Language of document : ECLI:EU:C:2001:285

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

PHILIPPE LÉGER

presentate il 17 maggio 2001 (1)

Causa C-31/00

Conseil national de l'ordre des architectes

contro

Nicolas Dreessen

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour de cassation (Belgio)]

«Diritto di stabilimento - Legislazione nazionale in materia di ammissione

alla professione di architetto - Diploma che non figura tra quelli elencati

dalla direttiva 85/384/CEE - Raffronto delle conoscenze attestate

con quelle richieste nello Stato membro ospitante»

1.
    Il presente ricorso pregiudiziale riguarda l'attuazione della libertà di stabilimento degli architetti.

2.
    Oggetto della questione sottoposta alla valutazione della Corte è l'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (2).

I - Contesto normativo

A - Il diritto comunitario

3.
    L'art. 1 della direttiva dispone quanto segue:

«1.    La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura.

2.    Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto» (3).

4.
    La direttiva non ha lo scopo di procedere ad un'armonizzazione delle norme nazionali nel settore dell'architettura. Non definisce che cosa è un architetto. Non offre nemmeno criteri sostanziali di definizione della professione.

5.
    La direttiva predispone due tipi di regimi.

Riguardo ai diplomi ottenuti dopo la data della sua entrata in vigore, il capitolo II della direttiva comprende un regime definitivo nel quale gli Stati membri si impegnano a riconoscere i diplomi rilasciati dagli altri Stati membri che soddisfano le condizioni di contenuto e di durata di formazione stabilite dagli artt. 3 e 4 (4). Ogni Stato deve comunicare e aggiornare l'elenco dei diplomi che soddisfano tali criteri nonché gli istituti e le autorità che li rilasciano.

Un regime transitorio è previsto per quanto riguarda i diplomi ottenuti prima della data di notifica della direttiva o per gli studenti che avevano iniziato la loro formazione al massimo durante l'anno universitario 1987/1988. La direttiva descrive un meccanismo di automatico riconoscimento dei diplomi, che elenca in modo preciso.

6.
    L'art. 11 della direttiva elenca i diplomi, certificati ed altri titoli che, rilasciati in Germania, devono essere riconosciuti dagli altri Stati membri.

7.
    Per quanto riguarda l'esame per titoli di cui al citato art. 11, lett. a), quarto trattino, l'art. 13 della direttiva precisa che «[...] comprende la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1 di almeno sei anni».

B - Il diritto belga

8.
    La legge 20 febbraio 1939 (5) verte sulla tutela del titolo e della professione di architetto. Il suo art. 1 dispone quanto segue:

«1.    Nessuno può usare il titolo di architetto né esercitarne la professione se non possiede un diploma che sancisce il superamento degli esami richiesti per l'ottenimento di tale diploma.

2.    Fatto salvo quanto previsto al n. 1 e agli artt. 7 e 12, i cittadini belgi e i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea o di un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, possono usare in Belgio il titolo di architetto ed esercitarne la professione se possiedono un diploma, un certificato o un altro titolo di cui all'allegato della presente legge.

3.    I cittadini belgi e i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea o di un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo che soddisfano le condizioni previste dall'allegato della presente legge hanno il diritto di usare il titolo di formazione lecito che usano nello Stato di origine o di provenienza e, eventualmente, dell'abbreviazione di tale titolo, nella lingua di tale Stato.

[...]».

9.
    In allegato, tale legge elenca le disposizioni relative ai diplomi, certificati o altri titoli ottenuti in Germania che consentono l'uso del titolo e l'esercizio della professione di architetto in Belgio.

10.
    Infine, gli artt. 4 e 5 della legge 26 giugno 1963 (6), riguardante l'istituzione dell'Ordine degli architetti, dispongono rispettivamente che «nessuno può essere iscritto a un Albo dell'Ordine o sull'elenco di tirocinanti, se non soddisfa le condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1939 sulla tutela del titolo o della professione di architetto» e che «nessuno può esercitare in Belgio la professionedi architetto a qualunque titolo, se non è iscritto ad uno degli Albi dell'Ordine o su un elenco di tirocinanti [...]».

II - Fatti e procedimento nella causa a qua

11.
    Il sig. Dreessen, cittadino belga, è titolare di un diploma di ingegnere rilasciatogli il 16 febbraio 1966 in Germania. Ha lavorato per 25 anni come «dipendente in diversi studi di architetti» (7) a Liegi (Belgio). Nel 1991, a seguito della liquidazione della società di cui era dipendente, l'interessato richiedeva la sua iscrizione all'Albo dell'Ordine degli architetti della provincia di Liegi per stabilirsi a titolo di lavoratore autonomo.

12.
    La sua domanda veniva respinta con provvedimento 29 aprile 1993. Quest'ultimo si fondava sulla constatazione secondo cui il diploma rilasciato dalla sezione «Allgemeiner Hochbau» (edilizia) non era espressamente indicato dall'art. 11, lett. a), della direttiva, che era stata trasposta in diritto nazionale con regio decreto modificativo 6 luglio 1990 (8). Infatti, la sezione all'origine di tale rilascio non era una sezione di architettura.

13.
    Adito in appello contro tale provvedimento, il conseil d'appel d'expression française dell'Ordine degli architetti sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla equiparazione del diploma rilasciato al ricorrente ai diplomi, certificati e altri titoli contemplati dalla legislazione nazionale (9).

14.
    Con sentenza 9 agosto 1994, Dreessen, denominata «Dreessen I» (10), la Corte affermava la non equipollenza tra il diploma rilasciato al sig. Dreessen e i diplomi, certificati e altri titoli tassativamente elencati nell'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva.

Secondo la Corte «il regime transitorio, che si applica alla causa principale, è caratterizzato da una elencazione esaustiva dei diplomi, certificati e titoli di ogni Stato membro che possono beneficiare di un riconoscimento» (11). La sentenza Dreessen I precisa che «per quanto riguarda le scuole di ingegneria tedesche, questo riconoscimento si limita ai certificati rilasciati dalle sezioni di architettura. Ora, il diploma dell'interessato non è stato rilasciato da una tale sezione» (12). La Corte dichiarava quindi chiaramente che il diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione Allgemeiner Hochbau della Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Aachen (Scuola Superiore dell'edilizia di Aquisgrana) non poteva essere equiparato ai certificati di cui all'art. 11, lett. a), quarto trattino, della direttiva 85/384/CEE.

15.
    Sulla base della sentenza Dreessen I della Corte, il conseil d'appel d'expression française dell'Ordine degli architetti respingeva con decisione 15 febbraio 1995 il ricorso del ricorrente.

16.
    Con lettera 25 ottobre 1997, il sig. Dreessen presentava al consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Liegi una nuova domanda di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli architetti. Il ricorrente nella causa a qua giustificava il deposito della sua domanda con due tipi di argomenti. Da un lato, osservava che il suo diploma non figurava sull'elenco dell'art. 11 della direttiva per un errore delle autorità federali tedesche. Dall'altro, il consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto procedere ad un esame comparativo dei cicli di formazione ricevuti, conformemente all'interpretazione giurisprudenziale data nella sentenza Vlassopoulou (13).

17.
    Con decisione 5 febbraio 1998, la domanda del sig. Dreessen veniva respinta in quanto il consiglio dell'Ordine non era obbligato a tener conto delle sue conoscenze e delle sue qualifiche né a valutarle; esso doveva limitarsi ad accertare l'equipollenza del suo diploma, equipollenza che non era stata riscontrata. Il consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Liegi aggiungeva che la domanda fondata sull'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) era già stata presentata e respinta.

18.
    Nel riformare tale decisione, il conseil d'appel d'expression française dell'Ordine degli architetti decideva, il 16 giugno 1999, di dare ragione al sig. Dreessen, constatando che egli dimostrava di possedere le qualifiche e le conoscenze richieste dalla legge belga.

19.
    Il consiglio dell'Ordine degli architetti presentava ricorso in cassazione contro tale decisione osservando che non spettava alle autorità competenti, sulla scorta di un esame comparativo, completare l'elencazione esaustiva dell'art. 11 della direttiva.

III - Questione pregiudiziale

20.
    La Cour de cassation (Belgio) ha ritenuto che la soluzione della causa a qua dipendesse dall'interpretazione di determinate disposizioni del diritto comunitario. Di conseguenza, essa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 5 e 52 del Trattato di Roma implichino che lo Stato membro alla cui competente autorità sia stata sottoposta da un cittadino comunitario, titolare di un diploma ottenuto in un altro Stato membro, una domanda di autorizzazione per esercitare una professione l'accesso alla quale è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, sia tenuto a prendere in considerazione il diploma prodotto dal ricorrente e a procedere ad un raffronto tra le competenze e le qualifiche attestate da tale diploma e le competenze e le qualifiche richieste dalle norme nazionali, anche qualora esista, con riferimento alla professione di cui trattasi, una direttiva adottata dal Consiglio in base all'art. 57, nn. 1 e 2, del detto Trattato, tale direttiva preveda, per quanto riguarda i cicli di studi avviati e continuati nel corso di un periodo transitorio, un elenco esauriente dei diplomi e certificati, rilasciati nei diversi Stati membri, che devono consentire l'esercizio della professione di cui trattasi negli altri Stati membri, il ricorrente rientri in tale regime transitorio e il diploma da lui prodotto non figuri in tale elenco esauriente».

IV - Analisi giuridica

21.
    Con tale questione, il giudice a quo chiede alla Corte in sostanza se l'art. 52 del Trattato debba essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro a cui è stata sottoposta una domanda di autorizzazione per esercitare la professione di architetto, l'accesso alla quale è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, siano obbligate a prendere in considerazione le competenze e le qualifiche attestate da un diploma di ingegnere, conseguito in un altro Stato membro, anche se tale diploma non figura tra i titoli previsti dall'art. 11 della direttiva.

22.
    Occorre escludere previamente un argomento sollevato dal consiglio dell'Ordine.

Quest'ultimo ritiene che la Corte abbia già risolto la questione nella sentenza Dreessen I. Ora, in detta sentenza, e contrariamente a quanto viene dedotto, la Corte si è soltanto espressa sulla riconducibilità formale del diploma di ingegnere all'elenco tassativo di cui all'art. 11 della direttiva. Nella presente causa, il ricorrente nella causa a qua fa valere altri argomenti. Egli chiede alla Corte di pronunciarsi sul contenuto sostanziale del diploma di cui trattasi. Infatti, la questione è se le autorità nazionali abbiano l'obbligo di esaminare le competenze e le qualifiche attestate allo scopo di verificare se consentano di esercitare le funzioni di architetto. Il sig. Dreessen invoca il beneficio dell'applicazione del principio elaborato nella sentenza Vlassopoulou, citata, anche se il diploma di cui è titolare non soddisfa le condizioni della direttiva. La questione sollevata nella sentenza Dreessen I è distinta dalla presente. Propongo quindi alla Corte di disattendere l'argomento del convenuto nella causa a qua.

23.
    In via preliminare, occorre ricordare i principi sanciti dalle sentenze Vlassopoulou, citata, e Hocsman (14).

24.
    Il principio elaborato nella sentenza Vlassopoulou, citata, è l'oggetto principale della questione pregiudiziale sollevata dal giudice a quo.

In tale sentenza, la Corte ha affermato che uno Stato membro è tenuto, qualora gli venga presentata la domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione l'accesso alla quale è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, a prendere in considerazione i diplomi, certificati e gli altri titoli che l'interessato ha conseguito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali (15).

25.
    La procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che il diploma straniero consente di presumere in possesso del titolare (16), tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento.

26.
    Infine, la Corte ha precisato che l'esame di tale corrispondenza tra le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma straniero e quelle richieste dallanormativa dello Stato membro ospitante deve essere effettuato dalle autorità nazionali secondo un procedimento che sia conforme ai requisiti posti dal diritto comunitario a proposito della tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal Trattato ai cittadini della Comunità. Ne consegue che ogni decisione deve essere soggetta ad un gravame di natura giurisdizionale che consenta di verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario e che l'interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi che stanno alla base della decisione (17).

27.
    La sentenza Vlassopoulou, citata, ha dato luogo a diversi sviluppi successivi (18), anche recentemente, in occasione della sentenza Hocsman, citata.

In tale fattispecie, la Corte ha applicato il principio in precedenza evocato a favore di un cittadino comunitario, titolare di un diploma di medicina conseguito in un paese terzo, al quale veniva rifiutato il diritto di stabilirsi come lavoratore autonomo nel territorio di uno Stato membro, anche se le autorità nazionali competenti gli avevano permesso l'esercizio, come dipendente, della sua professione presso diversi ospedali pubblici. La Corte ha sanato tale situazione «contraddittoria» (19) dichiarando che «non può più sussistere dubbio alcuno sul fatto che [in tale ipotesi] le autorità di uno Stato membro [...] sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali» (20).

28.
    La Corte afferma al riguardo che «[...] questa giurisprudenza costituisce la semplice enunciazione, da parte del giudice comunitario, di un principio insito nelle libertà fondamentali del Trattato» (21).

29.
    Questa nuova causa Dreessen si inserisce in un ambito giuridico e materiale specifico.

Per quanto riguarda più precisamente l'ambito di applicazione territoriale, occorre rilevare che il ricorrente ha compiuto la totalità della sua esperienza professionale nello Stato membro di cui ha la cittadinanza.

Tuttavia, occorre precisare che il diploma di cui trattasi è stato conseguito in Germania. Il ricorrente ha esercitato il suo diritto di libera circolazione per ottenere il suo diploma di ingegnere in un altro Stato membro e ritornare poi nel suo Stato di origine per acquisirvi un'esperienza professionale (22). La questione pregiudiziale verte appunto sul contenuto di tale diploma ai fini dell'esercizio della professione di architetto. Aggiungo che ciò non può essere disgiunto dal fatto che il sig. Dreessen ha esercitato tale professione per parecchi anni. I fatti di causa non costituiscono quindi una situazione puramente interna.

30.
    Il contesto normativo della causa richiede anche due tipi di osservazioni.

31.
    Da un lato, il diploma di ingegnere non costituisce un diploma previsto dalla direttiva per poter beneficiare del principio di reciproco riconoscimento automatico nell'ambito del regime transitorio. La situazione del ricorrente non è identica a quelle che vengono invocate nelle sentenze Vlassopoulou e Hocsman, citate. Nel primo caso, la ricorrente non rientrava nell'ambito di nessuna delle direttive in materia di reciproco riconoscimento. Il settore di attività cui si riferiva la fattispecie non era stato ancora disciplinato. Quanto alla causa Hocsman, citata, il diploma dell'interessato si collocava fuori dall'ambito di applicazione della direttiva di cui trattavasi in quanto era stato rilasciato dalle autorità competenti di un paese terzo. Nella fattispecie, il diploma del ricorrente è stato conseguito in uno Stato membro, ma non è un diploma di architetto.

32.
    Dall'altro lato, ricordo le ragioni per le quali il diploma non fa parte dell'elenco tassativo di cui all'art. 11 della direttiva. Come ha osservato la Corte nella sentenza Dreessen I, «non si può obiettare che le vecchie scuole di ingegneria, che non disponevano di una sezione di architettura, sono state integrate, a decorrere dal 1971, nelle Fachhochschulen i cui diplomi fanno parte del regime di riconoscimento istituito dalla direttiva» (23). Tuttavia, «[...] se tale denominazione era impropria o lacunosa, spettava allo Stato membro interessato, cioè alla Repubblica federale di Germania, chiedere ed ottenere una modifica della direttiva per rettificare questo errore o riparare a questa omissione» (24).

33.
    Secondo le osservazioni del consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, la direttiva semplicemente non avrebbe voluto includere il diploma di ingegnere nel suo ambito di applicazione. Il sig. Dreessen non sarebbe idoneo a ricevere l'autorizzazione a stabilirsi, in modo indipendente, in quanto non disporrebbe del titolo di architetto. Egli non potrebbe domandare che la sua esperienza professionale sia presa in conto in base al principio accolto nella sentenza Vlassopoulou, citata.

34.
    Secondo tale argomento, qualora sia stata adottata una direttiva fondata sull'art. 57 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47 CE) per disciplinare l'accesso ad una professione, come è avvenuto nella fattispecie, le autorità nazionali dovrebbero attenersi alle sue disposizioni testuali e non procedere ad un esame comparativo prendendo in considerazione le competenze e le qualifiche attestate nel rispetto dei requisiti nazionali. In forza di tale soluzione, la direttiva stabilirebbe in maniera tassativa i diplomi riconosciuti. La presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita equivarrebbe così a modificare l'ambito di applicazione della direttiva.

35.
    Nello stesso senso, i governi italiano e francese considerano che la direttiva non lasci nessuna competenza discrezionale agli Stati membri. Essi ritengono che le autorità nazionali siano obbligate ad attenersi ai titoli espressamente elencati dall'art. 11 della direttiva. Il ricorso a qualsiasi esame comparativo sarebbe escluso dal fatto stesso dell'esistenza del meccanismo di automatico riconoscimento, attraverso la disposizione citata, dei titoli menzionati nell'elenco.

36.
    Secondo questi argomenti, il ricorso alla norma giurisprudenziale elaborata dalla sentenza Vlassopoulou, citata, avrebbe l'effetto di riscrivere la disposizione della direttiva, cosa che solo gli Stati membri hanno il diritto di fare.

37.
    Nella fattispecie, tutti questi argomenti non mi sembrano fondati.

38.
    L'art. 52 del Trattato mira alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Al riguardo, la libertà di stabilimento è una libertà fondamentale nel sistema comunitario (25).

39.
    L'obiettivo della direttiva è chiaro. Gli Stati membri hanno voluto fissare un determinato numero di requisiti minimi in materia di formazione e di qualifica il cui rispetto impone agli Stati membri un obbligo di reciproco riconoscimento. Lo scopo perseguito non può, in nessun modo, essere raggiunto in cambio della restrizione dell'esercizio del diritto di stabilimento. Infatti, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Vlassopoulou, citata, l'art. 52 del Trattato prescrive un preciso obbligo di risultato il cui adempimento deve essere facilitato, ma non condizionato (26) dall'attuazione di misure comunitarie. L'adozione di una direttiva relativa al reciproco riconoscimento non può alterare la portata giuridica di un principio fondamentale iscritto nel Trattato (27).

40.
    Di conseguenza, alla luce della recente giurisprudenza della Corte (28), e contrariamente a quanto ho proposto nelle mie conclusioni nella causa Erpelding (29), suggerisco alla Corte di applicare il principio elaborato nella sentenza Vlassopoulou, citata.

41.
    Il caso del sig. Dreessen consente infatti una nuova applicazione dei criteri giurisprudenziali della Corte. Il diploma di ingegnere del ricorrente non consente di fruire del meccanismo di automatico riconoscimento previsto dalla direttiva. Nonostante tutto, i fatti nel caso di specie rendono manifesto il carattere paradossale della sua situazione professionale. Infatti, le autorità nazionali competenti hanno ammesso che egli ha esercitato l'attività di architetto per 25 anni e oggi gli negano la possibilità di esercitare la stessa attività come lavoratore autonomo. Fuori dal contesto di applicazione della direttiva, il sig. Dreessen rientra direttamente nell'ambito dell'art. 52 del Trattato.

42.
    Ritengo che le autorità nazionali abbiano l'obbligo di esaminare il diploma di ingegnere del sig. Dreessen nonché la sua pertinente esperienza acquisita nel territorio dello Stato membro di cui è cittadino, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tale titolo e la pertinente esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa belga.

43.
    Al riguardo, occorre fornire la seguente precisazione. Come ha ricordato la Commissione il giorno del procedimento orale, non si tratta assolutamente di imporre alle autorità nazionali l'obbligo di riconoscere l'equipollenza del diploma di ingegnere. L'obbligo non verte sul risultato del test di valutazione comparativo, ma si trova a monte. Le autorità competenti devono procedere all'esame comparativo. Le conclusioni alle quali esse giungono rientrano nell'ambito dellaloro valutazione esclusiva. In tal modo, la lettera e lo spirito della direttiva saranno pienamente rispettati. L'applicazione della giurisprudenza Vlassopoulou, citata, non modifica affatto il meccanismo di automatico riconoscimento della direttiva. Essa riguarda solo l'obbligo di dare una valutazione obiettiva sul contenuto sostanziale del diploma di cui trattasi.

44.
    Tuttavia, tale esame comparativo è delimitato dai criteri giurisprudenziali in materia di riconoscimento.

45.
    Allo scopo di portare a buon fine tale raffronto, le autorità nazionali devono anzi tutto tener conto del grado di conoscenze e di qualifiche che il diploma di cui trattasi consente di presumere in possesso del titolare (30). Gli Stati membri hanno la possibilità di prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione di cui trattasi nello Stato membro di provenienza quanto al suo ambito di applicazione.

46.
    Le autorità belghe sono tenute a verificare il contenuto sostanziale del diploma del sig. Dreessen. Esse devono ricercare il contenuto della formazione ricevuta e le competenze che ne derivano. E' loro compito valutare se tale diploma, che formalmente è qualificato come «diploma di ingegnere», offra tutte le garanzie che l'interessato è stato formato per esercitare, materialmente, le funzioni di architetto.

47.
    Le autorità competenti hanno l'obbligo di applicare criteri nazionali. Onde non trattare in modo discriminatorio i cittadini degli altri Stati membri, esse sono tenute ad attenersi rigorosamente alle condizioni fissate dal diritto nazionale, così come si applicano ai cittadini nazionali.

48.
    Se, al termine della necessaria valutazione comparativa, le autorità belghe dovessero arrivare alla conclusione che il titolo del sig. Dreessen non corrisponde completamente a quello richiesto per l'esercizio della professione di architetto in Belgio, esse dovrebbero, come è stato affermato al punto 19 della sentenza Vlassopoulou, citata, dargli la possibilità di dimostrare di aver maturato le conoscenze e i titoli che gli mancano (31).

49.
    L'esame comparativo deve anche comprendere l'esperienza professionale dell'interessato. La valutazione delle competenze del ricorrente non si limita al titolo, ma include gli attestati rilasciati dai diversi datori di lavoro.

50.
    Inoltre, la decisione di diniego dell'autorizzazione deve essere motivata in modo chiaro indicando i motivi del rigetto. Tale atto giuridico deve poter costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale per verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario.

51.
    In conclusione, spetta al giudice a quo prendere in considerazione il diploma di ingegnere del ricorrente nonché la sua pertinente esperienza procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tale diploma e tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legge belga.

52.
    Per effettuare tale raffronto, egli deve fare riferimento ai requisiti nazionali che sono applicati, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Conclusione

53.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:

«L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) deve essere interpretato nel senso che, qualora, in una situazione in cui il diploma non è espressamente contemplato da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, il cittadino comunitario presenti una domanda di autorizzazione ad esercitare una professione l'accesso alla quale è, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, le autorità competenti dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione il diploma nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tale titolo e tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

Se il diploma e la pertinente esperienza non soddisfano i requisiti nazionali, le autorità nazionali devono dare all'interessato la possibilità di dimostrare materialmente che possiede le conoscenze e le qualifiche mancanti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità».


1: -     Lingua originale: il francese.


2: -     GU L 223, pag. 15 (in prosieguo: la «direttiva»).


3: -     Il corsivo è mio.


4: -     Gli artt. 3 e 4 precisano i requisiti che i cicli di formazione professionale che rilasciano i diplomi e altri certificati di architettura devono soddisfare. L'art. 4 elenca, in modo specifico, una serie di condizioni riguardanti, ad esempio, la durata minima di formazione.


5: -     Moniteur belge del 25 marzo 1939.


6: -     Moniteur belge del 5 luglio 1963.


7: -     Il giudice nazionale utilizza tale espressione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (v. pag. 3). In udienza, le parti erano discordi sulla questione se il ricorrente avesse lavorato come «architetto dipendente» o come «dipendente in diversi studi di architetti». Su tale punto, ricorderò che il procedimento di cui all'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) è fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte e che qualsiasi valutazione o verifica dei fatti della causa rientra nell'ambito di competenza esclusiva del giudice nazionale [v., in particolare, sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil (Racc. pagg. 661, 672); 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger (Racc. pag. 791, punto 4); 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment (Racc. pag. I-4531, punto 26) e 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzaro (Racc. pag. I-6881, punto 37)]. La Corte può pronunziarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, in base ai fatti indicati dal giudice nazionale [v., in particolare, sentenze Oehlschläger, citata, punto 4; 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs (Racc. pag. I-2305, punto 16) e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International (Racc. pag. I-1729, punto 11)]. Propongo quindi alla Corte di attenersi ai termini utilizzati dal giudice a quo.


8: -     Tale decreto modifica la legge 20 febbraio 1939 sulla tutela del titolo della professione di architetto. Sul piano formale, esso contiene un allegato che riprende le disposizioni della direttiva relative ai «diplomi, certificati o altri titoli che consentono l'uso del titolo e l'esercizio della professione di architetto in Belgio».


9: -     Nella fattispecie, si tratta della legge belga 20 febbraio 1939.


10: -     Causa C-447/93 (Racc. pag. I-4087).


11: -     Ibidem, punto 11.


12: -     Ibidem, punto 12.


13: -     Sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89 (Racc. pag. I-2357).


14: -     Sentenza 14 settembre 2000, causa C-238/98 (Racc. pag. I-6623).


15: -     Punto 16.


16: -     Ibidem, punto 17.


17: -     Ibidem punto 22.


18: -     V., ad esempio, sentenze 9 febbraio 1994, causa C-319/92 Haim (Racc. pag. I-425, punto 26) e 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla (Racc. pag. I-4773, punto 29).


19: -     Sentenza Hocsman, citata, punto 20.


20: -     Ibidem, punto 23.


21: -     Ibidem, punto 24.


22: -     Sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663, punto 15).


23: -     Punto 14.


24: -     Ibidem. Si deve rilevare che le attuali modifiche riguardanti la direttiva non fanno risultare nessuna menzione relativa all'iscrizione dei diplomi rilasciati prima del 1973 dalle «Fachhochschulen», sezione «Allgemeiner Hochbau». V. la proposta di direttiva 98/C 28/01 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, ed integra le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU C 28, pag. 1), e la posizione comune (CE) n. 20/2000, del 20 marzo 2000, definita dal Consiglio, deliberandoin conformità della procedura di cui all'art. 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU C 119, pag. 1).


25: -     Sentenza Kraus, citata, punto 16.


26: -     Punto 13.


27: -     Sentenza Hocsman, citata, punto 31.


28: -     Sentenza Hocsman, citata.


29: -     Sentenza 14 settembre 2000, causa C-16/99 (Racc. pag. I-6821, punti 58 e ss.).


30: -     Al riguardo, le autorità nazionali competenti devono valutare se le conoscenze acquisite dal ricorrente nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un'esperienza pratica siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (v. sentenze Vlassopoulou, citata, punto 20 e Fernández de Bobadilla, citata, punto 33).


31: -     Rilevo che il conseil d'appel dell'Ordine degli architetti ha ritenuto, il 16 giugno 1999, che il sig. Dressen avesse dimostrato di possedere le qualifiche e conoscenze richieste (v. decisione 16 giugno 1999, n. 389, del conseil d'appel d'expression française dell'Ordine degli architetti).