28.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 381/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), dispone che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica è possibile ricorrere a una rete elettronica.

(2)

Il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, e la decisione 2006/…/GAI del Consiglio, del … sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4)  (5), costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, che costituisce una banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc., dati relativi a rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e a roulotte e dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

(3)

Il regolamento (CE) n. …/2006 e la decisione 2006/…/GAI sostituiscono gli articoli da 92 a 119 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) («la convenzione di Schengen»), salvo l’articolo 102 bis. Quest’ultimo riguarda l’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli.

(4)

È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. …/2006 e della decisione 2006/…/GAI, per consentire l'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli e sostituire l’articolo 102 bis della convenzione di Schengen.

(5)

Le segnalazioni di oggetti, fra cui i veicoli a motore, sono inserite nel SIS II a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, a norma della decisione 2006/…/GAI.

(6)

A norma della decisione 2006/…/GAI, l’accesso alle segnalazioni di oggetti inserite nel SIS II è prerogativa esclusiva delle autorità responsabili del controllo delle frontiere e degli altri controlli doganali e di polizia, delle autorità giudiziarie e di Europol.

(7)

È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte e carte di circolazione e targhe per i veicoli che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.

(8)

A tal fine è necessario concedere a detti servizi l'accesso a tali dati e consentire loro di utilizzarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.

(9)

Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l’accesso dovrebbe essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un’autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/…/GAI, che sia garante della conformità alle norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri di cui alla decisione suddetta.

(10)

La decisione 2006/…/GAI stabilisce la linea di condotta da seguire quando l’accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel SIS II.

(11)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), disciplina il trattamento dei dati personali a cura dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Le disposizioni specifiche della decisione 2006/…/GAI concernenti la protezione dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza e i registri integrano o chiariscono i principi sanciti nella richiamata direttiva quando quei servizi elaborano dati personali nell’ambito del SIS II.

(12)

Poiché l'obiettivo dell’azione proposta, vale a dire garantire l’accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell'effettiva natura del SIS II in quanto sistema comune d’informazione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(14)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (9), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

(15)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE (10) e 2004/860/CE (11).

(16)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della decisione 2006/…/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:

a)

ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;

b)

ai dati relativi ai rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e alle roulotte;

c)

ai dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II.

3.   I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 40 della decisione menzionata al paragrafo 1. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.

4.   L’articolo 39 di tale decisione non si applica all’accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Articolo 2

Il presente regolamento sostituisce l’articolo 102 bis della convenzione di Schengen.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data fissata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2 della decisione 2006/…/GAI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 27.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).

(4)  GU L …

(5)  GU L …

(6)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(11)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).