31993L0022

Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 11/06/1993 pag. 0027 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0083


DIRETTIVA 93/22/CEE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione, nel settore delle imprese di investimento, del mercato interno, decisa con l'Atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle imprese d'investimento;

considerando che le imprese che prestano servizi d'investimento contemplati dalla presente direttiva devono essere soggette ad un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento, al fine di garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario;

considerando che l'impostazione adottata consiste nel realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, il quale consente il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine; che grazie al riconoscimento reciproco, le imprese d'investimento autorizzate nel loro Stato membro d'origine possono esercitare in tutta la Comunità l'insieme o parte dei servizi oggetto della loro autorizzazione e previsti dalla presente direttiva tramite lo stabilimento di succursali o mediante la prestazione di servizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano né revochino l'autorizzazione qualora elementi determinati, come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa d'investimento ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività; che, per l'applicazione della presente direttiva, un'impresa d'investimento che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria; che un'impresa d'investimento che non sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale; che d'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa d'investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che essa vi operi in modo effettivo;

considerando che allo scopo di tutelare gli investitori, è necessario garantire, in particolare, il controllo interno dell'impresa facendo ricorso ad una direzione bicefala oppure, se ciò non fosse richiesto dalla direttiva, ad altri meccanismi che garantiscano un risultato equivalente;

considerando che per garantire la parità di condizioni di concorrenza, occorre che le imprese di investimento che non siano enti creditizi abbiano la stessa libertà di aprire succursali e di prestare servizi oltre frontiera analogamente a quanto previsto nella seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (4);

considerando che un'impresa d'investimento può avvalersi della presente direttiva per effettuare operazioni di cambio in contanti o a termine fermo solamente in quanto servizi connessi alla fornitura di servizi di investimento; che, di conseguenza, l'utilizzazione di una succursale soltanto per effettuare queste operazioni di cambio costituirebbe un aggiramento del meccanismo della direttiva;

considerando che un'impresa d'investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine può esercitare le proprie attività nell'insieme della Comunità con i mezzi che ritiene appropriati; che a tal fine, se lo ritiene necessario, essa può ricorrere ad agenti collegati che ricevono e trasmettono ordini per suo conto e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità; che in queste condizioni l'attività di detti agenti deve essere considerata alla stregua di quella dell'impresa stessa; che inoltre la presente direttiva non osta a che lo Stato membro d'origine subordini la regolamentazione di detti agenti al rispetto di particolari esigenze; che qualora l'impresa di investimento eserciti un'attività transfrontaliera, lo Stato membro ospitante tratta detti agenti come se fossero l'impresa stessa; che peraltro la vendita a domicilio e le sollecitazioni a domicilio dei valori mobiliari non devono essere contemplati dalla presente direttiva e devono essere disciplinati dalle disposizioni nazionali;

considerando che per «valori mobiliari» si intendono le categorie di titoli normalmente negoziati sul mercato dei capitali, ad esempio i titoli di stato, le azioni, i valori negoziabili che permettono di acquisire azioni mediante sottoscrizione o scambio, i certificati rappresentativi di azioni, le obbligazioni emesse in serie, i warrants su indice ed i titoli che permettono di acquisire tali obbligazioni mediante sottoscrizione;

considerando che per «strumenti del mercato monetario» si intendono i tipi di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del Tesoro, i certificati di deposito ed i commercial papers;

considerando che la definizione molto ampia dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario adottata nella presente direttiva ha effetto solo per la stessa e che essa non ha pertanto alcuna incidenza sulle varie definizioni di strumenti finanziari previste nelle legislazioni nazionali per altri fini, in particolare a fini fiscali; che, peraltro, la definizione dei valori mobiliari riguarda soltanto gli strumenti negoziabili e che pertanto non rientrano in tale definizione le azioni o i titoli assimilabili ad azioni, che sono emessi da organismi quali le «building societies» o le «industrial and provident societies» e la cui proprietà può essere trasferita in pratica solo attraverso il loro riacquisto da parte dell'organismo emittente;

considerando che per «strumenti equivalenti ad un contratto a termine (future) su strumenti finanziari» si intendono i contratti che sono oggetto di pagamento in contanti, calcolato in riferimento alle fluttuazioni dell'uno o dell'altro degli elementi seguenti: il tasso di interesse o di cambio, il valore di qualsiasi strumento elencato nell'allegato, sezione B, un indice relativo all'uno od all'altro di questi strumenti;

considerando che ai fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi;

considerando che nessuna disposizione della presente direttiva pregiudica le disposizioni comunitarie o, in assenza di queste, le disposizioni nazionali, le quali disciplinano l'offerta pubblica degli strumenti di cui alla presente direttiva; che lo stesso vale per la commercializzazione e la distribuzione di detti strumenti;

considerando che gli Stati membri conservano interamente la responsabilità per l'attuazione delle misure della politica monetaria nazionale, fatte salve le misure necessarie per il rafforzamento del sistema monetario europeo;

considerando che è opportuno escludere le imprese d'assicurazione le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale e che sono coordinate a livello comunitario nonché le imprese che esercitano attività di riassicurazione e di retrocessione;

considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese che non forniscono servizi a terzi ma la cui attività consiste nel fornire un servizio di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o a un'altra impresa figlia della loro impresa madre;

considerando che la presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel fornire a terzi servizi d'investimento a titolo professionale e che è pertanto opportuno escludere dal suo campo d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali (per esempio avvocati, notai) e chiunque fornisca servizi d'investimento unicamente a titolo accessorio, nell'ambito di tale altra attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che detta disciplina non escluda la fornitura, a titolo accessorio, di servizi d'investimento; che è parimenti opportuno escludere dal campo d'applicazione le persone che forniscono servizi d'investimento unicamente a produttori o utilizzatori di materie prime e nella misura necessaria alla realizzazione delle transazioni su detti prodotti, ove siffatte transazioni costituiscano la loro attività principale;

considerando che la presente direttiva non riguarda le imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di partecipazione dei lavoratori e che a questo titolo non forniscono servizi d'investimento a terzi;

considerando che è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva le banche centrali ed altri organismi che svolgono funzioni analoghe, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima - nozione comprendente l'investimento del debito pubblico; che non sono in particolare compresi nell'esclusione gli organismi a capitale pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'assunzione di partecipazioni;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese o le persone la cui attività si limita a ricevere ed a trasmettere ordini, a determinate controparti, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti; che di conseguenza esse non potranno beneficiare della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi alle condizioni previste dalla presente direttiva, in quanto soggette, qualora volessero operare in un altro Stato membro, alle disposizioni pertinenti adottate da quest'ultimo;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli organismi d'investimento collettivo, siano essi coordinati o no a livello comunitario, nonché i depositari e gestori di detti organismi, nella misura in cui essi sono soggetti ad una normativa specifica, direttamente adeguata alle loro attività;

considerando che se le associazioni istituite dai fondi pensione di uno Stato membro per consentire la gestione dei loro attivi si limitano a praticare tale gestione senza fornire servizi di investimento a terzi ed i fondi pensione stessi sono soggetti al controllo delle autorità incaricate di vigilare sulle imprese di assicurazione, non risulta necessario che dette associazioni vengano sottoposte alle condizioni di accesso e di esercizio stabilite dalla presente direttiva;

considerando che non è opportuno applicare la presente direttiva agli agenti di cambio definiti dalla legge italiana poiché appartengono a una categoria per cui non è prevista alcuna autorizzazione, la loro attività è limitata al territorio nazionale e non presenta rischi di distorsione di concorrenza;

considerando che i diritti conferiti alle imprese di investimento dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri, delle banche centrali e degli altri organismi centrali che svolgono funzioni analoghe degli Stati membri di scegliere la loro controparte in base a criteri obiettivi e non discriminatori;

considerando che il compito di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese d'investimento incomberà alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, in applicazione della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi (5) la quale coordina le norme in materia di rischio di mercato;

considerando che in generale lo Stato membro d'origine può emettere regole più severe di quelle stabilite nella presente direttiva in particolare in materia di condizioni di autorizzazione, di requisiti prudenziali e di regole di dichiarazione e di trasparenza;

considerando che l'esercizio delle attività che non rientrano nella presente direttiva è disciplinato dalle disposizioni generali del trattato relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi;

considerando che, per tutelare gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i diritti di proprietà e gli altri diritti analoghi dell'investitore sui valori mobiliari, nonché i diritti di quest'ultimo sui fondi affidati all'impresa siano tutelati distinguendoli da quelli dell'impresa; che questo principio non vieta peraltro all'impresa di operare in nome proprio nell'interesse dell'investitore allorché il tipo stesso di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio il prestito di titoli;

considerando che le procedure previste in materia di autorizzazione di succursali di imprese d'investimento autorizzate in paesi terzi continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di società figlie o dell'acquisizione di partecipazioni da parte di imprese disciplinate dalle leggi di paesi terzi sono assoggettate ad una procedura intesa a garantire un regime di reciprocità alle imprese d'investimento della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni rilasciate ad imprese d'investimento dalle autorità nazionali competenti conformemente alle disposizioni della presente direttiva avranno una portata comunitaria e non più soltanto nazionale e che le attuali clausole di reciprocità non produrranno più effetti; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma piuttosto, poiché la Comunità si propone di tenere i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali dei paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione delle nuove domande di autorizzazione o nella limitazione delle nuove autorizzazioni;

considerando che uno degli obiettivi della presente direttiva consiste nel garantire la tutela degli investitori; che a tal fine è opportuno tener conto delle varie esigenze di tutela delle diverse categorie d'investitori e del loro livello di esperienza professionale;

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legislative e regolamentari di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che nessuno Stato membro può limitare il diritto degli investitori residenti abitualmente o stabiliti nello Stato membro di farsi prestare un servizio di investimento da un'impresa di investimento disciplinata dalla presente direttiva e che è situata ed agisce al di fuori di detto Stato membro;

considerando che, in determinati Stati membri, la funzione di compensazione e di pagamento può essere effettuata da organismi distinti dai mercati su cui si effettuano le transazioni e che di conseguenza, ogniqualvolta nella presente direttiva si citano l'«accesso ai mercati regolamentati» o la «qualità di membro di tali mercati», dette nozioni devono essere interpretate come comprensive dell'accesso agli organismi che garantiscono le funzioni di compensazione e di regolamento per i mercati regolamentati nonché della qualità di membro di detti organismi;

considerando che ogni Stato membro deve vigilare affinché nel proprio territorio sia riservato un trattamento non discriminatorio a tutte le imprese di investimento che hanno ricevuto un'autorizzazione in uno Stato membro, nonché a tutti gli strumenti finanziari che sono quotati su un mercato regolamentato di uno Stato membro; che a questo titolo, in particolare, tutte le imprese di investimento devono disporre delle stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso, e che, di conseguenza, indipendentemente dalle modalità organizzative delle transazioni esistenti negli Stati membri, occorre abolire, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, le limitazioni tecniche e giuridiche di accesso ai mercati regolamentati, nel quadro delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che taluni Stati membri autorizzano gli enti creditizi a diventare membri dei loro mercati regolamentati soltanto indirettamente, creando una società figlia specializzata; che la possibilità offerta dalla presente direttiva agli enti creditizi di diventare membri dei mercati regolamentati direttamente, senza dover creare società figlie specializzate, costituisce per detti Stati membri una riforma importante, le cui conseguenze devono essere riconsiderate alla luce dell'evoluzione dei mercati finanziari; che, tenuto conto di detti elementi, la relazione che la Commissione presenterà al Consiglio sull'argomento entro il 31 dicembre 1998 dovrà tenere conto di tutti i fattori che consentano a quest'ultimo di valutare di nuovo per detti Stati membri le conseguenze e in particolare i rischi di conflitti d'interessi e il grado di tutela degli investitori;

considerando che è estremamente importante che l'armonizzazione dei sistemi di indennizzo divenga applicabile alla stessa data della presente direttiva; che, inoltre, fino alla data in cui sarà messa in applicazione una direttiva sui sistemi d'indennizzo, gli Stati membri ospitanti conservano la facoltà d'imporre l'applicazione del loro sistema d'indennizzo anche alle imprese d'investimento, compresi gli enti creditizi, autorizzate dagli altri Stati membri, qualora lo Stato membro d'origine non disponga di sistemi d'indennizzo o qualora detto sistema non offra un livello di protezione equivalente;

considerando che la struttura dei mercati regolamentati deve continuare a dipendere dal diritto nazionale senza per questo rappresentare un ostacolo alle liberalizzazioni dell'accesso ai mercati regolamentati degli Stati membri ospitanti per le imprese d'investimento autorizzate a fornire i servizi in questione nel loro Stato membro d'origine; che in applicazione di questo principio, il diritto della Repubblica federale tedesca e quello dei Paesi Bassi disciplinano rispettivamente l'attività del «Kursmakler» e dello «hoekman» in modo tale da impedire loro di esercitare la loro funzione in parallelo ad altre; che è pertanto opportuno constatare che il Kursmakler e lo hoekman non sono in grado di prestare i loro servizi negli altri Stati membri; che nessuno, indipendentemente dallo Stato membro d'origine, potrebbe pretendere di agire in qualità di Kursmakler o di hoekman senza dover sottostare alle stesse norme di incompatibilità derivanti dallo statuto di Kursmakler o di hoekman;

considerando che resta inteso che la presente direttiva non deve avere l'effetto di pregiudicare le disposizioni risultanti dalla direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione di una borsa valori (6);

considerando che la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario e la protezione degli investitori presuppongono il diritto e la responsabilità, per lo Stato membro ospitante, sia di prevenire e di punire qualsiasi azione sul proprio territorio dell'impresa di investimento la quale sia contraria alle norme di comportamento e alle altre disposizioni legislative o regolamentari da esso adottate per motivi di interesse generale, sia di agire in casi urgenti; che peraltro le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono poter contare, nell'esercizio delle proprie responsabilità, sulla più stretta cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine, in particolare per l'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi; che le autorità competenti dello Stato membro di origine hanno il diritto di essere informate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante circa le misure comportanti sanzioni imposte ad un'impresa o restrizioni alle attività di un'impresa adottate da queste ultime nei confronti delle imprese d'investimento da esse riconosciute, per svolgere con efficacia la loro funzione nel settore della vigilanza prudenziale; che a tal fine occorre garantire la cooperazione fra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;

considerando che, nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire un buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari, è opportuno garantire la trasparenza delle transazioni e che le norme previste a tal fine nella presente direttiva per i mercati regolamentati sono applicabili sia alle imprese d'investimento che agli enti creditizi allorquando intervengono sul mercato;

considerando che l'esame dei problemi che si pongono nei settori disciplinati dalle direttive del Consiglio relative ai servizi di investimento e ai valori mobiliari, sia con riferimento alle norme esistenti ed in vista di un più ampio coordinamento, esige che le autorità nazionali e la Commissione cooperino in seno ad un comitato; che la creazione di tale comitato non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo in questo settore;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dell'evoluzione del settore dei servizi d'investimento, modifiche tecniche delle regole dettagliate figuranti nella presente direttiva; che la Commissione, dopo aver adito il comitato che dovrà essere creato nel settore dei mercati di valori mobiliari, procederà alle necessarie modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «servizio di investimento»: qualsiasi servizio elencato nella sezione A dell'allegato, relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione B dell'allegato, prestato a terzi;

2) «impresa di investimento»: una persona giuridica che esercita abitualmente una professione o un'attività consistente nel prestare a terzi un servizio di investimento a titolo professionale.

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono includere nel concetto di «impresa di investimento» imprese che non sono persone giuridiche:

- se il loro regime giuridico garantisce agli interessi dei terzi un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e

- a condizione che esse formino oggetto di una sorveglianza prudenziale equivalente e adeguata alla loro struttura giuridica.

Tuttavia dette persone fisiche, quando forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, possono essere considerate come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE soddisfano le condizioni seguenti:

- i diritti di proprietà dei terzi nei confronti dei valori e dei fondi che appartengono loro devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;

- l'impresa di investimento deve essere soggetta a norme il cui scopo è di assicurare il controllo sulla solvibilità, compresa quella dei suoi proprietari;

- i conti annuali dell'impresa di investimento devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;

- quando un'impresa ha un solo proprietario, questo deve prendere le disposizioni necessarie per la protezione degli investitori in caso di cessazione delle attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile.

Anteriormente al 31 dicembre 1997 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del secondo e terzo comma del presente punto e propone, se del caso, di modificarlo o sopprimerlo.

Qualora una persona eserciti un'attività di cui all'allegato, sezione A, punto 1, lettera a) e detta attività sia esercitata unicamente per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di un'impresa di investimento, essa è considerata come attività dell'impresa di investimento stessa e non della persona in questione;

3) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (7), esclusi gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della stessa direttiva;

4) «valori mobiliari»:

- le azioni ed altri valori assimilabili ad azioni,

- le obbligazioni ed altri titoli di credito

negoziabili sul mercato dei capitali, nonché

- qualsiasi altro valore normalmente negoziato che permetta di acquisire valori immobiliari mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un pagamento in contanti,

esclusi i mezzi di pagamento;

5) «strumenti del mercato monetario»: le categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario;

6) «Stato membro d'origine»:

a) se l'impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;

b) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sede statutaria o se, in conformità del diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa non ha sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;

c) se si tratta di un mercato, lo Stato membro in cui si trova la sede statutaria dell'organismo che assicura le negoziazioni o se, in conformità del diritto nazionale cui è soggetto, detto organismo non ha sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;

7) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi;

8) «succursale»: una sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi di investimento per i quali l'impresa di investimento è stata autorizzata; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento con sede statutaria in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

9) «autorità competenti»: le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;

10) «partecipazione qualificata»: il fatto di detenere in un'impresa di investimento una partecipazione diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa di investimento in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione della presente definizione, nell'ambito degli articoli 4 e 9 e degli altri livelli di partecipazione di cui all'articolo 9, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE (8);

11) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE (9);

12) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; qualsiasi impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

13) «mercato regolamentato»: il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B:

- che sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, punto 6, lettera c);

- che funzioni regolarmente;

- che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;

- che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21;

14) «controllo»: il controllo definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE.

Articolo 2

1. La presente direttiva è applicabile a tutte le imprese d'investimento. Tuttavia, solo il paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 10 e 11, l'articolo 12, primo comma, l'articolo 14, paragrafi 3 e 4, gli articoli 15, 19 e 20 sono applicabili agli enti creditizi la cui autorizzazione, rilasciata a norma delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, contempla uno o più servizi di investimento enumerati alla sezione A dell'allegato della presente direttiva.

2. La presente direttiva non è applicabile:

a) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (10) o dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE (11) né alle imprese che esercitano le >attivita>attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE (12);

b) alle imprese che prestano un servizio d'investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad un'altra impresa figlia della propria impresa madre;

c) alle persone che prestano un servizio d'investimento se si tratta di un'attività esercitata a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale, i quali non escludono la prestazione del servizio di cui trattasi;

d) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di partecipazione dei lavoratori;

e) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono nel fornire sia i servizi di cui alla lettera b) che quelli di cui alla lettera d);

f) alle banche centrali degli Stati membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

g) alle imprese:

- che non possono detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non rischiano mai di trovarsi in situazione debitoria nei confronti dei loro clienti; e

- che possono fornire unicamente un servizio d'investimento che consiste nel ricevere e trasmettere ordini relativi a valori mobiliari e a quote di capitale di organismi di investimento collettivo; e

- che, nel fornire tale servizio, possono trasmettere ordini:

i) unicamente a imprese d'investimento autorizzate in conformità della presente direttiva;

ii) unicamente ad enti creditizi autorizzati in conformità delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE;

iii) unicamente a succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono state autorizzate in un paese terzo e sono soggette a norme prudenziali che le autorità competenti reputano almeno altrettanto severe di quelle enunciate nella presente direttiva o nelle direttive 89/646/CEE o 93/6/CEE e che vi si conformano;

iv) unicamente ad organismi di investimento collettivo autorizzati dalla legislazione di uno Stato membro a collocare presso il pubblico quote di capitale nonché ai dirigenti di tali organismi;

v) unicamente a società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 77/91/CEE (13), i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro;

- e la cui attività è sottoposta a livello nazionale ad una regolamentazione o ad un codice deontologico;

h) agli organismi di investimento collettivo, coordinati o meno a livello comunitario, nonché ai depositari ed amministratori di detti organismi;

i) alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare materie prime tra loro o con produttori o utilizzatori a fini professionali di tali prodotti e che prestano servizi d'investimento solo a tali controparti e nella misura necessaria all'esercizio della loro attività principale;

j) alle imprese i cui servizi d'investimento consistono esclusivamente nel negoziare unicamente per conto proprio su un mercato di strumenti finanziari a termine o di options o che negoziano o formulano prezzi per altri membri dello stesso mercato e godono della garanzia di un membro che aderisce all'organismo di compensazione di quest'ultimo. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese deve essere assunta da un membro che aderisce all'organismo di compensazione dello stesso mercato;

k) alle associazioni istituite da fondi pensione danesi col solo scopo di amministrare le attività dei fondi pensione partecipanti;

l) agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dal regio decreto italiano n. 222 del 7 marzo 1925, nonché dalle successive disposizioni di modifica, che sono stati autorizzati a proseguire la loro attività a norma dell'articolo 19 della legge italiana n. 1 del 2 gennaio 1991;

3. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ad intervalli regolari, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del paragrafo 2, in collegamento con l'allegato, sezione A e, se del caso, propone di modificare la definizione delle esclusioni e dei servizi inclusi, alla luce del funzionamento della presente direttiva.

4. I diritti conferiti dalla presente direttiva non si estendono alla prestazione di servizi come controparte allo Stato, alla Banca centrale o agli altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe di uno Stato membro nel perseguimento delle politiche della gestione monetaria, dei tassi di cambio, del debito pubblico e delle riserve dello Stato membro in questione.

TITOLO II Condizioni per accedere all'attività

Articolo 3

1. Ogni Stato membro subordina ad un'autorizzazione l'accesso all'attività delle imprese d'investimento di cui esso è lo Stato membro d'origine. Detta autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro, designate conformemente all'articolo 22. Nell'autorizzazione sono specificati i servizi d'investimento di cui all'allegato, sezione A che l'impresa è autorizzata a fornire. L'autorizzazione può coprire inoltre uno o più servizi ausiliari di cui all'allegato, sezione C. Ai sensi della presente direttiva, l'autorizzazione non può essere rilasciata in nessun caso per servizi che rientrino unicamente nell'allegato, sezione C.

2. Gli Stati membri esigono:

- che le imprese di investimento che sono persone giuridiche e che hanno una sede statutaria in conformità del diritto nazionale cui sono soggette abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;

- che le altre imprese di investimento abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui esse operano effettivamente.

3. Ferme restando le altre condizioni generali previste nella legislazione nazionale, le autorità competenti concedono l'autorizzazione unicamente se:

- l'impresa di investimento dispone di un capitale iniziale sufficiente, ai sensi delle norme prescritte nella direttiva 93/6/CEE, tenuto conto della natura del servizio di investimento in questione;

- le persone che dirigono di fatto l'attività dell'impresa di investimento hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza.

La scelta dell'attività dell'impresa deve essere operata da almeno due persone che soddisfino detti requisiti. Tuttavia, qualora un dispositivo appropriato garantisca un risultato equivalente, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1, punto 2, terzo comma, ultimo trattino, le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione anche ad imprese di investimento (persone fisiche) o, in funzione della natura e del volume della loro attività, ad imprese di investimento (persone giuridiche) che, conformemente al proprio statuto ed alla propria legislazione nazionale, sono dirette da una sola persona fisica.

4. Gli Stati membri esigono altresì che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa dell'impresa di investimento.

5. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione della concessione o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato.

6. Se l'autorizzazione viene concessa, l'impresa d'investimento può immediatamente iniziare la propria attività.

7. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando l'impresa di investimento:

a) non utilizza l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi:

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

d) non rispetta più le disposizioni della direttiva 93/6/CEE;

e) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione degli articoli 10 e 11;

f) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla normativa nazionale.

Articolo 4

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette di svolgere le attività di impresa di investimento se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità della medesima.

Le autorità competenti negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa d'investimento, esse non sono certe dell'idoneità di detti azionisti o soci.

Articolo 5

Gli Stati membri non applicano alle succursali di imprese d'investimento - le quali hanno la propria sede statutaria fuori della Communità ed iniziano o svolgano già la propria attività - disposizioni che assicurino loro un trattamento più favorevole di quello accordato alle succursali di impresi d'investimento la propria sede statutaria in uno Stato membro.

Articolo 6

Deve formare oggetto di consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro interessato l'autorizzazione di un'impresa d'investimento che sia:

- una impresa figlia di un'impresa d'investimento o di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o

- una impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa d'investimento o di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o

- controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'impresa d'investimento o un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

TITOLO III Relazioni con i paesi terzi

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

a) di ogni autorizzazione di un'impresa figlia, diretta o indiretta, la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo;

b) di ogni acquisizione, da parte di una siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa d'investimento della Comunità, per effetto della quale quest'ultima impresa diventi un'impresa figlia della prima.

In entrambi i casi la Commissione informa il Consiglio, nell'attesa che un comitato in materia di valori mobiliari venga istituito dal Consiglio su proposta della Commissione.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'impresa figlia, diretta o indiretta, di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese d'investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi d'investimento in un paese terzo.

3. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima della messa in applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione in cui si esamina il trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese d'investimento comunitarie, ai sensi dei paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività di servizi di investimento e in materia di acquisizione di partecipazioni in imprese d'investimento di paesi terzi. La Commissione presenta al Consiglio tali relazioni, corredate, se del caso, di adeguate proposte.

4. La Commissione, qualora constati, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese d'investimento comunitarie un effettivo accesso al mercato, equivalente a quello concesso dalla Comunità alle imprese d'investimento di tale paese terzo, può presentare al Consiglio proposte per un mandato di negoziato adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza equivalenti per le imprese d'investimento comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

5. La Commissione, qualora constati, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, che in un paese terzo le imprese d'investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che offre possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di investimento di tale paese e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, può anche essere deciso in qualsiasi momento e parallelamente all'avvio dei negoziati, secondo la procedura che dovrà essere prevista nella direttiva in cui il Consiglio istituirà il comitato di cui al paragrafo 1, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, e in merito all'acquisizione di partecipazioni da parte delle imprese madri, dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata delle misure non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere sul mantenimento in vigore delle misure.

Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di imprese figlie da parte di imprese d'investimento debitamente autorizzate nella Comunità o da parte di loro imprese figlie, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento comunitarie da parte di tali imprese o imprese figlie.

6. Qualora la Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni descritte ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri informano la Commissione stessa, a richiesta di quest'ultima:

a) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b) di ogni progetto di cui siano informati conformemente all'articolo 9, di acquisizione di partecipazione da parte di una siffatta impresa in imprese di investimento della Comunità, per effetto delle quali queste ultime imprese diventerebbero imprese figlie delle prime.

Quest'obbligo d'informazione cessa appena sia concluso un accordo col paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di applicarsi le misure di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma.

7. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi cui è soggetta la Comunità in virtù di accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di investimento e all'esercizio di tali attività.

TITOLO IV Condizioni di esercizio

Articolo 8

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che l'impresa comunitaria d'investimento da esse autorizzata rispetti in qualsiasi momento le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che l'impresa d'investimento da esse autorizzata rispetti le norme della direttiva 93/6/CEE.

3. La vigilanza prudenziale su un'impresa di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine indipendentemente dal fatto che l'impresa di investimento crei una succursale o presti servizi in un altro Stato membro, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 9

1. Gli Stati membri esigono da tutte le persone che intendano acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa d'investimento di informare preventivamente le autorità competenti precisando l'entità della partecipazione di cui trattasi. Tali persone devono parimenti informare le autorità competenti quando intendono aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure in modo che l'impresa d'investimento diventi una loro impresa figlia.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa d'investimento, non sono certe dell'idoneità della persona di cui al primo comma. Nei casi in cui non si oppongono al progetto, esse possono fissare un termine massimo per la realizzazione del medesimo.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona che controlla un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro e se, in virtù di tale acquisizione, l'impresa in questione diventa un'impresa figlia dell'acquirente o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri stabiliscono che tutte le persone che intendono cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa d'investimento devono informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Tali persone devono anche informare le autorità competenti quando intendono diminuire una loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 %, oppure in modo che l'impresa d'investimento cessi di essere una loro impresa figlia.

4. Le imprese d'investimento comunicano alle autorità competenti, non appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano superare uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3 o scendere al di sotto di tali livelli.

Esse comunicano altresì alle autorità competenti, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in forza della normativa attinente alle società quotate in borsa.

5. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino misure adeguate per porre termine a situazioni in cui l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 sia suscettibile di pregiudicare la gestione prudente e sana dell'impresa d'investimento. Tali misure possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o soci in questione.

Misure analoghe saranno prese nei confronti delle persone che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva stabiliti nel paragrafo 1. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 10

Lo Stato membro di origine elabora norme prudenziali che l'impresa d'investimento deve osservare in permanenza. Tali norme esigono segnatamente che l'impresa di investimento:

- abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile dei meccanismi di controllo e di tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati, nonché procedure interne di controllo adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti dell'impresa;

- prenda adeguate misure per quanto riguarda i valori mobiliari appartenenti agli investitori, allo scopo di salvaguardare i loro diritti di proprietà, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa, ed impedire che i valori mobiliari degli investitori siano utilizzati dall'impresa d'investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito degli investitori;

- prenda adeguate misure per quanto riguarda i fondi appartenenti agli investitori, allo scopo di salvaguardare i loro diritti, ed impedire che i fondi degli investitori siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, ad eccezione degli enti creditizi;

- disponga la tenuta di idonei registri relativi alle operazioni effettuate che devono essere almeno sufficienti a consentire alle autorità dello Stato membro d'origine di controllare il rispetto delle norme prudenziali della cui applicazione sono responsabili; tali registri sono conservati per periodi stabiliti dalle autorità competenti;

- sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi dei clienti siano lesi dai conflitti d'interessi tra l'impresa e i suoi clienti e tra singoli clienti. Tuttavia, le modalità di tale organizzazione nel caso di costituzione di una succursale non possono contrastare con le norme di comportamento prescritte dallo Stato membro ospitante in materia di conflitti d'interessi.

Articolo 11

1. Gli Stati membri elaborano le norme di comportamento che le imprese di investimento devono osservare in permanenza. Tali norme devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti e devono essere applicate in modo da tenere conto della natura professionale della persona a cui è fornito il servizio. Se opportuno, gli Stati membri applicano queste norme anche ai servizi accessori di cui all'allegato, sezione C. Questi principi obbligano l'impresa d'investimento a:

- agire, nell'esercizio della sua attività, in modo leale ed equo, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato;

- agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nell'interesse, per quanto possibile, dei suoi clienti e dell'integrità del mercato;

- disporre delle risorse e delle procedure necessarie per portare a buon fine le sue attività, e ad utilizzarle in modo efficace;

- informarsi sulla situazione finanziaria dei suoi clienti, sulla loro esperienza in materia di investimenti e sui loro obiettivi per quanto concerne i servizi richiesti;

- trasmettere adeguatamente le informazioni utili nell'ambito dei negoziati con i suoi clienti;

- sforzarsi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, a provvedere a che i suoi clienti siano trattati in modo equo;

- conformarsi a tutte le normative applicabili all'esercizio delle sue attività in modo da promuovere per quanto possibile gli interessi dei suoi clienti e l'integrità del mercato.

2. Fatte salve le decisioni da prendere nel quadro di un'armonizzazione delle norme di comportamento, l'applicazione e il controllo del rispetto di queste ultime rimangono di competenza dello Stato membro in cui è fornito il servizio.

3. In caso di esecuzione di ordini da parte di un'impresa d'investimento, ai fini dell'applicazione delle norme di cui al paragrafo 1, il criterio della natura professionale dell'investitore verrà valutato in rapporto all'investitore che è all'origine degli ordini, sia che detti ordini vengano direttamente effetuati dall'investitore stesso, sia che ciò avvenga indirettamente, per il tramite di un'impresa d'investimento che offra il servizio di cui alla sezione A, punto 1, lettera a) dell'allegato.

Articolo 12

L'impresa è tenuta ad indicare agli investitori, prima di entrare in relazione d'affari con i medesimi, quale fondo di indennizzo o protezione equivalente sarà applicabile per le operazioni previste, la copertura offerta da un sistema o dall'altro oppure se non esiste alcun fondo o indennizzo.

Il Consiglio prende atto dell'indicazione della Commissione secondo cui essa presenterà al Consiglio proposte sull'armonizzazione dei sistemi di indennizzo relativi alle operazioni delle imprese di investimento entro il 31 luglio 1993. Il Consiglio si pronuncerà al più presto, per far sì che i sistemi oggetto delle suddette proposte divengano applicabili alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

Le disposizioni della presente direttiva non impediscono alle imprese d'investimento autorizzate in un altro Stato membro di fare pubblicità ai loro servizi con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le regole che disciplinano la forma e il contenuto di detta pubblicità adottate per motivi d'interesse generale.

TITOLO V Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi servizio d'investimento nonché gli altri servizi elencati nella sezione C dell'allegato possano essere prestati nei loro territori, conformemente agli articoli 17, 18 e 19, mediante la creazione di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da un'impresa d'investimento autorizzata e controllata dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conformemente alla presente direttiva, purché tali servizi siano coperti dall'autorizzazione.

La presente direttiva lascia impregiudicati i poteri degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le quote di organismi di investimento collettivo che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE (14).

2. Gli Stati membri non possono subordinare lo stabilimento di una succursale o la prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 ad autorizzazione né al requisito di una determinata dotazione di capitale né ad altra misura di effetto equivalente.

3. Uno Stato membro può richiedere che le transazioni relative ai servizi di cui al paragrafo 1 siano eseguite su un mercato regolamentato se soddisfano globalmente i requisiti seguenti:

- l'investitore risiede abitualmente o è stabilito in detto Stato membro;

- l'impresa d'investimento esegue la transazione tramite uno stabilimento principale o una succursale situati nello Stato membro in questione o nell'ambito della libera prestazione di servizi in tale Stato membro;

- la transazione verte su uno strumento negoziato su un mercato regolamentato di detto Stato membro.

4. Allorché uno Stato membro applica il paragrafo 3, esso accorda agli investitori residenti abitualmente o stabiliti nel suo territorio il diritto di derogare all'obbligo imposto a norma del paragrafo 3 e di fare effettuare al di fuori di un mercato regolamentato le transazioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri possono subordinare l'esercizio di tale diritto ad un'autorizzazione esplicita, tenuto conto delle diverse esigenze degli investitori in materia di protezione, e segnatamente delle capacità degli investitori professionali ed istituzionali di agire al meglio dei loro interessi. Tale autorizzazione deve comunque essere accordata a condizioni che non compromettano la rapida esecuzione degli ordini dell'investitore.

5. Entro il 31 dicembre 1998, la Commissione presenta una relazione sul funzionamento delle disposizioni previste ai paragrafi 3 e 4 e, se del caso, propone le opportune modifiche.

Articolo 15

1. Salvo l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 14, gli Stati membri ospitanti provvedono a che le imprese d'investimento, autorizzate dalle competenti autorità del loro Stato membro d'origine a prestare servizi di cui all'allegato, sezione A, punti 1 b) e 2 possano, direttamente o indirettamente, divenire membri dei o avere accesso ai mercati regolamentati in cui sono prestati analoghi servizi nonché avere accesso ai o divenire membri dei sistemi di compensazione e di liquidazione che sono ivi a disposizione dei membri dei mercati regolamentati.

Gli Stati membri abrogano qualsiasi norma o legge nazionale o gli statuti dei mercati regolamentati che limitano il numero delle persone ammesse ad aver accesso. Se per via della sua struttura giuridica o per le sue capacità tecniche, l'accesso a un mercato regolamentato è limitato, gli Stati membri provvedono affinché detta struttura e dette capacità siano adattate ad intervalli regolari.

2. La qualità di membro di un mercato regolamentato o il relativo accesso presuppone il rispetto dei requisiti di adeguatezza dei fondi propri da parte delle imprese di investimento con il controllo dello Stato membro d'origine conformemente alle direttiva 93/6/CEE.

Gli Stati membri ospitanti sono autorizzati ad imporre ulteriori requisiti patrimoniali solo per quanto non rientra nella direttiva suddetta.

L'accesso a un mercato regolamentato, l'ammissione alle qualità di membro o il loro mantenimento sono subordinati al rispetto delle regole di detto mercato regolamentato per quanto riguarda la costituzione e l'amministrazione del mercato regolamentato nonché al rispetto delle norme relative alle operazioni su tale mercato, delle norme professionali imposte al personale che lavora in detto mercato, o in connessione con questo, e delle norme e procedure dei sistemi di compensazione e di pagamento. Le modalità di applicazione di dette norme e procedure possono essere opportunamente adattate, in particolare per garantire l'adempimento degli obblighi che ne derivano, salvo restando tuttavia il rispetto dell'articolo 28.

3. Al fine di adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti sono tenuti ad offrire alle imprese d'investimento di cui a tale paragrafo la facoltà di diventare membri dei loro mercati regolamentati o ad avervi accesso:

- direttamente, costituendo una succursale nello Stato membro ospitante; o

- indirettamente, costituendo una società figlia nello Stato membro ospitante o acquisendovi un'impresa che è già membro di oppure ha già accesso ai suddetti mercati.

Tuttavia gli Stati membri che, al momento dell'adozione della presente direttiva, applicano una legislazione che autorizza gli enti creditizi a diventare membri di un mercato regolamentato o ad accedervi solo attraverso una società figlia specializzata, possono, fino al 31 dicembre 1996, continuare ad applicare questo stesso obbligo in modo non discriminatorio agli enti creditizi originari di altri Stati membri per l'accesso a tale mercato regolamentato.

Il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono prolungare questo periodo fino al 31 dicembre 1999. Un anno prima di questa data la Commissione fa una relazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente articolo e, all'occorrenza, presenta una proposta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su questa proposta, può decidere la revisione del regime.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0022.14. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, se il funzionamento del mercato regolamentato dello Stato membro ospitante non richiede la presenza fisica, le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 possono diventarne membri o accedervi in modo analogo senza avere uno stabilimento in tale Stato. Affinché le sue imprese d'investimento possano essere ammesse a un mercato regolamentato di uno Stato ospitante, conformemente al presente paragrafo, lo Stato membro d'origine permette a tali mercati regolamentati di fornire, nel suo territorio, i mezzi necessari a tal fine.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di autorizzare o vietare la creazione di nuovi mercati nel loro territorio.

6. Il presente articolo lascia impregiudicate:

- nella Repubblica federale tedesca, la normativa concernente l'attività di «Kursmakler»,

- nei Paesi Bassi, la normativa concernente l'attività di «hoekman».

Articolo 16

Ai fini del reciproco riconoscimento e dell'applicazione della presente direttiva, spetta a ciascuno Stato membro compilare l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato d'origine e che sono conformi alla sua regolamentazione, e comunicare per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione tale elenco, nonché le norme di organizzazione e di funzionamento dei mercati regolamentati in questione. Verrà parimenti comunicata qualunque modifica dell'elenco e delle suddette norme. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno una volta l'anno, gli elenchi dei mercati regolamentati ed i relativi aggiornamenti.

Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Commissione presenta una relazione sulle informazioni ricevute e, se del caso, propone modifiche della definizione di mercati regolamentati ai fini della presente direttiva.

Articolo 17

1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 3, un'impresa d'investimento che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro comunica tale progetto alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri esigono che ogni impresa d'investimento che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro fornisca, all'atto della communicazione di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a) lo Stato membro nel cui territorio l'impresa intende stabilire una succursale;

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati i tipi di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono esserle richiesti i documenti;

d) i nominativi dei dirigenti della succursale.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine, a meno che non abbiano motivo di dubitarne, tenuto conto delle attività previste, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'impresa d'investimento, comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal ricevimento delle stesse a avvisano al riguardo l'impresa d'investimento interessata.

Esse inoltre comunicano precisazioni relative a qualsiasi sistema d'indennizzo che miri a garantire la tutela degli investitori della succursale.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine, qualora rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, rendono note le ragioni del rifiuto all'impresa d'investimento interessata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. Tale rifiuto o la mancata risposta è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale di un'impresa d'investimento inizi ad operare, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dispongono di un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3, per predisporre la vigilanza sull'impresa d'investimento in conformità dell'articolo 19 e per indicare, se del caso, le condizioni, ivi incluse le norme di comportamento, secondo cui, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può essere stabilita e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio di dette autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di prevista modifica delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa, affinché le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

7. In caso di modifica delle informazioni notificate ai sensi del paragrafo 3, secondo comma, le autorità dello Stato membro d'origine ne informano le autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 18

1. Ogni impresa d'investimento che intenda esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro mediante la libera prestazione di servizi, notifica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

- lo Stato membro in cui intende operare;

- un programma d'attività, che indichi in particolare il servizio o i servizi d'investimento che intende prestare.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la notifica di cui al paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento di quest'ultima, dopodiché l'impresa di investimento può cominciare a prestare il servizio o i servizi d'investimento in questione nello Stato membro ospitante.

Non appena ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano, se del caso, all'impresa d'investimento le condizioni, comprese le norme di comportamento, alle quali chi ha prestato i servizi d'investimento in questione deve conformarsi nello Stato membro ospitante per motivi di interesse generale.

3. In caso di modifica del contenuto delle informazioni notificate conformemente al paragrafo 1, secondo trattino, l'impresa d'investimento notifica per iscritto tale modifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante prima di effettuare il cambiamento, affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante possano, se del caso, comunicare all'impresa qualsiasi cambiamento o aggiunta rispetto alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 2.

Articolo 19

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutte le imprese d'investimento aventi una succursale nel loro territorio presentino periodicamente alle loro autorità competenti una relazione sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità loro spettanti in virtù della politica monetaria da essi condotta, fatti salvi i provvedimenti necessari al rafforzamento del sistema monetario europeo, gli Stati membri ospitanti possono esigere sul loro territorio dalle succursali delle imprese d'investimento di altri Stati membri le stesse informazioni che essi esigono a tal fine dalle imprese di investimento nazionali.

2. Per l'esercizio delle responsabilità loro spettanti ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle imprese d'investimento le stesse informazioni che essi esigono a tal fine dalle imprese nazionali.

Gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle imprese d'investimento operanti nel loro territorio in regime di libera prestazione di servizi le informazioni necessarie per controllare l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme degli Stati membri ospitanti loro applicabili: tali esigenze non possono tuttavia andare oltre quelle imposte dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite per il controllo dell'osservanza di dette norme.

3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un'impresa d'investimento, la quale abbia succursali o presti servizi nel loro territorio, non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esigono che l'impresa di investimento in questione ponga termine a tale situazione irregolare.

4. Se l'impresa d'investimento in questione non prende le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano in proposito le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le opportune misure affinché l'impresa d'investimento in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

5. Se l'impresa d'investimento persiste nell'infrazione alle disposizioni legislative o regolamentari di cui al paragrafo 3 nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato, lo Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, può adottare misure adeguate per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'impresa d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle imprese d'investimento i documenti necessari a tali misure.

6. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di prendere misure idonee a prevenire o reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio, contrari alle norme di comportamento adottate in applicazione dell'articolo 11 nonché alle altre disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire alle imprese d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

7. Qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 e che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'impresa d'investimento deve essere debitamente motivata e comunicata all'impresa d'investimento interessata. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata presa.

8. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e delle altre persone cui sono prestati i servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informate di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro ospitante è informata e prende misure adeguate per impedire all'impresa d'investimento in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi degli investitori. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi a un comitato che sarà istituito successivamente nel campo dei valori mobiliari.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui ci sia stato rifiuto ai sensi dell'articolo 17 o in cui siano state prese misure a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Ogni due anni la Commissione presenta una relazione su tali casi a un comitato che sarà istituito successivamente nel campo dei valori mobiliari.

Articolo 20

1. Per garantire che le autorità competenti per quanto riguarda i mercati e la sorveglianza possano disporre delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti loro affidati, gli Stati membri d'origine esigono almeno:

a) fatte salve le disposizioni adottate in esecuzione dell'articolo 10 che le imprese d'investimento conservino a disposizione delle autorità per almeno cinque anni i dati pertinenti sulle transazioni relative ai servizi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, da esse effettuate su strumenti negoziati su un mercato regolamentato, a prescindere dal fatto che esse abbiano avuto luogo o meno su un mercato regolamentato;

b) che le imprese d'investimento dichiarino ad un'autorità competente dello Stato membro d'origine tutte le transazioni di cui alla lettera a) allorché tali transazioni vertono:

- su azioni o altri strumenti che danno accesso al capitale;

- su obbligazioni o altri strumenti equivalenti;

- su contratti a termine standardizzati riguardanti azioni;

- su options standardizzate riguardanti azioni.

La dichiarazione deve essere a disposizione dell'autorità entro il termine più breve possibile. Tale termine è fissato dall'autorità stessa. Per motivi operativi o pratici esso potrà essere prorogato fino alla giornata lavorativa successiva, ma non può in nessun caso superare la fine di tale giornata.

La dichiarazione deve comprendere segnatamente il nome e il numero degli strumenti acquistati o venduti, la data e l'ora della transazione, il prezzo della transazione e la possibilità di identificare l'impresa di investimento.

Gli Stati membri d'origine possono prevedere che, per obbligazioni e titoli equivalenti a obbligazioni, la presente lettera b) sia applicabile solo alle transazioni aggregate nello stesso strumento.

2. Qualora l'impresa d'investimento effettui una transazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d'origine può rinunciare alle proprie esigenze in materia di dichiarazione se l'impresa di investimento deve rispettare esigenze equivalenti di dichiarazione per la stessa transazione nei confronti delle autorità da cui dipende il mercato in questione.

3. Gli Stati membri prevedono che le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) siano effettuate dalla stessa impresa d'investimento o da un sistema di confronto degli ordini («trade matching system»), oppure tramite le autorità di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'informazione disponibile ai sensi del presente articolo sia altresì disponibile per la corretta applicazione dell'articolo 23.

5. Ciascuno Stato membro può adottare o mantenere, in modo non discriminatorio, nel settore disciplinato dal presente articolo, disposizioni più rigorose per quanto riguarda il contenuto e la forma della conservazione e della dichiarazione di dati riguardanti le transazioni:

- effettuate su un mercato regolamentato del quale detto Stato membro è lo Stato membro d'origine, o

- realizzate da imprese d'investimento delle quali detto Stato è lo Stato membro d'origine.

Articolo 21

1. Onde consentire agli investitori di valutare in qualsiasi momento i termini di una transazione che essi intendono effettuare e di verificarne successivamente le condizioni di esecuzione, ciascuna autorità competente adotterà per ciascuno dei mercati regolamentati che essa ha inserito nell'elenco di cui all'articolo 16 misure per fornire agli investitori le informazioni di cui al paragrafo 2. Conformemente agli obblighi previsti al paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono la forma e i termini precisi entro i quali l'informazione deve essere fornita, nonché i mezzi attraverso i quali detta informazione deve essere resa disponibile, tenuto conto della natura, delle dimensioni e delle esigenze del mercato considerato e degli investitori che operano su tale mercato.

2. Le autorità competenti esigono per ciascuno strumento almeno:

a) la pubblicazione, all'inizio di ogni giorno di funzionamento del mercato, del prezzo medio ponderato, del prezzo massimo e del prezzo minimo e del volume negoziato sul mercato regolamentato in questione nel corso dell'intera giornata di funzionamento precedente;

b) inoltre, per i mercati continui basati sul confronto degli ordini e per i mercati basati su prezzi esposti, la pubblicazione:

- alla fine di ogni ora di funzionamento del mercato, del prezzo medio ponderato e del volume negoziato sul mercato regolamentato in questione durante un periodo di funzionamento di sei ore che termini in modo da lasciare, prima della pubblicazione, un intervallo di due ore di funzionamento del mercato, e

- ogni venti minuti, del prezzo medio ponderato, del prezzo massimo e del prezzo minimo, sul mercato regolamentato in questione, calcolato su un periodo di funzionamento di due ore che termini in modo da lasciare, prima della pubblicazione, un intervallo di un'ora di funzionamento del mercato.

Allorquando gli investitori hanno un accesso preliminare all'informazione sui prezzi e sui quantitativi ai quali possono essere avviate transazioni:

i) questa informazione deve essere disponibile in qualsiasi momento durante le ore di funzionamento del mercato;

ii) i termini annunciati per un prezzo ed un quantitativo determinato debbono essere i termini in base a cui l'investitore può effettuare la transazione.

Le autorità competenti possono ritardare o sospendere la pubblicazione qualora condizioni eccezionali di mercato lo giustifichino oppure, nel caso di mercati di piccola dimensione, per salvaguardare l'anonimato delle imprese e degli investitori. Le autorità competenti possono applicare disposizioni speciali nel caso di transazioni eccezionali e di grandissime dimensioni rispetto all'entità media delle transazioni sul titolo in questione nel suddetto mercato o di titoli di carattere assai illiquido, definiti secondo criteri obiettivi e resi pubblici. Le autorità competenti possono inoltre applicare disposizioni più flessibili, in particolare in relazione ai termini di pubblicazione, per quanto riguarda le transazioni su obbligazioni o su strumenti equivalenti ad obbligazioni.

3. Ciascuno Stato membro può adottare o mantenere nel settore disciplinato dal presente articolo, disposizioni più rigorose o disposizioni aggiuntive per quanto riguarda il contenuto e la forma in cui dovrà essere messa a disposizione degli investitori l'informazione concernente transazioni effettuate sui mercati regolamentati di cui esso è lo Stato membro d'origine, a condizione che dette disposizioni siano applicabili prescindendo dallo Stato membro in cui è stabilito l'emittente dello strumento finanziario o dallo Stato membro sul cui mercato regolamentato lo strumento è stato quotato per la prima volta.

4. Entro il 31 dicembre 1997, la Commissione presenta una relazione in merito all'applicazione del presente articolo; il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere a maggioranza qualificata di modificarlo.

TITOLO VI Autorità incaricate del rilascio dell'autorizzazione e della vigilanza

Articolo 22

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

2. Le autorita di cui al paragrafo 1 devono essere o pubbliche autorità o enti riconosciuti dal diritto nazionale o dalle pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale.

3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari per svolgere le proprie funzioni.

Articolo 23

1. Qualora vi siano varie autorità competenti nello stesso Stato membro, esse devono collaborare strettamente per la vigilanza delle attività delle imprese d'investimento ivi operanti.

2. Gli Stati membri devono garantire che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti e le pubbliche autorità preposte alla vigilanza sui mercati finanziari, sugli enti creditizi, sugli altri istituti finanziari e sulle imprese d'assicurazione per quanto riguarda gli enti su cui vigilano.

3. Qualora, mediante la prestazione di servizi o la creazione di succursali, imprese di investimento operino in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine, le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati collaborano strettamente per adempiere più efficacemente alle loro rispettive responsabilità nei settori contemplati dalla presente direttiva.

Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni, concernenti la gestione e la proprietà di tali imprese, atte a facilitare la vigilanza nonché tutte le informazioni che possono facilitare il controllo su tali imprese. Le autorità dello Stato membro di origine cooperano in particolare per assicurare che le autorità dello Stato membro ospitante possano raccogliere le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Ove ciò risulti necessario per l'esercizio dei loro poteri di controllo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine sono informate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante delle misure che comportano sanzioni imposte ad un'impresa di investimento o restrizioni delle attività di una impresa di investimento, adottate dallo Stato membro ospitante in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 6.

Articolo 24

1. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché, nei casi in cui un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti nel loro territorio la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere esse stesse o tramite persone all'uopo nominate alla verifica in loco delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono parimenti richiedere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto tale richiesta devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendo esse stesse a tale verifica, o permettendo alle autorità che hanno presentato la richiesta di procedervi, oppure permettendo ad un revisore contabile od esperto di procedervi.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere a verifiche in loco nelle succursali stabilite sul loro territorio, nell'esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva.

Articolo 25

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle funzioni, non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o globale e in modo che non possano essere identificate le singole imprese d'investimento, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Tuttavia, qualora un'impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati in tentativi per salvare l'impresa stessa possono essere rivelate nei procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non impedisce alle autorità competenti dei vari Stati membri di scambiarsi informazioni ai sensi della presente direttiva e di altre direttive applicabili alle imprese d'investimento. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano scambi di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizioni che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui al presente articolo.

4. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 1 o 2, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

- per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività delle imprese d'investimento e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata dell'esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda le prescrizioni in materia di adeguatezza patrimoniale previste nella direttiva 93/6/CEE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo,

- per imporre sanzioni, o

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o

- nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 26.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni:

a) all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o

b) all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

- le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, degli altri enti finanziari e delle imprese di assicurazione, nonché le autorità incaricate della vigilanza dei mercati finanziari,

- gli organi incaricati della liquidazione e del fallimento delle imprese d'investimento e di altri procedimenti analoghi, o

- le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di investimento e degli altri enti finanziari,

nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Queste informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere alle banche centrali che non effettuano il controllo individuale sugli enti creditizi o sulle imprese di investimento le informazioni di cui potrebbero aver bisogno in qualità di autorità monetarie. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio, come indicato nel paragrafo 1.

7. Le disposizioni del presente articolo non precludono alle autorità competenti di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene su tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio, come indicato nel paragrafo 1. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

8. Inoltre, fatti salvi i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la communicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli enti creditizi, sulle istituzioni finanziarie, sulle imprese d'investimento e sulle imprese d'assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, tali informazioni possono essere comunicate unicamente quando sia necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Cionondimeno gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute attraverso le verifiche in loco di cui all'articolo 24 non siano rivelate nei casi previsti nel presente paragrafo, se non con l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la verifica.

9. Se uno Stato membro prevede al momento dell'adozione della presente direttiva, scambi di informazioni da un'autorità all'altra ai fini del controllo del rispetto delle norme in materia di vigilanza prudenziale, per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento e il comportamento delle società commerciali, nonché le regolamentazioni dei mercati finanziari, detto Stato membro può continuare a autorizzare tale trasmissione fino al coordinamento dell'insieme delle disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità per tutto il settore finanziario ed in ogni caso fino al 1o luglio 1996 al massimo.

Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le informazioni provenienti da un altro Stato membro non possano essere divulgate alle condizioni previste al primo comma senza l'espresso consenso delle competenti autorità che le hanno divulgate e siano utilizzate solo per i fini per cui dette autorità hanno espresso il loro accordo.

Il Consiglio procede al coordinamento di cui al primo comma, in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio prende atto dell'indicazione della Commissione secondo cui essa presenterà al Consiglio proposte entro il 31 luglio 1993. Il Consiglio si pronuncerà al più presto per far sì che la disciplina oggetto delle suddette proposte divenga applicabile alla data di messa in applicazione della presente direttiva.

Articolo 26

Gli Stati membri provvedono a che, avverso le decisioni adottate nei riguardi di imprese d'investimento conformemente a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate ai sensi della presente direttiva sia possibile promuovere azione giurisdizionale. Tale disposizione vale anche per i casi in cui non venga presa nessuna decisione, entro sei mesi dalla presentazione, per una richiesta di autorizzazione contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Articolo 27

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni di diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti delle imprese d'investimento - o di coloro che abbiano l'effettivo controllo dell'attività di tali imprese - che abbiano violato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività, o possano adottare a loro carico provvedimenti diretti specificatamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

Articolo 28

Gli Stati membri provvedono affinché sia evitata qualsiasi discriminazione nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

TITOLO VII Disposizioni finali

Articolo 29

Nell'attesa dell'adozione di un'ulteriore direttiva che stabilisca le disposizioni di adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico nei settori sotto specificati, il Consiglio, conformemente alla decisione 87/373/CEE (15), adotta, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, gli adeguamenti eventualmente necessari concernenti:

- l'estensione del contenuto dell'elenco riportato nell'allegato sezione C;

- l'adeguamento della terminologia degli elenchi riportati nell'allegato, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

- le materie in cui le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni di cui all'articolo 23;

- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;

- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari;

- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni in conformità delle misure ulteriori concernenti le imprese d'investimento e le materie connesse;

- gli altri compiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 30

1. Si considera che le imprese d'investimento già autorizzate nel proprio Stato membro d'origine a fornire servizi di investimento prima del 31 dicembre 1995 siano autorizzate, ai fini della presente direttiva, se la legislazione di detto Stato ha subordinato il loro accesso all'attività al rispetto di condizioni equivalenti a quelle enunciate all'articolo 3, paragrafo 2 e ed all'articolo 4.

2. Le imprese d'investimento già operanti al 31 dicembre 1995, non rientranti fra quelle di cui al paragrafo 1, possono continuare ad operare a condizione che anteriormente al 31 dicembre 1996 ottengano, secondo le disposizioni dello Stato membro d'origine, l'autorizzazione al proseguimento dell'attività conformemente alle disposizioni adottate in applicazione delle presente direttiva.

Le imprese in questione potranno beneficiare delle disposizioni previste nella presente direttiva in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi unicamente previo ottenimento della suddetta autorizzazione.

3. Qualora le imprese di investimento abbiano iniziato, prima della data di adozione della presente direttiva, la loro attività in altri Stati membri mediante succursali o in forma di prestazione di servizi, le autorità dello Stato membro d'origine comunicano, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 18, nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1995, alle autorità di ciascuno degli altri Stati membri interessati, l'elenco delle imprese che rispettano le disposizioni della presente direttiva e che operano in detti Stati, con indicazione dell'attività svolta.

4. Si considera che le persone fisiche che alla data di adozione della presente direttiva sono autorizzate in uno Stato membro a fornire servizi di investimento siano autorizzate ai sensi della presente direttiva a condizione che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 1, punto 2, secondo comma, secondo trattino e all'articolo 1, punto 2, terzo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Articolo 31

Gli Stati membri adottano al più tardi il 1o luglio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Queste disposizioni entrano in vigore al più tardi il 31 dicembre 1995. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(1) GU n. C 43 del 22. 2. 1989, pag. 7. GU n. C 42 del 22. 2. 1990, pag. 7.(2) GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 39. GU n. C 115 del 26. 4. 1993.(3) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 6.(4) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.(7) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).(8) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.(9) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).(10) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).(11) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/618/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 44).(12) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64.(13) GU n. L 26 del 31. 1. 1977. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.(14) GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).(15) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

ALLEGATO

SEZIONE A

Servizi

1. a) Ricezione e trasmissione, per conto di investitori, di ordini in relazione a uno o più strumenti di cui alla sezione B.

b) Esecuzione di tali ordini per conto terzi.

2. Negoziazione per conto proprio di tutti gli strumenti di cui alla sezione B.

3. Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B.

4. Assunzione a fermo per tutte o per alcune emissioni degli strumenti di cui alla sezione B e/o collocamento di tali emissioni.

SEZIONE B

Strumenti

1. a) Valori mobiliari.

b) Quote di un organismo di investimento collettivo.

2. Strumenti del mercato monetario.

3. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.

4. Contratti a termine su tassi d'interesse (FRA).

5. Contratti SWAPS su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari («equity swaps»).

6. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi d'interesse.

SEZIONE C

Servizi accessori

1. Custodia e amministrazione in relazione ad uno o più strumenti di cui alla sezione B.

2. Affitto di cassette di sicurezza.

3. Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti di cui alla sezione B, transazione in cui interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.

4. Consulenze alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

5. Servizi connessi all'assunzione a fermo.

6. Consulenze in materia di investimenti in merito ad uno o più strumenti elencati nella sezione B.

7. Servizio di cambio allorquando detto servizio è legato alla fornitura di servizi d'investimento.