Language of document : ECLI:EU:C:2005:700

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

F. JACOBS

presentate il 17 novembre 2005 1(1)

Causa C-493/04

L.H. Piatkowski

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen Eindhoven






1.        Nel rinvio pregiudiziale in esame, il Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Hertogenbosch) chiede se il diritto comunitario osti a che i Paesi Bassi riscuotano un contributo previdenziale sui redditi da interessi versati da una società con sede nei Paesi Bassi ad un soggetto residente in Belgio soggetto, ai sensi del regolamento n. 1408/71, tanto alla normativa olandese in materia di previdenza sociale, quanto a quella belga (2).

2.        Tale questione è emersa nell’ambito di una controversia tra il sig. Piatkowsky e l’ispettore della competente intendenza di finanza (in prosieguo, l’«Ispettore»).

 La normativa comunitaria pertinente

3.        Il titolo II del regolamento del Consiglio (CEE) del 14 giugno 1971, n. 1408/71, contiene una serie di disposizioni intese ad individuare la normativa previdenziale applicabile ai soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del regolamento medesimo. Tali disposizioni si informano al principio secondo il quale colui che svolge un’attività lavorativa subordinata o autonoma è soggetto, in un dato momento, alla legislazione di un solo Stato membro (il «principio di un solo Stato»). L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce, in tal senso, la seguente norma generale:

«Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo».

4.        Il principio del solo Stato membro si applica ai lavoratori subordinati che esercitino la loro attività sul territorio di più di uno Stato membro, (3) ai lavoratori autonomi che esercitino la loro attività sul territorio di più di uno Stato membro (4) e (di norma) ai lavoratori che esercitino attività subordinate in uno Stato membro e autonome in un altro (5).

5.        Come si evince dal tenore dell’art. 13, n. 1, del regolamento, il titolo II prevede solo due deroghe a tale principio.

6.        A norma dell’art. 14 septies, introdotto recentemente dal regolamento del Consiglio n. 1606/98, i dipendenti pubblici simultaneamente impiegati in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri. Tale disposizione non è pertinente nella specie.

7.        A norma dell’art. 14 quater, lett. a), colui che eserciti simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio eserciti un’attività subordinata.

8.        L’art.  14 quater, lett. b), prevede deroghe alla suddetta norma. Ai sensi dell’art. 14 quater:

«La persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

(…)

(b)      nei casi menzionati nell’allegato VII:

–      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata (…), e

–      alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma (…)».

9.        L’allegato VII del regolamento n. 1408/71 contiene l’elenco dei casi in cui una persona viene considerata simultaneamente soggetta alla legislazione di due Stati membri:

«1.   Esercizio di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro Stato membro».

 Norme di diritto nazionale pertinenti

10.      La normativa previdenziale dei Paesi Bassi vigente all’epoca di cui è causa dispone che una persona non residente, tenuta a versare i contributi sui redditi da lavoro subordinato nei Paesi Bassi, deve essere assicurata ai sensi dei quattro regimi generali di previdenza esistenti nei Paesi Bassi (6).

11.      Tale persona è altresì tenuta al versamento dei contributi previdenziali previsti dal regime di previdenza sociale nazionale (7).

12.      Nel caso di persone non residenti, l’importo della contribuzione viene fissato in funzione del reddito imponibile nazionale, così come definito dalla Wet op de inkomstenbelasting (legge sull’imposta sui redditi) (8).

13.      Il reddito imponibile nazionale è ivi definito quale reddito nazionale lordo (9), a sua volta definito come reddito comprendente (i) redditi da lavoro subordinato e (ii) redditi netti da crediti nei confronti di una società con sede nei Paesi Bassi, qualora il percipiente detenga una partecipazione sostanziale in tale società, come definita, e la sua partecipazione non appartenga al patrimonio di un’impresa (10).

14.      A titolo di confronto, il livello di contribuzione previdenziale a carico di un residente è fissato in funzione del reddito complessivo realizzato dall’affiliato, così come definito dalla Wet op de inkomstenbelasting.

 Causa principale ed esame della questione pregiudiziale

15.      Il giudice del rinvio ha riassunto i fatti della causa principale nei seguenti termini:

16.      Il sig. Piatkowski, cittadino neerlandese, viveva nei Paesi Bassi fino al 1996, anno in cui si trasferiva in Belgio. Egli risiedeva in Belgio durante tutto il 1998, anno nel corso del quale esercitava la propria attività sia nei Paesi Bassi che in Belgio.

17.      Nei Paesi Bassi, il sig. Piatkowski esercitava l’attività di amministratore della Vanderheide Beheer BV (in prosieguo: la «Vanderheide»), una società con sede nei Paesi Bassi. La Vanderheide è una società controllata al 100% dalla società di diritto belga Marlon NV, le cui azioni sono tutte di proprietà del sig. Piatkowski e del coniuge. La retribuzione corrisposta al sig. Piatkowski dalla Vanderheide è soggetta all’imposta olandese sui redditi da lavoro dipendente; conseguentemente, egli era obbligatoriamente affiliato al regime previdenziale ai sensi della normativa previdenziale olandese con conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi.

18.      In Belgio il sig. Piatkowski era dirigente di una o più società di diritto belga. Ai sensi della normativa previdenziale belga, l’esercizio di siffatta attività non è considerato quale attività lavorativa dipendente.

19.      Il sig. Piatkowski vantava un credito nei confronti di DuvedeC BV, società con sede nei Paesi Bassi, controllata per il 41% dalla Vanderheide. Nel 1998 il medesimo riscuoteva interessi sul suddetto credito. Il versamento di tali somme, rispondendo ai criteri di cui all’art. 49, par. 1, lett. c), punto 4, della Wet op de inkomstenbelasting (11), veniva conseguentemente incluso nel reddito imponibile nazionale del sig. Piatkowski.

20.      L’ispettore includeva quindi la detta somma nella base imponibile al fine del calcolo dei contributi previdenziali dovuti per il 1998 nei Paesi Bassi dal sig. Piatkowski.

21.      La somma de qua non veniva invece inclusa nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal medesimo in Belgio per lo stesso esercizio (12).

22.      Il sig. Piatkowski riteneva che, in considerazione della propria residenza, spttasse al Belgio, a termini del regolamento n. 1408/71, riscuotere i contributi previdenziali sulla somma percepita.

23.      Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione da darsi all’art. 14 quater, lett. b), del regolamento 1408/71, il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario, in particolare il diritto alla libera circolazione e il disposto dell’art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (…), osti a che i Paesi Bassi riscuotano un contributo previdenziale sui redditi da interessi versati da una società con sede nei Paesi Bassi ad un soggetto residente in Belgio al quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 quater, lett. b), e dell’allegato VII, punto 1, del regolamento n. 1408/71, si applicano tanto la normativa olandese in materia di previdenza sociale quanto quella belga».

24.      Hanno presentato osservazioni scritte il governo dei Paesi Bassi e la Commissione. Non si è proceduto alla trattazione orale della causa, in assenza di richiesta in tal senso.

 Nel merito

25.      Il governo dei Paesi Bassi e la Commissione sostengono entrambi che la questione pregiudiziale in esame debba essere risolta in senso negativo, posizione che condivido.

 Normativa applicabile

26.      In prima analisi, i fatti sembrano ricadere tutti, prima facie, nella sfera di applicazione dell’art. 14 quater, lett. b): il sig. Piatkowski esercita «simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri» come postulato dall’art. 14 in generale e, segnatamente, esercita «un’attività autonoma in Belgio e un’attività subordinata in un [altro] Stato membro» ai sensi dell’allegato VII, come postulato dall’art. 14 quater, lett. b).

27.      In tale ipotesi, l’art. 14 quater, lett. b) dispone che la persona è assoggettata alla legislazione di entrambi gli Stati membri interessati, in deroga alla norma generale di cui all’art. 13, n. 1, del regolamento 1408/71, in virtù del quale alle persone che rientrano nella sfera di applicazione del regolamento è applicabile la legislazione di un solo Stato membro.

28.      La causa in esame può essere posta a raffronto con precedenti cause, in cui è stato chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito all’interpretazione dell’art. 14 quater, lett. b) (13). Tali cause vertevano ciascuna sulla questione se un assicurato, in circostanze analoghe a quelle del sig. Piatkowski, potesse essere legittimamente obbligato, in forza di siffatta disposizione, a versare contributi a due regimi previdenziali diversi. Nelle cause De Jaeck e Hervein I è stato sostenuto che gli amministratori di una società dovessero essere, in realtà, considerati quali lavoratori autonomi, ancorché lo Stato membro interessato (14) li qualificasse come lavoratori subordinati; per effetto dell’art. 14 bis, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (15), i rispettivi ricorrenti sono stati ritenuti, pertanto, assoggettati alla legislazione previdenziale del solo Stato membro di residenza. In entrambe le sentenze la Corte di giustizia ha dichiarato che, ai fini dell’applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (...) n. 1408/71 (...), «si devono intendere per attività subordinata e attività autonoma (...) le attività lavorative considerate tali dalla normativa previdenziale vigente nello Stato membro nel cui territorio le attività vengono svolte». Nella causa Hervein II, i ricorrenti avevano sostenuto che l’art. 14 quater, lett. b) [allora l’art. 14 quater, n. 1, lett. b)] (16), nel combinato disposto con l’allegato VII, fosse in contrasto con gli artt. 39 e 43 CE, nella parte in cui dispone che colui che eserciti attività subordinate sul territorio di uno Stato membro e attività autonome sul territorio di un altro Stato membro è soggetto alla legislazione di ciascuno di tali Stati. La Corte di giustizia ha respinto tale argomento.

29.      Nella specie, il sig. Piatkowski, pur non contestando il fatto di essere assoggettato a due diversi regimi previdenziali, contesta che i Paesi Bassi, piuttosto che il Belgio, possano includere la somma de qua nella base imponibile. Il sig. Piatkowski lo considera contrario alla normativa comunitaria.

30.      Il giudice del rinvio osserva che, nel testo originario, l’art. 14 quater, lett. b) (17), prevedeva l’applicazione simultanea della legislazione di ciascuno Stato membro in questione «per quanto concerne l’attività esercitata nel loro territorio»; tale formulazione permetteva a ciascuno Stato membro interessato di riscuotere i contributi previdenziali solamente sulla quota dei redditi percepiti sul rispettivo territorio (18). Pur riconoscendo che l’art. 14 quater, lett. b), nel testo attualmente vigente, non contiene formulazioni equivalenti, il giudice del rinvio osserva che dai ‘considerando’ del regolamento n. 3811/86 (19), che ha introdotto il testo vigente con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987, non emerge alcuna indicazione dell’intenzione di procedere ad una modifica della sostanza. Qualora l’art. 14 quater, lett. b), nel testo attualmente vigente, dovesse essere applicato in base agli stessi criteri della norma precedente, occorrerà accertare, nella specie, se la somma percepita costituisse redditi percepiti in Belgio o redditi percepiti nei Paesi Bassi.

31.      Come tuttavia osservato dal governo dei Paesi Bassi, nella causa in esame l’inciso «per quanto concerne l’attività esercitata nel loro territorio» è divenuto ridondante al momento della riformulazione della disposizione. Il testo originario dell’art. 14 quater, n. 1, lett. b), così recita:

«La persona che esercita simultaneamente un’attività salariata nel territorio di uno Stato membro e un’attività non salariata nel territorio di un altro Stato membro è soggetta:

(…)

(b)      nei casi menzionati nell’allegato VII, alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri per quanto concerne l’attività esercitata nel loro territorio».

32.      Nella versione modificata è implicito che, nelle fattispecie menzionate nell’allegato VII, la persona assicurata è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio eserciti attività lavorativa subordinata per quanto concerne l’attività medesima e alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio eserciti attività lavorativa autonoma per quanto attiene a quest’ultima.

33.      Ritengo che, come peraltro già espresso nelle mie conclusioni relative alla causa Hervein II, per quanto la modifica introdotta dal regolamento n. 3811/86 abbia stralciato dalla lettera dell’art. 14 quater, n. 1, lett. b) l’inciso «per quanto concerne l’attività esercitata nel loro territorio», il significato sostanziale della predetta disposizione non cambi (20). Ciò significa che, come ho già avuto modo di osservare nella causa Hervein II, il soggetto che ricada nella sfera di applicazione dell’art. 14 quater, lett. b), non può essere gravato da oneri contributivi per un medesimo reddito in più di uno Stato membro (21). Si tratta di un principio fondamentale sotteso al regolamento n. 1408/71 (22). Nella causa in esame non c’è nulla che faccia pensare ad un duplice prelievo: infatti, il giudice del rinvio afferma espressamente che la somma de qua non è stata assoggettata in Belgio ad alcun contributo previdenziale.

 Inclusione della somma percepita nella base imponibile

34.      La questione in esame verte soprattutto sul fatto che l’onere contributivo gravante sul sig. Piatkowski nei Paesi Bassi è risultato maggiore in ragione dell’inclusione della somma de qua nella base imponibile. Il sig. Piatkowski sostiene che compete al Belgio riscuotere i contributi previdenziali sulla somma di cui trattasi e che essa non debba essere pertanto inclusa nella base imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali nei Paesi Bassi. Il giudice del rinvio sostiene di «non aver rinvenuto nel regolamento sufficienti indicazioni per l’attribuzione esclusiva dei redditi da interessi ad uno degli Stati membri interessati».

35.      Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 sono volte esclusivamente ad individuare la normativa nazionale applicabile a coloro che ricadano nella sua sfera di applicazione. Esse non sono volte, pertanto, a fissare i presupposti in presenza dei quali sorga il diritto o l’obbligo di affiliazione a un regime previdenziale. Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro fissare tali presupposti (23). Una volta individuata, in base alle pertinenti disposizioni del titolo II, la normativa nazionale applicabile ad una determinata fattispecie, spetta allo Stato membro stabilire quali redditi concorrano ai fini della determinazione degli obblighi contributivi a favore del proprio regime previdenziale.

36.      La Corte di giustizia ha accolto la tesi secondo cui, nei casi in cui, per effetto del regolamento n. 1408/71, sia applicabile la normativa di un determinato Stato membro, le autorità nazionali sono libere di stabilire le regole di finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro medesimo (24) e ha altresì affermato, nel più ampio contesto delle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, che «in mancanza di armonizzazione comunitaria delle normative nazionali spetta, in linea di principio, agli Stati membri stabilire i redditi da prendere in considerazione per il computo dei contributi previdenziali» (25).

37.      La Corte di giustizia ha peraltro affermato che, nelle fattispecie di cui all’allegato VII, la persona che svolga contemporaneamente un’attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta simultaneamente alla normativa di ciascuno di tali Stati membri ed «è pertanto obbligata a versare i contributi che le siano eventualmente imposti da entrambe le legislazioni» (26). Il regolamento 1408/71 «lascia gli Stati membri competenti a determinare i loro regimi di previdenza sociale e, in particolare, a definire il livello dei contributi richiesti» (27). È intrinseco al sistema di coordinamento attuato dal regolamento n. 1408/71, riguardante, al titolo II, l’individuazione della normativa applicabile ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitino, in circostanze diverse, il proprio diritto alla libera circolazione, che il livello dei contributi previdenziali da versare per l’esercizio di una certa attività varii a seconda dello Stato membro nel cui territorio tale attività sia, in tutto o in parte, esercitata ovvero a seconda della legislazione previdenziale cui tale attività è sottoposta (28).

38.      Condivido pertanto la tesi della Commissione secondo cui l’inclusione della somma de qua nella base imponibile non costituisca altro che una conseguenza del fatto che, per effetto dell’art. 14 quater, il sig. Piatkowski è soggetto in toto alla normativa olandese, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono.

 Limitazioni delle competenze nazionali in merito a questioni di previdenza sociale

39.      Per giurisprudenza costante, all’esercizio dei poteri in materia previdenziale in capo agli Stati membri sono stati posti dei limiti: gli Stati membri devono, ad esempio, garantire che le norme nazionali in materia previdenziale non costituiscano un ostacolo all’esercizio effettivo delle libertà sancite dal Trattato e, segnatamente, garantire che un lavoratore che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione non soffra un pregiudizio rispetto ad un lavoratore stanziale (29).

40.      Nella specie, non sembra tuttavia che il sig. Piatkowski, che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione spostando la propria residenza dai Paesi Bassi al Belgio, abbia sofferto un pregiudizio per effetto del trattamento, ai fini previdenziali, degli interessi percepiti rispetto a un lavoratore non‑migrante. È evidente che se il sig. Piatkowski non avesse trasferito la propria residenza in Belgio, ma fosse rimasto residente nei Paesi Bassi, gli interessi sarebbero stati trattati allo stesso modo, ossia inclusi nella base imponibile (seppure spetti da ultimo al giudice nazionale di esprimersi in merito).

41.      Il giudice del rinvio rileva peraltro che, secondo giurisprudenza costante, la normativa previdenziale di uno Stato membro risulta in contrasto con gli artt. 39 e 43 CE allorquando i contributi previdenziali richiesti ad un assicurato non comportino alcuna tutela previdenziale supplementare per il medesimo (30). Nella causa a qua il giudice del rinvio rileva che al prelievo di contributi previdenziali sugli interessi percepiti dal sig. Piatkowski non è conseguita alcuna tutela previdenziale supplementare, nutrendo peraltro dubbi quanto al fatto che ciò possa rappresentare una limitazione alla libera circolazione dei lavoratori, potendo peraltro sostenersi che a nessuno degli aumenti del premio previdenziale consegue una tutela previdenziale supplementare commisurata all’aumento.

42.      Ritengo che il mero fatto di un aumento del premio contributivo richiesto da uno Stato membro a un affiliato in virtù di una particolare fonte di reddito non costituisca, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione del medesimo. Come osservato dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, sebbene il prelievo previdenziale sugli interessi non dia luogo ad una tutela previdenziale supplementare – in quanto il sig. Piatkowski già gode di copertura assicurativa –, la questione rilevante è se l’assoggettamento a un obbligo contributivo sia controbilanciato da una tutela previdenziale. La portata della tutela e l’esatta modalità di calcolo del contributo previdenziale non sono questioni pertinenti. La giurisprudenza richiamata (31) riguarda situazioni in cui, pur contribuendo ai regimi previdenziali di un dato Stato membro, i lavoratori interessati non godevano di alcun vantaggio previdenziale (32), ovvero di alcuna tutela previdenziale supplementare (33) o tutela previdenziale complementare (34). Ritengo che la fattispecie in esame si differenzi per il fatto che, per effetto dei versamenti contributivi al regime previdenziale olandese, il sig. Piatkowski acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia e di reversibilità, agli assegni familiari e all’assicurazione malattia.

43.      Il giudice del rinvio si interroga, da ultimo, in via del tutto ipotetica sulla questione se la libertà di movimento dei lavoratori sia compatibile con un duplice prelievo contributivo sugli interessi in Belgio e nei Paesi Bassi. Ritengo, tuttavia, che la Corte di giustizia non sia tenuta a pronunciarsi in merito, evincendosi chiaramente dai fatti che la suddetta ipotesi non ricorre nella fattispecie.

 Conclusione

44.      Suggerisco, pertanto, di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch nei seguenti termini:

«Né gli artt. 39 e 43 CE, né l’art. 14 quater, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ostano a che uno Stato membro riscuota un contributo previdenziale sui redditi da interessi versati da una società con sede nello Stato medesimo a un soggetto residente in un altro Stato membro, soggetto al quale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 quater, lett. b) e dell’allegato VII del regolamento n. 1408/71, si applicano la normativa previdenziale di entrambi gli Stati membri».


1 – Lingua originale: l'inglese.


2  – Regolamento (CEE) del Consiglio, 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). Il testo modificato del regolamento figura nella parte I dell'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio, 2 dicembre 1996, n. 118/97, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 28, pag. 1). Le disposizioni di cui nella presente causa sono state peraltro modificate (ancorché la modifica non sia rilevante nella specie) anche dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606/98 (GU L 209, pag. 1), entrato in vigore il 25 luglio 1998.


3 – Art.  14, n. 2, del regolamento n. 1408/71.


4 – Art. 14 bis, n. 2, del regolamento n. 1408/71.


5 – Art. 14 quater, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.


6 – Art. 6, par. 1, lett. b) della Algemene Ouderdomswet (legge generale in materia di previdenza) e disposizioni pertinenti nella Algemene nabestaandenwet (legge generale in materia di previdenza per i superstiti), nella Algemene Kinderbijslagwet (legge generale in materia di prestazioni previdenziali familiari) e nella Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale in materia di assicurazione contro le malattie).


7 – Art. 6 of the Wet financiering volksverzekeringen (legge sul finanziamento della previdenza sociale).


8 – Artt. 7 e 8 della Wet financiering volksverzekeringen.


9 – Art.  48, par. 3, della Wet op de inkomstenbelasting (legge sull'imposta sui redditi).


10 – Art. 49, par. 1, lett. c), punto 1 e 4 della Wet op de inkomstenbelasting.


11 – V. paragrafo 13 supra.


12 – Secondo la Commissione, il Belgio considera gli interessi maturati su di un credito come reddito da beni mobili e non lo ritiene rilevante al fine del calcolo dei contributi previdenziali, che vengono riscossi esclusivamente sui redditi da lavoro.


13 – Sentenza 30 gennaio 1997, causa C-340/94, De Jaeck (Racc. pag. I-461); sentenza 30 gennaio 1997, causa C-221/95, Hervein e Hervillier (Racc. pag. I-609) (‘Hervein I’); sentenza 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e altri (Racc.  pag. I-2829) (‘Hervein II’).


14 – Nella causa De Jaeck i Paesi Bassi e, nella causa Hervein I, la Francia.


15 – Ai sensi del quale, essenzialmente, una persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.


16 – Introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390/81, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 143, pag. 1).


17 – Vedi nota 16.


18 – Sentenza De Jaeck, citata alla nota 13, punto 40.


19 – Regolamento (CEE) del Consiglio, 11 dicembre 1986, n. 3811/86, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 355, pag. 5).


20 – Citata supra alla nota 13, paragrafo 60.


21 – Paragrafo 60; il corsivo è mio.


22 – Vedi sentenza 8 marzo 2001, causa C-68/99, Commissione contro Repubblica Federale di Germania (Racc. pag. I-1865, punto 25).


23 – Sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen (Racc. pag. I‑1755, punto 19).


24 – Sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve (Racc. pag. I‑345, punti 33‑35).


25 – Sentenza Terhoeve, citata alla nota 24, punto 51.


26 – Sentenza De Jaeck, citata alla nota 13, punto 39.


27 – Sentenza Commissione contro Repubblica Federale di Germania, citata alla nota 22, punto 29.


28 – Sentenza Hervein II, citata supra, nota 13, punto 52.


29 – Vedi le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo relative alla causa Commissione/Repubblica Federale di Germania, citata supra, nota 22, paragrafo 27, e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati.


30 – Sentenza Hervein II, citata supra, nota 13, punto 64, e i rinvii giurisprudenziali ivi indicati.


31 – Vedi nota 30.


32 – Sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62 e 63/81, Seco (Racc. pag. 223, punto 7).


33 – Sentenza 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-703, punto 13).


34 – Hervein II, citata supra, nota 13, punto 64.