32001L0019

Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 31/07/2001 pag. 0001 - 0051


Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 14 maggio 2001

che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, paragrafi 1 e 2, prima e terza frase, e 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2001,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 febbraio 1996 la Commissione ha inviato al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, presentata a norma dell'articolo 13 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni(4). Nella relazione la Commissione si è impegnata ad esaminare la possibilità di inserire in tale direttiva l'obbligo di prendere in considerazione l'esperienza successiva al conseguimento del diploma nell'esaminare la domanda di riconoscimento, l'introduzione del concetto di formazione regolamentata. La Commissione si è altresì impegnata ad esaminare le modalità per sviluppare il ruolo del gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione più uniformi della direttiva.

(2) È opportuno estendere al sistema generale iniziale il concetto di formazione regolamentata, introdotto con la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE(5) (in seguito denominate: "le direttive sul sistema generale"), e di basarlo sugli stessi principi dotandolo delle stesse regole; la facoltà di scegliere i mezzi con cui definire le professioni interessate dalla formazione regolamentata dovrebbe essere lasciata ai singoli Stati membri.

(3) Le direttive sul sistema generale consentono che a certe condizioni lo Stato membro ospite esiga misure di compensazione da parte del richiedente, in particolare quando la formazione da lui ricevuta verta su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma richiesto dallo Stato membro ospite. A norma degli articoli 39 e 43 del trattato, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee(6), spetta allo Stato membro ospite giudicare se un'esperienza professionale possa valere per l'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto nei confronti dei cittadini desiderosi di esercitare la propria professione in un altro Stato membro, è opportuno inserire nelle direttive sul sistema generale l'obbligo che lo Stato membro ospite esamini se l'esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo il conseguimento del/dei titoli dichiarato/i verta su tali materie.

(4) È opportuno migliorare la procedura di coordinamento prevista dalle direttive sul sistema generale ed agevolarla, prevedendo che il gruppo di coordinamento adotti pareri sulle questioni relative all'applicazione pratica del sistema generale sottopostegli dalla Commissione, e che tali pareri vengano pubblicati.

(5) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'iniziativa SLIM la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte dirette a semplificare l'aggiornamento degli elenchi dei diplomi ammessi al riconoscimento automatico; la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli(7), prevede una formula semplice in materia di diplomi, certificati ed altri titoli di medico generico. L'esperienza dimostra che tale formula garantisce una certezza del diritto sufficiente. È opportuno estendere tale formula ai diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista o medico di cui rispettivamente alle direttive 77/452/CEE(8), 77/453/CEE(9), 78/686/CEE(10), 78/687/CEE(11), 78/1026/CEE(12), 78/1027/CEE(13), 80/154/CEE(14), 80/155/CEE(15), 85/432/CEE(16), 85/433/CEE(17) e 93/16/CEE del Consiglio (in seguito denominate: le "direttive settoriali").

(6) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, non è imposto agli Stati membri il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, che non comprovano una formazione acquisita in uno degli Stati membri della Comunità(18). Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato in un altro Stato membro(19). In tali condizioni è opportuno che le direttive settoriali dispongano che il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un diploma, certificato o altro titolo che sancisce la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguito in un paese terzo, e l'esperienza professionale acquisita dall'interessato in uno Stato membro, costituiscano elementi di rilevanza comunitaria, che gli altri Stati membri dovrebbero esaminare.

(7) È opportuno indicare il termine entro il quale gli Stati membri devono decidere sulle richieste di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico conseguiti in un paese terzo.

(8) Alla luce della rapidità dell'evoluzione della tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita riveste particolare importanza nel settore medico. Spetta agli Stati membri adottare le modalità in base alle quali, attraverso un'adeguata formazione continua al termine del ciclo di studi, i medici rimarranno al passo dei progressi della medicina. Il sistema attuale di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali rimane immutato.

(9) Avverso una decisione negativa o l'assenza di decisione entro il termine stabilito deve essere possibile un ricorso ai sensi del diritto interno. Tali decisioni degli Stati membri in materia di riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista o medico devono essere motivate. Nel caso in cui uno Stato membro decida di riconoscere diplomi, certificati o altri titoli, esso dovrebbe essere libero di motivare o meno tale decisione.

(10) Per ragioni d'equità è opportuno prevedere misure transitorie a favore di alcuni soggetti che svolgono la professione di dentista in Italia e sono titolari di diplomi, certificati o altri titoli di medico, rilasciati in Italia, che sanciscono formazioni in medicina iniziate dopo la data di scadenza di cui all'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE.

(11) L'articolo 15 della direttiva 85/384/CEE(20) stabilisce una deroga per un periodo transitorio ora scaduto; è opportuno abrogare tale disposizione.

(12) Nell'articolo 24 della direttiva 85/384/CEE dovrebbe esserci una netta distinzione tra le formalità richieste in caso di stabilimento e quelle richieste in caso di prestazione di servizi, per rendere più efficace la libera prestazione di servizi di architetto.

(13) Per ragioni di parità di trattamento è opportuno prevedere misure transitorie a favore di persone in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia conseguiti in Italia al termine di formazioni non del tutto conformi alla direttiva 85/432/CEE.

(14) È auspicabile ampliare gli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento tra la Grecia e gli altri Stati membri. È pertanto opportuno sopprimere la deroga di cui all'articolo 3 della direttiva 85/433/CEE.

(15) Nella relazione sulla formazione specifica in medicina generale prevista al titolo IV della direttiva 93/16/CEE, per la formazione a tempo parziale in medicina generale la Commissione ha raccomandato di allineare le disposizioni applicabili a quelle vigenti per la formazione a tempo parziale nelle altre specialità mediche.

(16) Le direttive sul sistema generale e le direttive settoriali dovrebbero essere modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SUL SISTEMA GENERALE

Articolo 1

La direttiva 89/48/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e";

b) è inserita la lettera seguente: "d bis) per formazione regolamentata, qualsiasi formazione:

- direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione

e

- consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, il tirocinio o la pratica professionale richiesti oltre al ciclo di studi post-secondari; la struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine.";

2) all'articolo 3, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente: "Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma se il titolo o i titoli in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.";

3) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

4) all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.";

5) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma del primo trattino è sostituito dal seguente: "- di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione,".

Articolo 2

La direttiva 92/51/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dopo il primo comma è inserito il comma seguente: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

2) all'articolo 5, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale fra il diploma e il certificato.";

3) all'articolo 7, lettera a), dopo il primo comma è inserito il comma seguente: "Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.";

4) all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi: "5. Lo Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per l'esercizio della stessa, richieda la prova della capacità finanziaria, considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

6. L'autorità competente dello Stato membro ospite che, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, esiga dai propri cittadini la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della loro responsabilità professionale, considera gli attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri Stati membri equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati devono precisare che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti non devono essere di data anteriore a tre mesi.";

5) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma, primo trattino è sostituito dal seguente: "- di facilitare l'attuazione della presente direttiva, in particolare adottando e pubblicando pareri sulle questioni sottopostegli dalla Commissione,";

6) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: "8. Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D secondo la procedura di cui sopra sono immediatamente applicabili alla data stabilita dalla Commissione.".

SEZIONE 2

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE SETTORIALI

Sezione 2.1

Infermieri responsabili dell'assistenza generale

Articolo 3

La direttiva 77/452/CEE è modificata come segue:

1) (riguarda unicamente la versione greca);

2) all'articolo 2, le parole "enunciati all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "enunciati in allegato";

3) l'articolo 3 è abrogato;

4) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

5) (riguarda unicamente la versione greca);

6) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 18 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 18 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 18 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 18 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorchè la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

7) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 77/453/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE".

Sezione 2.2

Dentisti

Articolo 5

La direttiva 78/686/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 le parole "enunciati all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "enunciati nell'allegato A";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) il titolo del capitolo III è sostituito dal testo seguente: "Diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4

Ogni Stato membro in cui vigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce i diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE ed elencati nell'allegato B, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati.";

5) l'articolo 5 è abrogato;

6) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: "Esso tiene conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione specializzata dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in odontoiatria, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente: "4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

7) all'articolo 19 i due commi esistenti diventano il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: "2. Gli Stati membri riconoscono i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e entro il 31 dicembre 1984, corredata di un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane, che certifichi:

- che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se l'interessato possieda un livello di conoscenze e competenze paragonabile a quello delle persone in possesso del diploma elencato per l'Italia nell'allegato A,

- che queste persone si sono effettivamente e legalmente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

- che tali persone sono autorizzate ad esercitare o esercitano effettivamente, legalmente e a titolo principale e alle medesime condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo elencato per l'Italia nell'allegato A della presente direttiva, le attività di cui all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE.

Sono dispensate dalla prova attitudinale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità competenti.";

8) i riferimenti agli articoli 3 e 5 si intendono rispettivamente come riferimenti agli allegati A e B;

9) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 23 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 23 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 23 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 23 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.".

10) sono aggiunti gli allegati A e B che figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 6

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/687/CEE, le parole "di cui all'articolo 3 della stessa direttiva" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato A della stessa direttiva.".

Sezione 2.3

Veterinari

Articolo 7

La direttiva 78/1026/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, le parole "all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "in allegato";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

4) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 17 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 17 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 17 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 17 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

5) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 8

All'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/1027/CEE le parole "di cui all'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 78/1026/CEE".

Sezione 2.4

Ostetriche

Articolo 9

La direttiva 80/154/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, le parole "compresi nell'elenco di cui al successivo articolo 3" sono sostituite dalle parole "compresi nell'elenco in allegato";

2) all'articolo 2, paragrafo 1, quarto e quinto trattino, le parole "ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato della direttiva 77/452/CEE";

3) l'articolo 3 è abrogato;

4) i riferimenti all'articolo 3 si intendono come riferimenti all'allegato;

5) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 19 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 19 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 19 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 19 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

6) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 10

La direttiva 80/155/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, le parole "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle parole "di cui all'allegato";

2) all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, le parole "considerato all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE" sono sostituite dalle parole "considerato nell'allegato della direttiva 77/452/CEE".

Sezione 2.5

Architetti

Articolo 11

La direttiva 85/384/CEE è modificata come segue:

1) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 6

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 6 bis

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

2) l'articolo 15 è abrogato;

3) all'articolo 24, paragrafo 1, le parole "conformemente agli articoli 17 e 18" sono sostituite dalle parole "a norma degli articoli 17 e 18 in caso di stabilimento, e dell'articolo 22 in caso di prestazioni di servizi".

Sezione 2.6

Farmacisti

Articolo 12

All'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE è aggiunto il punto seguente: "6. A titolo transitorio e in deroga ai paragrafi 3 e 5 l'Italia - le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedevano una formazione che non era pienamente conforme alle condizioni di formazione di cui al presente articolo entro la scadenza di cui all'articolo 5 può continuare ad applicare tali disposizioni alle persone che hanno iniziato la loro formazioni in farmacia anteriormente al 1o novembre 1993 e l'hanno conclusa anteriormente al 1o novembre 2003.

Ogni Stato membro ospite è autorizzato ad esigere dai titolari di diplomi, certificati e altri titoli in farmacia rilasciati dall'Italia, che sanciscono formazioni iniziate anteriormente al 1o novembre 1993 e concluse anteriormente al 1o novembre 2003, che i loro diplomi, certificati e altri titoli siano accompagnati da un attestato che certifichi che essi si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per quanto tale attività sia regolamentata in Italia.".

Articolo 13

La direttiva 85/433/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, le parole "elencati all'articolo 4" sono sostituite dalle parole "elencati in allegato";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) l'articolo 4 è abrogato;

4) i riferimenti all'articolo 4 si intendono come riferimenti all'allegato;

5) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 18 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 18 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 18 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 18 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

6) è aggiunto l'allegato che figura all'allegato V della presente direttiva.

Sezione 2.7

Medici

Articolo 14

La direttiva 93/16/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2 le parole "elencati nell'articolo 3" sono sostituite dalle parole "elencati nell'allegato A";

2) l'articolo 3 è abrogato;

3) il titolo del Capitolo II è sostituito dal titolo seguente: "Diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista";

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4

Ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di medico specialista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri a norma degli articoli 24, 25, 26 e 29 ed elencati negli allegati B e C, attribuendo loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli da esso rilasciati";

5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Articolo 5

I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 4 sono quelli che - rilasciati dalle autorità o dagli enti competenti di cui all'allegato B - corrispondono, per la specializzazione in questione, alle denominazioni indicate all'allegato C per gli Stati membri in cui tale specializzazione esiste.";

6) il titolo del Capitolo III e gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

7) all'articolo 8:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: "Esso tiene anche conto della loro eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le autorità o gli enti competenti dello Stato membro ospite, dopo aver valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato in base ai diplomi, certificati e altri titoli presentati, e tenuto conto della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e istruzione continua in medicina, lo informano della durata della formazione complementare e dei settori su cui questa verte.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente: "4. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.";

8) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: "2 bis Gli Stati membri riconoscono i titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1o gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui agli articoli 24-27, purché detti titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto 1497/99 allo scopo di accertare che l'interessato abbia un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello dei medici titolari delle qualifiche di specialista definite, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 2.";

9) all'articolo 23 della direttiva 93/16/CEE, è aggiunto il paragrafo seguente: "6. La formazione continua assicura, secondo le modalità proprie di ciascuno Stato membro, che le persone che hanno completato i loro studi possano tenersi aggiornate sui progressi nel campo della medicina.";

10) all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23 nel corso dei quali siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale.";

11) gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 26

Gli Stati membri in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia fanno in modo che le durate minime delle formazioni specializzate non siano inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura di cui all'articolo 44 bis, paragrafo 3.";

12) l'articolo 30 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 30

Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all'articolo 23 istituisce una formazione specifica in medicina generale conforme almeno alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32, in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1o gennaio 2006";

13) all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: "b) avere una durata di almeno tre anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti;";

14) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Qualora il ciclo di formazione di cui all'articolo 23 comporti una formazione pratica impartita in un ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attrezzatura e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o di un centro riconosciuto in cui i medici dispensino cure primarie, la durata di questa formazione pratica può essere inclusa nella durata prevista al paragrafo 1, lettera b), entro il limite di un anno. Questa facoltà è disponibile soltanto negli Stati membri nei quali la durata della formazione specifica in medicina generale è di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

Nel caso in cui, nell'applicazione del presente paragrafo, la Commissione constati che uno Stato membro ha notevoli difficoltà in relazione al livello di formazione indicato al paragrafo 1, lettera b), essa sente il parere del comitato di alti funzionari della Sanità pubblica istituito dalla decisione 75/365/CEE del Consiglio(21) e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso, proposte volte a un maggiore coordinamento della durata della formazione specifica in medicina generale."

15) all'articolo 34, paragrafo 1, secondo trattino, "60 %" è sostituito da "50 %";

16) i riferimenti agli articoli 3, 6, 7 e 27 si intendono, rispettivamente, come riferimenti all'allegato A, all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 26;

17) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 42 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva. La Commissione ne dà adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando le denominazioni adottate dagli Stati membri per i diplomi, certificati e altri titoli e, eventualmente, per il titolo professionale corrispondente.

Articolo 42 ter

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dalla presente direttiva, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente direttiva e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa direttiva.

Articolo 42 quater

Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

Articolo 42 quinquies

Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è respinta.

Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il termine stabilito.";

18) l'articolo 44 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 le parole "alle procedure" sono sostituite dalle parole "alla procedura";

b) il paragrafo 2 è abrogato;

19) sono aggiunti gli allegati A, B e C che figurano all'allegato VI della presente direttiva.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entro il 1o gennaio 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione dell'articolo 1, punti 1 e 2 negli Stati membri.

La Commissione, dopo aver proceduto a tutte le audizioni necessarie, presenta le sue conclusioni riguardo alle eventuali modifiche delle vigenti modalità di cui all'articolo 1, punti 1 e 2. Se necessario, la Commissione presenta altresì proposte per migliorare le modalità vigenti.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU C 28 del 26.1.1998, pag. 1.

(2) GU C 235 del 27.7.1998, pag. 53.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 1998 (GU C 226 del 20.7.1998, pag. 26), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2000 (GU C 119 del 27.4.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 1o febbraio 2001 e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001.

(4) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

(5) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/5/CE della Commissione (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42).

(6) Causa C-340/89 (Vlassopoulou), Raccolta 1991, pag. I-2357.

(7) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/46/CE (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25).

(8) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(9) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 89/595/CEE (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30).

(10) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(11) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(12) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(13) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 89/594/CEE (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19).

(14) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(15) GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 89/594/CEE.

(16) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34.

(17) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(18) Causa C-154/93 (Tawil Albertini) CGCE, Raccolta 1994, pag. I-451.

(19) Causa C-319/92 (Haim) CGCE, Raccolta 1994, pag. I-425.

(20) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(21) GU L 167 del 30.6.1975, pag. 19.

ALLEGATO I

"ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. Ortodonzia

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Chirurgia odontostomatologica

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

"ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO V

"ALLEGATO

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacista

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO VI

"ALLEGATO A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO C

Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

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Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rileva che la realizzazione di studi, la presentazione di relazioni e, se necessario, di proposte legislative, avranno luogo se saranno disponibili le risorse necessarie a tal fine.

Dichiarazione della Commissione

Il problema del riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli ottenuti al di fuori dell'Unione europea si pone unicamente per un numero assai ristretto di cittadini comunitari. In effetti il trattato prevede soltanto una base giuridica limitata per facilitare il riconoscimento di diplomi, certificati o altri titoli ottenuti da cittadini di paesi terzi.

La questione del riconoscimento delle formazioni ottenute in paesi terzi è già oggetto di esame in seno ai comitati dei rappresentanti delle autorità nazionali incaricate di attuare il riconoscimento reciproco dei diplomi.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha delineato nuovi principi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in tale contesto (cfr. sentenza del 14.9.2000 nella causa C-238/98 Hocsman).

La Commissione individuerà le situazioni irrisolte e proporrà, se del caso, soluzioni appropriate nelle sue future proposte.

Dichiarazione congiunta di Parlamento/Consiglio/Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione condividono il parere secondo cui è importante disporre di versioni consolidate, facilmente accessibili a tutti, dei testi giuridici applicabili nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

A tal fine l'adozione delle direttive & (libera circolazione dei medici) del Consiglio e & (terzo sistema generale) del Parlamento europeo e del Consiglio ha comportato un notevole lavoro in materia di codificazione. Peraltro, la Commissione ha messo a disposizione degli utenti la Guida all'uso del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione intende proseguire in questo sforzo in due fasi: in un primo tempo procederà all'integrazione delle direttive settoriali in un quadro consolidato. In seguito esaminerà la possibilità di procedere alla consolidazione delle direttive relative al sistema generale, onde proseguire la semplificazione della legislazione e facilitare ulteriormente la libera prestazione dei servizi nell'ottica delle conclusioni del vertice di Lisbona.

Inoltre, la Commissione esaminerà l'evoluzione della formazione specifica dei medici generici negli Stati membri e l'entità degli eventuali problemi risultanti dalle differenze in materia di durata della formazione. Se sarà necessario, la Commissione presenterà proposte per un ulteriore coordinamento a tale riguardo.

La Commissione presenterà l'esito dei suoi lavori nel 2003 al più tardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto delle intenzioni della Commissione che li terrà informati in merito ai progressi realizzati.