TPF 2008 24, p.24

TPF 2008 24

7. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, del 20 marzo 2008 (RR.2008.18, RR.2008.33)

Estradizione alla Moldova; obiezione di reato politico; violazione dei diritti umani; detenzione preventiva; garanzie diplomatiche.

Art. 3 n . 2 CEEstr., art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU, art. 2 lett. a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
, b e c, 37 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 37 Rifiuto - 1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
1    L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
2    L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.87
3    L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.88
, 55 AIMP
Carattere politico del perseguimento penale all'estero (consid. 3). Situazione dei diritti umani in Moldova e conseguenze nel caso concreto (consid. 4).

Auslieferung an Moldawien; Einwand des politischen Delikts; Verletzung der Menschenrechte; Untersuchungshaft; diplomatische Garantien.
Art. 3 Ziff. 2 EAUe, Art. 3 EMRK, Art. 2 lit. a, b und c, 37 Abs. 3, 55 IRSG
Politischer Charakter des ausländischen Strafverfahrens (E. 3). Menschenrechtssituation in Moldawien und Konsequenzen im konkreten Fall (E. 4).

Extradition à la Moldavie; objection du délit politique; violation des droits de l'homme; détention préventive; garanties diplomatiques.
Art. 3 ch. 2 CEExtr, art. 3 CEDH, art. 2 let. a, b et c, 37 al. 3, 55 EIMP
Caractère politique de la procédure pénale à l'étranger (consid. 3). Situation des droits de l'homme en Moldavie et conséquences dans le cas d'espèce (consid. 4).

Riassunto dei fatti:

Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000. appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. Il 3 agosto 2007 l'UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il

TPF 2008 24, p.25

quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzione estradizionale. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato (TPF RR.2007.132). Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale presentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompagnata da misure sostitutive della detenzione (TPF RR.2008.24).
La II Corte dei reclami penali ha infine ammesso l'obiezione di reato politico e accolto il ricorso, rifiutando l'estradizione alla Moldova con contestuale revoca delle misure sostitutive della detenzione precedentemente ordinate.

Estratto dei considerandi:

1.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo-

TPF 2008 24, p.26

revole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP; art. 3 n . 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).
L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.
1.3 (...)

2. (...)

TPF 2008 24, p.27

3. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Moldova abbia un carattere politico. (...)

3.1 In virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
. 1 CEEstr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 35 Reati motivanti l'estradizione - 1 L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
1    L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
a  è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
b  non soggiace alla giurisdizione svizzera.
2    La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
a  delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
b  del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale84 e del Codice penale militare del 13 giugno 192785 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.86
AIMP). L'estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n . 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (art. 3 n . 2 CEEstr.; art. 2 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
e c AIMP). Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata). La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n . 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politicogiuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica

TPF 2008 24, p.28

(DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e testimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova. (...)

3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere motivato, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi contenuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condizione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricorrente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n . 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 consid. 8b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricorrente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità moldove affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tuttora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Moldova nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formulate, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricorrente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "...the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always functions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Programme for Moldova / Preliminary Findings on the Experience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Molto significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consi-

TPF 2008 24, p.29

glio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14 settembre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamentare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale democratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Commissione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costituisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un problema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribunali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentalizzazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constatazioni effettuate sul "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC), istituzione che ha suscitato l'inquietudine degli esperti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova riceve un'assistenza considerevole da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non miglioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n° 137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valutazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137). In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risulta fondata e l'estradizione deve essere già per questo motivo rifiutata.
4. Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar seguito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldova. (...)

4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quanto espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esaminare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti umani in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della carcerabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione. Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra

TPF 2008 24, p.30

tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU e art. 7
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
Patto-ONU-II Art. 7 - Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato - 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
1    Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2    I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3    Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti umani in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condizioni detentive ivi vigenti.

4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. BERTRAND/M. UMMEL/T. HARDING, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, ChêneBourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova

TPF 2008 24, p.31

dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di maschere a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT; v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settembre 2004, n° 32). Pochi i progressi effettuati per quanto attiene alle condizioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono praticamente le stesse delle precedenti visite.
4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osservazioni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persistenti maltrattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più grande preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty International nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police torture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill-treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Moldova. Law enforcement officers are known to extract confessions and testimony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avrebbe fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pessime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli standard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evoluzione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di polizia moldovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamentalmente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate,

TPF 2008 24, p.32

renderanno impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'innocenza, non sono adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a risolvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considerazioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nelle infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite effettuate da medici indipendenti sono particolarmente importanti e necessarie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fare. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, tendenti a migliorare i diritti dei detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC autorità che si sta tra l'altro occupando del perseguimento del ricorrente è stato gravemente picchiato e abbandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza poter essere visto dai familiari e senza che un medico indipendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimostrata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pene), il problema rimane acuto per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della polizia (v. pag. 2).

4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU. (...)
In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della detenzione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri (Decisione del 27 marzo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05), la Corte europea dei diritti del-

TPF 2008 24, p.33

l'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto immediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trattamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima conclusione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne hanno messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appropriate per un lasso di tempo molto lungo (Decisione del 7 novembre 2006, n. 30649/05). Infine, la medesima autorità (Decisione del 10 luglio 2007, n. 39806/05) ha considerato contrari all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU la mancanza di un'appropriata assistenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chisinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medico presso l'ospedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quanto riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU v. Hasan Mutaf, Droit à la santé des détenus au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).
4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Direzione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawische Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Standards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskonventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Behandlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer möglich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in questione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed informata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. (...)

TPF 2008 24, p.34

4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salute del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi sufficienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constatate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorrente. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcerazione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce internazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psichiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di sostegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ricorrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua capacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non conosco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua". Risulta dunque evidente che l'estradizione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conseguenze negative irreversibili.

4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 37 Rifiuto - 1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
1    L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
2    L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.87
3    L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.88
AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione (v. DTF 134 IV 156 consid. 6). (...) Nella fattispecie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e concreti in Moldova. L'aperto sostegno all'opposizione democratica in quel Paese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estradato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non potendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidali-

TPF 2008 24, p.35

tà attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a tale situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state evidenziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig keine Direktflüge)". Ad ogni modo, la soluzione poi proposta dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince. Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, aggiungendo che "obwohl ein Monitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Monitoring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conciliabili con le soluzioni di ripiego proposte.

4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

TPF 2008 35

8. Auszug aus dem Entscheid der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A. vom 26. März 2008 (SN.2008.3)

Freigabe einer Sicherheitsleistung nach Strafurteil; Zuständigkeit; Voraussetzungen.

Art. 86 StGB, Art. 45 Ziff. 3, 57, 60 BStP, Art. 120 OR
Entscheide über Zwangsmassnahmen nach Eröffnung der Hauptverhandlung fällt das Gericht (E. 1). Verfügt die Vollzugsbehörde die bedingt vorzeitige Entlassung, ist die vom Verurteilten früher gestellte Sicherheit freizugeben (E. 2.12.2); Umfang der Rückleistung, insbesondere Verrechenbarkeit (E. 2.3 2.4).

TPF 2008 24, p.36
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2008 24
Data : 20. marzo 2008
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2008 24
Ramo giuridico : Art. 3 n. 2 CEEstr., art. 3 CEDU, art. 2 lett. a, b e c, 37 cpv. 3, 55 AIMP Carattere politico del perseguimento...
Oggetto : Estradizione alla Moldova; obiezione di reato politico; violazione dei diritti umani; detenzione preventiva;...


Registro di legislazione
AIMP: 1 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
2 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
3 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
35 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 35 Reati motivanti l'estradizione - 1 L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
1    L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
a  è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
b  non soggiace alla giurisdizione svizzera.
2    La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
a  delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
b  del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale84 e del Codice penale militare del 13 giugno 192785 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.86
37 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 37 Rifiuto - 1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
1    L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
2    L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.87
3    L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.88
55
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
CEDU: 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEEstr: 1 
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
2n  3n
Cost: 25
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato - 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
1    Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2    I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3    Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
SR 0.103.2: 7
Registro DTF
108-IB-408 • 109-IB-317 • 109-IB-64 • 111-IB-138 • 115-IB-68 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-356 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-268 • 130-II-337 • 132-II-469 • 133-IV-76 • 134-IV-156
Weitere Urteile ab 2000
1A.17/2005 • 1A.172/2006 • 1A.206/2006 • 1A.267/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • cedu • reato politico • detenuto • corte dei reclami penali • obiezione • internazionale • tribunale penale federale • cura medica • consiglio d'europa • degradazione • dfae • amnesty international • corte europea dei diritti dell'uomo • condizioni di detenzione • patto onu ii • prima istanza • diritto comune • tribunale federale
... Tutti
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24 • TPF 2008 35
Sentenze TPF
RR.2007.55 • RR.2007.44 • RR.2007.142 • RR.2008.24 • RR.2007.98+114 • SN.2008.3 • RR.2008.18 • RR.2007.132 • RR.2008.33