11.09.2020 - * / In vigore
21.04.2020 - 10.09.2020
23.02.2016 - 20.04.2020
30.08.2011 - 22.02.2016
22.01.2008 - 29.08.2011
21.04.2005 - 21.01.2008
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1

Traduzione1

Protocollo

alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) Conchiuso a Ginevra il 5 luglio 1978 Adesione della Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 1983 Entrato in vigore per la Svizzera l'8 gennaio 1984 (Stato 24 maggio 2005) Le Parti al presente protocollo, Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di
merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19 maggio 19562, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente protocollo, per «Convenzione» si intende la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)3.


Art. 2

L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue: 1) il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo: …4

2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti paragrafi 7, 8 e 9: …5

Disposizioni finali

Art. 3

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e sono o membri della Commissione economica europea o vi sono ammessi a titolo consultivo in conformità al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione.

RU 1983 1933 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

2

RS 0.741.611 3

RS 0.741.611 4

Testo inserito nella Conv. menzionata.

5

Testo inserito nella Conv. menzionata.

0.741.611.1

Circolazione stadale 2

0.741.611.1

2. Il presente Protocollo resterà aperto all'adesione degli Stati di cui a 1 paragrafo 1 del presente articolo e che sono Parti alla Convenzione.

3. Gli Stati che possono prendere parte ad alcuni lavori della Commissione economica europea in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione e che hanno aderito alla Convenzione possono diventare Parti contraenti al presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

4. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma a Ginevra dal 1° settembre 1978 al 31 agosto 1979 incluso. Dopo detta data sarà aperto all'adesione.

5. Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica dopo che lo Stato interessato avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito.

6. La ratifica o l'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'ONU.

7. Ciascuno strumento di ratifica o di adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti necessari all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.


Art. 4

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo che 5 degli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente Protocollo avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il Protocollo o vi aderirà dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di 5 Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il 90° giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.


Art. 5

1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU.

2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.

3. Ogni Parte contraente che cesserà d'essere Parte alla Convenzione cesserà contemporaneamente di essere Parte al presente Protocollo.


Art. 6

Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ed in seguito a denuncie, il numero delle Parti contraenti dovesse essere inferiore a 5, il presente Protocollo cesserà di essere in vigore alla data in cui l'ultima di dette denuncie avrà effetto.

Cesserà altresì di essere in vigore dalla data in cui la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Contratto di trasporto internazionale (CMR) - Prot.

3

0.741.611.1


Art. 7

1. Ogni Stato potrà, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU, che il presente Protocollo sarà applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformità all'articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potrà essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sarà ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato che avrà fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potrà, conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio.


Art. 8

Qualunque controversia tra due o più Parti contraenti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che le Parti non siano riuscite a comporre per via di negoziato o per altra via potrà essere portata, a richiesta di una delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di giustizia per essere composta.


Art. 9

1. Ciascuna Parte contraente potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare, mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU, che non si considera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'Art. 8 nei confronti delle Parti contraenti che avranno formulato detta riserva.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. potrà essere ritirata in qualunque momento mediante notifica inviata al Segretario generale dell'ONU.

3. Non sarà ammessa nessun'altra riserva al presente Protocollo.


Art. 10

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte contraente potrà chiedere la convocazione di una Conferenza per la revisione del presente Protocollo inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU. Il Segretario generale notificherà detta richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una Conferenza di revisione qualora, entro 4 mesi dalla data della notifica da lui inviata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli notificheranno il loro consenso a tale richiesta.

2. Qualora venga convocata una Conferenza in conformità al precedente paragrafo, il Segretario generale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e le inviterà a presentare, entro 3 mesi, le proposte che esse desiderano sottoporre all'esame della Conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del

Circolazione stadale 4

0.741.611.1

giorno provvisorio della Conferenza, nonché il testo di detta proposta, almeno 3 mesi prima dell'inizio della Conferenza.

3. Il Segretario generale inviterà alle Conferenze convocate in conformità al presente articolo tutti gli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.


Art. 11

Oltre alle notifiche previste all'articolo 10, il Segretario generale dell'ONU notificherà agli Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo: a) le ratifiche ed adesioni ai sensi dell'articolo 3; b) le date dell'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 4;

c) le comunicazioni ricevute ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 2; d) le denuncie ai sensi dell'articolo 5; e) l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 6; f) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 7; g) le dichiarazioni e le notifiche ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9.


Art. 12

Dopo il 31 agosto 1979, l'originale del presente Protocollo verrà depositato presso il Segretario generale dell'ONU, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il 5 luglio 1978 in un unico esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

Contratto di trasporto internazionale (CMR) - Prot.

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Campo d'applicazione il 21 aprile 2005 Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

19 febbraio

1981 A

20 maggio

1981

Belgio

6 giugno

1983 A

4 settembre 1983

Cipro

2 luglio

2003 A

30 settembre 2003

Danimarca

20 maggio

1980

28 dicembre 1980

Estonia

17 dicembre 1993 A

17 marzo

1994

Finlandia

15 maggio

1980

28 dicembre 1980

Francia*

14 aprile

1982 A

13 luglio

1982

Georgia

4 agosto

1999 A

2 novembre 1999

Germania

29 settembre 1980

28 dicembre 1980

Grecia

16 maggio

1985 A

14 agosto

1985

Iran

17 settembre 1998 A 16 dicembre 1998

Irlanda

31 gennaio

1991 A

1° maggio

1991

Italia

17 settembre 1982 A 16 dicembre 1982

Kirghizistan

2 aprile

1998 A

1° luglio

1998

Lettonia

14 gennaio

1994 A

14 aprile

1994

Lituania

17 marzo

1993 A

15 giugno

1993

Lussemburgo

1° agosto

1980

28 dicembre 1980

Macedonia

20 giugno

1997 A

18 settembre 1997

Norvegia

31 agosto

1984 A

29 novembre 1984

Paesi Bassi*

28 gennaio

1986 A

28 aprile

1986

Portogallo

22 agosto

1989 A

20 novembre 1989

Regno Unito

5 ottobre

1979

28 dicembre 1979

Gibilterra

5 ottobre

1979

28 dicembre 1979

Guernesey

9 ottobre

1986

7 gennaio

1987

Isola di Man

19 aprile

1982

18 luglio

1982

Romania*

4 maggio

1981

2 agosto

1981

Spagna

11 ottobre

1982 A

9 gennaio

1983

Svezia

30 aprile

1985 A

29 luglio

1985

Svizzera*

10 ottobre

1983 A

8 gennaio

1984

Tunisia

24 gennaio

1994 A

24 aprile

1994

Turchia*

2 agosto

1995 A

31 ottobre

1995

Turkmenistan

18 settembre 1996 A 17 dicembre 1996

Ungheria

18 giugno

1990 A

16 settembre 1990

Uzbekistan

27 novembre 1996 A

25 febbraio

1997

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Circolazione stadale 6

0.741.611.1

Riserve e dichiarazioni Svizzera Il Consiglio federale svizzero, riferendosi all'articolo 23 paragrafi 7 e 9 della CMR,
introdotti giusta l'articolo 2 del Protocollo, dichiara che la Svizzera calcola il valore della propria moneta in diritti speciali di prelievo (DSP) nel modo seguente: La Banca nazionale Svizzera (BNS) comunica quotidianamente al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro USA sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DSP vien determinato secondo tale corso e secondo il corso dei DSP in dollari, calcolato dal FML In base a questi valori, la BNS calcola il corso medio del DSP e lo pubblica nel suo bollettino mensile.