Language of document : ECLI:EU:C:1999:375

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 luglio 1999 (1)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/157/CEE relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose — Mancata adozione, da parte di uno Stato membro, dei programmi previsti dall'art. 6 della direttiva»

Nella causa C-178/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Götz zur Hausen, consigliere giuridico, e Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione ”diritto economico internazionale e diritto comunitario” presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Romain Nadal, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando e/o non comunicando tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 della direttiva

del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della suddetta direttiva,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas,


cancelliere: R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE (ex art. 169), un ricorso volto a far dichiarare che, non adottando e/o non comunicando tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38, in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della suddetta direttiva.

2.
    L'art. 1 della direttiva dispone che essa ha «per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I».

3.
    L'art. 6 della direttiva così stabilisce:

«Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi:

—    riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;

—    promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti;

—    riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I;

—    promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio;

—    smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.

I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.

I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione».

4.
    Ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva, gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti di attuazione della medesima anteriormente al 18 settembre 1992, e ne informano immediatamente la Commissione.

5.
    Il 22 dicembre 1992 la Commissione inoltrava una lettera al governo francese onde rammentargli gli obblighi derivanti dall'art. 6 della direttiva, e chiedere l'invio di una copia dei programmi menzionati nella suddetta norma. Tale lettera restava senza risposta.

6.
    Stando così le cose, la Commissione, in data 3 luglio 1995, inviava al governo francese, conformemente al procedimento di cui all'art. 226 CE, una lettera di diffida, comunicando che, secondo le informazioni in suo possesso, la Repubblica francese non aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6 della direttiva, e invitandola altresì a comunicarle, entro due mesi, le proprie osservazioni in proposito.

7.
    Con lettera 19 settembre 1995, il governo francese rispondeva facendo presente ch'era in preparazione un decreto volto a trasporre la suddetta direttiva nel diritto nazionale e che lo stesso decreto era sottoposto all'esame del Consiglio di Stato. Il 9 aprile 1996 tale governo trasmetteva alla Commissione un progetto di decreto e faceva presente che alcuni programmi, ai sensi dell'art. 6 della direttiva erano stati elaborati, e sarebbero stati sottoscritti nel termine di uno - due mesi.

8.
    Non avendo ricevuto nessun'altra informazione relativa a tali programmi, la Commissione, in data 5 maggio 1997, inviava al governo francese un parere motivato col quale rilevava che la Repubblica francese non aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti, non comunicando i programmi di cui all'art. 6 della direttiva, e invitava a conformarsi al parere entro due mesi dalla notifica del medesimo.

9.
    Con lettera 12 giugno 1997, il governo francese informava la Commissione che il progetto di decreto relativo all'immissione nel mercato delle pile e degli accumulatori contenenti talune sostanze pericolose, nonché alla loro eliminazione, era stato sottoposto all'esame del Primo Ministro e che si prevedeva l'adozione del complesso di tale normativa entro il 1° gennaio 1998.

10.
    Il 12 maggio 1998, non essendole pervenuta notizia di alcun altro provvedimento adottato dal governo francese in ordine all'attuazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

11.
    Nel controricorso il governo francese sostiene che i cinque obiettivi di cui all'art. 6 della direttiva sono stati raggiunti o sono sul punto di esserlo, grazie a provvedimenti, di diversa natura, adottati dagli organi nazionali. Pur riconoscendo che i suddetti provvedimenti non si presentano in forma di programmi, il governo francese asserisce che l'inadempimento addebitatogli ha carattere puramente formale, in quanto il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 6 della direttiva è garantito da detti provvedimenti.

12.
    A tal proposito, il governo francese menziona inanzitutto una serie di misure adottate di concreto con gli operatori economici, e segnatamente i fabbricanti di pile e di accumulatori, i consumatori e gli enti pubblici. In particolare, esso si richiama ad un programma di riduzione del tenore di mercurio adottato dai fabbricanti francesi, al divieto, chiesto dai produttori, di immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 1999, delle pile all'ossido di mercurio e delle pile saline e alcaline contenenti mercurio aggiuntivo, ad un progetto volto ad allungare la durata delle batterie al piombo mediante l'aggiunta di un additivo non inquinante, ad una campagna avviata dai produttori di pile, volta a far sì che le percentuali di mercurio e di cadmio vengano menzionate sulle pile, nonché a provvedimenti adottati dagli industriali, dai produttori, dagli enti pubblici e dagli stabilimenti commerciali in merito alla raccolta delle pile e degli accumulatori.

13.
    In secondo luogo, il governo francese sostiene che, su 6 milioni di batterie al piombo, ne sono state raccolte e riciclate 5,4 milioni, e che, nel 1997, sono state riciclate all'incirca 1 000 tonnellate di pile e di accumulatori portatili al nickel-cadmio e al nickel-idrato di metallo, con una percentuale di riciclaggio che si colloca, all'incirca, tra il 4 e il 5%. Esso menziona ugualmente l'appoggio finanziario de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Agenzia per l'ambiente e il controllo dell'Energia, in prosieguo: l'«ADEME»), da un lato, per il riciclaggio degli accumulatori al nickel-idrato di metallo, per il recupero del

10-15% del piombo ancora contenuto nei residui di distruzione delle batterie e per il riciclaggio dei polimeri non inquinanti che ne derivano, nonché, dall'altro lato, l'approccio per la realizzazione di una rete di riciclaggio delle pile e degli accumulatori al litio. Il governo francese aggiunge che l'ADEME ha pubblicato informazioni su tutti i siti francesi di riciclaggio delle pile e degli accumulatori.

14.
    In terzo luogo, il governo francese fa presente che un gruppo di riflessione, creato a partire dal 1992 e composto da rappresentanti di diversi dipartimenti ministeriali, ha promosso la creazione di un organismo di gestione della raccolta e dello smaltimento degli accumulatori portatili. Per quanto riguarda lo smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati di cui all'allegato I della direttiva, il governo francese sostiene che la Francia dispone già di impianti in numero sufficiente per riciclare la globalità delle pile e degli accumulatori divenuti inservibili.

15.
    Da ultimo, ricorda il ruolo svolto dall'ADEME, ente pubblico di natura industriale e commerciale posto sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente, che ha preso parte all'attuazione di un numero rilevante di provvedimenti volti a raggiungere le finalità di cui all'art. 6 della direttiva.

16.
    Nella replica la Commissione asserisce di non condividere la tesi del governo francese secondo cui l'inadempimento addebitato avrebbe carattere puramente formale. Essa sostiene che i provvedimenti elencati dal governo francese non sono atti ad adempiere gli obblighi di elaborazione dei programmi di cui all'art. 6 della direttiva, in quanto nella maggioranza dei casi non si tratterebbe di programmi attuati, o, quanto meno, coordinati dallo Stato membro, come indica in modo chiaro il tenore della suddetta norma, ma piuttosto la conseguenza di attività disperse, incomplete e che variano da una parte all'altra del territorio francese, avviate da operatori privati o enti locali, con conseguente impossibilità di considerarli come programmi ex art. 6 della direttiva.

Inoltre, i suddetti provvedimenti non conterebbero alcuna indicazione numerica sotto l'aspetto quantitativo, né per quanto riguarda le date di attuazione.

17.
    Occorre rilevare che l'art. 6 della direttiva impone agli Stati membri, per raggiungere i suoi obiettivi, di elaborare programmi, e poi di rivederli e di aggiornarli regolarmente.

18.
    A tal proposito, dalla formulazione dell'art. 6 e dalla struttura generale della direttiva risulta che i vari problemi posti dai rifiuti speciali quali le pile e gli accumulatori devono essere risolti in base ad un preciso scadenzario.

19.
    Peraltro, occorre rilevare anche che, pur se taluni risultati in relazione agli obiettivi della direttiva sono stati raggiunti prima della scadenza del termine stabilito da quest'ultima per l'attuazione dei programmi, ciò non esonera uno Stato membro

dall'elaborare i programmi previsti (v. sentenza 21 gennaio 1999, causa C-347/97, Commissione/Belgio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 18).

20.
    Come la Corte ha già statuito, azioni concrete a carattere parziale, o interventi normativi frammentari non possono soddisfare l'obbligo, incombente ad uno Stato membro, di elaborare programmi volti a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 6 della direttiva (v. sentenza 28 maggio 1998, causa C-298/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3301, punto 16).

21.
    Nella fattispecie, si deve constatare, come peraltro da essa stessa ammesso nel controricorso, che la Repubblica francese non ha elaborato programmi relativi ai suddetti obiettivi.

22.
    Infatti, i provvedimenti cui fa riferimento il governo francese non soddisfanno l'obbligo, posto dall'art. 6 della direttiva, di elaborare programmi, in quanto tale governo non ha previsto di rivederli e di aggiornarli regolarmente, né le misure in parola comportano un calendario preciso per tale aggiornamento, che deve effettuarsi almeno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e a quella ambientale.

23.
    A tal proposito, occorre constatare che, benché le autorità francesi abbiano adottato provvedimenti concreti in relazione agli obiettivi definiti dall'art. 6, primo comma, della direttiva, questi costituiscono solo una serie di interventi normativi o di azioni particolari che non presentano il carattere di un sistema organizzato e articolato di obiettivi tale da farli considerare come programmi ai sensi di detto art. 6 (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, precitata, punto 23).

24.
    Occorre pertanto dichiarare che, non adottando nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 della direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del suddetto articolo.

Sulle spese

25.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, e quest'ultima è rimasta soccombente, la Repubblica francese dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non adottando nel termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del suddetto articolo.

2)    La Repubblica francese è condannata alle spese.

Puissochet
Jann
Gulmann

Edward

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet


1: Lingua processuale: il francese.