31999R1399

Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1999 pag. 0001 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1399/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione(1), presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(4), e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(5); che tali modifiche sono collegate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale;

(2) considerando che l'applicazione del capitolo 8 alle pensioni d'orfano pone problemi d'interpretazione e di amministrazione, e che è nell'interesse delle persone in questione che le pensioni d'orfano siano calcolate conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del titolo III piuttosto che in base alle disposizioni del capitolo 8;

(3) considerando che il calcolo delle pensioni d'orfano in base alle disposizioni del capitolo 3 non influisce sull'obbligo di corrispondere gli importi differenziali in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia per le prestazioni che restano nell'ambito del capitolo 8;

(4) considerando che appare opportuno adeguare la rubrica "L. PORTOGALLO" dell'allegato II bis per tener conto dei cambiamenti intervenuti nella legislazione portoghese;

(5) considerando che occorre aggiungere un nuovo punto alla rubrica "G. IRLANDA" e un altro alla rubrica "O. REGNO UNITO" dell'allegato VI, per tener conto delle norme prioritarie specifiche in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari, in virtù della legislazione del Regno Unito e dell'Irlanda, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale nel territorio di uno di questi due Stati membri;

(6) considerando che le disposizioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 non hanno alcuna influenza diretta sulla determinazione dei diritti degli individui;

(7) considerando che occorre prevedere la possibilità di modificare tutti gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 con un regolamento adottato dalla Commissione su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere della Commissione amministrativa; che, in effetti, la modifica di questi allegati riguarda unicamente l'inserimento in uno strumento comunitario delle decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti;

(8) considerando che occorre adeguare la rubrica "43. SPAGNA-ITALIA" dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(9) considerando che, in seguito ai cambiamenti amministrativi in Francia riguardanti l'esame delle domande di prolungamento del distacco o del distacco eccezionale, occorre adeguare la rubrica "E. FRANCIA" dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72;

(10) considerando che, per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, è necessario e opportuno modificare le norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

(11) considerando che ciò è conforme alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 3B del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 44 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Il presente capitolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli o di pensione d'orfano, da erogarsi a norma delle disposizioni del capitolo 8."

2) All'articolo 78 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il termine 'prestazioni', ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani."

3) È inserito il seguente articolo: "Articolo 78 bis

Le pensioni d'orfano, tranne quelle concesse a titolo di regimi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono considerate 'prestazioni' ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1 se in un qualunque momento il defunto risultava affiliato a un regime che prevede per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali. Tali regimi sono elencati nell'allegato VIII."

4) L'articolo 79 è modificato come segue:

a) ai paragrafi 1 e 3 i termini "77 e 78" sono sostituiti da "77, 78 e 78 bis";

b) al paragrafo 2, i termini "dell'articolo 77 o dell'articolo 78" sono sostituiti da "dell'articolo 77, 78 o 78 bis".

5) L'articolo 79 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, i termini "articolo 78" sono sostituiti da "articolo 78 bis";

b) al paragrafo 2, dopo "capitolo 8" sono inseriti i termini "salvo disposizioni contrarie dell'articolo 44, paragrafo 3".

6) È inserito il seguente articolo: "Articolo 95 sexies

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999 (6)

1. Il regolamento (CE) n. 1399/1999 è applicabile ai diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto dopo il 1o settembre 1999.

2. Ogni periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o settembre 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

3. I diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto prima del 1o settembre 1999 possono essere riesaminati, su loro richiesta, conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

4. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni a decorrere dal 1o settembre 1999, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1399/1999 sono acquisiti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

5. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni che decorrono dal 1o settembre 1999 i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro."

7) Nell'allegato I, parte I, alla rubrica "C. GERMANIA" alla lettera a) è aggiunto il seguente testo: "o l'impiegato pubblico di ruolo che a motivo del suo 'status' di impiegato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione".

8) Nell'allegato II bis, la rubrica "L. PORTOGALLO" è sostituita dal testo seguente: "L. PORTOGALLO

a) l'assegno familiare non contributivo per i figli e per i giovani e la sua maggiorazione a causa di invalidità (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997);

b) l'assegno non contributivo per frequenza di una scuola speciale (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997);

c) la pensione d'orfano non contributiva (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997);

d) la pensione sociale di vecchiaia e d'invalidità, non contributiva (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

e) l'assegno non contributivo per assistenza da parte di una terza persona (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997);

f) la pensione di vedovanza non contributiva (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981)."

9) L'allegato III è modificato come segue:

a) nella parte A, il testo del punto 37 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 dell'accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997.";

b) nella parte B, il testo del punto 37 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 dell'accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997."

10) L'allegato IV è modificato come segue:

a) nella parte D, rubrica 1, lettera g), è aggiunto il seguente testo: "e l'importo aggiuntivo della pensione d'orfano ai sensi della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969;"

b) nella parte D, rubrica 3 è aggiunto il seguente testo: "Accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 tra la Repubblica federale di Germania e la Finlandia."

11) L'allegato VI è modificato come segue:

a) alla rubrica "C. GERMANIA", punto 3, sono soppressi i termini "esclusi i pensionati";

b) alla rubrica "D. SPAGNA", il secondo comma del punto 9 è modificato come segue (riguarda unicamente la versione spagnola): "Sin embargo, el Regimen Especial de Estudiantes español ('Seguro Escolar') se aplicará a aquellos estudiantes que sean nacionales de otros Estados mimbros y estén estudiando en España, en las mismas condiciones que los estudiantes de nacionalidad española.";

c) nella rubrica "G. IRLANDA" è aggiunto il seguente punto: "11. Il diritto al complemento di reddito familiare ai sensi della sola legislazione irlandese è sospeso, qualora nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, le prestazioni familiari siano dovute unicamente in virtù della legislazione del Regno Unito o in applicazione degli articoli 73, 74, 77, 78 o 78 bis del regolamento fino a concorrenza dell'importo di tali prestazioni.";

d) nella rubrica "J. PAESI BASSI" è aggiunto il seguente punto: "7. Applicabilità del titolo II del regolamento ad un 'directeur-/grootaandeelhouder' (direttore/principale azionista) di una società a responsabilità limitata:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo II del regolamento, una persona che eserciti nei Paesi Bassi un'attività professionale, diversa da un'attività svolta nel quadro di un rapporto di lavoro, per conto di una società a responsabilità limitata nella quale ha un 'interesse significativo' ai sensi della legislazione olandese (ossia un interesse che comporti almeno il 50 % dei diritti di voto) è assimilata ad una persona che esercita un'attività dipendente.";

e) nella rubrica "O. REGNO UNITO" è aggiunto il seguente punto: "21. Il diritto al credito familiare ai sensi della sola legislazione del Regno Unito è sospeso qualora, per lo stesso periodo e per lo stesso familiare, le prestazioni familiari siano dovute unicamente in virtù della legislazione irlandese, o in applicazione degli articoli 73, 74, 77, 78 o 78 bis del regolamento fino a concorrenza dell'importo di tali prestazioni."

12) Nell'allegato VII il punto 9 è soppresso.

13) È inserito un nuovo allegato VIII, allegato al presente regolamento, intitolato "REGIMI CHE PREVEDONO PER GLI ORFANI UNICAMENTE ASSEGNI FAMILIARI ASSEGNI SUPPLEMENTARI O SPECIALI".

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) Il titolo dell'articolo 120 è il seguente (riguarda unicamente la versione spagnola): "Personas que estudian o cursan formación profesional.".

2) L'articolo 122 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 122

Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati

Gli allegati del regolamento di applicazione possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere unanime della Commissione amministrativa."

3) L'allegato 2 è modificato come segue:

a) alla rubrica "B. DANIMARCA":

i) il punto 1 è sostituito dal seguente testo: "1. Malattie e maternità

a) Prestazioni in natura:

1. In generale:

L'Amtskommune (amministrazione della circoscrizione) competente. Nei comuni di Copenaghen e di Frederiksberg: l'ente locale. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfællesskab (Ente ospedaliero di Copenaghen).

2. Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5 del regolamento e gli articoli 28, 29 e 30 del regolamento d'applicazione:

Den Sociale Sikringstyrelse (Amministrazione della sicurezza sociale) Copenaghen

b) Prestazioni in denaro:

L'ente locale del comune nel quale risiede il beneficiario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)";

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente testo: "5. a) Assicurati residenti in Danimarca:

L'ente locale del comune nel quale risiede il beneficiario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)

b) Beneficiari residenti in un altro Stato membro (si vedano il titolo III, capitolo 5 del regolamento e gli articoli 78 e 79 del regolamento d'applicazione):

Ministero della Sanità, Copenaghen";

b) la rubrica "C. GERMANIA" è modificata come segue:

i) al punto 2, a), i), secondo comma, il testo del primo trattino che segue i termini: "tuttavia, se l'ultimo contributo è stato versato" è sostituito dai due trattini seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) al punto 2 b), primo trattino sono soppressi i termini "ma non nella Saar";

iii) al punto 2 b), i), secondo comma, dopo i termini "nella Saar" sono soppressi i due punti ed è aggiunta la parte di frase: "se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione francese, italiana o lussemburghese".

4) Nell'allegato 4, rubrica "H. ITALIA" è aggiunto il seguente punto:

">SPAZIO PER TABELLA>"

5) Nell'allegato 5, rubrica "43. SPAGNA-ITALIA", il termine "Nulla" è sostituito dal seguente testo: "Accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazine del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e 102, paragrafo 5 del regolamento d'applicazione (modalità d rimborso delle prestazioni dell'assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati)."

6) L'allegato 7 è modificato come segue:

a) Alla rubrica "D. SPAGNA" il testo è sostituito dal seguente: "D. SPAGNA: Banco Santander, Madrid";

b) alla rubrica "M. FINLANDIA" l'attuale testo è sostituito dal seguente: "M. FINLANDIA: Leonia Pankki Oyj, Helsinki/Leonia bank Abp, Helsingfors."

7) Nell'allegato 10, alla rubrica "E. FRANCIA", il punto 5 è sostituito dal seguente testo: "5. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 17 del regolamento:

Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Centro di sicurezza sociale per i lavoratori migranti), Paris".

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1999.

2. L'articolo 1, punto 12 si applica a partire dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 325 del 23.10.1998, pag. 12.

(2) GU C 150 del 28.5.1999.

(3) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 41.

(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/99 (GU L 38 del 12.2.1999).

(5) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/99 (GU L 38 del 12.2.1999).

(6) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1

ALLEGATO

"ALLEGATO VIII

(Articolo 78 bis del regolamento)

REGIMI CHE PREVEDONO PER GLI ORFANI UNICAMENTE ASSEGNI FAMILIARI O ASSEGNI SUPPLEMENTARI O SPECIALI

A. BELGIO

a) Assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per i lavoratori subordinati.

b) Prestazioni familiari previste dalla legislazione relativa alle prestazioni familiari dei lavoratori autonomi.

c) Prestazioni familiari previste nel regime degli ex impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi.

B. DANIMARCA

"Gli assegni familiari speciali per figli a carico nonché gli assegni familiari ordinari o supplementari concessi qualora il detentore dell'autorità parentale sia l'unico sostegno della famiglia.

Inoltre, le prestazioni familiari previste a favore di tutti i figli di età inferiore a 18 anni qualora essi siano residenti in Danimarca e il detentore dell'autorità parentale sia pienamente soggetto a imposta in virtù della legislazione danese."

C. GERMANIA

Nulla

D. SPAGNA

Nulla

E. FRANCIA

Tutti i regimi di base di sicurezza sociale, tranne i regimi speciali per lavoratori subordinati (funzionari, operai alle dipendenze dello Stato, gente di mare, impiegati di notai, agenti dell'EDF-GDF, della SNCF e della RATP, personale dell'Opéra e della Comédie française, ecc.), diversi dal regime applicabile ai minatori.

F. GRECIA

Nulla

G. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno (contributivo) per gli orfani e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali ["Social Welfare (Consolidation) Act 1993"] e successive modifiche.

H. ITALIA

Nulla

I. LUSSEMBURGO

Nulla

J. PAESI BASSI

Nulla

K. AUSTRIA

Nulla

L. PORTOGALLO

Nulla

M. FINLANDIA

Nulla

N. SVEZIA

Nulla

O. REGNO UNITO

"1. Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Disposizioni della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale ('Social Security Contributions and Benefits Act') del 1992 e della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) ['Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act'] del 1992, relative alle prestazioni per i figli (compresi eventuali importi più elevati per genitori soli); assegni per figli a carico versati ai pensionati e assegni per i tutori."

2. Gibilterra

Disposizioni del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime aperto di prestazioni a lungo termine ["Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance"] del 1997 e del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime chiuso di prestazioni a lungo termine) ["Social Security (Closed Long-Tem Benefits Scheme"] del 1996, concernenti le maggiorazioni per figli a carico versate ai pensionati e l'assegno per i tutori."