8.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/4


REGOLAMENTO (UE) N. 465/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni di alcuni Stati membri e per garantire la certezza del diritto per le parti interessate, occorre adeguare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Proposte pertinenti riguardanti il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, finalizzate a migliorare e modernizzare il diritto dell’Unione, sono state ricevute dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sono state incluse nel presente regolamento.

(3)

I cambiamenti della realtà sociale possono incidere sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per rispondere a tali cambiamenti sono necessarie modifiche riguardanti la determinazione della legislazione applicabile e le prestazioni di disoccupazione.

(4)

Il concetto di «base di servizio», per gli equipaggi di condotta e di cabina, ai sensi del diritto dell’Unione è definito all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (4). Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 a questo gruppo di persone, è giustificato elaborare una norma speciale grazie alla quale il concetto di «base di servizio» diventa il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a cambi frequenti della normativa applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

(5)

Nei casi in cui una persona lavori in due o più Stati membri dovrebbe essere chiarito che la condizione dell’esercizio di una «parte sostanziale» dell’attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, si applica anche alle persone che esercitano attività per varie imprese o datori di lavoro.

(6)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato inserendo una nuova disposizione intesa ad assicurare che un lavoratore autonomo transfrontaliero in stato di disoccupazione completa riceva delle prestazioni, qualora abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione nello Stato membro competente e laddove lo Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Detta disposizione dovrebbe essere riesaminata alla luce dell’esperienza dopo due anni di applicazione e, se necessario, dovrebbe essere modificata.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

il termine «la Commissione delle Comunità europee» è sostituito in tutto il testo dal termine «la Commissione europea»;

2)

è inserito il considerando seguente:

«(18 ter)

Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (5), il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato. Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento

1.   Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all’articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.

2.   Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità.»;

4)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.»;

5)

all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.»;

6)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:

a)

se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure

b)

se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:

i)

alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; oppure

ii)

alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure

iii)

alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure

iv)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.»;

7)

all’articolo 36, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia.»;

8)

l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza

Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 65 bis

Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi

1.   In deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.

2.   L’ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione.

3.   Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un’occupazione nello Stato membro di residenza, l’articolo 64 si applica mutatis mutandis, a eccezione del paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.»;

10)

all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l’adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità.»;

11)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 87 bis

Disposizione transitoria per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012

1.   Se, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.

2.   Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni.»;

12)

gli allegati X e XI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;

c)

in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.»;

2)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis.   Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento di base, per “sede legale o domicilio” s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (6).

5 ter.   Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. L’articolo 16 del regolamento di esecuzione si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.

3)

all’articolo 15, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Detta istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base.»;

4)

all’articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l’istituzione competente ha sede, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.»;

5)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Per beneficiare dell’articolo 64 o dell’articolo 65 bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l’istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi da 2 a 6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 3, del regolamento di base.»;

6)

all’articolo 56 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, o all’articolo 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.

Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.

2.   Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell’altro Stato membro.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 22 maggio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2012.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(4)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(5)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»;

(6)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»;


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1)

l’allegato X è così modificato:

a)

alla voce «PAESI BASSI», la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Legge di sostegno al lavoro e all’occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong)»;

b)

alla voce «REGNO UNITO»:

i)

la lettera c) è soppressa;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].»;

2)

l’allegato XI è così modificato:

a)

alla voce «GERMANIA», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento, nonché l’articolo 7 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.»;

b)

alla voce «FRANCIA» il punto 1 è soppresso;

c)

la voce «PAESI BASSI» è così modificata:

i)

al punto 1 «Assicurazione malattia», la lettera g) è soppressa;

ii)

al punto 1 è aggiunta la seguente lettera:

«h)

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), del presente allegato, che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).»;

iii)

il punto 2 è così modificato:

a)

alla frase introduttiva e alla lettera a), «(Applicazione della legge neerlandese sull’assicurazione generale vecchiaia)» è sostituita da «(Legge sull’assicurazione generale vecchiaia)»;

b)

al primo comma della lettera b), i termini «tale legislazione» sono sostituiti da «la legislazione summenzionata»;

c)

al secondo comma della lettera g), i termini «(legge neerlandese sull’assicurazione generale per i superstiti a carico») sono sostituiti dai termini «(legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico)»;

iv)

il punto 3 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, «(Applicazione della legge neerlandese relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico)» è sostituita da «(Legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico)»;

b)

alla lettera d), primo comma, i termini «di tale legge» sono sostituiti dai termini «della legislazione summenzionata»;

v)

il punto 4 è così modificato:

a)

alla lettera a), punto i), primo trattino, i termini «(legge relativa all’assicurazione invalidità)» sono sostituiti dai termini «(legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità)»;

b)

alla lettera a), punto ii), i termini «(legge relativa all’assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi)» sono sostituiti dai termini «(legge sulle prestazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi)».