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28.01.2003 - 01.01.2005
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1

Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici
(CIAP)

del 25 novembre 1994 (Stato 25 aprile 2000) Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 14 marzo 1996 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

1

Il presente concordato regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche.

2

Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera. In particolare i suoi obiettivi sono: a.

promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti; b.

garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale; c.

assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione; d.

consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.


Art. 2

Riserva di altre convenzioni I Cantoni interessati si riservano il diritto di: a.

concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di
estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare
ulteriormente la loro collaborazione in altro modo; b.

concludere convenzioni analoghe con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.


Art. 3

Esecuzione

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione,
che devono essere conformi al concordato.

RU 1996 1438 172.056.4

Regolamenti per l'amministrazione 2

172.056.4

Sezione 2: Applicazione del concordato

Art. 4

Organo intercantonale 1

L'Organo intercantonale è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, dei Cantoni concordatari.

2

All'Organo intercantonale competono: a.

la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari; b.

la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato; c.

l'adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni
dell'Accordo GATT1;

d.

la determinazione della clausola bagatella generale come da articolo 7 capoverso 2 del presente concordato; e.

il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni, in particolare
sull'allestimento e la tenuta a giorno della necessaria documentazione, nonché la composizione amichevole di controversie tra i Cantoni circa l'applicazione del concordato; f.

la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione
del concordato.

3

L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che deve essere espresso da un membro del competente
governo cantonale.

4

L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate, in particolare con la Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti
dell'economia pubblica, consultandole preventivamente o invitandole alle riunioni.


Art. 5

Collaborazione con la Confederazione L'Organo intercantonale, in collaborazione con la Confederazione, cerca soluzioni
comuni per una regolamentazione coordinata delle procedure di aggiudicazione federali e cantonali.

1

RS 0.632.231.422

Appalti pubblici - conc. intercantonale 3

172.056.4

Sezione 3: Campo d'applicazione

Art. 6

Tipi di commesse

Il presente concordato è applicabile all'aggiudicazione di commesse: a.

edili, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'esecuzione
di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della
Classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, Appendice 5 dell'Accordo GATT2 ; b.

forniture, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita; c.

prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I,
Appendice 4 dell'Accordo GATT.

2

L'opera edile è il risultato del complesso di lavori di sopra e sotto struttura di cui al capoverso 1 lettera a.


Art. 7

Valori soglia

1

Il presente concordato si applica all'aggiudicazione di commesse allorché il valore stimato delle stesse, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, raggiunge i seguenti
valori soglia:

a.

10 070 000 franchi per opere edili; b.

403 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio; c.

806 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio che, su incarico di un
committente ed in conformità all'articolo 8 del presente concordato, vengono
aggiudicate nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, dei trasporti
e delle telecomunicazioni.

2

Se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'Organo intercantonale determina la percentuale del valore che ogni singola commessa deve rappresentare per rapporto al
valore globale dell'opera, alfine dell'applicazione del presente concordato (clausola
bagatella).


Art. 8

Committente

1

Al presente concordato sottostanno in qualità di committente: a.

lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende, nonché le corporazioni di diritto pubblico a cui esso partecipa; 2

RS 0.632.231.422

Regolamenti per l'amministrazione 4

172.056.4

b.

i Comuni, le associazioni di Comuni e gli altri enti pubblici verso quei Cantoni e quegli Stati firmatari dell'Accordo GATT3 che garantiscono loro la reciprocità; c.

le organizzazioni e le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei
trasporti, come pure delle telecomunicazioni e la cui maggioranza è controllata da uno o più committenti tra quelli menzionati alle lettere a e b, a
prescindere dalla reciprocità. Sottostanno al presente concordato unicamente
le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività; d.

altre organizzazioni soggette all'Accordo GATT o ad altri trattati internazionali analoghi.

2

Al presente concordato sottostanno altresì gli oggetti e le prestazioni sussidiate per più del 50 per cento dei costi complessivi dalla Confederazione o da una o più organizzazioni tra quelle menzionate alle lettere a e b del capoverso 1.


Art. 9

Offerente

Il concordato è applicabile agli offerenti che hanno la loro sede o il loro domicilio: a.

in uno dei Cantoni concordatari; b.

in uno degli Stati parte dell'Accordo GATT4 sugli appalti pubblici, purché
essi garantiscano la reciprocità; c.

in altri Stati, nella misura in cui sono stati conclusi accordi analoghi.


Art. 10

Eccezioni

1

Il presente concordato non è applicabile: a.

alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficienza e istituti di pena; b.

alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e
alimentazione;

c.

alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione,
aggiudicate in virtù di un trattato internazionale tra gli Stati parte all'Accordo GATT5 o tra la Svizzera ed altri Stati; d.

alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una
speciale procedura;

e.

alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché
per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della
difesa e dell'esercito.

2

Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato: 3

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RS 0.632.231.422 5

RS 0.632.231.422

Appalti pubblici - conc. intercantonale 5

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a.

se sono in pericolo la moralità, l'ordine e la sicurezza pubblici; b.

se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli
animali e dei vegetali, o c.

se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

Sezione 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 11

Principi generali

Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi: a.

non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti; b.

concorrenza efficace; c.

divieto di negoziare le offerte presentate; d.

rispetto delle norme di ricusa; e.

osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché
delle condizioni di lavoro; f.

parità di trattamento tra donna e uomo; g.

trattamento confidenziale delle informazioni.


Art. 12

Tipi di procedura

1

Sono applicabili i seguenti tipi di procedura: a.

il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso
la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta; b.

la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui
altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo
opportuno. Una concorrenza efficace deve, però, essere garantita; c.

incarico diretto con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

2

Nelle disposizioni d'esecuzione, i Cantoni disciplinano, conformemente all'Accordo GATT6, le condizioni che regolano la scelta tra i diversi tipi di procedura.

6

RS 0.632.231.422

Regolamenti per l'amministrazione 6

172.056.4


Art. 13

Disposizioni cantonali d'esecuzione Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono: a.

le necessarie pubblicazioni, almeno nel competente Foglio ufficiale cantonale del committente; b.

il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie; c.

la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte; d.

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili; e.

il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste
permanenti dei Cantoni concordatari; f.

adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa; g.

l'aggiudicazione mediante decisione; h.

la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione; i.

la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.


Art. 14

Conclusione del contratto 1

Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso
l'effetto sospensivo.

2

Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.

Sezione 5: Protezione giuridica

Art. 15

Diritto di ricorso e termine 1

Contro le decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente. Quest'ultima decide in via definitiva.

2

I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.

3

In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.


Art. 16

Motivi di ricorso

1

Il ricorso è proponibile contro: a.

le violazioni del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;

Appalti pubblici - conc. intercantonale 7

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b.

l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

2

Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

3

In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente dagli offerenti le disposizioni del presente concordato.


Art. 17

Effetto sospensivo

1

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2

L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi
prevalenti, siano essi pubblici o privati.

3

Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in
favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo decade.

4

Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.


Art. 18

Decisione

1

Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito. Essa può pure rinviare la decisione, con o
senza condizioni vincolanti, al committente affinché renda una nuova decisione.

2

Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.

Sezione 6: Vigilanza

Art. 19

Controllo e sanzioni

1

I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d'aggiudicazione.

2

Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20

Adesioni e recesso

1

Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando la propria dichiarazione di adesione all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarla alla
Confederazione.

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2

Il recesso può avvenire per la fine di un nuovo anno civile e deve essere comunicato con preavviso di 6 mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.


Art. 21

Entrata in vigore

1

Il concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

2

Lo stesso vale per complementi e modificazioni del concordato.


Art. 22

Diritto transitorio

1

Il presente concordato vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

2

In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il
recesso acquista efficacia.

Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni: Cantone

Adesione

Entrata in vigore

Zurigo7

8 ottobre

1997

11 novembre

1997

Berna8

13 maggio

1998

1° luglio

1998

Lucerna9

2 dicembre 1996

1° luglio

1997

Uri10

11 dicembre 1996

22 aprile

1997

Svitto11

22 maggio

1996

3 settembre

1996

Obvaldo

1° maggio

1996

21 maggio

1996

Nidvaldo12

28 aprile

1996

3 settembre

1996

Glarona13

4 maggio

1997

1° luglio

1997

Zugo14

3 settembre 1996

1° ottobre

1996

Friburgo

1° gennaio

1996

21 maggio

1996

Soletta15

3 dicembre 1996

24 dicembre

1996

Basilea Città16

26 marzo

1997

3 giugno

1997

7 RU

1997 2398

8 RU

1998 1560

9

RU 1997 1474 10

RU 1997 924

11

RU 1996 2504 12

RU 1996 2504 13

RU 1997 1474 14

RU 1996 2552 15

RU 1996 3258 16

RU 1997 1120

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Cantone

Adesione

Entrata in vigore

Basilea Campagna 17 25 gennaio

2000

22 febbraio

2000

Appenzello Esterno18 27 aprile

1997

3 giugno

1997

Appenzello Interno19 27 marzo

2000

25 aprile

2000

San Gallo20

21 aprile

1998

1° luglio

1998

Sciaffusa

22 gennaio

1996

21 maggio

1996

Grigioni21

9 giugno

1996

28 gennaio

1997

Argovia22

30 aprile

1997

3 giugno

1997

Turgovia23

13 giugno

1997

1° luglio

1997

Ticino

6 febbraio

1996

21 maggio

1996

Vaud24

5 novembre 1997

9 dicembre

1997

Vallese25

3 settembre 1997

7ottobre

1997

Neuchâtel26

10 settembre 1996

24 dicembre

1996

Ginevra27

30 luglio

1997

9 dicembre

1997

Giura28

3 novembre 1998

1° gennaio

1999

17

RU 2000 329

18

RU 1997 1120 19 RU

2000 1015

20 RU

1998 1560

21

RU 1997 166

22

RU 1997 1120 23

RU 1997 1474 24 RU

1997 2494

25 RU

1997 2140

26

RU 1996 3258 27 RU

1997 2494

28 RU

2000 329

Regolamenti per l'amministrazione 10

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