Lingua del documento : ECLI:EU:C:2005:51

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 gennaio 2005 (1)

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni di vecchiaia – Assegno per le vacanze concesso al beneficiario di una pensione di anzianità – Lavoratore frontaliero disoccupato avente diritto ad un regime pensionistico»

Nel procedimento C-101/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio) con decisione 17 febbraio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio 2004, nel procedimento

Roger Noteboom

contro

Rijksdienst voor Pensioenen,



LA CORTE (Quarta Sezione),



composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Noteboom e il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: il «Rijksdienst»), ente previdenziale belga, in merito ad un assegno per le vacanze versato ai pensionati.


Contesto normativo

La normativa comunitaria

3
L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(…)

t)
i termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi;

(…)».

4
L’art. 4, n. 1, dello stesso regolamento così recita:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

le prestazioni di vecchiaia;

(…)».

5
L’art. 45 del regolamento n. 1408/71, contenuto nel terzo capitolo, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», del titolo III di tale regolamento, stabilisce il principio del cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni.

6
Secondo i nn. 1 e 6 di tale articolo:

«1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

(…)

6. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, sono presi in considerazione dall’istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.

(…)

Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell’interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro».

7
L’art. 71, n. 1, del regolamento n. 1408/71, compreso nella sezione 3 del titolo III, capitolo 6, intitolata «Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», dispone quanto segue:

«Al lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a)
(…)

ii)
il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

(…)».

La normativa nazionale

8
Ai sensi dell’art. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati (Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11258), come modificato dalla legge 30 marzo 1994 (Moniteur belge del 31 marzo 1994, pag. 8866; in prosieguo: il «regio decreto 24 ottobre 1967»):

«Un assegno per le vacanze e un’indennità integrativa dell’assegno per le vacanze possono essere concessi annualmente ai beneficiari di una pensione corrisposta in forza del presente regime.

(…)

Le indennità previste nel presente articolo non sono prese in considerazione per l’applicazione delle regole relative al cumulo delle prestazioni sociali e per il calcolo dei redditi che la concessione di taluni benefici richiede».

9
L’art. 56, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967 sull’adozione del regolamento generale relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati (Moniteur belge del 16 gennaio 1968, pag. 441), come modificato dal regio decreto 27 gennaio 1998 (Moniteur belge del 20 febbraio 1998, pag. 4793) e dal regio decreto 4 marzo 2002 (Moniteur belge del 29 marzo 2002, pag. 13236) (in prosieguo: il «regio decreto 21 dicembre 1967»), così dispone:

«Annualmente vengono attribuiti un assegno per le vacanze e un’indennità integrativa dell’assegno per le vacanze ai titolari di una pensione di vecchiaia e/o superstiti.

L’assegno per le vacanze e l’indennità integrativa dell’assegno per le vacanze non vengono tuttavia attribuiti durante l’anno in cui la pensione inizia effettivamente e per la prima volta a decorrere. L’anno successivo vengono attribuiti un assegno per le vacanze e un’indennità integrativa dell’assegno per le vacanze in proporzione al numero di mesi durante i quali il titolare ha beneficiato della pensione nel corso dell’anno in cui essa ha iniziato a decorrere. Essi vengono attribuiti in misura piena durante gli anni successivi.

(…)

In deroga al secondo comma, (…) e fatta salva l’applicazione del n. 2 di questo articolo, l’assegno per le vacanze e l’indennità integrativa vengono attribuiti per intero a partire dall’anno in cui la pensione inizia effettivamente e per la prima volta a decorrere:

a)
quando si tratta di una pensione di vecchiaia se il beneficiario è stato titolare di una pensione provvisoria o se ha fruito di indennità per malattia, invalidità o disoccupazione involontaria a seguito di un’attività soggetta alla legge 27 giugno 1969 sulla revisione del decreto legge 28 dicembre 1944 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori, di quello del 7 febbraio 1945 relativo alla previdenza sociale dei marittimi della marina mercantile, o di quello del 10 gennaio 1945 relativo alla previdenza sociale dei minatori ed equiparati durante l’intero anno civile precedente l’anno durante il quale la pensione di vecchiaia inizia a decorrere;

b)
(…)

Le indennità per disoccupazione involontaria a seguito di un’attività di cui all’art. 5, n. 7, del regio decreto 23 dicembre 1996 vengono equiparate, ai fini dell’applicazione del precedente comma, alle ivi menzionate indennità per disoccupazione involontaria».


La causa principale e le questioni pregiudiziali

10
Il sig. Noteboom è un cittadino belga che ha lavorato nei Paesi Bassi, pur mantenendo il suo domicilio in Belgio.

11
Poco prima del suo pensionamento egli veniva a trovarsi disoccupato. Durante l’anno precedente a quello in cui ha acquisito il diritto al versamento di una pensione di vecchiaia, egli percepiva ininterrottamente prestazioni di disoccupazione. In forza dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, tali prestazioni di disoccupazione venivano fissate ed erogate secondo la normativa belga in materia.

12
Dal 1° gennaio 1999 il ricorrente è titolare di una pensione di vecchiaia nell’ambito del regime belga per lavoratori subordinati. Nel 1999, il Rijksdienst gli versava, oltre a tale pensione, una somma di BEF 23 069, ovvero EUR 571,87, a titolo di assegno per le vacanze.

13
Il Rijksdienst ha successivamente ritenuto di aver indebitamente versato tale somma al sig. Noteboom e ne ha chiesto la restituzione con decisione notificata il 18 agosto 1999.

14
Il 14 settembre 1999 il sig. Noteboom ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

15
Dinanzi a tale giudice, il sig. Noteboom ha fatto valere di aver diritto all’assegno per le vacanze, avendo beneficiato ininterrottamente di prestazioni di disoccupazione durante l’anno che ha preceduto quello nel corso del quale il suo diritto al versamento di una pensione di vecchiaia è divenuto effettivo.

16
Il Rijksdienst ha sostenuto, al contrario, che il sig. Noteboom non soddisfaceva le condizioni previste dall’art. 56 del regio decreto 21 dicembre 1967. Infatti, la sua disoccupazione non sarebbe seguita ad «un’attività per cui l’interessato era assoggettato al regime di previdenza sociale belga». Benché le prestazioni di disoccupazione fossero di fatto versate dalla Stato belga, il vero debitore era, secondo il Rijksdienst, lo Stato membro in cui l’interessato ha svolto la sua occupazione e in cui la disoccupazione è insorta, nella fattispecie il Regno dei Paesi Bassi.

17
Inoltre il Rijksdienst ha sostenuto che l’assegno per le vacanze non è chiaramente «una pensione, ma una prestazione ad hoc». Esso non rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71.

18
Il giudice del rinvio rammenta la giurisprudenza della Corte in materia, in particolare la sentenza 5 luglio 1983, causa 171/82, Valentini (Racc. pag. 2157), e, in merito alla natura della prestazione in esame, afferma quanto segue:

la sfera di applicazione ratione materiae dell’art. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967 coinciderebbe a quello del diritto alla pensione di vecchiaia e superstiti; l’assegno per le vacanze viene attribuito a tutti i pensionati, e solo ad essi;

le risorse per il finanziamento dell’assegno per le vacanze dei pensionati sarebbero esattamente le stesse che servono al finanziamento delle pensioni di vecchiaia e superstiti;

come la pensione di vecchiaia, l’assegno per le vacanze che accompagna tale pensione sarebbe attribuito a persone che a causa della loro età non devono più tenersi a disposizione dei servizi per l’impiego. Le prestazioni permetterebbero a tali persone di sopperire ai loro bisogni;

tuttavia, l’assegno per le vacanze sarebbe appunto una somma forfettaria che non ha alcun rapporto con la somma dei salari guadagnati o con i periodi di assicurazione compiuti.

19
Pertanto l’Arbeitsrechtbank Gent ha deciso di sospendere la decisione e di sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se l’assegno per le vacanze di cui all’art. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, e all’art. 56 del regio decreto 21 dicembre 1967 rientri nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 e riguardi, più in particolare, una “prestazione di vecchiaia” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento.

2)
Se l’art. 45, nn. 1 e 6, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che il Rijksdienst voor pensioenen, quale istituzione competente nel determinare il diritto all’assegno per le vacanze, debba tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro.

3)
Qualora la seconda questione debba essere risolta in modo negativo, se il disposto dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub. ii), del regolamento n. 1408/71, ai sensi del quale la prestazione viene determinata secondo la legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore frontaliero risiede “come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione”, valga solo per prestazioni di disoccupazione o se valga anche per altre prestazioni, come in particolare l’assegno per le vacanze di cui agli artt. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, e 56 del regio decreto 21 dicembre 1967».


Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20
Con la sua prima questione, che riguarda l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, il giudice del rinvio chiede in sostanza se una prestazione come l’assegno per le vacanze di cui agli artt. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967 e 56 del regio decreto 21 dicembre 1967 costituisca una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

21
Secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale solo se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e, dall’altro, se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., al riguardo, sentenze 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes, Racc. pag. I‑4839, punto 15; 15 marzo 2001, causa C‑85/99, Offermanns, Racc. pag. I‑2261, punto 28, e 7 novembre 2002, causa C‑333/00, Maaheimo, Racc. pag. I‑10087, punto 22).

22
Una prestazione come l’assegno per le vacanze in esame nella presente causa soddisfa tali condizioni.

23
Per quanto riguarda la prima condizione, occorre osservare che le disposizioni relative alla concessione di tale assegno per le vacanze, in particolare l’art. 56, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, conferiscono ai beneficiari un diritto giuridicamente definito e che tale diritto è concesso automaticamente alle persone che soddisfano determinati criteri oggettivi, al di fuori di qualsiasi valutazione individuale e discrezionale dei loro bisogni personali.

24
Per quanto riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o meno qualificata previdenziale da una normativa nazionale (v., in particolare, sentenze Hughes, cit., punto 14, nonché 10 ottobre 1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I-4895, punto 17).

25
Pertanto, per quanto riguarda la natura giuridica di una prestazione come quella in esame nella causa principale, la qualificazione come assegno per le vacanze non è decisiva per valutare se tale prestazione possa essere considerata come una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

26
Al contrario, occorre constatare che gli elementi costitutivi dell’assegno per le vacanze in esame dimostrano che esso può essere considerato come una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, erogata come assegno complementare ai sensi dell’art. 1, lett. t), del regolamento n. 1408/71.

27
In primo luogo, dalle disposizioni relative alla concessione di tale assegno per le vacanze risulta che esso è versato esclusivamente ai beneficiari di una pensione di vecchiaia e/o superstiti. Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che le fonti di finanziamento degli assegni per le vacanze dei pensionati sono le stesse di quelle che finanziano le pensioni di vecchiaia e superstiti.

28
In secondo luogo, come ha rilevato il giudice del rinvio, l’assegno per le vacanze che accompagna la pensione di vecchiaia permette ai beneficiari di sopperire ai loro bisogni. Come ha osservato la Commissione, lo scopo di tale assegno è precisamente quello di garantire ai pensionati un’integrazione finanziaria che permetta loro eventualmente di andare in vacanza.

29
La circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, secondo cui l’assegno per le vacanze consiste in una somma forfettaria che non ha alcun rapporto con la somma dei salari guadagnati o con i periodi di assicurazione compiuti non rimette in questione la sua qualificazione giuridica in quanto prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71. Certamente, la Corte ha osservato che simili prestazioni sono normalmente finanziate e acquisite sulla base di versamenti propri dei beneficiari e calcolate in funzione della durata della loro iscrizione al regime di assicurazione (v. sentenza Valentini, cit., punto 14). Tuttavia, le circostanze del caso di specie, esaminate ai punti 27 e 28 della presente sentenza, provano che si tratta di una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

30
Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che una prestazione come l’assegno per le vacanze previsto agli artt. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967 e 56 del regio decreto 21 dicembre 1967 costituisce una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

Sulla seconda questione

31
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 45, nn. 1 e 6, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza, nel determinare il diritto ad una prestazione quale quella in esame nella causa principale, debba tener conto di un periodo di disoccupazione assoluta nel corso del quale l’ex lavoratore dipendente ha beneficiato di prestazioni ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento, nonostante il fatto che la disoccupazione non sia il seguito di un’attività per cui tale lavoratore era assoggettato alla legislazione che tale istituzione applica.

32
Tale problema è esaminato all’art. 45, n. 6, del regolamento n. 1408/71, che occorre quindi anzitutto interpretare.

33
Dal primo comma di tale disposizione risulta che un periodo di disoccupazione assoluta nel corso del quale il lavoratore dipendente beneficia di prestazioni ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71 è preso in considerazione da parte dell’istituzione competente dello Stato membro sul territorio del quale risiede il lavoratore, conformemente alla legislazione che applica tale istituzione, come se fosse stato assoggettato a tale legislazione nel corso della sua ultima occupazione.

34
Pertanto, il diritto ad una prestazione come quella in esame nella causa principale deve essere determinato tenendo conto dei periodi di disoccupazione completa del lavoratore frontaliero che hanno dato luogo alla concessione di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento n. 1408/71, come se egli fosse stato assoggettato alla normativa dello Stato membro di residenza nel corso della sua ultima occupazione.

35
Ne consegue che non è necessario interpretare l’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

36
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’art. 45, n. 6, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza deve, ai fini della concessione di una prestazione come quella in esame nella causa principale, prendere in considerazione un periodo di disoccupazione completa nel corso del quale l’ex lavoratore dipendente ha beneficiato di prestazioni ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento, come se tale lavoratore fosse stato assoggettato nel corso della sua ultima occupazione alla legislazione che tale istituzione applica.

Sulla terza questione

37
Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione sollevata.


Sulle spese

38
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.




Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)
Una prestazione come l’assegno per le vacanze previsto all’art. 22 del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e di superstite dei lavoratori subordinati, come modificato dalla legge 30 marzo 1994, e all’art. 56 del regio decreto 21 dicembre 1967 sull’adozione del regolamento generale relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati, come modificato dal regio decreto 27 gennaio 1998 e del regio decreto 4 marzo 2002, costituisce una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606.

2)
L’art. 45, n. 6, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, deve essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza deve, ai fini della concessione di una prestazione come quella in esame nella causa principale, prendere in considerazione un periodo di disoccupazione completa nel corso del quale l’ex lavoratore dipendente ha beneficiato di prestazioni ai sensi dell’art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), dello stesso regolamento n. 1408/71, come se tale lavoratore fosse stato assoggettato nel corso della sua ultima occupazione alla legislazione che tale istituzione applica.


Firme


1
Lingua processuale: l'olandese.