1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni110 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.111
2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.
3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
4 …112
5 I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993113 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982114 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:115
- 1.116
- la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
- 2.117
- l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
- 3.
- i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
- 3a.118
- l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),
- 3b.119
- la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o sop-pressione della rendita dell'assicurazione invalidità (art. 26a),
- 4.120
- l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4),
- 4a.121
- il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),
- 5.
- la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
- 5a.122 l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
- 6.
- la responsabilità (art. 52),
- 7.123
- l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a‑52e),
- 8.124
- l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),
- 9.
- la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d),
- 10.125
- lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
- 11.
- il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59),
- 12.126
- la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c),
- 13.127
- ...
- 14.128
- la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g),
- 15.
- la trasparenza (art. 65a),
- 16.
- le riserve (art. 65b),
- 17.
- i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
- 18.
- l'amministrazione del patrimonio (art. 71),
- 19.
- il contenzioso (art. 73 e 74),
- 20.
- le disposizioni penali (art. 75-79),
- 21.
- il riscatto (art. 79b),
- 22.
- il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c),
- 23.
- l'informazione degli assicurati (art. 86b).129
7 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:
- 1.
- l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
- 2.
- l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);
- 3.
- la responsabilità (art. 52);
- 4.
- l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a-d e g, 2 e 3);
- 5.
- l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a);
- 6.
- la liquidazione totale (art. 53c);
- 7.
- la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64b);
- 8.
- il contenzioso (art. 73 e 74);
- 9.
- le disposizioni penali (art. 75-79);
- 10.
- il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).130
8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
- 1.
- esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
- 2.
- l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
- 3.
- esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.131