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23.03.2005 - 13.06.2006
01.04.1999 - 22.03.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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0.101

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali1

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 19742

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° agosto 2021)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 ( 0.101.094; RU 2009 3067) e del 24 giu. 2013 ( 0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d'applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell'Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata dall'As­semblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applica­zione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salva­guar­dia e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che costitui­scono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'uomo a cui essi si appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di pre­minenza di diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia col­lettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale;

affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo istituita dalla presente Convenzione,3

hanno convenuto quanto segue:

3 Considerando introdotto dall'art. 1 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall'AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Titolo I: Diritti e libertà

Art. 2 Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro­nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando deri­vasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a)
per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b)
per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona le­galmente detenuta;
c)
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurre­zione.
Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati

1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

a)
ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condi­zioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di li­bertà condizionata;
b)
ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro ser­vizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c)
ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d)
ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.
Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a)
se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale com­­petente;
b)
se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un prov­ve­dimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'ese­cuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c)
se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giu­di­ziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
d)
se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'au­torità competente;
e)
se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la pro­pa­gazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f)
se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per im­pe­dirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lin­gua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indi­rizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla le­galità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposi­zioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Art. 6 Diritto ad un processo equo

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragione­vole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'or­dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi­gono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali cir­costanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col­pevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:

a)
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com­pren­sibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa ele­vata a suo carico;
b)
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua di­fesa;
c)
difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratui­tamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giusti­zia;
d)
interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convoca­zione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei te­sti­moni a carico;
e)
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
Art. 7 Nessuna pena senza legge

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una per­sona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu com­messa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Art. 10 Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza inge­renza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizza­zione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sot­toposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la prote­zione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

Art. 11 Libertà di riunione ed associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associa­zione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società demo­cratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'eserci­zio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'ammi­nistrazione dello Stato.

Art. 12 Diritto al matrimonio

Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Art. 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazio­nale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Art. 15 Deroga in caso di emergenze

1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (para­grafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'esser in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Art. 17 Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o com­piere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella pre­sente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

Titolo II:4 Corte europea dei diritti dell'uomo

4 Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).

Art. 19 Istituzione della Corte

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

Art. 215 Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requi­siti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2. I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.

3. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

4. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompa­tibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

5 Aggiornato dall'art. 2 par. 1 e 2 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall'AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 22 Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. …6

6 Abrogato dall'art. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 237 Durata del mandato e revoca

1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

3. Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

7 Nuovo testo giusta l'art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005 (RU 2009 3067; FF 2005 1913). Aggiornato dall'art. 2 par. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall'AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 248 Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

8 Originario art. 25. Nuovo testo giusta l'art. 4 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 259 Assemblea plenaria della Corte10

La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a)
elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presi­denti: possono essere rieletti;
b)
istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
c)
elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
d)
adotta il regolamento della Corte;
e)
elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
f)11
presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26.

9 Originario art. 26.

10 Nuovo testo giusta l'art. 5 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

11 Introdotto dall'art. 5 n. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 2612 Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata

1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.

2. Su istanza dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.

3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.

5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell'articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell'Alta Parte interessata.

12 Originario art. 27. Nuovo testo giusta l'art. 6 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 2713 Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.

2. La decisione è definitiva.

3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.

13 Introdotto dall'art. 7 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 2814 Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime:

a)
dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
b)
dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b.

14 Nuovo testo giusta l'art. 8 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito

1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell'articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.15

2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali pre­sentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.16

3. …17

15 Nuovo testo giusta l'art. 9 cpv. 1 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

16 Per. introdotto dall'art. 9 cpv. 2 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

17 Abrogato dall'art. 9 cpv. 3 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, con effetto dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata

Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedente­mente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all'emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata ...18 .

18 Locuzione abrogata dall'art. 3 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall'AF il 18 mar. 2016, con effetto per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 31 Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

a)
si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 al­lorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43;
b)19
si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e
c)20
esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

19 Introdotta dall'art. 10 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

20 Originaria lett. b).

Art. 32 Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpre­tazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34, 46 e 47.21

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

21 Aggiornato dall'art. 11 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 33 Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta viola­zione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte contraente.

Art. 34 Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organiz­zazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

Art. 35 Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale gene­ralmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:

a)
è anonimo, o
b)
è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di com­posizione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora:

a)
lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; o
b)22
il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso ...23.

4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può pro­cedere in tal senso in ogni fase della procedura.

22 Nuovo testo giusta l'art. 12 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

23 Locuzione abrogata dall'art. 5 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall'AF il 18 mar. 2016, con effetto per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Art. 36 Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

2. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

3. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.24

24 Introdotto dall'art. 13 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:

a)
il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
b)
la controversia sia stata risolta; o
c)
per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato conti­nuare l'esame del ricorso.

La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.

2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.

Art. 3825 Esame della causa

La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un'indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

25 Nuovo testo giusta l'art. 14 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 3926 Composizione amichevole

1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.

3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l'esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.

26 Nuovo testo giusta l'art. 15 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 40 Udienze pubbliche ed accesso ai documenti

1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in cir­costanze eccezionali.

2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il pre­sidente della Corte non decida diversamente.

Art. 41 Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro­tocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.

Art. 43 Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sen­tenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.

2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Con­venzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Art. 44 Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.

2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:

a)
quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allar­gata; o
b)
tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della cau­sa alla sezione allargata; o
c)
quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio for­mu­lata in applicazione dell'articolo 43.

3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.

2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Art. 4627 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d'interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d'interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.

27 Nuovo testo giusta l'art. 16 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

Art. 47 Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Art. 49 Motivazione dei pareri

1. I pareri della Corte devono essere motivati.

2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giu­dici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.

Titolo III:29 Disposizioni diverse

29 Originario Tit. V. Aggiornato dall'art. 2 del Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994, approvato dall'AF il 12 giu. 1995, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2993 2992; FF 1995 I 835).

Art. 52 Richieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dell'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 53 Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai Diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

Art. 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'ap­plicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Art. 56 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Eu­ropa, che la presente Convenzione troverà applicazione salvo quanto previsto al para­grafo 4 del presente articolo in tutti i territori o in deter­minati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previ­sti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di pri­vati come pre­visto dall'articolo 34 della Convenzione.

Art. 57 Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vi­gore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Art. 58 Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le Alte Parti Con­traenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente inte­res­sata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei prece­denti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applica­bile in base all'articolo 56.

Art. 59 Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.31

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.32

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.33

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.34

31 Introdotto dall'art. 17 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913).

32 Originario n. 2.

33 Originario n. 3.

34 Originario n. 4.

Firme

Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi­glio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 23 febbraio 201235

35 RU 1974 2168, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789, 1992 657 2219, 1993 3097, 2000 916, 2002 1145, 2005 1835, 2006 3319 e 2012 1143. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: https://fedlex.admin.ch/it/Treaty


Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

2 ottobre

1996

2 ottobre

1996

Andorra*

22 gennaio

1996

22 gennaio

1996

Armenia*

26 aprile

2002

26 aprile

2002

Austria*

3 settembre

1958

3 settembre

1958

Azerbaigian*

15 aprile

2002

15 aprile

2002

Belgio

14 giugno

1955

14 giugno

1955

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

2002

12 luglio

2002

Bulgaria

7 settembre

1992

7 settembre

1992

Ceca, Repubblica*

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Cipro

6 ottobre

1962

6 ottobre

1962

Croazia*

5 novembre

1997

5 novembre

1997

Danimarca

13 aprile

1953

3 settembre

1953

Estonia*

16 aprile

1996

16 aprile

1996

Finlandia*

10 maggio

1990

10 maggio

1990

Francia*

3 maggio

1974

3 maggio

1974

Georgia

20 maggio

1999

20 maggio

1999

Germania

5 dicembre

1952

3 settembre

1953

Grecia

28 novembre

1974

28 novembre

1974

Irlanda*

25 febbraio

1953

3 settembre

1953

Islanda

29 giugno

1953

3 settembre

1953

Italia

26 ottobre

1955

26 ottobre

1955

Lettonia

27 giugno

1997

27 giugno

1997

Liechtenstein*

8 settembre

1982

8 settembre

1982

Lituania

20 giugno

1995

20 giugno

1995

Lussemburgo

3 settembre

1953

3 settembre

1953

Macedonia

10 aprile

1997

10 aprile

1997

Malta*

23 gennaio

1967

23 gennaio

1967

Moldova*

12 settembre

1997

12 settembre

1997

Monaco*

30 novembre

2005

30 novembre

2005

Montenegro a

3 marzo

2004

6 giugno

2006

Norvegia

15 gennaio

1952

3 settembre

1953

Paesi Bassi

31 agosto

1954

31 agosto

1954

Curaçao b

1° dicembre

1955

31 dicembre

1955

Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)b

1° dicembre

1955

31 dicembre

1955

Sint Maarten b

1° dicembre

1955

31 dicembre

1955

Polonia

19 gennaio

1993

19 gennaio

1993

Portogallo*

9 novembre

1978

9 novembre

1978

Regno Unito*

8 marzo

1951

3 settembre

1953

Akrotiri e Dhekelia c

1° aprile

2004

1° maggio

2004

Anguilla d

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Bermuda d

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud e

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Gibilterra e

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Guernesey f

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Isola di Man g

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Isole Caimane f

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Falkland e

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Isole Turche e Caicos h

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

IsoleVergini britanniche i

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Jersey j

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Montserrat d

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Sant'Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan
da Cunha)d

23 ottobre

1953

23 novembre

1953

Romania

20 giugno

1994

20 giugno

1994

Russia*

5 maggio

1998

5 maggio

1998

San Marino*

22 marzo

1989

22 marzo

1989

Serbia

3 marzo

2004

3 marzo

2004

Slovacchia*

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Slovenia

28 giugno

1994

28 giugno

1994

Spagna*

4 ottobre

1979

4 ottobre

1979

Svezia

4 febbraio

1952

3 settembre

1953

Svizzera

28 novembre

1974

28 novembre

1974

Turchia

18 maggio

1954

18 maggio

1954

Ucraina*

11 settembre

1997

11 settembre

1997

Ungheria

5 novembre

1992

5 novembre

1992

*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer >
Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Il 9 mag. 2007 nella sua 994 (bis) sessione il comitato dei Ministri del Consiglio di Europa a deciso considerare il Montenegro come Stato parte a questa Conv. con effetto dal 6 giu. 2006. Le firma e ratificazione sono quelle della «Serbia e Montenegro».
b
Dichiarazione d'applicazione giusta l'art. 56.
c
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 1° mag. 2004.
d
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 22 nov. 2010.
e
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 14 gen. 2006.
f
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 23 feb. 2006.
g
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 1° giu. 2003.
h
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 14 ott. 2009.
i
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56, dal 25 set. 2009.
j
Dichiarazione d'accettazione permanente della competenza della Corte conforme agli art. 34 e 56 par. 4 dal 14 gen. 2001.