Lingua del documento : ECLI:EU:C:2000:562

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIEGBERT ALBER

presentate il 12 ottobre 2000 (1)

Causa C-33/99

Hassan Fahmi e M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado

contro

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam)

«Art. 41 dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco - Art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Previdenza sociale - Art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 - Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) - Libera circolazione delle persone - Non discriminazione - Titolari di una pensione d'invalidità non più residenti nello Stato membro competente - Modifica della normativa in materia di finanziamento degli studi»

I - Introduzione

1.
    Il presente procedimento pregiudiziale ha avuto origine da due controversie. In entrambe le cause de quibus lavoratori residenti in passato nei Paesi Bassi - che nel frattempo hanno fatto rientro nei loro paesi di origine (Marocco ovvero Spagna), dove percepiscono prestazioni sociali olandesi per invalidità - rivendicano l'assegno familiare per figli a carico che studiano in Marocco ovvero in Spagna. Il diniego dei Paesi Bassi di corrispondere tale beneficio è motivato dal fatto che ormai le relative prestazioni destinate al finanziamento degli studi non verrebbero più pagate ai genitori, bensì concesse direttamente agli studenti. Tuttavia nei casi di specie i figli studenti non soddisfano le condizioni previste per il finanziamento degli studi.

2.
    L'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam chiede pertanto alla Corte di pronunciarsi su alcune questioni relative in particolare alla compatibilità della detta modifica della normativa olandese in materia di finanziamento degli studi con diversi divieti di discriminazione. Tali divieti sono sanciti, nel primo caso, dall'art. 41 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (2) (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione») e, nel secondo caso, dalle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3), segnatamente dall'art. 3 del detto regolamento (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») nonché dall'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68») e inoltre dagli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

II - Controversie principali quibus e fatti

3.
    Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell'ambito di due ricorsi proposti dal cittadino marocchino H. Fahmi e dalla cittadina spagnola M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado contro la Sociale Verzekeringsbank olandese (in prosieguo: la «SVB»), organismo che era competente per il versamento ai genitori della prestazione soppressa.

4.
    Il figlio del sig. Fahmi, Rida, nato il 9 luglio 1977, non ha mai vissuto nei Paesi Bassi. Durante l'anno scolastico 1995/96 frequentava un liceo ad Al-Hoceima e, a partire dall'anno accademico 1996/97, segue un corso di studi universitari in Marocco.

5.
    La figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, Erika, è nata nei Paesi Bassi il 15 novembre 1976. Durante l'anno scolastico 1995/96 Erika studiava presso l'«Instituto de Educación Secundaria y Profesional»; dall'anno accademico 1996/97 frequenta la «Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales» presso l'università della Coruña.

6.
    Il sig. Fahmi e la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado percepivano inizialmente, per i rispettivi figli, un assegno familiare per figli a carico. Tuttavia le dette prestazioni decadevano dopo che i figli avevano intrapreso un nuovo ciclo di studi nel 1996.

III - Ambito normativo

A - Diritto comunitario

7.
    L'art. 41 dell'accordo di cooperazione così dispone:

«1.    Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

2.    (...).

3.    Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4.    Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco (...) delle pensioni e rendite d'anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

5.    (...)».

Le altre versioni linguistiche e il contesto indicano che il n. 1 della versione tedesca, equivoca, vieta qualsiasi discriminazione di cittadini marocchini rispetto ai cittadini (Staatsangehörigen) e non rispetto alle cittadinanze (Staatsangehörigkeiten) degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

Sul regolamento n. 1408/71

8.
    L'art. 3, n, 1, così dispone:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

9.
    L'art. 4, n. 1, definisce l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 nei seguenti termini:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)-g) (...)

h) le prestazioni familiari».

10.
    Ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub i), il termine «”prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (...)».

11.
    L'art. 13, n. 2, recita, inter alia, quanto segue:

«a)    la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (...);

b)-e) (...);

f)    la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

12.
    L'art. 73 così stabilisce:

«Il lavoratore (...) soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo».

13.
    L'art. 77 così recita:

«1.    Il termine ”prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità (...), nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari (...).

2.    Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a)    al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b)    (...)».

Sul regolamento n. 1612/68

14.
    L'art. 7, nn. 1 e 2, stabilisce quanto segue:

«1.    Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.    Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

B - Normativa nazionale

15.
    Ai sensi del diritto olandese, le prestazioni di invalidità in linea di principio danno diritto all'assegno per figli a carico ai sensi della «Algemene Kinderbijslagwet» (legge generale sugli assegni per figli a carico; in prosieguo: la «AKW»). La detta prestazione veniva inizialmente concessa anche per figli maggiorenni a carico quando essi si dedicavano ad una formazione, quindi in particolare se iscritti ad un corso di studi universitari.

16.
    A partire dal 1° ottobre 1986 i Paesi Bassi hanno cominciato ad attribuire le prestazioni per studenti non più ai genitori, ma direttamente agli studenti. Ai sensi della Wet op de studiefinanciering (legge sul finanziamento degli studi; in prosieguo: la «WSF»), una siffatta prestazione presuppone che lo studente sia in possesso della cittadinanza olandese, oppure risieda nei Paesi Bassi o sia assimilabile ai cittadini olandesi. Inoltre, in linea di principio, solo un'attività di formazione seguita in istituti olandesi può dare diritto al finanziamento degli studi. A condizioni molto rigorose possono essere riconosciuti anche istituti esteri ai fini del finanziamento degli studi. Tra questi si annoverano alcune università belghe e tedesche nonché, a livello comunitario, cicli di studi per il conseguimento di diplomiarmonizzati sul piano comunitario (5). I figli del sig. Fahmi e della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado non soddisfano nessuna di tali condizioni.

17.
    Nei casi in cui non sussisteva alcun diritto al finanziamento degli studi, la AKW aveva però disposto in un primo momento il mantenimento dell'assegno familiare a favore dei figli nati anteriormente al 1° ottobre 1986, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che seguivano una formazione di almeno 213 ore semestrali e ai cui bisogni provvedeva sostanzialmente il genitore beneficiario dell'assegno. Tale assegno per figli a carico complementare rispetto al finanziamento degli studi fu introdotto come art. 7 bis, n. 1, nella AKW in occasione del varo della WSF.

18.
    Il 1° gennaio 1996 - vale a dire quasi dieci anni dopo l'introduzione del finanziamento degli studi - anche tale diritto complementare è stato in linea di principio soppresso. Le prestazioni di cui alle disposizioni succitate venivano mantenute unicamente per gli aventi diritto che ne beneficiavano già nel quarto trimestre del 1995 e questo fino a quando il figlio in questione proseguiva il ciclo di studi cui era iscritto il primo giorno del detto semestre.

IV - Analisi del giudice a quo e questioni pregiudiziali

19.
    Il giudice a quo sostiene che il diritto al finanziamento degli studi ai sensi della WSF ha sostituito il diritto all'assegno per figli a carico previsto dalla AKW. Tale modifica non comporterebbe soltanto la distinzione esplicita operata dalla WSF tra studenti olandesi e di altre nazionalità, bensì una discriminazione «in base alla cittadinanza anche nei confronti dello stesso assicurato AKW, in quanto i figli non olandesi degli assicurati AKW hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, genitori non olandesi». Di conseguenza «sono (...) proprio gli assicurati AKW non olandesi che subiscono un pregiudizio nella trasformazione del loro diritto ad un assegno di famiglia per figli a carico in un diritto ad un finanziamento degli studi per il figlio (o per i figli)».

Inoltre con il criterio del luogo di compimento degli studi contenuto nella WSF verrebbe operata nei confronti degli assicurati AKW anche una discriminazione in base alla residenza. Ciò in quanto i genitori assicurati AKW che risiedono nei Paesi Bassi avrebbero nella stragrande maggioranza figli che studiano in istituti olandesi, mentre, viceversa, i genitori assicurati AKW residenti fuori dal territorio olandese avrebbero prevalentemente figli che studiano presso istituti non olandesi. Il giudice a quo ritiene che in tale contesto si ponga la questione se la detta modifica del diritto olandese non dia origine ad una discriminazione illecita.

20.
    L'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam chiede pertanto alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

Nella causa Fahmi

«1)    a)    Se l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco debba essere interpretato nel senso che lavoratori marocchini possano far valere il divieto di discriminazioni ivi sancito qualora non risiedano più nel territorio di uno Stato membro della Comunità.

    b)    In caso di soluzione affermativa, se l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione osti a che lavoratori marocchini i cui figli risiedono fuori dalla Comunità facciano ricorso all'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione.

2)    Qualora un lavoratore come il ricorrente possa far ricorso al divieto di discriminazioni sancito dall'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione, se per effetto di tale divieto sia illegittimo sopprimere il diritto all'assegno per figli a carico, qualora, a seguito di tale soppressione, il detto diritto venga sostituito a favore degli assicurati AKW cittadini olandesi o residenti nei Paesi Bassi, da un diverso diritto ad un contributo statale alle spese (tra l'altro) di mantenimento di figli studenti di 18 anni di età e oltre, in misura molto più frequente di quanto non avvenga per lavoratori come il ricorrente».

Nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado:

«1)    a)    Se sia compatibile con l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, o con altre disposizioni di tale regolamento che, nel caso di figli studenti di più di 18 anni di età, il diritto all'assegno per figli a carico venga soppresso con la conseguenza che del diritto che ha sostituito tale assegno beneficino, in linea di massima, solo studenti in possesso della cittadinanza olandese e che studiano nei Paesi Bassi.

    b)    Se l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 debba essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile la soppressione del diritto ad un assegno di famiglia per figli studenti a carico di più di 18 anni di età, qualora del diritto sostitutivo di tale assegno beneficino, in linea di massima, solo studenti in possesso della cittadinanza olandese e che studiano nei Paesi Bassi.

2)    Se l'art. 48 o l'art. 52 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto al contributo statale per il mantenimento di figli studenti di 18 anni di età e oltre, gravante sui cittadini di uno Stato membro non in possesso della cittadinanza olandese emigrati nei Paesi Bassi o dei loro figli, comporti un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori,e, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, incompatibile con i detti artt. 48 e 52».

V - Analisi giuridica

A - Sull'oggetto delle questioni pregiudiziali

21.
    Occorre in limine precisare l'oggetto delle questioni pregiudiziali. Le questioni sollevate dall'Arrondissementsrechtbank sono volte a stabilire se la sostituzione dell'assegno per figli a carico con il finanziamento degli studi sia compatibile con diversi divieti di discriminazione previsti dal diritto comunitario. Ne deriva la necessità di accertare se - e, se del caso, a quali condizioni - la sostanziale abrogazione di una normativa esistente accompagnata dall'introduzione concomitante di una nuova normativa vada esaminata, alla luce del diritto comunitario, come iter legislativo unico.

Argomenti delle parti intervenienti

22.
    Il governo olandese sottolinea che effettivamente il legislatore olandese, da un lato, ha limitato i diritti all'assegno per figli a carico ai sensi della AKW e, dall'altro, ha introdotto un sistema di finanziamento degli studi autonomo, comprendente prestazioni a favore dei singoli studenti. Tuttavia la simultaneità dell'adozione delle due normative non significherebbe che il finanziamento degli studi costituisca unicamente una nuova forma di assegno per figli a carico che escluderebbe in larga misura i genitori non olandesi. Invece, la WSF si distinguerebbe sotto diversi aspetti dalle disposizioni precedentemente vigenti, ad esempio per quanto riguarda la presa in considerazione del reddito dei genitori. Del resto la modifica del finanziamento degli studi avvenuta nel 1996 non avrebbe portato all'introduzione di limitazioni solo per quanto riguarda prestazioni a favore di figli di genitori non olandesi, ma anche in relazione ad altre categorie di prestazioni.

23.
    Un'eventuale discriminazione illecita potrebbe al massimo sussistere nell'ambito della WSF e dovrebbe essere esaminata in tale contesto, ma non per quanto attiene alle disposizioni transitorie della AKW. Tuttavia i diritti derivanti dalla WSF non costituirebbero l'oggetto delle due controversie a quibus, poiché tale materia non rientrerebbe nelle competenze dell'Arrondissementsrechtbank. Le disposizioni transitorie della AKW si applicherebbero in uguale misura a tutti gli interessati, senza che si configuri una qualsivoglia distinzione basata sulla nazionalità.

24.
    La convenuta, la SVB, parte dal presupposto che occorra stabilire se sussiste una discriminazione illecita esaminando esclusivamente la versione attualmente in vigore della AKW. Non sarebbe possibile confrontare quest'ultima con la normativa vigente prima del 1996. A tutt'oggi la AKW non conterrebbe alcuna distinzione basata sulla cittadinanza, sulla residenza o sul luogo di compimento degli studi.Inoltre anche la SVB pone in evidenza la libertà degli Stati membri di organizzare i propri regimi previdenziali.

25.
    Le altre parti intervenienti non affrontano espressamente la detta questione. La sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, il sig. Fahmi, nonché i governi spagnolo e austriaco ritengono tuttavia che le prestazioni controverse previste dalla AKW e dalla WSF vadano considerate nel loro complesso, mentre il governo britannico e la Commissione operano una rigorosa distinzione tra le due prestazioni. Il governo francese si rammarica che le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio non gli consentano di appurare la natura giuridica della WSF.

Analisi

26.
    I dubbi manifestati dall'Arrondissementsrechtbank non riguardano le disposizioni transitorie tra due diversi regimi di concessione di prestazioni a favore degli studenti, bensì le condizioni più restrittive previste dal nuovo regime di cui alla WSF, cui è subordinata tale concessione.

27.
    Nelle disposizioni transitorie contenute nella AKW non è riscontrabile alcuna discriminazione manifesta. Come ha più volte statuito la Corte, gli Stati membri possono organizzare i loro sistemi previdenziali in maniera autonoma (6). In particolare, essi godono di un'ampia discrezionalità di stabilire in quale misura impiegare le risorse statali per concedere prestazioni previdenziali. Vero è che al riguardo gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario (7) e segnatamente il divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza (8), tuttavia la soppressione o la limitazione indifferenziata di diritti come quello all'assegno per figli a carico non consentono di rilevare una violazione del diritto comunitario.

28.
    La detta modifica del diritto olandese costituisce unicamente un'occasione per mettere in discussione i requisiti per la concessione di prestazioni ai sensi della WSF (9). Tuttavia non può derivarne che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile a motivo della limitata competenza dell'Arrondissementsrechtbank per quanto attiene alle disposizioni della WSF. Spetta in linea di principio al giudice nazionale valutare la pertinenza delle questioni di diritto sollevate nell'ambito diuna controversia e la necessità di una pronunzia pregiudiziale ai fini della sua decisione (10). Per contro non compete alla Corte decidere come l'Arrondissementsrechtbank dovrebbe reagire all'eventuale constatazione di una discriminazione operata dalla WSF. Spetta esclusivamente ai giudici olandesi pronunciarsi in merito. Al riguardo sono ravvisabili almeno due possibilità. Da un lato, sulla base di una siffatta constatazione, si potrebbe dover adeguare l'applicazione della WSF. Secondo le informazioni fornite dal governo olandese l'Arrondissementsrechtbank non sarebbe competente in merito. Dall'altro lato, esso potrebbe vedersi indotto, sulla base di una siffatta discriminazione, a non applicare l'abrogazione delle disposizioni della AKW in questione, il che rientrerebbe senz'altro nell'ambito della sua competenza. Pertanto non si può escludere che la domanda di pronuncia pregiudiziale abbia implicazioni pratiche per l'Arrondissementsrechtbank anche in relazione alla WSF. Occorre quindi stabilire se le disposizioni della WSF contengano una discriminazione illecita.

B - Sulla controversia nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado

29.
    Contrariamente all'ordine in cui sono state sottoposte le questioni pregiudiziali, è d'uopo esaminare la controversia nella causa Fahmi solo successivamente, poiché la soluzione delle relative questioni pregiudiziali si fonda sulle verifiche che devono essere condotte nell'ambito della causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado.

1)    Sul regolamento n. 1408/71

30.
    L'Arrondissementsrechtbank rileva che il caso della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado rientra, ai sensi del diritto olandese, nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71. Tuttavia esso pone la questione se la fattispecie ricada anche nel suo ambito di applicazione ratione materiae e se il detto regolamento, in particolare l'art. 3, osti alla sostituzione del diritto ad un assegno per figli a carico con un finanziamento degli studi, di cui solitamente non beneficerebbero soggetti non olandesi o non residenti nei Paesi Bassi.

Argomenti delle parti intervenienti

31.
    La sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ritiene che la limitazione delle prestazioni corrisposte ai sensi della AKW intervenuta con l'introduzione della WSF non sia compatibile con il regolamento n. 1408/71. La ricorrente invoca in primo luogo l'art. 77, n. 2, del regolamento, secondo cui dall'applicazione del diritto olandese alla sua pensione d'invalidità deriverebbe il diritto a percepire anche prestazioni per la propria figlia, senza subire una discriminazione basata sulla cittadinanza. Indipendentemente da tale questione, la modifica apportata nel regime olandese violerebbe il divieto di discriminazione di cui all'art. 3 delregolamento. In pratica gli olandesi sarebbero colpiti dalle limitazioni solo se i loro figli volessero studiare all'estero. Per contro il requisito secondo cui il figlio deve in linea di principio studiare nei Paesi Bassi recherebbe pregiudizio molto più probabilmente a genitori non olandesi che non a quelli olandesi. A ciò si aggiungerebbero le condizioni restrittive di un'assimilazione dei figli di non olandesi agli studenti olandesi.

32.
    La Spagna ritiene che le prestazioni corrisposte ai sensi della AKW siano prestazioni familiari ai sensi del regolamento n. 1408/71. A motivo della genesi a livello legislativo, le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF andrebbero qualificate nello stesso modo. In pratica la WSF avrebbe inizialmente garantito i diritti «acquisiti» nell'ambito della AKW. Solo in seguito una nuova normativa avrebbe limitato tali diritti. Il fatto che l'introduzione della WSF non abbia implicato la semplice soppressione delle prestazioni corrisposte ai sensi della AKW dimostrerebbe che il legislatore attribuisce uguale efficacia ai due regimi. Entrambi si fonderebbero sulla necessità di sostegno da parte delle famiglie a motivo degli studi di un figlio.

33.
    La Spagna rileva che, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, l'art. 3 vieta discriminazioni dirette e dissimulate. Il requisito della cittadinanza olandese ai sensi della WSF implicherebbe una discriminazione diretta, mentre quello di studiare in un istituto olandese andrebbe qualificato come discriminazione dissimulata.

34.
    Il fatto che la prestazione costituisca un diritto proprio dello studente o un diritto derivato sarebbe irrilevante. Richiamandosi alla sentenza nella causa Cabanis-Issarte (11), il governo spagnolo constata che tale distinzione sarebbe rilevante solo per prestazioni di disoccupazione. Inoltre esso invoca l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e la giurisprudenza in materia (12), secondo cui non si possono negare prestazioni familiari a lavoratori subordinati o autonomi se i familiari sono residenti nel territorio di un altro Stato membro.

35.
    Il governo austriaco ritiene che le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF debbano essere qualificate come prestazioni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71. Ne consegue che sarebbe applicabile il divieto di discriminazione di cui all'art. 3 del detto regolamento, che vieta anche discriminazioni dissimulate o indirette. Le condizioni poste dalla WSF per la concessione delle prestazioni opererebbero una siffatta discriminazione indiretta, poiché i figli di genitori non olandesi verrebbero esclusi molto più spesso dalle prestazioni corrisposte ai sensi della WSF.

36.
    Alla luce delle osservazioni già presentate in merito all'oggetto del procedimento, il governo olandese e la SVB sostengono che nel caso di specie occorre esaminare solo le disposizioni della AKW, che non produrrebbero alcun effetto discriminatorio.

37.
    Il governo francese ritiene che anche in caso di modifiche dei regimi di previdenza sociale i lavoratori migranti non debbano essere svantaggiati rispetto ai cittadini dello Stato in questione. Tuttavia dall'ordinanza di rinvio non emergerebbero dati sufficienti relativi al diritto al finanziamento degli studi per valutarne la compatibilità con le disposizioni cui si fa riferimento. In ogni caso, il governo francese esprime dubbi, affermando che nella recente giurisprudenza della Corte è ravvisabile una tendenza ad una posizione sempre più autonoma dei familiari, tendenza che porrebbe considerevoli problemi ai regimi previdenziali degli Stati membri (13).

38.
    Il governo del Regno Unito parte dal presupposto che le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF non costituiscano prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71 e in particolare non siano prestazioni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub i), del detto regolamento. Il finanziamento degli studi non mirerebbe a compensare gli oneri familiari, bensì solo ad assicurare un sostegno finanziario agli studenti.

39.
    Esso ritiene che, anche se il finanziamento degli studi costituisse una prestazione previdenziale, dall'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 emerga, per quanto attiene al finanziamento degli studi, che la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, in ragione del suo rientro in Spagna, sarebbe soggetta solo al diritto spagnolo. In ogni caso la ricorrente non potrebbe invocare l'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento, poiché detta disposizione riguarderebbe esclusivamente assegni familiari, categoria che non includerebbe in nessun caso il finanziamento degli studi.

40.
    La Commissione sottolinea anzitutto che in linea di principio i Paesi Bassi sono liberi di organizzare il proprio regime previdenziale, ivi inclusa la possibilità di eliminare o sostituire taluni settori con una norma diversamente strutturata. L'art. 3 del regolamento n. 1408/71 avrebbe efficacia solo nell'ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento, ambito definito dall'art. 4, che menziona al n. 1, lett. h), le prestazioni familiari. La Commissione ritiene che l'assegno per figli a carico pagato ai sensi della AKW vada qualificato come prestazione familiare e rientri nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71. Per contro le prestazioni dirette a favore di studenti corrisposte ai sensi della WSF non andrebbero più considerate come prestazioni previdenziali conformemente all'art. 4 del regolamento n. 1408/71. Pertanto non sidovrebbe valutare l'eventualità di una discriminazione operata dalla WSF alla luce dell'art. 3 del regolamento n. 1408/71.

Analisi

41.
    La sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, definito dall'art. 2 del regolamento. Vero è che la ricorrente non è più impiegata come lavoratrice, tuttavia, per avere la qualità di lavoratore ai sensi della definizione di cui all'art. 1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71 è già sufficiente che la persona interessata sia «coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati (...)». Poiché la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado percepisce prestazioni di invalidità, occorre considerarla lavoratrice ai sensi del regolamento n. 1408/71.

42.
    Inoltre le prestazioni corrisposte ai sensi della AKW vanno considerate prestazioni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71 e si potrebbero persino ritenere eventualmente assegni familiari conformemente al sub ii) della disposizione. Pertanto esse rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae del detto regolamento. Tuttavia è molto più difficile valutare se ciò valga anche per prestazioni destinate al finanziamento degli studi ai sensi della WSF in esame nel caso di specie. Il finanziamento degli studi in quanto tale non costituisce una prestazione previdenziale rientrante nella definizione dell'ambito di applicazione ratione materiae di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Il rapporto, su cui si fondano le questioni pregiudiziali, tra il finanziamento degli studi e l'assegno per figli a carico pone tuttavia la questione se le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF vadano considerate come prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

43.
    Nella sentenza nelle cause riunite Hoever e Zachow la Corte ha stabilito in merito alla qualifica di talune prestazioni:

«La Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (...).

A questo proposito, essa ha precisato più volte che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in basead una situazione legalmente definita e se si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (...)» (14).

44.
    Dagli atti risulta che le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF non vengono concesse sulla base di una valutazione discrezionale, bensì conformemente a criteri chiaramente definiti dalla legge. Il fatto che una parte del finanziamento degli studi sia attribuita in base al reddito dei genitori non inficia tale circostanza. A quanto consta, non si tratta di una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, bensì di criteri obiettivi e legalmente definiti che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale prestazione senza che l'autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (15).

45.
    La presa in considerazione del reddito dei genitori sembra inoltre costituire la caratteristica che potrebbe far propendere per una prestazione familiare. Al riguardo il finanziamento degli studi è subordinato alla capacità lavorativa dei genitori e mira quindi a diminuire l'onere derivante dagli studi dei figli che le famiglie con redditi più modesti devono sopportare, mentre i figli di famiglie con redditi più elevati beneficiano del finanziamento degli studi solo in misura limitata o non percepiscono affatto un assegno. Nel caso di specie la prestazione familiare consistente nell'assegno per figli a carico e il finanziamento degli studi sono legati in maniera ancora più intensa poiché il primo costituisce un versamento complementare rispetto al finanziamento degli studi e continua ad essere corrisposto entro stretti limiti. Se ne potrebbe dedurre che il finanziamento degli studi istituito dalla WSF sia volto in linea di principio anche a compensare i carichi familiari. Poiché l'art. 1, lett. u), sub i), definisce espressamente come prestazioni familiari «tutte» le prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, tale definizione potrebbe comprendere prestazioni volte, perlomeno, anche alla detta compensazione. Le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF rientrerebbero quindi nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 almeno nella parte in cui esse vengono calcolate tenendo conto del reddito dei genitori.

46.
    Tuttavia, rispetto agli argomenti che precedono, prevale il fatto che il finanziamento degli studi deve coprire le esigenze di un figlio che di solito è maggiorenne e responsabile in prima persona dell'organizzazione della sua vita personale. Intraprendendo studi universitari, i figli si staccano generalmente dal nucleo familiare in senso stretto cui si applica il diritto di tutela, che costituisce il modello di riferimento per quanto attiene alla compensazione di oneri familiari. Occorre altresì rilevare che il finanziamento degli studi è una prestazione onerosa cui non fanno fronte contributi versati dagli studenti. Pertanto non sembra corretto estendere la nozione di prestazione familiare a prestazioni volte soltanto indirettamente a compensare oneri familiari.

47.
    Nondimeno, anche ipotizzando che la Corte accogliesse gli argomenti a favore di un ampliamento della nozione di prestazione familiare, nel caso di specie il regolamento n. 1408/71 non imporrebbe di concedere alla figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado le prestazioni destinate al finanziamento degli studi previste dal regime olandese.

48.
    In tale ipotesi, occorrerebbe anzitutto applicare le norme specifiche del regolamento n. 1408/71 sulla concessione di prestazioni familiari, che prevalgono sull'applicazione del divieto generale di discriminazione di cui all'art. 3.

49.
    Poiché la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado invoca l'art. 77, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in ogni caso si dovrebbe per prima cosa constatare che la detta disposizione è applicabile solo agli assegni familiari (16). Ai sensi della definizione legale di cui all'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, questi ultimi costituiscono «prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari». Se le prestazioni corrisposte in passato ai sensi della AKW potrebbero eventualmente essere considerate assegni familiari, le prestazioni versate in forza della WSF rientrano, se del caso, tutt'al più nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 in quanto si fondano sulla presa in considerazione del reddito dei genitori. Di conseguenza esse non vengono concesse esclusivamente in conformità dei criteri citati e non possono essere considerate assegni familiari.

50.
    Inoltre occorre applicare alle prestazioni familiari il capitolo 7 del regolamento n. 1408/71. Ai sensi dell'art. 73 del detto regolamento, la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado può far valere un diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato cui è soggetta. Lo Stato in questione emerge dalle regole di conflitto di cui agli artt. 13-17 bis del regolamento n. 1408/71. L'art. 13, n. 2, lett. a), in linea di principio vincola l'applicazione delle disposizioni di uno Stato membro allo svolgimento di un'attività subordinata in tale Stato membro. Sebbene la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado sia, a motivo della sua pensione di invalidità olandese, una lavoratrice ai sensi del regolamento n. 1408/71, non può essere considerata ancora come lavoratrice subordinata nei Paesi Bassi. Secondo il tenore letterale e l'uso della nozione di attività subordinata di cui al regolamento n. 1408/71, la detta nozione indica generalmente periodi in cui un lavoratore svolge effettivamente un'attività subordinata (17). Ne consegue che il diritto applicabile non emerge da tale rinvio.

51.
    Non è ravvisabile alcun altro riferimento al diritto olandese. Occorre pertanto applicare la regola generale di cui all'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamenton. 1408/71, secondo cui, nell'ambito di tale regolamento, si deve in linea di principio applicare alla sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado il diritto del luogo di residenza, vale a dire il diritto spagnolo.

52.
    Il fatto che la sig.ra Esmeris Cerdeiro-Pinedo Amado percepisca una pensione di invalidità olandese non inficia tale conclusione. L'art. 10 del regolamento n. 1408/71 impone espressamente l'esportazione alle pensioni di invalidità, mentre l'art. 17 bis (18) evidenzia la situazione eccezionale della relativa competenza dello Stato membro esportatore e quindi delle disposizioni connesse. La possibilità ivi prevista dell'esonero dalle disposizioni dello Stato di residenza si giustifica solo con il fatto che, a motivo della struttura del suo regime previdenziale, lo Stato membro esportatore della prestazione collega la prestazione da esportare ad altre prestazioni (19), senza che il diritto comunitario imponga l'esportazione delle dette prestazioni complementari. Tale nesso può far sì che gli interessati, ove non possano farsi esonerare dall'applicazione di un regime, debbano versare per lo stesso rischio contributi a due regimi assicurativi diversi.

53.
    Il finanziamento degli studi della figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado non rientra pertanto nell'ambito di applicazione delle disposizioni olandesi, bensì esclusivamente in quello della normativa spagnola. E' irrilevante a tal fine se in pratica quest'ultima normativa dia o meno diritto a prestazioni destinate al finanziamento degli studi. In forza del diritto olandese la fattispecie non rientra in ogni caso nell'ambito di applicazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.

54.
    Ritengo che le precedenti considerazioni in merito al diritto applicabile valgano allo stesso modo per l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, citato dall'Arrondissementsrechtbank. Vero è che la detta disposizione non presuppone che la persona che invoca il divieto di discriminazione di cui al n. 1 risieda nello Stato membro nei confronti del quale essa rivendica la parità di trattamento. Tuttavia tale principio può trovare applicazione unicamente se vengono in esame non solo gli ambiti di applicazione ratione personae e ratione materiae del regolamento, bensì quando il regolamento n. 1408/71 dispone anche l'applicazione del diritto nazionale in questione alla fattispecie. In caso contrario - fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento n. 1408/71 - ogni lavoratore migrante potrebbe esigere contemporaneamente prestazioni previdenziali corrisposte ai sensi del diritto di tutti gli Stati membri. Poiché nel caso di specie al finanziamento degli studi sarebbe applicabile solo il diritto spagnolo, la sig.ra Esmoris Cerdeiro-PinedoAmado non può invocare il regolamento n. 1408/71 per eventuali pregiudizi causati dal diritto olandese.

2)    Sul regolamento n. 1612/68 e sull'art. 48 del Trattato CE

55.
    L'Arrondissementsrechtbank considera inoltre l'eventualità che l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 osti alle disposizioni della WSF per quanto riguarda la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado. Per di più il Rechtbank ritiene possibile una violazione dell'art. 48 del Trattato CE. Le due questioni vanno esaminate congiuntamente, poiché in ogni caso l'art. 48 del Trattato CE non può produrre effetti di più ampia portata dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 nell'ambito di applicazione del detto regolamento.

Argomenti delle parti intervenienti

56.
    La sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado osserva in primo luogo che secondo la giurisprudenza della Corte le prestazioni corrisposte ai sensi della WSF costituiscono un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Al contempo tale regolamento vieterebbe, secondo la giurisprudenza, di considerare la residenza come condizione per la concessione di un vantaggio sociale. Gli assicurati AKW non olandesi e quelli non residenti nei Paesi Bassi sarebbero pertanto illeggitimamente svantaggiati rispetto ad assicurati in possesso della cittadinanza olandese o residenti nei Paesi Bassi.

57.
    Il governo spagnolo rinvia in particolare alla sentenza nella causa Meints (20), secondo cui il requisito della residenza è incompatibile con l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Pertanto nel caso di specie i requisiti della residenza e della cittadinanza olandesi sarebbero incompatibili con i principi della parità di trattamento e della libera circolazione delle persone.

58.
    Il governo olandese ammette che la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 possa mantenersi anche dopo la cessazione di un'attività subordinata, ma contesta che nel caso di specie sia sufficiente a tal fine percepire prestazioni di invalidità. In subordine, fondandosi sulla sua opinione in merito alla limitazione dell'oggetto di ricorso, esso sottolinea - come sostiene anche la SVB - che le disposizioni della AKW non conterrebbero alcuna discriminazione palese o dissimulata basata sulla cittadinanza e che la WSF non costituirebbe l'oggetto del procedimento pregiudiziale.

59.
    I governi austriaco e britannico ritengono che in linea di principio l'efficacia del regolamento n. 1612/68 venga meno quando un lavoratore fa rientro con la propria famiglia nel paese di origine, e nel caso di specie non si configurerebbero eventuali eccezioni a tale principio.

60.
    All'udienza la rappresentante del governo britannico ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, si applicherebbero eccezioni unicamente ai lavoratori frontalieri, ma non ai lavoratori migranti che fanno rientro nel loro paese di origine.

61.
    A prescindere da tale questione, il governo britannico sostiene che il requisito della cittadinanza olandese può implicare una discriminazione illecita alla luce dell'art. 48 del Trattato CE. Richiamandosi ad alcune sentenze della Corte (21), esso ritiene tuttavia che la limitazione del finanziamento degli studi a studenti iscritti presso università olandesi sia compatibile con l'art. 48 del Trattato CE. L'esportabilità di prestazioni potrebbe essere limitata nel caso in cui queste siano connesse a un particolare contesto economico e sociale.

62.
    Rinviando alla giurisprudenza (22), la Commissione constata in primo luogo che la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado è una lavoratrice ai sensi del regolamento n. 1612/68, poiché tale qualità spetterebbe in linea di principio anche ad ex lavoratori. Pertanto la ricorrente potrebbe esigere per sua figlia prestazioni ai sensi della WSF alle stesse condizioni applicabili ai figli di lavoratori olandesi, vale a dire in particolare senza che sia applicato il requisito della residenza.

63.
    All'udienza la Commissione ha inoltre sottolineato che la condizione indistintamente valida del luogo di compimento degli studi nei Paesi Bassi costituirebbe una discriminazione indiretta. I figli di lavoratori migranti avrebbero, a motivo dell'affinità linguistica e culturale, un interesse decisamente maggiore a studiare nel paese di origine dei loro genitori rispetto ai figli di cittadini olandesi. Sarebbe irrilevante il fatto che tale discriminazione trovi o meno conferma in cifre precise, poiché sarebbe già illecito un potenziale svantaggio indiretto. La detta discriminazione non potrebbe neanche essere giustificata tenuto conto delle differenze sociali ed economiche tra le diverse sedi universitarie, poiché tali differenze potrebbero essere prese in considerazione fissando importi forfettari adeguati.

64.
    La Commissione sostiene inoltre che l'art. 7 del regolamento n. 1612/68, rispetto all'art. 48 del Trattato CE, costituisce una lex specialis.

Analisi

65.
    Occorre in primo luogo distinguere tra le condizioni di applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 ovvero dell'art. 48 del Trattato CE e leloro conseguenze giuridiche. La condizione di applicazione è costituita dal fatto che un lavoratore cittadino di uno Stato membro chieda di beneficiare di un vantaggio sociale nel territorio di un altro Stato membro.

a)    Condizioni di applicazione

66.
    Secondo la giurisprudenza della Corte le prestazioni corrisposte a titolo di finanziamento degli studi a figli di lavoratori migranti vanno considerate come vantaggio sociale concesso a questi ultimi ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (23). Tuttavia occorre stabilire se la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado debba continuare ad essere considerata lavoratrice conformemente alla detta disposizione. Nella sentenza nella causa Martínez Sala la Corte ha dichiarato al riguardo:

«Nell'ambito dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi lavoratore la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che (...) questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (...)» (24).

67.
    In tal senso la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado era una lavoratrice, ma nel frattempo ha perso questa qualità. Di conseguenza si pone la questione se il caso di specie rientri, in conformità della precedente definizione, negli effetti che possono prodursi.

68.
    Al riguardo la sentenza nella causa Martínez Sala contiene un dato utile. In tale pronuncia la Corte non ha espressamente riconosciuto la qualità di lavoratrice della sig.ra Martínez Sala, cittadina spagnola, non disponendo di indicazioni sufficienti per risolvere la questione. Tuttavia era noto che la sig.ra Martínez Sala aveva svolto inizialmente un'attività subordinata in Germania, che aveva poi cessato nel 1989, e che aveva chiesto un'indennità di educazione a partire dal gennaio 1993 per un figlio nato in quel mese. Almeno in tale causa la Corte è pertanto tacitamente partita dal presupposto che in ogni caso gli effetti prodotti da rapporti di lavoro che risalgono a molti anni prima non si estendono più a prestazioni quali l'indennità di educazione.

69.
    Le prestazioni controverse nelle sentenze nelle cause Meints e Paraschi (25), citate dalle parti intervenienti, si distinguono dall'indennità di educazione soprattutto per il fatto di essere direttamente connesse alla precedente attività subordinata. La causa Meints verteva su una prestazione versata una tantum al lavoratore venuto a trovarsi disoccupato, mentre l'oggetto nella causa Paraschi era costituito da prestazioni di invalidità. Le due prestazioni sono legate alla cessazione di rapporti di lavoro. Neanche la sentenza nella causa C-35/97 (26), parimenti citata, verte soltanto su prestazioni di invalidità - attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del calcolo della pensione -, ma anche sull'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, il quale si riferisce, inter alia, alla parità di trattamento in caso di licenziamento, quindi non sul n. 2 pertinente nella fattispecie.

70.
    Il finanziamento degli studi a favore della figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado in Spagna non presenta per contro alcun nesso diretto con l'attività subordinata della ricorrente nei Paesi Bassi. Alla luce della relazione con un familiare, il detto beneficio è decisamente più equiparabile all'indennità di educazione che alle prestazioni di disoccupazione o di invalidità, alle quali, secondo la giurisprudenza, occorre applicare il regolamento n. 1612/68, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Quindi non è possibile fondare sulla giurisprudenza citata l'inserimento del caso di specie nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

71.
    Poiché la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado non è rimasta nei Paesi Bassi, non emergono effetti prodotti dal rapporto di lavoro né dall'art. 2, n. 1, lett. b), né dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1251/70 (27), secondo cui il divieto di discriminazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 è applicabile anche ai beneficiari di una pensione di invalidità che rimangono nello Stato membro ospitante.

72.
    Di conseguenza, se è vero che alla luce della giurisprudenza e del diritto derivato non è esclusa un'applicazione dei divieti di discriminazione in forza dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 e dell'art. 48 del Trattato CE al caso di specie, nondimeno tale applicazione non si configura neanche espressamente.

73.
    Tuttavia si pone la questione se non occorra riconsiderare lo stato del diritto comunitario che emerge dalle considerazioni finora sviluppate alla luce della cittadinanza dell'Unione e in particolare del diritto di soggiorno di cui all'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE). Tale disposizione conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto fondamentale di scegliere liberamenteil luogo di residenza negli Stati membri. Per contro dall'art. 48 del Trattato CE discende solo il diritto di scegliere liberamente la propria residenza in relazione ad un rapporto di lavoro ovvero di rimanere nello Stato membro ospitante dopo la cessazione del detto rapporto di lavoro.

74.
    Per quanto attiene alla parità di trattamento rispetto al beneficio di vantaggi sociali, può essere giustificata la limitazione degli effetti prodotti da rapporti di lavoro subordinato ai vantaggi direttamente connessi a questi ultimi quando la vita professionale del lavoratore migrante non è ancora conclusa. Fintantoché i lavoratori migranti sono attivi, l'attività da essi svolta li inserisce nel regime sociale dello Stato membro ospitante, come assicura in particolare il regolamento n. 1408/71. Decidendo di svolgere un'attività lavorativa i cittadini dell'Unione possono essi stessi influire sul proprio status dal punto di vista previdenziale e in tale contesto ponderare i vantaggi e gli svantaggi di un cambio del luogo di residenza.

75.
    Tuttavia con la cessazione definitiva della vita professionale i lavoratori migranti perdono del tutto la possibilità di influire sulla loro situazione per quanto attiene ai vantaggi sociali. Pertanto il regolamento n. 1251/70 prescrive espressamente che rapporti di lavoro precedenti producano effetti, vale a dire, inter alia, che continui ad applicarsi l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 ai pensionati che rimangono nello Stato membro ospitante.

76.
    Stabilendosi invece in un altro Stato membro, i beneficiari di pensioni sono generalmente soggetti alle prestazioni previdenziali che possono importare dallo Stato membro ospitante durante il loro periodo attivo. La direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (28), si fonda in particolare su questo presupposto (29). Il regolamento n. 1408/71 garantisce al riguardo solo uno standard minimo di prestazioni esportabili. Ne emerge una lacuna nella tutela in relazione ai vantaggi sociali nel caso dell'esercizio del diritto di soggiorno.

77.
    Questo è il quadro che si delinea, almeno per quanto attiene al caso di specie, dal confronto con lavoratori migranti che rimangono nello Stato membro ospitante. Secondo la giurisprudenza, questi ultimi - ovvero i loro figli - dopo la cessazione della vita professionale possono invocare, riguardo al finanziamento degli studi dei figli, il regolamento n. 1612/68 in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento n. 1251/70 (30). I lavoratori migranti che fanno rientro nel paese di origine sono invece esclusivamente soggetti alle prestazioni ivi concesse, anche se essi o i loro figli, a motivo di una carriera all'estero, non possono soddisfare le condizioni poste. Tuttavia una siffatta lacuna di tutela è incompatibile perlomeno con lo spirito del diritto di soggiorno.

78.
    Infine occorre anche prendere in considerazione il fatto che la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado versa le imposte sulla sua pensione nei Paesi Bassi e che la WSF non ha carattere contributivo, bensì viene finanziata da fondi provenienti dal gettito fiscale (31).

79.
    Pertanto occorre in linea di principio estendere, in analogia con il regolamento n. 1251/70 che riguarda unicamente i pensionati rimasti nello Stato membro ospitante, gli effetti prodotti da un'attività subordinata precedente anche ai vantaggi sociali finanziati dal gettito fiscale nel caso in cui dopo la cessazione dell'attività subordinata il lavoratore migrante

-    percepisca una pensione erogata dallo Stato membro ospitante,

-    la detta pensione sia soggetta ad imposta nello Stato membro ospitante

e

-    abbandoni lo Stato membro ospitante per stabilirsi in un altro Stato membro, in particolare il suo paese di origine.

Ne consegue che anche in questi casi occorre applicare per analogia - al di là del suo tenore letterale - il divieto di discriminazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 1612/68 nel rapporto tra il lavoratore migrante e lo Stato membro ospitante iniziale. Tale principio subisce una limitazione solo nei limiti in cui si debbaescludere il cumulo di vantaggi sociali concessi da più Stati membri, segnatamente con prestazioni erogate dal paese di origine (32).

b)    Conseguenze giuridiche

80.
    In primo luogo, l'applicazione di quanto precede al caso di specie comporta che la condizione della residenza nei Paesi Bassi non va applicata alla figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, poiché un cittadino olandese non è tenuto a soddisfare detto requisito. Nella sentenza nella causa Deak (33) la Corte ha dichiarato che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 vieta svantaggi (ingiustificati) derivanti dal fatto che un figlio a carico di un lavoratore non beneficia, a motivo della sua cittadinanza, di prestazioni che lo Stato in questione concede ai figli dei suoi cittadini in virtù della loro cittadinanza. Una siffatta discriminazione - in relazione al trattamento dei figli - può impedire l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone.

81.
    Occorre inoltre stabilire se sia compatibile con il divieto di discriminazione la condizione di studiare presso un istituto olandese o riconosciuto. La detta condizione potrebbe costituire una discriminazione indiretta. La sentenza nella causa O'Flynn contiene un'ampia discussione sulla discriminazione indiretta (34):

«Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale le quali, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente (...) o in gran parte i lavoratori migranti (...), nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti (...) o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, ai lavoratori migranti (...).

Una soluzione diversa è ammissibile solo se dette disposizioni siano giustificate da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e se siano adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (...)».

82.
    Nel caso di specie la Commissione osserva giustamente che, per motivi culturali e linguistici, i lavoratori migranti hanno molto più probabilmente interesse a che i loro figli studino al di fuori dello Stato membro ospitante, e in particolarenel paese di origine. L'esclusione dal finanziamento degli studi per quanto attiene ad istituti situati nel paese di origine è quindi atta in particolare a colpire gli interessi dei detti lavoratori. Ne deriva una discriminazione indiretta nei confronti di lavoratori migranti.

83.
    Una discriminazione indiretta è nondimeno lecita quando è giustificata. L'argomento del governo britannico secondo cui le prestazioni corrisposte a titolo di finanziamento degli studi sarebbero fondate sulle condizioni socio-economiche dei centri universitari situati nei Paesi Bassi non può tuttavia assurgere a giustificazione. Da un lato, è possibile prendere in considerazione le relative differenze nell'importo concesso a titolo di finanziamento degli studi e, dall'altro, secondo l'argomento incontestato della Commissione, in tutta l'Unione vengono già corrisposte prestazioni ai sensi della WSF quando gli studenti frequentano un ciclo di studi armonizzato.

84.
    Tuttavia una giustificazione può essere costituita dal fatto che i titoli di studio all'interno dell'Unione non sono ancora del tutto armonizzati. Il finanziamento degli studi non è volto a finanziare la libera formazione degli studenti, bensì principalmente a consentire la qualifica per l'esercizio di talune professioni. E' pertanto giustificato finanziare soltanto studi conformi a precisi standard qualitativi.

85.
    Peraltro, nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (35), occorre in linea di principio partire dal presupposto che i cicli di studi impartiti in tutti gli Stati membri conseguono lo standard qualitativo necessario. Solo nell'ambito dell'art. 4 della direttiva è lecito definire requisiti complementari se il piano di studi ovvero la durata della formazione in un altro Stato membro differisce in maniera considerevole dai requisiti nazionali. L'art. 4 della direttiva consente anche di stabilire requisiti complementari per professioni legali, che hanno tuttavia in larga misura perso importanza con l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 95/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (36).

86.
    Pertanto, quando un diploma nazionale che consente di svolgere la stessa professione in linea di principio permetterebbe di rivendicare il finanziamento degli studi, è giustificata una limitazione del finanziamento degli studi per studi compiuti all'estero solo nel caso in cui lo Stato membro in questione sottopone i titolari dei suddetti diplomi alle misure di riconoscimento ai sensi dell'art. 4 della direttiva 89/48.

87.
    Si configura per contro un'illecita discriminazione indiretta nei confronti dei figli di lavoratori migranti quando lo Stato membro ospitante concede prestazioni destinate al finanziamento degli studi solo per la formazione seguita presso istituti situati nel suo territorio nonché in pochi altri istituti degli Stati membri limitrofi.

3)    Sull'art. 52 del Trattato CE

88.
    La controversia nella causa a qua non presenta elementi atti a giustificare un'applicazione della detta disposizione.

C - Sulla controversia nella causa Fahmi

89.
    Le questioni deferite dall'Arrondissementsrechtbank sono in primo luogo volte a stabilire se il sig. Fahmi possa invocare per sé e anche per quanto riguarda suo figlio il divieto di discriminazione in materia di previdenza sociale ai sensi dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione (37), anche se egli non risiede più nel territorio della Comunità e suo figlio non vi ha mai risieduto. Qualora la Corte rispondesse affermativamente alle due questioni, l'Arrondissementsrechbank chiede ancora di esaminare se il divieto di discriminazione osti alla sostituzione dell'assegno per figli a carico con il finanziamento degli studi.

Argomenti delle parti intervenienti

90.
    Richiamandosi alla sentenza nella causa Kziber (38), il sig. Fahmi sottolinea per prima cosa che anche i beneficiari di pensioni di anzianità rientrerebbero nella categoria di lavoratori ai sensi dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione. Il ricorrente sostiene che dall'art. 41, n. 4, del detto accordo emerge che il titolare della pensione può fare rientro in Marocco continuando a percepire la pensione.

91.
    La nozione di prestazioni familiari di cui all'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione andrebbe applicata in conformità dell'ampia definizione contenuta nel regolamento n. 1408/71. Per contro occorrerebbe intendere l'assegno per figli a carico olandese come assegno familiare ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71. La differenza operata da tale regolamento tra l'ampia nozione di prestazioni familiari e la nozione restrittiva di assegni familiari potrebbe trasporsi all'art. 41 dell'accordo di cooperazione in modo tale che il n. 3, il quale limita l'esportazione di prestazioni dalla Comunità, riguarderebbe unicamente prestazioni familiari, mentre gli assegni familiari rientrerebbero nell'ambito di applicazione del n. 1. Ciò sarebbe conforme al regolamento n. 1408/71 che limita l'esportazione di prestazioni familiari, mentre il trasferimento di assegni familiari sarebbe disciplinato in maniera meno restrittiva. Pertanto il divieto didiscriminazione si estenderebbe anche a tale prestazione. Poiché il precedente regime di assegni per figli a carico ai sensi della AKW non avrebbe implicato alcuna discriminazione, la sua abrogazione a favore del regime discriminatorio del finanziamento degli studi sarebbe incompatibile con l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione.

92.
    Il governo olandese ritiene che il sig. Fahmi, in qualità di ex lavoratore, rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del divieto di discriminazione direttamente applicabile ai sensi dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione. Le prestazioni corrisposte ai sensi della AKW ricadrebbero anche nell'ambito di applicazione ratione materiae della detta disposizione, da definirsi a suo parere in maniera analoga al regolamento n. 1408/71.

93.
    Sarebbe tuttavia escluso che un lavoratore possa invocare l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione dopo aver abbandonato la Comunità, almeno nella misura in cui egli contesta una disparità di trattamento indissolubilmente connessa con il suo trasferimento. Ciò emergerebbe dalla lettera della disposizione, dal contesto, in particolare dal n. 2, nonché da un confronto con l'art. 3, n. 1, della decisione 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia (39). La giurisprudenza non offrirebbe alcun elemento per ritenere che la protezione sancita da tale disposizione si estenda dopo l'abbandono della Comunità.

94.
    Poiché in mancanza di misure di attuazione, l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione sarebbe direttamente applicabile, dal tenore letterale inequivocabile della disposizione emergerebbe giocoforza che le prestazioni familiari vanno corrisposte unicamente a familiari residenti all'interno della Comunità.

95.
    Per quanto attiene ad un'eventuale applicazione del divieto di discriminazione nel caso di specie, il governo olandese rinvia alle spiegazioni fornite in merito all'oggetto delle questioni pregiudiziali e ribadisce che in ogni caso le disposizioni della AKW non erano discriminatorie.

96.
    Il governo britannico ritiene che l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione sia applicabile a lavoratori marocchini solo fintantoché questi ultimi risiedono all'interno della Comunità. La disposizione farebbe parte del titolo relativo alla cooperazione nel settore della manodopera e presupporrebbe espressamente, proprio come l'art. 40, primo comma, dell'accordo di cooperazione - che disciplina il divieto di discriminazione in materia di diritto del lavoro - lo svolgimento di un'attività subordinata in uno Stato membro. La possibilità di cui all'art. 41, n. 4, dell'accordo di cooperazione di trasferire talune prestazioni in Maroccoconfermerebbe tale interpretazione, poiché essa sarebbe superflua nel caso di un'estensione del divieto di discriminazione al lavoratore che fa rientro nel paese di origine. Nessuna delle pronunce emesse in relazione all'accordo di cooperazione contraddirebbe tale conclusione, dal momento ch'esse concernono tutte cittadini marocchini residenti negli Stati membri.

97.
    Indipendentemente da quanto precede, l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione osterebbe in ogni caso all'invocazione del divieto di discriminazione per quanto attiene a figli residenti al di fuori della Comunità.

98.
    Infine il governo britannico ritiene in subordine che la prestazione controversa concessa a studenti non costituisca una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71, vale a dire che non sia né una prestazione familiare né un assegno familiare, dato che verrebbe corrisposta direttamente agli studenti al fine di garantirne l'indipendenza finanziaria dai genitori. Poiché l'ambito di applicazione ratione materiae dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione coincide con il regolamento n. 1408/71, non verrebbe in esame un'applicazione del divieto di discriminazione.

99.
    Il governo austriaco osserva che, a differenza dell'accordo di associazione con la Turchia, l'accordo di cooperazione con il Marocco non offre prospettive di adesione per tale Stato. Esso ne conclude che neanche i principi di interpretazione relativi alle libertà fondamentali possono essere applicati per analogia ai divieti di discriminazione sanciti dall'accordo di cooperazione. I detti principi sarebbero unicamente volti a tutelare lavoratori marocchini e i loro familiari durante il soggiorno all'interno della Comunità. Il governo austriaco ritiene che nel caso di specie sia escluso un trasferimento di prestazioni anche perché l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione prevede il versamento di prestazioni familiari solo per familiari residenti all'interno della Comunità e le norme che disciplinano esplicitamente amente il trasferimento di prestazioni di cui all'art. 41, n. 4, dell'accordo di cooperazione non contemplano la prestazione controversa.

100.
    Il governo francese ritiene che il divieto di discriminazione previsto dall'art. 41 dell'accordo di cooperazione intervenga solo quando i familiari di un lavoratore marocchino risiedono almeno all'interno della Comunità (n. 3). A titolo complementare il n. 4 consente di trasferire talune prestazioni in Marocco. Tuttavia la fattispecie non rientrerebbe in nessuno dei due casi.

101.
    Richiamandosi alla giurisprudenza, la Commissione constata in primo luogo che l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione è direttamente applicabile e che il sig. Fahmi rientra, in qualità di ex lavoratore, nell'ambito di applicazione della detta disposizione. Tuttavia essa pone la questione se il procedimento de quo ricada nell'ambito della previdenza sociale ai sensi dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione. Soltanto a prima vista la soluzione emergerebbe dalla giurisprudenza secondo cui le disposizioni relative all'ambito di applicazione ratione materiae delregolamento n. 1408/71 vanno applicate per analogia. L'assegno per figli a carico versato ai sensi della AKW rientrerebbe senza dubbio nell'ambito della previdenza sociale.

102.
    Tuttavia il sig. Fahmi perderebbe il diritto alle dette prestazioni a motivo della completa soppressione di tale tipo di prestazione per figli studenti maggiorenni e della sua sostituzione con un finanziamento degli studi a carattere non contributivo che non rientrerebbe più nell'ambito della previdenza sociale. Secondo una costante giurisprudenza il diritto comunitario conterrebbe unicamente norme volte al coordinamento delle legislazioni previdenziali, non intaccando però la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro regimi previdenziali purché essi tengano conto a tale riguardo della libera circolazione dei lavoratori e del principio della parità di trattamento ad essa connesso. Tuttavia la libera circolazione dei lavoratori tutelerebbe solo cittadini degli Stati membri e non cittadini marocchini come il sig. Fahmi. Poiché il finanziamento degli studi non rientrerebbe più nell'ambito di applicazione della «previdenza sociale», l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione non sarebbe comunque applicabile nel caso di specie.

103.
    La Commissione ritiene inoltre che l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione si applichi a lavoratori marocchini solo fintantoché questi risiedono all'interno della Comunità. Già la lettera della disposizione si riferirebbe allo Stato membro in cui essi sono impiegati. L'organizzazione della previdenza sociale, che all'interno della Comunità sarebbe di competenza degli Stati membri, consentirebbe anch'essa l'attuazione della parità di trattamento solo a livello comunitario. L'art. 41 dell'accordo di cooperazione conterrebbe unicamente un debole coordinamento per gli ambiti in cui pare possibile attuarlo. Ciò riguarderebbe il cumulo dei periodi di assicurazione ai sensi del n. 2 e i diritti a prestazioni familiari ai sensi del n. 3. Tali diritti sarebbero tuttavia espressamente riservati ai familiari residenti all'interno della Comunità. Inoltre le prestazioni trasferibili di cui al n. 4 non menzionerebbero in particolare prestazioni familiari. Infine anche l'obbligo che incombe al Marocco di applicare gli stessi diritti unicamente a cittadini della Comunità residenti in Marocco farebbe propendere per la limitazione dell'efficacia dell'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione a cittadini marocchini residenti all'interno della Comunità.

104.
    La Commissione richiama altresì il divieto di discriminazione in materia di diritto del lavoro di cui all'art. 40 dell'accordo di cooperazione, il quale si applicherebbe anch'esso solo a cittadini marocchini che svolgono un'attività subordinata in uno Stato membro. Il confronto con i patti rilevanti in materia di diritti dell'uomo rivelerebbe ch'essi limitano l'obbligo di protezione incombente agli Stati firmatari alle persone residenti nel territorio di loro competenza (40), ovveroalle persone sottoposte alla loro giurisdizione (41). Neanche la protezione prevista dall'accordo di cooperazione potrebbe estendersi oltre.

Analisi

105.
    Occorre anzitutto rilevare che l'accordo di cooperazione è stato sostituito con effetto dal 1° marzo 2000 dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo euromediteranneo») (42). Tuttavia non ne derivano aspetti fondamentalmente nuovi per la controversia nella causa a qua, poiché le norme pertinenti per le successive considerazioni non hanno subito modifiche sostanziali.

106.
    E' possibile risolvere in parte le questioni pregiudiziali già sulla base della giurisprudenza. Nella sentenza nella causa Kziber la Corte ha osservato quanto segue:

«La nozione di sicurezza sociale di cui all'art. 41, n. 1, dell'accordo deve essere intesa in analogia con la nozione identica che figura nel regolamento (CEE) delConsiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (...)» (43).

107.
    Pertanto il divieto di discriminazione si riferisce solo alle prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71. Come osservato in precedenza, le prestazioni corrisposte ai sensi della AKW costituiscono prestazioni familiari o anche assegni familiari in conformità del detto regolamento, mentre il finanziamento degli studi non ricade in linea di principio nell'ambito di applicazione di tale normativa (44). Nel caso di specie si deve già per tale motivo escludere un'applicazione dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione.

108.
    Anche qualora si considerasse il finanziamento degli studi - come già illustrato nella controversia nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado (45) - come prestazione familiare, nei limiti in cui si fonda sulla presa in considerazione del reddito dei genitori, tuttavia il sig. Fahmi non ne avrebbe diritto.

109.
    Ciò è quanto emerge almeno indirettamente dalle seguenti constatazioni nella sentenza nella causa Kziber:

«Il fatto che l'art. 41, n. 1, precisi che tale divieto di discriminazione vale solo fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, significa che, per quanto riguarda (...) la concessione di prestazioni familiari (...), tale divieto di discriminazione è assicurato solo nei limiti delle condizioni fissate ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 41» (46).

110.
    Di conseguenza, ai sensi dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione e indipendentemente dalla soluzione delle altre questioni, il sig. Fahmi potrebbe rivendicare prestazioni familiari soltanto per i suoi familiari residenti all'interno della Comunità. Pertanto è escluso il diritto al finanziamento degli studi per il figlio residente in Marocco se la nozione di prestazione familiare contenuta nell'accordo corrisponde a quella contenuta nel regolamento. Tenuto conto dei problemi di traduzione che si pongono, è opportuno ricordare che la versione tedesca dell'accordo CEE-Marocco ricorre al termine «Familienzulage» mentre quella del regolamento n. 1408/71 utilizza le espressioni «Familienleistung» per le prestazioni familiari e «Familienbeihilfe» per gli assegni familiari. L'accordo euromediterraneo, da parte sua, usa il termine «Familienbeihilfen», tradotto in italiano con «prestazioni familiari».

111.
    La Corte non ha ancora preso posizione in merito al significato della nozione di «Familienzulage». Tuttavia il confronto delle versioni linguistiche dell'accordo di cooperazione fa pensare che debbano essere intese come «Familienleistungen» (prestazioni familiari) ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71. Le versioni italiana, danese, olandese e in special modo francese dell'accordo di cooperazione adottano infatti sempre la nozione corrispondente a quella di «Familienleistungen» contenuta nella versione tedesca del regolamento n. 1408/71. Occorre partire dal presupposto che la versione francese abbia un carattere particolarmente autentico in quanto presumibilmente il francese è stata la lingua comune dei negoziati più importante nel corso dei lavori preparatori per l'accordo di cooperazione. Tale scelta terminologica è confermata nelle diverse versioni dell'art. 65, n. 4, dell'accordo euromediterraneo (47). Solo la versione inglese dei due accordi riporta l'espressione «family allowances», che corrisponde alla nozione di «Familienbeihilfen» (assegni familiari) contenuta nella versione tedesca del regolamento n. 1408/71. Per quanto attiene all'accordo euromediterraneo, anche la versione tedesca riporta il termine «Familienbeihilfen» (assegni familiari) (48).

112.
    Pertanto la nozione di «Familienzulagen» utilizzata nella versione tedesca dell'accordo di cooperazione sembra costituire un'imprecisione di traduzione irrilevante. Neanche la nozione di assegni familiari contenuta nella versione inglese dell'accordo di cooperazione, reperibile almeno in altre due versioni dell'accordo euromediterraneo, può far supporre un contenuto concettuale diverso da quello di «prestazioni familiari» per quanto attiene all'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione. Pare fuorviante, considerata la prevalente utilizzazione della nozione di prestazione familiare, fondare l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione sulla nozione più restrittiva di assegni familiari.

113.
    Il parallelismo tra gli ambiti specifici della previdenza sociale del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 41 dell'accordo di cooperazione è confermato dall'art. 65, n. 1, dell'accordo euromediterraneo. L'enumerazione dei singoli settori di cui al secondo comma di quest'ultima disposizione e l'enumerazione di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 sono, nella versione francese, identiche. Inoltre l'art. 65, n. 1, terzo comma, dell'accordo euromediterraneo vieta l'applicazione di altre norme sul coordinamento dei regimi previdenziali in base all'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), se ciò non viene espressamente deliberato dal Consiglio di associazione dell'accordo euromediterraneo. Si deve concludere che l'art. 65, n. 1, secondo comma,dell'accordo euromediterraneo riprende almeno la parte del regolamento n. 1408/71 che definisce l'ambito di applicazione ratione materiae.

114.
    Occorre pertanto considerare che l'art. 41, n. 3, dell'accordo di cooperazione disciplina in maniera esaustiva la concessione di prestazioni familiari e osta nel caso di specie all'attribuzione di dette prestazioni. Di conseguenza l'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione non conferisce alcun diritto a prestazioni destinate al finanziamento degli studi per familiari di lavoratori marocchini residenti al di fuori della Comunità. Alla luce delle considerazioni che precedono non è necessario risolvere le altre questioni deferite dall'Arrondissementsrechtbank in merito alla controversia nella causa Fahmi.

VI - Conclusione

115.
    Propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:

1)    Nella causa Fahmi

    «L'art. 41, n. 1, dell'accordo di cooperazione CEE-Marocco non conferisce alcun diritto a prestazioni destinate al finanziamento degli studi per i familiari di lavoratori marocchini, qualora detti familiari risiedano al di fuori della Comunità».

2)    Nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado

    «Il regolamento (CEE) n. 1408/71 non conferisce al lavoratore migrante, che abbia fatto rientro nel paese di origine e che percepisca una pensione di invalidità dal precedente Stato membro ospitante, alcun diritto nei confronti dello Stato membro ospitante a prestazioni destinate al finanziamento degli studi a favore dei suoi figli.

    Il divieto di discriminazione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 va applicato per analogia al lavoratore migrante per quanto attiene ai vantaggi sociali finanziati dal gettito fiscale concessi dallo Stato membro ospitante, se

    -    egli percepisce una pensione di invalidità erogata dallo Stato membro ospitante,

    -    la detta pensione è soggetta ad imposta nello Stato membro ospitante ed

    -    egli ha fatto rientro nel suo paese di origine.

    Il fatto che, a differenza dei cittadini dello Stato membro ospitante, i figli di un lavoratore migrante percepiscano prestazioni destinate al finanziamento degli studi solo se residenti nel territorio del detto Stato è incompatibile con tale divieto di discriminazione.

    E' discriminatorio il trattamento che lo Stato membro ospitante riserva ai lavoratori migranti allorché concede prestazioni destinate al finanziamento degli studi solo per la formazione seguita presso istituti situati nel suo territorio e in taluni istituti situati negli Stati membri limitrofi».


1: Lingua originale: il tedesco.


2: -     GU 1978, L 264, pag. 2.


3: -     GU L 149, pag. 2, da ultimo modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72; le disposizioni rilevanti nel caso di specie sono contenute nella versione coordinata (GU 1992, C 325, pag. 1).


4: -    GU L 257, pag. 2.


5: -    Si tratta a quanto consta soprattutto di cicli di studi di medicina, medicina veterinaria, odontoiatria, farmacia, architettura, scienze infermieristiche e ostetricia.


6: -    Sentenza 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker (Racc. pag. I-1831, punto 21 con ulteriori rimandi).


7: -    Ibidem (punto 23).


8: -    V. ad esempio sentenza 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan (Racc. pag. 1445, punto 12).


9: -    Ad un più attento esame emerge che nel diritto olandese le distinzioni all'origine della domanda di pronuncia pregiudiziale probabilmente sussistevano già al momento dell'introduzione della WSF, avvenuta nel 1986. Tuttavia fino al 1996 le conseguenze giuridiche di tale distinzione erano meno onerose per soggetti nella situazione del signor Fahmi ovvero della signora Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado.


10: -    Sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini (Racc. pag. 2041, punto 8).


11: -    Sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. pag. I-2097).


12: -    Sentenze 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow (Racc. pag. I-4895), e 5 ottobre 1995, causa C-321/93, Imbernon Martínez (Racc. pag. I-2821).


13: -    Il governo francese rinvia in particolare alla sentenza nella causa C-308/93, Cabanis-Issarte, citata alla nota 10, e alla sentenza 3 ottobre 1996, causa C-126/95, Hallouzi-Choho (Racc. pag. I-4807).


14: -    Citata alla nota 11 (punti 17 e segg.).


15: -    V. sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839, punto 17).


16: -    Sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir (Racc. pag. 5391, punti 9 e segg.).


17: -    V. in particolare art. 1, lett. a), sub iv), primo trattino, ma anche, ad es., lett. c), r) e s), nonché art. 10 bis, n. 2.


18: -    «Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale».


19: -    Ad esempio, la pensione tedesca è legata all'assicurazione malattia.


20: -    Sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96 (Racc. pag. I-6689, punti 43 e segg.).


21: -    Sentenza nella causa 313/86, Lenoir, citata alla nota 15 (punti 16 e segg.), e sentenza 4 novembre 1997, causa C-20/96, Snares (Racc. pag. I-6057, punti 38-49).


22: -    Sentenza nella causa C-57/96, Meints, citata alla nota 19, e sentenze 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi (Racc. pag. I-4501), e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5325).


23: -    Sentenze 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini (Racc. pag. I-1071, punti 24 e segg.), e 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen (Racc. pag. I-3289, punto 19).


24: -    Sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96 (Racc. pag. I-2691, punto 32).


25: -    Sentenze nelle cause C-57/96 (citata alla nota 19) e C-349/87 (citata alla nota 21).


26: -    V. sentenza nella causa Commissione/Francia, citata alla nota 21.


27: -    Regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).


28: -    GU L 180, pag. 28.


29: -    L'art. 1, n. 1, della direttiva 90/365 dispone quanto segue: «Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato nella Comunità un'attività come lavoratori salariati o non salariati nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante (...)».


30: -    V. sentenze nelle cause C-3/90, Bernini (punti 22 e segg.), e C-337/97, Meeusen (punti 18 e segg.), citate alla nota 22, e sentenza 13 novembre 1990, causa C-308/89, Di Leo (Racc. pag. I-4185).


31: -    V. conclusioni dell‘avvocato generale La Pergola presentate il 28 gennaio 1999 nella causa C-337/97, Meeusen, citata alla nota 22 (paragrafo 20).


32: -    Pertanto, qualora in Spagna esistesse un regime di finanziamento degli studi equiparabile alla WSF, cui la figlia della signora Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado potesse iscriversi, si dovrebbe concedere un'eventuale prestazione olandese solo per un importo complementare alla differenza tra detta prestazione e quella spagnola.


33: -    Sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84 (Racc. pag. 1873, punti 23 e seg.).


34: -    Sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94 (Racc. pag. I-2617, punti 18 e segg. con ulteriori rimandi).


35: -    GU L 19, pag. 16.


36: -    GU L 77, pag. 36.


37: -    Per quanto attiene al testo v. supra, paragrafo 7.


38: -    Sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90 (Racc. pag. I-199, punto 27).


39: -    Tale disposizione recita quanto segue: «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione» (GU 1983, C 110, pag. 60).


40: -    V. art. 2, n. 1, del patto internazionale in materia di diritti civili e politici, stipulato a New York nel 1966.


41: -    V. art. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali.


42: -     GU 2000, L 70, pag. 2. L'art. 65 dell'accordo euromediterraneo, equiparabile all'art. 41 dell'accordo di cooperazione, ha il seguente tenore:

    «1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

    L'espressione ”previdenza sociale” copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

    La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del Trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo.

    2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

    3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

    4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

    5. [...]».


43: -    Sentenza nella causa C-18/90, citata alla nota 37 (punto 25); l'art. 65, n. 1, dell'accordo euromediterraneo riporta una definizione esaustiva della previdenza sociale che poggia su tale giurisprudenza.


44: -    V. supra, paragrafi 43 e segg.


45: -    V. supra, paragrafi 47 e segg.


46: -    Sentenza nella causa C-18/90, citata alla nota 37 (punto 18).


47: -    Inoltre, anche le versioni finlandese, greca, spagnola e svedese utilizzano in detto articolo l'espressione «prestazione familiare», corrispondente alla nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71.


48: -    Anche la versione portoghese dell'accordo euromediterraneo adotta l'espressione corrispondente alla nozione di assegni familiari contenuta nel regolamento n. 1408/71.