Abrogato per 01.01.2005

30.11.2004 - 01.01.2005
31.08.2004 - 29.11.2004
03.08.2004 - 30.08.2004
06.07.2004 - 02.08.2004
01.06.2004 - 05.07.2004
24.02.2004 - 31.05.2004
02.12.2003 - 23.02.2004
05.08.2003 - 01.12.2003
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06.05.2003 - 04.08.2003
28.01.2003 - 05.05.2003
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1

Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici
(CIAP)

dei 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (Stato 5 agosto 2003) Conformemente alla decisione dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp)
e con l'approvazione dei membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche
costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DCPA) del
15 marzo 2001

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo1

1 Il presente concordato disciplina l'apertura reciproca degli appalti pubblici da
parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali.
Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazionali.

2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi
stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni
derivanti in particolare dal "Government Procurement Agreement" (GPA)2 e
dall'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti
relativi agli appalti pubblici3.

3 In particolare i suoi obiettivi sono: a.

promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti; b.

garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un'aggiudicazione imparziale; c.

assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione; d.

consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.


Art. 2

Riserva di altre convenzioni4 I Cantoni concordatari si riservano il diritto di: a.

concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di
estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare
ulteriormente la loro collaborazione in altro modo; b.

concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.

RU 2003 196

1

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

2 RS

0.632.231.422 3 RS

0.172.052.68 4

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

172.056.5

Regolamenti per l'amministrazione 2

172.056.5


Art. 3

Esecuzione5

Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione,
che devono essere conformi al concordato.

Sezione 2: ...6

Art. 4

Organo intercantonale7 1 L'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri
della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente dei Cantoni concordatari.

2 All'Organo intercantonale competono: a.

la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari; b.

la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato; c.

l'adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati; cbis. il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d'applicazione del presente concordato, sempre che
altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio
nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola
d'esclusione);

d.

...

e.

il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni e designazione
di un ufficio di controllo; f.

la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione
del concordato;

g.

lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell'ambito di convenzioni
internazionali;

h.

la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali,
nonché l'approvazione di regolamenti.

3 L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei
presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente
governo cantonale.

4 L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali
interessate e con la Confederazione.

5

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

6

Titolo stralciato dalla decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

7

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

Appalti pubblici - Conc. intercantonale 2001 3

172.056.5


Art. 5

...8


Sezione 3: Campo d'applicazione Art. 5bis

Delimitazione9

1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da
trattati internazionali.

2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono
trasposti nel diritto cantonale.

3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali
interne vengono armonizzate.


Art. 6

Tipi di commesse10

1 Nel settore dei trattati internazionali, il presente concordato è applicabile alle
commesse definite nei trattati internazionali, in particolare: a.

commesse edili in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile; b.

commesse di forniture in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente
mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita; c.

commesse di prestazioni di servizio.

2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente concordato è
applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.


Art. 7

Valori soglia11

1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell'allegato 1.

1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano
nell'allegato 2.

1ter L'imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della
commessa.

2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell'opera edile sono
aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto
struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolarmente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il
20 per cento del valore dell'intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno
secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazionali (clausola bagatella).

8

Abrogato dalla decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

9

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

10

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

11

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

Regolamenti per l'amministrazione 4

172.056.5


Art. 8

Committente12

1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato: a.

i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale; b.

...

c.

autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o speciali, nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei
trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente
concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera,
nell'esercizio di queste attività; d.

altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.

2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al
presente concordato:

a.

altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano
carattere commerciale o industriale; b.

oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.

3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2,
sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell'ente. Se
quest'ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell'attività principale o dell'esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.

4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui
esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto
del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell'attività
principale.


Art. 9

Offerenti; reciprocità13 Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domicilio: a.

in un Cantone concordatario; b.

in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare
un regime di appalti pubblici.

c.

...

12

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13

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Appalti pubblici - Conc. intercantonale 2001 5

172.056.5


Art. 10

Eccezioni14

1 Il presente concordato non è applicabile: a.

alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena; b.

alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e
alimentazione;

c.

alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione,
aggiudicate in virtù di un trattato internazionale; d.

alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una
speciale procedura;

e.

alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché
per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della
difesa nazionale e dell'esercito.

2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle
disposizioni del presente concordato: a.

se con ciò sono in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; b.

se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli
animali e dei vegetali, o c.

se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

Sezione 4: Procedura

Art. 11

Principi generali

Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi: a.

non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti; b.

concorrenza efficace; c.

divieto di negoziazioni; d.

rispetto delle norme di ricusa; e.

osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché
delle condizioni di lavoro; f.

parità di trattamento tra donna e uomo; g.

trattamento confidenziale delle informazioni.

14

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Regolamenti per l'amministrazione 6

172.056.5


Art. 12

Tipi di procedura15

1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura: a.

il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso
la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta; b.

la procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista.

Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il
committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono
presentare un'offerta. Il committente può limitare nell'avviso di gara il
numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo
efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita; bbis. la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un'offerta, senza bando di
concorso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte.

c.

l'incarico diretto, con cui il committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.

2 ...

3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la
procedura caso per caso conformemente ai principi del presente concordato. Al
riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di
associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai
principi del presente concordato.

bis Scelta delle procedure16 1 Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a
scelta, nell'ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi particolari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai
trattati internazionali.

2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono
essere aggiudicate anche nell'ambito di una procedura mediante invito o per incarico
diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell'allegato 2.

3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare
valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reciprocità.

15

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16

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Appalti pubblici - Conc. intercantonale 2001 7

172.056.5


Art. 13

Disposizioni cantonali d'esecuzione17 Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono: a.

le necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia; b.

il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie; c.

la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte; d.

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili; e.

il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste
permanenti dei Cantoni concordatari; f.

adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa; g.

l'aggiudicazione mediante decisione; h.

la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione; i.

la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi; j.

l'archiviazione.


Art. 14

Conclusione del contratto 1 Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, scaduto il
termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso
l'effetto sospensivo.

2 Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il committente comunica
tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.

Sezione 5: Protezione giuridica

Art. 15

Diritto di ricorso e termine18 1 Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un'istanza
cantonale indipendente. Quest'ultima decide in via definitiva.

1bis Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s'intendono: a.

il bando di concorso della commessa; b.

la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo
l'articolo 13 lettera e; c.

la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva; 17

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18

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

Regolamenti per l'amministrazione 8

172.056.5

d.

l'esclusione dalla procedura; e.

l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura
d'aggiudicazione.

2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro
10 giorni dalla notifica delle decisioni.

2bis Le ferie giudiziarie non valgono.

3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.


Art. 16

Motivi di ricorso

1 Il ricorso è proponibile contro: a.

le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento; b.

l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

2 Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.

3 In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere
direttamente le disposizioni del presente concordato.


Art. 17

Effetto sospensivo

1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2 L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo
qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi
prevalenti, siano essi pubblici o privati.

3 Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può
causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali ripetibili.
Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo
decade.

4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto
sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.


Art. 18

Decisione

1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la
decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o
senza condizioni vincolanti, al committente.

2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso
constata il carattere illegale della decisione.

Appalti pubblici - Conc. intercantonale 2001 9

172.056.5

Sezione 6: Vigilanza

Art. 19

Controlli e sanzioni

1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i committenti e gli
offerenti si attengano alle disposizioni d'aggiudicazione.

2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20

Adesione e recesso

1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando all'Organo intercantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla
Confederazione.

2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con
preavviso di sei mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla
Confederazione.


Art. 21

Entrata in vigore19

1 Il presente concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono,
mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori
membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.

2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente concordato.

3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane
applicabile il concordato non modificato del 25 novembre 199420.


Art. 22

Diritto transitorio

1 Il presente concordato vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state
messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle
commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il
recesso acquista efficacia.

19

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

20 RS

172.056.4

Regolamenti per l'amministrazione 10

172.056.5

Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni: Cantone

Adesione

Entrata in vigore

Berna

1 gennaio

2003

28 gennaio

2003

Friburgo

1 gennaio

2002

28 gennaio

2003

Basilea Città

1 gennaio

2003

28 gennaio

2003

Sciaffusa

15 aprile

2003

6 maggio

200321

San Gallo

1 gennaio

2003

28 gennaio

2003

Vallese

10 luglio

2003

5 agosto

200322

Allegati23

1

Valori soglia per il settore dei trattati internazionali 2

Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati internazionali 21 RU

2003 939

22 RU

2003 2373

23

Nuovo testo giusta la decisione dell'OIAP del 15 mar. 2001.

Appalti pubblici - Conc. intercantonale 2001 11

172.056.5

Allegato 1

Valori soglia per il settore dei trattati internazionali a.

Secondo il "Government Procurement Agreement" GPA (Accordo OMC
relativo agli appalti pubblici)24 Committente

Valore della commessa in CHF
(valore della commessa in DSP) Lavori di costruzione
(valore globale)

Forniture

Prestazioni
di servizio

Cantoni

9 575 000
(5 000 000)

383 000
(200 000)

383 000
(200 000)

Autorità e imprese pubbliche nei
settori dell'approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle
telecomunicazioni

9 575 000
(5 000 000)

766 000
(400 000)

766 000
(400 000)

b.

Secondo l'Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera25, anche i seguenti committenti rientrano nel settore dei trattati internazionali: Committente

Valore della commessa in CHF
(valore della commessa in EURO) Lavori di costruzione
(valore globale)

Forniture

Prestazioni
di servizi

Comuni/Distretti

9 575 000
(6 000 000)

383 000
(240 000)

383 000
(240 000)

Imprese private con diritti esclusivi
o speciali nei settori dell'approvvigionamento idrico ed energetico
e dei trasporti (compresi impianti
di trasporto a fune e impianti di
risalita)

9 575 000
(6 000 000)

766 000
(480 000)

766 000
(480 000)

Imprese pubbliche e private attive
in virtù di un diritto speciale o
esclusivo nel settore dei trasporti
ferroviari e in quello dell'approvvigionamento termico e di gas 8 000 000
(5 000 000)

640 000
(400 000)

640 000
(400 000)

Imprese pubbliche e private attive
in virtù di un diritto speciale o
esclusivo nel settore delle telecomunicazioni 8 000 000
(5 000 000)

960 000
(600 000)

960 000
(600 000)

24 RS

0.632.231.422 25 RS

0.172.052.68

Regolamenti per l'amministrazione 12

172.056.5

Allegato 2

Valori soglia per il settore non contemplato dai
trattati internazionali
Tipi di
procedura

Forniture
(valore della
commessa in CHF)

Prestazioni
di servizio
(valore della
commessa in CHF)

Lavori di costruzione
(valore della commessa in CHF) Ramo secondario

Ramo principale

Incarico diretto

inferiore a
100 000

inferiore a
150 000

inferiore a
150 000

inferiore a
300 000

Procedura
mediante invito

inferiore a
250 000

inferiore a
250 000

inferiore a
250 000

inferiore a
500 000

Pubblico concorso/
procedura selettiva

a partire da
250 000

a partire da
250 000

a partire da
250 000

a partire da
500 000