3.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 233/1


REGOLAMENTO (UE) N. 774/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2010

che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 prevede l’istituzione di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione. In conformità a tale regolamento, la Commissione deve stabilire degli orientamenti che specifichino le modalità della procedura e della metodologia da applicare nel meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regole adeguate che portino ad una graduale armonizzazione nella fissazione di corrispettivi nell’ambito dei sistemi tariffari nazionali.

(2)

Una notevole esperienza è stata ormai acquisita da quando è stata riconosciuta per la prima volta la necessità di un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione, in particolare attraverso meccanismi volontari adottati dagli stessi. Va detto però che questi ultimi hanno incontrato sempre maggiori difficoltà nel raggiungere un accordo in merito ai suddetti meccanismi volontari.

(3)

È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione forniscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(4)

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi o di territori che hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo di compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri.

(5)

È opportuno consentire che i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica contraggano accordi multilaterali con i gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri che permettano a tutte le parti di ottenere una compensazione per i costi relativi al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, su una base equa e ragionevole.

(6)

È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

(7)

Deve essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell’Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l’infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(8)

I gestori del sistema di trasmissione dei paesi terzi devono sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l’utilizzo del sistema di trasmissione dell’Unione.

(9)

Le variazioni nei corrispettivi applicati ai produttori di energia elettrica per l’accesso al sistema di trasmissione non devono mettere a repentaglio il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo i corrispettivi medi imposti per l’accesso alla rete negli Stati membri devono rimanere all’interno di una forbice che garantisca l’ottenimento dei benefici derivanti dall’armonizzazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento, sulle loro reti, di flussi transfrontalieri di energia elettrica sulla base degli orientamenti che figurano nella parte A dell’allegato.

Articolo 2

I corrispettivi applicati dai gestori delle reti per l’accesso al sistema di trasmissione sono conformi agli orientamenti di cui alla parte B dell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento scade il 2 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE A

ORIENTAMENTI SULL’ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI COMPENSAZIONE TRA GESTORI DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

1.   Disposizioni generali

1.1.

Il meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) prevede una compensazione per i costi di vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica incluso l’accesso transfrontaliero alla rete interconnessa.

1.2.

I gestori del sistema di trasmissione istituiscono un fondo ITC finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

Il fondo ITC prevede una compensazione per:

1)

le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica; e

2)

i costi della messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

1.3.

I contributi al fondo ITC vengono calcolati conformemente al punto 6.

Le somme versate dal fondo ITC vengono calcolate conformemente ai punti 4 e 5.

I gestori del sistema di trasmissione sono responsabili per quanto riguarda l’organizzazione della riscossione di tutti i contributi e il versamento di tutti i pagamenti al fondo ITC ed è inoltre incaricata di determinare il calendario dei pagamenti. Tutti i contributi e i pagamenti vengono effettuati quanto prima e al massimo entro sei mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

1.4.

Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità (ERGEG), istituito dalla decisione 2003/796/CE della Commissione (1), riferisce alla Commissione, una volta all’anno, in merito all’attuazione del meccanismo ITC e alla gestione del fondo ITC.

I gestori del sistema di trasmissione cooperano con ERGEG a questo fine e forniscono a ERGEG e alla Commissione tutte le informazioni necessarie in proposito.

1.5.

Il flusso di transito dell’energia elettrica viene calcolato, in genere su base oraria, prendendo la quantità assoluta più bassa delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni tra sistemi di trasmissione nazionali.

Ai fini del calcolo dei flussi di transito dell’energia elettrica, la quantità delle importazioni e quella delle esportazioni in ciascuna interconnessione tra i sistemi di trasmissione nazionali devono essere ridotte in funzione della quota di capacità assegnata in maniera non conforme al punto 2 degli orientamenti per la gestione delle congestioni che figurano all’allegato del regolamento (CE) n. 1228/2003.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente punto, le importazioni e le esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni con i paesi terzi cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 sono incluse nel calcolo dei flussi di transito di energia elettrica.

1.6.

Ai fini di questa parte dell’allegato, per flusso netto di energia elettrica si intende il valore assoluto della differenza tra il totale delle esportazioni di energia elettrica da un determinato sistema di trasmissione nazionale verso paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC e il totale delle importazioni di energia elettrica da paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC verso lo stesso sistema di trasmissione.

Per le parti del meccanismo ITC che hanno un confine in comune con almeno un paese terzo cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 si apportano i seguenti adeguamenti al calcolo dei flussi netti:

1)

se le esportazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC sono superiori alle importazioni totali dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC, i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle importazioni dai paesi terzi; o

b)

se inferiori, ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC;

2)

se le importazioni totali di energia elettrica dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC sono superiori alle esportazioni totali verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC, i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a)

ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi terzi; o

b)

se inferiori, ai flussi delle importazioni dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC.

1.7.

Ai fini del presente allegato, per «carico» s’intende la quantità totale di energia elettrica che esce dal sistema di trasmissione nazionale verso i sistemi di distribuzione connessi, verso i consumatori finali connessi al sistema di trasmissione e verso i produttori di energia elettrica per il consumo necessario alla generazione di elettricità.

2.   Partecipazione al meccanismo ITC

2.1.

Ogni autorità di regolamentazione garantisce che i gestori del sistema di trasmissione presenti nella propria area di competenza possano partecipare al meccanismo ITC e che ai corrispettivi applicati dai gestori del sistema di trasmissione per l’accesso alle reti non vengano aggiunti ulteriori corrispettivi per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.2.

I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione europea tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo ITC.

In particolare, i gestori del sistema di trasmissione che operano nei territori di cui all’articolo 9 del trattato della Comunità dell’energia (2) hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.

Ogni gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo che partecipa al meccanismo ITC viene trattato alle stesse condizioni di un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato membro.

3.   Accordi multilaterali

3.1.

I gestori del sistema di trasmissione possono concludere accordi multilaterali relativi alla compensazione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori del sistema di trasmissione che partecipano al meccanismo ITC e i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l’Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica e che, il 16 dicembre 2009, hanno firmato l’accordo volontario tra i gestori del sistema di trasmissione riguardante la compensazione tra i gestori del sistema di trasmissione.

3.2.

Tali accordi multilaterali mirano a garantire la parità di trattamento tra un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo e un gestore del sistema di trasmissione di un paese che partecipa al meccanismo ITC.

3.3.

Se necessario tali accordi multilaterali possono raccomandare una opportuna correzione alla compensazione totale per quanto riguarda la compensazione relativa alla messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica stabilita conformemente al punto 5. Tale correzione eventuale è subordinata ad approvazione della Commissione.

3.4.

Un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo non può essere trattato più favorevolmente rispetto a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo ITC.

3.5.

Tutti gli accordi multilaterali devono essere presentati alla Commissione che, dopo aver valutato se la continuazione dell’accordo multilaterale interessato promuove il completamento e il funzionamento del mercato interno dell’elettricità e gli scambi transfrontalieri, esprime un parere in merito. Il parere della Commissione valuta in particolare se:

1)

l’accordo riguarda solo la compensazione tra gestori del sistema di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica;

2)

sono rispettati i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.4.

3.6.

Ai fini del parere di cui al punto 3.5 la Commissione consulta tutti gli Stati membri, tenendo conto in particolare dei pareri degli Stati membri che hanno un confine in comune con il paese terzo interessato.

4.   Compensazione per le perdite

4.1.

La compensazione per le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolata separatamente dalla compensazione per i costi sostenuti per la messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

4.2.

L’importo delle perdite subite su un sistema di trasmissione nazionale viene stabilito calcolando la differenza tra:

1)

l’ammontare delle perdite effettivamente subite dal sistema di trasmissione durante il periodo di riferimento; e

2)

l’ammontare stimato delle perdite nel sistema di trasmissione che si sarebbero registrate nel sistema durante il periodo di riferimento in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

4.3.

I gestori del sistema di trasmissione sono responsabili del calcolo di cui al punto 4.2 e lo pubblicano, unitamente al metodo applicato per ottenerlo, in un formato adeguato. Tale calcolo può essere effettuato partendo da stime relative a date diverse del periodo di riferimento.

4.4.

Il valore delle perdite subite da un sistema di trasmissione nazionale in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolato sulla stessa base approvata dall’autorità di regolamentazione per quanto riguarda tutte le perdite subite dai sistemi nazionali di trasmissione. ERGEG verifica i criteri per la valutazione delle perdite a livello nazionale, prestando particolare attenzione al fatto che le perdite siano valutate in maniera equa e non discriminatoria.

Quando l’autorità di regolamentazione competente non abbia approvato una base per il calcolo delle perdite subite in un periodo di tempo nel quale si applica il meccanismo ITC, il valore delle perdite ai fini del meccanismo ITC si basa sulle stime riviste da tutti i gestori del sistema di trasmissione.

5.   Compensazione per la messa a disposizione dell’infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica

5.1.

L’ammontare della compensazione annua per l’infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartito tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali come compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione dell’infrastruttura necessaria al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

5.2.

L’ammontare della compensazione annua per l’infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartita tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali in proporzione al:

1)

fattore transito, che si riferisce ai transiti sul sistema di trasmissione nazionale in proporzione al totale dei transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali;

2)

fattore carico, che si riferisce al quadrato dei transiti di energia elettrica, in proporzione al carico più i transiti su quel sistema di trasmissione nazionale rispetto al quadrato dei transiti di energia elettrica in proporzione al carico più i transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali.

Il fattore transito rappresenta il 75 % e il fattore carico il 25 %.

5.3.

L’importo della compensazione per l’infrastruttura transfrontaliera è fissato a 100 000 000 EUR all’anno.

6.   Contributi al fondo ITC

6.1.

I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e a partire dai rispettivi sistemi nazionali di trasmissione in percentuale della somma del valore assoluto dei flussi netti verso e dall’insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

7.   Diritto di uso del sistema di trasmissione imposto sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi

7.1.

Tutti i paesi terzi pagano un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica quando:

1)

il paese in questione non ha concluso un accordo con l’Unione europea tramite il quale sono state adottate e vengono applicate le normative dell’UE nel settore dell’energia elettrica; o

2)

il gestore del sistema di trasmissione responsabile del sistema che importa o esporta l’energia elettrica non abbia concluso l’accordo multilaterale di cui al punto 3.

Tali diritti di uso vengono espressi in euro per megawatt/ora.

7.2.

Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i diritti di uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo.

7.3.

Il diritto di uso annuale del sistema di trasmissione viene calcolato anticipatamente dai gestori del sistema di trasmissione. Esso viene fissato in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l’anno di riferimento.

PARTE B

ORIENTAMENTI RELATIVI AD UN’IMPOSTAZIONE DI REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER L’IMPOSIZIONE DI CORRISPETTIVI DI TRASMISSIONE

1.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in ogni Stato membro devono mantenersi nelle forbici indicate al punto 3.

2.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori corrispondono ai corrispettivi di trasmissione annuali totali versati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Ai fini del calcolo di cui al punto 3, dai corrispettivi di trasmissione sono esclusi:

1)

i corrispettivi versati dai produttori per attività materiali necessarie per la connessione al sistema o la modernizzazione della connessione;

2)

i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;

3)

i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.

3.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia e Finlandia devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 2,5 EUR/MWh e i corrispettivi versati in Romania entro una forbice compresa tra 0 e 2,0 EUR/MWh.


(1)  GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.