Abrogato per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
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27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 19 giugno 2020 (Stato 31 maggio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3 Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 3a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici

1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.5
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20117 sulle professioni psicologiche.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

a.8
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'auto­riz­zazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

6 RS 811.11

7 RS 935.81

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

9 RS 745.1

10 RS 748.0

Art. 3b11 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici

1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.12

2 Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.13
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 3a capoverso 1 lettera b;
c.
le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia;
d.14
gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, quando sono seduti al loro tavolo;
e.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
f.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

2bis Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali, possono prevedere nei loro piani di protezione esenzioni dall'obbligo di cui al capoverso 1 per le aree esterne.15

3 Sentita lʼautorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da questʼobbligo:

a.
gli ospiti vaccinati contro il COVID-19 per il lasso di tempo stabilito nellʼallegato 2;
b.
gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nellʼallegato 2.16

4 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 3 lettera a.17

11 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

15 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), in vigore dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

16 Introdotto dal n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive (RU 2021 213). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

17 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Art. 3c18 Provvedimenti nello spazio pubblico19

1 ...20

2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

a.21
nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi;
b.
in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.22

3 All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.23

18 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

20 Abrogato dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), con effetto dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), in vigore dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Sezione 2a:24 Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l'isolamento

24 Introdotta dal n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Quarantena dei contatti e isolamento), in vigore dall'8 feb. 2021 (RU 2021 60).


Art. 3d Ordine della quarantena dei contatti

1 L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:

a.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo;
b.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

a.
possono provare di essere vaccinate contro il COVID-19: per il lasso tempo stabilito nellʼallegato 2;
b.
possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: per il lasso di tempo stabilito nellʼallegato 2;
c.
svolgono unʼattività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante lʼesercizio dellʼattività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro.25

2bis L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 2 lettera a.26

3 Sono esentate dalla quarantena dei contatti durante lʼesercizio dellʼattività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro le persone che lavorano in aziende che dispongono di un piano di test che soddisfa i seguenti requisiti:

a.
il piano garantisce ai dipendenti un accesso semplice ai test e prevede dʼinformarli regolarmente sui vantaggi dei test;
b.
i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana;
c.
sono soddisfatte le condizioni per lʼassunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo lʼallegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dellʼordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202027.28

3bis Al di fuori dellʼattività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, le persone di cui al capoverso 3 devono attenersi alla quarantena dei contatti.29

4 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l'autorità cantonale competente può:

a.
autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti oppure concedere agevolazioni;
b.30
prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19.31

5 Informa l'UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di persone secondo il capoverso 4.32

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

27 RS 818.101.24

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive), in vigore dal 19 apr. 2021 (RU 2021 213).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive), in vigore dal 19 apr. 2021 (RU 2021 213).

Art. 3e Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti

1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 3d capoverso 1.

2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se:

a.33
presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l'analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico; e
b.
l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione della quarantena.

3 Le persone a partire dai 12 anni che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.34

33 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

34 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

Art. 3f Isolamento

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 L'isolamento inizia a decorrere:

a.
il giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica: il giorno in cui si è sottoposta al test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi per almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

Sezione 3: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni


Art. 4 Piano di protezione

1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a.
il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;
b.
deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b;
c.
deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;
d.
se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.35

3 Le prescrizioni secondo il capoverso 2 sono precisate nellʼallegato 1.36

4 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

Art. 5 Registrazione dei dati di contatto

1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato 1, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.37

3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 5a38 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

a.
tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
b.
per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c.
la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d.
i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.

3 Le disposizioni di cui al capoverso 2 non si applicano alle mense aziendali nonché alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dellʼobbligo. A queste strutture si applica quanto segue:

a.
mense aziendali:
1.
per la consumazione nel settore della ristorazione vige lʼobbligo di stare seduti,
2.
tra tutti gli ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria,
3.
possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nellʼazienda;
b.
nelle mense e nelle offerte delle strutture diurne delle scuole dellʼobbligo possono essere serviti esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola o della struttura.

38 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

Art. 5abis 39

39 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogato dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Art. 5b e 5c40

40 Introdotti dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali) (RU 2020 5189). Abrogati dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), con effetto dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

Art. 5d41 Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono essere aperti al pubblico solo se può essere attuato lʼobbligo della mascherina secondo lʼarticolo 3b e mantenuta la distanza obbligatoria. Sono esclusi:

a.
la loro utilizzazione per attività nel settore della formazione, dello sport e della cultura nonché nellʼanimazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù a condizione che, secondo gli articoli 6e-6g, non sia necessario portare una mascherina facciale o mantenere la distanza obbligatoria;
b.
i bagni termali e i centri wellness, nella misura in cui le pertinenti attività non possono essere svolte portando una mascherina facciale; si applica quanto segue:
1.
le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f devono essere rispettate; e
2.
i piani di protezione devono garantire, mediante misure specifiche, che sia mantenuta la distanza obbligatoria.

2 I luoghi chiusi di strutture chiuse secondo il capoverso 1 necessari per lʼutilizzazione delle aree esterne, segnatamente le aree di accesso, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre) (RU 2020 5813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

Art. 5e e 5f 42

42 Introdotti dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 643 Disposizioni particolari per le manifestazioni e le fiere

1 Lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 partecipanti è vietato. Questa restrizione non vige per:44

a.
le manifestazioni secondo l'articolo 6c;
b.45
le manifestazioni per la formazione dellʼopinione politica; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e allʼaperto con fino a 300 persone;
c.46
...
d.47
le manifestazioni religiose; queste possono essere svolte in luoghi chiusi con fino a 100 persone e allʼaperto con fino a 300 persone;
e.48
...
f.
le manifestazioni nel settore della formazione ammesse secondo l'articolo 6d;
g.49
le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a;
h.50
le manifestazioni nel quadro di attività ammesse secondo l'articolo 6g;
i.51
le manifestazioni in presenza di pubblico secondo il capoverso 1bis;
j.52
le grandi manifestazioni secondo l'articolo 6a e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo l'articolo 6bquater.

1bis Alle manifestazioni in presenza di pubblico, fatti salvi le grandi manifestazioni di cui all'articolo 6a e i progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni di cui all'articolo 6bquater, si applica quanto segue:

a.
alle manifestazioni in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 100 persone, a quelle in aree esterne al massimo 300.
b.
può essere occupata al massimo la metà dei posti a sedere disponibili per i visitatori;
c.
per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti;
d.
In deroga alla lettera c, alle manifestazioni allʼaperto nel settore dello sport e della cultura di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo per i visitatori non vige lʼobbligo di stare seduti,
e.
se consente il consumo di cibi e bevande nei posti a sedere del settore destinato al pubblico, l'organizzatore deve registrare i dati di contatto di tutti i visitatori,
f.
Se la manifestazione si svolge in una struttura della ristorazione, si applicano unicamente le prescrizioni di cui alla lettera a e allʼarticolo 5a capoverso 2.53

1ter Lo svolgimento di manifestazioni di ballo è vietato.54

2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree esterne. Si applica unicamente lʼarticolo 3; non vige lʼobbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.55

3 Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato. Sono fatte salve le fiere specialistiche e quelle aperte al pubblico secondo l'articolo 6bquinquies.56

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

46 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), con effetto dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

48 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), con effetto dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive), in vigore dal 19 apr. 2021 (RU 2021 213).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive), in vigore dal 19 apr. 2021 (RU 2021 213).

52 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive) (RU 2021 213). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

Art. 6a57 Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni: autorizzazione

1 Le manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l'autorità cantonale competente rilascia all'organizzatore un'autorizzazione per lo svolgimento.

2 L'autorizzazione è rilasciata se:

a.
si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento;
b.
si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per:
1.58
identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp,
2.
garantire un'assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti
COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico;
c.
l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 basato su unʼanalisi dei rischi della grande manifestazione che intende organizzare, che preveda le misure di protezione di cui agli articoli 6b e 6bbis o 6bter.

3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l'autorizzazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure.

4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un'unica domanda.

5 Il Cantone revoca un'autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

a.
la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; oppure
b.
un organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

57 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

58 In vigore dal 27 mag. 2021 al 19 ago. 2021 (RU 2021 297).

Art. 6b59 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: misure di protezione generali

1 L'accesso a una grande manifestazione è limitato alle seguenti persone a partire dai 16 anni che:

a.
possono provare di essere state vaccinate contro il COVID-19 con un vaccino secondo l'allegato 2; il tempo che può essere trascorso dalla vaccinazione è stabilito nell'allegato 2;
b.
possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite; il tempo che può essere trascorso dalla guarigione è stabilito nell'allegato 2;
c.
si sono sottoposte a uno dei test per il COVID-19 seguenti e possono presentare un risultato negativo:
1.
un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 eseguita non più di 72 ore prima dell'inizio della manifestazione,
2.
un test rapido per il SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico, eseguito non più di 24 ore prima dell'inizio della manifestazione.

2 I Cantoni possono accordare deroghe localmente limitate alle prescrizioni di cui al capoverso 1 per manifestazioni all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono controlli all'ingresso.

3 L'esercizio di strutture della ristorazione è retto dall'articolo 5a.

4 L'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 3b. Per le manifestazioni allʼaperto, oltre alle deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2, sono esentati dall'obbligo anche i visitatori seduti al loro posto.

5 Se il piano di protezione contiene misure di protezione specifiche, la competente autorità che rilascia lʼautorizzazione può prevedere deroghe alle restrizioni nelle attività sportive di cui all'articolo 6e capoverso 2 e culturali di cui all'articolo 6f capoversi 2 e 3.60

6 Le misure di protezione sono precisate nell'allegato 3.

59 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6bbis 61 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021

1 Per le grandi manifestazioni che si svolgono dal 1° luglio al 19 agosto 2021, oltre alle prescrizioni di cui allʼarticolo 6b, si applica quanto segue:62

a.
il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 3000;
b.
per le manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto il numero è limitato a 5000 persone, se al pubblico sono messi a disposizione soltanto posti a sedere;
c.
l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alle lettere a e b per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono sbarramenti;
d.
nel settore destinato agli spettatori vige l'obbligo di stare seduti; sono possibili deroghe per i settori destinati agli spettatori lungo percorsi o in terreno aperto e per manifestazioni all'aperto che solitamente si svolgono senza posti a sedere;
e.
l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stabilisce, tenendo conto delle peculiarità locali e del piano di protezione, l'occupazione massima dei posti disponibili nella struttura. Questo valore non può superare i due terzi dei posti a sedere e la metà dei posti in piedi disponibili per gli spettatori;
f.
la consumazione di cibi e bevande al di fuori delle strutture della ristorazione è ammessa soltanto al posto a sedere;
g.63
il divieto di manifestazioni di ballo di cui allʼarticolo 6 capoverso 1ter non si applica par le manifestazioni allʼaperto.

2 Sono inoltre applicabili le prescrizioni supplementari di cui allʼallegato 3 numero 2.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 al 19 ago. 2021 (RU 2021 297).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

63 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6bter 64 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: prescrizioni supplementari per manifestazioni dal 20 agosto 2021

1 Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6b, alle grandi manifestazioni svolte a partire dal 20 agosto 2021 si applica quanto segue:

a.
il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 10 000;
b.
l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può accordare deroghe al numero massimo di persone di cui alla lettera a per manifestazioni che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto, se le peculiarità locali non permettono sbarramenti;
c.
per le manifestazioni in presenza di pubblico all'aperto in cui sono messi a disposizione del pubblico soltanto posti a sedere non vige alcuna limitazione del numero di persone.

2 Non si applica il divieto di manifestazioni di ballo di cui allʼarticolo 6 capoverso 1ter, compreso il divieto dellʼesercizio di discoteche e sale da ballo utilizzate a tale scopo secondo lʼarticolo 5a capoverso 1.65

64 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6bquater 66 Progetti pilota per lo svolgimento di grandi manifestazioni

1 Al fine di testare modelli per lo svolgimento sicuro e fattibile di grandi manifestazioni, l'autorità cantonale competente può autorizzare appositi progetti pilota svolti tra il 1° e il 30 giugno 2021.

2 Ciascun Cantone può autorizzare al massimo cinque progetti pilota tenendo conto dei diversi tipi di manifestazione.

3 I progetti pilota devono essere svolti con almeno 300 e al massimo 600 persone, visitatori o partecipanti, in luoghi chiusi e al massimo 1000 persone, visitatori o partecipanti, all'aperto. Si applicano inoltre le misure di protezione e le prescrizioni di cui agli articoli 6b e 6bbis.

4 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a.
sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6a capoverso 2 lettere a e b;
b.
l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 e l'allegato 3 numeri 1 e 2 basato su un'analisi dei rischi della manifestazione che intende organizzare e suscettibile di permettere l'acquisizione di conoscenze sullo svolgimento pratico di grandi manifestazioni dello stesso tipo;
c.
l'organizzatore prevede una valutazione dello svolgimento della manifestazione.

5 Per raggiungere lʼobiettivo di cui al capoverso 1, la valutazione deve fornire in particolare informazioni sui seguenti punti:

a.
esperienze sul controllo all'ingresso, in particolare sulla sua organizzazione, sulle offerte di test sul posto e sul loro utilizzo, sul numero di persone cui ha dovuto essere rifiutato l'ingresso e sui motivi del rifiuto nonché sulle possibilità di miglioramento;
b.
esperienza sullʼattuazione del piano di protezione, in particolare sullʼincanalamento dei flussi di persone, l'osservanza delle prescrizioni da parte dei visitatori e dei partecipanti, la praticabilità delle prescrizioni e le possibilità di miglioramento.

6 L'organizzatore presenta i risultati della valutazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nonché, allegando lʼautorizzazione cantonale e il piano di protezione attuato, all'UFSP entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione.

7 La revoca di un'autorizzazione o l'emanazione di ulteriori restrizioni sono rette dall'articolo 6a capoverso 5.

8 Il Cantone informa l'UFSP del rilascio o della revoca di un'autorizzazione.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 297).

Art. 6bquinquies 67 Disposizioni particolari per le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico

1 Le grandi fiere specialistiche e le grandi fiere aperte al pubblico con più di 1000 visitatori sono ammesse dal 1° luglio 2021, se l'autorità cantonale competente rilascia all'organizzatore un'autorizzazione per lo svolgimento. Si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 6a capoversi 2, 4 e 5.

2 Alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico si applica inoltre quanto segue:

a.
se l'accesso è limitato alle persone vaccinate o guarite o alle persone risultate negative al test secondo l'articolo 6b capoverso 1, il numero di persone presenti deve essere limitato in modo che per ogni persona sia disponibile una superficie minima secondo l'allegato 3 numero 3.2; ai controlli si applica l'allegato 3 numero 3.1;
b.
se l'accesso è aperto anche a persone che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6b capoverso 1, il numero di persone presenti è limitato secondo l'allegato 3 numero 3.3;
c.
l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 3b.

67 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

Art. 6c68 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme

1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a.
le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali;
b.
le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico;
c.
le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200769 sullo Stato ospite.

2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4-6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

3 Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 6a-6bquater.70

68 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

69 RS 192.12

70 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

Art. 6d71 Disposizioni particolari per gli istituti di formazione

1 Alle manifestazioni negli istituti di formazione si applica quanto segue:

a.
le attività presenziali con più di 50 persone sono vietate;
b.72
può essere utilizzata al massimo la metà della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni.

2 Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:

a.
alle scuole dell'obbligo e alle scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;
b.
alle seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
1.
le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione,
2.
gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale;
c.73
agli istituti accademici e agli offerenti di formazione professionale superiore e di perfezionamento, nella misura in cui dispongano di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dallʼautorità cantonale competente.

3 Per le attività presenziali al di fuori della scuola dell'obbligo vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non si applica:

a.
alle persone di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b;
b.
alle situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori) (RU 2020 4503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive), in vigore dal 19 apr. 2021 (RU 2021 213).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

73 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6e74 Disposizioni particolari per il settore dello sport

1 Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:

a.
i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
b.
gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
c.
i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega dellʼaltro sesso.

2 Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

a.
le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b.
allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
c.
in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
1.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
-
è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e
-
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,
2.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se:
-
lo sport praticato presuppone il contatto fisico
-
è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e
-
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettera c,
3.
devono essere registrati i dati di contatto.

3 Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori) (RU 2020 4503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6f 75 Disposizioni particolari per il settore culturale

1 Per lʼesercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vigono unicamente lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4 e le prescrizioni di cui allʼarticolo 5d capoverso 1.

2 Per le seguenti persone lʼunica restrizione che vige nello svolgimento di attività culturali è il divieto di esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi:

a.
i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
b.
gli artisti professionisti.

3 Allo svolgimento di attività culturali da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 2 si applica quanto segue:

a.
le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b.
allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
c.
in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
1.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
-
è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e
-
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1ter lettere a e b,
2.
si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se:
-
lʼattività presuppone il contatto fisico
-
è svolta sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e
-
gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1ter lettera c,
3.
devono essere registrati i dati di contatto;
d.
le esibizioni di cori in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono vietate.

4 Per le attività di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 in gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori) (RU 2020 4503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

Art. 6g76 Disposizioni particolari per lʼanimazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù

Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dellʼinfanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
b.
un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
c.
nel piano di protezione sono definite:
1.
le attività ammesse,
2.
il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

76 Introdotto dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi (RU 2021 110, 157). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

Art. 7 Agevolazioni da parte dei Cantoni

1 L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 6 e 6c-6f, se:77

a.
lo impongono interessi pubblici preponderanti;
abis.78
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a; e
b.79
l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

2 a 5 ...80

6 ...81

77 Nuo Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

78 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

80 Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogati dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

81 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre) (RU 2020 5813). Abrogato dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

Art. 882 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione:
1.
incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni),
2.
numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana),
3.
percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati (tasso di positività),
4.
numero di test effettuati (al giorno, alla settimana),
5.
numero di riproduzione,
6.
capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense;
b.
a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2 Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

3 Sente prima l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 9 Controllo e obblighi di collaborazione

1 I gestori e gli organizzatori devono:

a.
su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
b.
concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione.83

2 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.84

3 ...85

83 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali) (RU 2020 5189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189). Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), con effetto dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10 Provvedimenti di prevenzione

1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

1bis Nei locali chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non vige per:86

a.87
...
b.
le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
c.88
le persone che secondo l'articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.89

2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno.90

3 Qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.91

3bis I datori di lavoro sono esentati dallʼobbligo del telelavoro di cui al capoverso 3 nella loro azienda se hanno introdotto un piano di test di cui allʼarticolo 3d capoverso 3.92

4 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202093.94

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

87 Abrogata dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

89 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

91 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

92 Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

93 RS 818.101.24

94 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti) (RU 2021 7). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

1 In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196495 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198196 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3 I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria


Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

a.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
b.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al tratta­mento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
c.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
d.
numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
e.
indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
f.
capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 1397

È punito con la multa chi:

a.98
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui allʼarticolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 6 capoverso 1bis lettere b-d, 6b capoverso 1, 6bbis capoverso 1 lettera e, 6bquater capoversi 3 e 6, 6bquinquies capoverso 2 lettere a e b e 6d-6g;
b.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l'articolo 5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell'articolo 5 capoverso 3;
c.99
...
d.100
intenzionalmente svolge una grande manifestazione, una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1, 1bis lettera a o 2, 6bbis capoverso 1 lettera a o b, 6bter lettera a, 6bquater capoverso 3 o 6bquinquies capoverso 2 lettera a o b, o intenzionalmente partecipa a una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1, 1bis o 2;
e.101
intenzionalmente svolge manifestazioni di ballo o fiere il cui svolgimento è vietato secondo lʼarticolo 6 capoverso 1ter o 3;
ebis.102
intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 6a capoverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 6bquinquies capoverso 1 senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
eter.103
intenzionalmente partecipa a una manifestazione di ballo;
f.104
in violazione dell'articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, le fiere e le grandi manifestazioni, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1, 3b capoverso 2 o 2bis o 6b capoverso 4 secondo periodo;
g.105
...
h.106
in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola lʼobbligo di stare seduti di cui agli articoli 5a capoverso 2 lettera b, 6 capoverso 1bis lettera c o 6bbis capoverso 1 lettera d;
i.
intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 6c capoverso 2 secondo periodo

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare), in vigore dal 1° feb. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 52).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

99 Abrogata dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), con effetto dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300, 308).

102 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

103 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

105 Abrogata dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), con effetto dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

Sezione 6a:107 Aggiornamento degli allegati

107 Introdotta dal n. I dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

Art. 13a

1 Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1-3 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.

2 Aggiorna l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e l'allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14a109

109 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali) (RU 2020 5189). Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti), con effetto dal 13 mag. 2021 (RU 2021 275).

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2 L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00.

3 ...110

4 ...111

5 ...112

110 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

111 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU 2020 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

112 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Allegato 1113

113 Originario all. Aggiornato dal n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159), del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori (RU 2020 4503), del 14 apr. 2021 (Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione, manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive) (RU 2021 213), del 12 mag. 2021 (Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport invernali e comprensori sciistici, dati di contatti) (RU 2021 275) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021, n. 3.1bis lett. e, 3.1ter e 3.1quater fino al 30 giu. 2021 (RU 2021 300).

(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 2 lett. c n. 1 e 2,
nonché 6f cpv. 3 lett. c n. 1 e 2)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2 Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3 Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.1bis L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:

a.
nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
b.
ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati si applica quanto segue:
1.
10 metri quadrati per cliente,
2.
sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
c.
...
d.
in strutture in cui si trovano diversi negozi la cui superficie di vendita complessiva è superiore a 10 000 metri quadrati (centri commerciali), il numero complessivo di clienti presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito nei singoli negozi aperti;
e.
in luoghi chiusi di bagni termali e centri wellness secondo lʼarticolo 5d capoverso 1 lettera b deve essere a disposizione una superficie di almeno 15 metri quadrati per persona;
f.
alle strutture diverse dai negozi si applica quanto segue:
1.
sulle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone,
2.
nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati,
3.
per le attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo le prescrizioni di cui ai numeri 1 e 2 non sono applicabili né nel settore culturale e sportivo né in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù;
g.
se sono disponibili posti a sedere, può essere messo a disposizione soltanto un posto su due o possono essere messi a disposizione soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.

3.1ter Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui allʼarticolo 6f capoverso 3 lettera c senza mascherina facciale si applica quanto segue:

a.
ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;
b.
per le attività che non richiedono lʼuso del canto né uno sforzo fisico eccessivo e per lʼesercizio delle quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 10 metri quadrati per persona;
c.
le attività che presuppongono il contatto fisico possono essere svolte soltanto se:
1.
sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile che la svolgono sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
2.
se ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per uso esclusivo;
d.
il locale deve disporre di unʼaerazione efficace.

3.1quater Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui allʼarticolo 6e capoverso 2 lettera c numero 2 senza mascherina facciale si applica quanto segue:

a.
ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;
b.
per gli sport che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per lʼesercizio dei quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima per uso esclusivo è di 10 metri quadrati per persona;
c.
gli sport che presuppongono il contatto fisico possono essere praticati soltanto se:
1. sono costituiti gruppi di quattro persone a composizione stabile che si allenano sempre insieme e non si mescolano con altri gruppi di quattro persone, e
2. ogni gruppo di quattro persone dispone di 50 metri quadrati per uso esclusivo;
d.
nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di 15 metri quadrati per persona;
e.
il locale deve disporre di unʼaerazione efficace.

3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

a.
il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
b.
la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

a.
cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
b.
per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo lʼarticolo 5a capoverso 2 lettera d sulla registrazione dei dati di contatto nelle strutture della ristorazione.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

Allegato 2114

114 Introdotto dal n. II dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), (RU 2021 7). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 26 mag. 2021 (Allentamenti: strutture della ristorazione, manifestazioni, attività sportive e culturali, telelavoro), in vigore dal 31 mag. 2021 (RU 2021 300).

(art. 3b cpv. 3 e 4, 3d cpv. 2 e 2bis, 6b cpv. 1 lett. a e b, nonché 13a)

Prescrizioni relative allʼesenzione delle persone vaccinate e guarite dallʼobbligo della mascherina e della quarantena dei contatti nonché prescrizioni per lʼaccesso di persone vaccinate e guarite a grandi manifestazioni

1 Persone vaccinate

1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le persone che sono state vaccinate con un vaccino:

a.
omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dellʼUFSP;
b.
omologato dallʼAgenzia europea per i medicinali per lʼUnione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dallʼobbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. a), le persone vaccinate sono esentate dallʼobbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 3d cpv. 2 lett. a) e le persone vaccinate hanno accesso alle grandi manifestazioni è di sei mesi a partire dal completamento della vaccinazione.

2 Persone guarite

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dallʼobbligo della mascherina (art. 3b cpv. 3 lett. b) e le persone guarite sono esentate dallʼobbligo della quarantena dei contatti (art. 3d cpv. 2 lett. b) o hanno accesso alle grandi manifestazioni (art. 6b cpv. 1 lett. b) è di sei mesi a partire dallʼundicesimo giorno dalla conferma del contagio.

Allegato 3115

115 Introdotto dal n. II dell'O del 26 mag. 2021 (Grandi manifestazioni, grandi fiere specialistiche e grandi fiere aperte al pubblico e progetti pilota per manifestazioni fino a 1000 persone), in vigore dal 27 mag. 2021 (RU 2021 297).

(art. 6b cpv. 6, 6bbis cpv. 2, 6bquater cpv. 4 lett. b e 6bquinquies cpv. 2 lett. a e b)

Prescrizioni relative alle grandi manifestazioni, alle grandi fiere specialistiche e alle grandi fiere aperte al pubblico

1 Prescrizioni generali relative alle grandi manifestazioni

1.1 L'organizzatore deve controllare l'autorizzazione all'ingresso secondo l'articolo 6b capoverso 1 sulla base di un certificato COVID-19 secondo l'articolo 6a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020116.

1.2 Se non è stato ancora introdotto un certificato secondo il numero 1.1, l'autorizzazione all'ingresso deve essere controllata sulla base di un attestato sufficiente. Quest'ultimo deve essere conforme a una forma di attestazione attualmente applicata e deve esserne verificata segnatamente l'autenticità. Deve contenere, oltre a nome, cognome e data di nascita della persona in questione, anche i dati seguenti:

a.
per l'attestato di vaccinazione:
-
data della vaccinazione,
-
vaccino utilizzato,
-
designazione e indirizzo del centro di vaccinazione;
b.
per l'attestato di un precedente contagio e di guarigione:
-
conferma del contagio compreso il nome e lʼindirizzo della struttura che rilascia la conferma (centro di test, medico, farmacia, ospedale), o
-
conferma della revoca dell'isolamento o conferma medica della guarigione;
c.
per l'attestato del risultato negativo del test:
-
data e ora del prelievo del campione,
-
tipo di test,
-
risultato del test,
-
designazione e indirizzo del centro di test.

1.3 L'organizzatore deve verificare all'ingresso l'identità delle persone sulla base di un documento dʼidentità ufficiale o di un altro documento ufficiale appropriato.

1.4 Nell'ambito dei controlli all'ingresso secondo i numeri 1.1-1.3, può trattare dati personali soltanto se necessario per attuare il controllo. A tale scopo si applica quanto segue:

a.
l'organizzatore deve informare precocemente le persone interessate del trattamento dei dati;
b.
i dati non possono essere trattati per altri scopi;
c.
possono essere conservati soltanto se necessario per garantire il controllo all'ingresso. Se questo è il caso, devono essere distrutti al più tardi dodici ore dopo la conclusione della manifestazione.

1.5 Il piano di protezione prevede misure che permettono di contrastare efficacemente i pericoli della grande manifestazione indicati nell'analisi dei rischi, segnatamente per quanto riguarda:

a.
il tipo di manifestazione;
b.
le peculiarità del luogo e dell'infrastruttura della manifestazione;
c.
l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale;
d.
la garanzia del rispetto e il controllo dell'uso di mascherine facciali nei settori d'accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni nel luogo della manifestazione e nel settore destinato agli spettatori;
e.
la procedura da seguire in presenza di casi sospetti e di casi d'infezione tra i visitatori, i partecipanti e il personale a contatto con il pubblico;
f.
l'igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l'areazione;
g.
l'informazione di visitatori e partecipanti sulle misure di igiene e di comportamento in vigore, in particolare sulla procedura da seguire se dopo la manifestazione si scopre di essere stati contagiati;
h.
l'istruzione del personale sui provvedimenti in vigore, sul riconoscimento dei sintomi da COVID-19 e sulla procedura da seguire in caso di sospetta infezione tra il pubblico;
i.
la procedura da seguire in caso di infrazioni alle prescrizioni del piano di protezione da parte di visitatori e partecipanti.

1.6 Per il resto si applicano le prescrizioni secondo l'allegato 1 numeri 1 e 2.

2 Prescrizioni supplementari relative alle grandi manifestazioni svolte tra il 1° luglio e il 19 agosto 2021

2.1 Prescrizioni generali

a.
I flussi di persone nel settore di accesso antistante il luogo o la struttura in cui si svolge la manifestazione devono essere regolamentati in accordo con le forze di sicurezza e le imprese di trasporto locali.
b.
I flussi di persone, segnatamente nei settori di accesso, nelle aree destinate alle pause e nei settori dei bagni, devono essere organizzati a livello spaziale e temporale in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria.
c.
Il settore dei posti a sedere e dei posti in piedi devono essere occupati in in modo che sia rispettata per quanto possibile la distanza obbligatoria.

2.2 A complemento del numero 1.5, il piano di protezione deve prevedere ulteriori misure per quanto riguarda:

a.
i comportamenti tipici dei visitatori o dei partecipanti;
b.
i settori in cui presumibilmente non può essere rispettata la distanza o in cui sono da attendersi assembramenti di persone;
c.
l'arrivo e la partenza di visitatori o partecipanti (trasporti pubblici, mezzi di trasporto privati, strutture della ristorazione usualmente frequentate prima o dopo la manifestazione);
d.
la gestione del comportamento dei partecipanti.

3. Prescrizioni relative alle grandi fiere specialistiche e alle grandi fiere aperte al pubblico secondo l'articolo 6bquinquies

3.1 Ai controlli all'ingresso si applicano i numeri 1.1-1.4.

3.2 L'accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico con una limitazione dellʼaccesso di cui all'articolo 6bquinquies capoverso 2 lettera a deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno quattro metri quadrati di superficie per persona.

3.3 L'accesso alle fiere specialistiche e a quelle aperte al pubblico di cui all'articolo 6bquinquies capoverso 2 lettera b deve essere limitato in modo da garantire che siano disponibili almeno dieci metri quadrati di superficie per persona.