29.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1231/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo (3), il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo (4) si sono espressi a favore di una migliore integrazione dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri concedendo loro una serie di diritti uniformi che corrisponde il più possibile a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione.

(2)

Il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 1o dicembre 2005 ha sottolineato che l’Unione deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (5), ha esteso il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72, in materia di coordinamento dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri, ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non erano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente all’articolo 34, paragrafo 2, della stessa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6), sostituisce il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (7), sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 devono essere abrogati con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

(6)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 aggiornano e semplificano notevolmente le norme di coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale. Per questi ultimi le norme di coordinamento aggiornate intendono accelerare ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti alle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i corrispondenti costi amministrativi.

(7)

La promozione di un alto livello di protezione sociale e l’innalzamento del tenore di vita e della qualità della vita negli Stati membri sono obiettivi dell’Unione.

(8)

Per evitare che i datori di lavoro e gli organismi nazionali di sicurezza sociale debbano gestire situazioni giuridiche e amministrative complesse riguardanti solo un gruppo limitato di persone, è importante trarre pieno vantaggio dall’ammodernamento e dalla semplificazione nel settore della sicurezza sociale avvalendosi di un unico strumento giuridico di coordinamento che unisca il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

(9)

È pertanto necessario sostituire il regolamento (CE) n. 859/2003 con uno strumento giuridico volto essenzialmente a sostituire il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, rispettivamente, al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72.

(10)

L’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità non deve conferire loro il diritto all’ingresso, al soggiorno o alla residenza in uno Stato membro, né il diritto all’accesso al mercato del lavoro di detto Stato. Di conseguenza, l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rifiutare di concedere o di ritirare un permesso d’ingresso, di soggiorno, di residenza o di lavoro o di rifiutarne il rinnovo nello Stato membro interessato conformemente al diritto dell’Unione.

(11)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 dovrebbero essere applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l’interessato risieda già legalmente nel territorio di uno Stato membro. La residenza legale dovrebbe pertanto costituire un presupposto per l’applicazione di tali regolamenti.

(12)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 non dovrebbero applicarsi ad una situazione che sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e con un solo Stato membro.

(13)

La condizione di residente legale nel territorio di uno Stato membro non dovrebbe pregiudicare i diritti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relative alle pensioni d’invalidità, di vecchiaia o di superstite, a nome di uno o più Stati membri, a favore di un cittadino di un paese terzo che ha precedentemente soddisfatto le condizioni del presente regolamento o, nella misura in cui loro diritti derivino da un lavoratore, a favore di superstiti di tale cittadino di un paese terzo che soggiornino in un paese terzo.

(14)

Il mantenimento del diritto all’indennità di disoccupazione, previsto dall’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, è subordinato alla condizione che l’interessato si iscriva come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca. Tali disposizioni dovrebbero pertanto applicarsi ad un cittadino di un paese terzo soltanto a condizione che tale soggetto abbia il diritto, all’occorrenza tenuto conto del suo titolo di soggiorno o della sua situazione di soggiornante di lunga durata, di iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca e di esercitarvi legalmente un’occupazione.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui l’Unione è parte e che conferiscono vantaggi in materia di sicurezza sociale.

(16)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle situazioni transfrontaliere di cui trattasi e possono dunque, a motivo della portata su scala dell’Unione dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera del 24 ottobre 2007, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(19)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato membro.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 859/2003 è abrogato tra gli Stati membri che sono vincolati dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 50.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 259), posizione del Consiglio in prima lettura del 26 luglio 2010 (GU C 253 E del 21.9.2010, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Risoluzione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 sul Consiglio europeo di Tampere (GU C 154 del 5.6.2000, pag. 63).

(4)  Parere del CESE del 26 settembre 1991 in merito allo statuto dei lavoratori migranti dei paesi terzi (GU C 339 del 31.12.1991, pag. 82).

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(6)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.