Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2008.18+33

Sentenza del 20 marzo 2008 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Luigi Mattei e Pietro Croce,

Ricorrente e opponente alla proposta

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni,

Controparte e proponente

Oggetto

Estradizione alla Moldova

Decisione d'estradizione; obiezione di reato politico (art. 55
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP)

Fatti:

A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente, sulla base di una procura. Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'indagato.

B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A.. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autorità moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in Moldova, richieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A., il quale è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Moldova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

C. Con sentenza del 5 settembre 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il gravame del 20 agosto 2007 interposto da A. contro l'ordine di arresto summenzionato.

D. Il 23 gennaio 2008 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. alla Moldova, con riserva della decisione del Tribunale penale federale relativamente al motivo politico del perseguimento penale all'estero invocato dal predetto.

E. Il 24 gennaio 2008 A., lamentando un peggioramento delle sue condizioni psichiche, ha presentato una nuova istanza di scarcerazione, la quale è stata respinta dall'UFG con decisione del 29 gennaio 2008.

F. Con scritto del 25 gennaio 2008 A. ha dichiarato di voler interporre ricorso avverso la decisione di estradizione. Il medesimo giorno l'UFG ha trasmesso al Tribunale penale federale l'incarto relativo alla decisione d'estradizione ai fini della decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A..

G. In data 25 febbraio 2008 A. ha interposto ricorso contro la decisione di estradizione, chiedendo che la domanda di assistenza internazionale presentata dalla Moldova, ribadito il carattere politico del perseguimento in quel Paese, sia respinta.

H. Con sentenza del 26 febbraio 2008 il Tribunale penale federale, dopo aver disposto a titolo supercautelare il trasferimento di A. in un ospedale civile, ha accolto il reclamo dell'8 febbraio 2008 interposto dal medesimo contro il rifiuto di scarcerazione del 29 gennaio 2008, ordinandone la liberazione, accompagnata da misure sostitutive della detenzione.

I. Invitato a presentare le sue osservazioni al ricorso, l'UFG è rimasto silente.

Diritto:

1.

1.1 L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.2 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP). Se questa fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP). Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP; art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
. 2 CEEstr.; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La II Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 128 II 355 consid. 1.1; TPF RR.2007.98+114 dell'8 ottobre 2007, consid. 2.1).

L'opponente alla proposta dell'UFG nonché ricorrente (in seguito ricorrente) sostiene che il perseguimento penale estero è politicamente motivato. In virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP, la II Corte dei reclami penali è dunque competente per statuire in prima istanza sull'obiezione di reato politico.

1.3 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
25 cpv. 1 AIMP, la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro l'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 30 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTPF), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 21 Disposizioni comuni - 1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.
1    La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.
2    Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui.
3    Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.64
4    Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso:
a  contro una decisione che autorizza l'estradizione;
b  contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.65
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

2. Dato che nella procedura concernente il ricorso avverso la decisione d'estradizione (RR.2008.33) e in quella relativa alla proposta presentata dall'UFG in virtù dell'art. 55 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
AIMP (RR.2007.18) vanno esaminate questioni di diritto estradizionale materialmente connesse fra di loro, è d'uopo congiungere le due procedure.

3. Il ricorrente ritiene che la richiesta di estradizione presentata dalla Moldova abbia un carattere politico.

Giunto in quel Paese nel 2000, egli si sarebbe proposto come brillante uomo d'affari straniero intenzionato a realizzare vari progetti. Egli avrebbe goduto di ottima reputazione presso il governo di quell'epoca, d'impronta democratica, aperto agli imprenditori e agli investimenti provenienti dall'estero. Le sue relazioni con i ministri e il presidente della Repubblica Lucinski ne avrebbero fatto una persona influente ed esposta. La situazione sarebbe mutata con l'ascesa al potere delle forze filo-comuniste nel 2001. Essendo nota la sua vicinanza alla precedente amministrazione, nel giro di poco tempo le sue iniziative imprenditoriali si sarebbero scontrate con ostacoli di ogni genere. Egli avrebbe giostrato tra pressioni e minacce di varia natura, mantenendo comunque rapporti anche con il nuovo governo. Speranzoso di rivedere una coalizione cristiano-democratica al potere, egli avrebbe continuato a sostenere tale corrente da dietro le quinte, finanziando anche la campagna elettorale di C., coadiuvando il medesimo nella denuncia dei soprusi che sarebbero stati perpetrati dalla dirigenza comunista. Alla luce di quanto precede, il ricorrente si ritiene persona invisa alla coalizione attualmente al potere, già solo per la sua posizione politica. L'inchiesta penale aperta nei suoi confronti costituirebbe un tentativo di ricondurlo in Moldova per perseguirlo per le sue idee, umiliarlo e neutralizzarlo. Sul piano economico, molte persone sarebbero interessate all'eliminazione del ricorrente, ciò a causa sia dei suoi progetti di lavoro che dei terreni da lui posseduti in quel Paese. Numerosi sarebbero stati inoltre i tentativi di corruzione legati alla sua attività di corrispondente consolare per lo Stato italiano, soprattutto in materia di visti. Senza dimenticare che tale attività gli aveva permesso di accedere ad una moltitudine di dati sensibili, ciò che avrebbe suscitato l'interesse, talvolta l'imbarazzo, di molte persone. Il ricorrente si sarebbe non da ultimo battuto contro il traffico di esseri umani, permettendo ad una nota giornalista francese di realizzare un documentario sconvolgente sulla problematica. Tale lotta gli avrebbe creato molti nemici, anche tra politici di primo piano. Oltre ai motivi politici ed economici, vi sarebbero ragioni di rivalsa personale da comprendere in una logica di
vendetta che egli afferma essere ancora ben radicata nell'Est europeo. In definitiva, la persecuzione di cui il ricorrente si considera vittima verrebbe attuata attraverso le strutture e le autorità dello Stato per servire gli interessi di personalità particolarmente influenti nelle alte sfere del potere politico.

L'UFG, dal canto suo, contesta l'esistenza di motivi politici alla base del perseguimento all'estero. Il ricorrente non è un cittadino moldovo e non vive più in Moldova. Egli non avrebbe fatto e non farebbe parte di un partito politico moldovo; non svolgerebbe attività (politiche o altre) in Moldova né sosterrebbe dalla Svizzera l'attuale partito d'opposizione. Infine, egli non avrebbe preteso di svolgere tuttora dalla Svizzera attività di lotta al traffico di esseri umani o alla corruzione in Moldova. Egli non costituirebbe dunque attualmente una minaccia per le autorità di detto Stato. Nessuna prova in tal senso sarebbe in ogni caso stata presentata.

3.1 In virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
CEEstr. le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
. 1 CEEstr.; cfr. anche art. 35 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 35 Reati motivanti l'estradizione - 1 L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
1    L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
a  è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
b  non soggiace alla giurisdizione svizzera.
2    La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
a  delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
b  del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale84 e del Codice penale militare del 13 giugno 192785 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.86
AIMP).

L’estradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
. 1 CEEstr.; art. 3 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d’estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o l’altro di questi motivi (art. 3 n
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
. 2 CEEstr.; art. 2 lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
e c AIMP).

Secondo la giurisprudenza, costituisce un delitto politico assoluto quello diretto esclusivamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato; tipici sono gli atti tendenti al rovesciamento dello Stato (sedizione, colpo di Stato, alto tradimento). Costituisce un delitto politico relativo il reato di diritto comune che riveste nondimeno un carattere politico preponderante: deve essere stato commesso nel quadro di una lotta per o contro il potere. Infine, per fatto connesso ad un'infrazione politica s'intende l'atto punibile secondo il diritto comune, ma che beneficia pure di una certa immunità in quanto compiuto parallelamente a un delitto politico, generalmente per preparare, facilitare, garantire o mascherare la commissione di quest'ultimo o procurarne ulteriormente l'immunità (DTF 130 II 337 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

La persona oggetto di una richiesta d'estradizione che invoca la violazione degli art. 3 n
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AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
. 2 CEEstr. e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3).

3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha prodotto tutta una serie di documenti e testimonianze a sostegno della sua tesi circa l'esistenza di motivi politici alla base del suo perseguimento in Moldova.

3.2.1 Nella sua testimonianza del 27 settembre 2007 (v. act. 5.3), C. dichiara che il ricorrente, grazie alla sua posizione di corrispondente consolare nonché ai suoi grossi affari nel Paese (segnatamente nei settori dell'energia elettrica, ambiente, gas e trasporti), aveva stabilito dei rapporti con il mondo politico moldovo, in particolare con il partito D., formazione d'opposizione. Nella campagna elettorale del 2005 il ricorrente ha partecipato all'elaborazione del programma elettorale del partito D.. Oltre ad attivarsi nella promozione dell'immagine del partito e nella raccolta di fondi, egli ha contribuito personalmente e finanziariamente al sostegno del partito. Tali aiuti sarebbero stati particolarmente preziosi, vista la difficoltà, in un regime comunista, di trovare persone disposte a sostenere apertamente l'opposizione. La maggior parte degli uomini d'affari moldovi che hanno prestato aiuto durante le campagne elettorali sarebbero stati eliminati con metodi repressivi. Molti si sarebbero visti aprire procedure penali contro di loro. Altri avrebbero dovuto abbandonare la Moldova. Secondo C., il ricorrente era persona non gradita ancor prima delle elezioni del 2005, questo perché non accettava di pagare bustarelle ai funzionari statali che gli ostacolavano i suoi progetti di lavoro. Il fatto che il ricorrente mantenesse rapporti di amicizia con lui, molto critico e duro con il potere comunista, avrebbe infastidito il governo. […]. Tutto ciò avrebbe dunque contribuito direttamente al suo perseguimento politico. Le accuse all'estero sarebbero state mosse per motivi di vendetta.

3.2.2 E., reporter francese, ha realizzato nel 2003 un reportage per la televisione francese su un traffico di organi tra la Moldova, la Turchia e Israele, reportage che ha ricevuto il premio FIGRA (Festival international du grand reportage d'actualité). Nella sua testimonianza dell'11 ottobre 2007 (v. act. 5.4), ella dichiara che senza l'aiuto del ricorrente – conosciuto dalle ONG francesi per essere la persona la più affidabile ed efficace sul posto - il servizio non sarebbe sicuramente stato possibile. Nonostante i rischi legati ad una tale inchiesta giornalistica, il ricorrente avrebbe fatto tutto il possibile per permettere alla giornalista di portare a termine il suo lavoro. Tenuto conto degli intrecci tra mafia e politica nonché della dilagante corruzione, realtà costantemente evidenziate da organizzazioni internazionali, l'attività di lotta ad un fenomeno tanto lucrativo potrebbe aver infastidito molte persone direttamente interessate al traffico e desiderose di eliminare il ricorrente.

3.2.3 Un'altra testimonianza è fornita da F., dirigente della IFC-Banca Mondiale e attivo a Chisinau negli anni 2000-2001 (v. act. 5.6, doc. VI del ricorrente). Egli descrive il ricorrente come "una persona molto attiva e capace di stabilire relazioni professionali e personali di alto livello. Questo gli aveva permesso di posizionarsi nel paese con diverse imprese italiane che rappresentava e anche con le autorità locali. (…) Per la sua attività di sviluppo a contatto con la burocrazia locale, A. era sicuramente esposto al rischio di scontentare qualcuno e di crearsi potenziali inimicizie. Il suo stile immediato certamente poteva esporlo a questo rischio, in un ambiente non immune da coinvolgimenti di personaggi e affaristi legati alla politica locale". Inoltre, "può certamente non averlo messo in buona luce la sua propensione a parlare apertamente della sua opinione critica sul governo filo-comunista che aveva preso il potere nel Paese". Egli conclude affermando che "rimettere il signor A. alla giustizia della Moldova può esporlo a gravissimi rischi personali".

3.2.4 L'Ambasciatore della Repubblica italiana a Berna, G., ha avuto modo di dichiarare, con scritto del 19 ottobre 2007, che "la richiesta di estradizione giunge dopo un periodo in cui il signor A. aveva dovuto far fronte nella Repubblica Moldova ad interventi tali da indurlo ad abbandonare il Paese. L'accusa alla base della stessa, sia pure supportata da elementi cartacei, induce a pensar che alla base della stessa vi siano ragioni non riconducibili ad una logica strettamente giuridica e tali da far temere per il futuro del signor A.. Tali considerazioni si basano su una serie di indicazioni delle Autorità italiane che giustificano ragionevoli dubbi e soprattutto l'opportunità di non procedere, in questa fase, ad un provvedimento di estradizione" (act. 5.11).

3.2.5 Sulla situazione del ricorrente si è espresso ugualmente, con scritto del 21 settembre 2007, H., avvocato a Chisinau (v. act. 5.11). Egli evidenzia gli stretti contatti intrattenuti dal ricorrente con rappresentanti delle formazioni politiche del Paese, legati soprattutto ai suoi progetti economici in loco nonché alla sua attività di corrispondente consolare. Il ricorrente era regolarmente ricevuto dalla massime cariche dello Stato. H. attesta le molte amicizie mantenute dal ricorrente con i capi ed i rappresentanti di alcune formazioni politiche democratiche, all'opposizione dal 2001. Oltre al suo contributo intellettuale, il ricorrente avrebbe accordato ad alcune formazioni politiche dell'opposizione anche un supporto finanziario, specialmente nella campagna elettorale del 2005. Egli era anche noto a Chisinau per il suo ruolo di strenuo oppositore del fenomeno della corruzione, molto diffuso in Moldova. La sua posizione e le sue conoscenze gli avrebbero permesso di non cedere a ricatti, anche se negli anni si sarebbe creato per questo fatto parecchie inimicizie all'interno del potere, ciò che l'avrebbe indotto a lasciare il Paese. H. evidenzia poi le minacce e le pressioni subite dal ricorrente da parte di esponenti del partito comunista. La sua partenza da Chisinau è stata infatti interpretata dai suoi nemici come una fuga. Si sarebbero sentite in questo senso anche delle minacce di vendetta. Se il ricorrente dovesse essere consegnato alla Moldova, egli subirebbe un processo fittizio, per poi essere detenuto per anni in condizioni fatiscenti ed umilianti. Non vi sarebbe infine da escludere l'interesse di alcune persone private ad estorcere denaro al ricorrente nell'ambito della procedura giudiziaria moldova. H. sottolinea come il "Centro per combattere i crimini economici e la corruzione" (CCCEC) in Moldova sia spesso utilizzato da persone private per interessi propri.

3.2.6 Interessante risulta pure la testimonianza fornita da I., rappresentante dell'UNICEF in Moldova negli anni 2000-2005 (v. scritto del 10 agosto 2007, act. 5.13). Ella afferma del ricorrente che "le cariche e attività che ricopriva lo hanno portato ad essere suo malgrado una persona molto esposta, sempre tenuto sotto stretta osservazione da politici locali con potere intimidatorio". In qualità di corrispondente consolare, egli si sarebbe duramente confrontato con problemi delicati legati alla forte emigrazione clandestina, dinamica largamente diffusa in Moldova. La sua lotta a tale fenomeno gli avrebbe procurato sicuramente molti nemici, per cui il suo rientro in Moldova "sarebbe decisamente un vero rischio".

3.2.7 Ulteriori testimonianze sono state rilasciate da altre persone vicine alla famiglia del ricorrente, le quali hanno pure evidenziato le pressioni e le minacce subite dal ricorrente da parte di persone al potere, situazione che ha indotto tutta la famiglia a lasciare la Moldova (v. scritto di L. del 24 settembre 2007, act. 5.13; scritto di M. del 27 settembre 2007, act. 5.13; dichiarazione di N. del 28 settembre 2007, act. 5.13).

3.3 La presente Corte, preso atto delle testimonianze appena elencate, tutte in sintonia tra di loro, ritiene che nella fattispecie esistano effettivamente forti sospetti che il perseguimento all'estero del ricorrente possa essere motivato, oltre che da presunti illeciti in seno alla società B., anche da contrasti politici intervenuti in passato tra il medesimo ed alcuni alti esponenti della dirigenza politica moldova. La somma di tutti gli elementi ed indizi contenuti negli atti dell'incarto permettono in ogni caso di affermare che la condizione del ricorrente in un processo in Moldova arrischia di essere aggravata dai contrasti di natura politica intervenuti durante la permanenza del ricorrente in quel Paese. In questo senso sono adempiuti i requisiti di rigetto della domanda di estradizione ai sensi dell'art. 3 n
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AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
. 2 CEEstr. nonché art 2 lett. c
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AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP (a questo proposito v. DTF 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 412 consid. 8b; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, Zurigo 2002, pag. 124). Contrariamente a quanto affermato dall'UFG, il fatto che il ricorrente viva attualmente in Svizzera e che non sia più una minaccia per le autorità moldove – affermazione azzardata, visto che il ricorrente potrebbe essere tuttora un personaggio scomodo per alcune persone al potere in Moldova - nulla muta al risultato dell'analisi. In aggiunta alle conclusioni sopra formulate, legate direttamente all'esame della situazione concreta del ricorrente, è d'uopo riportare le preoccupanti considerazioni di carattere generale sulla giustizia moldova effettuate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in collaborazione con l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), secondo la quale "…the Moldovan justice system today, as a whole, does not appear to function fairly in all case, and the public rightfully does not appear to believe that it always functions fairly" (v. 6-Month Analytic Report of the OSCE Trial Monitoring Programme for Moldova / Preliminary Findings on the Experience of going to Court in Moldova, del 30 novembre 2006, pag. 47). Molto significative sono inoltre le considerazioni espresse dalla Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa (in seguito: la Commissione) nel suo rapporto del 14
settembre 2007 redatto all'intenzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Doc. 11374), secondo la quale l'opposizione parlamentare in Moldova esiste, ma è indebolita dai perseguimenti penali intrapresi contro il capo di uno dei partiti d'opposizione "Moldova Nostra". Per quanto attiene all'opposizione extraparlamentare, il leader del Partito sociale democratico (PSDM) è ugualmente oggetto di un'inchiesta penale (v. n° 11). La Commissione ribadisce che la riforma del sistema giudiziario in Moldova costituisce una priorità (v. n° 93 e n° 94). La questione dell'indipendenza della giustizia resta, sia politicamente che in termini di corruzione, un problema importante. Alcuni casi notori, di cui certi ancora pendenti davanti ai tribunali, potrebbero facilmente essere interpretati come una strumentalizzazione politica della giustizia (v. n° 121-128). Di rilievo inoltre le constatazioni effettuate sul già citato CCCEC (v. supra 3.2.5), istituzione che ha suscitato l'inquietudine degli esperti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la sua indipendenza, la sua trasparenza nonché le sue responsabilità (v. n° 131-132). Ritenuto che la Moldova riceve un'assistenza considerevole da parte del Consiglio d'Europa nella sua lotta alla corruzione, il non miglioramento della situazione in tale ambito risulta incomprensibile (v. n°137). Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), organo del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto di valutazione della Moldova ha sottolineato che molto resta da fare in quel Paese per quanto riguarda la lotta alla corruzione (v. n° 137).

In conclusione, visto tutto quanto precede, l'obiezione di reato politico risulta fondata e l'estradizione deve essere già per questo motivo rifiutata.

4. Il ricorrente ritiene che alla richiesta d'estradizione non si debba dar seguito anche in ragione della sistematica violazione dei diritti dell'uomo in Moldova. Ciò sarebbe in particolare dimostrato dalle numerose sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dai rapporti di Amnesty International nonché dalle dichiarazioni degli organi e dei funzionari moldovi. Gli abusi in quel Paese sarebbero gravi: dalla totale assenza di garanzie procedurali a causa della corruzione dei magistrati, ai maltrattamenti nelle carceri, dove non solo non esisterebbero le condizioni d'igiene e di salute minime, ma dove i detenuti verrebbero percossi, denutriti e torturati. Data la corruzione dilagante nell'apparato giudiziario moldovo, soprattutto all'interno del CCCEC, nonché le difficoltà legate al controllo - l'autorità diplomatica che rappresenta gli interessi svizzeri in Moldova è l'Ambasciata svizzera di Kiev (Ucraina), a quasi mille chilometri, e la delega ad altre autorità risulterebbe molto problematica -, nemmeno le garanzie formali presentate dalla Moldova sarebbero da ritenersi sufficienti per scongiurare il rischio di abusi sul ricorrente.

L'UFG contesta le accuse mosse dal ricorrente nei confronti della Moldova, sottolineando che tale Paese fa parte del Consiglio d'Europa e ha aderito alla CEEstr. nonché alla CEDU. Essa avrebbe fornito tutta una serie di garanzie relative al rispetto dei diritti dell'uomo. Interpellato all'uopo, il DFAE avrebbe affermato che non vi sarebbero motivi per credere che la Moldova non rispetti le garanzie fornite. A queste condizioni, nulla si opporrebbe all'estradizione del ricorrente.

4.1 Nonostante l'estradizione debba essere rifiutata già solo in virtù di quanto espresso al considerando precedente, questa Corte ritiene opportuno esaminare, sebbene a titolo abbondanziale, anche la situazione dei diritti umani in Moldova, questo per approfondire nel contempo la questione della carcerabilità del ricorrente (v. sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008), la quale deve essere presa in considerazione per comprendere in maniera esaustiva le ragioni che si oppongono all'estradizione.

Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2) fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU e art. 7
IR 0.103.2 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
Patto-ONU-II Art. 7 - Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], il quale vieta l'estradizione qualora vi siano serie ragioni di credere che la persona rischia di essere sottoposta a tortura, nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta altra assistenza a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 1A.17/2005 del 11 avril 2005, consid. 3.1; v. anche TPF RR.2007.142 del 22 novembre 2007, consid. 6.1; RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5.1; RR.2007.55 del 5 luglio 2007, consid. 9). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato - 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
1    Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2    I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3    Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

4.2 Diverse autorità hanno avuto modo di esprimersi sul rispetto dei diritti umani in Moldova. Di particolare interesse sono i giudizi espressi sulle condizioni detentive ivi vigenti.

4.2.1 Nelle osservazioni preliminari formulate dalla delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT; sulle norme generali fissate da questo organismo v. D. Bertrand/M. Ummel/T. Harding, Normes générales établies per le Comité européen pour la prévention de la torture suite aux visites de lieux de détention, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 45 e segg.) relative alla sua visita effettuata in Moldova dal 14 al 24 settembre 2007 (pag. 4 e seg.), si evidenzia che, malgrado gli sforzi profusi dalle autorità moldove in questi ultimi anni, il fenomeno dei maltrattamenti ad opera della polizia resta sempre d'attualità, e questo in proporzioni importanti. I maltrattamenti fisici consistono in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello, sovente con la vittima ammanettata. Sono pure stati rilevati casi d'impiego di scariche elettriche, d'applicazione di maschere a gas (per provocare il soffocamento) e di colpi assestati sulla pianta dei piedi. Per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche, il CPT rileva che la maggior parte delle raccomandazioni da esso formulate in seguito alle sue precedenti visite non sono tuttora state messe in pratica (i rapporti sono accessibili sul sito Internet del CPT, ossia www.cpt.coe.int/fr/etats/mda.htm; v. in particolare il rapporto relativo alla visita effettuata dal 20 al 30 settembre 2004, n° 32). Pochi i progressi effettuati per quanto attiene alle condizioni di detenzione nei locali di polizia. Le carenze rilevate sono praticamente le stesse delle precedenti visite.

4.2.2 Nel suo rapporto del 14 settembre 2007, la Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nel descrivere le condizioni di detenzione in Moldova, ha ripreso le osservazioni formulate dal CPT nel suo rapporto del 16 febbraio 2006 (il più recente in quel momento) relativo alla sua visita del settembre 2004. I persistenti maltrattamenti ad opera della polizia costituivano già a quel tempo la più grande preoccupazione (v. n° 186). Le organizzazioni non governative (ONG) incontrate dalla Commissione hanno riferito di condizioni allarmanti negli ospedali psichiatrici, considerate ancora peggiori che nelle prigioni (v. n° 188).

4.2.3 Sulla situazione moldava si è espressa ugualmente Amnesty International nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 intitolato "Moldova. Police torture and ill-treatment: It's just normal", la quale considera che "torture and ill-treatment at the hands of the police is widespread and systemic in Moldova. Law enforcement officers are known to extract confessions and testimony from detainees through force, sometimes resorting to torture" (v. pag. 28). Nonostante la buona volontà dimostrata, il governo non avrebbe fatto abbastanza per contrastare la tortura, i maltrattamenti nonché le pessime abitudini della polizia. Secondo Amnesty International, la Moldova ha sì proceduto a diverse riforme legislative con l'intento di allinearsi agli standard internazionali ed europei, ma la prassi non ha seguito tale evoluzione. Contrariamente a quanto affermato dai governanti e dai capi di polizia moldovi, il problema non è tanto finanziario, ma è legato fondamentalmente ad una mentalità e ad una cultura del diritto che, se non modificate, renderanno impossibile lo sradicamento della tortura e dei maltrattamenti. Gli ufficiali di polizia non rispettano il principio della presunzione d'innocenza, non sono adeguatamente preparati per svolgere il proprio lavoro e tendono a risolvere i casi estorcendo confessioni con la violenza. La presa di coscienza del problema, unitamente ai danni considerevoli constatati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, avrebbero dovuto provocare un incremento dei perseguimenti penali per tortura e maltrattamenti a carico della polizia, ciò che in realtà non è avvenuto, continuando a lasciare gli autori di tali reati impuniti (v. pag. 28 e 29). Di rilievo altresì le considerazioni espresse da Amnesty International per quanto riguarda l'accesso alle cure sanitarie nelle infrastrutture sotto il controllo della polizia (v. pag. 13 e seg.). Le visite effettuate da medici indipendenti sono particolarmente importanti e necessarie per combattere il fenomeno della tortura. L'impiego, dalla fine del 2006, di personale paramedico (i cosiddetti "feldshers") negli istituti di detenzione preventiva ha certo ridotto i casi di tortura, ma molto resta comunque da fare. Nonostante le modifiche del codice di procedura penale moldovo, tendenti a migliorare i diritti dei
detenuti, la situazione ristagna. Ne sono la prova le diverse sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Particolarmente raccapricciante il caso di Nicolae Boicenco, il quale, detenuto presso il CCCEC – autorità che si sta tra l'altro occupando del perseguimento del ricorrente – è stato gravemente picchiato e abbandonato nella sua cella in stato di semi-incoscienza per mesi, senza poter essere visto dai familiari e senza che un medico indipendente potesse visitarlo (v. pag. 14). Nonostante la buona volontà dimostrata dalle autorità moldove e alcuni sviluppi positivi (v. ad esempio le condizioni di detenzione nei penitenziari destinati all'esecuzione delle pene), il problema rimane acuto per quanto concerne la detenzione provvisoria di responsabilità della polizia (v. pag. 2).

4.2.4 Dal 2005, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato dodici volte la Moldova per violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU. Qui di seguito l'elenco delle sentenze:

- Ostrovar contro Moldova del 13 settembre 2005, n. 35207/03;

- Sarban contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 3456/05;

- Becciev contro Moldova del 4 ottobre 2005, n. 9190/03;

- Corsacov contro Moldova del 4 aprile 2006, n. 18944/02;

- Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006, n. 41088/05;

- Holomiov contro Moldova del 7 novembre 2006, n. 30649/05;

- Pruneanu contro Moldova del 16 gennaio 2007, n. 6888/03;

- Istratii e altri contro Moldova del 27 marzo 2007, n. 8721/05, 8705/05 e 8742/05;

- Monarca contro Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05;

- Ciorap contro Moldova del 19 giugno 2007, n. 12066/02;

- Paladi contro Moldova del 10 luglio 2007, n. 39806/05;

- Colibaba contro Moldova del 23 ottobre 2007, n. 29089/06.

In sostanza, i motivi alla base delle condanne sono legate alle deplorevoli condizioni detentive e ai ripetuti maltrattamenti subiti ad opera della polizia. In quattro casi, oltre alle violazioni appena menzionate, la Moldova è stata condannata per l'insufficienza delle cure mediche fornite ai detenuti. Uno di questi è il caso Boicenco, menzionato anche da Amnesty International, il quale ha messo in evidenza in tutta la sua tragicità le condizioni della detenzione preventiva in Moldova. Nel caso Istratii e altri, la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta alla conclusione che il mancato trasporto immediato all'ospedale, in situazione di emergenza, di Viorel Istratii, detenuto con altri co-imputati presso il CCCEC a Chisinau, unitamente all'umiliazione legata all'ammanettamento continuo durante tutta la degenza costituivano dei trattamenti inumani e degradanti contrari alla CEDU. Alla medesima conclusione è giunta la Corte nella causa che ha coinvolto Victor Holomiov, il quale, detenuto (a Chisinau) e affetto da seri problemi renali che ne hanno messo in pericolo la vita, non ha avuto accesso a cure mediche appropriate per un lasso di tempo molto lungo. Infine, la medesima autorità ha considerato contrari all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU la mancanza di un'appropriata assistenza medica al detenuto Ion Paladi presso il CCCEC a Chisinau, nonché l'incompleto, e ad un certo punto interrotto, trattamento medico presso l'ospedale della prigione in cui è stato susseguentemente trasferito (per quanto riguarda l'ancoraggio del diritto alla salute dei detenuti all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU v. Hasan Mutaf, Droit à la santé des détenus au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, in D. Bertrand/G. Niveau, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006, pag. 35 e segg.).

4.2.5 Di rilievo, infine, il parere del 12 novembre 2007 espresso dalla Direzione del diritto internazionale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Nel suo scritto, l'autorità federale ha dichiarato che "das moldawische Justizsystem scheint heute nicht in der Lage, die internationalen Standards im Bereich der Menschenrechte sowie die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Dies betrifft insbesondere das Recht auf einen fairen Prozess. Obschon Moldawien die wichtigsten internationalen Menschenrechtskonventionen ratifiziert hat, bleiben namentlich die Haftbedingungen prekär und ungenügend. Vertrauenswürdige Quellen berichten immer wieder von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und entwürdigenden Behandlungen". Alla lettera, l'autorità ha inoltre allegato una nota redatta dalla Divisione politica IV (sezione "Menschenrechtspolitik") del DFAE. Essa conclude affermando che "aufgrund der schlechten Menschenrechtslage sowie der Tatsache, dass eine Überprüfung der Garantien nur schwer möglich ist, kommen wir zum Schluss, dass eine Auslieferung im vorliegenden Fall nicht angezeigt ist" (sottolineatura nel testo originale). La lettera in questione è importante, in quanto proviene dall'autorità più competente ed informata in Svizzera per esprimere giudizi sulla violazione dei diritti umani all'estero. Fonte di perplessità risulta invece il susseguente scritto del 2 dicembre 2007 della medesima autorità (v. act. 1.19), nel quale essa ricalibra la propria valutazione sulla base di constatazioni dettate dall'UFG, secondo il quale, una volta risolte le questioni pratiche legate al monitoraggio delle garanzie imposte allo Stato estero, l'estradizione potrà aver luogo senza problemi (v. act. 1.17). In quest'ultimo documento figurano le seguenti riflessioni: "Weil das BJ davon ausgeht, dass Moldawien als Vertragspartner der einschlägigen Übereinkommen des Europarates abgegebene Garantien grundsätzlich einhalten würde und keine Anzeichen dafür bestehen, dass diese Beurteilung von anderen europäischen Staaten nicht geteilt wird, würden wir im vorliegenden Fall eine Auslieferung mit noch leicht anzupassenden Garantien betreffend das Monitoring weiterfolgen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil hier a priori keine konkrete Gefahr von Folter oder anderer unmenschlicher
Behandlung glaubhaft gemacht wurde". Tale ragionamento risulta molto problematico per due motivi. Innanzitutto, l'UFG pretende allegazioni concrete da parte del ricorrente su torture o maltrattamenti, ignorando completamente l'esistenza delle sentenze e dei rapporti summenzionati (v. consid. 4.2.1-4.2.4). Inoltre, nell'apprezzamento del rispetto dei diritti umani all'estero, esso sembra volersi sostituire alla Direzione del diritto internazionale del DFAE, servizio, fino a prova del contrario, decisamente più competente per fornire tale tipo d'informazioni. In realtà, questa Corte ritiene lo scritto del 12 novembre 2007 perfettamente attendibile, degno di fiducia ed in sintonia con tutti i documenti sopraelencati, i quali non fanno che evidenziare una situazione particolarmente preoccupante in Moldova.

4.3 Sulla base di quanto precede e tenuto conto del preoccupante stato di salute del ricorrente, la Corte dei reclami penali ritiene vi siano elementi sufficienti per rifiutare l'estradizione anche sulla base dell'art. 2 lett. a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP. Nella sentenza del 26 febbraio scorso, la presente Corte, constate le sue gravi condizioni di salute, ha eccezionalmente deciso di liberare il ricorrente. Le ragioni che hanno indotto questo Tribunale ad ordinare la scarcerazione valgono a maggior ragione nel valutare la carcerabilità del ricorrente in un Paese i cui standard medico-sanitari sono molto più bassi che in Svizzera, soprattutto alla luce delle sopraccitate condanne e denunce internazionali legate alle cure mediche insufficienti. Tutti e tre i medici psichiatri che si sono chinati sulla situazione clinica del ricorrente sono giunti alla conclusione che lo stesso necessita cure specialistiche adeguate, le quali comprendevano terapie psicofarmacologiche nonché colloqui di sostegno regolari (v. TPF RR.2008.24 consid. 4.4). Inutile sottolineare che tali colloqui psicoterapeutici devono essere effettuati nella lingua madre del ricorrente, ossia in italiano. Il Dr. O., psichiatra del carcere "La Farera", ha persino dichiarato, nel suo scritto del 13 ottobre 2007 che tenendo conto delle condizioni del ricorrente egli nutriva "notevoli perplessità nella sua capacità di affrontare un viaggio e l'estradizione in un paese di cui non conosco le strutture carcerarie, ma non credo che siano identiche all'attuale e non sono a conoscenza delle possibilità terapeutiche nelle carceri nel paese di destinazione. Sono comunque certo che necessiti di un trattamento in un ambiente dove si parla la sua lingua" (v. act. 1.24). Risulta dunque evidente che l'estradizione del ricorrente alla Moldova potrebbe avere conseguenze negative irreversibili.

4.4 Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 37 Rifiuto - 1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
1    L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
2    L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.87
3    L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.88
AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha di recente avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione (v. DTF 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 6). Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali -, i quali, dal punto di vista dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Un tale rischio teorico di trattamenti contrari ai diritti umani, in quanto sempre presente, non è sufficiente per rifiutare l'estradizione. In caso contrario, le estradizioni non sarebbero più possibili, questo a vantaggio dei criminali. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 1C_205/2007 consid. 6.7). Determinare in quale categoria un caso debba essere inserito implica una valutazione dei rischi nel Paese in esame. È innanzitutto necessario procedere all'analisi della situazione dei diritti umani in generale nello Stato richiedente. In seguito - ed è questo il criterio più importante –, occorre verificare se la persona perseguita, nella fattispecie e tenuto conto di circostanze particolari e reali, rischia di essere esposta a pericoli concreti (DTF 1C_205/2007 consid. 6.8). Nella fattispecie, il ricorrente ha sufficientemente dimostrato di correre rischi seri e concreti in Moldova. L'aperto
sostegno all'opposizione democratica in quel Paese e la dura critica del governo comunista rendono il ricorrente, se estradato, particolarmente vulnerabile. A rendere la situazione ancora più drammatica vi sono poi le sue precarie condizioni di salute. La detenzione in Moldavia aggraverebbe ulteriormente i suoi problemi di salute. Non potendo disporre di trattamenti medici come in Svizzera, è inevitabile che la sindrome depressiva grave con forte componente ansiogena e con suicidalità attiva, evidenziata nelle perizie mediche, si aggraverebbe ulteriormente. Un'estradizione condizionata a garanzie diplomatiche nulla muterebbe a tale situazione. Senza comunque dimenticare, a titolo abbondanziale, tutte le difficoltà legate al necessario monitoraggio, le quali sono ben state evidenziate dalla Direzione del diritto internazionale del DFAE nel suo scritto del 12 novembre 2007. Secondo quest'ultima infatti "aufgrund der Tatsache, dass sich die für Moldawien zuständige Botschaft in Kiev befindet, ist es dieser nicht möglich, im Falle einer Auslieferung per Besuch zu überprüfen, ob die von Moldawien abgegebenen Garantien auch wirklich eingehalten werden. Grund hierfür ist einerseits die erwähnte geographische Distanz sowie andererseits die schlechten Verkehrsverbindungen (gegenwärtig keine Direktflüge)" (v. act. 1.16). Ad ogni modo, la soluzione poi proposta dalla medesima autorità più tardi, su richiesta dell'UFG, non convince (v. act. 1.19). Per il controllo delle garanzie, essa propone di far capo all'Ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) a Chisinau, aggiungendo che "obwohl ein Monitoring von Garantien im Zusammenhang mit einer Auslieferung nicht zum Pflichtenheft eines solchen Büros gehört, hat sich dieses bereit erklärt, im voliegenden Fall ausnahmsweise und in beschränktem Umfang beim Monitoring mitzuhelfen". Ebbene, i frequenti e regolari controlli che il caso qui in esame necessiterebbe non sono conciliabili con le soluzioni di ripiego proposte.

4.5 Ne consegue che il ricorso va accolto.

5. Visto quanto precede, l'estradizione del ricorrente deve essere rifiutata. Ciò non deve naturalmente impedire il perseguimento ed il giudizio del ricorrente per i fatti a lui imputati. Alle autorità moldove è data la possibilità di procedere in contumacia contro il ricorrente (v. art. 321 cpv. 2 n. 1 del Codice di procedura penale moldovo) oppure, se previsto dall'ordinamento giuridico moldovo, di presentare una richiesta di delega del perseguimento alle autorità elvetiche, tenuto conto del principio "aut dedere, aut judicare" (v. art. 85 e
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
segg. AIMP).

6. Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono dunque da revocare.

7. Visto l'esito della procedura, non si riscuote tassa di giustizia (art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, richiamato l'art. 30 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTPF).

Giusta l’art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA, richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTPF, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 2’500.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le procedure RR.2008.18 e RR.2008.33 sono congiunte.

2. L'obiezione di reato politico ed il ricorso sono accolti.

3. L'estradizione di A. alla Moldova è rifiutata.

4. Le misure sostitutive della detenzione ordinate con sentenza TPF RR.2008.24 del 26 febbraio 2008 (cifra 2 del dispositivo) sono revocate.

5. Non sono prelevate spese.

6. L'Ufficio federale di giustizia verserà al ricorrente un importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 20 marzo 2008

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luigi Mattei e Pietro Croce

- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2008.18
Data : 20. marzo 2008
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2008 24
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Estradizione alla Moldova Decisione d'estradizione; obiezione di reato politico (art. 55 AIMP)


Registro di legislazione
AIMP: 1 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
2 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
3 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
21 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 21 Disposizioni comuni - 1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.
1    La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.
2    Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui.
3    Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.64
4    Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso:
a  contro una decisione che autorizza l'estradizione;
b  contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.65
35 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 35 Reati motivanti l'estradizione - 1 L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
1    L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:
a  è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
b  non soggiace alla giurisdizione svizzera.
2    La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
a  delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
b  del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale84 e del Codice penale militare del 13 giugno 192785 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.86
37 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 37 Rifiuto - 1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
1    L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.
2    L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.87
3    L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.88
55 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 55 Competenza - 1 L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
1    L'UFG decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.101
2    Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.102 L'UFG trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.
3    È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.103
85e
CEDU: 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEEstr: 1 
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 1 Obbligo dell'estradizione - Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente.
2n  3n
Cost: 25
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato - 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
1    Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2    I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3    Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
LTF: 84 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTPF: 30
PA: 50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
SR 0.103.2: 7
Registro DTF
108-IB-408 • 109-IB-317 • 109-IB-64 • 111-IB-138 • 115-IB-68 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-356 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-268 • 130-II-337 • 132-II-469 • 133-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1A.17/2005 • 1A.172/2006 • 1A.206/2006 • 1A.267/2005 • 1C_205/2007
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • questio • tribunale penale federale • cedu • corte dei reclami penali • detenuto • reato politico • obiezione • consiglio d'europa • cio • internazionale • ripetibili • dfae • corte europea dei diritti dell'uomo • cura medica • degradazione • amnesty international • stato richiedente • condizioni di detenzione • ufficio federale di giustizia
... Tutti
Sentenze TPF
RR.2008.18 • RR.2007.18 • RR.2007.44 • RR.2007.142 • RR.2008.24 • RR.2008.33 • RR.2007.98+114 • RR.2008.18+33 • RR.2007.55