Language of document : ECLI:EU:C:2001:264

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 maggio 2001 (1)

«Sicurezza sociale - Contributi assicurativi a carico dei titolari di pensioni o di rendite stabilitisi in uno Stato membro anteriormente all'entrata in vigore dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 1612/68 nel detto Stato membro - Diritto dello Stato di residenza di imporre contributi sulle prestazioni di vecchiaia e di inabilità al lavoro versate da un altro Stato membro - Rilevanza di un accordo in forza del quale i paesi nordici rinunciano mutualmente a qualsiasi rimborso delle prestazioni di malattia e di maternità»

Nel procedimento C-389/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rovaniemen hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento dinanzi ad esso vertente promosso da

Sulo Rundgren,

domanda vertente sull'interpretazione di diverse disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato da ultimo, all'epoca dei fatti, dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10), del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché sull'interpretazione degli artt. 6 e 48 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 39 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: S. Alber


cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate

-    per il governo finlandese, dalle sig.re T. Pynnä e E. Bygglin, in qualità di agenti;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra E. Pietiläinen, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra E. Bygglin e dalla sig.ra K. Alaviuhkola, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra E. Pietiläinen, all'udienza del 14 settembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 5 ottobre 1999, pervenuta alla Corte l'11 ottobre successivo, il Rovaniemen hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Rovaniemi) ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, otto questioni pregiudiziali relative all'interpretazione di diverse disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato da ultimo, all'epoca dei fatti, dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché sull'interpretazione degli artt. 6 e 48 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 39 CE).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento promosso dal sig. Rundgren contro la decisione della verotuksen oikaisulautakunta (commissione tributaria; in prosieguo: la «lautakunta») che aveva respinto la sua domanda di esenzione dal versamento dei contributi per la pensione nazionale e per l'assicurazione malattia addebitatigli dalle autorità finlandesi.

La normativa comunitaria

3.
    L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento».

4.
    L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 stabilisce:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)    le prestazioni di malattia (...);

b)    le prestazioni di invalidità (...);

c)    le prestazioni di vecchiaia;

(...)

g)    le prestazioni di disoccupazione;

(...)».

5.
    L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così recita:

«Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento».

6.
    La Sezione 5 del regolamento n. 1408/71, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», del Titolo III, Capitolo 1, intitolato «Malattia e maternità», comprende gli artt. 27-34 del regolamento stesso.

7.
    Ai sensi dell'art. 28 del regolamento n. 1408/71:

«1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a)    le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

(...)

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:

a)    se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

b)    se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; (...)».

8.
    Ai sensi dell'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71:

«In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova».

9.
    L'art. 33 del regolamento n. 1408/71, che disciplina i contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite, così dispone:

«1. L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

2. Quando, nei casi contemplati all'articolo 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili».

10.
    L'art. 36 del regolamento n. 1408/71, che costituisce l'unica disposizione della sezione 7, intitolata «Rimborsi tra istituzioni», del Titolo III, Capitolo 1, di tale regolamento, così recita:

«1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale (...).

(...)

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza».

11.
    Disposizioni analoghe a quelle dell'art. 36 del regolamento n. 1408/71 sono contenute nell'art. 63 dello stesso regolamento per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e nel successivo art. 70 per le indennità di disoccupazione.

Il contesto normativo nazionale e la convenzione sulla previdenza sociale dei paesi nordici

12.
    Ai sensi dell'art. 1 della sairausvakuutuslaki n. 364/1963 (legge sull'assicurazione malattia), tutte le persone residenti in Finlandia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, sono assicurate contro il rischio di malattia. Il prelievo dei contributi relativi all'assicurazione malattia fiscalizzato. Il diritto dell'assicurato alle prestazioni non è connesso ai contributi versati.

13.
    Ai sensi dell'art. 1 della kansaneläkelaki n. 347/1956 (legge sulle pensioni nazionali), le persone residenti in Finlandia che abbiano compiuto i 16 anni sono assicurate contro la vecchiaia, l'invalidità e la disoccupazione. Ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che era in vigore negli anni 1994-1995, gli assicurati dovevano versare contributi calcolati sulla base dell'importo complessivo dei redditi imponibili ai fini dell'imposta locale per il precedente esercizio fiscale. Dal 1° gennaio 1996 non è più richiesto agli assicurati di versare contributi per la pensione nazionale. Il diritto alla pensione nazionale non è connesso ai contributi versati né all'esercizio di un'attività lavorativa nella Repubblica di Finlandia, ma si fonda sul solo criterio della residenza in tale Stato membro per un periodo minimo di 3 anni.

14.
    La convenzione sulla previdenza sociale dei paesi nordici 15 giugno 1992 (n. 106/93; in prosieguo: la «convenzione»), entrata in vigore il 1° gennaio 1994, di cui la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono parti, è una della convenzioni cui fa riferimento l'art. 8 del regolamento n. 1408/71.

15.
    Ai sensi dell'art. 23 della convenzione, gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese relative alle prestazioni indicate negli artt. 36, 63 e 70 del regolamento n. 1408/71.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

16.
    Il signor Rundgren, di origine finlandese e cittadino svedese dal 18 luglio 1975, è stato residente in Svezia dal 1957 al 1961, poi dal 1964 sino al suo ritorno definitivo in Finlandia il 29 settembre 1989. In virtù della normativa svedese, egli ha percepito dal 1986, data in cui ha cessato l'attività lavorativa, una pensione nazionale, una pensione di dipendente pubblico ed una rendita vitalizia in seguito ad infortunio sul lavoro. Dal 1994 al 1996, il sig. Rundgren non ha percepito altri redditi oltre alle dette pensioni ed alla detta rendita vitalizia corrisposte dal Regno di Svezia.

17.
    Dai pareri forniti all'hallinto-oikeus dalle istituzioni svedesi competenti, vale a dire il Riksskatteverket (Tesoro) e il Riksförsäkringsverket (ente di previdenza sociale), risulta che negli anni 1994-1996 il sig. Rundgren non ha corrisposto alla Svezia alcun contributo previdenziale sui suoi redditi, bensì che tali redditi sono stati soggetti a trattenuta fiscale in applicazione della legge sulla tassazione delle persone residenti all'estero.

18.
    In Finlandia il sig. Rundgren veniva assoggettato al versamento di contributi - calcolati sulla base dei suoi redditi annui - in ragione di 2 299,20 FIM per la pensione nazionale e 4 611,21 FIM per l'assicurazione malattia, per l'anno 1994, in ragione di 1 279,01 FIM per la pensione nazionale e 4 091,15 FIM per l'assicurazione malattia, per l'anno 1995, nonché in ragione di 4 645,40 FIM per l'assicurazione malattia per l'anno 1996.

    

19.
    Con decisione 24 novembre 1997, la lautakunta ha respinto la domanda del sig. Rundgren di esenzione dal pagamento dei contributi per la pensione nazionale e per l'assicurazione malattia posti a suo carico dalle autorità finlandesi. Il sig. Rundgren sostiene che tali contributi sarebbero in contrasto con il diritto comunitario, in quanto egli percepisce una pensione solo dal Regno di Svezia e non ha richiesto la pensione nazionale prevista dal diritto finlandese, cui, del resto, non avrebbe diritto, atteso che l'importo dei suoi redditi eccede il limite al di sotto del quale la pensione nazionale è erogata. Il sig. Rundgren ha prodotto a tal fine un'attestazione rilasciata dalla kansaneläkelaitos (cassa pensione), da cui risulta che egli non ha richiesto né ottenuto alcuna pensione in Finlandia.

20.
    La lautakunta ha dichiarato che, ai sensi degli artt. 33, n. 2 e 28 bis del regolamento 1408/71, un residente in Finlandia non è certamente tenuto a versare i contributi per l'assicurazione malattia quando non abbia diritto ad una pensione in tale Stato membro. Tuttavia, secondo la lautakunta, tali disposizioni non sarebbero applicabili, in quanto il sig. Rundgren non avrebbe dimostrato di non avere diritto in nessun caso ad una pensione in Finlandia.

21.
    Il sig. Rundgren ha contestato la decisione della lautakunta innanzi al Rovaniemen hallinto-oikeus, il quale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se il Trattato CEE, il regolamento (CEE) n. 1408/71 o il regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, siano applicabili nella specie, caratterizzata dal fatto che l'interessato si è trasferito dalla Svezia in Finlandia il 29 settembre 1989, vale a dire prima che l'accordo sullo Spazio economico europeo fosse entrato in vigore nei confronti della Finlandia.

2)    In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la locuzione di cui all'art. 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 ”non è dovuta alcuna pensione o rendita” vada interpretata nel senso che essa trova applicazione in una fattispecie in cui:

a)    l'interessato non abbia diritto ad una pensione nazionale, ovvero

b)    l'interessato non abbia diritto ad una pensione derivante da attività lavorativa retribuita, ovvero se

c)    tale locuzione riguardi unicamente i casi in cui sussistano simultaneamente le ipotesi o i criteri di cui alle lett. a) e b).

Se, inoltre, ai fini dell'interpretazione della detta locuzione, occorra muovere dall'assunto secondo cui essa indica nella specie la pensione spettante, in via di principio, all'interessato in Finlandia, restando irrilevanti le peculiari circostanze della specie quali l'incidenza sull'ottenimento di una pensione in Finlandia dei redditi da pensione e da rendita vitalizia erogati dalla Svezia ovvero se la locuzione medesima debba essere intesa nel senso che essa riguardi le concrete circostanze di fatto, nel qual caso si terrebbe conto dell'incidenza dei redditi percepiti dall'interessato dalla Svezia sulla concessione di una pensione in Finlandia.

3)    Se, nella sfera di applicazione dei contributi o trattenute equivalenti di cui all'art. 33, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, rientrino, oltre ai contributi esigibili ai fini della copertura per le prestazioni di malattia e maternità (in Finlandia i contributi per l'assicurazione malattia), anche i contributi esigibili per la vecchiaia, la disoccupazione e l'incapacità lavorativa (in Finlandia contributi assicurativi per la pensione nazionale). In caso di soluzione negativa della menzionata questione, se altri articoli del regolamento ostino all'esigibilità di questi ultimi contributi, in considerazione, segnatamente, della sfera di applicabilità del regolamento stesso risultante dall'art. 4, n. 1, lett. b), c) e g) del medesimo.

4)    Quale incidenza presenti, sull'interpretazione degli artt. 28 bis e 33, n. 2, del regolamento n. 1408/71, la circostanza che la Finlandia e la Svezia hanno convenuto, insieme ad altri paesi nordici, ai sensi dell'art. 36, n. 3, del detto regolamento nonché dell'art. 23 della convenzione sulla previdenza sociale tra i paesi nordici (106/93), di rinunciare al rimborso delle spese causate dalle prestazioni sanitarie.

5)    Se, nell'ipotesi in cui gli artt. 28 bis, e 33, n. 2 del regolamento menzionato al punto precedente consentano di trattanere dai redditi dell'interessato i contributi per la pensione nazionale e l'assicurazione malattia, questi possa tuttavia richiedere, in base all'art. 17 bis del regolamento, di essere esonerato retroattivamente dall'applicazione della legislazione del proprio paese di residenza, vale a dire la Finlandia, ovvero se tale richiesta avrebbe dovuto essere formulata prima dell'assoggettamento all'obbligo di contribuzione previsto dalla legislazione finlandese. In quest'ultimo caso, quale sia la rilevanza del fatto che l'interessato potesse non essere informato in merito alla possibilità consentita dall'art. 17 bis del regolamento.

6)    Se l'art. 48 del Trattato CE (divenuto art. 39 CE) e, in special modo, il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione del lavoratori all'interno della Comunità, vadano interpretati nel senso che la Finlandia non poteva legittimamente trattenere dai redditidell'interessato i contributi assicurativi per la pensione nazionale e l'assicurazione malattia previsti dalla propria legislazione nazionale.

7)    Se l'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'art. 6 del Trattato CE (divenuto art. 12 CE) vadano interpretati nel senso che, nel caso di specie, l'interessato sia stato vittima di una discriminazione vietata.

8)    Se l'interessato possa far valere il Trattato CE o altre disposizioni del diritto comunitario in base al fatto che avrebbe dovuto versare all'occorrenza contributi di natura parafiscale sia alla Finlandia, sia alla Svezia, a causa delle diverse pratiche adottate dalla Finlandia e dalla Svezia al fine del finanziamento dei rispettivi regimi di previdenza sociale».

Sulla prima questione

22.
    Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario, in particolare i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68, si applichi ad una fattispecie del genere di cui alla causa principale.

Sull'applicabilità del regolamento n. 1408/71

23.
    Si deve verificare se una fattispecie del genere di quella del sig. Rundgren rientri nella sfera di applicazione ratione temporis, personae e materiae del regolamento n. 1408/71.

         

24.
    A questo proposito, si deve rilevare anzitutto che dal 1° gennaio 1994 il regolamento n. 1408/71 si applica alla Repubblica di Finlandia per effetto dell'Accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) e che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il regolamento medesimo si applica alla Repubblica di Finlandia in quanto membro dell'Unione europea. Il regolamento n. 1408/71 era pertanto in vigore in Finlandia negli anni 1994-1996, periodo che l'ordinanza di rinvio impone di prendere in considerazione.

25.
    Occorre poi rilevare che, in virtù dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1408/71, gli impiegati pubblici sono espressamente inclusi nella sfera di applicazione ratione personae di tale regolamento, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il detto regolamento.

26.
    La Corte ha precisato a questo proposito che, per le stesse ragioni che l'hanno indotta a ritenere, nella sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik (Racc. pag. 1977, punto 4), che la nozione di «lavoratore» ricomprende anche i lavoratori in pensione, la nozione di «impiegato pubblico», contenuta in una disposizione di portata generale che definisce la sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, dev'essere intesa nel senso che ricomprende gli impiegati pubblici in pensione che non svolgano più attività lavorativa quando siano o siano stati soggetti alla normativa di unoStato membro cui il regolamento n. 1408/71 è applicabile (sentenza 5 marzo 1998, causa C-194/96, Kulzer, Racc. pag. I-895, punto 26).

27.
    Poiché il sig. Rundgren percepisce, secondo l'ordinanza di rinvio, una pensione di vecchiaia come impiegato pubblico, egli rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 in quanto impiegato pubblico in pensione.

28.
    Si deve rilevare, infine, che in Finlandia il sig. Rundgren è soggetto alle leggi citate ai punti 12 e 13 della presente sentenza, normative relative a settori della previdenza sociale che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, come definito dall'art. 4, n. 1, del medesimo.

    

29.
    Quanto al fatto che il sig. Rundgren abbia cessato la sua attività lavorativa e abbia trasferito la sua residenza dalla Svezia in Finlandia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in Finlandia, la Corte ha già ricordato che, in virtù dell'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, un diritto spetta, ai sensi di tale regolamento, anche se esso si riferisce ad una eventualità realizzatasi precedentemente alla data di applicazione di questo sul territorio dello Stato membro interessato. La Corte ha altresì fatto presente che, in base all'art. 94, n. 2, del detto regolamento, ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento sul territorio di tale Stato membro è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del detto regolamento (sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I-3419, punti 24 e 25).

30.
    Conseguentemente, la circostanza che il sig. Rundgren abbia cessato l'attività lavorativa e abbia trasferito la propria residenza dalla Svezia in Finlandia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in Finlandia non è idonea a sottrarlo alla sfera di applicazione del regolamento medesimo.

31.
    Da quanto sopra esposto emerge che il regolamento n. 1408/71 si applica a una fattispecie del genere di quella descritta nell'ordinanza di rinvio.

Sull'applicabilità del regolamento n. 1612/68

32.
    Per quanto attiene all'applicabilità del regolamento n. 1612/68 a una fattispecie del genere di quella del sig. Rundgren, si deve ricordare che, come già dichiarato dalla Corte in particolare nella sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691, punto 32), nell'ambito dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi lavoratore la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione e che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato, questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc.pag. I-6689, punto 40) e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata lavoratore.

33.
    Ora, alla luce delle circostanze della fattispecie della causa principale, il sig. Rundgren ha cessato l'attività lavorativa in Svezia nel 1986 e ha trasferito nel 1989 la residenza in Finlandia, dove non ha né svolto né ricercato un'attività lavorativa.

34.
    Di conseguenza, una persona che si trovi nella situazione del sig. Rundgren non può essere considerato lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 e potrebbe beneficiare dei diritti che scaturiscono da tale status solamente il base all'attività lavorativa precedente, nel caso in cui - diversamente da quanto si verifica nella fattispecie - egli facesse richiesta di un vantaggio sociale strettamente connesso a tale attività.

35.
    Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che il regolamento n. 1408/71 si applica a una persona che, all'entrata in vigore del detto regolamento in uno Stato membro, risiedesse in tale Stato senza esercitarvi attività lavorativa e ivi percepisse una pensione erogata da un altro Stato membro come impiegato pubblico in quiescenza, restando allo stesso tempo soggetta nel proprio Stato di residenza alle normative relative a settori della previdenza sociale cui il detto regolamento è applicabile. Il regolamento n. 1612/68 non si applica, invece, in linea di principio, ad una persona che abbia trasferito la residenza dallo Stato membro in cui abbia cessato di esercitare un'attività lavorativa in un altro Stato membro in cui non eserciti né ricerchi un'attività lavorativa.

Sulla seconda questione

36.
    Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, innanzi tutto se l'espressione «non è dovuta alcuna pensione o rendita» di cui all'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71 riguardi una pensione fondata sulla residenza, come la pensione prevista dal diritto finlandese, o una pensione fondata su un'attività lavorativa retribuita spettante in base alla normativa dello Stato membro nel cui territorio l'interessato risieda, ovvero entrambe. In secondo luogo, chiede se tale espressione debba essere interpretata nel senso che, per stabilire se non sia dovuta alcuna pensione o rendita, si debba verificare se non sia effettivamente versata alcuna pensione o rendita all'interessato ovvero se a questo fine si debba verificare anche se l'interessato potrebbe eventualmente averne diritto.

37.
    Con riferimento alla prima parte di tale questione, si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71, i termini «pensioni» e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni o rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici.

38.
    Si deve rilevare, peraltro, che, da un lato, la pensione nazionale istituita nel diritto finlandese dalla kansaneläkelaki n. 347/1956 è principalmente volta ad assicurare ibeneficiari contro le conseguenze della vecchiaia e dell'inabilità lavorativa e che, dall'altro, la Repubblica di Finlandia, nella dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 1999, C 234, pag. 3), ha indicato la detta legge quale normativa interessata dall'art. 4, nn. 1 e 2, di tale regolamento.

39.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che i termini «pensione o rendita» di cui all'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71 riguardano sia una pensione fondata sulla residenza che costituisca, in particolare, una prestazione d'invalidità e di vecchiaia, come la pensione nazionale prevista dal diritto finlandese, sia una pensione fondata sullo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita dovuta in base alla normativa dello Stato membro nel cui territorio l'interessato risiede.

40.
    Quanto alla seconda parte della questione, il governo finlandese sostiene che la locuzione «pensione o rendita (...) spettante» designa un diritto teorico alla pensione, conferito dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato, anche quando la pensione non sia stata chiesta dall'interessato o non gli sia stata corrisposta in considerazione dell'entità dei suoi redditi. La Commissione, da parte sua, afferma che sarebbe contrario all'obiettivo perseguito dall'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71 ritenere che un diritto teorico alla pensione che non si sia ancora concretizzato mediante il versamento della medesima significhi che una pensione è dovuta in virtù della detta norma.

    

41.
    A questo proposito occorre ricordare che, in assenza di definizione della nozione di «pensione o rendita (...) spettante» nel regolamento n. 1408/71, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (v. sentenze 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus, Racc. pag. I-3953, punto 11; 14 ottobre 1999, causa C-223/98, Adidas, Racc. pag. I-7081, punto 23, e 18 novembre 1999, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I-8157, punto 19).

42.
    Si deve rilevare al riguardo che i termini «pensione o rendita (...) spettante» sono utilizzati non solo nell'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71, ma anche in altre disposizioni appartenenti parimenti al Titolo III, Capitolo 1, Sezione 5, del detto regolamento e, in particolare, dagli artt. 27 e 28 che riguardano sempre i diritti dei titolari di pensioni o rendite a prestazioni di malattia e di maternità.

43.
    L'art. 27 del regolamento n. 1408/71 riguarda la posizione del titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, e che ha diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato. L'art. 28 dello stesso regolamento riguarda la posizione del titolare di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di uno o più Stati membri, diversi dallo Stato di residenza, che non ha diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato. L'art. 28 bis del detto regolamento disciplina una situazione analoga a quella di cui all'art. 28, ma con la differenza che nello Stato di residenza esiste un diritto alle prestazioni in natura.

44.
    Lo scopo degli artt. 27, 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71 è di individuare, nelle diverse situazioni considerate, da un lato, l'istituzione cui spetta corrispondere, ai titolari di pensioni o rendite, le prestazioni di malattia e di maternità e, dall'altro, l'istituzione che ne sopporta l'onere.

45.
    Qualora lo Stato in cui risieda il titolare di una pensione o di una rendita non subordini il diritto alle prestazioni in natura a requisiti di assicurazione o d'occupazione, l'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71 attribuisce, in linea di principio, l'onere di tali prestazioni all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, cosicché tale onere non debba essere sopportato dallo Stato membro nel cui territorio risieda l'interessato, per il solo fatto che vi risieda. L'obiettivo di tale disposizione è di non penalizzare gli Stati membri la cui legislazione attribuisca un diritto a prestazioni in natura unicamento in base alla residenza nel rispettivo territorio, individuando l'istituzione che sopporta l'onere delle prestazioni in natura corrisposte in tali Stati in base a regole identiche a quelle che si applicano, ai sensi dell'art. 28 del detto regolamento, agli Stati membri che non riconoscono un tale diritto.     In virtù di tali regole, l'istituzione del luogo di residenza corrisponde le prestazioni in natura ai titolari di pensioni o rendite per conto e a carico dell'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni.

46.
    Nel sistema così instaurato dagli artt. 27, 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, l'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura è sempre un'istituzione di uno Stato membro competente in materia di pensioni, nella misura in cui il titolare della pensione o della rendita avrebbe diritto a tali prestazioni in base alla legislazione del detto Stato membro se risiedesse nel territorio del medesimo. Nell'ipotesi in cui più Stati membri siano competenti in materia di pensioni, l'onere delle prestazioni in natura è attribuito ad uno di essi in funzione di criteri concreti quali il luogo di residenza dell'interessato o, qualora nessuno di tali Stati membri sia parimenti lo Stato di residenza dell'interessato, il periodo in cui questi sia stato soggetto alla legislazione dei singoli detti Stati membri.

47.
    Il nesso così stabilito in tale sistema tra la competenza a corrispondere le pensioni o le rendite e l'obbligo di assumere l'onere delle prestazioni in natura induce a ritenere, in conclusione, che tale obbligo è accessorio a una competenza effettiva in materia di pensioni. Conseguentemente, l'onere delle prestazioni in natura non può essere attribuito all'istituzione di uno Stato membro che possieda solo una competenza eventuale in materia di pensioni. Ne consegue che gli artt. 27, 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, ove si riferiscano a una pensione o ad una rendita dovute, riguardano una pensione o una rendita effettivamente versate all'interessato.

48.
    Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede in particolare che, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, e 28 bis del detto regolamento sono a carico di un'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi di malattia e maternità a carico del titolare di talepensione o rendita, la stessa istituzione «è autorizzata a operare tali trattenute (...) sulla pensione o rendita da essa dovuta», il che implica che le pensioni o rendite di cui si tratta siano effettivamente versate.

49.
    A questo proposito, si deve rilevare che dalle dette disposizioni dell'art. 33, n. 1, del regolamento n. 1408/71 deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo finlandese, il detto regolamento non autorizza lo Stato membro nel cui territorio risieda il titolare di pensioni o rendite a imporre a quest'ultimo il pagamento dei contributi per l'assicurazione malattia previsti dalla sua legislazione nazionale, calcolati sulla base dei redditi dell'interessato consistenti in pensioni o rendite versate da un altro Stato membro. L'art. 33, n. 1, autorizza solamente, nei casi ivi previsti, l'istituzione interessata di uno Stato membro a effettuare, ai fini della copertura, in particolare, delle prestazioni di malattia, una trattenuta sulla pensione o la rendita dovute, cioè effettivamente corrisposte dall'istituzione stessa.

50.
    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione affermando che la locuzione «non è dovuta alcuna pensione o rendita», di cui all'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71, deve essere intepretata nel senso che essa trova applicazione in una fattispecie in cui non l'interessato non percepisca né una pensione fondata sulla residenza, come la pensione nazionale prevista dal diritto finlandese, né una pensione fondata sullo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita e dovuta in virtù della normativa dello Stato membro nel cui territorio egli risieda, senza che sia necessario verificare se l'interessato potrebbe eventualmente averne diritto.

Sulla terza questione

51.
    Con la terza questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'art. 33, n. 2, del regolamento n. 1408/71, o eventualmente un'altra disposizione dello stesso regolamento, osti a che lo Stato membro nel cui territorio risiede il titolare di una pensione o di una rendita imponga a quest'ultimo il pagamento di contributi o di trattenute equivalenti previsti dalla propria legislazione ai fini della copertura di prestazioni di vecchiaia, d'incapacità lavorativa e di disoccupazione.

52.
    A questo proposito, si deve ricordare che l'art. 33, n. 2, del regolamento n. 1408/71 riguarda i casi previsti dall'art. 28 bis dello stesso regolamento, nei quali l'onere delle prestazioni di malattia e maternità in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza incombe ad un'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensione. Come già rilevato dalla Corte, il citato art. 33, n. 2, vieta allo Stato membro di residenza, in cui esiste un sistema generalizzato di assicurazione ed a norma della cui legislazione non sia dovuta alcuna pensione o rendita, di esigere, in ragione della residenza nel proprio territorio del titolare di una pensione o di una rendita, che quest'ultimo versi contributi per la copertura di prestazioni prese a carico dall'ente previdenziale di un altro Stato membro (sentenza 21 febbraio 1991, causa C-140/88, Noij, Racc. pag. I-387, punto 12).

53.
    La Corte ha parimenti affermato che le regole dettate al citato art. 33 del regolamento n. 1408/71, relative alle prestazioni di malattia o maternità, rappresentano l'applicazione di un principio più generale secondo cui il titolare di una pensione o rendita non può vedersi reclamare, in ragione della sua residenza nel territorio di uno Stato membro, contributi all'assicurazione obbligatoria a fronte di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro (sentenza Noij, citata supra, punto 14).

54.
    Orbene, alla luce delle circostanze della causa principale, il sig. Rundgren beneficia, in virtù della legislazione svedese, di una pensione nazionale, di una pensione di lavoro come dipendente pubblico e di una rendita vitalizia in seguito ad infortunio sul lavoro, le quali costituiscono prestazioni aventi scopo analogo alle prestazioni di vecchiaia e di inabilità lavorativa di cui l'interessato potrebbe in teoria beneficiare in base alla legislazione finlandese nell'ambito della kansaneläkelaki n. 347/1956. Peraltro, se la pensione nazionale prevista da quest'ultima normativa può aanche rappresentare un'indennità di disoccupazione, una simile prestazione non riguarda il sig. Rundgren.

55.
    Ciò premesso, il versamento da parte del sig. Rundgren dei contributi per la pensione nazionale previsti dalla normativa finlandese non gli assicurerebbe alcuna tutela supplementare, tenuto conto delle prestazioni di cui già beneficia.

56.
    Pertanto, il principio generale menzionato al punto 53 della presente sentenza osta che siano imposti al sig. Rundgren contributi come quelli per la pensione nazionale previsti dalla normativa finlandese, atteso che egli beneficia di prestazioni aventi scopo analogo a carico di un'istituzione del Regno di Svezia, Stato membro competente nei suoi confronti in materia di pensioni.

57.
    Conseguentemente, si deve risolvere la terza questione nel senso che il principio generale che discende dal regolamento n. 1408/71 e di cui l'art. 33 dello stesso regolamento costituisce applicazione - in base al quale al titolare di una pensione o di una rendita non possono essere imposti, per il fatto di risiedere nel territorio di uno Stato membro, contributi assicurativi obbligatori ai fini della copertura di prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro - osta a che lo Stato membro nel cui territorio risieda il titolare di una pensione o di una rendita esiga da quest'ultimo il versamento di contributi o di trattenute equivalenti previsti dalla propria legislazione ai fini della copertura di prestazioni di vecchiaia, d'inabilità lavorativa e di disoccupazione, quando l'interessato benefici di prestazioni aventi scopo analogo a carico dell'istituzione dello Stato membro competente in materia di pensioni.

Sulla quarta questione

58.
    Con la quarta questione, il giudice di rinvio chiede se il fatto che la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia abbiano reciprocamente rinunciato, ai sensi dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 23 della convenzione, al rimborso delle spese relative alle prestazioni in natura corrisposte da un'istituzione di uno dei dettiStati membri per conto di un'istituzione dell'altro Stato membro incida sull'interpretazione degli artt. 28 bis e 33, n. 2, del regolamento medesimo.

59.
    A questo proposito, si deve rilevare, innanzi tutto, che l'art. 36 del regolamento n. 1408/71 figura in una sezione intitolata «Rimborsi tra istituzioni».

60.
    Scopo dell'art. 36 del regolamento n. 1408/71 è di precisare le conseguenze da trarre, nei rapporti tra istituzioni, dal fatto che siano state corriposte prestazioni in natura dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro.

61.
    Ai sensi dell'art. 36, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'istituzione che ha erogato le prestazioni di malattia o maternità in natura ha diritto ad ottenere il loro rimborso integrale dall'istituzione a carico della quale sono tali prestazioni. L'art. 36, n. 3, dello stesso regolamento, tuttavia, autorizza due o più Stati membri a rinunciare reciprocamente ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza, in modo da non attuare l'obbligo di rimborso gravante sull'istituzione cui spetta l'onere delle prestazioni in natura.

62.
    Dalle suesposte considerazioni emerge che l'art. 36 del regolamento n. 1408/71 è volto solamente a precisare le conseguenze finanziarie, per le istituzioni interessate, delle disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, del detto regolamento e non ha né lo scopo né l'effetto di derogare alla regola fissata dall'art. 28 bis dello stesso regolamento in base alla quale, nella situazione descritta da quest'ultima norma, l'onere delle prestazioni in natura corrisposte al titolare di una pensione o di una rendita incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni.

63.
    Il fatto che taluni Stati membri si avvalgano della facoltà, attribuita loro dall'art. 36, n. 3, del regolamento n. 1408/71, di rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza è parimenti irrilevante quanto all'applicazione dell'art. 33, n. 2, dello stesso regolamento, che riguarda i contributi che possono essere imposti ai titolari di pensioni o rendite.

64.
    Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che la circostanza che la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia abbiano reciprocamente rinunciato, ai sensi dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 23 della convenzione, al rimborso delle spese relative alle prestazioni in natura corrisposte da un'istituzione di uno dei detti Stati membri per conto di un'istituzione dell'altro Stato membro non incide sull'interpretazione degli artt. 28 bis e 33, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

Sulla quinta, sesta, settima e ottava questione

65.
    Alla luce della risposta data alla terza questione, non occorre più procedere alla soluzione della quinta, sesta, settima e questione, con cui si chiede, in sostanza, se, nell'ipotesi in cui le disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, Sezione 5, del regolamento n. 1408/71 non ostino a che la Repubblica di Finlandia imponga al sig. Rundgren ilversamento di contributi per la pensione nazionale e per l'assicurazione malattia previsti dalla propria legislazione, l'interessato possa tuttavia sottrarsi a tale imposizione richiamandosi all'art. 17 bis del detto regolamento (quinta questione), all'art. 48 del Trattato e al regolamento n. 1612/68 (sesta questione), all'art. 3 del regolamento n. 1408/71 e all'art. 6 del Trattato (settima questione) o a qualsiasi altra disposizione del diritto comunitario (ottava questione).

Sulle spese

66.
    Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rovaniemen hallinto-oikeus, con ordinanza 5 ottobre 1999, dichiara:

1)    Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato da ultimo all'epoca dei fatti dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10), si applica a una persona che, all'entrata in vigore del detto regolamento in uno Stato membro:

    - risiedesse in tale Stato senza esercitarvi attività lavorativa e ivi percepisse una pensione erogata da un altro Stato membro come impiegato pubblico in quiescenza,

    - restando allo stesso tempo soggetta nel proprio Stato di residenza alle normative relative a settori della previdenza sociale cui il detto regolamento è applicabile.

    

    Per contro, il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), non si applica, in linea di principio, ad una persona che abbia trasferito la residenza da uno Stato membro in cui abbia cessato di esercitare un'attività lavorativa in un altro Stato membro in cui non eserciti né ricerchi un'attività lavorativa.

2)    La locuzione «non è dovuta alcuna pensione o rendita», di cui all'art. 28 bis del regolamento n. 1408/71, deve essere intepretata nel senso che trova applicazione in una fattispecie in cui l'interessato non percepisca né una pensione fondata sulla residenza, come la pensione nazionale prevista dal diritto finlandese, né una pensione fondata sullo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita e dovuta in virtù della normativa dello Stato membro nel cui territorio egli risieda, senza che sia necessario verificare se l'interessato potrebbe eventualmente averne diritto.

3)    Il principio generale che discende dal regolamento n. 1408/71 e di cui l'art. 33 dello stesso regolamento costituisce applicazione - in base al quale al titolare di una pensione o di una rendita non possono essere imposti, per il fatto di risiedere nel territorio di uno Stato membro, contributi assicurativi obbligatori ai fini della copertura di prestazioni a carico di un'istituzione di un altro Stato membro - osta a che lo Stato membro nel cui territorio risieda il titolare di una pensione o di una rendita esiga da quest'ultimo il versamento di contributi o di trattenute equivalenti previsti dalla propria legislazione ai fini della copertura di prestazioni di vecchiaia, d'inabilità lavorativa e di disoccupazione, quando l'interessato benefici di prestazioni aventi scopo analogo a carico dell'istituzione dello Stato membro competente in materia di pensioni.

4)    La circostanza che la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia abbiano rinunciato reciprocamente, ai sensi dell'art. 36, n. 3, del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 23 della convenzione sulla previdenza sociale dei paesi nordici 15 giugno 1992 (n. 106/93), al rimborso delle spese relative alle prestazioni in natura corrisposte da un'istituzione di uno dei detti Stati membri per conto di un'istituzione dell'altro Stato membro non incide sull'interpretazione degli artt. 28 bis e 33, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

La Pergola
Wathelet
Edward

            Jann                            Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2001.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

A. La Pergola


1: Lingua processuale: il finnico.