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196.1

Legge federale
concernente il blocco e la restituzione
dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero

(Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita, LVP)

del 18 dicembre 2015 (Stato 1° luglio 2016)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20142,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine, se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a.
persone politicamente esposte all'estero: le persone alle quali all'estero sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese statali d'importanza nazionale;
b.
persone vicine: le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone di cui alla lettera a;
c.
valori patrimoniali: i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili.

Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali

Art. 3 Blocco in vista dell'assistenza giudiziaria

1 In vista di un'eventuale collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:

a.
che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine;
b.
i cui aventi economicamente diritto sono persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine; o
c.
che appartengono a una persona giuridica:
1.
attraverso la quale persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
2.
i cui aventi economicamente diritto sono tali persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine.

2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:

a.
il governo o taluni membri del governo dello Stato di provenienza hanno perso il potere o paiono inevitabilmente destinati a perderlo;
b.
il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato;
c.
è verosimile che i valori patrimoniali siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini;
d.
la tutela degli interessi della Svizzera richiede il blocco di tali valori patrimoniali.

3 Prima di ordinare il blocco e salvo se vi è pericolo nel ritardo, il Consiglio federale s'informa sulla posizione dei principali Stati partner e organizzazioni internazionali circa i provvedimenti di blocco. Di regola coordina la sua azione, dal punto di vista temporale e materiale, con l'azione di tali Stati e organizzazioni.

Art. 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell'assistenza giudiziaria

1 In vista dell'apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera:

a.
che sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine;
b.
i cui aventi economicamente diritto sono persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine; o
c.
che appartengono a una persona giuridica:
1.
attraverso la quale persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine hanno facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, di tali valori, o
2.
i cui aventi economicamente diritto sono tali persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine.

2 Il blocco è ammissibile unicamente alle condizioni seguenti:

a.
i valori patrimoniali sono stati oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;
b.
lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto);
c.
la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.

3 Il blocco è ammissibile anche se, dopo la presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria, la collaborazione con lo Stato di provenienza è esclusa poiché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19813 sull'assistenza internazionale in materia penale e sempre che la tutela degli interessi della Svizzera lo esiga.

Art. 5 Adeguamento e pubblicazione delle liste

1 Se il blocco di cui all'articolo 3 è disposto sotto forma di ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può adeguare la lista nominativa delle persone interessate dal blocco in allegato a tale ordinanza. Dopo avere consultato gli altri dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone politicamente esposte all'estero o persone a loro vicine, se lo esige il coordinamento internazionale con i principali Stati partner e organizzazioni internazionali o la tutela degli interessi della Svizzera.

2 Il DFAE stralcia senza indugio dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato.

3 La lista nominativa delle persone in allegato all'ordinanza di blocco è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La lista può contenere dati personali e dati degni di particolare protezione, segnatamente riguardanti l'appartenenza attuale o passata a un partito o l'esistenza di procedimenti o sanzioni penali e amministrativi.

Art. 6 Durata del blocco

1 Il blocco dei valori patrimoniali di cui all'articolo 3 non può eccedere una durata di quattro anni. Il Consiglio federale può prorogarlo di volta in volta di un anno se lo Stato di provenienza ha espresso la propria volontà di collaborare nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni.

2 I valori patrimoniali bloccati conformemente all'articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un'azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco pronunciata secondo l'articolo 4.

Art. 7 Obbligo di notifica e di informazione

1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco di cui all'articolo 3 devono notificare senza indugio tali valori patrimoniali all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione).

2 Le persone e istituzioni che, pur non detenendo né gestendo in Svizzera tali valori patrimoniali, ne hanno conoscenza in virtù delle loro funzioni, devono notificarli senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

3 In base alle indicazioni ricevute conformemente al capoverso 2, l'Ufficio di comunicazione può chiedere informazioni concernenti valori patrimoniali oggetto di un blocco disposto conformemente alla presente legge a qualsiasi persona e istituzione che potrebbe detenere o gestire tali valori.

4 Le persone e istituzioni di cui ai capoversi 1-3 devono inoltre, su richiesta dell'Ufficio di comunicazione, fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai valori patrimoniali annunciati necessari all'esecuzione della presente legge, sempre che dispongano di tali informazioni.

5 Gli avvocati e i notai non sono sottoposti all'obbligo di notifica e di informazione nella misura in cui sono soggetti al segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 del Codice penale4.

6 L'Ufficio di comunicazione trasmette al DFAE e all'Ufficio federale di giustizia (UFG) le informazioni ricevute conformemente ai capoversi 1-3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di collaborazione nell'ambito della presente legge tra il DFAE, l'UFG e l'Ufficio di comunicazione.

Art. 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati

1 Le persone e istituzioni che detengono o gestiscono in Svizzera valori patrimoniali di persone sottoposte a un provvedimento di blocco conformemente alla presente legge continuano ad amministrare i valori patrimoniali anche dopo il loro blocco. Informano senza indugio il DFAE in caso di rischio di rapido deprezzamento o di manutenzione costosa dei valori.

2 Le persone e istituzioni che amministrano i valori patrimoniali conformemente al capoverso 1 devono fornire al DFAE, su sua richiesta, tutte le informazioni e i documenti relativi al blocco e all'amministrazione dei valori patrimoniali.

3 I principi che disciplinano il collocamento dei valori patrimoniali sequestrati si applicano per analogia all'amministrazione dei valori patrimoniali bloccati conformemente alla presente legge.

4 Il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari per prevenire un rischio di rapido deprezzamento o una manutenzione costosa dei valori, compresa la realizzazione immediata secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento. Ai proventi della realizzazione si applica il capoverso 1.

5 Se i valori patrimoniali sono bloccati anche nell'ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, la loro amministrazione incombe esclusivamente all'autorità che dirige tale procedimento. Quest'ultima informa il DFAE prima di ordinare la revoca del blocco.

Art. 9 Liberazione di valori patrimoniali bloccati

Eccezionalmente, in particolare nei casi di rigore o se lo esige la tutela di importanti interessi della Svizzera, il DFAE può autorizzare la liberazione di una parte dei valori patrimoniali bloccati.

Art. 10 Soluzione negoziale

1 Durante il blocco, il Consiglio federale può incaricare il DFAE di cercare una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale dei valori patrimoniali bloccati. Gli articoli 17-19 si applicano per analogia a tale restituzione.

2 La soluzione negoziale sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

3 Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

Sezione 3: Provvedimenti di sostegno

Art. 11 Principio

La Confederazione può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali bloccati.

Art. 12 Assistenza tecnica

1 Dopo essersi consultati, il DFAE e l'UFG possono fornire assistenza tecnica allo Stato di provenienza.

2 In particolare possono:

a.
contribuire a formare le autorità competenti e prestare loro consulenza giuridica;
b.
organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali;
c.
inviare esperti nello Stato di provenienza.

3 Il DFAE coordina tali provvedimenti con gli altri dipartimenti interessati e può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate ai fini della loro attuazione.

Art. 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza

1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al servizio omologo estero nello Stato di provenienza qualsiasi informazione, anche di natura bancaria, ottenuta in applicazione della presente legge per consentire a tale Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera o di completare una domanda non sufficientemente motivata.

2 Le informazioni che l'Ufficio di comunicazione ha ottenuto in applicazione della presente legge sono trasmesse alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 30, 31 lettere b e c nonché 32 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. L'articolo 30 capoverso 4 lettera a numero 1 di detta legge non è applicabile.

3 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge non possono essere trasmesse all'estero se:

a.
le strutture statali dello Stato di provenienza sono dissestate; o
b.
la vita o l'integrità fisica delle persone interessate ne risulterebbe minacciata.

4 Le informazioni ottenute in applicazione della presente legge sono trasmesse sotto forma di rapporto. Se le circostanze lo esigono, la trasmissione allo Stato di provenienza può avvenire per tappe o essere subordinata a condizioni. Nel fissare le condizioni si tiene conto segnatamente del rispetto del diritto ad un processo equo nello Stato di provenienza.

5 Prima di trasmettere informazioni ottenute in applicazione della presente legge, l'Ufficio di comunicazione consulta l'UFG e il DFAE.

Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali

Art. 14 Condizioni e procedura

1 Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un'azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.

2 Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:

a.
sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta all'estero o di persone a essa vicine oppure di cui dette persone sono gli aventi economicamente diritto;
b.
sono di provenienza illecita, e
c.
sono stati bloccati dal Consiglio federale in vista di una confisca conformemente all'articolo 4.

3 Non può essere eccepita la prescrizione dell'azione penale o della pena.

4 In caso di ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il procedimento di confisca è sospeso sino all'esito del procedimento di assistenza giudiziaria.

Art. 15 Presunzione d'illiceità

1 La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali o che ne è l'avente economicamente diritto ha fatto segnare una crescita esorbitante favorita dall'esercizio della funzione pubblica della persona politicamente esposta all'estero;
b.
il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta all'estero era notoriamente elevato nel periodo in cui quest'ultima esercitava la funzione pubblica.

2 La crescita è esorbitante se vi è una notevole sproporzione, inspiegabile in base all'esperienza normale e al contesto del Paese, tra il reddito legittimo conseguito dalla persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali e l'aumento del patrimonio in questione.

3 La presunzione è infirmata se la liceità dell'acquisizione dei valori patrimoniali è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.

Art. 16 Diritti di terzi

Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali:

a.
un'autorità svizzera fa valere diritti; o
b.
una persona che non è vicina alla persona politicamente esposta all'estero ha acquistato in buona fede diritti reali:
1.
in Svizzera, o
2.
all'estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.

Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali

Art. 17 Principio

La restituzione dei valori patrimoniali mira a:

a.
migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza; o
b.
rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza, contribuendo in tal modo a lottare contro l'impunità.
Art. 18 Procedura

1 I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d'interesse pubblico.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare le modalità della restituzione.

3 Tali accordi possono disciplinare segnatamente:

a.
il genere di programmi d'interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;
b.
l'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
c.
i partner coinvolti nella restituzione;
d.
il controllo e il monitoraggio dell'utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.

4 In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire per il tramite di organismi internazionali o nazionali i valori patrimoniali confiscati e prevedere la supervisione da parte del DFAE.

5 Nei limiti del possibile, il Consiglio federale associa le organizzazioni non governative al processo di restituzione.

Art. 19 Spese procedurali

1 Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione dei valori patrimoniali nonché di quelle dei provvedimenti di sostegno.

2 Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l'ammontare dell'importo forfetario e le eventuali modalità di ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni interessati, dopo averli sentiti.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale

Art. 20 Domanda di cancellazione

1 Le persone fisiche e giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato a un'ordinanza di blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome.

2 Il DFAE decide in merito alla domanda.

Art. 21 Ricorso

1 Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

2 Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

3 Le ordinanze di blocco non sono impugnabili.

Sezione 7:
Assistenza tra autorità svizzere, trattamento dei dati e rapporto

Art. 22 Assistenza tra autorità svizzere

1 Spontaneamente o su richiesta, le autorità federali e cantonali comunicano al DFAE e al DFF le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della presente legge.

2 Su richiesta, il DFAE comunica alle autorità federali di vigilanza nonché alle autorità federali e cantonali di assistenza giudiziaria e di perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali.

3 L'UFG o l'autorità competente per il disbrigo della domanda di assistenza in materia penale informa il DFAE qualora:

a.
una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente; o
b.
sussistano motivi per ritenere che un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sia possibile in base all'articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale; o
c.
una domanda di assistenza giudiziaria già pendente debba essere respinta conformemente all'articolo 2 lettera a della legge sull'assistenza internazionale in materia penale.
Art. 23 Trattamento dei dati

Le autorità federali competenti possono trattare dati personali nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della presente legge e delle ordinanze di blocco. Esse possono trattare dati personali degni di particolare protezione solo se è indispensabile per la trattazione di un singolo caso.

Art. 24 Rapporto

Dopo aver consultato gli altri dipartimenti interessati, il DFAE trasmette ogni anno alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui provvedimenti adottati in applicazione della presente legge.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 25 Violazione del blocco dei valori patrimoniali

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza l'autorizzazione del DFAE, esegue pagamenti o trasferimenti da conti bloccati oppure libera valori patrimoniali bloccati.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.

Art. 27 Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa se:

a.
la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
b.
per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 28 Competenza

1 La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

2 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena o misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-82 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

Art. 29 Riunione del perseguimento penale

1 Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché:

a.
vi sia una stretta connessione materiale;
b.
la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante; e
c.
la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

2 Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizioni transitorie

1 I valori patrimoniali che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono bloccati per decisione del Consiglio federale conformemente all'articolo 2 della legge del 1° ottobre 201012 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI) o all'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale restano bloccati. Il blocco è equiparato a un blocco ordinato secondo l'articolo 4.

2 La presente legge si applica alle azioni di confisca presentate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alla LRAI e ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 201613

13 DCF del 25 mag. 2016.