Language of document : ECLI:EU:C:2002:82

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 febbraio 2002 (1)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 94, nn. 1-3 - Pensione di vecchiaia - Periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71»

Nel procedimento C-28/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Liselotte Kauer

e

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 94, nn. 1-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs


cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

-    per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

-    per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Hillenkamp e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Kauer, rappresentata dall'avv. U. Schubert, Rechtsanwalt, del governo austriaco, rappresentato dalla sig.ra C. Pesendorfer, e della Commissione, rappresentata dal sig. W. Bogensberger, all'udienza del 28 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 14 dicembre 1999, pervenuta in cancelleria il 1° febbraio 2000, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 94, nn. 1-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nellaversione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Kauer e la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (ente previdenziale dei lavoratori subordinati) avente ad oggetto la determinazione dei periodi assicurativi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione.

Contesto normativo

Disposizioni comunitarie

3.
    Il regolamento n. 1408/71 si è divenuto applicabile alla Repubblica d'Austria il 1° gennaio 1994 in forza dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»). A partire dal 1° gennaio 1995 esso si applica alla Repubblica d'Austria in qualità di Stato membro dell'Unione europea.

4.
    L'art. 1, lett. r)-s bis), del regolamento n. 1408/71 reca le seguenti definizioni:

«(...)

r)     il termine ”periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

s )     i termini ”periodi di occupazione” o ”periodi di attività lavorativa autonoma” designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma;

s bis)    il termine ”periodi di residenza” designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti».

5.
    Peraltro, l'art. 94, nn. 1-3 del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«1.    Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato (...)

2.    Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (...), è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3.    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° ottobre 1972 o della data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (...)».

Disposizioni austriache

6.
    L'art. 227a dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale austriaca sulla previdenza sociale, nella versione pubblicata sul BGBl. 1997, pag. 47; in prosieguo: l'«ASVG»), che riguarda i periodi equiparati dedicati all'educazione dei figli, dispone quanto segue:

«1.    Nel caso delle assicurate (...) che (...) abbiano effettivamente e principalmente accudito i loro figli (...), per i periodi successivi al 31 dicembre 1955, valgono inoltre come periodi equiparati nel settore pensionistico nel quale si colloca l'ultimo precedente periodo contributivo o, in mancanza di un tale periodo, nel quale si colloca il primo periodo contributivo successivo, i periodi dedicati all'educazione dei figli all'interno del paese fino ad un massimo di 48 mesi di calendario, calcolati a decorrere dalla nascita del figlio.

(...)

3.    Se la nascita (...) di un altro figlio avviene prima della scadenza del periodo di 48 mesi di calendario, quest'ultimo si estende solo fino alla nascita di quest'altro figlio(...); se il periodo in cui è accudito quest'ultimo figlio (...) si conclude prima della scadenza del periodo di 48 mesi di calendario, i successivi mesi di calendario devono essere ancora contati fino alla scadenza. L'educazione di un figlio in uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è equiparata all'educazione di un figlio all'interno del paese qualora per tale figlio sussista o sia sussistito un diritto ad un assegno di maternità in forza della presente o di altra legge federale, oppure il diritto a ricevere la Betriebshilfe [prestazioni a favore di talune categorie di persone, in particolare, in caso di maternità] in forza del Betriebshilfegesetz (legge sul sussidio aziendale), e qualora il periodo dedicato all'educazione dei figli si collochi dopo l'entrata in vigore di questo accordo».

La causa principale e la questione pregiudiziale

7.
    La sig.ra Kauer, cittadina austriaca, ha tre figli, nati nel 1966, nel 1967 e nel 1969. Dopo aver completato gli studi nel 1960, ha lavorato in Austria dal luglio 1960 all'agosto 1964. Nell'aprile 1970, insieme alla famiglia, ha trasferito la propria residenza in Belgio, dove non ha lavorato. Dopo essere rientrata in Austria, ha ricominciato a lavorare, maturando i periodi di assicurazione obbligatoria a decorrere dal settembre 1975.

8.
    Su richiesta della sig.ra Kauer, la Pensionversicherungsanstalt der Angestellten, ha riconosciuto, con provvedimento 6 aprile 1998, che alla data del 1° aprile 1998 l'interessata aveva totalizzato ai fini della pensione 355 mesi di assicurazione ai sensi della legislazione austriaca. Sul totale, l'ente convenuto nella causa principale ha riconosciuto 46 mesi corrispondenti al periodo intercorso tra il luglio 1966, mese in cui era nato il primo figlio della sig.ra Kauer, e l'aprile 1970, quando era avvenuto il trasferimento della residenza in Belgio, come periodi equiparati dedicati all'educazione dei figli, in conformità dell'art. 227a dell'ASVG.

9.
    La sig.ra Kauer ha impugnato tale provvedimento. A suo parere, l'ente convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione non 46 bensì 82 mesi a titolo di periodo dedicato all'educazione dei figli, poiché il periodo nel quale aveva accudito i propri figli in Belgio avrebbe dovuto anch'esso essere considerato periodo equiparato, conformemente al diritto comunitario.

10.
    L'ente convenuto nella causa principale ha respinto il ricorso, affermando, innanzitutto, che i periodi dedicati all'educazione dei figli compiuti all'interno dello Spazio economico europeo avrebbero dovuto essere equiparati ai periodi compiuti in Austria solo se fossero intervenuti dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE, il 1° gennaio 1994, condizione che non ricorreva nella fattispecie. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21 e GU 1995, L 1, pag. 1), le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolerebbero i nuovi Stati membri unicamente a partire dal 1° gennaio 1995. Infine, secondo la giurisprudenza della Corte, le disposizioni del diritto comunitario non sarebbero applicabili retroattivamente a circostanze verificatesi prima dell'adesione dello Stato membro interessato.

11.
    Rimasta soccombente nel merito, in primo grado, dinanzi all'Arbeits- und Sozialgericht Wien [giudice competente in materia di lavoro e previdenza sociale di Vienna (Austria)], e in appello, dinanzi all'Oberlandsgericht Wien (Corte d'appello di Vienna), la sig.ra Kauer ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof.

12.
    Al fine di ottenere un chiarimento circa la compatibilità della normativa nazionale in questione con il diritto comunitario, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 94, nn. 1-3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249, vada interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale in forza della quale i periodi dedicati all'educazione dei figli sono considerati periodi equiparati ai fini pensionistici se i figli sono stati accuditi in Austria, mentre gli stessi periodi, compiuti in uno Stato membro dell'accordo SEE (nel presente caso il Belgio) sono presi in considerazione solo qualora si collochino dopo l'entrata in vigore di tale accordo (1° gennaio 1994) e, inoltre, solo a condizione che sussista, o sia sussistito, per il figlio in questione, un diritto ad un assegno di maternità in forza dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz [legge generale austriaca sulla previdenza sociale (ASVG)] o di un'altra legge federale austriaca, oppure il diritto al Betriebshilfe, in base al Betriebshilfegesetz (legge austriaca sul sussidio aziendale)».

Sulla questione pregiudiziale

13.
    Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio intende sapere, sostanzialmente, se l'art. 94, nn. 1-3, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione vigente in uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all'educazione dei figli trascorsi in un altro Stato membro dell'accordo SEE ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea sono riconosciuti come periodi equiparati ai fini pensionistici soltanto alla duplice condizione

-    che siano stati compiuti dopo l'entrata in vigore del detto regolamento nel primo Stato, e

-    che il richiedente benefici o abbia beneficiato per i figli di cui trattasi di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione vigente in questo stesso Stato,

laddove tali periodi, se compiuti nel territorio nazionale, sono considerati equiparati ai fini pensionistici senza essere soggetti ad alcun limite ratione temporis né ad altre condizioni.

14.
    Il governo austriaco e la Commissione ritengono che le disposizioni transitorie di cui all'art. 94, nn. 1-3, del regolamento n. 1408/71 non si applichino ai periodi che la ricorrente nella causa principale ha trascorso in Belgio.

15.
    La Commissione afferma che il regolamento n. 1408/71, a tenore del suo art. 94, n. 1 «non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente (...) la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato». Pertanto, un diritto che non sia stato acquisito prima che il regolamento n. 1408/71 entrasse in vigore in Austria, ossia prima del 1° gennaio 1994, non potrebbe sorgere retroattivamente in forza dello stesso regolamento. La Commissione aggiunge, tuttavia, che al fine di stabilire se undiritto sia stato acquisito prima di questa data, occorre fare riferimento alle disposizioni transitorie previste all'art. 94, nn. 2 e 3, del detto regolamento.

16.
    Il governo austriaco e la Commissione sono dell'avviso che non ci si possa fondare sull'art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1408/71 per prendere in considerazione, nella causa principale, i periodi dedicati all'educazione di un figlio compiuti nel territorio di un altro Stato parte dell'accordo SEE o di un altro Stato membro dell'Unione europea anteriormente al 1° gennaio 1994.

17.
    In primo luogo, tali periodi non costituirebbero periodi di assicurazione ai sensi dell'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Infatti, tali periodi potrebbero venire presi in considerazione a titolo di questa disposizione solo qualora la normativa dello Stato membro considerato li riconoscesse come periodi di assicurazione. Orbene, la normativa austriaca subordinerebbe il riconoscimento dei periodi dedicati all'educazione dei figli come periodi di assicurazione ad alcune condizioni che non sussisterebbero nella fattispecie.

18.
    In secondo luogo, il termine «evento» impiegato dall'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71 sarebbe riferito ad avvenimenti che fanno acquisire un diritto a prestazioni previdenziali, quali il sopraggiungere dell'età pensionabile, l'invalidità o il decesso. Ora, emergerebbe chiaramente dall'art. 227a dell'ASVG che il periodo dedicato dalla ricorrente nella causa principale all'educazione dei figli in Belgio, di per sé, non fa sorgere alcun diritto a prestazioni previdenziali in base alla normativa austriaca.

19.
    Il governo spagnolo pur ammettendo che il regolamento n. 1408/71, conformemente al suo art. 94, n. 1, non fa sorgere diritti per il periodo precedente la sua entrata in vigore, ritiene che esso imponga di prendere in considerazione gli eventi verificatisi in epoca anteriore, quali i periodi dedicati all'educazione dei figli, che, dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, possono far sorgere diritti.

20.
    In proposito, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi scopi, i quali consentano di ritenere che il regolamento non disponga esclusivamente per l'avvenire (sentenza 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20). Se la nuova legge ha validità solo per l'avvenire, è pur vero che, secondo un principio generalmente riconosciuto, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 1978, causa 96/77, Bauche e Delquignies, Racc. pag. 383, punto 48, 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig e De Bijenkorf, Racc. pag. 1991, punto 37, 5 febbraio 1981, causa 40/79, P/Commissione, Racc. pag. 361, punto 12 e 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 2305, punto 31).

21.
    L'art. 94, n. 1, del regolamento n. 1408/71, disponendo che quest'ultimo non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, si inscrive pienamente nell'ambito del principio di certezza del diritto appena richiamato.

22.
    Nello stesso senso, allo scopo di consentire l'applicazione del regolamento n. 1408/71 agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, l'art. 94, n. 2, dello stesso sancisce l'obbligo di prendere in considerazione, al fine di determinare il diritto ad una prestazione, ogni periodo di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro «prima del 1° ottobre 1972 o prima della data di applicazione del (...) regolamento nel territorio di tale Stato membro». Da questa disposizione deriva quindi che uno Stato membro non può legittimamente rifiutare di tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti sul territorio di un altro Stato membro ai fini della costituzione di una pensione di anzianità, per la sola ragione che tali periodi sono maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento nel suo territorio (v. sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. pag. I-323, punto 16).

23.
    D'altra parte, l'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71 prevede anch'esso che venga preso in considerazione ogni evento al quale si riferisce il diritto acquisito in questione, anche se si è verificato «prima del 1° ottobre 1972 o prima della data di applicazione del (...) regolamento nel territorio dello Stato membro interessato».

24.
    Si deve pertanto stabilire se un periodo dedicato all'educazione dei figli, compiuto nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente prima della data di applicazione del regolamento n. 1408/71 sul territorio di quest'ultimo Stato, possa costituire un periodo di assicurazione o un evento, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 94, nn. 2 e 3, del detto regolamento.

25.
    Per quanto riguarda l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, è utile ricordare che il termine ivi contenuto «periodi di assicurazione», nella definizione data dall'art. 1, lett. r), del detto regolamento designa «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».

26.
    Siffatto rinvio alla normativa interna dimostra chiaramente che il regolamento n. 1408/71, ai fini, in particolare, del cumulo dei periodi di assicurazione, si rimette alle condizioni cui il diritto interno assoggetta il riconoscimento di un determinato periodo come equiparato ai periodi di assicurazione propriamente detti [v., riguardo al regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561); la sentenza 5 dicembre 1967, causa 14/67, Welchner, Racc. pag. 391, a pag. 399, e, con riferimento al regolamento n. 1408/71, sentenza 7 febbraio 1990, causa C-324/88, Vella e a., Racc. pag. I-257]. Tuttavia, tale riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle disposizioni delTrattato CE concernenti la libera circolazione delle persone (v., in particolare, sentenze 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux, Racc. pag. I-4875, punti 25-28, e 17 settembre 1997, causa C-322/95, Iurlaro, Racc. pag. I-4881, punto 28).

27.
    Occorre altresì stabilire quale sia la legislazione nazionale in base alla quale debbono essere definiti o ammessi come periodi equiparati ai periodi di assicurazione propriamente detti, ai sensi dell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, i periodi in cui la ricorrente nella causa principale ha accudito i figli in Belgio, tra il 1970 ed il 1975.

28.
    Al riguardo, dagli atti risulta che la sig.ra Kauer, dopo il trasferimento con la famiglia dall'Austria in Belgio, avvenuto nell'aprile 1970, non ha lavorato in quest'ultimo paese, né versato contributi al regime previdenziale belga. La sig.ra Kauer ha ripreso a lavorare soltanto dopo il suo rientro in Austria, a partire dal mese di settembre del 1975.

29.
    Da ciò discende, come rileva l'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, che in base all'art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione precedente all'aggiunta della lett. f) ad opera del regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 206, pag. 2), la sig.ra Kauer, che aveva trascorso il suo ultimo periodo di occupazione in Austria, sarebbe rimasta soggetta alla legislazione austriaca per il periodo dedicato all'educazione dei figli in Belgio, dove non ha svolto alcuna attività salariata o autonoma (v. sentenze 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821, punto 14, e 10 marzo 1992, causa C-215/90, Twomey, Racc. pag. I-1823, punto 10).

30.
    Tuttavia, il governo austriaco sostiene che la questione relativa al riconoscimento dei periodi dedicati dalla ricorrente nella causa principale ad accudire i figli in Belgio deve essere regolata in base alla legislazione belga. In proposito, esso fa valere che ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, la persona per la quale cessi di essere applicabile le legislazione di uno Stato membro, applicabile in precedenza in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, senza che le divenga applicabile un'altra legislazione in forza delle norme di cui agli artt. 14-17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.

31.
    Questa tesi non è accoglibile. Quand'anche si dovesse tenere conto dell'esistenza dell'art. 13, n. 2, lett. f), introdotto nel regolamento n. 1408/71 con il regolamento n. 2195/91, vale a dire molti anni dopo il compimento del periodo dedicato dalla sig.ra Kauer ad accudire i figli in Belgio, questa disposizione non sarebbe tuttavia pertinente nella fattispecie, per quanto riguarda la possibilità di prendere in considerazione i periodi di educazione dei figli nel calcolo della pensione di vecchiaia.

32.
    Infatti, come risulta dalla sentenza 23 novembre 2000, causa C-135/99, Elsen (Racc. pag. I-10409, punti 25-28), in sede di calcolo, ai fini pensionistici, dei periodi dedicati all'educazione di un figlio, il fatto che una persona, come la sig.ra Kauer, abbialavorato esclusivamente in uno Stato membro e al momento della nascita del figlio fosse soggetta alla legislazione di questo Stato, consente di stabilire un collegamento sufficiente tra i periodi di educazione in oggetto e i periodi di assicurazione maturati in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa all'interno dello Stato considerato. E' proprio a titolo del compimento di questi ultimi periodi che la signora Kauer ha chiesto ad un'istituzione austriaca di prendere in considerazione i periodi che aveva dedicato all'educazione dei figli, interrompendo l'attività lavorativa.

33.
    E' quindi in conformità del diritto austriaco che si deve valutare se i periodi dedicati dalla sig. Kauer all'educazione dei figli in Belgio debbano essere considerati equiparati ai periodi di assicurazione.

34.
    In proposito, dall'art. 227a, n. 1, dell'ASVG, si evince che i periodi dedicati all'educazione dei figli in Austria sono considerati equiparati ai fini pensionistici, senza che siano imposte altre condizioni. Tuttavia, conformemente al n. 3 di questo stesso articolo, tali periodi, qualora siano compiuti in un altro Stato membro dell'accordo SEE o dell'Unione europea, sono considerati periodi equiparati alla duplice condizione

-    che siano stati compiuti dopo il 1° gennaio 1994 e

-    che il richiedente benefici o abbia beneficiato per tali figli di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza di una legge federale austriaca.

Sulla condizione in base alla quale i periodi dedicati all'educazione dei figli devono collocarsi dopo il 1° gennaio 1994

35.
    La portata dell'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 è, per sua natura, violata, qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il riconoscimento di periodi equiparati, compiuti nel territorio di un altro Stato membro, alla condizione che questi siano intervenuti dopo la data di entrata in vigore del regolamento nel primo Stato membro.

36.
    Infatti, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, questa disposizione mira proprio a preservare gli effetti di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, quale il compimento di periodi di assicurazione o di periodi ad essi equiparati, ai fini della determinazione di diritti ai sensi della nuova normativa. Subordinare tale riconoscimento alla condizione che i periodi in oggetto si collochino dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro interessato avrebbe l'effetto di rendere totalmente inutili le disposizioni transitorie enunciate all'art. 94, n. 2, del detto regolamento.

37.
    Un limite ratione temporis come quello contenuto nell'art. 227a, n. 3, dell'ASVG è quindi incompatibile con l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

Sul requisito secondo il quale il richiendente deve beneficiare o avere beneficiato di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione federale austriaca

38.
    Occorre poi valutare la conformità con il diritto comunitario della seconda condizione imposta dall'art. 227a, n. 3, dell'ASVG, in base alla quale, affinché i periodi dedicati all'educazione dei figli compiuti fuori dall'Austria, ma all'interno dello Spazio economico europeo o dell'Unione europea, siano equiparabili ai periodi di assicurazione, il richiedente deve beneficiare o avere beneficiato, per i figli considerati, di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza di una legge federale austriaca.

39.
    Il governo austriaco afferma che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri hanno il diritto di organizzare liberamente il proprio regime di previdenza sociale, e, in particolare, di stabilire le condizioni in base alle quali possono venire presi in considerazione i periodi di assicurazione, sempre che non vengano operate discriminazioni tra i propri cittadini ed i cittadini di altri Stati membri. Al riguardo, tale governo sostiene che la Repubblica d'Austria ha il diritto di esigere che vi sia un collegamento sufficientemente stretto con il suo regime previdenziale, ai fini della presa in considerazione dei periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro. Dalla sentenza 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419), discenderebbe che, qualora l'interessato risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui svolgeva un'attività lavorativa prima di dedicarsi all'educazione dei figli, lo Stato di residenza e non lo Stato nel quale tale attività è stata svolta è competente a determinare i periodi dedicati all'educazione dei figli.

40.
    Il governo austriaco aggiunge che i periodi in questione nella causa principale sono stati compiuti prima della data di entrata in vigore dell'accordo SEE in Austria e prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, cosicché il rifiuto di tenere conto di questi periodi non può incidere negativamente sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea, né sui diritti dei cittadini di quest'ultima. Nel caso di specie, la sig.ra Kauer avrebbe trasferito la residenza ed avrebbe soggiornato in Belgio, per tornare poi in Austria prima di queste due date. In tali circostanze, non si potrebbe affermare che la sig.ra Kauer abbia esercitato un diritto alla libera circolazione delle persone conferitole dal Trattato.

41.
    Il governo austriaco asserisce inoltre che, anche nel caso in cui i periodi dedicati all'educazione dei figli in Belgio fossero intervenuti dopo il 1° gennaio 1994, la sig.ra Kauer non avrebbe potuto chiedere che venissero presi in considerazione ai fini della pensione austriaca, in quanto, poiché al momento della nascita del suo primo figlio non svolgeva alcuna attività lavorativa, essa non avrebbe avuto diritto ad alcun assegno di maternità in forza della legislazione austriaca.

42.
    Al riguardo, occorre innanzitutto valutare la legittimità di un requisito come quello imposto dalla seconda condizione prevista dall'art. 227a, n. 3, dell'ASVG, alla lucedel diritto comunitario che sarebbe stato applicabile qualora i periodi di educazione in oggetto fossero stati compiuti dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

43.
    E' giocoforza constatare che la normativa nazionale in questione nella causa principale introduce una disparità di trattamento in ordine alla determinazione ai fini pensionistici dei periodi di assicurazione ed equiparati, in quanto prende in considerazione incondizionatamente i periodi di educazione compiuti nel territorio nazionale, mentre subordina all'erogazione di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione federale austriaca la possibilità che vengano presi in considerazione i periodi di educazione compiuti in un altro Stato parte dell'accordo SEE o in un altro Stato membro dell'Unione europea.

44.
    Ove si applichi ai periodi di educazione compiuti dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, questa normativa è tale da sfavorire i cittadini comunitari che siano stati residenti in Austria o abbiano ivi lavorato, ed abbiano quindi esercitato, in qualità di lavoratori, familiari di un lavoratore o cittadini dell'Unione, il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, tutelato dagli artt. 8 A, 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE). Infatti, è essenzialmente per i cittadini comunitari che si pone il problema relativo al compimento dei periodi dedicati all'educazione dei figli fuori dall'Austria.

45.
    In secondo luogo, occorre sottolineare, da una parte, che, nel caso in cui, come nella causa principale, la normativa nazionale si applichi ai periodi di educazione compiuti prima della data di applicazione del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in questione, la liquidazione di un diritto a pensione acquisito dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, anche se determinato in base ai periodi di assicurazione maturati prima di questa data, deve essere effettuata dalle autorità austriache in conformità del diritto comunitario e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative la libera circolazione dei lavoratori o, ancora, delle norme relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., in proposito, sentenza Elsen, citata, punto 33).

46.
    D'altra parte, nel caso, in particolare, del computo dei periodi in questione nella causa principale, si deve applicare la disposizione transitoria di cui all'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, la quale, per sua natura, è destinata a riferirsi a situazioni sorte in un'epoca in cui il Trattato non era ancora applicabile nello Stato membro interessato. Questa disposizione ha l'obiettivo specifico, come è stato già sottolineato al punto 22 della presente sentenza, di consentire l'applicazione del detto regolamento agli effetti futuri di situazioni sorte in un'epoca in cui, per definizione, non veniva ancora garantita la libertà di circolazione delle persone nell'ambito delle relazioni tra lo Stato membro considerato e lo Stato sul cui territorio si sono verificate le situazioni specifiche da prendere eventualmente in considerazione.

47.
    Di conseguenza, il fatto che la sig.ra Kauer abbia soggiornato in Belgio prima che l'accordo SEE entrasse in vigore o prima dell'adesione della Repubblica d'Austriaall'Unione europea non osta, in quanto tale, all'applicazione dell'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

48.
    Orbene, l'applicazione della seconda condizione prevista all'art. 227a, n. 3, dell'ASVG, a proposito dei periodi di educazione compiuti anteriormente alla data di applicazione del regolamento n. 1408/71 rischia di rendere illusoria la possibilità di avvalersi dell'art. 94, n. 2, del detto regolamento, allorché la stessa legislazione nazionale non prevede l'erogazione di prestazioni pecuniarie di maternità a favore delle persone residenti fuori dal territorio nazionale, in difetto, precisamente, di una norma comunitaria come l'art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, che avrebbe potuto garantire tale erogazione. Infatti, questa disposizione, in conformità dell'art. 94, n. 1, dello stesso regolamento, non può essere applicata retroattivamente.

49.
    Il fatto che la sig.ra Kauer, i cui tre figli sono nati, è vero, in Austria, non abbia beneficiato di un assegno di maternità in forza della legislazione austriaca, in quanto, come afferma il governo austriaco, aveva cessato l'esercizio dell'attività lavorativa prima che nascesse il suo primo figlio, non è tale da mettere in discussione la precedente valutazione in merito alla compatibilità della condizione relativa alla concessione di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione federale austriaca con gli artt. 8 A, 48 e 52 del Trattato, nonché con l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

50.
    Di conseguenza, il requisito relativo all'erogazione di un assegno di maternità, o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione austriaca, enunciato all'art. 227a, n. 3, dell'ASVG, deve essere considerato contrario all'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto, a seconda dei casi, con gli artt. 8 A, 48 e 52, del Trattato.

51.
    Non occorre pertanto procedere all'interpretazione dell'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71.

52.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono, discende che l'art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto, a seconda dei casi, con gli artt. 8 A, 48 e 52 del Trattato, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all'educazione dei figli, compiuti in un altro Stato parte dell'accordo SEE, ovvero in uno Stato membro dell'Unione europea, sono considerati periodi equiparati ai fini pensionistici soltanto alla duplice condizione:

-    che siano stati compiuti dopo l'entrata in vigore del detto regolamento nel primo Stato, e

-    che il ricorrente benefici o abbia beneficiato, per i figli di cui trattasi, di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza di una legge federale austriaca.

laddove tali periodi, se compiuti nel territorio nazionale, sono considerati equiparati ai fini pensionistici senza essere soggetti ad alcun limite ratione temporis né ad altre condizioni.

Sulle spese

53.
    Le spese sostenute dai governi austriaco e spagnolo, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 14 dicembre 1999, dichiara:

L'art. 94, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, in combinato disposto, a seconda dei casi, con gli artt. 8 A, 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE), deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all'educazione dei figli, compiuti in un altro Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, ovvero in uno Stato membro dell'Unione europea, sono considerati periodi equiparati ai fini pensionistici soltanto alla duplice condizione

-    che siano stati compiuti dopo l'entrata in vigore del detto regolamento nel primo Stato, e

-    che il ricorrente benefici o a abbia beneficiato, per i figli di cui trattasi, di un assegno di maternità o di prestazioni equivalenti in forza della legislazione di questo stesso Stato,

laddove tali periodi, se compiuti nel territorio nazionale, sono considerati equiparati ai fini pensionistici senza essere soggetti ad alcun limite ratione temporis né ad altre condizioni.

Edward                     La Pergola                 Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

P. Jann


1: Lingua processuale: il tedesco.