Language of document : ECLI:EU:C:2002:141

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIEGBERT ALBER

presentate il 6 marzo 2003 (1)

Causa C-92/02

Nina Kristiansen

contro

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissement Tongeren)

«Previdenza sociale - Sistema nazionale di prestazioni di disoccupazione che prevede una disposizione anticumulo per determinati redditi - Indennità di disoccupazione per ex agenti temporanei delle Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori subordinati - Sistema nazionale di assicurazione contro la disoccupazione - Qualificazione derivante da un impiego postuniversitario - Impiego in qualità di borsista tirocinante - Qualificazione differenziata con riferimento ad altri Stati membri del SEE - Discriminazione»

I - Introduzione

1.
    Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Tongeren trattasi del rapporto tra la disciplina dell'assicurazione nazionale belga contro la disoccupazione e la normativa sull'indennità di disoccupazione per agenti temporanei delle istituzioni delle Comunità europee. Il giudice procedente vorrebbe sapere se, in caso di disoccupazione, nell'ambito delle disposizioni anticumulo nazionali, possa tenersi conto di eventuali prestazioni accordate dalle istituzioni. Il medesimo giudice vorrebbe inoltre conoscere se lo status di un «postlaureato» (postlaureato) sotto il profilo del diritto sociale vada inquadrato in tale complesso di rapporti.

II - La normativa applicabile

A - Diritto comunitario

2.
    L'art. 39, nn. 1 e 2, del Trattato recita:

«1.    La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2.    Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».

3.
    L'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, (2) recita:

«1.    Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.    Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)

4.    Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».

4.
    L'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (3) recita ai nn. 1 e 2 come segue:

«1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:

(...)

-    che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,

-    e che risiede in uno Stato membro delle Comunità,

    

beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.

Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.

2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo:

a)    deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza;

    

b)    dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;

    

c)    deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b) (...)».

5.
    L'art. 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4), recita:

«1.    L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2.     L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3.     Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo

-    nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

-    nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4.    Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2».

B - Disposizioni nazionali

6.
    L'art. 30 del regio decreto 25 novembre 1991 (5) dispone:

«Il lavoratore a tempo pieno, per aver diritto all'indennità di disoccupazione, deve aver compiuto un periodo di attesa che comprende un certo numero di giorni lavorativi determinati come segue:

(...)

2.    468 nel corso dei 27 mesi precedenti, se egli ha un'età di almeno 36 e non più di 50 anni.

Il periodo di riferimento menzionato al n. 1 viene prolungato per il numero di giorni compresi nel periodo

(...)

3.    dell'esercizio per almeno sei mesi di un'attività per cui il lavoratore non rientra nella previdenza sociale, settore disoccupazione; la proroga non può essere superiore a nove anni».

A tenore dell'art. 37, n. 1, del regio decreto:

«Ai fini dell'applicabilità del presente capitolo, vengono presi in considerazione i periodi di occupazione ove le prestazioni sono state fornite in un'attività o impresa che rientra nella previdenza sociale, settore disoccupazione, per cui in pari tempo:

1.    sia stata pagata una remunerazione almeno equivalente al minimo salariale;

(...)

2.    si siano effettuate le trattenute a favore della previdenza sociale incluse quelle per il settore della disoccupazione».

L'art. 46 dispone:

«Vanno considerati come remunerazione ai sensi dell'art. 44 in particolare:

(...)

5.    Il compenso cui ha diritto il lavoratore in ragione della cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione del risarcimento dei danni e dell'indennità accordata quale integrazione alla prestazione di disoccupazione;

(...)

Ai fini dell'applicabilità del n. 1, punto 5, s'intende per indennità accordata quale integrazione alla prestazione di disoccupazione, l'indennità o una parte dell'indennità che un disoccupato ottiene in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, non per sua colpa, alle seguenti condizioni:

(...)

-    L'indennità o una parte della medesima non può sostituire quei compensi erogati nell'ambito di un normale sistema di licenziamento, qualora questi ultimi siano stati effettivamente accordati».

L'art. 14 del decreto ministeriale 26 novembre 1991 prevede (6):

«Nel computo dei giorni lavorativi richiesti non vengono prese in considerazione le prestazioni lavorative fornite in un'attività o impresa che non rientrano nella previdenza sociale, settore disoccupazione, anche se vengono trattenuti i contributi».

III - Fatti e procedimento

7.
    La ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: la «ricorrente») è di cittadinanza norvegese. Essa è nata nel 1961, ha terminato gli studi nel 1988 ed ha intrapreso un'attività remunerata soggetta all'obbligo assicurativo previdenziale in Norvegia, attività che ha esercitato sino al 31 ottobre 1994.

8.
    Dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1996 essa ha prestato la sua attività, sulla base di un «Individual Fellowship Contract» concluso con la Commissione, per l'Istituto per i materiali e le misure di riferimento (in prosieguo: l'«IRMM») a Geel, Belgio. Tale borsa di studio postlaurea non rientrava nella previdenza sociale. Secondo il contratto la ricorrente aveva l'obbligo di partecipare ad un progetto di formazione alla ricerca, la cui descrizione era allegata al contratto stesso. Secondo tale allegato l'obiettivo principale di un siffatto tipo di contratto è quello di migliorare le qualificazioni professionali di un giovane lavoratore grazie all'acquisizione di conoscenze approfondite, di una più grande competenza nel suo settore scientifico ed, in pari tempo, di accrescere il potenziale scientifico della Comunità.

9.
    Il contratto prevedeva un compenso mensile di ECU 3 500. A norma delle condizioni generali vigenti per siffatti contratti di borsa di studio il compenso è previsto per finanziare il soggiorno del borsista, le spese di viaggio, la pubblicazione dei suoi studi nonché la partecipazione a conferenze. I contributi previdenziali e le imposte vanno corrisposti a partire da tale importo, dunque da parte dei borsisti medesimi.

10.
    Dopo la scadenza del contratto biennale come borsista la ricorrente era rimasta disoccupata per un mese.

11.
    Dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1999 la ricorrente ha lavorato per la Commissione come agente temporaneo, periodo durante il quale ha fatto capo al regime di previdenza sociale comunitario. Dopo la scadenza del contratto temporaneo con la Commissione essa ha chiesto al Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) belga di fruire delle prestazioni di disoccupazione. La domanda è stata respinta con la motivazione che la ricorrente non avrebbe soddisfatto i requisiti prescritti dall'ordinamento belga per ottenere una prestazione di disoccupazione, dunque nel suo caso i 468 giorni lavorativi nel periodo di 27 mesi precedente alla domanda.

12.
    Ai sensi dell'art. 30, n. 3, del regio decreto 25 novembre 1991 il periodo di riferimento può essere prolungato. L'ente previdenziale belga ha riconosciuto l'attività remunerata svolta per la Commissione in qualità di agente temporaneo come periodo idoneo al prolungamento del periodo di riferimento. Viceversa, ha rigettato la presa in considerazione in termini analoghi del periodo trascorso come borsista presso l'IRMM. A parere dell'ente belga si trattava di un periodo di formazione. Ha quindi escluso un collegamento temporale con l'attività remunerata soggetta all'obbligo previdenziale in Norvegia.

13.
    La ricorrente ha adito le vie legali avverso tale decisione. Essa ha sollecitato la Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale, affinché le fornisse assistenza a norma di quest'ultimo nel procedimento dinanzi al giudice nazionale.

14.
    Per la decisione della controversia detto giudice ritiene che sia rilevante la soluzione delle due seguenti questioni:

«1)    Se le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di agenti temporanei della Comunità europea, i quali risiedono in Belgio dopo la conclusione del loro servizio presso la CE, per il quale non sono stati trattenuti contributi alla previdenza sociale, ed i quali hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione pagata dalla CE, ostino a che una normativa nazionale venga applicata ad essi integralmente, tenendo conto della norma anticumulo nazionale la quale prevede che in base alle condizioni per la concessione dell'indennità di disoccupazione il lavoratore deve essere senza lavoro e senza retribuzione, intendendosi in particolare come retribuzione: l'indennità di licenziamento o il risarcimento per cessazione del rapporto di lavoro a cui il lavoratore ha eventualmente diritto, ad esclusione di quella che copre il danno morale.

2)    Se sia incompatibile con il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (art. 7, n. 4), in base al quale dev'essere perseguita l'uniformità sul piano della previdenza sociale e non si auspica alcuna discriminazione, che (secondo la ricorrente) vi sia una disparità nella situazione relativa alla previdenza sociale di un postlaureato nell'ambito del SEE, che nei diversi Stati membri del SEE un postlaureato venga considerato come una persona che esercita un'attività professionale, anche se non è assoggettato alla previdenza sociale, e che in Belgio un postlaureato (ingiustamente, secondo la ricorrente) venga considerato un borsista tirocinante quando una persona in tale posizione deve assicurarsi per conto proprio al sistema nazionale belga, benché questo non sia previsto nell'ambito di un sistema di assicurazione volontaria (in ogni caso per il settore dell'assicurazione contro la disoccupazione)».

15.
    Al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia ha partecipato soltanto la Commissione.

IV - Argomenti dei soggetti partecipanti al procedimento principale

16.
    Gli argomenti dei partecipanti al procedimento principale possono essere desunti soltanto dalla domanda di pronuncia pregiudiziale. Gli argomenti esposti dalla ricorrente in quest'ultima sono riassunti come segue. Il particolare statuto di un postlaureato presso l'UE dovrebbe considerarsi come un'attività non assoggettata alla previdenza sociale e dovrebbe essere disciplinata dall'art. 30, n. 3, punto 3 del regio decreto 25 novembre 1991. Lo status sociale di un postlaureato non è il medesimo all'interno del SEE. In diversi Stati membri del SEE l'attività di un postlaureato viene «considerata come attività lavorativa assoggettata alla previdenza sociale». In Belgio un postlaureato viene considerato a torto, secondo la ricorrente, un borsista tirocinante. Un borsista postlaurea deve contribuire esso stesso nel sistema nazionale belga alla previdenza sociale il che non sarebbe possibile su una base volontaria. Ciò sarebbe incompatibile col regolamento n. 1612/68, in particolare coll'art. 7, n. 4, in base al quale si dovrebbe perseguire l'uniformità nel settore della previdenza sociale e non si auspicherebbe alcuna discriminazione.

17.
    Secondo la Commissione, la ricorrente può far valere in Belgio, rispetto alle disposizioni dell'accordo SEE, la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori. Quanto alle questioni concrete sollevate dal giudice procedente la Commissione ha espresso il punto di vista che il regime degli altri agenti, vigente per i lavoratori subordinati assunti dalla Comunità, non rientrerebbe nella nozione di «legislazione» ai sensi dell'art. 1, lett. j) del regolamento n. 1408/71 cosicché il regolamento non sarebbe applicabile al caso di specie.

18.
    Per risolvere la prima questione della domanda di pronuncia pregiudiziale la Commissione ritiene nondimeno essenziale dare ulteriori indicazioni. Il regime in parola sarebbe stato adottato con regolamento del Consiglio. Conformemente a quanto disposto dall'art. 249, secondo comma, CE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne conseguirebbe che, a prescindere dagli effetti che produce nell'ordinamento interno dell'amministrazione comunitaria, tale regolamento obbliga in pari modo gli Stati membri, nella misura in cui la partecipazione di questi si rileva necessaria ai fini della sua applicazione (7).

19.
    L'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del regime disporrebbe la natura complementare dell'assicurazione contro la disoccupazione di diritto comunitario. Ciò non potrebbe essere disconosciuto dagli Stati membri (8). La natura del sistema comunitario per la disoccupazione obbligherebbe anche la ricorrente a richiedere all'ente belga le prestazioni di disoccupazione.

20.
    Con riguardo alla soluzione della seconda questione, la Commissione segnala anzitutto che il giudice procedente muove in modo non corretto dall'assunto che l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 tende all'uniformità sul terreno della previdenza sociale. Nondimeno, essa non condivide la valutazione dell'ente belga secondo cui la ricorrente dovrebbe essere considerata come «borsista tirocinante» e quindi non come lavoratrice subordinata. Fondandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha sostenuto la tesi che la ricorrente potrebbe considerarsi lavoratrice subordinata ai sensi del regolamento n. 1612/68. Tale giudizio non le conferirebbe però alcun diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo il sistema belga. In definitiva, la Commissione osserva che spetta agli Stati membri stabilire le condizioni di accesso ai sistemi previdenziali e che la normativa belga non prevede alcuna discriminazione a carico della ricorrente.

V - Valutazione giuridica

A - Sulla prima questione

21.
    Senza che il giudice a quo lo abbia espressamente chiarito, la prima questione tende a stabilire in quale misura le prestazioni erogate dal sistema comunitario di previdenza sociale comunitario possono essere prese in considerazione nell'ambito delle disposizioni anticumulo nazionali. Si tratta di una questione avente ad oggetto le normative applicabili ed i loro reciproci rapporti.

22.
    Va anzitutto segnalato che le disposizioni di diritto comunitario sono applicabili, tramite l'accordo SEE, ad una cittadina norvegese (9).

23.
    Stando a quanto formulato nella prima questione della domanda di pronuncia pregiudiziale, la soluzione di tale questione è desumibile, secondo l'opinione del giudice procedente, dal regolamento n. 1408/71. Nel Capitolo VI, intitolato «Disoccupazione», il regolamento disciplina quale sia l'ente obbligato alla prestazione se il lavoratore subordinato ha compiuto periodi di assicurazione dell'attività remunerata sotto l'ordinamento giuridico di più di uno Stato membro. Il regolamento disciplina anche come l'ente competente debba tener conto dei periodi di occupazione o di assicurazione compiuti negli Stati sotto l'ordinamento giuridico di un altro Stato membro.

24.
    Per la situazione considerata come la norma, in cui un lavoratore subordinato risiede anche nello Stato membro dove è attivo (10), l'art. 67, n. 2 del regolamento n. 1408/71 disciplina la competenza dell'ente di uno Stato membro secondo le cui disposizioni legislative furono compiuti da ultimo periodi di assicurazione o di occupazione.

25.
    Non pare che nel presente caso sussistano dubbi in merito alla competenza dell'ente belga, talché non occorre proprio invocare il regolamento n. 1408/71. V'è nondimeno poca chiarezza sul rapporto tra le prestazioni potenziali dell'ente belga e quelle erogate dalla Comunità. Dato che la ricorrente ha compiuto da ultimo periodi di occupazione e di assicurazione presso le istituzioni delle Comunità europee, potrebbe delinearsi, in forza della normativa di cui all'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71, la preminenza del sistema comunitario. Portando avanti tale impostazione, ciò potrebbe anche significare nel caso inverso, in cui periodi di occupazione o assicurazione fossero compiuti da ultimo nell'ambito del sistema belga, che occorrerebbe tener conto, ai sensi dell'art. 67, nn. 1 e 2, di periodi compiuti nel sistema comunitario.

26.
    Le considerazioni che precedono sono però rilevanti solo nell'ipotesi in cui il regolamento n. 1408/71 sia in ultima analisi applicabile al caso di specie. La Commissione ha escluso senza ambagi tale eventualità. Non posso seguire nella sua assolutezza il punto di vista della Commissione. Sin dall'adozione del regolamento (CE) n. 1606/98 che modifica il regolamento n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici, (11) ritengo comunque non esclusa in linea di principio l'inclusione degli agenti temporanei della CE nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71.

27.
    Il termine «regime speciale per i dipendenti pubblici» designa secondo l'art. 1, lett. j), punto a), quanto segue:

«Ogni regime di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse».

28.
    Per quanto riguarda lo Statuto del personale delle Comunità europee si tratta senz'altro, sotto un profilo meramente concettuale, di un regime speciale per dipendenti pubblici. A tale «gruppo di dipendenti pubblici» il regime applicabile agli altri agenti equipara singoli gruppi di persone.

29.
    Nell'ambito del capitolo 6 «Disoccupazione» del regolamento n. 1408/71, il regolamento di modifica n. 1606/98 dispone espressamente all'art. 71 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71:

«Le disposizioni delle sezioni 1 e 2 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici».

30.
    La concreta applicazione al caso pratico potrebbe ad ogni modo fallire per la circostanza che all'art. 67 si parla espressamente di legislazione di uno Stato membro laddove, secondo l'art. 1, lett. j) del regolamento n. 1408/71, il termine «legislazione» indica, «per ogni Stato membro (...) le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'art. 4, paragrafo 2 bis».

31.
    Da un lato, non si tratta, per quanto concerne sia lo Statuto del personale sia il regime applicabile, di legislazione «di uno Stato membro». Dall'altro, la normativa adottata sotto forma di regolamento va considerata alla stregua di disposizioni «esistenti per ogni Stato membro».

32.
    La Corte di giustizia non si è ancora espressa, almeno stando a quanto risulta, sul rapporto tra regime applicabile agli altri agenti e regolamento n. 1408/71, in particolare dopo l'adozione del regolamento n. 1606/98. In considerazione del fatto che la prima questione del giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sul rapporto tra prestazioni potenziali, erogate in base ad entrambi i sistemi previdenziali (quello nazionale e quello comunitario), senza decidere definitivamente in ordine all'applicabilità del regolamento n. 1408/71, l'interrogativo testé esposto è destinato a restare in sospeso.

33.
    In linea di principio, l'organizzazione dei sistemi previdenziali e la determinazione delle condizioni cui sono subordinate le prestazioni spettano agli Stati membri (12). Nondimeno, nell'applicazione del diritto nazionale alle fattispecie comunitarie, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario (13).

34.
    Come già menzionato in precedenza, il regime applicabile agli altri agenti è stato adottato con regolamento. A norma dell'art. 249, n. 2, CE, i regolamenti hanno portata generale. Essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. La Commissione ha segnalato a buon diritto come la Corte di giustizia abbia già dichiarato nella sentenza 5 luglio 1987 in occasione della causa 186/85 il carattere vincolante dello statuto e del regime applicabile (14). L'art. 28 bis del regime applicabile dispone univocamente all'art. 2 l'obbligo dell'ex agente temporaneo di depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza. Dal n. 1 della disposizione si può desumere il rango subordinato dell'indennità di disoccupazione comunitaria. Il diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale va dichiarato all'istituzione di appartenenza la quale ne informa immediatamente la Commissione. Più oltre il disposto recita: «In tal caso, l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3».

35.
    L'art. 28 bis del regime applicabile contiene una disposizione anticumulo speciale nell'ipotesi di concorso di prestazioni nazionali e comunitarie di disoccupazione. Il carattere sussidiario della prestazione comunitaria dev'essere osservato dal sistema di uno Stato membro. Pertanto, tenuto conto della potenziale erogazione di un'indennità di disoccupazione ex art. 28 bis, n. 3, del regime applicabile, non può applicarsi in anticipo alcuna disposizione anticumulo di uno Stato membro. Solo allorché sia evidente che non sussiste alcun diritto all'indennità di disoccupazione erogata dal sistema di uno Stato membro, viene accordata nella sua integralità l'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 bis, n. 3, del regime applicabile.

36.
    Nella causa 186/85 (15) la Corte di giustizia ha ritenuto corretto, quale modo di procedere, un meccanismo analogo sul terreno della prestazione familiare.

37.
    La prima questione del giudice a quo va quindi risolta nel senso che:

Ad un'agente temporanea della Comunità europea la quale, alla cessazione della sua occupazione presso la Comunità europea, risiede in Belgio è applicabile il diritto nazionale, rispetto a cui occorre con riguardo alle disposizioni anticumulo tener conto del fatto che l'art. 28 bis, n. 1, del regime applicabile contiene una disposizione anticumulo speciale che stabilisce quanto alla disoccupazione il rango subordinato dell'indennità di disoccupazione comunitaria rispetto ad una prestazione nazionale.

B - Sulla seconda questione

38.
    Per risolvere la seconda questione pregiudiziale va anzitutto segnalato che essa muove comunque da una falsa premessa. L'assunto del giudice a quo di «ricercare l'uniformità nel settore della previdenza sociale» ex art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 non è molto pertinente. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi previdenziali (16) e determinare le condizioni di collegamento al rispettivo sistema e le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (17). Nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario (18). Occorre quindi ugualmente rispettare, ad esempio, l'imperativo della parità di trattamento menzionato nella seconda questione pregiudiziale. Tale elementare principio di diritto comunitario è già iscritto nell'art. 39 CE con riguardo alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e trova la sua ripercussione nell'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Nella sua forma originaria esso comanda agli Stati membri la parità di trattamento dei cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali. Occorre vedere in un'ottica siffatta anche l'art. 7 del regolamento n. 1612/68.

39.
    Da quanto precede non è possibile inferire, a mio avviso, l'imperativo del trattamento uniforme di un postlaureato con riguardo al suo status di diritto previdenziale nell'ambito del SEE. Un requisito di tal genere necessiterebbe una misura di armonizzazione. Il tentativo di adottare una siffatta misura, secondo le stesse indicazioni fornite dalla ricorrente nel procedimento principale, è fallito.

40.
    E' certo interessante la questione sollevata dalla Commissione se un postlaureato sia in possesso dello status di lavoratore subordinato ai sensi del diritto comunitario. Tale qualità, decisiva tra l'altro per gli artt. 39 CE, 42 CE nonché per il regolamento n. 1612/68, è il punto di partenza per la libera circolazione iscritta nell'art. 39 CE e per i diritti ad essa collegati. La Corte di giustizia ha inteso tale nozione in modo relativamente ampio e non nutro alcun dubbio sul fatto che un postlaureato in una posizione analoga alla ricorrente nell'ambito del suo «Fellowship Contract» con la Commissione vada considerato come lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 39 CE. La Corte di giustizia ha ad esempio riconosciuto la qualità di lavoratore subordinato nelle cause Lawrie-Blum (19), Lair (20), Brown (21) e Le Manoir (22), in cui si trattava sempre dell'esercizio di un'attività in qualche modo ricollegabile alla formazione.

41.
    La constatazione che la ricorrente debba considerarsi per il periodo della sua borsa di tirocinante come una lavoratrice subordinata non ha tuttavia alcun effetto immediato sulla situazione del suo diritto alle prestazioni previdenziali. Eventuali diritti potrebbero risultare in un primo tempo solo dal divieto di discriminazione di cui all'art. 39, n. 2, CE e dai suoi sviluppi all'art. 7 del regolamento n. 1612/68. Altrimenti il regolamento n. 1408/71 poggia su un'altra nozione di lavoratore subordinato che, ex art. 1, lett. a), di tale regolamento, viene essenzialmente definita con il collegamento ad un sistema di prestazioni previdenziali.

42.
    Credo di poter desumere dalla domanda di pronuncia pregiudiziale considerata insieme alla presa di posizione della Commissione che l'ente previdenziale non commette alcuna discriminazione inquadrando la ricorrente nella sua qualità di postlaureato come borsista tirocinante. Cittadini belgi nella medesima situazione sarebbero ritenuti anch'essi borsisti tirocinanti. Nondimeno compete in definitiva al giudice a quo pronunciarsi sul punto. Tale giudice deve esaminare se in un determinato caso sussista in rapporto ai cittadini nazionali un trattamento disuguale che sarebbe quindi in contrasto col diritto comunitario.

43.
    D'altro canto la posizione del postlaureato nell'ambito del «Fellowship Contract» presso la Commissione viene caratterizzata proprio dalla circostanza che non ne consegue alcun collegamento con un sistema previdenziale, neppure con quello comunitario.

44.
    Anche se un collegamento su base volontaria non era possibile nel sistema belga alle condizioni date, ciò rientra comunque nelle già menzionate condizioni (23) che l'ordinamento di uno Stato membro deve definire per l'accesso al sistema previdenziale.

45.
    La seconda questione del giudice a quo va quindi risolta nel senso che:

Rientra nella competenza degli Stati membri determinare le condizioni per l'accesso ai sistemi previdenziali nazionali. Vanno però osservati al riguardo il diritto comunitario ed in particolare il divieto di discriminazione. Se ad un cittadino nazionale nella posizione di un postlaureato viene accordato l'accesso all'assicurazione contro la disoccupazione, ciò deve valere anche per un cittadino di uno Stato membro del SEE.

VI - Conclusione

46.
    Quale conclusione delle considerazioni precedenti propongo di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

1)    Ad un'agente temporanea della Comunità europea la quale, alla cessazione della sua occupazione presso la Comunità europea, risiede in Belgio è applicabile il diritto nazionale, rispetto a cui occorre con riguardo alle disposizioni anticumulo tener conto del fatto che l'art. 28 bis, n. 1, del regime applicabile contiene una disposizione anticumulo speciale che stabilisce quanto alla disoccupazione il rango subordinato dell'indennità di disoccupazione comunitaria rispetto ad una prestazione nazionale.

2)    Rientra nella competenza degli Stati membri determinare le condizioni per l'accesso ai sistemi previdenziali nazionali. Vanno però osservati al riguardo il diritto comunitario ed in particolare il divieto di discriminazione. Se ad un cittadino nazionale nella posizione di un postlaureato viene accordato l'accesso all'assicurazione contro la disoccupazione, ciò deve valere anche per un cittadino di uno Stato membro del SEE.


1: -     Lingua originale: il tedesco.


2:     Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).


3:     V. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265 dell'8.10.1985, pag. 1); in prosieguo anche: il regime applicabile.


4:     Nella versione del regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).


5:     Moniteur belge del 31.12.1991.


6:     Moniteur belge del 25.1.1992.


7:     V. sentenza 5 luglio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2029, punto 21).


8:     V. sentenza nella causa Commissione/Belgio (citata alla nota 7, punto 23).


9:     Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1994 del 3.1.1994, pag. 3 e segg.).


10:     Per i casi di diversità dello Stato di residenza e dello Stato di occupazione v. art. 71 del regolamento n. 1408/71.


11:     Regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici (GU L 209 del 25 luglio 1998, pag. 1).


12:     V. sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar (Racc. pag. 523, punto 16), 17 giugno 1997, causa C-70/97, Sodemare (Racc. pag. I-3395, punto 27), 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll (Racc. pag. I-1931, punto 17) e 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms (Racc. pag. I-5473, punto 44).


13:     Sentenze nella causa Kohll (citate alla nota 12, punto 19) e nella causa Smits e Peerbooms (citata alla nota 12, punto 46).


14:     V. punto 23 della sentenza (cit. alla nota 7).


15:     Cit. alla nota 7.


16:     V. sentenze nella causa Duphar (citata alla nota 12, punto 16), nella causa Sodemare (citata alla nota 12, punto 27), nella causa Kohll (citata alla nota 12, punto 17) e nella causa Smits e Peerbooms (citata alla nota 12, punto 44).


17:     V. sentenza nella causa Kohll (cit. alla nota 12, punto 18) e sentenza nella causa Smits e Peerbooms (cit. alla nota 12, punto 45).


18:     V. sentenze nella causa Kohll (cit. alla nota 12, punto 19) e nella causa Smits e Peerbooms (cit. alla nota 12, punto 46).


19:     Sentenza 3 luglio 1986 nella causa 66/85 (Racc. pag. 2121).


20:     Sentenza 21 giugno 1988 nella causa 39/86 (Racc. pag. 3161).


21:     Sentenza 21 giugno 1988 nella causa 197/86 (Racc. pag. 3205).


22:     Sentenza 21 novembre 1991 nella causa C-27/91 (Racc. pag. I-5531).


23:     V. sentenza Kohll (cit. alla nota 12, punto 17 seg.) e sentenza Smits e Peerbooms (cit. alla nota 12, punto 17 seg.).