31992L0051

Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 24/07/1992 pag. 0025 - 0045


DIRETTIVA 92/51/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 8A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, tale eliminazione implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

(2) considerando che, in relazione alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualificazione necessario, gli Stati membri mantengono la facoltà di definire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza venire meno agli obblighi loro incombenti ai sensi degli articoli 5, 48, 52 e 59 del trattato, imporre a un cittadino di uno Stato membro l'acquisizione di qualifiche che essi generalmente determinano con un mero riferimento a quelle acquisite nel quadro dei sistemi nazionali di formazione qualora l'interessato abbia già acquisito, in tutto o in parte, tali qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante, nel quale una determinata professione sia regolamentata, è tenuto pertanto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e a verificare se corrispondono a quelle da esso prescritte;

(3) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (4), contribuisce a facilitare il rispetto di tali obblighi, ma riguarda solamente le formazioni di grado superiore;

(4) considerando che, per agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali, condizionate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione di un determinato grado, occorre istituire un secondo sistema generale, volto a integrare il primo;

(5) considerando che il sistema generale complementare deve basarsi sugli stessi principi e contenere, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale;

(6) considerando che la presente direttiva non si applica alle professioni regolamentate contemplate da direttive specifiche che istituiscono principalmente il riconoscimento reciproco di cicli di formazione portati a termine prima di entrare nella vita professionale;

(7) considerando, inoltre, che essa non si applica neppure alle attività contemplate da direttive specifiche miranti principalmente ad instaurare un riconoscimento delle capacità tecniche fondate su un'esperienza acquisita in un altro Stato membro; che talune di queste direttive si applicano soltanto alle attività esercitate a titolo autonomo; che, per evitare che l'esercizio di queste attività a titolo subordinato rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, sottoponendo così l'esercizio di una stessa attività a regimi giuridici di riconoscimento diversi secondo che essa sia esercitata a titolo subordinato o autonomo, occorre che tali direttive possano essere applicate alle persone che esercitano quali lavoratori subordinati le attività in causa;

(8) considerando inoltre che il sistema generale complementare non pregiudica l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato;

(9) considerando che questo sistema complementare deve riguardare i gradi di formazione che non sono stati previsti dal sistema generale iniziale, ossia quello corrispondente alle altre formazioni nell'istruzione postsecondaria e alle formazioni assimilate, nonché quello corrispondente all'istruzione secondaria lunga o breve, eventualmente completata da una formazione o una pratica professionale;

(10) considerando che, qualora in uno Stato membro ospitante l'esercizio della professione regolamentata in questione sia condizionato o ad una formazione brevissima o al possesso di determinate qualità personali o soltanto di formazione generale, i normali meccanismi di riconoscimento della presente direttiva rischiano di essere eccessivamente pesanti; che in questi casi occorre prevedere meccanismi semplificati;

(11) considerando che è necessario tener conto anche della specificità del sistema di formazione professionale del Regno Unito, volto a definire, tramite il «National Framework of Vocational Qualifications», le norme relative ai livelli di prestazione per l'insieme delle attività professionali;

(12) considerando che in taluni Stati membri le professioni regolamentate sono relativamente poche; che tuttavia le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specificamente orientata verso l'esercizio della professione, la cui struttura e il cui livello sono determinati o controllati dalle autorità competenti dello Stato membro in questione; che ciò dà garanzie equivalenti a quelle fornite nel quadro di una professione regolamentata;

(13) considerando che è opportuno affidare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di determinare, in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, le modalità d'esecuzione necessarie per l'attuazione del tirocinio e della prova attitudinale;

(14) considerando che il sistema generale complementare, che si riferisce a due gradi di formazione mentre il primo sistema generale ne prevede tre, deve quindi stabilire se e come una persona in possesso di una formazione di un certo grado possa esercitare, in un altro Stato membro, una professione le cui qualifiche siano regolamentate ad un livello diverso;

(15) considerando che per l'esercizio di alcune professioni taluni Stati membri richiedono il possesso di un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE, mentre altri Stati membri, per le stesse professioni, richiedono il completamento di formazioni professionali diversamente strutturate; che talune formazioni, pur non avendo un carattere postsecondario di una durata minima ai sensi della presente direttiva, conferiscono nondimeno un livello professionale equiparabile e preparano a responsabilità e a funzioni analoghe; che occorre perciò assimilare dette formazioni a quelle sancite da un diploma; che in considerazione della notevole diversità, tale assimilazione può essere attuata solo mediante l'enumerazione in un elenco delle formazioni in questione; che tale assimilazione potrebbe determinare, se del caso, il riconoscimento tra le suddette formazioni e quelle disciplinate dalla direttiva 89/48/CEE; che occorre inoltre assimilare al livello del diploma, mediante un secondo elenco, talune formazioni regolamentate;

(16) considerando che, data la costante evoluzione delle strutture per la formazione professionale, è opportuno prevedere una procedura di modifica di tali elenchi;

(17) considerando che il sistema generale complementare si riferisce a professioni il cui esercizio presuppone una formazione professionale di grado secondario, nonché a qualifiche relative a capacità di tipo prevalentemente manuale e deve quindi prevedere la possibilità di riconoscere queste qualifiche anche nei casi in cui siano state acquisite attraverso la sola esperienza professionale in uno Stato membro in cui le professioni in questione non siano regolamentate;

(18) considerando che il presente sistema generale, come il primo sistema generale, mira a sopprimere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio; che i lavori effettuati in applicazione della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale fra Stati membri delle Comunità europee (5), pur non mirando alla soppressione degli ostacoli giuridici alla libertà di circolazione e ricercando un altro obiettivo, quello del miglioramento della trasparenza del mercato del lavoro, debbono, se del caso, poter essere utilizzati nell'applicazione della presente direttiva, in particolare quando possono fornire informazioni utili sulla materia, il contenuto, la durata di una formazione professionale;

(19) considerando che gli ordini professionali e gli istituti di istruzione o di formazione professionale devono essere, se del caso, adeguatamente consultati o associati all'iter di decisione;

(20) considerando che questo sistema, al pari del sistema iniziale, non solo promuove il diritto dei cittadini europei a utilizzare le proprie conoscenze professionali in tutti gli Stati membri ma completa e nel contempo consolida il diritto degli stessi di acquisire tali conoscenze nei luoghi in cui lo ritengano opportuno;

(21) considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, i due sistemi dovranno essere valutati sotto il profilo dell'efficacia del loro funzionamento onde determinare, in particolare, in che misura entrambi possano essere migliorati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per «diploma», qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli:

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest'ultimo,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo:

i) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre a questo ciclo di studi postsecondari,

ii) oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato C e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità, o fuori della Comunità in istituti di istruzione che impartiscono una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il titolare del diploma ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

b) per «certificato», qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli:

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di quest'ultimo,

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari, ha compiuto:

un ciclo di studi o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o in alternanza in un istituto di istruzione e nell'impresa, e completato, se del caso, dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti oltre a tale ciclo di formazione,

oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale richiesti oltre a tale ciclo di studi secondari, oppure

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale, ha compiuto, se del caso,

un ciclo di studi o di formazione professionale quale contemplato nel secondo trattino,

oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale richiesti oltre a tale ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale, e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita da tale titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità, o fuori dalla Comunità in istituti di istruzione che impartiscano una formazione conforme alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o quando il titolare ha un'esperienza professionale di due anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo.

È assimilato a un certificato ai sensi del primo comma qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di tali titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in uno Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

c) per «attestato di competenza», qualsiasi titolo:

- che sancisca una formazione che non faccia parte di un insieme che costituisca un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE o un diploma o un certificato ai sensi della presente direttiva, oppure

- rilasciato in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;

d) per «Stato membro ospitante», lo Stato membro nel quale un cittadino di uno Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza avervi ottenuto il o i titoli di formazione o l'attestato di competenza addotti o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

e) per «professione regolamentata», l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

f) per «attività professionale regolamentata», un'attività professionale, per la quale l'accesso o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:

- l'esercizio di un'attività a titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato titolo di formazione o un attestato di competenza previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- l'esercizio di un'attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il relativo rimborso siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza.

Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

- rilasci ai suoi membri un titolo di formazione,

- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo professionale, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Ogniqualvolta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione che soddisfi le condizioni dello stesso comma, esso ne informa la Commissione;

g) per «formazione regolamentata», qualsiasi formazione:

- specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e

- consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale, la cui struttura e livello siano stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro o siano soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

h) per «esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

i) per «tirocinio di adattamento», l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione sono determinate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status del tirocinante nello Stato membro ospitante, segnatamente in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e vantaggi sociali, indennità e retribuzione, è determinato dalle autorità competenti di tale Stato membro in conformità con il diritto comunitario applicabile;

j) per «prova attitudinale», un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

Per permettere tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non

sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente. Dette materie possono riguardare sia conoscenze teoriche che capacità pratiche, necessarie per l'esercizio della professione.

Nella prova attitudinale si prenderà in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco di cui al secondo comma e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato, conformemente al diritto comunitario applicabile.

TITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica né alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive enumerate nell'allegato A.

Le direttive riportate nell'allegato B sono applicabili all'esercizio, a titolo subordinato, delle attività previste da tali direttive.

TITOLO III

Sistema di riconoscimento nei casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il possesso di un diploma ai sensi della presente direttiva o della direttiva 89/48/CEE

Articolo 3

Fatto salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono subordinati al possesso di un diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione o l'esercizio della stessa, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso a questa stessa professione o l'esercizio della stessa sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata né ai sensi dell'articolo 1, lettera e) e dell'articolo 1, letter f), primo comma della presente direttiva, né ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e dell'articolo 1, lettera d), primo comma della direttiva 89/48/CEE, ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari diverso da quello di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari, oppure

- che sanciscono una formazione regolamentata quale contemplata nell'allegato D, e

- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui al primo comma della presente lettera se il o i titoli di formazione in possesso del richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.

È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma della presente lettera qualsiasi titolo di formazione o qualsiasi insieme di siffatti titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In deroga al primo comma del presente articolo, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad applicare il presente articolo quando l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati nel paese del richiedente al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva 89/48/CEE, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a quattro anni.

Articolo 4

1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere a) o b), è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:

- non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi postsecondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sancito da un esame;

- non può oltrepassare il periodo di formazione mancante allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica svolta sotto la guida di un professionista qualificato.

Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), secondo comma, la durata di formazione riconosciuta equivalente viene determinata in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a) primo comma.

Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b).

L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni.

L'esperienza professionale non potrà tuttavia essere richiesta ad un richiedente in possesso di un diploma che sancisca un ciclo di studi postsecondari quale previsto dall'articolo 1, lettera a), secondo trattino, o di un diploma quale definito dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, che desideri esercitare la sua professione in uno Stato membro ospitante dove è richiesto il possesso di un diploma che sancisca uno dei cicli di formazione di cui agli allegati C e D;

b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, primo comma, lettere a) o b), verte su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE e prescritto nello Stato membro ospitante oppure

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE, dichiarato dal richiedente, oppure

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal/i titolo/i di formazione dichiarato/i dal richiedente.

Lo Stato membro ospitante, se ricorre alla possibilità prevista al primo comma della presente lettera, deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Qualora lo Stato membro ospitante che richiede un diploma, quale definito dalla direttiva 89/48/CEE o dalla presente direttiva, intenda introdurre deroghe al diritto di scelta del richiedente, si applica la procedura di cui all'articolo 14.

In deroga al comma precedente, lo Stato membro ospitante può riservarsi la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, qualora

- si tratti di una professione il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenze e/o assistenza concernente il diritto nazionale, o

- lo Stato membro ospitante subordini l'accesso alla professione o il suo esercizio al possesso di un diploma, quale definito nella direttiva 89/ 48/CEE, per il cui rilascio una delle condizioni sia il completamento di un ciclo di studi postsecondari di durata superiore a tre anni o di una durata equivalente a tempo parziale e il richiedente possieda un diploma quale definito nella presente direttiva oppure uno o più titoli

di formazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b) della presente direttiva e non compresi nell'articolo 3 lettera b) della direttiva 89/48/CEE.

2. Tuttavia, lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b).

TITOLO IV

Sistema di riconoscimento nei casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il possesso di un diploma e il richiedente possiede un certificato o un titolo di formazione corrispondente

Articolo 5

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il certificato che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro, oppure

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera e) e dell'articolo 1, lettera f), primo comma ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato membro, e

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari, ha completato

un ciclo di studi o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o alternativamente, in un istituto d'istruzione e nell'impresa e completato, se del caso, dal tirocinio o dal periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di formazione,

oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi secondari, oppure

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale ha completato, se del caso:

un ciclo di studi o di formazione professionale quale contemplato al secondo trattino, oppure

il tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale e

- che l'hanno preparato all'eserciczio di tale professione.

Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui sopra se il o i titoli di formazione detenuti dal richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.

Tuttavia, lo Stato membro ospitante potrà esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento di tre anni al massimo o si sottoponga ad una prova attitudinale. Lo Stato membro ospitante deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

Qualora lo Stato membro ospitante intenda istituire deroghe alla facoltà di scelta del richiedente, si applica la procedura prevista all'articolo 14.

TITOLO V

Sistema di riconoscimento nei casi in cui lo Stato membro ospitante richiede il possesso di un certificato

Articolo 6

Quando, nello Stato membro ospitante, l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un certificato, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma, quale definito nella presente direttiva o nella direttiva 89/48/CEE o il certificato che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro; oppure

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni o per un periodo equivalente a tempo parziale, durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera e) e dell'articolo 1, lettera f), primo comma ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato membro,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari, diverso da quello di cui al secondo trattino dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/48/CEE, della durata di almeno un anno oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale in generale una delle condizioni di accesso è quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore, nonché l'eventuale formazione professionale integrata in questo ciclo di studi postsecondari o

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari ha completato:

un ciclo di studi o di formazione professionale diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto d'istruzione o nell'impresa, o alternativamente in un istituto d'istruzione e nell'impresa e completato, se del caso, dal tirocinio o dal periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di formazione,

oppure il tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi secondari, oppure

- da cui risulti che il titolare, dopo aver seguito un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale ha completato, se del caso:

un ciclo di studi o di formazione professionale quale contemplato al terzo trattino, oppure

il tirocinio o il periodo di pratica professionale integrato a tale ciclo di studi a carattere tecnico o professionale e

- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

Non si possono tuttavia richiedere i due anni di esperienza professionale di cui sopra se il o i titoli di formazione detenuti dal richiedente e di cui alla presente lettera sanciscono una formazione regolamentata.

c) Se il richiedente, pur non essendo in possesso di un diploma, certificato o titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b) o della lettera b) del presente articolo, nel corso dei dieci anni precedenti, ha esercitato a tempo pieno tale professione per tre anni consecutivi in un altro Stato membro in cui la professione non sia regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera e), e dell'articolo 1, lettera f), primo comma, o l'ha esercitata a tempo parziale per un lasso di tempo equivalente.

È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma, lettera b), qualsiasi titolo di formazione o insieme di titoli di formazione che sia stato rilasciato da un 'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuta come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 7

L'articolo 6 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) Compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di due anni o si sottoponga ad una prova attitudinale qualora la formazione da lui ricevuta in conformità dell'articolo 5, primo comma, lettere a) o b), verta su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal certificato prescritto nello Stato membro ospitante, o qualora nei campi d'attività dello Stato membro ospitante si riscontrino differenze derivanti da una formazione specifica vertente su materie teoriche e/o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo di formazione del richiedente.

Lo Stato membro ospitante, se ricorre a tale possibilità, deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Qualora lo Stato membro ospitante che richiede un certificato intenda introdurre deroghe alla facoltà di scelta del richiedente, si applica la procedura di cui all'articolo 14,

b) svolga un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di due anni o si sottoponga ad una prova attitudinale qualora, nel caso di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), non possieda né diploma, né certificato, né titolo di formazione. Lo Stato membro ospitante può riservarsi la facoltà di scelta tra un tirocinio di adattamento ed una prova attitudinale.

TITOLO VI

Sistemi particolari di riconoscimento di altre qualifiche

Articolo 8

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono

subordinati al possesso di un attestato di competenza, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede l'attestato di competenza prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio della stessa professione sul proprio territorio, e che è stato ottenuto in uno Stato membro, oppure

b) se il richiedente dimostra di essere in possesso di qualifiche ottenute in altri Stati membri,

e che offrono garanzie equivalenti, segnatamente in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, a quelle richieste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante.

Qualora il richiedente non dimostri di possedere un siffatto attestato di competenza o siffatte qualifiche si applicano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro ospitante.

Articolo 9

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio è subordinato al solo possesso di un titolo comprovante una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria, l'autorità competente non può negare ai cittadini di uno Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione o l'esercizio della medesima, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini, se il richiedente possiede un titolo di formazione di livello corrispondente, rilasciato in un altro Stato membro.

Siffatto titolo di formazione deve essere stato rilasciato, in uno Stato membro, da un'autorità competente designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato.

TITOLO VII

Altre misure che agevolano l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento, della libera prestazione di servizi e della libera circolazione dei lavoratori subordinati

Articolo 10

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di infrazioni penali, accetta, quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio, la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o dinanzi a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.

4. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 11

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di una

professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino le condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di formazione ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera f), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da detta organizzazione o associazione soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime.

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di talune qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un certificato ai sensi dell'articolo 1, lettera b) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), o dell'articolo 5, primo comma, lettera b), o dell'articolo 9 solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 12

1. Lo Stato membro ospitante accetta, come mezzi di prova che le condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 sono soddisfatte, i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di esercitare la professione in questione.

2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o l'assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

TITOLO VIII

Procedure di coordinamento

Articolo 13

1. Entro il termine previsto all'articolo 17 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo ruolo è di promuovere l'uniformità di applicazione della presente direttiva a tutte le professioni interessate. Il coordinatore è membro del gruppo di coordinamento istituito presso la Commissione dall'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/48/CEE.

Il gruppo di coordinamento istituito da detta disposizione della direttiva 89/48/CEE ha anche il compito:

- di facilitare l'attuazione della presente direttiva;

- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri, in particolare quelle relative alla redazione di un elenco indicativo delle professioni regolamentate e quelle relative ai divari fra le qualifiche rilasciate negli Stati membri al fine di facilitare la valutazione di eventuali differenze sostanziali da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

Il gruppo può essere consultato dalla Commissione sulle modifiche che potrebbero essere apportate al sistema vigente.

3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché sulle altre condizioni di accesso alle professioni regolamentate nel quadro della presente direttiva. Per lo svolgimento di questo compito essi possono ricorrere alle reti di informazione esistenti e all'occorrenza alle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.

TITOLO IX

Procedure di deroga alla scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale

Articolo 14

1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,

seconda frase, o dell'articolo 5, terzo comma o dell'articolo 7, lettera a), secondo comma, seconda frase non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'adozione di siffatta disposizione.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.

TITOLO X

Procedure di modifica degli allegati C e D

Articolo 15

1. Gli elenchi dei cicli di formazione riportati negli allegati C e D potranno essere modificati su domanda motivata presentata alla Commissione da qualsiasi Stato membro interessato. A tale domanda devono essere accluse tutte le informazioni utili, in particolare il testo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente ne informa anche gli altri Stati membri.

2. La Commissione esamina il ciclo di formazione in questione e quelli richiesti negli altri Stati membri. Essa verificherà in particolare se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare:

- un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i), e

- un analogo livello di responsabilità e di funzioni.

3. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

5. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di due mesi l'applicazione delle misure da essa decise.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 5.

7. La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione e procede, se del caso, alla pubblicazione dell'elenco così modificato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO XI

Altre disposizioni

Articolo 16

A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate, nonché una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 18 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Al massimo cinque anni dopo la data prevista dall'articolo 17, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullo stato d'applicazione della presente direttiva.

Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, la Commissione presenta le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva. Al tempo stesso la Commissione presenta, se del caso, proposte intese a migliorare le regolamentazioni esistenti al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

Per il ConsiglioIl PresidenteVitor MARTINS

(1) GU n. C 263 del 16. 10. 1989, pag. 1 e

GU n. C 217 dell'1. 9. 1990, pag. 4.(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 149 e

GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 11.(4) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.(5) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.

ALLEGATO A

Elenco delle direttive di cui all'articolo 2, secondo comma

1) 64/429/CEE (1)Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)

64/427/CEE (2)Direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria ed artigianato)

2) 68/365/CEE (3)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

68/366/CEE (4)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

3) 64/223/CEE (5)Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso

64/224/CEE (6)Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato

64/222/CEE (7)Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività del commercio all'ingrosso e delle attività di intermediari del commercio,dell'industria e dell'artigianato

4) 68/363/CEE (8)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

68/364/CEE (9)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

5) 70/522/CEE (10)Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

70/523/CEE (11)Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1970, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone ed in quello delle attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

6) 74/557/CEE (12)Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

74/556/CEE (13)Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari

7) 68/367/CEE (14)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)2. alberghi e simili terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

68/368/CEE (15)Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate attinenti ai servizi personali (ex classe 85 CITI):1. ristoranti e spacci di bevande (gruppo 852 CITI)2. alberghi e simili terreni per campeggio (gruppo 853 CITI)

8) 77/92/CEE (16)Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

9) 82/470/CEE (17)Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI)

10) 82/489/CEE (18)Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per parrucchieri

11) 75/368/CEE (19)Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività

12) 75/369/CEE (20)Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività

Avvertenza

Occorre precisare che, tra quelle succitate, varie direttive sono state completate dagli atti di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (GU L 73 del 27. 3. 1972), della Grecia (GU L 291 del 19. 11. 1979) e della Spagna e del Portogallo (GU L 302 del 15. 11. 1985).

(1) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1880/64.(2) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1863/64. Modificata dalla direttiva 69/77/CEE, (GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 8).(3) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 9.(4) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 12.(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 863/64.(6) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 869/64.(7) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 857/64.(8) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.(9) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 6.(10) GU n. L 267 del 10. 12. 1970, pag. 14.(11) GU n. L 267 del 10. 12. 1970, pag. 18.(12) GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 5.(13) GU n. L 307 del 18. 11. 1974, pag. 1.(14) CU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 16.(15) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 19.(16) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14.(17) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 1.(18) GU n. L 218 del 27. 7. 1982, pag. 24.(19) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 22.(20) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 29.

ALLEGATO B

Elenco delle direttive di cui all'articolo 2, terzo comma

Si tratta delle direttive di cui alle rubriche 1)-7) dell'allegato A, ad eccezione della direttiva 74/556/CEE che figura alla rubrica 6).

ALLEGATO C

ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, LETTERA ii)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

In Germania

corsi di formazione per:- infermiere(a) puericultore(trice) [«Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»]- esperto(a) di cinesiterapia [«Krankengymnast(in)»]- ergoterapeuta [«Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»]- ortofonista [«Logopaede/Logopaedin»]- ortottico(a) [«Orthoptist(in)»]- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»]- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [«Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)»] in Italia

corsi di formazione per:- odontotecnico- ottico- podologo

in Lussemburgo

corsi di formazione per:- assistente tecnico medico in radiologia- assistente tecnico medico di laboratorio- infermiere(a) psichiatrico(a)- assistente tecnico medico in chirurgia- infermiere(a) puericultore (puericultrice)- infermiere(a) anestesista- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a)- educatore (educatrice)qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,- almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o- almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

2. Settore dei mastri artigiani («Mester»/«Meister»/«Maître») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A.

In Danimarca

Corsi di formazione per:- ottico («optometrist»)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;- ortopedico, meccanico ortopedico («ortopaedimekaniker»)il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester»;- calzolaio ortopedico («ortopaediskomager»)il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di «Mester».

In Germania

corsi di formazione per:- ottico («Augenoptiker»)- meccanico dentista («Zahntechniker»)- ortopedico («Bandagist»)- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici («Hoergeraete-Akustiker»)- meccanico ortopedico («Orthopaediemechaniker»)- calzolaio ortopedico («Orthopaedieschuhmacher»)

In Lussemburgo

corsi di formazione per:- ottico («opticien»)- meccanico dentista («mécanicien dentaire»)- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici («audioprothésiste»)- meccanico ortopedico («mécanicien orthopédiste/bandagiste»)- calzolaio ortopedico («orthopédiste-cordonnier»)il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

In Danimarca

corsi di formazione per:- comandante della marina mercantile («skibsfoerer»)- secondo ufficiale («overstymand»)- timoniere, ufficiale di guardia («enestyrmand, vagthavende styrmand»)- ufficiale di guardia («vagthavende styrmand»)- direttore di macchina («maskinchef»)- primo ufficiale di macchina («1. maskinmester»)- primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia («1. maskinmester/vagthavende maskinmester»)

In Germania

corsi di formazione per:- comandante «AM» («Kapitaen AM»)- comandante «AK» («Kapitaen AK»)- ufficiale di coperta «AMW» («Nautischer Schiffsoffizier AMW»)- ufficiale di coperta «AKW» («Nautischer Schiffsoffizier AKW»)- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina «CT» («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»)- macchinista «CMa» - primo ufficiale di macchina («Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen»)- direttore di macchina «CTW» («Schiffsbetriebstechniker CTW»)- macchinista «CMaW» - ufficiale di macchina unico responsabile («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»)

In Italia

corsi di formazione per:- ufficiale di coperta- ufficiale di macchina

Nei Paesi Bassi

corsi di formazione per:- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [«stuurman kleine handelsvaart» (met aanvulling)]- motorista diplomato per la navigazione costiera («diploma motordrijver»)qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati- per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,- per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di 14 anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

in Germania

corsi di formazione per:- comandante «BG»/pesca («Kapitaen BG/Fischerei»)- comandante «BK»/pesca («Kapitaen BK/Fischerei»)- ufficiale di coperta «BGW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»)- ufficiale di coperta «BKW»/pesca («Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei»)

nei Paesi Bassi

corsi di formazione per:- pilota di nave, meccanico, di V («stuurman werktuigkundige V»)

- meccanico di IV di nave da pesca («werktuigkundige IV visvaart»)- pilota di IV di nave da pesca («stuurman IV visvaart»)- pilota di nave, meccanico, di VI («stuurman werktuigkundige VI»)che sono formazioni- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

In Italia

corsi di formazione per:- geometra- perito agrario- ragioniere e perito commerciale- consulente del lavoroche sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati- nel caso del geometrao da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale,ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,- nel caso dei periti agrari, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro da un tirocinio pratico di almeno due anniseguito dall'esame di Stato.

Nei Paesi Bassi

corsi di formazione per:- ufficiale giudiziario («gerechtsdeurwaarder»),che è un ciclo di studi di formazione professionale della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni di istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto «National Vocational Qualifications» o in quanto «Scottish Vocational Qualifications»

Corsi di formazione per:- funzionario scientifico di laboratorio medico («Medical laboratory scientific officer»)- ingegnere elettrotecnico minerario («Mine electrical engineer»)- ingegnere meccanico minerario («Mine mechanical engineer»)- assistente sociale diplomato - igiene mentale («Approved social worker - Mental Health»)- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria («Probation officer»)

- odontoterapeuta («Dental therapist»)- odontoigienista («Dental hygienist»)- ottico diplomato («Dispensing optician»)- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza («Mine deputy»)- curatore fallimentare («Insolvency practitioner»)- notaio abilitato («Licensed conveyancer»)- protesista («Prosthetist»)- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato («First mate - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato («Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- terzo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato («Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - illimitato («Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted»)- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata («Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area»)- consulente in materia di marchi («Trade mark agent»)che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal «National Council for Vocational Qualifications» o ammesse in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ALLEGATO D

Elenco dei corsi di formazione professionale con struttura particolare di cui all'articolo 3, lettera b),

primo comma, terzo trattino

Nel Regno Unito

I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto «National Vocational Qualifications» (NVQ): dal National Council for Vocational Qualifications, o ammessi in Scozia in quanto «Scottish Vocational Qualifications», dei livelli 3 e 4 del «National Framework of Vocational Qualifications» del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.