31.5.1994   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 135/5


DIRETTIVA 94/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 1994

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all'interno della Comunità; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

considerando che in caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo;

considerando che per gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri in seguito alla raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi (4), non hanno permesso di conseguire pienamente i risultati auspicati; che tale situazione può dimostrarsi pregiudizievole al corretto funzionamento del mercato unico;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (5), la quale prevede un sistema unico di autorizzazione e di vigilanza per ogni ente creditizio da parte delle autorità dello Stato membro d'origine, si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993;

considerando che le succursali non necessitano più dell'autorizzazione degli Stati membri ospitanti a causa dell'autorizzazione unica valida per tutta la Comunità e che la loro solvibilità sarà controllata dalle autorità competenti dei rispettivi Stati membri d'origine; che tale situazione giustifica che tutte le succursali di un medesimo ente creditizio istituite nella Comunità siano coperte da un sistema di garanzia unico; che detto sistema può essere soltanto quello vigente per tale categoria di enti creditizi nello Stato della sede sociale, soprattutto in ragione del nesso esistente tra la vigilanza sulla solvibilità di una succursale e la sua appartenenza ad un sistema di garanzia dei depositi;

considerando che l'armonizzazione deve limitarsi agli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi e assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello minimo armonizzato;

considerando che i sistemi di garanzia dei depositi devono intervenire nel momento in cui si verifica l'indisponibilità dei depositi;

considerando che è opportuno escludere in particolare dalla copertura i depositi effettuati da enti creditizi a loro nome e per proprio conto; che ciò non pregiudica il diritto del sistema di garanzia di adottare le misure necessarie per salvare un ente creditizio in difficoltà;

considerando che, di per sé, l'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi nella Comunità non rimette in questione l'esistenza dei sistemi già istituiti il cui obiettivo è la protezione degli enti creditizi, garantendone segnatamente la solvibilità e la liquidità, per evitare che i depositi effettuati presso questi enti, comprese le loro succursali stabilite in altri Stati membri, diventino indisponibili; che tali sistemi alternativi, che perseguono un diverso obiettivo di protezione, possono, a talune condizioni, essere considerati dalle autorità competenti rispondenti agli obiettivi della presente direttiva; che spetterà a dette autorità competenti verificare l'osservanza di tali condizioni;

considerando che in vari Stati membri esistono sistemi di tutela dei depositi sotto la responsabilità di organizzazioni professionali; che altri Stati membri dispongono di sistemi istituiti e disciplinati per legge e che alcuni sistemi, benché istituiti su base convenzionale, sono in parte disciplinati dalla legge; che tale diversità di situazione giuridica pone problemi solo in materia di adesione obbligatoria e di esclusione dai sistemi; che di conseguenza è opportuno prevedere norme che limitino i poteri dei sistemi in materia;

considerando che dall'esistenza nella Comunità di sistemi che offrono una copertura dei depositi superiore al minimo armonizzato possono derivare, su un medesimo territorio, differenze d'indennizzo e condizioni di concorrenza disuguali tra gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti di altri Stati membri; che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno autorizzare l'adesione delle succursali al sistema del paese ospitante, affinchè possano offrire ai depositanti le medesime garanzie offerte dal sistema del paese in cui sono insediate; che è opportuno che, dopo un certo numero di anni, la Commissione riferisca sulla frequenza con cui le succursali si sono avvalse di questa possibilità e sulle eventuali difficoltà che esse — o i sistemi di garanzia — hanno incontratto nell'attuare queste disposizioni; che non è escluso che il sistema dello Stato membro d'origine debba offrire siffatta copertura supplementare, ferme restando le condizioni che detto sistema avrà stabilito;

consideranedo che le succursali di enti creditizi che offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti potrebbero causare perturbazioni di mercato; che non è opportuno che il livello o la portata di copertura dei sistemi di garanzia divengano strumenti di concorrenza; considerando che occorre quindi stabilire, quanto meno in una fase iniziale, che il livello e la portata di copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine ai depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata di copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni di mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario;

considerando che la presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; che le direttive che disciplinano l'ammissione di enti creditizi aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (6), lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali Condizioni ammettere che le succursali di tali enti creditizi operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficeranno della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono situate; che di conseguenza uno Stato membro che ammette siffatte succursali dovrebbe decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE e alla necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario; che è essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano;

considerando che, da un lato, il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non deve lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario, che, dall'altro, sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità un livello di tutela tale da incoraggiare, in certi casi, una cattiva gestione degli enti creditizi; che occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi in questione; che sembra ragionevole fondarsi su un importo di 20 000 ECU quale livello minimo armonizzato di garanzia; che potrebbero rivelarsi necessarie disposizioni transitorie limitate per dare modo al sistema di raggiungere tale cifra;

considerando che taluni Stati membri offrono ai depositanti una copertura dei depositi superiore al livello minimo armonizzato di garanzia previsto dalla presente direttiva; che non si ritiene opportuno esigere che tali sistemi, alcuni dei quali sono stati introdotti recentemente in applicazione della raccomandazione 87/63/CEE, siano modificati a questo proposito;

considerando che, qualora uno Stato membro ritenga che talune categorie di depositi o di depositanti elencati specificamente non necessitino di particolare protezione, esso deve poterli escludere dalla garanzia offerta dai sistemi di garanzia dei depositi;

considerando che in taluni Stati membri, allo scopo di indurre i depositanti a vagliare accuratamente la qualità degli enti creditizi, i depositi indisponibili non vengono rimborsati interamente; che una siffatta prassi andrebbe limitata per quanto attiene ai depositi inferiori al livello minimo armonizzato;

considerando che è stato accolto il criterio di un limite minimo armonizzato per depositante e non per deposito; che di conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; che il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile; che queste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti;

considerando che l'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela e deve dunque essere anch'essa soggetta ad un minimo di norme cogenti; che, tuttavia, l'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare le stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti; che gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire norme per limitare l'uso di tali riferimenti;

considerando che, in casi particolari, in Stati membri in cui non esistono sistemi di garanzia dei depositi per talune categorie di enti creditizi che raccolgono soltanto una quota di depositi estremamente limitata, l'istituzione di un siffatto sistema può talvolta richiedere un lasso di tempo più lungo di quello fissato per il recepimento della direttiva; che, in tali casi, può essere giustificata una deroga transitoria all'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi; che, tuttavia, se tali enti creditizi operassero all'estero, gli Stati membri avrebbero il diritto di esigere che partecipino ad un sistema di garanzia da loro istituito;

considerando che, nella presente direttiva, non è indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi dato che, da un lato, il costo di finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, dagli enti creditizi stessi e che, dall'altro, la capacità finanziaria di detti sistemi deve essere proporzionata ai loro obblighi; che ciò non deve tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato;

considerando che la presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinchè fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva;

considerando che la garanzia dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza dgli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che costituisce tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«deposito»: i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio.

Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare («building societies») britanniche e irlandesi, ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2.

Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (7).

Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito;

2)

«conto congiunto»: un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;

3)

«deposito indisponibile»: un deposito dovuto e pagabile e che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili e laddove

i)

le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare.

Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e non oltre ventun giorni dall'aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili;

ii)

oppure un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui sopra;

4)

«ente creditizio»: un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;

5)

«succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nel medesimo Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

Articolo 2

Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia i seguenti depositi:

ferme restando le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;

tutti i titoli che rientrano nella definizione di «fondi propri» quale figura nell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (8);

i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (9).

Articolo 3

1.   Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, nessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad uno di tali sistemi.

Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente creditizio stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità e la sua solvibilità, assicurando ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi e che, secondo le autorità competenti, soddisfa le seguenti condizioni:

il sistema esiste ed è stato ufficialmente autorizzato all'atto dell'adozione della presente direttiva;

il sistema è volto ad evitare che i depositi degli enti creditizi che rientrano in tale sistema possano diventare indisponibili e dispone dei mezzi necessari a tal fine;

il sistema non consiste in una protezione concessa all'ente creditizio dallo Stato membro stesso o dai suoi enti locali regionali;

il sistema garantisce che i depositanti siano informati secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9 della presente direttiva.

Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di questi sistemi di protezione e gli enti creditizi coperti da questi ultimi, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il Comitato consultivo bancario.

2.   Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

3.   Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con non meno di dodici mesi di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere all'esclusione.

4.   Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se, prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garanzia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di protezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di garanzia ufficialmente riconosciuto.

5.   Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di concludere accordi alternativi che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono immediatamente alla revoca di quest'ultima.

Articolo 4

1.   I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 tutelano i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.

Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio.

Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse.

2.   Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinchè vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante.

3.   Gli Stati membri si adoperano affinchè siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II.

4.   Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti.

Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare.

5.   La Commissione riferisce sul funzionamento dei paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

Articolo 5

I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE restano coperti dal sistema di garanzia.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

2.   Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita le succursale e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.

Articolo 7

1.   I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20 000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi.

Fino al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui, all'atto dell'adozione della presente direttiva, i depositi non sono coperti fino a 20 000 ECU, possono conservare l'importo massimo previsto nei loro sistemi di garanzia a condizione che detto importo non sia inferiore a 15 000 ECU.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

3.   Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per ragioni di carattere sociale.

4.   Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dei totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1.

5.   L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma.

6.   Gli Stati membri provvedono affinchè il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.

Articolo 8

1.   I limiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4 si applicano al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.

2.   La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

3.   Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciscuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.

La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri provvedono affinchè gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile.

Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

3.   Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio.

Articolo 10

1.   I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii).

2.   In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi.

3.   Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.

4.   I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito.

5.   Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

Articolo 11

Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia, nella procedura di liquidazione hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti per un importo pari alla somma pagata.

Articolo 12

In deroga all'articolo 3, gli enti autorizzati in Spagna o in Grecia, che figurano nell'allegato III, sono esentati dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi fino al 31 dicembre 1999.

Tali enti creditizi informano espressamente i loro depositanti effettivi o potenziali del fatto che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi.

Nel corso di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano o abbiano stabilito una succursale in un altro Stato membro, quest'ultimo può esigere che la succursale aderisca, alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, ad un sistema di protezione dei depositi istituito sul suo territorio.

Articolo 13

La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al presente direttiva entro il 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994.

Per il Parlamento europeo

II Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ROMEOS


(1)  GU n. C 163 del 30. 6. 1992, pag. 6 e GU n. C 178 del 30. 6. 1993, pag. 14.

(2)  GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 13.

(3)  GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 96 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994).

(4)  GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.

(5)  GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992 pag. 52).

(6)  GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

(7)  GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

(8)  GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/16/CEE (GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 48).

(9)  GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.


ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

1.

Depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto 6 della direttiva 89/646/CEE.

2.

Depositi delle compagnie di assicurazione.

3.

Depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali.

4.

Depositi degli enti regionali, provinciali, comunali e locali.

5.

Depositi degli organismi d'investimento collettivo.

6.

Depositi dei fondi pensioni.

7.

Depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5 % del capitale dell'ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.

8.

Depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7.

9.

Depositi di altre società dello stesso gruppo.

10.

Depositi non nominativi.

11.

Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio, a titolo individuale, tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.

12.

Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

13.

Depositi in valute

diverse da quelle degli Stati membri

diverse dall'ecu.

14.

Depositi di società le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1).


(1)  GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).


ALLEGATO II

Orientamenti

Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 si applicano i seguenti orientamenti:

a)

il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie norme obiettive e generalmente applicate agli enti creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare tali informazioni con le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

b)

il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo supplementare previa dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che i depositi sono indisponibili. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie norme e procedure la fondatezza della richiesta depositante prima di pagare l'indennizzo supplementare;

e)

i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano pienamente l'uno con l'altro per far sì che i depositanti ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito di contropartita, tale da dar luogo a compensazione a titolo di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato al depositante da ciascun sistema;

d)

i sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati a imporre alle succursali una copertura supplementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziaria del sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che il suo debito sia in ogni caso limitato all'eccedenza della garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia offerta dallo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o non paghi un indennizzo per i depositi nel territorio dello Stato membro ospitante.


ALLEGATO III

Elenco degli enti creditizi di cui all'articolo 12

a)

le categorie specializzate di enti creditizi spagnoli il cui status giuridico è in fase di ristrutturazione, riconosciuti come:

Entitades de Financiación o Factoring,

Sociedades de Arrendamiento Financiero,

Sociedades de Crédito Hipotecario;

b)

i seguenti enti creditizi pubblici spagnoli:

Banco de Crédito Agricola, SA,

Banco Hipotecario de Espana, SA,

Banco de Crédito Locai, SA;

e)

le seguenti cooperative di credito greche:

Cooperativa di credito di Lamia,

Cooperativa di credito di loannina,

Cooperativa di credito di Xylocastron;

e le cooperative di credito affini menzionate in appresso che, alla data di adozione della presente direttiva, sono autorizzate o in fase di autorizzazione:

Cooperativa di credito di Canea (Chanià),

Cooperativa di credito di Candia (Herakleion),

Cooperativa di credito di Magnissia,

Cooperativa di credito di Larissa,

Cooperativa di credito di Patrasso,

Cooperativa di credito di Salonicco.