32003R1217

Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0044 - 0048


Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione

del 4 luglio 2003

recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile da parte di ciascuno Stato membro sono indispensabili per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

(2) L'applicazione da parte degli Stati membri delle specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile deve avvenire secondo un approccio armonizzato. L'adozione di un regolamento rappresenta il mezzo più adeguato per raggiungere tale obiettivo.

(3) Ai fini del monitoraggio a livello comunitario dei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile occorre adottare un approccio armonizzato per valutare la conformità a livello nazionale.

(4) Per essere efficaci, i controlli che devono essere svolti sotto la responsabilità dell'autorità competente vanno effettuati ad intervalli regolari e non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui sono svolti. Essi devono essere svolti nelle forme più adeguate ad assicurarne l'efficacia.

(5) Occorre procedere in via prioritaria all'elaborazione di una dettagliata metodologia comune per i controlli.

(6) È necessario approntare un sistema di relazioni armonizzato sia riguardo alle misure prese per adempiere agli obblighi del presente regolamento sia riguardo alla situazione della sicurezza dell'aviazione negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri.

(7) I programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile devono essere basati sulle migliori pratiche, e queste devono essere condivise con gli altri Stati membri.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OBIETTIVO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le specifiche comuni concernenti il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile che ciascuno Stato membro deve attuare. A tale scopo è necessario fissare requisiti comuni per i programmi di controllo della qualità, una metodologia comune per i controlli e requisiti comuni per i controllori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "autorità competente": l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile della coordinazione e del monitoraggio sull'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile;

2) "controllo": qualunque procedura o processo finalizzato al monitoraggio della conformità a livello nazionale, ivi compresi i controlli della sicurezza, ispezioni, studi, test ed indagini;

3) "controllore": chiunque effettui controlli a livello nazionale;

4) "carenza": mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione;

5) "ispezione": l'esame dell'attuazione di uno o più aspetti delle misure e procedure di sicurezza, finalizzato a determinare il grado di efficacia con cui vengono rispettate;

6) "indagine": l'esame di un problema di sicurezza e la spiegazione delle cause che lo hanno determinato, per evitarne il ripetersi e prendere in considerazione l'ipotesi di azioni finanziarie;

7) "programma di controllo della qualità": il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile;

8) "controllo della sicurezza": l'analisi approfondita di tutti gli aspetti e le procedure legati alla sicurezza, allo scopo di accertare se vengano applicati in maniera continuativa e a livelli costanti;

9) "incidente di sicurezza": un evento con incidenze negative per la sicurezza delle persone e delle cose;

10) "studio": la valutazione delle operazioni per determinare le esigenze in materia di sicurezza. Sono comprese l'individuazione dei punti vulnerabili che potrebbero essere sfruttati per commettere un atto di interferenza illecita, malgrado l'attuazione delle misure e procedure di sicurezza e la raccomandazione di misure di protezione compensative commisurate alla minaccia e finalizzate a reagire agli eventuali rischi individuati;

11) "test": una simulazione non preannunciata delle misure di sicurezza dell'aviazione, con la quale l'autorità competente simula il compimento o l'intenzione di commettere un atto illecito allo scopo di analizzare l'efficienza e l'attuazione delle misure di sicurezza in vigore.

CAPO II REQUISITI COMUNI DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 3

Poteri dell'autorità competente

Per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile gli Stati membri conferiscono all'autorità competente i poteri necessari per assicurarne l'applicazione.

Articolo 4

Contenuto del programma di controllo della qualità

1. Il programma di controllo della qualità comprende tutte le misure di monitoraggio necessarie per il controllo della qualità prese per accertare con frequenza regolare che sia attuato il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione, comprese le politiche su cui esso è basato.

2. Il programma di controllo della qualità comprende e disciplina i seguenti aspetti:

a) struttura organizzativa, competenze e risorse;

b) descrizione delle mansioni e delle qualifiche di tutti i controllori responsabili dell'attuazione del programma di controllo della qualità;

c) attività di monitoraggio delle operazioni, tra cui tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo dei controlli della sicurezza, delle ispezioni, degli studi e dei test, nonché grado di conformità, portata e responsabilità delle indagini, ove applicabile;

d) attività di correzione delle carenze, compresa la loro segnalazione, monitoraggio e rettifica, per assicurare efficacemente il rispetto delle norme di sicurezza riguardanti l'aviazione;

e) misure per il controllo dell'applicazione;

f) comunicazioni e relazioni sulle attività svolte e sul livello di conformità rispetto alle norme di sicurezza dell'aviazione.

Articolo 5

Monitoraggio della conformità

1. L'attuazione del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile è oggetto di monitoraggio.

2. Il monitoraggio è svolto conformemente al programma di controllo della qualità, tenendo conto del grado di rischio, del tipo e della natura delle operazioni, del grado di attuazione e degli altri fattori e valutazioni che richiedano monitoraggio più frequente.

3. La gestione, la fissazione delle priorità e l'organizzazione del programma di controllo della qualità sono effettuate separatamente dall'attuazione operativa delle misure prese a norma del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile.

Articolo 6

Relazioni

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle misure prese per adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione civile negli aeroporti situati nel loro territorio. L'allegato I contiene gli orientamenti da seguire per la redazione delle relazioni.

2. Il periodo di riferimento per le relazioni va dal 1o gennaio al 31 dicembre. La relazione va presentata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Per il periodo 19 luglio 2003-31 dicembre 2003 la relazione va presentata in via eccezionale entro la fine del febbraio 2004.

CAPO III METODOLOGIA COMUNE PER I CONTROLLI

Articolo 7

Svolgimento dei controlli

Il monitoraggio della conformità prevede sia attività preannunciate che non preannunciate.

Articolo 8

Classificazione del grado di conformità

I controlli della sicurezza, le ispezioni e i test valutano il grado di attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile per mezzo del sistema armonizzato di classificazione della conformità di cui all'allegato II.

CAPO IV REQUISITI COMUNI PER I CONTROLLORI

Articolo 9

Disponibilità dei controllori

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che sia disponibile un numero sufficiente di controllori per lo svolgimento di tutte le attività di monitoraggio della conformità.

Articolo 10

Criteri di selezione dei controllori

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controllori che svolgono mansioni per incarico dell'autorità competente abbiano le qualifiche adeguate, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore in cui devono operare.

2. I controllori possiedono:

a) una buona comprensione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e della maniera in cui si applica alle operazioni sottoposte ad esame;

b) ove opportuno, la conoscenza delle misure più rigorose applicabili nello Stato membro interessato e nel sito da esaminare;

c) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;

d) conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

e) una discreta conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Diffusione delle migliori pratiche

Gli Stati membri informano la Commissione delle migliori pratiche riguardanti i programmi di controllo della qualità, le metodologie di controllo e i controllori. La Commissione condivide le informazioni con gli Stati membri.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

Struttura organizzativa, responsabilità e risorse

- Modalità dell'organizzazione del controllo della qualità, responsabilità e risorse, comprese le modifiche previste per il futuro [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)].

- Numero di controllori, attuali e previsti (cfr. l'articolo 9).

- Qualifiche dei controllori, strutture di formazione utilizzate e risorse [cfr. gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 10].

- Se applicabile, spiegazione del motivo per cui il programma di controllo della qualità per la presente parte non è realizzato integralmente.

Attività di monitoraggio sulle attività operative

- Grado di attuazione delle attività operative: tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo di tutte le attività di monitoraggio [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)], compreso il numero di controlli per aeroporto e per area dei requisiti in materia di misure di sicurezza (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) ove opportuno e possibile.

- Proporzione delle attività di monitoraggio rispetto alle attività concrete (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2).

- Grado di conformità per area rispetto ai requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) (cfr. l'articolo 8).

- Se applicabile, spiegazione del motivo per cui le attività operative non sono svolte integralmente.

Attività di rettifica delle carenze

- Grado di attuazione delle attività di rettifica delle carenze [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d)].

- Principali aree carenti sotto il profilo dell'attuazione dei requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano).

- Principali attività in corso o previste per correggere le carenze (ad esempio, azioni di sensibilizzazione in materia di sicurezza, workshop, programmi di incoraggiamento).

- Misure impiegate per assicurare l'applicazione [articolo 4, paragrafo 2, lettera e)].

Situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti

- Situazione generale relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti dello Stato membro.

ALLEGATO II

SISTEMA ARMONIZZATO DI CLASSIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Per valutare l'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile si applica la seguente griglia di classificazione della conformità.

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