Lingua del documento : ECLI:EU:C:2000:530

SENTENZA DELLA CORTE

3 ottobre 2000 (1)

«Lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Parità di trattamento - Persone non iscritte al regime previdenziale nazionale - Dipendenti delle Comunità europee - Applicazione di tariffe relative a spese mediche e ospedaliere connesse alla maternità»

Nel procedimento C-411/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Angelo Ferlini

e

Centre hospitalier de Luxembourg,

domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, degli artt. 6, primo comma, e 48 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12, primo comma, CE e 39 CE), del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 312, che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 (GU L 39, pag. 2), e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e, dall'altro, dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas


cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per signor Ferlini, dagli avv.ti M.-A. Lucas, del foro di Liegi, e M. Dennewald, del foro di Lussemburgo;

-    per il governo lussemburghese, dal signor P. Steinmetz, direttore del servizio affari giuridici e culturali presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuijper, consigliere giuridico, E. Gippini Fournier e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 7 ottobre 1998, pervenuta nella cancelleria il 18 novembre seguente, il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione, da un lato, degli artt. 6, primo comma, e 48 del Trattato CE, (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12, primo comma, CE e 39 CE), del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 312, che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 (GU L 39, pag. 2, in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e, dall'altro, dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, (divenuto art. 81, n. 1, CE).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Ferlini e il Centre Hospitalier de Luxembourg (in prosieguo: il «CHL») in ordine alle tariffe imposte per le cure relative al parto e per la digenza di sua moglie presso il reparto di maternità del CHL.

Contesto giuridico

Normativa comunitaria

3.
    L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai laboratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

4.
    Ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68:

«1.    Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.     Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

5.
    Gli artt. 64 e 72 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevedono che i dipendenti delle Comunità europee versino contributi al regime di assicurazione contro i rischi di malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee, correntemente denominato «regime comune di assicurazione malattia» (in prosieguo: l'«RCAM») e l'accollo, da parte dell'RCAM, delle spese mediche da essi sostenute.

6.
    Ai sensi dell'art. 72 dello Statuto, gli artt. 1, 2 e 3 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione comune»), nonché del titolo VIII dell'allegato I di questa regolamentazione, le spese sostenute dai dipendenti delle Comunità europee o dai coniugi di questi ultimi in caso di parto e prese in accollo dall'RCAM sono gli onorari medici, di assistenza ostetrica e di anestesia, nonché le spese di sala parto, di assistenza di un chinesiterapista e tutte le altre spese relative a prestazioni connesse direttamente al parto. Esse vengono rimborsate in ragione dell'85%, per le spese di degenza in un istituto ospedaliero, e del 100% per le altre spese e gli onorari. Tuttavia, il rimborso degli onorari è limitato a un massimo di BEF 33 230 e quello delle spese di degenza in un istituto ospedaliero a un massimo di BEF 5 946 al giorno per 10 giorni.

7.
    L'art. 9, n. 2, della regolamentazione comune stabilisce che «Le istituzioni si sforzano, nella misura del possibile, di negoziare con i rappresentanti del corpo medico e/o le autorità, le associazioni e gli istituti competenti, convenzioni che stabiliscono le tariffe applicabili ai beneficiari, tenuto conto delle condizioni locali e delle tariffe eventualmente già in vigore sia dal punto di vista medico, sia da quello ospedaliero».

8.
    Risulta dagli atti di causa che, all'epoca dei fatti oggetto della controversia a qua, non esisteva alcuna convenzione stipulata tra l'RCAM e i rappresentanti dell'ordine medico e/o le autorità, le associazioni e gli istituti lussemburghesi competenti.

Normativa nazionale

9.
    Il CHL è stato istituito dalla legge 10 dicembre 1975, relativa alla creazione di un istituto pubblico denominato Centre Hospitalier de Luxembourg, che riunisce il centro di maternità Grande-Duchesse Charlotte, la clinica pediatrica fondazione Grand-Duc Jean e Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte e l'ospedale municipale (Memorial A 1975, pag. 1794). Esso è finanziato dallo Stato lussemburghese e dalla città di Lussemburgo.

10.
    Possono avvalersi dell'assicurazione per malattia-maternità le persone iscritte agli enti mutualistici lussemburghesi, i quali sono istituti pubblici autonomi dotati di personalità giuridica e posti sotto la vigilanza governativa.

11.
    L'art. 13 del codice delle assicurazioni sociali (leggi 27 giugno 1983 e 3 luglio 1975), nel testo in vigore all'epoca dei fatti controversi (in prosieguo: il «codice»),stabiliva, al primo comma, che «le iscritte al regime fruiscono, in caso di parto, delle cure ostetriche, dell'assistenza medica, del ricovero in un centro di maternità o in una clinica, della somministrazione di medicinali e di prodotti dietetici per i lattanti». Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del codice, tali prestazioni venivano prese in accollo dallo Stato mediante importo forfettario stabilito con regolamento.

12.
    Il regolamento granducale 31 dicembre 1974 (Memorial A 1974, pag. 2398), come modificato (in prosieguo: il «regolamento granducale»), in vigore all'epoca dei fatti controversi, stabiliva l'importo forfettario al quale, in circostanze normali, le prestazioni medico-ospedaliere normalmente necessarie nell'ambito di un parto erano fornite alle persone iscritte al regime lussemburghese di assicurazione per malattia-maternità. Esso determinava quindi l'importo a carico dello Stato.

13.
    Conformemente alla circolare dell'Union des caisses de maladie (in prosieguo: l'«UCM») 1° dicembre 1988, relativa alla ripartizione degli elementi costitutivi degli importi forfettari per spese di maternità a decorrere dal 1° gennaio 1989, il sistema istituito dal codice e dal regolamento granducale prevedeva in pratica un calcolo basato su tre componenti, vale a dire l'assistenza medica, le spese di maternità e i prodotti dietetici.

14.
    Con riguardo alle altre prestazioni in caso di malattia, l'art. 308 bis del codice imponeva la stipulazione obbligatoria di convenzioni tra l'UCM e le varie categorie di prestatori di cure, senza operare distinzioni tra prestazioni effettuate in ambito ospedaliero o extraospedaliero. Tali convenzioni collettive dovevano essere approvate dal ministro competente e acquisire in tal modo valore vincolante, anche per prestatori non membri dell'associazione che aveva stipulato la convenzione.

15.
    Risulta dall'ordinanza di rinvio che il regime di assicurazione per malattia-maternità in Lussemburgo è caratterizzato dall'uniformità delle tariffe praticate, chiunque sia il soggetto prestatore, per le cure sanitarie rientranti nella copertura assicurativa. Tali tariffe non costituiscono limiti massimi di rimborso, bensì prezzi fissi che non variano né in base al reddito del paziente né in base alle qualificazioni del soggetto prestatore.

16.
    All'epoca dei fatti controversi, l'art. 4 del codice prevedeva che il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale potesse esonerare dall'assicurazione gli stranieri solo temporaneamente residenti nel Granducato di Lussemburgo. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del codice delle assicurazioni sociali, nel testo attualmente in vigore, «Non sono (...) soggette all'assicurazione (...) le persone assoggettate ad un regime di assicurazione malattia per via della loro attività alle dipendenze di un organismo internazionale o in forza di una pensione loro riconosciuta a tale titolo».

17.
    All'atto pratico si tratta principalmente dei dipendenti e degli altri agenti delle istituzioni delle Comunità europee (Parlamento europeo, Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti), della Banca europea per gli investimenti,dell'Eurocontrol, della Corte EFTA e del Centro di approvvigionamento della NATO in Lussemburgo.

Controversia nella causa a qua

18.
    La signora Ferlini, moglie di un dipendente della Commissione delle Comunità europee residente in Lussemburgo, partoriva il 17 gennaio 1989 presso il CHL, ove rimaneva ricoverata fino al 24 gennaio 1989.

19.
    Il signor Ferlini e i suoi familiari sono iscritti all'RCAM. Pertanto, i coniugi Ferlini non sono coperti dal regime previdenziale lussemburghese, in particolare da quello dell'assicurazione obbligatoria per malattia-maternità.

20.
    Il 24 febbraio 1989 il CHL faceva pervenire al signor Ferlini una fattura per un importo di LUF 73 460, relativo alle spese di parto e di degenza di sua moglie presso il suddetto centro di maternità.

21.
    Tale fattura era compilata, in particolare, in base alle «tariffe ospedaliere in vigore dal 1° gennaio 1989 per le persone e gli organismi non iscritti al regime previdenziale nazionale», fissate unilateralmente e in maniera uniforme da tutti gli ospedali lussemburghesi riuniti nell'ambito della «Entente des hôpitaux luxembourgeois» (in prosieguo: l'«EHL»). In forza di queste tariffe, al signor Ferlini veniva richiesto il pagamento di un importo pari a LUF 79 030, corrispondente ad un «parto normale semplice».

22.
    Al signor Ferlini venivano altresì fatturate spese di assistenza da parte del medico curante dell'ospedale, per un importo di LUF 5 042, e spese farmaceutiche, per un importo di LUF 674. Le tariffe di queste prestazioni erano parimenti fissate in maniera uniforme dall'EHL per le persone non iscritte alla previdenza sociale nazionale, tra cui i dipendenti delle Comunità europee.

23.
    Il signor Ferlini si rifiutava di pagare la somma richiestagli, adducendo che l'importo fatturato era discriminatorio. Egli argomentava che, in base alla normativa in vigore all'epoca dei fatti controversi, l'importo forfettario fatturato rimborsabile dall'ente mutualistico lussemburghese sarebbe stato pari a LUF 36 857, mentre lo stesso signor Ferlini e l'RCAM dovevano pagare, per le stesse prestazioni, la somma di LUF 59 306, ossia il 71,43% in più rispetto alla tariffa applicabile alle persone coperte dall'assicurazione lussemburghese per malattia-maternità.

24.
    Il signor Ferlini presentava opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento notificatagli il 22 aprile 1993, per un importo di LUF 73 460 a favore del CHL.

25.
    Con decisione 24 giugno 1994, il Tribunal de paix di Lussemburgo respingeva come infondata l'opposizione e condannava il signor Ferlini al pagamento, a favore del CHL, della somma testé menzionata, maggiorata degli interessi legali.

26.
    Il 5 ottobre 1994 il signor Ferlini presentava ricorso d'appello avverso questa decisione dinanzi al Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

27.
    Dinanzi a questo giudice, il signor Ferlini fa valere che la fatturazione operata dal CHL è il risultato, da un lato, dell'applicazione delle tariffe ospedaliere fissate dall'EHL, in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1989, per le persone e gli organismi non iscritti al regime previdenziale nazionale, e, dall'altro, dell'applicazione delle tariffe in vigore per gli iscritti agli enti mutualistici e risultanti da una circolare dell'UCM in data 1° dicembre 1988.

28.
    A sostegno del proprio gravame, il signor Ferlini fa valere, in primo luogo, che la fissazione delle spese per cure ospedaliere compiuta dal CHL è in contrasto con il principio d'uguaglianza e, in secondo luogo, che il sistema lussemburghese di tariffazione delle cure ospedaliere applicato ai dipendenti delle Comunità europee è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE.

29.
    Il CHL chiede il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione impugnata. In primo luogo, esso asserisce in sostanza che la situazione dei dipendenti delle Comunità europee non è equiparabile a quella degli iscritti al regime previdenziale nazionale. I primi non verserebbero né imposte né contributi al regime previdenziale nazionale e il loro reddito sarebbe più elevato. Peraltro, all'epoca dei fatti controversi, l'RCAM non aveva stipulato alcuna convenzione con l'EHL. In secondo luogo, il CHL argomenta che le condizioni enunciate dall'art. 85 del Trattato CE non ricorrono nel caso di specie.

Quesito pregiudiziale

30.
    Il giudice del rinvio rileva in sostanza come l'art. 48 del Trattato CE e i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 riguardino unicamente i cittadini comunitari che accedono, in un altro Stato membro, ad un impiego o ad una copertura previdenziale disciplinata dalle leggi di tale Stato membro, mentre non sarebbe questo il caso dei dipendenti delle Comunità europee. Esso aggiunge che, ciononostante, non sarebbe ammissibile che i dipendenti delle Comunità europee, residenti in un altro Stato membro, siano, per via delle loro funzioni, posti in una situazione meno favorevole rispetto a quella di qualsiasi altro lavoratore subordinato cittadino di uno Stato membro. Essi dovrebbero, al contrario, potersi giovare degli stessi vantaggi che discendono a favore dei cittadini degli Stati membri dalle norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, di stabilimento e di tutela sociale.

31.
    Il giudice del rinvio constata quindi che non può escludersi che l'applicazione ai dipendenti delle Comunità europee di tariffe mediche ed ospedaliere più elevate rispetto a quelle applicate agli iscritti al regime previdenziale nazionale possa costituire una lesione del generale principio della parità di trattamento. Esso sottolinea come gli argomenti formulati dal signor Ferlini per confutare legiustificazioni obiettive addotte dal CHL per tale disparità di trattamento non siano privi di fondamento e non possano quindi essere a priori disattesi.

32.
    Il giudice del rinvio aggiunge che i motivi dedotti dalle parti nel procedimento a quo richiedono altresì un'interpretazione dei principi del diritto della concorrenza, con particolare riguardo alle questioni della competenza degli Stati membri a disciplinare il loro sistema di previdenza sociale, dello status particolare delle imprese e delle prestazioni considerate, nonché dell'incidenza sul mercato comune.

33.
    Per tale motivo, il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo ha disposto la sospensione di procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, alla luce del principio della parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sancito dagli artt. 6 e 48 del Trattato CE e, nel settore della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, dal regolamento (CEE) del Consiglio 5 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, come modificato da regolamento (CEE) del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 312, e, nel settore della previdenza sociale, dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale e ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001,

e

alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune,

siano compatibili con il diritto comunitario il regolamento granducale 31 dicembre 1974 (Memorial A n. 95 del 31.12.1974, pag. 2398), come modificato, avente ad oggetto la determinazione, in esecuzione degli artt. 6 e 13 del codice delle assicurazioni sociali, delle prestazioni in natura in caso di malattia e maternità, delle tariffe ospedaliere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1989 alle persone e agli organismi non iscritti al sistema di previdenza sociale nazionale, la circolare dell'UCM in data 1° dicembre 1988 relativa alla ripartizione degli elementi costitutivi degli importi forfettari per spese di maternità a decorrere dal 1° gennaio 1989, nonché le prassi dell'EHL consistenti nell'applicare alle persone e agli organismi non iscritti al regime previdenziale nazionale e ai dipendenti delle Comunità europee iscritti all'RCAM tariffe uniformi per spese mediche ed ospedaliere superiori a quelle applicate ai residenti iscritti al regime previdenziale nazionale».

Sulla questione pregiudiziale

34.
    Alla luce del contesto di diritto e di fatto delineato dal giudice del rinvio, la questione posta dev'essere intesa nel senso che con essa si chiede in sostanza se l'applicazione unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure sanitarie, nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, di tariffe riguardanti le cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità di ammontare superiore a quello delle tariffe in vigore per le persone iscritte al regime previdenziale nazionale, costituisca una discriminazione fondata sulla cittadinanza, da un lato, e sia in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato CE, dall'altro.

35.
    Il governo lussemburghese sostiene che i dipendenti delle Comunità europee iscritti all'RCAM non sono assoggettati agli obblighi di pagamento dei contributi all'assicurazione lussemburghese per malattia-maternità e non possono quindi giovarsi delle prestazioni previste dal regolamento granducale 31 dicembre 1974.

36.
    Esso si allinea al ragionamento svolto dal Tribunal d'arrondissement nella decisione di rinvio, secondo cui il regolamento n. 1408/71 non è applicabile ai dipendenti delle Comunità europee. I dipendenti e gli agenti di un'organizzazione internazionale non sarebbero assoggettati ad alcuna iscrizione ad un regime previdenziale nazionale, anche in assenza di un'espressa norma di esenzione. Ciò sarebbe tanto più vero considerando che lo Statuto sarebbe assai completo e vantaggioso in tema di previdenza sociale. Inoltre, i dipendenti delle Comunità europee non avrebbero bisogno di far valere le disposizioni comunitarie per circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, poiché essi si avvarrebbero del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

37.
    In subordine, il governo lussemburghese fa valere che il controverso regolamento granducale non contiene alcuna disposizione discriminatoria a danno dei cittadini degli altri Stati membri.

38.
    La Commissione e, con qualche diversa sfumatura, il signor Ferlini ritengono che l'applicazione alle persone e agli organismi non iscritti al regime previdenziale lussemburghese e ai dipendenti delle Comunità europee iscritti all'RCAM di tariffe uniformi per spese mediche ed ospedaliere superiori a quelle applicate alle persone iscritte al detto regime previdenziale sia incompatibile con il principio della parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, sancito dagli artt. 6, primo comma, e 48 del Trattato CE. La Commissione aggiunge che le condizioni per l'applicazione del regolamento n. 1408/71 non ricorrono nel caso di specie.

39.
    Occorre preliminarmente ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 6, primo comma, del Trattato CE, che sancisce il principio generale del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le qualiil Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v., segnatamente, sentenze 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag. I-5889, punto 11; 14 luglio 1994, causa C-379/92, Peralta, Racc. pag. I-3453, punto 18, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-0000, punto 37).

40.
    Orbene, in tema di libera circolazione dei lavoratori, questo principio ha trovato espressione nell'art. 48 del Trattato CE.

41.
    Come è stato rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, i dipendenti delle Comunità europee e i loro familiari all'RCAM non possono essere considerati i lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71. Essi non sono infatti assoggettati ad una normativa previdenziale nazionale, come richiesto dall'art. 2, n. 1 del regolamento n. 1408/71.

42.
    Per contro, lo status di lavoratore migrante di un dipendente delle Comunità europee non può dar luogo ad alcun dubbio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, un cittadino comunitario che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d'origine non perde la qualità di lavoratore, ai sensi dell'art. 48, n. 1, del Trattato CE, per il fatto di occupare un impiego all'interno di un'organizzazione internazionale, anche se le condizioni per il suo ingresso e il suo soggiorno nel paese in cui è occupato sono specialmente disciplinate da una convenzione internazionale (sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 11, e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011, punto 20).

43.
    Ne consegue che a un lavoratore cittadino di uno Stato membro come il signor Ferlini non può negarsi il beneficio dei diritti e dei vantaggi sociali conferitigli dall'art. 48 del Trattato CE e dal regolamento n. 1612/68 (v. sentenze 13 luglio 1983, causa 152/82, Forcheri, Racc. pag. 2323, punto 9; Echternach e Moritz, citata, punto 12, e Schmid, citata, punto 22).

44.
    Tuttavia, come ha sottolineato l'avvocato generale ai paragrafi 52-54 delle sue conclusioni, l'applicazione, per le cure mediche e ospedaliere dispensate in caso di maternità, di tariffe più elevate rispetto a quelle in vigore per gli iscritti al regime previdenziale nazionale non può considerarsi condizione di lavoro ai sensi degli artt. 48, n. 2, del Trattato CE e 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68.

45.
    In ordine alla nozione di vantaggio sociale, a cui fa riferimento l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il signor Ferlini non pretende di giovarsi di un tale vantaggio sociale previsto dalla normativa lussemburghese, consistente nell'accollo, da parte dello Stato membro ospitante, di una somma forfettaria per il rimborso delle spese di maternità. Egli si limita a chiedere la parità di trattamento in sede di tariffazione delle cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità.

46.
    Ciò posto, è giocoforza constatare che né l'art. 48 del Trattato CE né il regolamento n. 1612/68 trovano applicazione al caso di specie.

47.
    Conseguentemente, la questione relativa all'asserita discriminazione va esaminata sotto il profilo dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE.

48.
    Nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, la fissazione ad opera dell'EHL delle tariffe delle cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità alle persone non iscritte al regime previdenziale nazionale, e applicate dal CHL al signor Ferlini, non è riconducibile alla disciplina normativa nazionale né alla regolamentazione, adottata in forma di convenzioni collettive, in materia di previdenza sociale.

49.
    Invero, le «tariffe ospedaliere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1989 alle persone e agli organismi non iscritti al sistema di previdenza sociale nazionale» sono state fissate unilateralmente e in maniera uniforme da tutti gli ospedali lussemburghesi riuniti in seno all'EHL, in assenza di accordi stipulati con l'RCAM per la fissazione dei tassi in vigore per le persone a cui si applica la regolamentazione comune. In forza di queste tariffe, al signor Ferlini e all'RCAM è richiesta una somma di LUF 59 306, equivalente ad una maggiorazione del 71,43% rispetto alla tariffa applicabile per le medesime prestazioni alle persone assoggettate all'assicurazione lussemburghese per malattia-maternità.

50.
    Orbene, si evince dalla giurisprudenza dalla Corte che l'art. 6, primo comma, del Trattato CE si applica altresì in casi nei quali un gruppo o un organizzazione come l'EHL eserciti un certo potere sui privati e sia in grado di imporre loro condizioni che arrecano pregiudizio all'esercizio della libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405; 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne II, Racc. pag. 455, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921).

51.
    Secondo una giurisprudenza costante, una discriminazione può consistere solo nell'applicazione di regole differenziate a situazioni analoghe oppure nell'applicazione della medesima regola a situazioni dissimili.

52.
    Occorre pertanto verificare se una persona non iscritta al regime previdenziale nazionale di uno Stato membro, come il signor Ferlini, versi in una situazione dissimile da quella delle persone di questo Stato membro iscritte a tale regime.

53.
    Sotto tale profilo, gli argomenti addotti sia dinanzi al giudice nazionale sia nell'ambito del procedimento davanti alla Corte per dimostrare che la situazione del signor Ferlini non era paragonabile a quella di una persona iscritta al regime previdenziale lussemburghese non possono essere condivisi.

54.
    Anzitutto, la circostanza che il signor Ferlini non versi all'Erario pubblico nazionale imposte trattenute sul suo stipendio né contribuisca al regime previdenziale nazionale è priva di pertinenza al riguardo, dal momento che in ogni caso egli non richiede il beneficio di prestazioni previdenziali in forza del regime nazionale, bensì unicamente l'applicazione di tariffe non discriminatorie per le cure ospedaliere dispensate all'interno del CHL.

55.
    In ordine all'argomento secondo cui i dipendenti delle Comunità europee percepirebbero redditi medi superiori a quelli dei residenti che lavorano nei settori pubblico o privato nazionali, è sufficiente ricordare come il costo della prestazione controversa, fatturato alle persone iscritte al regime previdenziale nazionale, non vari in funzione del loro reddito.

56.
    Conseguentemente, e alla luce dei soli elementi prodotti dinanzi alla Corte, emerge che il signor Ferlini e i suoi familiari, iscritti all'RCAM, versano in una situazione paragonabile a quella dei cittadini iscritti al sistema di previdenza sociale nazionale.

57.
    Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11, e 26 ottobre 1995, causa C-151/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-3685, punto 14).

58.
    Il criterio dell'iscrizione al regime previdenziale nazionale, sul quale si fonda la differenziazione operata dall'EHL e applicata dal CHL per quanto riguarda le tariffe delle cure mediche ed ospedaliere, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. Invero, da un lato, la grande maggioranza delle persone iscritte all'RCAM anziché al regime previdenziale nazionale, pur essendo tali persone destinatarie di cure mediche ed ospedaliere dispensate loro nel territorio nazionale, è composta da cittadini di altri Stati membri. Dall'altro, la grandissima maggioranza dei cittadini nazionali residenti nel Granducato di Lussemburgo è assoggettata al regime previdenziale nazionale.

59.
    Simile differenziazione potrebbe giustificarsi solo ove fosse fondata su considerazione oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito.

60.
    Orbene, avuto riguardo ai fatti controversi e in assenza di argomenti sollevati in proposito sia dinanzi alla Corte sia dinanzi al giudice del rinvio, è giocoforza constatare che la considerevole disparità di trattamento tra le persone iscritte al regime previdenziale nazionale e i dipendenti delle Comunità europee, per quanto riguarda la tariffazione di cure connesse alla maternità, non è giustificata.

61.
    E' pertanto superfluo esaminare la questione posta sotto il profilo dell'art. 85 del Trattato CE.

62.
    Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'applicazione, in maniera unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, di tariffe relative a cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità più elevate rispetto alle tariffe in vigore per i residenti iscritti al regime previdenziale nazionale costituisce, in assenza di giustificazione obiettiva al riguardo, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 6, del primo comma, del Trattato CE.

Sulle spese

63.
    Le spese sostenute dal governo lussemburghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nella causa a qua il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo con ordinanza 7 ottobre 1998, dichiara:

L'applicazione, in maniera unilaterale, da parte di un gruppo di prestatori di cure nei confronti dei dipendenti delle Comunità europee, di tariffe relative a cure mediche ed ospedaliere dispensate in caso di maternità più elevate rispetto alle tariffe in vigore per i residenti iscritti al regime previdenziale nazionale costituisce, in assenza di giustificazione obiettiva al riguardo, una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall'art. 6, primo comma, del Trattato CE.

Rodríguez Iglesias
Moitinho de Almeida
Edward

Sevón

Schintgen

Kapteyn

Gulmann
Jann

Ragnemalm

Wathelet

Skouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il francese.