15.7.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2003

relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (4), ha rappresentato una tappa importante nel completamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(2)

Nella riunione di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato ad intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nei settori dell'energia elettrica e del gas e ad accelerarne la liberalizzazione al fine di realizzare un mercato interno pienamente operativo nei comparti in questione.

(3)

È necessario promuovere la realizzazione di un reale mercato interno dell'energia elettrica mediante l'intensificazione degli scambi di elettricità che sono attualmente poco sviluppati rispetto ad altri settori dell'economia.

(4)

Per quanto riguarda le tariffe a livello transfrontaliero e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione, dovrebbero essere emanate norme direttamente applicabili, informate ai principi di equità, aderenza ai costi e trasparenza e che tengano conto del raffronto tra gestori di rete efficienti di regioni comparabili dal punto di vista strutturale, ad integrazione della direttiva 96/92/CE, al fine di garantire un accesso efficiente ai sistemi di trasmissione per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere.

(5)

Il Consiglio «Energia» del 30 maggio 2000 nelle sue conclusioni ha invitato la Commissione, gli Stati membri e le autorità e amministrazioni nazionali di regolamentazione a garantire una tempestiva attuazione delle misure di gestione della congestione e, in collegamento con i gestori europei dei sistemi di trasmissione (ETSO), la rapida introduzione di un saldo sistema di tariffe nel lungo termine che fornisce ai soggetti partecipanti al mercato gli adeguati segnali di allocazione dei costi.

(6)

Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 6 luglio 2000 sulla seconda relazione della Commissione sui progressi realizzati verso la liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha sollecitato la predisposizione di condizioni per l'uso delle reti negli Stati membri tali da non ostacolare gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e ha invitato la Commissione a presentare proposte specifiche volte a superare tutte barriere esistenti agli scambi intracomunitari.

(7)

È importante che i paesi terzi che fanno parte del sistema europeo dell'elettricità si conformino alle norme contenute nel presente regolamento ed agli orientamenti adottati nel quadro di esso per un più efficace funzionamento del mercato interno.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.

(9)

In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.

(10)

Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.

(11)

La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

(12)

Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.

(13)

Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.

(14)

Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

(15)

È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di dispacciamento e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di dispacciamento.

(16)

Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnector interessato non giustifichi una deroga da dette norme.

(17)

I problemi di congestione dovrebbero poter essere affrontati in vari modi, sempreché i metodi utilizzati forniscano corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato e siano basati su meccanismi di mercato.

(18)

Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, ove opportuno attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

(19)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.

(20)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22)

Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (6), ad eccezione della definizione di interconnector che è sostituita dalla seguente:

«interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2.   Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a)

    «autorità di regolamentazione», le autorità di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE;

b)

    «flussi transfrontalieri», un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato quale parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 3 le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;

c)

    «congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnector e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;

d)

    «esportazione dichiarata di energia elettrica,» l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione dichiarata») nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

e)

    «flussi in transito dichiarato», circostanza in cui un'«esportazione dichiarata» di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;

f)

    «importazione dichiarata di energia elettrica,» il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica («esportazione dichiarata») in un altro Stato membro;

g)

    «nuovo interconnector», un interconnector non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1.   I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.   La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

3.   I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.

4.   L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

5.   L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.

6.   I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

Articolo 4

Corrispettivi di accesso alle reti

1.   I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.

2.   Ai produttori e ai consumatori («carico») può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale sull'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori («carico») siano uniformi nel loro territorio.

3.   Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:

i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;

i versamenti effettivi fatti e percepiti nonché i versamenti attesi per intervalli di tempo futuri, stimati sulla base degli intervalli passati.

4.   A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.

5.   Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione

1.   I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.

2.   Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3.   I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana prima e del mese prima, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.

Articolo 6

Principi generali di gestione della congestione

1.   I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2.   Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.

Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.

3.   La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.

4.   I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Qualsiasi capacità assegnata che non è utilizzata è riassegnata al mercato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria.

5.   I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenuto pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni commerciali che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.

6.   I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno o più dei seguenti scopi:

a)

per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b)

quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c)

quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe.

Articolo 7

Nuovi interconnector

1.   I nuovi interconnector per corrente continua possono beneficiare, a richiesta, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente regolamento e dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;

c)

l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà creato;

d)

sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnector;

e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnector;

f)

l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnector esistenti.

4.

a)

L'autorità di regolamentazione può decidere di accordare caso per caso l'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, gli Stati membri possono disporre che le autorità di regolamentazione presentino, per la decisione formale, all'organo competente dello Stato membro un parere sulla richiesta di esenzione. Tale parere è pubblicato assieme alla decisione.

b)

i)

L'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

ii)

Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni per la sua durata e per l'accesso non discriminatorio all'interconnector.

iii)

Nel decidere sulle condizioni di cui ai punti i) e ii) si tiene conto, in particolare, della capacità aggiuntiva da creare, del termine previsto del progetto e delle circostanze nazionali.

c)

Nel concedere un'esenzione, l'autorità competente può approvare o fissare le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.

d)

La decisione di esenzione, comprese eventualmente le condizioni di cui alla lettera b), è adeguatamente motivata e pubblicata.

e)

Qualsiasi decisione di esenzione è adottata previa consultazione degli altri Stati membri o delle autorità di regolamentazione interessate.

5.   L'autorità competente notifica immediatamente alla Commissione la decisione di esenzione nonché tutte le informazioni pertinenti alla decisione stessa. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione.

In particolare, le informazioni riguardano:

i motivi particolareggiati in base ai quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro ha concesso l'esenzione, compresi i dati finanziari pertinenti che giustificano la necessità dell'esenzione;

l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;

l'esito della consultazione con gli Stati membri o le autorità di regolamentazione interessati.

Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può chiedere che l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato modifichi o annulli la decisione di concedere un'esenzione. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un altro mese se la Commissione chiede informazioni supplementari.

Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessati non soddisfino questa domanda entro quattro settimane, la Commissione adotta una decisione definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 8

Orientamenti

1.   Se del caso, la Commissione adotta e modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, orientamenti sulle questioni elencate ai paragrafi 2 e 3 e relative al meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione in conformità dei principi di cui agli articoli 3 e 4. Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione assicura che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno le questioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e d) e al paragrafo 3.

2.   Tali orientamenti specificano:

a)

modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b)

modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

c)

metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

d)

metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

e)

trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

f)

partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

3.   Gli orientamenti fissano anche adeguate norme che portano ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della fissazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica negli oneri di rete nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

4.   Se del caso, la Commissione modifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, gli orientamenti sulla gestione e sull'assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all'allegato, conformemente ai principi indicati agli articoli 5 e 6, in particolare per includere orientamenti particolareggiati su tutti i metodi di assegnazione delle capacità applicati nella pratica e per assicurare che i meccanismi di gestione della congestione si sviluppino compatibilmente con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono fissate regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione garantisce che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione richiesta per il conseguimento degli obiettivi contemplati dal presente regolamento e non vadano al di là di quanto necessario a tale scopo.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

Articolo 9

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

Articolo 10

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8.

In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2.   Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3.   Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6.   Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 11

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Sanzioni

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.

2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1 % del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto della disposizione dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e a garantire una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. TSOCHATZOPOULOS


(1)  GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 72 e GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 440.

(2)  GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 10.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 379), posizione comune del Consiglio del 3 febbraio 2003 (GU C 50 E del 4.3.2003, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali

Generalità

1.

I metodi che sono applicati dagli Stati membri per la gestione della congestione affrontano la congestione nel breve termine in base a criteri rispondenti alle esigenze di mercato e di efficienza economica e simultaneamente forniscono segnali o incentivi per investimenti efficienti nella rete e a livello di produzione nelle località idonee.

2.

I gestori del sistema di trasmissione (GST) o, se necessario, gli Stati membri predispongono norme non discriminatorie e trasparenti che descrivono i metodi di gestione della congestione da essi applicati nelle singole circostanze. Queste norme, unitamente alle norme di sicurezza, sono presentate in documenti disponibili pubblicamente.

3.

La diversità di trattamento riservata ai vari tipi di transazioni commerciali transfrontaliere, che si tratti di contratti fisici bilaterali o offerte su mercati esteri organizzati, è mantenuta al minimo in sede di definizione delle regole di metodi specifici di gestione della congestione. Il metodo di assegnazione di una capacità di trasmissione scarsa deve essere trasparente. Deve essere comprovato che le differenze di trattamento riservate alle transazioni non sono tali da provocare distorsioni o ostacoli allo sviluppo della concorrenza.

4.

I segnali di prezzo forniti dai sistemi di gestione della congestione sono differenziati per direzione dei flussi.

5.

I GST offrono la capacità di trasmissione al mercato per quanto possibile a titolo «definitivo». Una frazione ragionevole della capacità può essere offerta al mercato con una certezza inferiore di effettiva disponibilità, ma comunque i soggetti partecipanti al mercato sono sempre informati delle condizioni esatte del vettoriamento sulle linee transfrontaliere.

6.

Tenuto conto del fatto che la rete continentale europea è una rete elettrica estremamente magliata e che l'uso delle linee di interconnessione ha conseguenze sui flussi di elettricità quantomeno sui due versanti di un confine di Stato, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che nessuna procedura di gestione della congestione atta ad incidere in misura significativa sui flussi di elettricità in altre reti sia definita unilateralmente.

Disposizioni per i contratti a lungo termine

1.

Non possono essere attribuiti diritti di accesso prioritario ad una capacità di interconnessione ai contratti che violano gli articoli 81 e 82 del trattato.

2.

Gli esistenti contratti a lungo termine non beneficiano di diritti di prelazione al momento del rinnovo.

Comunicazione di informazioni

1.

I GST pongono in essere meccanismi appropriati di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza della rete.

2.

I GST pubblicano tutti i dati pertinenti relativi alle capacità complessive di trasmissione transfrontaliera. In aggiunta ai valori invernali ed estivi della capacità disponibile di trasmissione, i GST pubblicano a vari intervalli di tempo prima della data del vettoriamento stime della capacità di trasmissione per ciascun giorno. Il mercato deve poter disporre quantomeno con una settimana di anticipo di stime accurate e i GST dovrebbero anche impegnarsi a fornire informazioni con un mese di anticipo. È altresì indicato il grado di effettiva disponibilità delle capacità.

3.

I GST pubblicano un modello generale di calcolo della capacità complessiva di trasmissione e il margine di affidabilità della trasmissione basato sulle condizioni reali, elettriche e fisiche, della rete. Questo modello è soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione formano parte integrante delle informazioni che i GST pubblicano in documenti disponibili pubblicamente.

Principi alla base dei metodi per la gestione della congestione

1.

I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2.

Il coordinamento transfrontaliero del ridispacciamento o gli scambi compensativi (counter trading) possono essere utilizzati in comune dai GST interessati. I costi che i GST sostengono per gli scambi compensativi e il ridispacciamento devono tuttavia essere a un livello rispondente a criteri di efficienza.

3.

Gli eventuali vantaggi di una combinazione di «market splitting» o di altri meccanismi basati sul mercato per risolvere una congestione persistente e di «counter trading» per risolvere una congestione temporanea sono immediatamente analizzati come approccio a titolo più permanente per la gestione della congestione.

Indirizzi per le aste esplicite

1.

Il sistema di aste deve essere definito in modo da consentire l'offerta al mercato di tutta la capacità disponibile. Ciò può essere effettuato organizzando un'asta composita nella quale le capacità sono messe all'asta per durate diverse e in funzione di caratteristiche diverse (ad esempio per quanto riguarda la garanzia di effettiva disponibilità della capacità disponibile di cui trattasi).

2.

Il volume totale della capacità di interconnessione è offerto in una serie di aste che, ad esempio, possono essere tenute a cadenza annuale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera, secondo le necessità dei mercati interessati. Ciascuna di queste aste assegna una frazione prescritta della capacità di trasporto disponibile più l'eventuale capacità residua che non è stata assegnata in aste precedenti.

3.

Le procedure di asta esplicita sono predisposte in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e i GST interessati e organizzate in modo da consentire agli offerenti di partecipare anche alle sessioni giornaliere di qualsiasi mercato organizzato (cioè una borsa elettrica) nei paesi interessati.

4.

I flussi di energia elettrica sulle due direzioni di una linea di collegamento congestionata in linea di principio sono compensati per rendere massima la capacità di vettoriamento nella direzione della congestione. Tuttavia la procedura di compensazione dei flussi lascia impregiudicata la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

5.

Per offrire al mercato la massima capacità possibile, i rischi finanziari connessi con la compensazione dei flussi sono posti a carico delle parti che causano la concretizzazione di questi rischi.

6.

Qualsiasi procedura di asta adottata è tale da inviare segnali di prezzo differenziati per direzione ai soggetti partecipanti al mercato. I flussi in una direzione opposta al flusso principale di energia elettrica attenuano la congestione e danno quindi luogo a capacità addizionale di trasporto sulla linea di collegamento congestionata.

7.

Per non rischiare di suscitare o aggravare i problemi connessi con la posizione dominante di uno o più soggetti partecipanti al mercato è esaminata attentamente la possibilità di porre un tetto al volume di capacità che può essere acquisita/posseduta/utilizzata da un singolo soggetto partecipante al mercato in un'asta quando le autorità di regolamentazione competenti definiscono i meccanismi di asta.

8.

Per promuovere la liquidità dei mercati dell'energia elettrica la capacità acquisita in un'asta deve essere liberamente commercializzabile fino al momento in cui venga notificato al GST che la capacità acquisita sarà utilizzata.