La Confederazione Svizzera
e
la Comunità europea,
in appresso «le parti contraenti»,
considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 20032 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in appresso «regolamento Dublino»), che ha sostituito la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 19903 (in appresso «convenzione di Dublino»), e che la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 20034, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Dublino»);
considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 2725/2000 dell'11 dicembre 20005, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino allo scopo di contribuire a determinare la parte contraente competente per l'esame di una domanda d'asilo conformemente alla convenzione di Dublino (in appresso «regolamento Eurodac») e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio del 28 febbraio 20026 che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (in appresso «regolamento relativo alle modalità di applicazione di Eurodac»);
considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19957, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in appresso «direttiva sulla tutela dei dati personali») verrà applicata dalla Confederazione Svizzera nel medesimo modo in cui viene applicata dagli Stati membri della Comunità europea in caso di trattamento dei dati ai fini del presente accordo;
avuto riguardo alla posizione geografica della Confederazione Svizzera;
considerando che la partecipazione della Confederazione Svizzera all'acquis comunitario concernente i regolamenti «Dublino» e «Eurodac» (in appresso «l'acquis Dublino/Eurodac») permetterà di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera;
considerando che la Comunità europea ha concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro, oppure in Islanda o in Norvegia8 sulla base della convenzione di Dublino;
considerando che è auspicabile che la Confederazione Svizzera sia associata al pari dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando appropriato concludere tra la Comunità europea e la Svizzera un accordo che comporti diritti ed obblighi analoghi a quelli convenuti tra la Comunità europea, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro;
convinti che sia necessario organizzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione pratica e l'ulteriore sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando necessario, al fine di associare la Confederazione Svizzera alle attività della Comunità europea nei settori disciplinati dal presente accordo e di permettere la sua partecipazione alle suddette attività, istituire un comitato secondo il modello istituzionale realizzato per l'associazione dell'Islanda e della Norvegia;
considerando che la cooperazione nei settori disciplinati dai regolamenti «Dublino» e «Eurodac» è fondata sui principi della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani garantiti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 19509;
considerando che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ma che è opportuno prevedere la possibilità per la Confederazione Svizzera e la Danimarca di applicare, nelle loro reciproche relazioni, le disposizioni sostanziali del presente accordo;
considerando necessario garantire che gli Stati con i quali la Comunità europea ha creato un'associazione volta all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac», applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;
considerando che il buon funzionamento dell'acquis «Dublino/Eurodac» richiede un'applicazione simultanea del presente accordo e degli accordi tra le varie parti associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac» che disciplinano le loro reciproche relazioni;
avuto riguardo all'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
considerando il legame tra l'acquis di Schengen e l'acquis «Dublino/Eurodac»;
considerando che tale legame richiede un'applicazione simultanea dell'acquis «Dublino/Eurodac» e dell'acquis di Schengen,
hanno convenuto quanto segue: