Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.106/2006 /biz

Sentenza del 30 maggio 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger e Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
estradizione temporanea all'Italia (denegata giustizia),

ricorso di diritto amministrativo per denegata giustizia
nei confronti dell'Ufficio federale di giustizia.

Fatti:
che con decisione del 16 agosto 2005 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha concesso la riestradizione di A.________ all'Italia;
che con sentenza del 28 novembre 2005 (causa 1A.245/2005) il Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato dall'estradando contro questa decisione rilevando che, sulla base degli art. 19
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 19 Consegna rinviata o condizionale - 1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
1    La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
2    Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l'individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti.
CEEstr e 58 AIMP, la sua consegna poteva essere rinviata, affinché la Svizzera potesse perseguirlo o fargli scontare la pena pronunciata per fatti diversi da quelli per i quali è chiesta l'estradizione, segnatamente per quelli oggetto di una condanna nel Cantone Ticino, o essere sottoposta a condizioni (consid. 4.2);
che il 12 maggio 2006, sulla base degli art. 19 cpv. 2
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 19 Consegna rinviata o condizionale - 1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
1    La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
2    Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l'individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti.
CEEstr e 58 cpv. 2 AIMP, l'UFG ha concesso la consegna temporanea dell'estradando all'Italia predisponendo la sua consegna per il 16 maggio seguente;
che avverso questa misura l'interessato ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, gravame dichiarato inammissibile con sentenza del 29 maggio 2006 (causa 1A.103/2006);
che in parziale risposta a scritti del 17 e 19 maggio 2006 del ricorrente, concernenti l'asserita prescrizione relativa dei reati che stanno a fondamento dell'estradizione, con scritto del 19 maggio 2006 l'UFG, rilevato che all'epoca della sua decisione la prescrizione non era intervenuta, ha ritenuto che la questione non può più essere riproposta davanti alle autorità svizzere;

che il 19 maggio 2006 A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale per denegata giustizia per mancato accesso agli atti dell'incarto estradizionale: chiede di sospendere provvisoriamente la procedura, di annullare il contestato scritto riformandolo nel senso di accertare l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto del procedimento estradizionale, e di invitare l'UFG a evadere le sue richieste;
che non sono state chieste osservazioni;

Diritto:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 571 consid. 1);
che il ricorrente, richiamando l'art. 10
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
CEEstr secondo cui l'estradizione non sarà concessa se la prescrizione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, adduce che i fatti ascrittigli, avvenuti nel 1991, sarebbero prescritti, poiché l'unico atto a lui noto suscettibile di interrompere il termine di prescrizione sarebbe una richiesta di proroga delle indagini preliminari del 3 marzo 2003: rileva che l'UFG avrebbe dovuto esaminare d'ufficio questa circostanza e invitare l'autorità richiedente a fornire le necessarie informazioni;
che a torto il ricorrente sostiene che l'affermazione dell'UFG, secondo cui la questione sarebbe già stata esaminata, non sarebbe corretta e pertanto la mancata trasmissione dell'incarto estradizionale sarebbe costitutiva di un diniego di giustizia;

che infatti, anche nella sentenza del 28 novembre 2005 il Tribunale federale aveva stabilito che gli assunti ricorsuali, secondo cui l'ordine di arresto posto a fondamento della decisione di estradizione sarebbe stato superato dagli eventi, che il procedimento penale estero avrebbe potuto essere archiviato e avrebbe potuto concludersi con il proscioglimento degli imputati, non reggeva (consid. 4);
che, inoltre, il ricorso in esame costituisce in sostanza una domanda di revisione della citata sentenza;

ch'esso, da questo profilo, non deve quindi essere esaminato oltre, ritenuto che il 24 maggio 2006 il ricorrente ha inoltrato una domanda di revisione fondata sull'art. 137 cpv. 1 lett. b
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
OG (causa 1A.111/2006), per cui la questione della ricevibilità di una tale domanda e, in secondo luogo, se del caso, quella dell'accesso all'incarto estradizionale non riveste più alcun interesse pratico e attuale, motivo per il quale il gravame si rivela inammissibile;

che in siffatte circostanze non occorre esaminare la criticata, mancata trasmissione dell'incarto estradizionale e l'asserito diniego di giustizia formale (sulla facoltà di consultare l'incarto fuori della procedura cfr. DTF 129 I 249 consid. 3, 125 II 225 consid. 3; sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, consid. 2, apparsa parzialmente in RDAT II-1996 n. 56 pag. 192; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 268-1);
che, d'altra parte, l'asserita intervenuta prescrizione, secondo il diritto estero, dei reati rimproveratigli potrà essere fatta valere compiutamente dal ricorrente nell'ambito del dibattimento del 7 giugno 2006 presso il Tribunale di Milano (v. causa 1A.105/2006 del 29 maggio 2006);
che in tali condizioni si giustifica decidere immediatamente il gravame;
che l'emanazione di questa decisione rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, ritenuto inoltre che una siffatta misura provvisionale è inidonea a sospendere gli effetti del criticato diniego di giustizia;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
OG) e che non si giustifica di accordare ripetibili della sede federale;

Per questi motivi, visto l'art. 36a
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 0052282 AUF).
Losanna, 30 maggio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1A.106/2006
Data : 30. maggio 2006
Pubblicato : 08. giugno 2006
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assistenza giudiziaria e estradizione
Oggetto : estradizione temporanea all'Italia (denegata giustizia) - B 52282 AUF


Registro di legislazione
CEEstr: 10 
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 10 Prescrizione - L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta.
19
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 19 Consegna rinviata o condizionale - 1. La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
1    La Parte richiesta potrà, dopo avere statuito nella domanda di estradizione, rinviare la consegna dell'individuo richiesto, affinché possa essere perseguito da essa o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena incorsa per un fatto altro di quello per il quale l'estradizione è domandata.
2    Invece di rinviare la consegna, la Parte richiesta potrà rimettere temporaneamente alla Parte richiedente l'individuo richiesto, alle condizioni da determinare di comune intesa fra le Parti.
OG: 36a  137  156
Registro DTF
125-II-225 • 129-I-249 • 131-I-145 • 131-II-571
Weitere Urteile ab 2000
1A.103/2006 • 1A.105/2006 • 1A.106/2006 • 1A.111/2006 • 1A.157/1995 • 1A.245/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • ricorrente • questio • esaminatore • ufficio federale di giustizia • ricorso di diritto amministrativo • italia • internazionale • tassa di giustizia • d'ufficio • diritto pubblico • federalismo • assistenza giudiziaria • decisione • provvisorio • azione penale • diritto di ottenere una decisione • accusato • dibattimento • dichiarazione
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