale procurato
con astuzia

Estorsione

Codice penale militare 53

321.0

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità
corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande
interesse pubblico, la pena è della reclusione.

b223 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se
questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la
detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.
Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.


Art. 138

1

Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di derrate alimentari, di
vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso,
è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 139

1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appropria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione
o con la detenzione non inferiore a due mesi.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi
subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in
altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione
non inferiore a cinque anni.

223

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Ricettazione

Preda

Saccheggio

Codice penale militare 54

321.0

Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il
colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.224

Art. 140

1

Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.

2

Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un
cadavere.225

Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele

Art. 141


226

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o
un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante
coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

a227 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è
punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 142


228

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio,
per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione
con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

224

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

225

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992
(RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).

226

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali
in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999
4721).

227 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

228

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali
in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999
4721).

Rapina di guerra

Corruzione
attiva

Concessione
di vantaggi

Corruzione
passiva

Codice penale militare 55

321.0


Art. 143


229

1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio
in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è
punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a230 1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o
dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di
rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.


Art. 144

1

Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose
che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo decimo: Dei reati contro l'onore

Art. 145


231

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una
persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, 229 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999
4721).

230 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

231

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

Accettazione
di vantaggi

Disposizioni
comuni agli articoli 141-143 Gestione
infedele

Diffamazione

Codice penale militare 56

321.0

è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare
l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile
se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando
si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere
punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

7. ...232


Art. 146


233

1.234 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non
vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o
di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare
l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o
con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un
mese.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando
egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

4. ...235

232

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

233

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

234

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

235

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

Calunnia

Codice penale militare 57

321.0


Art. 147


236

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.


Art. 148


237

1.238 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini,
gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della
parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la
multa.

Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un
contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di
fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

3. ...239

a240 1

Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.

2

Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.

3

Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.241

4

Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

5

La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

236

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

237

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

238

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951
(RU 1951 435 452; FF 1949 685).

239

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

240

Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435
452; FF 1949 685).

241

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Disposizione
comune

Ingiuria

Diritto di querela

Codice penale militare 58

321.0

b242 L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.

Capo undecimo: Dei reati contro la libertà

Art. 149


243

1

Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 150

1

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la
costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la detenzione.244 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 151


245


a246 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la
priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino
a cinque anni o con la detenzione.

2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

b247 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, 242

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale),
in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

243

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

244

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

245

Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).

246

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

247

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

Prescrizione
dell'azione
penale

Minaccia

Coazione

Sequestro
di persona
e rapimento

Circostanze
aggravanti

Codice penale militare 59

321.0

ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

c248 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da
altri,

è punito con la reclusione.

2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha
minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale
grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto
contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione
perpetua.

4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la
pena può essere attenuata (art. 46).


Art. 152

1

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa,
od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in
un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta
da chi ne ha diritto, è punito con la detenzione.249 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo dodicesimo:250 Dei reati contro il buon costume

Art. 153

1

Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o
con la detenzione.

248

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

249

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

250

Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992
(RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

Presa d'ostaggio

Violazione
di domicilio

Coazione
sessuale

Codice penale militare 60

321.0

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 154

1

Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è
punito con la reclusione sino a dieci anni.

2

Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 155

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro
atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.

a Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con
lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.


Art. 156

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici
anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte
non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto
gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha
contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere
dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la
dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

Violenza carnale

Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a resistere Diritto e giurisdizione penali
ordinari

Atti sessuali
con fanciulli

Codice penale militare 61

321.0

5. ...251

6. ...252


Art. 157

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non
inferiore ad un mese.


Art. 158

...


Art. 159

1

Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.

2

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà
sottratto al trattamento.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a 1

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole,
molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

b Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da
più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo
quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie
di pena.

251

Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

252

Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in
caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

Abuso
della posizione
militare

Esibizionismo

Molestie sessuali

Reato collettivo

Codice penale militare 62

321.0

Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale

Art. 160


253

1

Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito
con la reclusione.

2

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se,
in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.

3

Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

a254 1

Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito
con la detenzione.

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.


Art. 161


255

1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita
o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere
pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

253

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

254

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513).

255

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Incendio intenzionale Incendio colposo

Esplosione

Codice penale militare 63

321.0


Art. 162


256

1

Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie
esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.

2

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.

3

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.


Art. 163


257

1

Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita
o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la detenzione sino a cinque anni.

2

Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.


Art. 164


258

1

Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

2

Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono
destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione non inferiore ad un mese.

3

Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

256

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

257

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

258

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Uso delittuoso di
materie esplosive
o gas velenosi

Uso colposo di
materie esplosive
o gas
velenosi

Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di materie esplosive o
gas velenosi

Codice penale militare 64

321.0


Art. 165


259

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di
una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito
con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 166


260

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta: impianti elettrici,

opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere
pronunciata la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 167


261

1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque
anni.

Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione
sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

259

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

260

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

261

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Inondazione.
Franamento

Danneggiamento
d'impianti elettrici, di opere
idrauliche e di
opere di premunizione Propagazione
di malattie
dell'uomo

Codice penale militare 65

321.0


Art. 168


262

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali
domestici, è punito con la detenzione.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la
pena è della reclusione sino a cinque anni.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 169

1

Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
non inferiore ad un mese.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a263 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o
pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la
detenzione.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha
agito per negligenza.

2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di
molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.

3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.


Art. 170


264

1

Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la
vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare
chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.

262

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

263

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo
giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238;
FF 1967 I 421).

264

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Propagazione
di epizoozie

Inquinamento di
acque potabili

Perturbamento
della circolazione pubblica Perturbamento
del servizio
ferroviario

Codice penale militare 66

321.0

2

La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà
altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.


Art. 171


265

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo
l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo
l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

a266 1

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

2

Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o
con la multa.

b267 1

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni
tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli

Assassinio

Lesioni gravi

Rapina268


Art. 151a

Sequestro di persona e rapimento 265

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

266

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

267

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

268

All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132.

Perturbamento di
pubblici servizi

Pubblica istigazione a un crimine o alla
violenza

Atti preparatori
punibili

Codice penale militare 67

321.0


Art. 151c

Presa d'ostaggio

Incendio intenzionale 2

Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

3

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 2 è applicabile.

c269 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o
calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in
modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina
una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione,
o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro
razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Capo quattordicesimo: Della falsità in atti

Art. 172


270

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un 269

Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887
2889; FF 1992 II 217).

270

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Discriminazione
razziale

Falsità in
documenti

Codice penale militare 68

321.0

documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o
una pena disciplinare.


Art. 173


271

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma
falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare
altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.


Art. 174


272

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora,
distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto
di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con
la detenzione.


Art. 175


273

1

Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.
La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti,
se servono allo stesso scopo.274 2

Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale
che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli
atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle
imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre
corporazioni e istituti di diritto pubblico.

271

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

272

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

273

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

274

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

Conseguimento
fraudolento di
una falsa attestazione Soppressione
di documenti

Disposizioni
comuni

Codice penale militare 69

321.0

3

Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

Capo quindicesimo:
Dei reati contro l'amministrazione della giustizia


Art. 176


275

1

Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42
a 44 e 100bis del Codice penale svizzero276 è punito con la detenzione.277 1bis

È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o
di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 56bis.278 2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

3

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere
da ogni pena.


Art. 177


279

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona
arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque
vi partecipa è punito con la detenzione.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone
o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.

275

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

276

RS 311.0

277

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55
61; FF 1974 I 1397) 278

Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535
1538; FF 1980 I 1032).

279

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

Favoreggiamento

Liberazione
di detenuti

Codice penale militare 70

321.0


Art. 178


280

1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si
applica una pena disciplinare.


Art. 179


281

1

Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione,
una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.

a282 1

Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne
sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da
ogni pena.

2

Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può
attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).

280

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

281

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

282

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513).

Denuncia
mendace

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Attenuazione
di pene

Codice penale militare 71

321.0

b283 Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai
tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali

Art. 180


284

1

Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare commette una mancanza di disciplina,
salvo che il suo comportamento non sia punibile come crimine o come
delitto.

2

Il crimine o delitto poco grave è equiparato alla mancanza di disciplina.


Art. 181


285

1

È punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole.

2

Se la punibilità di un reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, la commissione colposa non può nemmeno essere punita in via disciplinare come caso poco grave.

a286 1

La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, della vita anteriore, delle
condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

2

La privazione della libertà subìta per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

3

In caso di colpa lieve si può prescindere dalla punizione.

283

Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della
giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002
(RU 2002 1491 1492; FF 2002 311).

284

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

285

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

286

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

Procedura
davanti a
tribunali
internazionali

Mancanze
di disciplina

Colpevolezza

Misura
della pena

Codice penale militare 72

321.0


Art. 182


287

Chi è sottoposto al diritto penale militare soggiace anche all'ordinamento disciplinare.


Art. 183

1. 288 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive
in un anno. L'esecuzione della pena disciplinare si prescrive in sei
mesi. L'interruzione della prescrizione dell'esecuzione della pena disciplinare è esclusa.

2. La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.289 3. ...290

Capo secondo: Delle pene disciplinari291

Art. 184


292

Con la riprensione si richiama all'ordine e si avverte la persona che ha
mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.


Art. 185

1

La durata minima degli arresti semplici è di un giorno, quella massima di dieci.294

287

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

288

Nuovo testo giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore
dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2000 2416 1513).

289

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

290

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

291

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

292

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

293

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

294

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Condizioni
personali

Prescrizione

1. Riprensione

2. Arresti.
Arresti semplici293

Codice penale militare 73

321.0

2

Gli arresti semplici sono scontati se possibile con segregazione. L'arrestato presta il servizio.295

3

...296


Art. 186

1

La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, quella massima di venti.298

2

Gli arresti di rigore sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta il servizio.299 3

a 5 ...300


Art. 187

1

Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'esecuzione a dopo il servizio per renderli più duri.302

2

Se gli arresti non possono essere interamente scontati presso la propria truppa o presso un'altra truppa l'autorità militare cantonale del
luogo di licenziamento o di domicilio ne fa eseguire la parte residua.303 3

a 6 ...304


Art. 188


305

1

Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

2

A chi sconta gli arresti semplici fuori del servizio può essere offerto un lavoro s'egli non se ne procura da sé uno appropriato.

295

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

296

Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

297

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

298

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

299

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

300

Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

301

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

302

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

303

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

304

Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

305

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Arresti di
rigore297

Esecuzione degli
arresti durante il
servizio301

Esecuzione degli
arresti fuori del
servizio

Codice penale militare 74

321.0

3

L'arrestato è assicurato contro le malattie e gli infortuni dall'assicurazione militare.

4

I suoi congiunti, se cadono in stato di bisogno per effetto dell'esecuzione degli arresti, sono soccorsi dal DDPS.306


Art. 189

1

L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è inammissibile.308 2

Gli arrestati non possono di regola ricevere visite.309 3

...310


Art. 190


311



Art. 191


312
Le mancanze di disciplina o i crimini o delitti poco gravi commessi
fuori del servizio possono essere puniti con una multa disciplinare fino a quattrocento franchi, invece degli arresti.

a313 1

Le persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possono essere punite con gli arresti o con una multa disciplinare sino a quattrocento
franchi, in caso di reiterazione sino a mille franchi.

2

Se si tratta di internati, di prigionieri di guerra o di persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza
farne direttamente parte, si applicano soltanto gli arresti.

306

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

307

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

308

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

309

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

310

Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

311

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

312

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

313

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

Disposizioni
comuni307

3. Multa
disciplinare

4. Pene disciplinari per civili

Codice penale militare 75

321.0

b314 Per le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare315 il Consiglio federale può inoltre prevedere le seguenti pene disciplinari: a.

divieto d'uscita;

b.

multa.


Art. 192


316

1

Le disposizioni sull'esazione della multa (art. 34) s'applicano anche alle multe disciplinari.

2

Il termine di pagamento per le multe disciplinari è di al massimo due mesi.

3

Le multe disciplinari impagate sono commutate in arresti di rigore; un giorno di arresti sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la
durata della pena di arresti non potrà per altro superare i venti giorni.

4

In luogo del giudice decide l'autorità disciplinare, salvi i casi di reclamo o di ricorso disciplinare giusta gli articoli 209 e seguenti.

5

Le multe disciplinari inflitte da un'autorità militare cantonale sono devolute al rispettivo Cantone.


Art. 193


317

Le disposizioni concernenti la confisca e la devoluzione di doni ed altri profitti (art. 41 segg.) sono applicabili per analogia.


Art. 194

Non è lecito d'infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle
previste nel presente capo né di aggravare le stesse.

a318 Il Consiglio federale regola i particolari dell'esecuzione delle pene disciplinari.

314

Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione
militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

315

RS 510.10

316

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

317

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

318

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

4a. Pene disciplinari nel servizio di promovimento della pace 5. Esazione
delle multe
disciplinari

6. Confisca
e devoluzione
di doni

7. Esclusione di
altre pene

8. Prescrizioni
d'esecuzione

Codice penale militare 76

321.0

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali

Art. 195


319

1

La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta ai comandanti di truppa per:

a.

gli uomini della loro unità (stato maggiore); b.

i comandanti di truppa direttamente subordinati; c.320 le altre persone sottoposte al loro comando, segnatamente gli internati, i prigionieri di guerra, i rifugiati o le persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di
guerra senza farne direttamente parte.

2

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali cui spetta.

3

Il Consiglio federale designa i casi nei quali la competenza disciplinare può essere delegata.

4

È riservato l'articolo 204.


Art. 196

Sorgendo conflitti di competenza, il DDPS designa l'autorità competente, salvo che il conflitto non possa essere risolto da un capo comune.


Art. 197


321

Il comandante di unità può infliggere: a.

la riprensione;

b.

gli arresti semplici sino a cinque giorni; c.

gli arresti di rigore di tre giorni.


Art. 198


322

Il comandante di battaglione o di gruppo può infliggere: a.

la riprensione;

319

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

320

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

321

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

322

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

1. Competenza
in generale

Conflitti
di competenza

2. Attribuzioni
penali. Comandante di unità Comandante di
battaglione e di
gruppo

Codice penale militare 77

321.0

b.323 gli arresti semplici; c.324 gli arresti di rigore sino a dieci giorni.


Art. 199


325

Il comandante di reggimento può infliggere: a.

la riprensione;

b.326 gli arresti semplici; c.

gli arresti di rigore sino a quindici giorni.


Art. 200


327

Possono infliggere tutte le pene disciplinari: a.

il comandante in capo dell'esercito; b.

il capo dello stato maggiore generale; c.

il capo dell'istruzione; d.

i comandanti dei corpi d'armata, il comandante delle truppe
d'aviazione e della difesa contraerea, i comandanti delle divisioni e delle brigate; e.

il capo del DDPS;

f.

i capi dei servizi del DDPS; g.

le autorità militari cantonali competenti.


Art. 201


328

Il Consiglio federale regola per analogia le attribuzioni penali: a.

dei comandanti delle formazioni, che portano denominazioni
differenti da quelle indicate negli articoli 197 a 200; b.

nello stato maggiore dell'esercito; c.

nelle scuole reclute e dei quadri; d.

in altri uffici del DDPS.

323

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

324

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

325

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

326

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

327

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

328

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

Comandante
di reggimento

Comando supremo e autorità
militari superiori

Altri comandanti

Codice penale militare 78

321.0


Art. 202


329

1

La competenza disciplinare spetta soltanto ai comandanti di formazione, che rivestono un grado di ufficiale o che sono assegnati in una
classe di funzione corrispondente del servizio complementare.

2

Il Consiglio federale regola le attribuzioni penali per le formazioni, il cui comandante non è un ufficiale.

Capo quarto: Del procedimento disciplinare330

Art. 203

1

Devono essere chiarite la natura e le circostanze della mancanza di disciplina. L'incolpato deve essere udito a verbale. Dev'essergli dato
modo di pronunciarsi per scritto. Ha diritto di consultare gli atti.331 2

e 3 ...332


Art. 204


333

1

Se un capo o un'autorità militare non è competente per punire una mancanza di disciplina, si deve fare immediatamente rapporto all'autorità competente.

2

Se la facoltà di punire è insufficiente, l'inserto, con la proposta di pena, dev'essere trasmesso in via di servizio all'autorità competente.
Questa può allora conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni,
proporre una pena più grave all'autorità competente preposta o prescindere dalla punizione.


Art. 205


334

1

Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo o superiore o da ogni organo militare
di polizia o di controllo, per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

329

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

330

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

331

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

332

Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

333

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

334

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Casi particolari

Accertamento
dei fatti; diritto
di difesa dell'incolpato Rapporto
all'autorità competente Fermo

Codice penale militare 79

321.0

2

È riservato l'arresto provvisorio a tenore dell'articolo 54 della procedura penale militare335.


Art. 206


336

1

Durante il servizio, l'inflizione di una pena è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

2

Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

3

La decisione è brevemente motivata. Devono esservi indicati l'autorità e il termine di ricorso.


Art. 207


337

Se il capo di chi ha la competenza di punire costata che un colpevole
non è stato punito, egli può ordinare l'apertura di un procedimento disciplinare.


Art. 208


338

Capo quinto: Dei rimedi giuridici339

Art. 209


340
1

La persona punita può interporre reclamo contro l'inflizione della pena disciplinare.

2

Il reclamo è diretto contro la pena inflitta: a.

dal capo, al capo immediatamente superiore; b.

da un comandante di corpo, al capo del DDPS, fino a quando
non sia stato eletto il generale; c.

dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del
DDPS, al capo del DDPS; d.

dall'uditore in capo, al capo del DDPS; 335

RS 322.1

336

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

337

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

338

Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

339

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

340

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Notificazione
dell'inflizione
di una pena

Attribuzione
del capo

1. Reclamo
in materia disciplinare.
Autorità
di reclamo

Codice penale militare 80

321.0

e.

da un'autorità militare cantonale, al direttore della Segreteria
generale del DDPS341;

f.

dal capo del DDPS e dal generale, al tribunale militare di cassazione, la cui decisione è definitiva.

3

La decisione del reclamo, se infligge una riprensione o una multa, è definitiva.


Art. 210

1

Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni a contare dalla notificazione della decisione.343 2

Il reclamo sospende l'esecuzione della pena.344 3

...345


Art. 211


346

1

L'autorità di reclamo procede, se del caso, ad ulteriori indagini; in particolare, essa deve udire o far udire chi ha pronunciato la pena
nonché chi ha presentato il reclamo, se questo non fu motivato.347 2

La decisione del reclamo non può aggravare la pena pronunciata.

3

La decisione del reclamo è notificata per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità
di ricorso.


Art. 212


348

1

La decisione del reclamo, se infligge arresti semplici o di rigore, può essere impugnata per scritto dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

341 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

342

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

343

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

344

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

345

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

346

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

347

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

348

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968
(RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).

349

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Forma e termine.
Effetto sospensivo342 Procedura e notificazione della
decisione del reclamo 2. Ricorso
disciplinare
al tribunale.
Autorità di ricorso349

Codice penale militare 81

321.0

Questa sezione consta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.350 1bis

I ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS e dal generale sono decisi dal tribunale militare di cassazione.351 2

Il termine di ricorso è, durante il servizio, di tre giorni e, fuori del servizio, di dieci giorni a contare dalla notificazione. Il giorno della
notificazione non è computato.

3

Il ricorso disciplinare sospende l'esecuzione della pena.352 4

La pena pronunciata non può essere aggravata.353

Art. 213


354

1

Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le
disposizioni della procedura penale militare355 su i termini (art. 46
segg.), la pubblicità e la polizia delle sedute (art. 48 segg.), nonché sul
dibattimento e sugli atti preparatori del medesimo (art. 124 segg.). Gli
articoli 127, 131, 146 capoverso 3, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1,
150 e 155 a 158 della procedura penale militare non sono applicabili.

2

La decisione penale disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

3

L'uditore non partecipa alla procedura.

4

Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della procedura penale militare.

5

La decisione è definitiva.

a356 1

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine
stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata 350

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

351

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

352

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

353

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

354

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

355

RS 322.1

356

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037
1058; FF 1977 II 1).

Procedura

Termini,
restituzione

Codice penale militare 82

321.0

per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso durante il servizio entro
ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

3

Sulla domanda decide definitivamente l'autorità di reclamo o di ricorso.


Art. 214


357

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver
reclamato o ricorso.

Libro terzo:
Entrata in vigore ed applicazione del Codice
Capo primo:
Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore


Art. 215


358

1

Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene
pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.

2

Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.


Art. 216

Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: 1.

...359

2.

Le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati
prima dell'entrata in vigore del Codice.

357

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

358

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

359

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Tutela del diritto
di reclamo e
di ricorso

Prescrizione

Esecuzione di
sentenze penali
anteriori

Codice penale militare 83

321.0


Art. 217


360

1

La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.

2

È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna
pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.

Capo secondo:
Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza.
Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia361
I. Della giurisdizione

Art. 218


362

1

Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali
militari.363

2

Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.

3

Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un
reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale
sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto
ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951364 o, per assicurare il proprio
consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.365 360

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

361

Nuovo testo del titolo giusta il n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942
(RU 57 1337 1367; FF 1940 513).

362

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

363

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

364

RS 812.121

365

Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512
2513; FF 1985 II 901).

Riabilitazione

Giurisdizione
militare

Codice penale militare 84

321.0


Art. 219


366

1

Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria
per i reati che non sono previsti dal presente Codice.367 2

Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del
DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente
per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando
dell'esercito.


Art. 220

1.368 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a
107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto
penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone
sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste
rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale
militare.


Art. 221

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione
militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli
tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.


Art. 222

1

Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se
non coll'autorizzazione del DDPS.

2

Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.

366

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

367

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992
(RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).

368

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968
(RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).

Giurisdizione
ordinaria

Giurisdizione in
caso di partecipazione di civili Giurisdizione in
caso di concorso
di reati o di disposizioni penali Processo penale
ordinario contro
un militare in
servizio

Codice penale militare 85

321.0

3

Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a
quando l'imputato sia licenziato dal servizio.


Art. 223

1

I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale federale.

2

Il Tribunale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria
e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali a ciò necessarie.

3

La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.

II. Disposizioni sulla procedura

Art. 224


369

III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza

Art. 225


370
IV. Del casellario giudiziale

Art. 226


371
L'obbligo di prestare un lavoro conformemente all'articolo 81 capoversi 3 e 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario
giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359-364 del Codice
penale svizzero372.


Art. 227


373

369

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

370

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

371

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

372

RS 311.0

373

Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).

Conflitti di
competenza

Casellario
giudiziale

Codice penale militare 86

321.0

V. Della procedura di riabilitazione

Art. 228


374

La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.


Art. 229


375

La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al tribunale. Essa
dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto
buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante
transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.


Art. 230

1

Il presidente del tribunale trasmette la domanda all'uditore per proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti
dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.376 2

Se il tribunale respinge la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non
può superare i due anni.


Art. 231


377

1

La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.

2

Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di domicilio.


Art. 232

Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se
questo prova il suo stato di povertà.

374

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

375

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

376

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

377

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

Competenza

Domanda

Procedura

Comunicazione e
pubblicazione

Spese

Codice penale militare 87

321.0

VI. Della grazia378
a La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante
sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.

b379 Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: a.

al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo; b.380 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale federale;

c.

all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate
dalle autorità cantonali.

c 1

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o
dal coniuge.

2

Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

3

L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

4

...381

d 1

Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure
commutate in pene meno gravi.

2

Il decreto di grazia ne determina i limiti.

378

Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337
1367; FF 1940 513).

379

Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980
(RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).

380

Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle
Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

381

Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).

Norme

Competenza

Domanda
di grazia

Effetti

Codice penale militare 88

321.0

3

La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.

Capo terzo: Disposizioni finali

Art. 233

1

A contare dall'attuazione del presente Codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.

2

Sono in ispecie abrogati: 1.

la legge del 27 agosto 1851382 sull'amministrazione della giustizia penale per le truppe federali e la legge federale del
23 giugno 1904383 a compimento della stessa; 2.

gli articoli 1 a 8, 109 capoverso 2, e 215 della legge federale
del 28 giugno 1889384 sulla organizzazione giudiziaria e la
procedura penale per l'armata federale.


Art. 234


385



Art. 235

Sono riservate:

1.

le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925386
sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale
del 28 giugno 1878387 sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di
polizia militare;

2.

le disposizioni disciplinari applicabili alle guardie doganali e
di confine.


Art. 236

1

In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto
penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.

382

[RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 383

[RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 384

[CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 216] 385

Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).

386

[RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell'O del
7 dic. 1998 sui controlli militari (RS 511.22).

387

[CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del
12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).

Abrogazione di
leggi in vigore

Riserva di disposizioni di
legge in vigore

Ordinamento del
personale sottoposto al diritto
penale militare

Codice penale militare 89

321.0

2

Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della
parte seconda del libro primo del presente Codice.

a388 Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990389, è
stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora
espiato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a
un nuovo giudizio.


Art. 237

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.

Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974390 II

1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.

2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore
connetteva alla privazione dei diritti civici non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).

Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979391 II

1

La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.

2

I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il
reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il
nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.

388

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352
1355; FF 1987 II 1100).

389

RU 1991 1352 390

RU 1975 55; FF 1974 I 1385 391

RU 1979 1037; FF 1977 II 1 Rifiuto del servizio. Diserzione Entrata in vigore
del Codice

Codice penale militare 90

321.0