Tribunal federal
{T 0/2}
5P.176/2005 /viz
Sentenza del 19 ottobre 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Comune di Bellinzona, 6500 Bellinzona, rappresentato dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, sezione elettricità, vicolo Muggiasca 1A, 6501 Bellinzona,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 aprile 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il Comune di Bellinzona aveva una prima volta invano escusso A.________ per l'incasso di fr. 10'379,20. La procedura esecutiva era basata su una fattura 11 settembre 2002 - relativa al periodo inverno 2001-2002 - per la fornitura di elettricità e si è conclusa con una sentenza pretorile 26 febbraio 2004, che aveva respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione del creditore. Dopo aver fatto spiccare un nuovo precetto esecutivo per la medesima pretesa, il 1° dicembre 2004 il Comune di Bellinzona ha ottenuto dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso. In tale giudizio di prime cure veniva rilevato che il creditore procedente si fonda su una fattura 11 settembre 2002 e su una decisione su reclamo 8 marzo 2004 del Municipio di Bellinzona, cresciuta in giudicato, poiché il 29 luglio 2004 la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino non era entrata nel merito dello scritto 25 marzo 2004 dell'escusso, atteso che quest'ultimo non aveva risposto alle lettere con le quali gli si chiedeva se il predetto scritto doveva essere considerato un reclamo ai sensi dell'art. 40 della legge ticinese sulla municipalizzazione dei servizi
pubblici.
2.
Con sentenza 13 aprile 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'escusso. La Corte ticinese ha innanzi tutto rilevato che, in base alla normativa cantonale e comunale applicabile, la fattura per la fornitura di elettricità posta a fondamento dell'esecuzione è parificata entro il territorio cantonale ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
|
1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
l'invisa fattura sia stata impugnata dall'escusso con lettera 10 febbraio 2003, questi avrebbe sempre negato di aver interposto un reclamo. In queste circostanze la Corte cantonale ha ritenuto la fattura su cui si fonda - anche - il secondo precetto esecutivo un titolo idoneo al rigetto definitivo dell'opposizione.
3.
Il 12 maggio 2005 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Narrati e completati i fatti, nella parte dedicata al diritto cita innanzi tutto l'art. 14 della legge ticinese sulla procedura per le cause amministrative, norma che prevede che l'intimazione degli atti avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato. Sostiene che la fattura per il periodo "inverno 2001-2002" non gli è mai stata notificata, atteso che la fattura trasmessagli e poi prodotta all'udienza del 24 febbraio 2004 menzionava il periodo "inverno 2002-2003". Anche la decisione dell'8 marzo 2004 sarebbe nulla, perché essa si riferiva ad una fattura (quella del periodo inverno 2001-2002) che non gli sarebbe stata notificata e che quindi non poteva essere contestata. Il ricorrente afferma però pure che la decisione dell'8 marzo 2004 non sarebbe cresciuta in giudicato, perché egli l'ha impugnata il 25 marzo 2004 al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino. A titolo abbondanziale, indica che sarebbe notorio che la casa a cui si riferisce la fattura è disabitata dal mese di dicembre 1994, circostanza che farebbe apparire la
pretesa dell'azienda municipalizzata non solo fantasiosa, ma addirittura vessatoria. Ritiene altresì che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio per aver avallato un procedimento esecutivo svolto in violazione del suo diritto di essere sentito e reputa che il creditore procedente debba indicare in modo formalmente corretto ed univoco anche la causa esatta della sua pretesa e il preciso periodo a cui si riferisce il consumo di energia elettrica, affinché sia possibile esprimere - eventuali - contestazioni con piena cognizione di causa.
Con osservazioni del 27 giugno 2005 il Comune di Bellinzona propone la reiezione del ricorso.
4.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Giova ribadire che nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
5.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non contiene alcuna censura diretta contro le considerazioni con cui la Corte cantonale spiega perché una fattura per la fornitura dell'energia elettrica come quella in discussione possa di principio essere considerata un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Il ricorrente contesta invece che tale fattura gli sia mai stata notificata nelle forme legali, motivo per cui essa non potrebbe in concreto avere "efficacia giuridica" senza violare "insanabilmente" il suo diritto di essere sentito.
6.
L'art. 80 cpv. 2 n
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; sentenza 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, riprodotto in RDAT 1997 I pag. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell'ambito dell'amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell'autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a).
6.1 In concreto occorre innanzi tutto ricordare che nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha indicato che, per stessa ammissione contenuta nelle osservazioni del ricorrente, la decisione da lui prodotta in occasione della prima procedura di rigetto dell'opposizione - menzionante il periodo di riferimento errato inverno 2002-2003 - era una copia della fattura che il creditore intende incassare. Questo accertamento è rimasto incontestato nel ricorso di diritto pubblico. La Corte cantonale pare pertanto essere giunta alla conclusione che l'escusso era venuto a conoscenza della fattura (corretta) prima dell'udienza del 24 febbraio 2004, atteso che per poter affermare che l'esemplare ricevuto fosse una copia (con un'indicazione errata) della fattura di cui si prevale il creditore, occorre aver visto quest'ultima.
6.2 La Corte cantonale non si è tuttavia limitata a ritenere quanto appena esposto, ma ha pure accertato che la fattura (indicante il periodo corretto inverno 2001-2002) era già stata versata dal creditore negli atti della - precedente - procedura di rigetto dell'opposizione. Il ricorrente, affermando che la fattura menzionante un periodo di consumo errato da lui prodotta all'udienza del 24 febbraio 2004 "era l'unica messa in circolazione in tutta questa fattispecie" non contesta il predetto accertamento con una censura conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 80 - 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.159 |
2 | Sono parificati alle decisioni giudiziarie:160 |
1 | le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; |
2bis | le decisioni di autorità amministrative svizzere; |
3 | ... |
4 | le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronunciate dagli organi di controllo in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2005166 contro il lavoro nero; |
5 | nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente. |
6.3 Nella fattispecie il ricorrente non afferma di aver impugnato (né prima né dopo il 24 febbraio 2004) la predetta fattura. In queste circostanze essa era cresciuta in giudicato, perché non poteva manifestamente più essere impugnata, quando il creditore procedente, dopo aver fatto spiccare un nuovo precetto esecutivo, ha chiesto il 5 novembre 2004 un'ulteriore volta il rigetto dell'opposizione. Con il ricorso di diritto pubblico il ricorrente indica invero di aver nuovamente chiesto l'8 novembre 2004 al creditore di inviargli la fattura, ma a quel momento, oltre 8 mesi dopo l'udienza del 24 febbraio 2004, il termine utile per una siffatta richiesta era ampiamente trascorso.
7.
Il ricorrente sostiene pure - con un'argomentazione perlomeno singolare, atteso che egli nega di aver presentato un reclamo all'esecutivo comunale - che la decisione emanata l'8 marzo 2004 dal Municipio di Bellinzona non sarebbe cresciuta in giudicato, perché da lui impugnata il 25 marzo 2004. A prescindere dal fatto che il Segretario assessore aveva accertato che il 29 luglio 2004 la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino non era entrata nel merito dello scritto 25 marzo 2004 dell'escusso, quest'ultimo pare dimenticare che già la sola fattura per la fornitura di elettricità cresciuta in giudicato costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (supra consid. 5).
8.
Infine giova ricordare che nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione i mezzi di difesa dell'escusso sono limitati e non possono essere proposte censure contro la fondatezza materiale della decisione su cui si basa l'istanza di rigetto dell'opposizione: le argomentazioni ricorsuali - definite abbondanziali - concernenti la plausibilità della fattura si rivelano pertanto irricevibili.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Comune di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 ottobre 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: